Tra le molte proposte presentate al Parlamento, una passò il vaglio della House of Commons, dopo lunghe negoziazioni e dopo aver strappato diverse concessioni al re, divenendo lo Statute of Uses. Era il 1536. Con questo accordo il re si assicurava le tanto anelate rendite feudali, per le quali era stato costretto a venire a patti con dei commoners anziché con la nobiltà o con la Cancelleria. Sebbene in dottrina non vi sia assoluto accordo nell’individuazione della parte che uscì trionfante dall’elaborazione dello Statute, con Maitland che ritiene la sua approvazione «was forced upon an extremely unwilling
Parliament by an extremely strong-willed King» e a cui si
oppone Holdsworth sostenendo che «the evidence shows
that this strong-willed King was obliged first to frighten and conciliate the common lawyers in order to get the statute through the House of Commons; and that probably their opposition caused the failure of his well-considered scheme for registration of conveyances»133, risulta abbastanza evidente come i lawyers furono coloro che ebbero i maggiori vantaggi dall’emanazione dello statuto, come si evidenzierà più avanti.
Tornando allo Statute, questo si pone in linea di continuità, portandola alla sua logica conclusione, con una politica
133 Le citazioni sono entrambe tratte da W.HOLDSWORTH, A History, p.
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iniziata da Riccardo III caratterizzata da norme che permettevano di considerare per determinati scopi il cestui
que use al pari del detententore del legal title sul fondo. Lo Statute of Uses, invece, considerava il cestui que use
detentore della legal property a tutti gli effetti inserendolo così a pieno titolo nel sistema della common law. Questa trasformazione operata dallo Statute, convertendo uno use in un legal estate, viene descritta dallo stesso come «execution of the use» e permise alla Corona di vedere adempiute tutte le obbligazioni feudali a suo favore grazie alla riemersione di tutti gli estate sottratti all’ambito della
common law134.
Da un punto di vista puramente tecnico – giuridico, Bacon definisce lo Statute come «the most perfectly and exactly
conceived and penned of any law», gli fa eco Plucknett
sostenendo che si tratti di un atto «of wide-sweeping scope,
it is worded with care…it contains a clear exposé de motifs in the preamble indicating its general objects». Tali
apprezzamenti sono ben giustificati dalla semplicità e dalla chiarezza che caratterizzano la norma: lo statuto nella prima sezione enuncia la sua regola generale (basandosi su una tendenza molto utilizzata in campo legislativo), la quale non viene affiancata da eccezioni e condizioni, estendendo così la sua portata applicativa a all’intero repertorio degli uses conosciuti al tempo,
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rendendoli tutti executed; in definitiva, facendo ancora riferimento a Plucknett, lo Statute of Uses si differenzia dai prodotti legislativi precedenti poiché «no statute before
1536 shows such evident signs of thoughtful care, and such clear and logical arrangement»135.
Chiusa la parentesi tecnica, si può analizzare quale sia stato l’effetto dello Statute su coloro che avevano affossato il bill del 1529. I grandi proprietari terrieri, ormai isolati, ebbero ben poco di cui rallegrarsi, infatti, con la loro opposizione in parlamento, riuscirono a prolungare di poco l’efficacia degli use ma, appena dopo la promulgazione dello statuto, questi persero efficacia come strumento con cui evadere gli incidents e liberamente disporre dei propri terreni. I common lawyers invece conseguirono invece una vera vittoria, soprattutto nei confronti della Cancelleria; infatti, grazie alle disposizioni dello Statute, ottennero l’affidamento alla loro giurisdizione di tutte le controversie riguardanti gli uses, poiché questi erano stati «executed» e quindi erano divenuti legal estates136.
In definitiva, lo Statute of Uses riuscì a soddisfare tutti gli scopi che ne avevano motivato l’adozione. In primis, riusci a realizzare un’efficace combinazione tra legal ownership e
equitable ownership riuscendo ad abolire la figura del feoffee
135 T.F.T.PLUCKNETT, A Concise History, p. 588 136 Ibidem, p. 586
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to uses. Non era più possibile creare nessun use (nella sua
forma originaria) e tutti quelli esistenti erano stati «executed». Secondariamente aveva permesso la riemersione di tutte quelle che, in fin dei conti, erano alienazioni in frode alla legge, ripristinando la pubblicità legale delle stesse.
Riuscì anche ad ottenere due risultati che poi verranno sconfessati dalla legislazione successiva. Il prevenire la libera disposizione testamentaria dei fondi fu un tentativo maldestro, seppur efficace nel breve termine, di tornare ad una situazione fattuale oramai non più applicabile in un Inghilterra in continuo mutamento dal punto di vista sociale, come verrà dimostrato dall’adozione dello Statute
of Wills nel 1540.
Così facendo, cercò di tenere in vita gli ormai obsoleti, ma redditizi, incidents of tenure e ci riuscì per oltre un secolo, prima della loro definitiva abolizione nel 1660.
Pur rappresentando un tentativo perfettamente riuscito di controllo normativo su di una prassi sviluppatasi spontaneamente, anche lo Statute of Uses non fu esente da integrazioni: sempre nello stesso anno fu promulgato lo
Statute of Enrolments; questo era destinato ad arginare le
alienazioni che potevano costituire un sistema per aggirare la pubblicità degli uses, come quelle fatte nella forma detta bargain and sale; questa consisteva in un’alienazione di un fondo tramite pagamento di un
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prezzo ma che non si concludeva con le formalità previste dalla common law (livery of seisin137), cosicché l’acquirente
(bargainee) acquisiva il possesso del bene trasferito ma in modo tale che l’alienante (bargainor) potesse conservarne il beneficio (in sostanza si veniva a costituire uno use a beneficio del feoffor). Lo Statute colmò questa lacuna disponendo che nessuna alienazione di terreni fosse da ritenersi valida finché non fosse stata autenticata dalle corti presenti a Westminster o dal locale justice of the peace, a meno che il trasferimento stesso non fosse stato effettuato in una città o in un borough che prevedesse già questa condizione all’interno della propria normativa138. In sostanza con questa integrazione si andava a salvaguardare quel sistema di pubblicità legale appena instaurato, che era stato uno degli obiettivi principali dello
Statute of Uses, da una falla normativa che, sul nascere,
avrebbe potuto renderlo inefficace.
137 Con questa locuzione si indica quel complesso di formalità che
erano ritenute necessarie per trasferire proprietà feudali fino al XVI secolo. Nelle sue forme più arcaiche le alienazioni erano ritenute valide solo dopo la consegna, effettuata dal cedente davanti a testimoni, di un pezzo del terreno ceduto, che generalmente poteva essere simboleggiato da un bastone, del terreno, una croce o anche le chiavi di accesso ad una costruzione che insisteva sul fondo ceduto. Cfr. Livery of Seisin, in Legal Dictionary (https://legal- dictionary.thefreedictionary.com/Livery+of+Seisin).
138 J.M.KAYE, A note on the Statute of Enrolments, 1536, Londra 1988, p.
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