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RELAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Programma 4.1 Servizi generali ed istituzionali

La Relazione programmatica 2012-2014 riconduce nell’ambito del programma

“Servizi generali ed istituzionali” le tematiche relative ai sistemi contabili, previsionali e di rendicontazione, al contenimento delle spese di funzionamento, al risparmio energe-tico, al modello organizzativo, all’autonomia ed al rilancio della redditività del patrimonio dell’Ente, indicando, per ciascuna di esse, gli obiettivi strategici per il triennio.

La programmazione delle relative attività è stata effettuata nell’ottica di garantire al cliente “interno” servizi generali ed istituzionali forniti in misura efficace. Nelle sezioni inerenti le attività trasversali si è già trattato in modo diffuso delle attività dei servizi gene-rali, intesi come personale e formazione, comunicazione, informatica.

In questa sezione si tratta più in particolare di ulteriori aspetti che ineriscono il pro-gramma in parola.

Politiche patrimoniali e degli investimenti

Patrimonio immobiliare - Immobili istituzionali

Con riferimento agli immobili trasferiti al Fondo Immobili Pubblici (FIP) ed assegnati in uso all’Istituto dall’Agenzia del Demanio, le relative procedure per la manutenzione ordi-naria e straordiordi-naria costituiscono oggetto di specifiche disposizioni recepite nei Disciplinari di Assegnazione in corso tra gli Enti utilizzatori fra cui l’Istituto e L’Agenzia del Demanio e nel Contratto di Locazione vigente tra quest’ultima Agenzia ed il Fondo proprietario. Particolare attenzione, ai fini del contenimento delle relative spese, sarà posta agli interventi manutentivi a carattere straordinario, sebbene limitatamente indivi-duati in quanto disciplinati in deroga alla vigente normativa in materia di locazioni, espressamente previsti a carico del Fondo proprietario.

Ai fini della predisposizione della programmazione triennale dei LL.PP. per il periodo 2012/2014 e dell’elenco annuale 2012, sono state ribadite le indicazioni alle quali le Strutture dovranno attenersi in linea, anche, con l’art. 8 comma 1 del citato Decreto Legge n. 78/2010 con il quale “ ... iI limite previsto dall’art. 2, comma 618, della Legge 24.12.2007 n. 244, per le spese annue di manutenzione ordinaria e straordinaria degli immobili utilizzati dalle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato, a decorrere dal 2011, è stato determinato nella misura del 2% del valore degli immobili stessi”, ferme restando le deroghe indicate nell’articolo medesimo. Si precisa che le spese per la manutenzione ordinaria, rientrando tra le spese di funzionamento, si ripartiscono su tutti i programmi.

Investimenti immobiliari

In relazione agli investimenti immobiliari dell’Istituto previsti per l’anno 2012, va preli-minarmente delineato il quadro normativo di riferimento, già tracciato nelle prime parti del presente documento, in considerazione delle sostanziali modifiche intervenute e della deliberazione del CIV n. 11 del 28 giugno 2011 avente per oggetto “Linee guida e criteri generali delle politiche patrimoniali deIl’Ente.

La Legge n. 244/2007 (Legge Finanziaria per il 2008), all’art. 2, comma 488, ha impo-sto agli Enti previdenziali di destinare, a partire dallo gennaio 2008, un importo massimo corrispondente al 7% dei fondi disponibili ad investimenti immobiliari realizzabili esclu-sivamente in forma indiretta.

Dopo il terremoto in Abruzzo del 6 aprile 2009, con la Legge n. 77/2009 il legislatore è intervenuto per fronteggiare tale emergenza e ha imposto ulteriori vincoli all’acquisto di immobili da destinare a reddito, includendo, nell’ambito degli investimenti degli Enti Previdenziali relativi al quadriennio 2009-2012, “gli interventi di ricostruzione e riparazio-ne di immobili, a uso abitativo o non abitativo, localizzati riparazio-nei territori dei comuni” colpiti dal sisma, sempre con il meccanismo della forma indiretta degli investimenti da realiz-zare. Tale previsione normativa è stata successivamente attuata con l’Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 3820/2009, che ha confermato l’inclusione degli interventi in Abruzzo tra le finalità di pubblico interesse che L’INAIL, in quanto compre-so nel novero degli enti previdenziali, è tenuto a perseguire, destinandovi una quota delle risorse complessivamente disponibili. Successivamente, è intervenuto il Decreto Legge n. 78/2010, convertito in Legge n. 122/2010, che ha riformulato le disposizioni riguar-danti gli investimenti a reddito dell’Istituto.

Nello specifico, l’art. 8, al comma 4, ha disposto che, fatti salvi gli investimenti a red-dito da effettuare in via indiretta in Abruzzo ai sensi della succitata Legge 77/2009, le restanti risorse finanziarie siano destinate dagli enti previdenziali all’acquisto di immobi-li adibiti ad ufficio in locazione passiva alle amministrazioni pubbimmobi-liche secondo le indica-zioni fornite dall’Agenzia del demanio, con modalità di attuazione che saranno stabilite 136

da un Decreto di natura non regolamentare del Ministro del lavoro e delle politiche socia-li di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze. Tale Decreto è stato emana-to in data 18 giugno 2011.

AI riguardo, con la Determina Presidenziale n. 98 del 13 ottobre 2010, si è stabilito di destinare per il quadriennio 2009/2012 il 50% dei fondi disponibili al programma di rico-struzione in Abruzzo, attraverso la realizzazione di investimenti a reddito in forma indi-retta, ed il restante 50% all’acquisto, in forma diindi-retta, di immobili da adibire ad uffici in locazione passiva alle pubbliche amministrazioni. Ai sensi, poi, del successivo comma 8 del medesimo art. 8 della citata Legge n. 122/2010, gli immobili acquistati e adibiti a sede dei poli logistici integrati, così come previsto dalla L. 24 dicembre 2007, n. 247 (Protocollo sul Welfare), hanno natura strumentale e, quindi, gli investimenti effettuati a tal fine possono essere attuati in forma diretta, anche mediante la permuta, parziale o totale, di immobili di proprietà.

Inoltre, il comma 15 del più volte citato art. 8 della Legge n. 122/2010, stabilisce che tutte le operazioni di acquisto di immobili da parte degli enti pubblici e privati che gesti-scono forme obbligatorie di assistenza e previdenza sono subordinate alla verifica del rispetto dei saldi strutturali di finanza pubblica da attuarsi con Decreto di natura non regolamentare del Ministero dell’economia e delle finanze di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali.

Il Decreto, emanato in data 10 novembre 2010, all’art. 2 comma 1, prevede che gli enti pubblici e privati che gestiscono forme obbligatorie di assistenza e di previdenza comuni-cano al Ministero dell’economia e delle finanze e al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, entro il 30 novembre di ogni anno, un piano triennale di investimento che evidenzi, per ciascun anno, l’ammontare delle operazioni di acquisto e di vendita degli immobili, di cessione delle quote di fondi immobiliari, nonché delle operazioni di utilizzo delle disponibi-lità liquide provenienti dalla vendita di immobili o da cessione di quote di fondi immobiliari.

Da ultimo, l’art. 33 del D.L. n. 98/2011, convertito nella Legge n. 111/2011, stabilisce la creazione, presso il Ministero dell’economia e delle finanze, di una Società di Gestione del Risparmio, con il compito di istituire fondi di investimento finalizzati a partecipare a fondi immobiliari chiusi, già costituiti da enti territoriali o altri enti pubblici, nell’intento di valorizzare o dismettere il proprio patrimonio immobiliare disponibile. Tali fondi possono investire direttamente al fine di acquisire immobili in locazione passiva alle pubbliche amministrazioni.

Si evidenzia che il comma 3 del predetto articolo, con riferimento agli enti pubblici di natura assicurativa o previdenziale, dispone che per gli anni 2012, 2013 e 2014 il 20%

del piano di impiego dei fondi disponibili previsto dall’art. 65 della Legge n. 153/1969, è destinato alla sottoscrizione delle quote dei suddetti fondi.

In considerazione dei dubbi interpretativi sorti circa l’applicazione della suddetta norma, il Ministero dell’Economia e delle Finanze - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato - con nota n. 122090 del 5 dicembre 2011 ha fornito una interpre-tazione sistematica della norma con le altre che regolamentano gli investimenti degli Enti previdenziali, in particolare con il disposto dell’art. 2, comma 488, della Legge n.

244/2007, alla luce della quale la percentuale del 20% prevista dall’art. 33 del D.L. n.

98/2011 si applica sui fondi disponibili limitatamente alla quota utilizzabile (7%) definita dal suddetto art. 2, comma 488, della Legge n. 244/2007.

Il “Piano triennale degli investimenti” è stato elaborato tenuto conto sia delle sostan-ziali modifiche che il quadro normativo sopra delineato ha apportato al precedente con-testo che regolamentava gli investimenti immobiliari dell’INAIL, sia dei “Principi delle politiche patrimoniali dell’Istituto” definiti dalla più volte citata deliberazione del CIV n. 11 del 28 giugno 2011.

Le risorse complessivamente disponibili in ogni esercizio finanziario sono state deter-minate secondo il disposto dell’art. 65 della Legge n. 153/1969 che, relativamente agli enti pubblici che gestiscono forme di previdenza e di assistenza sociale, definisce “fondi disponibili” le somme eccedenti la normale liquidità di gestione.

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In riferimento all’anno 2012, sulla base dei dati del bilancio di previsione in corso di predisposizione, i fondi disponibili su cui applicare le percentuali fissate dalle sopracci-tate disposizioni normative per individuare le risorse da destinare agli investimenti immo-biliari, possano attestarsi intorno ai 15 miliardi di euro.

Considerato, quindi, l’importo dei fondi disponibili per l’anno 2012, l’ammontare delle risorse da destinare agli investimenti immobiliari è pari a 1,050 miliardi di euro, ripartito tra investimenti diretti ed investimenti in forma indiretta (7% del piano di impiego dei fondi disponibili).

L’importo di 210 milioni di euro (20% dell’importo delle risorse disponibili) da destina-re all’acquisto di quote dei fondi di investimenti immobiliari di cui all’art. 33 del D.L. n.

98/2011, convertito nella Legge n. 111/2011, sarà interamente detratto dai fondi che sulla base delle linee guida del CIV (delibera n.11/2011) erano destinati agli investimen-ti di cui all’art. 8, al comma 4, del D.L. 78/2010.

In relazione a quanto precede, pertanto, mantenendo inalterata la quota del 50% rela-tiva agli investimenti immobiliari da effettuare in Abruzzo per un importo invariato di euro 525 milioni, l’importo da destinare all’acquisto di immobili da locare alla P.A. ai sensi del-l’art. 8, comma 4, del D.L. 78/2010, compresi gli acquisti per le case del Welfare, ammonta ad euro 315 milioni.

Investimenti a reddito

Per ciò che concerne gli investimenti a reddito, va effettuata una distinzione tra gli investimenti da effettuare in via indiretta e quelli da realizzare in forma diretta.

Gli investimenti in forma indiretta riguardano le seguenti fattispecie:

Investimenti ex art. 33 Legge n.111/2011

L’art. 33 del D.L. n. 98/2011, convertito dalla Legge n. 111/2011, stabilisce la creazio-ne, presso il Ministero dell’economia e delle finanze, di una Società di Gestione del Risparmio, con il compito di istituire fondi di investimento finalizzati a partecipare a fondi immobiliari chiusi, già costituiti da enti territoriali o altri enti pubblici, nell’intento di valo-rizzare o dismettere il proprio patrimonio immobiliare disponibile. Tali fondi possono investire direttamente al fine di acquisire immobili in locazione passiva alle pubbliche amministrazioni.

Le relative somme sono state calcolate, come descritto nel capitolo precedente, appli-cando l’aliquota del 20% dell’importo relativo al 7% del piano di impiego dei fondi disponibili previsto dall’art. 65 della Legge n. 153/1969.

Interventi di ricostruzione e riparazione di immobili, a uso abitativo o non abitativo, loca-lizzati nei territori dei comuni colpiti dal sisma in Abruzzo del 6 aprile 2009 - Legge 77/2009

È stato considerato l’avvio di alcune iniziative da realizzare in forma indiretta, che saranno orientate verso i settori dell’università, delle attività produttive, delle attività sociali e del recupero del tessuto urbano, secondo le indicazioni del CIV di cui alla suc-citata deliberazione n. 11/2011.

Al riguardo si evidenzia che il CIV, nella medesima deliberazione, ha rilevato uno stato di criticità e di gravi ritardi nella realizzazione degli interventi in Abruzzo, determinato dalla disposizione normativa di effettuare gli investimenti in forma indiretta, considerata peraltro la necessità di individuare in tempi brevi soluzioni quanto più adeguate alla situazione di estrema emergenza in cui versano le zone interessate dal sisma.

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Le risorse destinate a questo canale di investimento termineranno, come prevede la Legge 77/2009, nell’anno 2012; nei successivi esercizi finanziari sono state individuate le risorse necessarie per le operazioni in termini di cassa legate agli stanziamenti degli anni precedenti.

Per ciò che concerne gli investimenti in forma diretta sono da considerare le seguen-ti seguen-tipologie di iniziaseguen-tive:

Iniziative di acquisto di immobili da destinare in locazione passiva alle Pubbliche Amministrazioni, ai sensi dell’art. 8 comma 4 della Legge 122/2010

Come sopra indicato, l’art. 8, comma 4, della Legge 122/2010, ed il relativo Decreto di natura non regolamentare del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze emanato in data 18 giugno 2011, prevedo-no che gli investimenti di cui si tratta vengaprevedo-no realizzati secondo le indicazioni fornite dall’Agenzia del demanio.

Le previsioni per l’anno 2012 e per gli anni successivi sono state effettuate tenendo conto degli indicatori massimi di spesa indicati dalla delibera n. 11/2011 del CIV. A par-tire dall’anno 2013, non essendo più possibile finanziare investimenti per le ricostruzio-ni in Abruzzo, la totalità delle risorse disporicostruzio-nibili sono destinate a questa tipologia di iricostruzio-ni- ini-ziative ad eccezione delle somme stanziate per l’acquisto dei Poli Logistici Integrati e di quelle destinate agli investimenti di cui all’art. 33 del D.L. n. 98/2011.

Iniziative incluse nei piani di investimento già approvati al 31 dicembre 2007 e rifinanzia-ti al 31 dicembre 2011 ai sensi dell’art. 2 comma 4 sexies della Legge 10/2011

Nell’analisi normativa sopra delineata è stato rappresentato che, in merito, il CIV, con la deliberazione n. 11 del 28 giugno 2011, ha stabilito di destinare il 45% dei fondi dispo-nibili per il 2011 alla realizzazione dei menzionati piani di investimento relativi ad anni precedenti.

In relazione a quanto precede, gli importi previsti per gli anni 2012, 2013 e 2014 rap-presentano solo le uscite di cassa derivanti dalle iniziative di cui si tratta sulla base del piano che verrà redatto entro la fine del’anno corrente.

Investimenti Istituzionali

Gli investimenti istituzionali che l’INAIL può effettuare si riferiscono sia ad iniziative per l’acquisto di immobili da destinare a sedi dell’Istituto, compresi quelli di proprietà FIP dove le strutture INAIL sono già presenti con contratti di locazione passiva, sia ad iniziative di acquisto di immobili da destinare a Poli Logistici integrati (Case del Welfare). Si evidenzia che, nella determinazione degli importi indicati in tabella, si è tenuto conto delle possibili iniziative che si svilupperanno nel triennio e che tali risorse rientrano all’interno del limite dello 0,7% dei fondi disponibili indicato nella più volte citata delibera n. 11 del CIV.

Le previsioni finanziarie effettuate riguardano le seguenti iniziative:

Immobili da destinare a sedi dell’Istituto

L’allegato n. 2 al Decreto del Ministero dell’economia e delle finanze n. 16276 del 15 dicembre 2004, cui l’art. 4, comma ter, del D.L. n. 351/2001 convertito in L. n. 410/2001 ha demandato la disciplina dei rapporti di locazione e di assegnazione dei beni conferi-ti al FIP, in relazione all’alienazione degli immobili stessi dispone che il contratto di loca-139

zione prevede il diritto di prima offerta a favore dell’Agenzia del demanio, per sé e per conto dello stato e, per esso, delle amministrazioni utilizzatrici.

Da tale disciplina discende l’attribuzione, in capo alle amministrazioni utilizzatrici dei beni conferiti al Fondo, di un vero e proprio diritto di prelazione legale sul bene stesso.

In tale ambito vengono individuati gli investimenti che l’Istituto intende effettuare per la fattispecie di cui si tratta.

Gli importi esposti in tabella si riferiscono a prime iniziative per le quali sono in corso contatti con l’Agenzia del Demanio. Per l’anno 2012, in particolare, la previsione di cassa comprende la somma che dovrà essere versata per l’acquisto dell’immobile FIP ad uso istituzionale sito in Bari, Corso Trieste n. 29, la cui istruttoria è in fase di definizione nel corso del corrente anno 2011.

Poli Logistici Integrati

La somme previste sono relative alla conclusione dell’istruttoria per la realizzazione delle prime “Case del Welfare” nelle città dell’Aquila, Catanzaro ed Imperia.

È stata effettuata anche una previsione di spesa per quelle ulteriori iniziative già avvia-te, il cui stato di avanzamento progettuale consente di ipotizzare una prossima concre-ta realizzazione.

Quanto precede anche tenuto conto dell’impulso dato a tale tipologia di investimento dal Decreto Ministeriale 28 marzo 2011, previsto dalla Legge n. 172/2009, che, oltre a delineare gli ambiti ed il modello organizzativo del Poli integrati del Welfare, definisce gli obiettivi strategici ed i risparmi che devono essere conseguiti con lo sviluppo dei nuovi assetti organizzativi.

Strutture di protesizzazione e riabilitazione

Si evidenzia, come già detto in relazione al programma 2.2, che sono in fase avanza-ta le attività di valuavanza-tazione ed istruttoria finalizzate al trasferimento della Filiale di Roma del Centro Protesi presso il C.T.O. di Roma, ed è stato altresì avviato uno specifico tavo-lo tecnico per approfondire gli sviluppi della collaborazione con la Regione Calabria con riferimento alla struttura di Lamezia Terme.

Rispetto a dette iniziative, non è stato possibile, fino ad ora, formulare dettagliate pre-visioni di carattere finanziario, non essendo state determinate le relative implicazioni sulle previsioni di spesa.

Pertanto, qualora in corso d’anno le sopraindicate iniziative dovessero raggiungere un significativo livello di avanzamento per le attività inerenti la realizzazione di dette struttu-re, le quali tutte dovrebbero operare anche sul versante della riabilitazione, si provvede-rà a proporre all’Organo di Indirizzo e Vigilanza la variazione delle priorità di cui alla quota già stanziata per investimenti istituzionali nel piano triennale degli investimenti.

Tale variazione avrà effetti anche sulle spese in conto capitale relative al presente program-ma, che diminuiranno per la quota che andrà attribuita alla missione 2, programmi 2.2 e 2.3.

Funzionamento

L’importo previsto complessivamente per le spese per il personale in attività di servi-zio ammonta ad € 147.430.696 e si riferisce tra l’altro a:

• le spese per gli stipendi e gli assegni familiari, per i fondi relativi agli accertamenti accessori, i progetti speciali, gli oneri previdenziali ed assistenziali, le missioni, lo stra-ordinario e gli altri oneri relativi al personale impiegato nelle attività rientranti nel pro-gramma in esame per complessivi € 132.430.696;

• alle spese per competenze professionali previste in € 15.000.000;

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L’importo previsto complessivamente per le spese per acquisto di beni e servizi ammonta ad € 83.765.926 e si riferisce tra l’altro a:

• una previsione complessiva di € 82.020.926 riferita - per la quota parte di interesse del programma - a tutte le spese derivanti dalle utenze e dai contratti di somministra-zione, dalle spese relative all’informatica, dall’acquisto di libri, giornali e pubblicazio-ni, dalle spese postali e telefoniche, dalle spese di pubblicità, dalle spese relative alla partecipazione a convegni, congressi e manifestazioni e da tutte quelle spese soste-nute per il funzionamento degli uffici e lo svolgimento dell’attività amministrativa.

• le spese che l’Istituto sostiene a titolo di quote associative per la propria partecipa-zione, in qualità di componente, ad associazioni ed organismi nazionali ed internazio-nali di carattere scientifico, sono previste in € 420.000;

• le spese relative all’attività concorsuale dell’Istituto sono previste in € 550.000;

• lo stanziamento delle spese per il funzionamento degli Organi collegiali e delle Commissioni previsto in € 205.000 come per il precedente esercizio;

• le spese riferite all’Ufficio Stampa con uno stanziamento di € 570.000. Per tale tipo-logia di spese si è tenuto conto del progressivo adeguamento del servizio alle attività previste dalla Legge n. 150/2000 e successivi regolamenti di attuazione, nonché delle esigenze di miglioramento quali-quantitativo del servizio offerto. La previsione tiene conto anche delle spese riferite all’attività del “portavoce”.

Interventi

La previsione per le prestazioni dirette attribuibili al programma in esame, ammonta-no ad € 3.596.000 e si riferiscono alle spese relative agli Organi dell’Istituto. Nel detta-glio lo stanziamento concerne per € 255.000 la spesa per la Presidenza, per € 1.316.000 la spesa per i componenti degli Organi e degli Organismi (quest’ultimi in stret-ta connessione alle attività propedeutiche decisionali degli Organi), per € 2.025.000 la spesa per i componenti del Collegio dei Sindaci.

Per la quantificazione delle previsioni, si è tenuto conto di quanto disposto dalla Legge n. 122/2010, con particolare riferimento all’art. 7, commi 7 e 12, riguardanti il conteni-mento dei costi degli Organi dell’istituto.

Per quanto concerne invece le prestazioni ex-lege la previsione complessiva di com-petenza di € 372.150.000, attiene:

• al contributo di pertinenza dell’ex ENAOLI, calcolato, in forza di Legge (D.L. 23 marzo 1948, n. 327), nella misura del 2% dei premi e contributi netti riscossi nell’esercizio, tenuto conto dell’andamento delle entrate per premi del settore industriale, per € 165.400.000, per la competenza e per la cassa;

• al contributo a favore dell’ex ENPI Ente soppresso con D.P.R. 14 febbraio 1979 -determinato nella misura del 2,50% dei premi e contributi riscossi nell’esercizio pre-cedente, sempre al netto delle addizionali e delle eventuali restituzioni, per € 206.750.000, sia per la competenza sia per la cassa.

Altre spese correnti

Tra le spese correnti della Missione Servizi generali ed istituzionali, vengono

Tra le spese correnti della Missione Servizi generali ed istituzionali, vengono