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La socialità del diritto all’abitazione nel dibattito dottrinale degli anni Settanta e Ottanta del Novecento

Nel documento Il diritto alla casa (pagine 32-35)

L’ ABITAZIONE COME DIRITTO SOCIALE

2. La socialità del diritto all’abitazione nel dibattito dottrinale degli anni Settanta e Ottanta del Novecento

Sulla riconduzione del diritto all’abitazione alla categoria dei diritti sociali non vi è sempre stata uniformità di pensiero. Essa risulta piuttosto il frutto di un dibattito che ha avuto luogo negli anni Settanta e Ottanta del Novecento.

Una parte della dottrina, ancora maggioritaria in quegli anni, si limitava a desumere il diritto all’abitazione dall’art. 47 Cost., ove viene stabilito il dovere della Repubblica di favorire l’accesso del risparmio popolare all’acquisto della proprietà dell’abitazione, accostando tale programma a quello di rendere la proprietà accessibile a tutti, affidato alla legge dall’art. 42, secondo comma, Cost.

Dal favor costituzionale per l’acquisto della prima casa di abitazione veniva ricavato, in estrema sintesi, un mero interesse dell’individuo, corrispondente a un dovere dei pubblici poteri, di promuovere un’ampia

61 A. D’ALOIA, Introduzione. I diritti come immagini in movimento: tra norma e cultura

costituzionale, in A.D’ALOIA (a cura di), Diritti e Costituzione. Profili evolutivi e dimensioni inedite,

Milano, Giuffrè, 2003, p. XIV.

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offerta di abitazioni. Secondo questa impostazione, quello all’abitazione non si tradurrebbe in sostanza in un diritto soggettivo, ma in un semplice «programma di distribuzione di beni, che si realizza mediante un contemperamento di contrapposti interessi»63. Questo significa che, secondo il

disegno costituzionale, dovrebbe essere privilegiato l’acquisto della casa da parte di chi non ce l’ha rispetto all’acquisto della seconda casa, o rispetto alla proprietà pubblica di edifici a uso abitativo, attraverso l’adozione di misure di tipo creditizio, fiscale, tariffario e vincolistico in riferimento alle locazioni.

In base alla lettura dell’art. 47, secondo comma, Cost., in altre parole, il legislatore potrebbe legittimamente ampliare l’area della proprietà pubblica degli edifici a uso abitativo, ma con un limite invalicabile, costituito dal divieto di sottrarre al regime della proprietà privata quella parte degli immobili che costituiscono la prima casa di abitazione degli individui privati, nonché dalla necessità di non precludere di fatto la possibilità di accedere alla proprietà privata dell’abitazione attraverso il ricorso dello strumento del risparmio64.

Un’altra parte della dottrina, a partire dall’osservazione sul fenomeno di espansione industriale e della carenza di possibilità alloggiative per gli operai fuori sede della Fiat, aveva invece iniziato a sostenere come l’abitazione fosse il centro di un sistema di garanzie costituzionali, al punto da costituire componente essenziale e presupposto logico di una serie di valori collegati al pieno sviluppo della persona umana. Inoltre nell’abitazione veniva individuato un mezzo indispensabile per consentire l’effettiva realizzazione dei diritti dell’uomo, sia come singolo, sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, ai sensi dell’art. 2 Cost65. Si era fatta strada l’idea, insomma, che

63 G.CORSO, op. cit., pp. 773-774. In tal senso si veda altresì A.BALDASSARRE,op.

cit., pp. 1-34, che sostiene come la pretesa giuridica avente a oggetto l’acquisto o la

fruizione di un alloggio, non sia un vero e proprio diritto ma sia da identificare nell’interesse a che il legislatore predisponga un programma di massima «da attuare se, quando e nei limiti che riterrà opportuno».

64 In tal senso D. SORACE,Espropriazione della proprietà e misura dell’indennizzo, Milano, Giuffrè, 1974, p. 295.

65 Così T. MARTINES, op. cit., pp. 11 e ss., che fu il primo Autore a teorizzare l’esistenza di un diritto sociale all’abitazione, cogliendone il collegamento con valori della democrazia sostanziale e della solidarietà sociale, da un lato, e ricostruendo al contempo la rete di disposizioni costituzionali che esprimono, in qualche modo, il valore dell’esigenza

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l’abitazione costituisse un bene di primaria importanza del quale il legislatore è tenuto ad assicurare il godimento66 tutte le volte in cui, nell’ambito della tutela

complessiva dei bisogni primari dell’individuo, si crei una disuguaglianza che renda impossibile o difficoltosa la realizzazione dei livelli minimi di una vita dignitosa per alcune categorie di soggetti più deboli in assenza di un intervento pubblico di garanzia67.

La strada per il superamento della riconduzione del diritto all’abitazione al solo art. 47 Cost., e la sua conseguente riduzione a mero interesse legittimo, era ormai stata intrapresa.

Si inizia a sostenere che la direttiva di cui all’art. 47, secondo comma, Cost., se da un lato può giovare a una lettura sistematica del testo costituzionale, dall’altro lato lascia aperto il problema di promuovere un diritto

primaria di un’abitazione e la sua tutela. Assumono così un particolare significato la tutela del risparmio popolare che la Costituzione indirizza all’acquisto della proprietà dell’abitazione, la tutela costituzionale del domicilio, della scuola, della salute e del lavoro e della famiglia.

66 Nei lavori preparatori dell’Assemblea costituente è significativa l’emersione dell’idea di un complesso di diritti fondamentali come elemento fondante del nuovo Stato democratico, prioritario concettualmente e temporalmente rispetto al dettato costituzionale inerente l’organizzazione dei pubblici poteri. È evidente la consapevolezza della volontà di arricchire la Costituzione, rispetto ai diritti ereditati dalla tradizione liberale, anche di disposizioni programmatiche volte a impegnare lo Stato a tutelare interessi socialmente meritevoli di tutela. Così P. CARETTI, I diritti fondamentali. Libertà e

Diritti sociali, cit., pp. 83-84. Queste scelte di fondo, sulle quali si raggiunse un’intesa in

seno all’Assemblea costituente, sono ben sintetizzate nel celebre ordine del giorno presentato dall’On. Dossetti alla Prima Sottocommissione della Commissione dei Settantacinque il 9 settembre 1946, consultabile su www.legislature.camera.it, dal seguente tenore: «La Prima Sottocommissione, esaminate le possibili impostazioni sistematiche di una dichiarazione dei diritti dell’uomo; esclusa quella che si ispiri a una visione soltanto individualistica; esclusa quella che si ispiri a una visione totalitaria, la quale faccia risalire allo Stato l’attribuzione dei diritti dei singoli e delle comunità fondamentali; ritiene che la sola impostazione veramente conforme alle esigenze storiche, cui il nuovo Statuto dell’Italia democratica deve soddisfare, è quella che: a) riconosca la precedenza sostanziale della persona umana (intesa nella completezza dei suoi valori non solo materiali, ma anche spirituali) rispetto allo Stato e la destinazione di questo al servizio di quella; b) riconosca a un tempo la necessaria socialità di tutte le persone, le quali sono destinate a completarsi e perfezionarsi a vicenda, mediante una reciproca solidarietà economica e spirituale: anzitutto in varie comunità intermedie disposte secondo una naturale gradualità (comunità familiari, territoriali, professionali, religiose, ecc.) e, quindi, per tutto ciò in cui quelle comunità non bastino, nello Stato; c) che perciò affermi l’esistenza sia dei diritti fondamentali delle persone, sia dei diritti delle comunità anteriormente a ogni concessione da parte dello Stato».

67 Per un approfondimento su questa posizione della dottrina degli anni Settanta e Ottanta si veda anche A.BALDASSARRE,op. cit., pp. 1-34.

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all’abitazione il cui diretto fondamento costituzionale e la cui soddisfazione vadano ricercati, ove possibile, in altre indicazioni desumibili dal sistema. Questa disposizione, infatti, lascia prive di copertura costituzionale tutte le ipotesi di grave disagio abitativo, quali i baraccati, i quartieri malsani, gli alloggi di fortuna privi delle condizioni minime di salubrità e sicurezza che, al contrario, sono le testimonianze più eloquenti di una realtà che «attenta quotidianamente a valori “primari” tutelati dalla Costituzione»68.

Inizia pertanto a consolidarsi la consapevolezza che la tutela dell’abitazione riassuma in sé una serie di istanze fondamentali, già di per sé costituzionalmente rilevanti, e riferibili a chiunque si trovi in condizioni di grave disagio economico e sociale, quali ad esempio il diritto alla salute (art. 32 Cost.), la tutela delle famiglie e in particolare quelle numerose (art. 31, primo comma Cost.), il diritto a un’esistenza libera e dignitosa (art. 36 Cost.), il diritto al mantenimento e all’assistenza sociale (art. 28 Cost.), l’inviolabilità del domicilio (art. 14 Cost.)69.

3. L’evoluzione della giurisprudenza costituzionale sull’inviolabilità del

Nel documento Il diritto alla casa (pagine 32-35)

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