4. Gli obiettivi del SSM tra stabilità finanziaria, mercato interno e
4.1. Stabilità finanziaria e mercato interno
Sotto il primo profilo, possiamo constatare come la stabilità finan- ziaria venga a costituire il «nesso funzionale» tra l’art. 127(6) e il mer- cato bancario europeo. Tale nesso è esplicitato dallo stesso art. 1 del re- golamento SSM, ove si afferma che l’attribuzione di compiti di vigilan- za alla BCE risponde «al fine di contribuire alla sicurezza e alla solidità degli enti creditizi e alla stabilità del sistema finanziario all’interno dell’Unione e di ciascun Stato membro, con pieno riguardo e dovere di diligenza riguardo all’unità e all’integrità del mercato interno, in base alla parità di trattamento degli enti creditizi al fine di impedire l’arbitraggio regolamentare»43.
Il SSM dovrebbe, insomma, contribuire a rispristinare il normale funzionamento del mercato dei servizi e dei capitali, con particolare ri- ferimento alle attività cross-border, anche grazie all’applicazione uni- forme di un corpus normativo omogeneo, nel quadro di un sistema amministrativo unitario al cui vertice è posta un’autorità europea più
42 Al contempo, deve rilevarsi come il concetto di stabilità finanziaria abbia portata
più ampia rispetto a quello di stabilità del sistema bancario e finanziario, e come, di conseguenza, il perseguimento di tale obiettivo non sia compito esclusivo delle autorità di vigilanza finanziaria, bensì dell’intero complesso istituzionale del sistema politico- giuridico dell’Unione europea. Così, in particolare, G.LO SCHIAVO, op. ult. cit., p. 48.
43 Cfr. altresì il considerando n. 30 del regolamento SSM. Come rileva S.C ASSESE,
La nuova architettura finanziaria, cit., «la uniformazione della vigilanza bancaria serve
sia per assicurare il mercato unico dei servizi bancari, sia per evitare differenze di valu- tazione dei rischi bancari (e di conseguenza di quelli delle finanze pubbliche)». In ar- gomento, si v. altresì P.SCHAMMO, The European Central Bank’s duty of care for the
difficilmente «catturabile» dai soggetti regolati e meno esposta alle in- terferenze nazionali.
In quest’ottica, è stato sostenuto che il Meccanismo di vigilanza ri- sulta funzionale alla salvaguardia e all’ulteriore integrazione del merca- to interno44. Così intesa, la stabilità del sistema verrebbe a configurarsi
come obiettivo strumentale e servente rispetto al pieno svolgersi delle libertà economiche nello spazio giuridico europeo.
Tale interpretazione rischia tuttavia di non cogliere appieno la ratio della riforma, finendo per sottovalutare l’incidenza che il nuovo inte- resse alla stabilità finanziaria esercita sul ruolo e le finalità della regola- zione settoriale. Alla stregua di quanto poc’anzi osservato, sono infatti principalmente le «ragioni» della stabilità finanziaria a segnare l’orizzonte entro cui situare la nuova attribuzione della BCE e, di con- seguenza, a determinare una rimodulazione degli strumenti e delle tec- niche di vigilanza sul comparto creditizio nell’Eurozona45.
La crisi ha invero dimostrato l’insufficienza di un approccio fondato sull’efficient capital market hypothesis in assenza di una qualsiasi con- siderazione delle esigenze di stabilità46. Ciò ha, tra le altre cose, eviden-
ziato – riproponendo sotto nuove spoglie considerazioni ben note in passato – la potenziale collisione tra l’obiettivo della apertura concor- renziale dei mercati e quello della loro stabilità47, dissolvendo quel nes-
44 M.O
RTINO, L’Unione bancaria nel sistema del diritto bancario europeo, in M.P. CHITI,V.SANTORO (a cura di), L’unione bancaria europea, cit., p. 80.
45 Più in generale, sui nuovi approcci alla regolamentazione del sistema economico,
come «neoregolazione» affidata a nuove istituzioni amministrative, V.RICCIUTO, Nuove
prospettive del diritto privato dell'economia, in E.PICOZZA,V.RICCIUTO (a cura di),
Diritto dell'economia, Torino, 2013, p. 255.
46 Lo rileva G.L
O SCHIAVO, op. ult. cit., p. 62 ss.
47 Anche a livello nazionale, del resto, con l’abbandono della vigilanza strutturale si
è posto il problema del potenziale conflitto fra tutela della concorrenza e tutela della sana e prudente gestione degli istituti creditizi. Come noto, tale conflitto è stato varia- mente composto in passato, con importanti ricadute anche sul piano dell’individuazione dell’autorità competente a conoscere dei comportamenti antitrust delle banche. La leg- ge n. 287/1990 attribuiva tale competenza alla Banca d’Italia e, solo dal 2006, con la l. 262/2005, la competenza è stata trasferita all’Autorità garante della concorrenza e del mercato. In questi termini, anche per l’ordinamento italiano, l’autorità (e la disciplina) bancaria non risulta direttamente preordinata alla tutela della concorrenzialità del mer-
so necessario e strumentale, di matrice neoliberale, tra concorrenza ed efficienza dei mercati finanziari consolidatosi a partire dalle prime di- rettive bancarie. In questa prospettiva, ci pare dunque corretto ritenere che, nel nuovo quadro regolatorio, la stabilità finanziaria venga ad as- sumere la consistenza di obiettivo autonomo e distinto rispetto a quello della realizzazione del mercato interno e del pieno dispiegarsi delle li- bertà economiche48.
Il fatto stesso che il SSM sia riferito alla sola Eurozona rappresenta un ulteriore fattore di potenziale contrasto con la logica integratrice del mercato interno, come dimostra del resto il ruolo di contrappeso assun- to dall’Autorità bancaria europea (EBA) a seguito dell’avvio del SSM49. Sotto altro profilo, deve inoltre osservarsi come la tutela della
concorrenzialità del mercato bancario e la vigilanza sugli aiuti di stato nel settore rimanga saldamente nelle mani della Commissione europea, e non figuri tra gli obiettivi della vigilanza prudenziale della BCE50.
cato, dal momento che tale obiettivo spetta all’autorità (e alla disciplina) poste a tutela della concorrenza. La specialità della disciplina antitrust riferita al mercato bancario emerge, in particolare, dall’art. 20, co. 5-bis della l. 287/1990, là dove riconosce un ruo- lo privilegiato alle ragioni di «stabilità degli intermediari» e di «funzionalità del sistema dei pagamenti». Sul rapporto tra tutela della concorrenza e tutela della sana e prudente gestione, cfr. le diverse posizioni di L.C.UBERTAZZI, Banche e concorrenza. Scritti, Milano, 2007, per cui la corretta applicazione della regolazione prudenziale consente di conciliare stabilità prudenziale ed esistenza di un mercato bancario concorrenziale, e di R.COSTI, L’ordinamento bancario, Bologna, 2007, il quale riconosce il potenziale con- flitto tra norme generali antitrust e norme bancarie a tutela della stabilità prudenziali, senza tuttavia riconoscere una gerarchia tra i due interessi.
48 Sul punto, cfr. K.T
UOMINEN, The European Banking Union: a shift in the inter-
nal market paradigm? in Common Market Law Rev., 2017, p. 1359 ss.
49 Rilevano, ad esempio, il potenziale contrasto tra i due obiettivi R.M.L ASTRA,
Banking Union and Single Market: conflicts or companionship?, cit., p. 1190; E.FER- RAN, The Existential Search of the European Banking Authority, in Eur. Bus. Org. Law
Rev., 2016, p. 285.
50 Il considerando n. 32 del regolamento SSM chiarisce che «la BCE dovrebbe as-
solvere i suoi compiti conformemente al pertinente diritto dell’Unione, compresi tutto il diritto primario e derivato dell’Unione, le decisioni della Commissione in materia di aiuti di Stato, le regole di concorrenza e sul controllo delle concentrazioni». In relazio- ne a quest’ultimo aspetto si deve peraltro rilevare come alla competenza della Commis-
In questi termini, si ritiene che l’interesse pubblico primario che in- forma l’attività di vigilanza prudenziale della BCE debba essere rinve- nuto nella tutela della sicurezza e solidità degli enti creditizi e nella sta- bilità del sistema bancario nel suo complesso51, anche – in ipotesi – con
prevalenza sull’interesse al corretto funzionamento del mercato interno, là dove questi obiettivi dovessero porsi in reciproco conflitto52.