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La tutela della parte debole secondo le due teorie

diritti acquisiti

6. La tutela della parte debole secondo le due teorie

Alcune conclusioni parziali circa l’effettività della tutela della parte debole sono già state tracciate nel precedente paragrafo. Si è visto come il reg. n. 44/2001, nell’accogliere – sebbene parzialmente – il metodo del rispetto dei diritti acquisiti, richiede esclusivamente la verifica della competenza giurisdizionale del giudice del merito, così limitandosi a un controllo di tipo meramente formale e non sempre utile dal punto di vista della parte debole. Solo un’interpretazione restrittiva dell’art. 35 consentirebbe di giungere a una disciplina maggiormente protettiva degli interessi della parte debole, anche se solamente per quanto attiene la competenza giurisdizionale.

Non hanno, invece, alcun rilievo valutazioni di merito, circa, ad esempio, la corretta individuazione della legge applicabile e la ponderazione con disposizioni imperative e norme di applicazione necessaria – nemmeno se dovesse trattarsi di norme applicabili ai sensi dell’art. 7, par. 1 della Convenzione di Roma e appartenenti alla legge dello Stato richiesto del riconoscimento e l’esecuzione.

La tutela appare, pertanto, meramente formale.

A nostro avviso, questa è la conseguenza diretta di due premesse sulle quali si fonda il sistema del reg. n. 44/2001.

La prima è costituita dalla reciproca fiducia fra Stati membri. Questo principio non consente al giudice richiesto del riconoscimento di operare una nuova valutazione sulla fattispecie e sulla soluzione giuridica offerta dal giudice del merito. Significativi sono, in tal senso, gli articoli del regolamento che vietano il riesame nel merito della sentenza straniera (art. 36) e la valutazione della competenza indiretta (art. 35, par. 3); inoltre, il giudice del riconoscimento è vincolato alle constatazioni di fatto del giudice del merito (art. 35, par. 2). La

109 stessa Corte di giustizia ha affermato che proprio questo principio ha consentito di prevedere un sistema di riconoscimento ed esecuzione delle sentenze straniere estremamente semplificato, previa rinuncia, da parte degli Stati membri, all’applicazione dei più lunghi e complessi meccanismi nazionali di delibazione329. Pertanto, la fiducia che deve sussistere nella correttezza dell’attività giurisdizionale svolta negli altri Stati membri porta ad eliminare quasi tutti i controlli sulla sentenza e sulle valutazioni ivi compiute dagli altri giudici, ivi compresi i casi in cui queste vertano su contratti conclusi da parti deboli. Pare quasi esservi una presunzione – implicita – in forza della quale il giudice del merito ha correttamente interpretato ed applicato le disposizioni della Convenzione di Roma e del reg. n. 44/2001, per cui la parte debole ha sicuramente ottenuto la miglior tutela possibile nella fase del merito.

La seconda premessa deriva da una caratteristica propria dei metodi esaminati nel corso del presente paragrafo, ed è costituita dalla sua astrattezza. Infatti, il mutuo riconoscimento ha come scopo l’apertura alle valutazioni proprie di un altro ordinamento giuridico, onde consentire la circolazione dei provvedimenti giurisdizionali, salvo il limite dell’ordine pubblico. Pertanto, la qualità e l’efficacia della tutela della parte debole dipendono dall’ordinamento giuridico nazionale. La questione è rilevante in ambito internazionale, dal momento che potrebbe essere richiamato un ordinamento che non conosce o non ha ancora pienamente sviluppato una politica sociale di tutela del contraente debole. Si deve notare, tuttavia, che il problema è di portata ridotta in ambito comunitario, perché il riconoscimento semplificato è ammissibile solo a favore di provvedimenti giurisdizionali emanati in Stati membri, e quindi da giudici che avranno applicato la Convenzione di Roma, con tutte le tutele e i limiti che essa cerca di offrire, nonché lo standard minimo previsto dalle direttive comunitarie330. Pertanto, salvo il caso di errore331, la sentenza da riconoscere o eseguire dovrebbe riuscire a fornire una tutela sufficientemente significativa della parte debole.

Si potrebbe affermare, allora, che la parte debole vittoriosa trova un vantaggio nel solo fatto di poter procedere al riconoscimento o all’esecuzione della sentenza con rapidità e senza dover sopportare oneri economici di particolare entità. Dello stesso regime beneficiano, tuttavia, tutte le parti, dal momento che il mutuo riconoscimento ha come obiettivo specifico proprio quello della libera circolazione dei provvedimenti giurisdizionali nel modo più rapido e meno

329 Sentenza Gasser, cit., punto 72.

330 V. infra, cap. IV, par. 5.

331 Si noti che la possibilità di errore è insita nello stesso art. 35, ammettendosi il mancato riconoscimento per violazione di alcune norme di competenza. Tuttavia, non vengono forniti gli strumenti necessari per comprendere quando di tratti di errore del giudice o di scelta consapevole delle parti e, inoltre, non si forniscono soluzioni uniformi per le tre parti deboli considerate nel regolamento.

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oneroso possibile. Pertanto, non si può affermare che la tutela della parte debole sia assicurata in modo particolare in questa fase, perché in ogni caso la parte vittoriosa potrà godere dei vantaggi di speditezza garantiti da questo metodo.

Solo i regolamenti n. 805/2004 e n. 1896/2006 prevedono delle disparità fra consumatore e controparte contrattuale, che possono garantire una tutela un po’ più significativa. Infatti, la decisione non è certificabile come titolo esecutivo europeo se il debitore è il consumatore e il provvedimento non sia stato pronunciato dal giudice del suo domicilio332. La parte forte non potrà, quindi, avvalersi del sistema di circolazione estremamente semplificato predisposto dal regolamento, se non avrà adito il giudice del domicilio del consumatore. Una tutela analoga è fornita dal reg. n. 1896/2006, il quale stabilisce la competenza esclusiva del giudice del luogo del domicilio del consumatore – debitore nei procedimenti per ingiunzione di pagamento europea, con esclusione degli altri fori stabiliti dal reg. n. 44/2001 (art. 6, par. 2). La domanda di ingiunzione deve essere rigettata se il giudice adito non è competente ai sensi di questa disposizione (art. 11, par. 1, lett. a)333: anche in tal caso, quindi, la parte forte non può avvantaggiarsi di un sistema di circolazione delle sentenze estremamente semplificato se non ha permesso al consumatore di difendersi davanti al giudice del proprio domicilio, venendo così meno ogni possibilità di scelta del giudice competente ai sensi dell’art. 17 reg. n. 44/2001.

Tuttavia, anche la tutela fornita da questi due recenti regolamenti si dimostra meramente formale, dal momento che si basa sulla sola competenza giurisdizionale del giudice del merito, non garantisce la comparizione del convenuto334, né il controllo della correttezza delle soluzioni applicate sulla base della Convenzione di Roma.

In conclusione è possibile affermare che né le due teorie descritte, né la loro applicazione nel sistema comunitario, consentono di fornire una sufficiente tutela alla parte contrattuale debole, se non accidentalmente, e comunque tendono ad offrire gli stessi vantaggi ad entrambe le parti della controversia. Pertanto, non costituiscono metodi precisamente idonei a tutelare la parte debole.

332 L’art. 6, par. 1, lett. b) impone altresì il rispetto delle competenze giurisdizionali relative al contratto di assicurazione. Tuttavia, questa disposizione si applica allo stesso modo, a prescindere da chi sia la parte creditrice o vittoriosa nel procedimento, e pertanto può indifferentemente giocare a favore di entrambe le parti.

333 Si noti che, ai sensi dell’art. 8, il giudice deve valutare d’ufficio “quanto prima e sulla scorta del contenuto del

modulo di domanda, se siano soddisfatte le condizioni di cui” all’art. 6.

334 Questo pare essere un bilanciamento con le esigenze della parte forte – attrice. Infatti, qualora l’azione sia stata esperita presso il giudice del domicilio della parte debole, l’altro contraente ha instaurato un corretto contraddittorio e ha l’aspettativa che il consumatore si difenda. Pertanto, non può essere successivamente impedita la circolazione della sentenza che lo dovesse vedere vittorioso. In tal caso, infatti, sarà corretto imputare al consumatore il disinteresse nella controversia e quindi anche gli svantaggi derivanti dalla libera circolazione della sentenza di condanna.

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