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Forme e modelli di tutela delle generazioni future

1. Le tradizioni di ricerca in relazione alle forme di tutela I diritti delle generazion

1.2. Segue I doveri delle generazioni presenti.

L’analisi svolta nelle pagine precedenti consente di identificare tre prime dicotomie con cui si confrontano le opzioni teoriche volte ad assegnare diritti per le generazioni future (o i loro componenti): diritti individuali/collettivi (o di gruppo); diritti presenti/futuri; diritti umani/nonumani (o de-umanizzati). Le opzioni dottrinali gravitano attorno a tali poli, evidenziando alcune sequenze necessitate al fine di riprodurre un rapporto giuridico binario tra generazioni. In special modo, a mostrare un irriducibile legame è la triade diritti

individuali-umani-futuri, che presenta un certo grado di consenso in dottrina. Sul punto si

tornerà a breve.

Preme ora osservare come le molteplici difficoltà con cui si scontrano le elaborazioni intese a far transitare la tutela delle generazioni future attraverso quella particolare forma di tutela garantita dal linguaggio dei diritti hanno indotto altra parte della dottrina a rinunciare a una costruzione binarizzata, sul presupposto della impossibilità di attribuire alle generazioni future posizioni soggettive attive. In quest’ottica, è stato sostenuto che “[…] la categoria del diritto soggettivo, in tutte le sue varianti di significato (diritti di, da,

27 D.D

E GRAZIA, Justice in time for future generations, p. 1225: «When future people come into being, they

will have rights – the rights of future generations will vest in them – and that, I suggest, is enough of a basis […] on which to ground obligations to future generations». La tesi è sostenuta anche da R. T. De George in, The Environment, Rights and Future Generations, in E. PARTRIDGE (ed.), Responsibilities to Future

Generations, Prometheus Books, Buffalo, N.Y., 1981, p. 160 e anche R.MACKLIN, Can Future Generations Correctly Be Said to Have Rights?, cit., pp. 151-152.

28 P.S

ALADIN,C.A.ZENGER, Rechte künftiger Generationen, Helbing und Lichtenhahn, Basel, 1988, p. 74 ss.

29 S veda R.B

negativi, positivi, di prestazione, ecc.), è inutilizzabile tutte le volte in cui è rotta l’unità di tempo”30.

Tale argomento, tuttavia, non ha impedito di dare corpo normativo al principio di responsabilità intergenerazionale, ritenendo fattibile e sufficiente, al fine di garantire adeguata protezione alle generazioni future, muovere sul versante dei doveri gravanti sulla generazione presente. Nella dimensione del “qui ed oggi”, dunque, gli interessi riconducibili alle persone di là da venire impongono sulle generazioni presenti prima di tutto dei doveri, variamente individuati in una corretta gestione delle risorse che possa garantire un accesso libero e condiviso, un godimento inclusivo e la sottrazione del bene alle logiche predatorie del mercato.

La predisposizione di un rapporto unilaterale tra generazioni offre il vantaggio di rimuovere alcuni ostacoli tecnici di fronte alle strutture del diritto positivo. Invero, tale posizione ben si adatta ai rapporti giuridici istituiti nella sfera pubblica, dove al dovere giuridico non sempre corrisponde una posizione sostanziale attiva a essa direttamente correlata e, dunque, un preciso beneficiario verso cui il suo adempimento è diretto. La verifica circa l’osservanza del dovere può essere infatti demandata a un potere attribuito a un soggetto (tendenzialmente pubblico) che, nonostante possa pretenderne il rispetto, non è con esso in posizione di correlatività31.

Lo schema “potere-dovere” ha trovato terreno fertile in alcuni ordinamenti giuridici, nei quali la protezione delle generazioni future è stata demandata a organi di carattere pubblico, istituiti in funzione della loro tutela. Tra gli organi di più recente istituzione32, vi è “The Future Generations Commissioner for Wales”, introdotto tramite il Well-being

30 Cfr. G. Z

EGREBELSKY, Nel nome dei figli: se il diritto ha il dovere di pensare al futuro, in

http://www.libertaegiustizia.it/2011/12/02/nel-nome-dei-figli-se-il-diritto-ha-il-dovere-di-pensare-al-futuro/, (2 dicembre 2011); ID., Senza adulti, Einaudi, Torino, 2016.

31 Si veda per approfondimenti: S.R

OMANI, Doveri. Obblighi, in ID. Frammenti di un dizionario giuridico, Giuffré, Milano, 1947; S. ROMANO, L’ordinamento giuridico (1918), Sansoni, Firenze, 19452; E.BETTI,

Dovere giuridico, in Enciclopedia del diritto, XIV, 1965, p. 54 ss.; R. GUASTINI, Dovere giuridico, in

Enciclopedia giuridica, XII, 1989, p. 4; cfr. più in generale: P.TRIMARCHI, Istituzioni di diritto privato, Giuffrè, Milano, 2016.

32 Tra le iniziative precedenti si vedano in particolare il commissario parlamentare per le generazioni future

istituito nel 2008, le cui funzioni sono oggi passate al commissario per i diritti fondamentali, al fine di rinforzare la protezione dell’ambiente e il rispetto del principio di equità intergenerazionale: «The

Parliamentary Commissioner for Future Generations shall follow with attention, estimate and control the emergence of the provisions of the law ensuring the sustainability and improvement of the situation of environment and nature (hereinafter together ‘environment’). It shall be his duty to investigate or to have investigated any improprieties he has become aware of relating to these, and to initiate general or particular measures for the redress thereof». Hungarian Act on Parliamentary Commissioner, 27/B. § (1). Altre

iniziative si registrano in Israele, nel quale è stato istituito nel 2001 il National Commission for Future

Generations e ancor prima in New Zealand in cui negli anni ottanta è stata istituito il Parliamentary Commissioner for the Environment.

Future Generations (Wales) Act 2015, al quale è affidato il compito di agire «as a guardian for the interests of future generations in Wales» e di supportare gli organi

pubblici, al fine del raggiungimento degli obiettivi di benessere dallo stesso atto predisposti33. In quest’ottica, l’organo è vestito di poteri consultivi, può predisporre raccomandazioni e vigila sul rispetto del “dovere di benessere” che la legge impone agli organi pubblici, in base al quale:

«Each public body must carry out sustainable development.

The action a public body takes in carrying out sustainable development must include: a. setting and publishing objectives (“well-being objectives”) that are designed to maximise its contribution to achieving each of the well-being goals, and b. taking all reasonable steps (in exercising its functions) to meet those objectives»34.

L’organo introdotto in Galles è assimilabile ad altre figure istituzionali presenti in alcuni paesi europei (Finlandia) e non (Canada), deputati alla protezione (anche) degli interessi delle generazioni future e ha trovato sostegno anche in alcuna dottrina35. L’utilità

33 In particolare si prevedono i seguenti sette obiettivi: 1. A prosperous Wales: An innovative, productive

and low carbon society which recognises the limits of the global environment and therefore uses resources efficiently and proportionately (including acting on climate change); and which develops a skilled and well- educated population in an economy which generates wealth and provides employment opportunities, allowing people to take advantage of the wealth generated through securing decent work; 2. A resilient

Wales: A nation which maintains and enhances a biodiverse natural environment with healthy functioning

ecosystems that support social, economic and ecological resilience and the capacity to adapt to change (for example climate change); 3. A healthier Wales: A society in which people’s physical and mental well- being is maximised and in which choices and behaviours that benefit future health are understood; 4. A more equal

Wales: A society that enables people to fulfil their potential no matter what their background or

circumstances (including their socio economic background and circumstances); 5. A Wales of cohesive

communities: Attractive, viable, safe and well- connected communities; 7. A Wales of vibrant culture and thriving Welsh language: A society that promotes and protects culture, heritage and the Welsh language, and

which encourages people to participate in the arts, and sports and recreation; 8. A globally responsible

Wales: A nation which, when doing anything to improve the economic, social, environmental and cultural

well-being of Wales, takes account of whether doing such a thing may make a positive contribution to global well-being». Cfr. https://futuregenerations.wales/about-us/future-generations-act/.

34 In particolare, gli organi pubblici devono dimostrare di aver svolto la propria azione, avendo tenuto in

considerazione i seguenti aspetti: «1. Long term: The importance of balancing short-term needs with the

need to safeguard the ability to also meet long-term needs; 2. Prevention: How acting to prevent problems occurring or getting worse may help public bodies meet their objectives; 3. Integration: Considering how the public body’s well-being objectives may impact upon each of the well-being goals, on their other objectives, or on the objectives of other public bodies; 4. Collaboration: Acting in collaboration with any other people (or different parts of the body itself) that could help the body to meet its well-being objectives; 5.

Involvement: The importance of involving people with an interest in achieving the well-being goals, and

ensuring that those people reflect the diversity of the area which the body serves».

35 Si veda: L.B

ECKMAN,F.UGGLA, The Ombudsman for Future Generations: Legitimate and Effective?, in I.GONZÁLEZ-RICOY, A. GOSSERIES (eds.), Institutions for Future Generations, Oxford University Press, Oxford, 2016. Cfr. Ancora sul punto: H.MIEREANU, Representing the “unrepresentable”? Recognising the

di tale meccanismo tecnico – noto per lo più con il nome di Ombudsman – sarebbe quella di consentire di correggere il problema di incentivi, in termini politici ed economici, che la presa in considerazione di interessi che si appuntano su entità mute genera nell’ambito del circuito politico. Attraverso l’istituzione di un organo a livello politico – sia esso individuale o composto da una pluralità di membri – sarebbe possibile far transitare, all’interno dei meccanismi decisionali democratici e dei relativi strumenti di policy, istanze di lungo periodo – con particolare riferimento alle questioni ambientali – non rappresentabili secondo i classici meccanismi elettorali.

Le molteplici proposte dottrinali passate in rassegna, seppur notevolmente divergenti le une dalle altre, hanno avuto il merito di contribuire ad alimentare il dibattito intorno al problema della tutela delle generazioni future, rendendo evidente tanto l’urgenza che esso pone, quanto la difficoltà nell’approdare a soluzioni teoriche e strategie argomentative solide e condivise.

Si è in tal senso potuto constatare come, sul piano della teoria generale, l’affermazione di una tutela immediata delle generazioni future si presenta condizionata, da un lato, dall’individualismo metodologico e, dall’altro, da un regime temporale improntato al presentismo36: l’uno esige la rottura delle generazioni a venire nelle singole individualità che le comporranno; l’altro le proietta nel futuro, individuando l’oggetto della protezione nei beni – salute, integrità fisica, ecc. – di cui essi godranno in quanto uomini.

Tali condizionamenti si mostrano particolarmente risolutivi, quando il discorso sulla tutela intergenerazionale viene calato nella specificità delle relazioni tra privati. In questo ambito, le due impostazioni più coerenti con il quadro teorico sviluppato nel corso della modernità, ossia quella che prospetta il riconoscimento di diritti secondo la sequenza diritti

individuali-umani-futuri e quella che, lavorando sul piano dei doveri, prefigura

l’imposizione di situazioni passive in capo alle istituzioni pubbliche, non consentono di sciogliere il principale nodo problematico che emerge allorché la questione della tutela delle generazioni future sia calata nell’ambito del diritto dei privati: ci si riferisce al problema dell’asimmetria temporale che connota il rapporto tra generazioni tra loro successive e che impedisce la classica binarizzazione delle relazioni sociali nel diritto privato. La prospettiva dei diritti, infatti, mantiene viva tale asimmetria ricostruendo, come

rights of future generations, nature and issue of legal standing, in S.BAILEY,G. FARRELL, U.MATTEI,

Protecting Future Generations Through Commons, cit., p. 147 e ss.;

36 Cfr. sul punto anche R.B

IFULCO,A.D’ALOIA, Un diritto per il futuro. Teorie e modelli dello sviluppo

già osservato, la relazione tra individui presenti e futuri come correlata, ma su piani temporali separati (diritti e individui futuri – obblighi presenti).

La struttura unilaterale del dovere, per contro, può trovare terreno fertile nell’ambito del diritto pubblico, consentendo di accedere a strumenti di command and control. Tuttavia, essa mal si concilia con la natura cooperativa che soggiace alla nozione di obbligo in ambito privatistico. E in ogni caso, non presenta quella portata/struttura “oppositiva” propria dei diritti37, rischiando così di depotenziare l’efficacia applicativa delle decisioni e misure adottate, sotto la spinta degli altri interessi che il decisore pubblico è chiamato a soddisfare.

Si può dunque dubitare che, impostata puramente nella prospettiva teorica dei diritti (soggettivi) o doveri, il tema di ricerca possa trovare adeguato sviluppo nell’ambito del sistema giuridico. Incertezza teorica che, peraltro, rischia di alimentare e legittimare quel processo di rinvio nell’affrontare tali problematiche, che, sulla base dell’assunto – ormai largamente sconfessato – per cui le generazioni future si troveranno sempre in una posizione migliore rispetto a quella precedente, costituisce una delle cifre della modernità38.

Posto dunque che vi è ampio consenso in dottrina, e conferme sicure nel dato legislativo, nel ritenere che il contenuto degli obblighi e, quello specchiato degli eventuali diritti, sia quello di garantire la preservazione delle risorse ambientali, di modo da garantire alle generazioni che verranno lo stesso margine di libertà nelle opzioni di vita39, pare più promettente ribaltare il piano dell’analisi e muovere dal lato oggettivo degli interessi delle generazioni future, quello che pertiene al regime dei beni.

Una tale prospettiva consentirà anzitutto di specificare con più accuratezza i contorni del problema delle generazioni future, anche avvalendosi dei contributi provenienti dall’analisi economica, al di là e al di fuori del processo di rifrazione che esso subisce allorché transiti per le diverse lenti teoriche con cui è osservato.

Una tale impostazione, inoltre, consentirà di spostare il discorso da un livello puramente declamatorio, dove è rimasta imbrigliata l’analisi condotta adottando una prospettiva formale-sostanziale, al piano degli strumenti e meccanismi di tutela in concreto attivabili, al fine di evidenziare le criticità che le strutture giuridiche (rimediali) presentano di fronte

37 S.R

ODOTÀ, Il diritto di avere diritti, cit., p. 81 ss. e p. 186.

38 L.M

EYER, Intergenerational Justice, cit., p. 3.

agli interessi delle generazioni future, nonché i percorsi interpretativi che ne possono consentire il superamento.

D’altronde, il riconoscimento di dignità giuridica a interessi riferibili alle generazioni future non sarebbe in ogni caso sufficiente a garantirne la tutela, considerato che la qualifica e il contenuto di un bisogno/pretesa/interesse/diritto dipendono dai mezzi di tutela apprestati40: il diritto/interesse, infatti, acquista coscienza di sé solo di fronte al proprio rimedio. Nelle pagine successive si tenterà di dare conto di tali profili e di avanzare alcune proposte che, data la novità e complessità della tematica oggetto di indagine, sono volte a richiamare l’attenzione sul problema e non già a risolverlo.