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COSTO DELL'INTERVENTO PARTE D'IMPIANTO

COSTO ANNUO DELLE ESTERNALITA'

4 Analisi dei ricavi dell’impianto o dell’intervento

4.2 Sistemi d’incentivazione sulla produzione

4.2.1 Sistema dei certificati verd

L’incentivazione economica col sistema dei certificati verdi era disciplinata dal D.M. 18-12-2008 [22], secondo quanto previsto in favore della produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, con l’esclusione di quella solare, dalla L. 244/07 [23].

In base a questo decreto, per gli impianti alimentati da fonti rinnovabili entrati in esercizio dopo l’1-4-1999 (nuovi impianti), la cui produzione elettrica poteva anche essere in tutto o in parte autoconsumata, doveva essere avviata, presso il Gestore Servizi Elettrici ora Gestore Servizi Energetici (GSE), la procedura per ottenere il riconoscimento della qualifica di “impianto alimentato da fonti rinnovabili”. La produzione annua netta di questi impianti, imputabile a fonti rinnovabili, aveva diritto ai certificati verdi (CV) per un numero di anni, successivi all’entrata in esercizio commerciale, pari a:

quindici se l’impianto aveva fatto il primo parallelo con la rete elettrica dopo il 31-12-2007 ed entro il 31-12-2012;

dodici se l’impianto aveva fatto il primo parallelo con la rete elettrica entro il 31-12-2007.

I CV, del valore unitario pari a 1 MWh, erano emessi dal GSE su comunicazione della produzione netta da fonti rinnovabili conseguita nell’anno precedente da ogni impianto qualificato.

Su richiesta e dopo presentazione di adeguate garanzie di copertura, il GSE emetteva anche i CV relativi alla producibilità attesa, nell’anno in corso o in quello successivo, dagli impianti qualificati di ciascun esercente. Qualora poi un impianto non avesse prodotto energia in quantità pari o superiore ai CV emessi e l’esercente non fosse stato in grado di restituire quelli in eccesso, il GSE compensava la differenza trattenendo CV di competenza dello stesso esercente, relativi ad altri impianti, per il medesimo anno. In mancanza di certificati per l’anno di riferimento, la compensazione poteva anche essere fatta nell’anno successivo; altrimenti, scaduto tale termine, il GSE compensava la partita economica attraverso la garanzia di copertura fatta presentare inizialmente.

Inoltre, per gli impianti entrati in esercizio dopo il 31-12-2007 (ovvero che avevano fatto il primo parallelo con la rete dopo tale data), la produzione incentivata era pari al prodotto della produzione elettrica netta rinnovabile moltiplicata per un coefficiente, dipendente dalla tipologia della fonte primaria utilizzata.

Lo stesso decreto prevedeva, per l’incentivazione della produzione rinnovabile immessa nel sistema elettrico da piccoli impianti (con potenza media nominale non superiore a 200 kW se eolici o a 1 MW negli altri casi) entrati in esercizio dopo il 31-12-2007, la possibilità di scegliere tra i CV o una tariffa fissa onnicomprensiva.

Tale tariffa, d’importo variabile a seconda della fonte utilizzata, era riconosciuta per quindici anni.

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L’emissione dei CV e l’erogazione delle tariffe fisse era subordinata alla verifica, da parte del GSE, dell’attendibilità dei dati forniti; a tal scopo potevano essere disposti verifiche e controlli sugli impianti qualificati.

Inoltre il GSE poteva emettere, a suo favore, i CV relativi all’energia prodotta dagli impianti a fonti rinnovabili entrati in servizio dopo l’1-4-1999 che godevano ancora degli incentivi del CIP 6/92 [24].

I CV emessi, validi per l’anno di emissione e i due successivi, erano oggetto di libero mercato tra i detentori ed i produttori e importatori di energia elettrica che, a partire dall’anno 2001, non riuscivano a soddisfare l’obbligo d’immissione in rete, nell’anno successivo, di una quota minima di energia prodotta da impianti a fonti rinnovabili entrati in esercizio dopo l’1-4-1999.

Tale quota, inizialmente fissata da [15] al 2%, è stata progressivamente incrementata da [7] e, dopo le modifiche apportate da [23], la quota minima del 2012, per l’energia da immettere nel 2013, è stata pari al 7,55%. Dal 2013 è stata prevista in [19] una riduzione lineare della quota d’obbligo, a partire dal valore assunto nel 2012 (7,55%), fino ad annullarsi nel 2015, in modo a far cessare il meccanismo dei CV, come già anticipato, nel 2016.

Entro il 31 marzo di ogni anno ciascun soggetto interessato doveva trasmettere al GSE un numero di CV almeno equivalente al quantitativo minimo di energia obbligato ad immettere in rete nell’anno precedente. Il GSE verificava per ciascun soggetto l’ottemperanza all’ob- bligo e, se l’esito era favorevole, annullava i relativi CV.

In caso di verifica negativa, l’interessato doveva compensare la differenza entro trenta giorni, inviando al GSE i certificati mancanti. Questi potevano essere acquistati attraverso la negoziazione durante le sessioni di mercato o mediante la contrattazione bilaterale tra le parti, oppure direttamente dal GSE che, in caso di scarsità dell’offerta, poteva anche emetterli senza riferimento ad alcun impianto, con l’obbligo di compensazione su base triennale. Trascorso il termine, l’elenco dei soggetti inadempienti veniva trasmesso al- l’Autorità per l’Energia ai fini dell’applicazione delle sanzioni previste in [7] e, ogni anno, ai Ministeri competenti per l’adozione di eventuali ulteriori provvedimenti.

Il prezzo di collocamento dei CV nelle libere contrattazioni era soggetto alle leggi di mercato, ma in ogni caso non poteva mai superare il prezzo di offerta dei certificati emessi in quell’anno dal GSE a suo favore.

Fino al 2007 tale prezzo è stato fissato con modalità legate all’incidenza percentuale delle diverse tipologie impiantistiche, a fonti rinnovabili, sulla produzione rientrante nell’incen- tivazione del CIP 6/92 per i primi otto anni d’esercizio. A partire dal 2008 è stato fissato con le modalità stabilite dal decreto attuativo [22], in riferimento al prezzo medio annuo (definito dall’Autorità) per la cessione dell’energia prodotta nell’anno precedente dagli impianti, a fonti rinnovabili, non programmabili oppure di piccola potenza.

Pertanto il prezzo d’offerta del GSE è cresciuto dal 2002 al 2006, passando da 8,42 c€/kWh a 12,53 c€/kWh, ed è poi diminuito progressivamente fino a 11,4 c€/kWh nel 2014, mentre nel 2015 (ultimo anno di obbligo), a causa della notevole riduzione del prezzo di cessione dell’energia elettrica registrato nel 2014, è salito a 12,49 c€/kWh (IVA esclusa). Di con- seguenza il prezzo medio dei CV sul mercato è andato prima aumentando, arrivando a 11,90 c€/kWh per quelli emessi nell’anno 2006, poi è sceso a 8,25 c€/kWh (sempre IVA esclusa) per quelli emessi nel 2007; dal 2008, anche in seguito all’estensione del periodo d’emissione dei CV, è aumentato leggermente per tornare a scendere fino a 7,91 c€/kWh nel 2012 e risalire nel 2015 a 9,90 c€/kWh.

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Al fine di tutelare i possessori di CV, era pure previsto che, in caso d’eccesso di offerta il GSE ritirasse, su richiesta, i CV rilasciati per le produzioni fino al 2010, al prezzo medio di mercato registrato, nei tre anni precedenti a quello di richiesta, per tutti i CV scambiati.

Inoltre il GSE ritirava annualmente i CV rilasciati per le produzioni dal 2011 al 2015, eventualmente eccedenti il rispetto della quota d’obbligo, ad un prezzo pari al 78% del suo prezzo d’offerta. Il decreto [20], che disciplinava la transizione dal vecchio al nuovo mecca- nismo d’incentivazione, stabiliva anche le modalità con le quali il diritto ai CV, per il periodo residuo successivo al 2015, doveva essere commutato in diritto ad un incentivo prestabilito, tale da garantire la redditività degli investimenti effettuati.

Poiché il solo sistema dei CV non era in grado d’incentivare quelle tecnologie di sfrut- tamento delle fonti rinnovabili meno vicine alla maturità commerciale, sono state previste in [7] disposizioni specifiche, di carattere non solo economico, per meglio incentivare:

le biomasse, i gas residuati dai processi di depurazione e il biogas;

la generazione distribuita, realizzata mediante impianti a fonti rinnovabili con potenza nominale non superiore a 20 kWe ;

il solare, nel cui ambito è stata prevista una speciale tariffa incentivante (conto energia) per gli impianti fotovoltaici, differenziata a seconda della loro taglia e tipologia;

le centrali ibride, che producevano energia elettrica utilizzando sia fonti rinnovabili che non rinnovabili.

Con particolare riguardo alla fonte solare, i criteri per l’incentivazione della sua produzione elettrica sono stati definiti da due decreti attuativi: quello relativo alla produzione mediante conversione fotovoltaica, nella versione aggiornata [25], e quello relativo alla produzione mediante cicli termodinamici [26], poi abrogato da [21].

Per quest’ultima l’incentivazione, tramite tariffa aggiuntiva al prezzo di vendita dell’energia prodotta, prevista da [21] è costante in moneta corrente ed è riconosciuta per un periodo di venticinque anni dall’entrata in esercizio dell’impianto. Anche tale incentivazione è differenziata secondo la tipologia degli impianti: infatti, se si utilizzano altre fonti primarie integrative, decresce al diminuire della quota di produzione elettrica derivante dalla fonte solare e, a parità di questa, si riduce al crescere della sua potenza (e quindi della superficie captante).

Al fine di alleggerire le bollette delle utenze elettriche, sono poi state emanate disposizioni di legge per contenere l’onere complessivo dovuto agli incentivi sulle fonti rinnovabili. Per le fonti diverse dal fotovoltaico, i titolari degli impianti già in esercizio potevano scegliere, entro il 17-2-2015, se:

mantenere lo stesso regime incentivante durante il periodo residuo spettante, senza poter ottenere, nei dieci anni successivi a questo periodo, ulteriori incentivi, gravanti sulle bollette, per interventi realizzati sullo stesso sito, incluso il ritiro dedicato e lo scambio sul posto;

accettare una riduzione percentuale dell’incentivo dall’1-3-2015, incrementando di sette anni il periodo di godimento, in modo da valorizzare l’intera vita produttiva degli impianti.

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Il D.M. 6-11-2014 [27] ha fissato i criteri per la riduzione percentuale dei vari tipi di incentivi, a seconda della tipologia dell’impianto e del periodo residuo di godimento, in caso di adesione del proprietario a questa opzione. Ad ogni modo tale riduzione non si applica agli impianti:

a biomasse e a biogas il cui periodo d’incentivazione termina entro il 31-12-2016;

 incentivati tramite il CIP 6/92 [24];

 incentivati tramite il D.M. 6-7-2012 [20].

Per il fotovoltaico, dall’1-1-2015 la tariffa incentivante alla produzione da impianti con potenza nominale maggiore di 200 kW è variata, in base alla scelta comunicata dal titolare al GSE entro il 30-11-2014, secondo una delle seguenti opzioni:

tariffa ridotta, di una percentuale decrescente al crescere del periodo residuo, per ventiquattro anni dall’entrata in esercizio;

tariffa rimodulata, con un primo periodo d’incentivo ridotto rispetto al precedente ed un secondo periodo d’incentivo incrementato in egual misura, senza variare la durata ventennale;

tariffa ridotta di una percentuale fissa, crescente all’aumentare della potenza nomi- nale secondo fasce prefissate, senza variare la durata ventennale.

La mancata scelta, da parte del titolare dell’impianto fotovoltaico, ha comportato l’applica- zione d’ufficio della terza opzione.

Il D.M. 17-10-2014 [28] ha stabilito le modalità per la rimodulazione degli incentivi, nel caso sia stata scelta la seconda delle opzioni. Il criterio seguito è stato quello di fissare una percentuale di riduzione, crescente al diminuire del periodo residuo d’incentivazione, fino al 2019 e restituire negli anni successivi quanto risparmiato, mediante un incremento degli incentivi. Per evitare picchi nella richiesta complessiva degli incentivi a partire dal 2020, l’incremento è progressivo e fatto in modo da raggiungere lo stesso valore della percentuale di riduzione solo negli ultimi cinque anni del periodo di godimento.

Inoltre in [19] era prevista la definizione di:

 prezzi minimi garantiti, o integrazioni dei ricavi ottenuti dalla vendita sul mercato, per le produzioni elettriche da impianti a fonti rinnovabili eserciti in assenza di incentivi, miranti ad assicurare la convenienza economica del loro mantenimento in funzione;

 specifici incentivi per la produzione elettrica mediante impianti a fonti rinnovabili facenti ricorso a tecnologie avanzate, che non avevano ancora raggiunto il livello commerciale, compresi gli impianti sperimentali con potenza fino a 5 MWe alimen- tati da fluidi geotermici a media ed alta entalpia.

Il sistema d’incentivazione alla produzione elettrica netta da fonti rinnovabili (o alla sua variazione a seguito d’intervento di potenziamento rifacimento sull’impianto) presente nei programmi di calcolo in Excel è riconducibile a quello dei CV, nel quale, come detto in 4.2, si possono far rientrare gli incentivi, a tariffa base fissata per decreto o mediante asta, le tariffe incentivanti e quelle onnicomprensive. I programmi danno all’operatore la possibilità di scegliere tra incentivazione effettiva mediante CV o calcolata a partire dalla tariffa base

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e, nell’attuale versione, non consentono la modulazione dell’incentivo secondo quanto previsto da [28].

Nei programmi valutazioni l’incentivazione non può essere diversificata, quando alla produzione elettrica rinnovabile concorrono più fonti, mentre nei programmi calcolo sono possibili fino a tre diverse incentivazioni, qualora tale produzione fosse ottenuta, oltre che da un combustibile rinnovabile, anche da due altre fonti non combustibili.

I programmi consentono di variare il numero di anni durante i quali la produzione da fonti rinnovabili ha diritto agli incentivi, fissando eventualmente, nei soli programmi calcolo, un tetto sulla produzione elettrica cumulativa imputabile dell’impianto; in tal modo si dà la possibilità di esaminare l’efficacia di nuove modalità d’incentivazione, che possono essere proposte per tecnologie ancora lontane dalla competitività economica.

Dal momento poi che alcune tipologie d’impianto, in particolare la solare termodinamica, possono essere integrate in una centrale termoelettrica tradizionale, è prevista la possibilità di modificare il contributo percentuale massimo su base annua, fornito dai combustibili commerciali nelle effettive condizioni d’esercizio, entro il quale si può considerare imputabile a fonte rinnovabile l’intera produzione elettrica. Questo per consentire alle centrali ibride di poter sopperire meglio alla variabilità di alcune fonti rinnovabili facendo ricorso a caldaie integrative.

Va ricordato al riguardo che, secondo quanto riportato nell’Allegato 2 di [21], tale per- centuale non può superare di norma il 5%, mentre per il solare termodinamico non può superare il 15%.

Oltre a ciò, nei programmi calcolo si determina la produzione elettrica annua dell’impianto con diritto ai CV, relativa alla fonte rinnovabile utilizzata. Qualora siano impiegate più fonti, ciascuna produzione (con diritto ai CV) è ottenuta moltiplicando la corrispondente produzione netta annua imputabile per un coefficiente numerico, che rappresenta il fattore di valorizzazione di quella fonte.

4 . 2 . 1 . 1 D A T I R I C H I E S T I D A I P R O G R A M M I

Quando c’è o è prevista una produzione oppure una variazione della produzione con diritto ad incentivazione riconducibile ai CV, e che pertanto continua ad essere chiamata impropriamente “certificato verde”, i programmi valutazioni richiedono obbligatoriamente:

nel foglio “entr.”, il prezzo del certificato verde puvCV , espresso in c€/kWh, che

può anche essere nullo;

nel foglio “val. imp” e, se interessa, nel corrispondente “val. imp. var”, la durata

CV

N (in anni) dei certificati verdi, per la quale sono accettati solo valori interi compresi tra 8 e gli anni d’esercizio previsti per l’impianto ep (di cui si dirà in seguito).

La durata NCV fornita in “val. imp” è automaticamente riportata nel foglio collegato

“flus. cas”, mentre quella eventualmente fornita in “val. imp. var” è riportata nel foglio collegato “flus. cas. var”.

Se la produzione o la variazione della produzione elettrica rinnovabile è dovuta, oltre che ad un eventuale combustibile, ad una o due fonti non combustibili, per ciascuna di esse i programmi calcolo richiedono invece obbligatoriamente:

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nel foglio “entr.”, il prezzo del relativo certificato verde puvCVcr, puvCV1a e a

2 CV

puv (in c€/kWh) che può anche essere nullo;

nel foglio “val. imp. var”, la durata massima NCVcr max, NCV1amax e NCV2amax (in

anni) di ogni certificato verde, per la quale sono accettati solo valori interi compresi tra 8 e gli anni d’esercizio previsti per l’impianto ep;

e nello stesso foglio “val. imp. var”, quando l’impianto è di sola produzione elettrica:

la produzione cumulativa imputabile Eircum, espressa in GWh, se interessa esamina-

re nuove modalità d’incentivazione a una tecnologia innovativa per l’utilizzo delle fonti rinnovabili, purchè il loro contributo Eenr nel caso in esame sia positivo;

i coefficienti moltiplicativi dei CV cmCVcr, cmCV1a e cmCV2a, di norma assunti

unitari, per i quali sono accettati valori decimali maggiori di 0, nel caso in cui le produzioni incentivate debbano essere diverse, come si è visto, da quelle imputabili alle rispettive fonti rinnovabili.

I valori forniti nel foglio “val. imp. var” sono tutti automaticamente riportati in quello duplicato “val. imp. am. ant” e nei fogli collegati “flus. cas. var” e “amm. ant”, mentre i coefficienti moltiplicativi sono riportati anche nel foglio “entr.” del programma calcolo utilizzato.

La Fig. 44 fa vedere l’inserimento del valore per il certificato verde nei programmi valutazioni, come pure la casella in cui si può fornire il prezzo medio dell’energia elettrica e la tabella dei suoi prezzi di vendita per le tre fasce orarie predefinite, calcolati in base ai valori riportati nelle Fig. 38 pag. 80 e Fig. 39 pag. 81.

Valori unitari Comp. fissa

Comp. variab.

prezzo en. elet. F1 10,11 c€/kWh 4,34 5,77

prezzo en. elet. F2 7,24 c€/kWh 1,47 5,77

prezzo en. elet. F3 4,53 c€/kWh -1,24 5,77

prezzo vend. certif. verde puvCV 10,80 c€/kWh

prezzo unico vend. en. elet. puve €/MWh

prezzo min. vend. en. elet. puvmin e 44,15 €/MWh

Fig. 44 – Valori da inserire e calcolati per i prezzi unitari del CV e dell’energia elettrica nei programmi valutazioni

La successiva Fig. 45 fa vedere invece l’inserimento dei valori per i certificati verdi nei programmi calcolo; poiché in questo esempio la produzione rinnovabile è ottenuta o può

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essere ottenuta sia da un combustibile che da due diverse fonti non combustibili, si sono dovuti fornire tutti i possibili valori per i CV.

Valori unitari Comp. fissa

Comp. variab.

prezzo en. elet. F1 10,73 c€/kWh 4,96 5,77

prezzo en. elet. F2 7,35 c€/kWh 1,58 5,77

prezzo en. elet. F3 0,00 c€/kWh 0,00 0,00

prezzo en. elet. F4 4,63 c€/kWh -1,14 5,77

prezzo vendita CV da comb. rinn. puvCV cr 23,00 c€/kWh

prezzo vendita CV da 1a fonte rinn. puvCV 1a 10,80 c€/kWh

prezzo vendita CV da 2a fonte rinn. puvCV 2a 10,80 c€/kWh

prezzo unico vendita ener. elettrica puve €/MWh

prezzo minimo vendita ener. elettrica puvmin e 44,15 €/MWh

Fig. 45 – Valori da inserire e calcolati per i prezzi unitari nei programmi calcolo

Nella figura sono pure riportati i valori unitari calcolati per il prezzo di vendita nelle tre fasce orarie in cui è stata ripartita la produzione elettrica mensile. Da notare che ora, a differenza di Fig. 41 a pag. 83, la fascia con componente fissa negativa è posta in F4 e il programma ha provveduto ad azzerare automaticamente il prezzo di vendita nella fascia F3, per la quale l’operatore non ha inserito valori della componente fissa.

Nel foglio “entr.” è anche presente l’opzione (le opzioni nei programmi calcolo) per scegliere se l’incentivazione è fatta con CV oppure no. I dati accettati dalle corrispondenti caselle verdi sono “si” o “no”; di norma sono impostate sul si, per consentire all’impianto

l’accesso ai CV. La casella vuota equivale a no, ovvero ad optare per l’incentivazione tramite la tariffa base, come si vedrà in 4.5.1.

La Fig. 46 dà un esempio di scelta delle opzioni per le tre tipologie di CV previste nei programma calcolo.

opzione certificati verdi da comb. rinnovabile si opzione certificati verdi da 1a fonte rinnovabile opzione certificati verdi da 2a fonte rinnovabile si

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