Un altro ambito rilevante per la nostra trattazione è quello della somministrazione di sostanze farmacologiche o di altre sostanze da ingrasso ad animali destinati alla produzione alimentare. L'Unione europea limita la somministrazione di ormoni agli animali, le cui carni o prodotti sono destinati al consumo umano, a taluni trattamenti terapeutici e zootecnici. Qualsiasi altra somministrazione, ad esempio quella volta a stimolare la crescita, è vietata. Inoltre, la detenzione di ormoni è strettamente controllata.
Il divieto di utilizzo degli ormoni, in particolare, di sostanze ad effetto estrogeno, androgeno o gestageno, a causa dei residui che permangono nelle carni e in altri prodotti di origine animale, provocando il rischio di formazione dei tumori conseguente al consumo degli alimenti, è stato oggetto di un lungo contenzioso sia sul piano scientifico, sia in via pregiudiziale, davanti alla Corte di giustizia196, tra l’Unione europea e gli USA, in ragione del divieto di importazione di carni contenenti residui delle sostanze ormonali e, quindi, della creazione di una barriera basata su una misura sanitaria capace di determinare una distorsione degli scambi.197
La direttiva (CE) n. 96/22198 concernente il divieto d’utilizzazione di talune sostanze ad azione ormonica, tireostatica e delle sostanze ßagoniste nelle produzioni animali 199 , nonostante le contrarie determinazioni assunte in sede di disciplina internazionale di soluzione delle controversie commerciali ha, comunque, confermato le precedenti misure (contenute nelle direttive 81/602/CEE e 88/146/CEE, da questa abrogate) estendendole anche a nuove sostanze ad azione anabolizzante, quali i ß-agonisti, impiegate in modo illecito nell’allevamento al fine di stimolare la crescita e la produttività degli animali. Altre sostanze
196
Cfr. Corte di giustizia CE 13 novembre 1990, in causa c- 331/88, Fedesa, in Racc., p. 4023
197
MASINI.S. Introduzione alla disciplina di residui e contaminanti in Diritto e giurisprudenza agraria, alimentare e dell’ambiente,n. 7-8, 2014, p.653.
198
Direttiva (CE) n. 96/22 del Consiglio del 29 aprile 1996 concernente il divieto d’utilizzazione di talune sostanze ad azione ormonica, tireostatica e delle sostanze ßagoniste nelle produzioni animali e che abroga le direttive 31 luglio 1981, n. 81/602/CEE, 7 marzo 1988, n. 88/146/CEE e 17 maggio 1988, n. 88/299/CEE.
199
Le sostanze interessate sono: i tireostatici; gli stilbeni, i derivati di stilbeni, loro sali ed esteri; l'estradiolo 17 beta e suoi derivati esterificati; le sostanze beta-agoniste (possibili deroghe); le sostanze ad azione estrogena (diverse dall'estradiolo 17 beta e suoi derivati esterificati), androgena o gestagena (possibili deroghe, divieto temporaneo per lasciare alla Commissione il tempo necessario per valutare i rischi di queste sostanze sulla salute umana).
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oggetto di divieto di somministrazione agli animali di allevamento restano, invece, consentite a scopo terapeutico per quanto, ma in tal caso il relativo impiego deve essere strettamente controllato.
Fatte salve le deroghe per fini terapeutici e zootecnici, la direttiva 96/22/CE, dunque, vieta l'immissione sul mercato delle sostanze di cui sopra per la somministrazione a qualsiasi animale le cui carni o prodotti sono destinati al consumo umano; l'immissione sul mercato e la macellazione di animali contenenti tali sostanze o residui di tali sostanze; l'immissione sul mercato di carni o di prodotti di origine animale, contenenti tali sostanze o residui di tali sostanze; la detenzione in un'azienda di tali sostanze.
La direttiva 96/22/CE è stata modificata dalla direttiva (CE) n. 2003/74200, che ha vietato, in via definitiva, l’uso dell’estradioio-17ß a fini di stimolazione della crescita degli animali, riducendo le altre circostanze in cui può essere somministrato a tutti gli animali da azienda per fini terapeutici o di trattamento zootecnico. Ulteriori modifiche sono state poi introdotte dalla direttiva (CE) n.2008/97. A mettere a rischio la sicurezza dei prodotti di origine animale è stato, tuttavia, nel periodo più recente, l’utilizzo di mangimi capaci di forzare le loro capacità produttive, composti da sostanze indesiderabili o vietate. Da questo punto di vista, poiché i mangimi possono contenere sostanze indesiderabili in grado nuocere alla salute degli animali o alla salute umana o all’ambiente ed è impossibile escluderne totalmente la presenza, la direttiva (CE) n. 2002/32201 (la quale ha subito numerose modifiche dal 2003 ad oggi) relativa alle sostanze indesiderabili nell’alimentazione degli animali ne specifica un elenco e ne stabilisce i valori soglia di tolleranza, in corrispondenza a quantità precisate e ad un livello ridotto con riguardo a parametri di tossicità acuta, bioaccumulabilità e degradabilità di ogni singola sostanza indicata, così da impedire che si verifichino effetti indesiderati e nocivi.202 Oltre le soglie stabilite nell'allegato I, la presenza di tali sostanze nell’alimentazione degli animali è vietata.
200
Direttiva (CE) n. 2003/74 del Parlamento europeo e del consiglio del 22 settembre 2003 che modifica la direttiva 96/22/CE del Consiglio concernente il divieto di utilizzazione di talune sostanze ad azione ormonica, tireostatica e delle sostanze ß-agoniste nelle produzioni animali.
201
Direttiva, (CE) n. 2002/32 del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 maggio 2002 relativa alle sostanze indesiderabili nell’alimentazione degli animali.
202
S. MASINI. Introduzione alla disciplina di residui e contaminanti in Diritto e giurisprudenza agraria, alimentare e dell’ambiente,n. 7-8, 2014, p.654.
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Quanto alla nozione di sostanza indesiderabile, all' art.2, lettera l) della direttiva del 2002, si richiama qualsiasi sostanza o prodotto, ad eccezione dei microrganismi patogeni, che sia presente nei mangimi destinati all'alimentazione degli animali e costituisca un pericolo potenziale per la salute animale o umana, o per l'ambiente, o che sia tale da influire sfavorevolmente sull'allevamento.
L’elenco di tali sostanze indesiderabili, contenuto nell' allegato I, comprende sostanze quali determinati metalli pesanti (come piombo e cadmio), la diossina e alcuni pesticidi. L’elenco e i livelli massimi in esso contenuti, stabiliti per le singole sostanze, vengono regolarmente aggiornati alla luce di nuove evidenze scientifiche e tecniche o della diversa sensibilità dei metodi di analisi introdotti.203
7. CONTAMINAZIONE CAUSATA DA MATERIALI A