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La valutazione del business model nell’esercizio della vigilanza prudenziale

Roma, 24 ottobre

6. La valutazione del business model nell’esercizio della vigilanza prudenziale

L'approccio della vigilanza tende ad adottare un giudizio risk-based, focalizzato e di lungo termine, con l’obiettivo di evitare una mentalità tick-box all’interno della stessa autorità di vigilanza, al fine di garantire che le risorse siano concentrate sui rischi maggiori.

Una parte importante della supervisione riguarda la comprensione del futuro di ciascuna impresa assicurativa, per valutare se i rischi ai quali la compagnia è esposta possano minacciare la sua redditività. I requisiti patrimoniali contribuiscono a rendere gli assicuratori resistenti contro gli shock a breve termine, ma, per far si che le imprese rimangano solvibili nel lungo periodo, il supervisore deve poter valutare se i profitti sono anche sostenibili. In altre parole, con Solvibilità II l’autorità di vigilanza deve analizzare i rischi del particolare modello operativo di ciascun assicuratore.

La valutazione del business model diventa un elemento centrale della strategia di vigilanza e in questo contesto emerge ancora più netta l’altezza del compito per l’amministratore delegato e per i consigli di amministrazione a tenere il passo con i cambiamenti dovuti alla tecnologia, alla longevità, all’andamento dei mercati finanziari ed alle altre dinamiche dell'ambiente esterno.

La valutazione del business model comporta una notevole ingerenza della vigilanza prudenziale sulle scelte strategiche dei consigli di amministrazione e c’è da domandarsi, per concludere, se possa avere qualche rilievo la regola societaria di insindacabilità delle scelte gestionali degli amministratori (la cd. Business Judgment

Rule nel corrispondente sistema anglosassone29) di fronte all’autorità di vigilanza delega: “introdurre una più estesa responsabilizzazione delle persone fisiche rispetto all'attuale disciplina prevista dal codice di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, con la possibilità, fermi i casi di inosservanza dei doveri propri già previsti nel titolo XVIII, capo V, del suddetto codice, che la sanzione sia irrogata anche nei confronti dei soggetti che svolgono le funzioni di amministrazione, direzione, controllo, nonché dei dipendenti o di coloro che operano sulla base di rapporti che ne determinano l'inserimento nell'organizzazione del soggetto vigilato anche in forma diversa dal rapporto di lavoro subordinato, individuando le tipologie di violazione, i presupposti che determinano la responsabilità delle persone fisiche, le condizioni in relazione alle funzioni ricoperte nella struttura dell'impresa che ne determinano la sanzionabilità;”.

29

C. ANGELICI, Interesse sociale e “business judgment rule”, in Riv. dir. comm., 2012, I, p. 573.

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prudenziale.

L’insindacabilità del merito delle scelte gestionali interviene nei giudizi di responsabilità civile degli amministratori della società e si collega al dovere di agire con diligenza: la relazione fra i due fattori determina una situazione per cui l’ordinamento sopporta, da un lato, scelte inopportune e perfino sbagliate da parte degli amministratori, mentre dall’altro lato esige che le scelte attuate dal consiglio di amministrazione siano precedute dall’assunzione di un adeguato supporto informativo (30).

Tra le varie funzioni assegnate al consiglio di amministrazione, quella propriamente imprenditoriale si articola tendenzialmente in due fasi: una valutativa, che consiste nella ricerca e nell’analisi delle opzioni in grado di incrementare il valore dell’impresa e nella ricerca degli assetti organizzativi più idonei per la gestione dell’impresa31; l’altra è operativa e consiste nell’approvazione delle operazioni e nell’adozione degli assetti organizzativi con i quali la direzione deve operare 32.

In termini di responsabilità civile, il problema che si pone per gli amministratori è comprendere se hanno adeguatamente curato la fase valutativa (attraverso la raccolta di un set informativo appropriato ed un adeguato processo di analisi) e se hanno esercitato professionalmente il loro potere decisionale. In tale ambito, gli amministratori non rispondono dell’insuccesso delle scelte ma della violazione degli obblighi di agire in modo informato (33).

Pur essendovi molteplici orientamenti dottrinali e giurisprudenziali, le indicazioni alle quali si perviene in materia di insindacabilità presentano una indubbia utilità anche rispetto alla questione della valutazione del business model da parte del supervisore incaricato della vigilanza prudenziale sull’impresa assicurativa. In particolare, è di interesse l’orientamento che assume come necessaria la verifica della congruità della

30

G.M. ZAMPERETTI, Il dovere di informazione degli amministratori nella governance della società per

azioni, Giuffrè, Milano, 2005, p. 259 ss.

31

C. AMATUCCI, Adeguatezza degli assetti, responsabilità degli amministratori e Business Judgment Rule, in Giur. Comm., 2016, n. 5, I, p. 643.

32

G.G. PERUZZO, Business Judgment Rule e responsabilità degli amministratori di S.p.A., Roma, 2015, p. 8.

33

R. WEIGMANN, Responsabilità e potere legittimo degli amministratori, Torino, 1974, p. 168.

decisione, per accertare che la decisione assunta sia consequenziale alle informazioni raccolte nella fase valutativa ad essa propedeutica (34).

Il criterio, orientato ad una logica prudenziale, dovrebbe guidare innanzitutto gli amministratori nella predisposizione del business model, per scartare quelle assunzioni che per le condizioni concrete della società sono imprudenti o sproporzionate o comunque irragionevoli (35). I cennati criteri assumono rilievo specifico in funzione della professionalità richiesta agli esponenti aziendali di un’impresa del settore finanziario e quindi anche ad una compagnia assicurativa.

Un simile orientamento implica senza dubbio un delicato esercizio dei poteri di supervisione nei confronti dell’operato degli amministratori e, di conseguenza, aumenta la possibilità di un’influenza dell’autorità di vigilanza che dovrebbe arrestarsi di fronte alla segnalazione al consiglio di amministrazione delle incongruenze rilevate. Ciò, comunque, dovrebbe essere sufficiente a far sì che si riduca la propensione al rischio degli amministratori, i quali, anche in presenza di una adeguata valutazione delle prospettive strategiche, preferiranno assumere decisioni maggiormente orientate al principio di prudenza, anche per evitare future contestazioni da parte dell’autorità di vigilanza.

Quando la vigilanza effettua la valutazione del business model, la domanda cruciale è se i profitti sono in linea con i rischi che l’impresa assume, tenendo conto che la competizione induce continui adattamenti del contesto operativo. Invece, non dovrebbe essere compito dell’autorità di vigilanza determinare o approvare un modello commerciale. Una lezione appresa con la crisi finanziaria e con i fallimenti, anche pre- crisi, di imprese bancarie e assicurative mostra che un equilibrio non adeguato tra rischi assunti e utili conseguiti è un indicatore chiave di vulnerabilità dell’impresa. Questo aspetto è, evidentemente, di rilievo molteplice per la vigilanza prudenziale. Induce, in primo luogo, un’attività di supervisione più focalizzata, con un risparmio di risorse

34

M. FRANZONI, Artt.2380-2396.Società per azioni. Dell’amministrazione e del controllo. Parte I.

Disposizioni generali. Degli amministratori, in Commentario del Codice civile, Zanichelli, Bologna–Roma,

2008, p. 473; A. ROSSI, Responsabilità degli amministratori verso la società per azioni, in La

responsabilità di amministratori, sindaci e revisori, a cura di S. Ambrosini, Giuffrè, Milano, 2007, p. 16.

35

G.G. PERUZZO, Business Judgment Rule e responsabilità degli amministratori di S.p.A., cit., p. 10, che osserva come un controllo più esteso nei confronti dell’operato degli amministratori, aumentando la possibilità di condanna per mala gestio, finisce per ridurre la propensione al rischio degli amministratori.

scarse da impiegare in modo più efficiente. Aumenta, dunque, la possibilità di intervenire non in modo generalista ma secondo per obiettivi prioritari.

Inoltre, induce nella stessa vigilanza prudenziale un approccio forward looking e quindi incentiva a rispondere pro-attivamente all’eventualità che, diversamente dagli assunti, qualcosa nel futuro possa andare peggio di quanto ipotizzato 36. Quello che oggi è profittevole, potrebbe non esserlo in futuro in funzione dei cambiamenti al panorama competitivo e più in generale al contesto economico. La sensitività ai profitti è un indicatore chiave della sostenibilità di un modello di business nell’ottica della vigilanza prudenziale.

Una simile analisi può indurre azioni di mitigazione sia attraverso misure di rafforzamento patrimoniale sia di natura non patrimoniale. È evidente che una simile visione si collega alla politica sulla gestione del capitale sia agli interventi sul sistema di governo societario per affrontare le debolezze mostrate dalla revisione del business

model.