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La temperatura di decomposizione autoaccelerata (TDAA) è la più bassa temperatura alla quale si possa produrre una decomposizione autoaccelerata per una materia posta nel tipo di

Nel documento Parte 2 CLASSIFICAZIONE (pagine 51-55)

im-ballaggio utilizzato nel corso del trasporto. Le condizioni necessarie per la determinazione di questa temperatura figurano nel Manuale delle prove e dei criteri, parte ll, capitolo 20 e sezione 28.4.

NOTA 4: Ogni materia che ha le proprietà di una materia autoreattiva deve essere classificata come tale, anche se il risultato della prova descritta al 2.2.42.1.5 per l’inclusione nella classe 4.2 è positivo.

Proprietà

2.2.41.1.10 La decomposizione delle materie autoreattive può essere innescata dal calore, dal contatto con impurezze catalitiche (per esempio acidi, composti dei metalli pesanti, basi), dallo sfregamento o dall’urto. La velocità di decomposizione aumenta con la temperatura e varia secondo la materia. La decomposizione, particolarmente in assenza d’accensione, può provocare lo sviluppo di gas o di vapori tossici. Per certe materie autoreattive la temperatura deve essere regolata. Certe materie au-toreattive possono decomporsi producendo un’esplosione soprattutto sotto confinamento. Questa caratteristica può essere modificata per aggiunta di diluenti o utilizzando degli imballaggi appropriati.

Certe materie autoreattive bruciano vigorosamente. Sono per esempio materie autoreattive alcuni composti dei tipi indicati qui sotto:

composti azoici alifatici (-C-N=N-C-);

azoturi organici ( - C - N3) ; sali di diazonio ( - C N2 + Z-) ; composti N-nitrosi ( - N - N = 0 ) ;

sulfonilidrazidi aromatici ( - S O2- N H - N H2) .

Questa lista non è esaustiva, e materie contenenti altri gruppi reattivi e certe miscele di materie pos-sono avere proprietà comparabili.

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Classificazione

2.2.41.1.11 Le materie autoreattive sono ripartite in sette tipi secondo il grado di pericolo che presentano. Le materie autoreattive variano tra il tipo A, che non è ammesso al trasporto nell’imballaggio nel quale è stato sottoposto alle prove, e il tipo G, che non è sottoposto alle disposizioni che si applicano alle materie autoreattive della classe 4.1. La classificazione delle materie autoreattive dei tipi da B a F è direttamente funzione della quantità massima di materia autorizzata per collo. Nel Manuale delle prove e dei criteri, parte II, si trovano i principi da seguire per la classificazione e le procedure applicabili di classificazione, i modi d’operare e i criteri e un modello appropriato di rapporto di prova.

2.2.41.1.12 Le materie autoreattive già classificate, di cui è consentito il trasporto in imballaggi, sono elencate al 2.2.41.4, quelle di cui è consentito il trasporto in IBC sono elencate al 4.1.4.2, istruzione di im-ballaggio IBC520 e quelle di cui è consentito il trasporto in cisterne secondo il capitolo 4.2 sono elencate al 4.2.5.2, istruzione di trasporto in cisterne mobili T23. Ogni materia autorizzata elencata è assegnata ad una rubrica generica della tabella A del capitolo 3.2 (numeri ONU da 3221 a 3240), con indicazione degli appropriati pericoli sussidiari e di considerazioni utili per il trasporto di queste materie.

Le rubriche collettive precisano:

- i tipi di materie autoreattive da B a F, vedere 2.2.41.1.11 qui sopra;

- lo stato fisico (liquido / solido); e

- il controllo di temperatura (qualora richiesto), vedere 2.2.41.1.17 qui di seguito.

La classificazione delle materie autoreattive, elencate al 2.2.41.4, è stabilita sulla base della materia tecnicamente pura (salvo quando è specificata una concentrazione inferiore al 100%).

2.2.41.1.13 La classificazione delle materie autoreattive non elencate al 2.2.41.4, al 4.1.4.2, istruzione di imbal-laggio IBC520 o al 4.2.5.2, istruzione di trasporto in cisterne mobili T23 e la loro assegnazione a una rubrica collettiva devono essere fatte dall’autorità competente del paese di origine in base ad un rapporto di prova. La dichiarazione di approvazione deve contenere la classificazione e le pertinenti condizioni di trasporto. Se il paese di origine non è una Parte contraente I’ADR, queste condizioni devono essere riconosciute dall’autorità competente del primo paese Parte contraente I’ADR toccato dalla spedizione.

2.2.41.1.14 Per modificare la reattività di certe materie autoreattive, talvolta si addizionano a queste degli attivato-ri, come composti di zinco. Secondo il tipo e la concentrazione dell’attivatore, il risultato può essere una diminuzione della stabilità termica e una modifica delle proprietà esplosive. Se è modificata l’una o l’altra di queste proprietà, la nuova preparazione deve essere valutata conformemente al metodo di classificazione.

2 2 41 1.15 I campioni di materie autoreattive o di preparazioni di materie autoreattive, che non sono elencati al 2.2.41.4, per i quali non si dispone di una serie completa di dati di prova e che devono essere tra-sportati per subire prove o valutazioni supplementari, devono essere assegnati a una delle rubriche appropriate di materie autoreattive di tipo C, a condizione che:

- secondo i dati disponibili, il campione non sia più pericoloso di una materia auto-reattiva di tipo B;

- il campione sia imballato conformemente al metodo di imballaggio OP2 e la quantità per unità di trasporto sia limitata a 10 kg.

- secondo i dati disponibili, la temperatura di controllo, se il caso, sia sufficientemente bassa per impedire ogni decomposizione pericolosa, e sufficientemente alta per impedire ogni separazione pericolosa delle fasi.

Desensibilizzazione

2.2.41.1.16 Per assicurare la sicurezza durante il trasporto, le materie autoreattive vengono spesso desensibiliz-zate mediante un diluente. Quando è stabilita una percentuale di materia, si tratta di percentuale in massa, arrotondata all’unità più vicina. Se è utilizzato un diluente, la materia autoreattiva deve essere provata in presenza del diluente, nella concentrazione e nella forma utilizzata per il trasporto. Non devono essere utilizzati diluenti che possono permettere a una materia autoreattiva di concentrarsi a un livello pericoloso in caso di perdita da un imballaggio. Ogni diluente utilizzato deve essere compa-tibile con la materia autoreattiva. A questo proposito, sono compatibili i diluenti solidi o liquidi che non hanno effetto negativo sulla stabilità termica e sul tipo di pericolo della materia autoreattiva. I diluenti liquidi, nelle preparazioni necessitanti un controllo di temperatura (vedere 2.2.41.1.14), devono avere

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9 un punto di ebollizione di almeno 60°C e un punto d’infiammabilità di almeno 5°C. Il punto di ebol-lizione del liquido deve essere superiore di almeno 50°C alla temperatura di controllo della materia autoreattiva.

Prescrizioni in materia di controllo della temperatura

2.2.41.1.17 Le materie autoreattive con un TDAA non superiore a 55 °C devono essere sottoposte al controllo della temperatura durante il trasporto. Vedere 7.1.7.

Esplosivi solidi desensibilizzati

2.2.41.1.18 Gli esplosivi solidi desensibilizzati sono materie umidificate con acqua o alcol o diluite con altre materie al fine di eliminare le proprietà esplosive. Queste rubriche, nella Tabella A del capitolo 3.2, sono designate dai seguenti N° ONU: 1310, 1320, 1321, 1322, 1336, 1337, 1344, 1347, 1348, 1349, 1354, 1355, 1356, 1357, 1517, 1571, 2555, 2556, 2557, 2852, 2907, 3317, 3319, 3344, 3364, 3365, 3366, 3367, 3368, 3369, 3370, 3376, 3380 e 3474.

Materie assimilate alle materie autoreattive 2.2.41.1.19 Le materie che:

a. sono state provvisoriamente accettate nella classe 1 sulla base dei risultati delle serie di prove 1 e 2, ma sono esentate dalla classe 1 sulla base dei risultati della serie di prove 6;

b. non sono materie autoreattive della classe 4.1; e c. non sono materie delle classi 5.1 e 5.2,

sono anch’esse assegnate alla classe 4.1. Appartengono a questa categoria i N° ONU 2956, 3241, 3242 e 3251.

Materie soggette a polimerizzazione Definizioni e proprietà

2.2.41.1.20 Le materie soggette a polimerizzazione sono materie che, se non stabilizzate, sono soggette ad una reazione fortemente esotermica che porta alla formazione di grandi molecole o di polimeri nelle nor-mali condizioni di trasporto.

Tali materie sono considerate materie soggette a polimerizzazione della Classe 4.1 quando:

a. La temperatura di polimerizzazione autoaccelerata (TPAA) è inferiore o uguale a 75° C nelle condizioni (con o senza stabilizzazione chimica, come presentate al trasporto) e nell’imbal-laggio, IBC o cisterna in cui la sostanza o la miscela è trasportata;

b. Hanno un calore di reazione superiore a 300 J/g; e

c. Non soddisfano gli altri criteri di classificazione delle classi da 1 a 8.

Una miscela che soddisfa i criteri di classificazione come materia soggetta a polimerizzazione deve essere classificata come tale in Classe 4.1.

Prescrizioni in materia di controllo della temperatura

2.2.41.1.21 Le materie soggette a polimerizzazione sono sottoposte ad un controllo della temperatura durante il trasporto se la loro temperatura di polimerizzazione autoaccelerata (TPAA) è:

a. non superiore a 50°C nell’imballaggio o nell’IBC in cui la materia deve essere trasportata, quando presentata al trasporto in imballaggio o IBC; oppure

b. non superiore a 45°C nella cisterna in cui la materia deve essere trasportata, quando pre-sentata al trasporto in cisterna.

Vedere 7.1.7.

NOTA: Le materie che soddisfano i criteri delle materie soggette a polimerizzazione e anche i criteri per l’inserimento nelle classi da 1 a 8 sono soggette ai requisiti della disposizione speciale 386 del Capitolo 3.3.

2.2.41.2 Materie non ammesse al trasporto

2.2 41 2.1 Le materie chimicamente instabili della classe 4.1 sono ammesse al trasporto soltanto se sono state

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prese le misure necessarie per impedire la loro pericolosa decomposizione o polimerizzazione duran-te il trasporto. A tal fine, si deve avere cura in particolare che i recipienti e le cisduran-terne non conduran-tengano materie che possano favorire tali reazioni.

2.2.4.1.2.2 I solidi infiammabili, comburenti che sono assegnati al N° ONU 3097 sono ammessi al trasporto soltanto se soddisfano le disposizioni riguardanti la classe 1 (vedere anche 2.1.3.7).

2.2.41.2.3 Le seguenti materie non sono ammesse al trasporto:

- Le materie autoreattive di tipo A [vedere il Manuale delle prove e dei criteri, parte II, 20.4.2 (a)]:

- I solfuri di fosforo che non sono esenti da fosforo bianco e giallo;

- Gli esplosivi solidi desensibilizzati diversi da quelli elencati nella Tabella A del capi-tolo 3.2:

- Le materie inorganiche infiammabili allo stato fuso, diverse dal N° ONU 2448 ZOL-FO FUSO;

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