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I Tre diversi tipi di responsabilità

Il concetto di responsabilità presuppone un altro concetto ossia quello di illecito. Per illecito intendiamo qualsiasi comportamento che una norma considera vietato e che l’ordinamento giuridico vi attribuisce come conseguenza una sanzione56. L’illecito, e quindi la responsabilità, può essere civile, penale o amministrativa. Tale distinzione si basa sul tipo si sanzione predisposta dall’ordinamento trovando la sua ragion d’essere nella natura specifica degli interessi violati. Abbiamo diversi tipi di responsabilità nel nostro ordinamento:

1) civile; 2) penale;

3) amministrativo.

2.1 Responsabilità civile

La responsabilità civile deriva dalla violazione di regole poste a tutela di interessi di natura strettamente privatistica. Tale responsabilità pone come proprio presupposto principale l’esistenza di un “danno risarcibile”. Il giudizio di responsabilità civile ha lo scopo di trasferire il costo di un danno, dal soggetto che lo ha ingiustamente subito, al soggetto che ne viene dichiarato responsabile. Tale giudizio

51 viene effettuato a seguito dell’accertamento di un

collegamento causale tra una data condotta umana e l’evento dannoso e di solito di determinati requisiti soggettivi che devono qualificare la condotta umana, causa del danno. Quindi con "responsabilità civile" s'intende definire il rapporto stretto intercorrente tra il concetto di responsabilità e la sua diretta conseguenza sul patrimonio di un individuo, esprimendosi con ciò la "soggezione del patrimonio di una persona alla soddisfazione della pretesa altrui57. Negli ultimi decenni tale istituto ha attirato l’attenzione di numerosi civilisti italiani che hanno parlato di “tramonto” della responsabilità civile58. Con tali espressioni si voleva indicare l’evoluzione che la responsabilità civile ha avuto nel corso del tempo, tramite il diritto privato. I giorni nostri rappresentano il vertice di tale parabola59 con cui viene configurata la responsabilità civile. Questo è dovuto all’ampliamento della responsabilità civile in seguito alla rilettura dell’articolo 2043 del c.c. Eppure negli anni 60 del 900 il tema della responsabilità veniva considerato da diversi autori, come Rodotà, un tema di “scarso interesse della scienza giuridica italiana”. Con il tempo si è assistito ad una crescita esponenziale di tale istituto definito come “mobili frontiere60”.

57 Franzoni M.:”Fatti illeciti”, in Scialoja A., Branca G., Gargano F.: “ Commentario del

codice civile”, Zanichelli, Bologna,1993;

58 G.Alpa- M. Bessone, “La responsabilità civile. Illecito per colpa, rischio d’impresa

assicurazione”, Milano, 1976, pag 482;

59 F.Busnelli-S.Patti, “Danno e responsabilità civile”, Torino, 2013, 148 ss.;

60 “Diritto Privato tomo secondo”; Utet giurica seconda edizione; U. Breccia, L.

Bruscuglia, F. D. Busnelli, F. Giardina, A. Giusti, M. L. Loi, E. Navarretta, M. Paladini, D. Poletti, M. Zana. Definizione di Francesco Galgano pag 607.

52 Tale esplosione è legata a diversi fattori connessi alle nuove

e sempre più frequenti occasioni di danneggiamento collegate alla società industriale, all’esigenza di sollevare il danneggiato da un danno ingiustamente subito, che hanno spinto la dottrina e la giurisprudenza a dare nuova linfa a tale tema verso la “costruzione di un diritto civile del futuro61”. La responsabilità civile viene tradizionalmente distinta in: responsabilità civile contrattuale e responsabilità civile extracontrattuale. La responsabilità contrattuale è disciplinata agli artt. 1176 e 1218 Cod. Civ. Tale tipo di responsabilità ricomprende tutte le forme di responsabilità scaturenti da qualsiasi rapporto obbligatorio già precostituito.

L’articolo 117662 Cod. Civ. prevede che nell'adempiere l'obbligazione il debitore debba essere diligente alla stregua "del buon padre di famiglia", specificando al secondo comma che nell'esercizio di un'attività professionale "la diligenza deve valutarsi riguardo alla natura dell'attività esercitata", definendo con questo secondo comma il modello del "debitore qualificato", che dovrà avere a riferimento la condotta del così detto agente modello, dell’"homo eiusdem condicionis et professionis". All'art. 1218 Cod. Civ. è affermato che il debitore che non esegue scrupolosamente e attentamente la prestazione dovuta è tenuto a risarcire il danno causato, a meno che possa provare "che l'inadempimento o il ritardo è stato determinato da impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non

61Definizione di Paolo Grossi

62 “Nell'adempiere l'obbligazione il debitore deve usare la diligenza del buon padre

di famiglia. Nell'adempimento delle obbligazioni inerenti all'esercizio di un'attività professionale, la diligenza deve valutarsi con riguardo alla natura dell'attività esercitata”.

53 imputabile". Con tale norma si afferma i casi in cui la

responsabilità del debitore debba essere esclusa. Per ciò che riguarda la responsabilità extracontrattuale comprende tutte le ipotesi di obbligazioni risarcitorie che trovano fonte nel fatto illecito e che escludono un preesistente rapporto obbligatorio giuridicamente rilevante. Nel quadro della responsabilità civile, tracciato dall’art.204363c.c., si va a

collocare, oltre che l’atto (umano) illecito, anche il fatto illecito, cioè quel fatto che viola una norma giuridica, una regola di condotta, che impone di non danneggiare gli altri, di non cagionare loro un danno ingiusto. A differenza di quella contrattuale quella extracontrattuale non presuppone nessun accordo preesistente ma deriva appunto da un atto illecito, posto in essere in violazione del generale principio “neminem laedere”. Gli “elementi costitutivi dell'art. 2043 sono: a) un fatto umano (commissivo od omissivo); b) un danno ingiusto; c) il nesso di causalità tra il fatto ed il danno; d) il dolo o la colpa del danneggiante64. Il primo elemento che caratterizza la responsabilità aquiliana è il fatto illecito, ovverosia qualunque fatto, atto o comportamento umano doloso o colposo (cioè tenuto con l'intenzione di nuocere ovvero con imprudenza, disattenzione, imperizia) in grado di cagionare ad altri un danno ingiusto.

Nella nozione di fatto illecito possono farsi rientrare sia le condotte commissive che omissive, purché riconducibili,

63 C. c: “qualunque fatto doloso o colposo che cagiona ad altri un danno ingiusto,

obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno".

54 secondo il nesso di causalità, all'evento dannoso ed esista un

vero e proprio obbligo giuridico di impedire lo stesso. Come già affermato, a differenza dell'ordinamento penale dove vige la tipicità dei fatti illeciti, nell'ordinamento civile l'illecito è atipico, nel senso che ogni violazione del principio del neminem laedere in grado di provocare un danno ingiusto (corrispondente ad una lesione di un diritto o di un interesse protetto dall'ordinamento) ad altri va risarcita. Spetterà pertanto al giudice individuare, di volta in volta, se un fatto, sulla base degli elementi strutturali individuati dall'art. 2043 c.c., può ritenersi idoneo ad integrare la responsabilità aquiliana ex art. 2043 c.c.

La nozione di danno ingiusto non ha nulla a che fare con la morale o la coscienza sociale, in quanto la contrarietà non deve essere riferita ai soli diritti soggettivi, ma anche ad interessi giuridicamente rilevanti. Altro elemento fondamentale è quello del nesso di causalità. Affinché sorga in capo al soggetto agente l'obbligo del risarcimento del danno, è necessario infatti che lo stesso sia causalmente riconducibile al fatto illecito, ovvero che sussista un rapporto di causa-effetto tale che l'evento dannoso possa dirsi provocato dal fatto compiuto65. Ultimo elemento è quello della colpevolezza, ossia il nesso il nesso psichico che ricollega la condotta all’agente. L’art. 2043, ai fini della configurabilità della responsabilità extracontrattuale, distingue gli elementi della colpa e del dolo senza fornire nessuna definizione in merito. Per questo si dovranno usare

55 le definizioni fornite dal diritto penale per cui l’evento doloso

è quello previsto e voluto dal soggetto come conseguenza della propria azione o omissione; mentre l'evento colposo è quello non voluto dall'agente, ancorché previsto, che si verifica per negligenza, imprudenza e imperizia (c.d. colpa generica) ovvero per violazione di specifiche regole di condotta (c.d. colpa specifica). Ad ogni modo, la distinzione tra responsabilità contrattuale o extracontrattuale, nella pratica assume rilevanza soprattutto dal punto di vista processuale. Per ciò che concerne l'onere della prova, vi è una differente ripartizione: nella responsabilità extracontrattuale è a carico del danneggiato (attore) per la dimostrazione del fatto illecito in tutti i suoi elementi, incluso l'atteggiamento soggettivo dell'autore (la colpa o il dolo), mentre nella responsabilità contrattuale l'onere della prova è invertito, ossia in ogni caso di inadempimento il legislatore presume la colpa del debitore esonerando l'attore dal relativo onere probatorio: si tratta certamente di una presunzione relativa, da cui deriva che il debitore può liberarsi da ogni responsabilità provando l'assenza di colpa, ovvero che l'impossibilità di adempiere sia derivata da causa a lui non imputabile. Altra diversità è legata ai termini di prescrizione che saranno di 5 anni per il risarcimento del danno da illecito extracontrattuale ex. articolo 2947 c.c., mentre sarà di 10 anni in campo contrattuale ex. articolo 2946 c.c.

Ulteriore diversità si trova nella valutazione del danno: se nella responsabilità extracontrattuale saranno ad essere risarciti tutti i danni, prevedibili o non prevedibili, nella contrattuale, quando non si ravvisi il dolo, si dovranno

56 risarcire esclusivamente i danni prevedibili nel momento in

cui è sorta l'obbligazione66. A queste due principali forme di responsabilità, si aggiunge anche la responsabilità precontrattuale fondata sulla “culpa in contrahendo” che interviene appunto quando tra le parti si è venuto a determinare un semplice contatto in vista della conclusione del contratto67.

2.2 Responsabilità penale

Per responsabilità penale intendiamo la condizione di chi deve rispondere di comportamenti penalmente rilevanti. Ai sensi dell’art. 27, co. 1, Cost. la responsabilità penale è personale: ciò vuol dire che equivale al divieto di responsabilità penale per fatto altrui.

In realtà questo articolo non si limita a sancire solo questo divieto, ma consacra il principio di colpevolezza, inteso quale responsabilità per fatto materialmente proprio deve essere anche una responsabilità per fatto proprio colpevole68. Alla luce delle storiche sentenze additive della Corte costituzionale (n. 364 e n. 1085 del 1988), tale nozione si connota anche per l’elemento della colpevolezza in quanto l’interpretazione del dettame costituzionale fornito dalla Consulta è nel senso di intendere la responsabilità penale non solo nel significato minimo di divieto di responsabilità per

66 http://www.ellers.unimi.it/responsabilita_civile.html 67 “Istituzioni di diritto privato” M.Bessone, Giappichelli editore

57 fatto altrui, bensì nell’accezione più pregnante di fatto

proprio e colpevole. Secondo la Corte, infatti, il fatto di attribuire una sanzione penale presuppone che l’agente abbia posto in essere il fatto di reato almeno a titolo di colpa: ove, infatti, un qualunque elemento di lesività della fattispecie non fosse integrato dal dolo o dalla colpa, verrebbe meno il legame tra il fatto e il suo possibile autore e con esso il carattere della personalità della responsabilità penale. Solo se il reato è effettivamente opera dell’agente, è possibile, infatti, muovere a quest’ultimo un rimprovero efficace per averlo posto in essere. Sottesa a tale principio è la convinzione che, salvo casi eccezionali, possa decidere in modo autonomo come determinare la propria volontà e soprattutto quali condotte porre in essere. Ne consegue, inoltre, che sempre per l’orientamento costituzionale sopra citato, nel nostro ordinamento giuridico è esclusa l’imputazione di un reato a titolo di responsabilità oggettiva, ovvero la possibilità di attribuire a un soggetto un illecito penale esclusivamente sulla base del rapporto di causalità tra la sua condotta e l’evento offensivo conseguente69.Quando si parla di responsabilità penale, si deve necessariamente far riferimento ai concetti di dolo e colpa che sono gli elementi psicologici del reato (che equivale a dire elemento soggettivo del reato). Entrambi esprimono il legame di tipo psicologico tra il soggetto e il fatto che ha realizzato. Oltre al dolo e alla colpa il nostro ordinamento prevede un terzo elemento psicologico: la preterintenzione, ossia oltre l’intenzione. La preterintenzione è una forma particolare di elemento

58 psicologico del reato, e nel nostro ordinamento è prevista solo

per l’omicidio preterintenzionale e l’aborto preterintenzionale. Il dolo è la forma più classica di imputazione soggettiva del reato. La sua definizione la troviamo all’art. 43 per cui il delitto “è doloso, o secondo l’intenzione, quando l’evento dannoso o pericoloso, che è il risultato dell’azione od omissione da cui la legge fa dipendere l’esistenza del delitto, è dall’agente preveduto e voluto come conseguenza della propria azione ed omissione”, anche se in realtà ad essere investito dal dolo deve essere l’intero fatto oggettivo del reato, e non solo l’evento70. Il dolo, in sintesi, implica perciò tutti quegli atti compiuti con coscienza e volontà. Il legislatore con questa espressione vuole esprimere l’irrilevanza penale dei comportamenti incoscienti e involontari. Coscienza e volontà della condotta vuol dire che il diritto penale in genere per definizione non prende in considerazione quei comportamenti umani che non sono coscienti e volontari, quei comportamenti nei quali l’essere umano non è padrone di sé, ad esempio i comportamenti realizzati da un soggetto in sonnambulismo o sotto ipnosi non sono rilevanti, né sotto il dolo né sotto la colpa, perché sono atti che il soggetto non controlla. Oppure gli atti automatici o riflessi, ad esempio Tizio viene punto da una vespa e per il dolore che prova ritira il braccio e così facendo colpisce qualcuno provocandogli delle lesioni. Questi atti automatici si collocano al di fuori del recinto degli atti penalmente rilevanti. Questa categoria viene definita suitas e vuole

70 “Elementi di diritto penale-parte generale” A. Cadoppi, P. Veneziani, Cedam,

59 esprimere l’appartenenza del comportamento al soggetto.

Comportamenti che non sono propri del soggetto, non sono per definizione penalmente rilevanti. L’art.43 del codice penale indica gli elementi costitutivi del dolo: il delitto è doloso o secondo l’intenzione quando l’evento dannoso o pericoloso, che è il risultato dell’azione od omissione, e da cui la legge fa dipendere l’esistenza del reato, è dall’agente preveduto e voluto come conseguenza della propria azione od omissione71. Il delitto, invece, si dice “colposo o contro l’intenzione, quando l’evento, anche se preveduto, non è voluto dall’agente, e si verifica a causa di negligenza o imprudenza o imperizia, ovvero per inosservanza di leggi, regolamenti, ordini o discipline”. (art. 43, comma 1 c.p.). Ai sensi poi dell’art. 133 c.p. il giudice deve tenere conto della gravità del reato, desunta da una pluralità di indici, tra i quali è compreso quello del” grado della colpa”. La gradualità della colpa si apprezza in sede di colpevolezza colposa: un fatto realizzato in violazione di una regola cautelare è rimproverabile all’agente in misura maggiore o minore, a seconda di una pluralità di fattori. Infine, nel codice penale, la responsabilità preterintenzionale rappresenta una figura a sé, distinta sia dalla responsabilità per dolo, sia da quella per colpa, sia infine dalla responsabilità oggettiva. Che il delitto preterintenzionale sia stato concepito dal legislatore del ’30 come figura distinta rispetto al delitto doloso o colposo, si ricava chiaramente dalla rubrica dell’art. 42 c.p. che recita: “Responsabilità per dolo o per colpa o per delitto

60 preterintenzionale”. Di ciò si trae conferma dal comma 2

dello stesso articolo: “Nessuno può essere punito per un fatto preveduto dalla legge come delitto, se non l’ha commesso con dolo, salvi i casi di delitto preterintenzionale o colposo espressamente preveduti dalla legge”. Accanto alle ipotesi dolose, colpose o preterintenzionali, la legge determina anche i casi nei quali l’evento è posto altrimenti a carico dell’agente come conseguenza della sua azione od omissione. (art. 42 comma 3 c.p.). Il codice offre inoltre una vera e propria definizione del delitto preterintenzionale. Ai sensi dell’art. 43 c.p. (Elemento psicologico del reato) il delitto “è preterintenzionale, o oltre la intenzione, quando dall’azione od omissione deriva un evento dannoso o pericoloso più grave di quello voluto dall’agente”. Il delitto preterintenzionale ha dunque un rilievo non trascurabile in sede di parte generale72. Poche sono invece le specifiche previsioni legali di tali delitti.

2.3 Responsabilità amministrativa

La responsabilità amministrativa è la responsabilità in cui incorre il soggetto avente un rapporto di servizio con un ente pubblico, il quale, in violazione di doveri da tale rapporto derivanti, abbia cagionato un danno (diretto o indiretto) alla P.A. L’art 28 della Cost. disciplina la responsabilità dei funzionari pubblici: “I funzionari ed i dipendenti dello Stato

61 e degli enti pubblici sono direttamente responsabili, secondo

le leggi penali, civili ed amministrative, degli atti compiuti in violazione dei diritti. In tali casi la responsabilità civile si estende allo Stato ed agli enti pubblici”. Tale articolo pone una responsabilità diretta a carico dei funzionari pubblici e una responsabilità indiretta a carico dello Stato, perché se i funzionari sono responsabili, lo è anche la PA. In realtà però il legislatore ha stabilito nel dolo o nella colpa grave gli unici casi in cui si può dimostrare la colpa del funzionario ai sensi dell’art 1. della legge 20/01/9473. Lo scopo è quello di prevenire i comportamenti illeciti nei pubblici dipendenti. La responsabilità amministrativa può manifestarsi quindi in due modalità:

1) Diretta: La responsabilità ricade sui dipendenti pubblici nel caso in cui abbiano causato, con il proprio operato, un danno diretto all’amministrazione, violando obblighi di servizio (spese superflue, spese non legittime o errori di calcolo)

2) Indiretta: La responsabilità nasce da danni causati dal comportamento colposo dei dipendenti ad altri soggetti (cittadino), che la pubblica amministrazione abbia dovuto risarcire in relazione all’obbligo che le deriva in virtù del cd. rapporto di immedesimazione organica. Il dipendente pubblico è chiamato a rispondere davanti alla Corte dei Conti ex. articolo 103 della Costituzione.

L’Impiegato pubblico è sottoposto a tre tipi di responsabilità:

73 “La responsabilità dei soggetti sottoposti alla Corte dei Conti è personale e limitata

62 In ambito penale in tutti i casi in cui trasgredisce ai doveri

d’ufficio violando l’ordine giuridico generale e ciò si concreta nella figura del reato; civile/patrimoniale quando dalle trasgressioni derivi per l’ente pubblico o per i terzi un danno patrimoniale, la sanzione consiste nell’obbligo di risarcire il danno, sempre che sussista dolo o colpa; disciplinare quando l’impiegato si renda autore di infrazione degli obblighi connessi al rapporto di pubblico impiego. È inquadrabile nell’ambito della più generale responsabilità amministrativa, stabilita a carico di tutti i cittadini per l’inosservanza di doveri imposti da norme giuridiche ma si caratterizza in quanto presuppone la sussistenza di un rapporto di servizio.

Per quando concerne la responsabilità patrimoniale a sua volta si divide in 3 modalità in base ai soggetti, alle norme violate e al danno cagionato.

1) Responsabilità amministrativa: qualora l’impiegato pubblico cagioni un danno economico per dolo o colpa grave alla amministrazione pubblica incorre in responsabilità amministrativa. Tale disposizione è confermata anche dall’articolo 82 della legge di contabilità74. Affinché sussista tale tipo di responsabilità otre che al dolo e colpa grave devono essere presenti anche altri elementi come: danno economicamente valutabile, rapporto di servizio e nesso di causalità. Organo competente è la Corte dei Conti;

74“l’impiegato che per azione od omissione, anche solo colposa, cagioni danno allo

63 2) Responsabilità contabile: legata all’ obbligo di

rendiconto;

3) Responsabilità civile verso terzi: Quando l’impiegato pubblico cagioni un danno ingiusto a un terzo (cittadino). Nell’ordinamento italiano è stato introdotto con l’articolo 28 della Costituzione il principio di responsabilità solidale tra amministrazione e pubblico impiegato.75

Anche nella responsabilità amministrativa troviamo distinzioni di tipi di responsabilità in precontrattuale, dove la pubblica amministrazione è responsabile per violazione del dovere di buona fede nelle trattative e nella formazione del contratto, ed extracontrattuale, quando, la PA anche se dotata di capacità giuridica speciale (per perseguire l’interesse pubblico), è anche dotata di capacità di diritto comune e quindi soggetta alla responsabilità civile. Nel 1999 con una sentenza la Corte di Cassazione ha riconosciuto il risarcimento dell’interesse legittimo, il quale non è da trascurare, ma si tratta di una situazione giuridica sostanziale che mira ad assicurare ai soggetti un bene giuridico al pari del diritto soggettivo.

Infine anche in questi casi amministrativi, si parla di responsabilità contrattuale se fondata sulla violazione di un rapporto obbligatorio già vincolante tra le parti sorto in virtù di un contratto, per atto unilaterale o da precedente fatto illecito. Il debitore (PA) ha l’obbligo di adempiere

75 https://www.concorsando.it/blog/wp-content/uploads/Manuale-di-diritto-

64 esattamente l’oggetto della prestazione se non prova che