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Le disposizioni riguardanti i sindaci e il collegio sindacale sono contenute in parte nell’articolo 7 del Codice come già accennato nel paragrafo precedente, e in parte nell’articolo 8 dedicato specificamente ai sindaci. Il Codice di autodisciplina si inserisce integrando e specificando quanto previsto dalla legislazione primaria (142), come già

osservato per il consiglio di amministrazione. L’articolo 8 si occupa di disposizioni riguardanti aspetti riguardanti indipendenza, composizione e remunerazione. Rispetto alla precedente versione del Codice, sono state apportate alcune modifiche all’articolo riguardante i sindaci che si compone, dopo le recenti modifiche del luglio 2018 di tre Principi: il primo chiarisce la posizione autonoma dei sindaci anche rispetto agli azionisti che li hanno eletti; il secondo introdotto a luglio 2018 torna nuovamente sul tema della diversità della composizione, similmente a quanto previsto per il consiglio di amministrazione, come si legge nel Codice stesso «l’emittente applica criteri di diversità, anche di genere,

(142) L’art. 2403 del codice civile attribuisce al collegio sindacale le funzioni di

vigilanza sia sull’osservanza della legge e dello statuto, sia sul «rispetto dei principi di corretta amministrazione con particolare riguardo all’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento»

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per quanto riguarda la composizione del collegio sindacale»; in ultimo il principio 8.P.3., che prevede che le misure atte a garantire un efficace svolgimento dei compiti del collegio siano predisposte dall’emittente. I criteri applicativi riguardano, in linea generale, le modalità di nomina e i requisiti dei singoli sindaci anche se come già sottolineato, le funzioni più importanti attribuite al collegio sindacale risultano essere quelle di controllo. Vengono specificati i requisiti di cui devono essere dotati i soggetti che saranno scelti come sindaci. Il Codice prevede che questi possano essere qualificati come indipendenti (143) e, come nel caso della composizione del consiglio di amministrazione, periodicamente viene verificato il permanere di tale condizione (144). I criteri proseguono in

linea con quanto previsto per il consiglio di amministrazione, prevedendo disposizioni per l’accettazione dell’incarico, la remunerazione, la presenza di interessi in determinate operazioni e la relativa trasparenza, la remunerazione che deve essere «commisurata all’impegno richiesto, alla rilevanza del ruolo ricoperto nonché alle caratteristiche dimensionali e settoriali dell’impresa», lo scambio di informazioni tempestivo e costante tra il collegio sindacale e il comitato controllo e rischi volto all’espletamento dei rispettivi compiti. Le disposizioni riguardanti il collegio sindacale si concentrano sul ruolo dello stesso all’interno del sistema di controllo interno, poiché lo stesso viene posto, nell’ottica del Codice di autodisciplina, al vertice del sistema di vigilanza di un emittente, come specificato nel commento all’art. 8. Al collegio infatti è riservato il ruolo di vigilanza da intendersi come «controllo di conformità alle norme, allo statuto e alle procedure interne» mentre gli altri organi che agiscono sul controllo interno hanno un ruolo di «valutazione anche di merito sull’adeguatezza degli assetti

(143) Il criterio applicativo 8.C.1. specifica che il requisito di indipendenza viene

valutato tenendo conto anche di quanto previsto per l’indipendenza degli amministratori ai fini del Codice di autodisciplina. Pertanto, si rimanda all’art. 3 del Codice di autodisciplina, in particolare al principio 3.P.1. e al criterio applicativo 3.C.1.

(144) Lo stesso criterio prevede che «il collegio verifica il rispetto di detti criteri dopo

la nomina e successivamente con cadenza annuale, trasmettendo l’esito di tali verifiche al consiglio di amministrazione che le espone, dopo la nomina, mediante un comunicato diffuso al mercato, e, successivamente nell’ambito della relazione sul governo societario, con modalità conformi a quanto previsto dagli amministratori».

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e sull’andamento della gestione». Si esclude che il controllo esercitato dai sindaci possa entrare nel merito delle scelte operate dagli amministratori, poiché questo tipo di vigilanza viene riservata al consiglio stesso (145 ), ma si ritiene comunque che il collegio debba esercitare un controllo preventivo sui processi adottati dagli amministratori. I sindaci pertanto, possono esprimere dei pareri agli amministratori affinché questi, come riportato nel commento, «adottino le misure correttive eventualmente necessarie». Su questo punto ci si potrebbe chiedere se la possibilità del collegio di esprimere ex ante proposte di miglioramento dei processi adottati dal consiglio non presupponga la capacità di giudicare il merito delle scelte degli amministratori, questione che peraltro rischia di creare quella sovrapposizione di funzioni che vorrebbero proprio essere evitate dalla

best practice (146). Quanto previsto per il collegio sindacale nell’attuale

versione dell’articolo 8 (147) ha in comune la medesima ratio che ha ispirato le novelle apportate al codice civile e al testo unico della finanza con la riforma del 2003 e con la Legge sulla tutela del risparmio del 2005 (148), ossia l’attribuzione al collegio di una funzione di controllo preventivo e continuativo e quindi non solo di una mera vigilanza ex post. Ciò fa emergere un forte favor per un coinvolgimento più elevato del collegio sindacale in molti procedimenti interni, volto anche ad una costante comunicazione agli amministratori i risultati del controllo, come ad esempio la partecipazione dei sindaci al lavoro dei comitati per la remunerazione e per il controllo e rischi. Inoltre, si prevede che al Presidente del collegio sindacale siano comunicati i risultati degli esiti delle verifiche del responsabile dell’internal audit.

Nel commento si fa riferimento poi alla figura del presidente del collegio sindacale, del quale risulta fondamentale l’indipendenza. Al presidente il Codice attribuisce funzioni di coordinamento di lavori

(145) In tal senso cfr. M.BAGLIONI E C.PRESCIANI, Nuova edizione del Codice di

autodisciplina delle società quotate, cit., p. 927. (146) cfr. IBIDEM, p. 927.

(147) L’articolo 7 in tema di collegio sindacale è stato sensibilmente riformato nel

2011 e, successivamente ma con interventi di portata minore, nel 2015 e nel 2018.

(148) 149 t.u.f., 2403-bis e 2405 codice civile riguardanti rispettivamente i poteri del

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dell’organo e di raccordo con gli altri organismi aziendali coinvolti nel governo del sistema dei controlli. È previsto, a tutela dell’indipendenza del collegio sindacale, che la carica di presidente sia ricoperta da un sindaco di minoranza, introducendo un elemento di terzietà da non essere però inteso come elemento di estraneità rispetto all’organizzazione societaria (149).

Nell’ultima versione del Codice si sono apportate delle modifiche con particolare riguardo alla diversità di composizione degli organi collegiali. Ciò si riscontra ovviamente nel consiglio di amministrazione e, analogamente, nel collegio sindacale con le nuove previsioni di cui all’art. 8. Oltre all’aggiunta del principio 8.P.2. e del criterio applicativo 8.C.3. anche il commento tratta la tematica della diversità che, nel particolare caso del collegio sindacale, riguarda la diversità di genere. Nel commento è infatti previsto che «il Comitato ritiene opportuno che il collegio sindacale sia costituito per almeno un terzo da sindaci del genere meno rappresentato, tanto al momento della nomina quanto nel corso del mandato. L’emittente, anche tenuto conto dei propri assetti proprietari, applica lo strumento ritenuto più idoneo a perseguire tale obiettivo, adottando apposite clausole statutarie e/o politiche di diversità e/o orientamenti agli azionisti, e richiede a chi presenta una lista per la nomina del collegio sindacale di fornire adeguata informativa, nella documentazione presentata per il deposito della lista, circa la rispondenza o meno della lista stessa all’obiettivo di diversità di genere individuato dall’emittente».

Il Comitato rimanda infine un costante scambio di informazioni tra collegio sindacale e gli altri organi sociali, con particolare riguardo alle funzioni aziendali che svolgono compiti rilevanti in materia di controlli interni. Della composizione del collegio è data informazione dall’emittente nella relazione sul governo societario e, per ciascun

(149) Il Codice all’art. 8 sub Commento «il fatto che la carica di presidente del collegio

sindacale sia riservata a un componente espresso da minoranze azionarie introduce un ulteriore elemento di terzietà che può accrescere l’indipendenza, ma non dovrebbe essere inteso come elemento di estraneità rispetto all’organizzazione societaria».

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componente viene indicata l’eventuale qualifica di indipendente ai sensi del Codice, il numero di riunioni e la durata media.