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L’utilità pratica della citazione dei precedenti nella prassi dell’elaborazione della decisione

PROCEDURA. L’USO DEL PRECEDENTE DA PARTE DELLA CORTE DI GIUSTIZIA

2. L’uso del precedente nella redazione della decisione da parte della Corte di giustizia

2.1. La ratio dell’inserzione delle citazioni nella redazione della decisione

2.1.1. L’utilità pratica della citazione dei precedenti nella prassi dell’elaborazione della decisione

Il precedente e il suo richiamo risulta di fondamentale importanza nei c.d. clear cases22 che presentano un grado di problematicità contenuto oppure nelle cause che si inseriscono in una giurisprudenza consolidata della Corte di giustizia in quanto esso si rivela come uno strumento dalla elevata utilità pratica e che permette alla Corte di decidere in maniera più efficiente.

21 D.SIMON,A.RIGAUX, Le "précédent" dans la jurisprudence du juge de l'Union, op. cit., spec. p. 549-550. Gli autori, più precisamente, affermano che «la référence aux précédents – ou à plus forte raison la “déférence” aux précédents – remplit des fonctions plurielles, que l’analyse confond souvent, mais que la rigueur conduit impérativement à tenter de distinguer. […] Le “respect” des précédents en ce sens constitue une exigence substantielle du “raisonnement” juridictionnel. Mais la référence aux précédents se justifie également par d’autre raisons étrangères à la logique interprétative proprement dite. Il est clair en effet que le juge – tout juge – est spontanément enclin à user des décisions antérieures in pari materia à des fins rhétoriques. Sans prétendre à ce stade entrer dans le “mystère de la boîte noire”, il apparait à l’évidence que la “prise d’appui” sur des décisions précédentes, ou plus globalement le renvoi à une “jurisprudence constante”, relèvent de la “logique de l’argumentation”, c’est-à-dire sont au service – pas uniquement mais également – de la nécessité “de convaincre du bien-fondé de la solution adoptée”. L’affirmation par un raisonnement juridique ou la mise en œuvre de l’autorité du jugement est complétée par un “exercice de persuasion” dans lequel le “poids du passé” et la “force de la répétition” jouent un rôle non négligeable ; le précédent relève ainsi des selling means de la ratio decidendi».

22 Per un’analisi più dettagliata della teoria generale del diritto che nell’ambito del ragionamento decisorio di tipo descrittivo elabora la distinzione tra clear cases e hard cases v., supra, cap. I, par. 2.1.

Come visto nel capitolo I, il ragionamento decisorio deduttivo nell’ambito dei clear cases si arresta ad un primo livello di giustificazione in cui l’applicazione della formula R+F=C (rules plus fact yields conclusions) è sufficiente, non necessitando un ulteriore intervento interpretativo del giudice. Se si suppone che sia già stata assunta una decisione in una causa inquadrabile nella categoria dei clear case, che chiameremo “decisione 1”, e successivamente occorre che una fattispecie identica che determini l’applicazione nella medesima disposizione viene riproposta dinanzi al giudice, questi, se l’ordinamento lo permette, ben potrebbe limitarsi a riportare il ragionamento decisorio della decisione 1 nella seconda decisione (“decisione 2”) senza doversi spendere in una nuova attività di sussunzione che, comunque, risulterebbe identica a quanto già elaborato nella decisione 1.

Quando ricorre un caso quale quello descritto, che chiama in causa l’interpretazione di un principio o una disposizione che è già stata oggetto di interpretazione da parte della Corte, si ha una ricorrenza degli stessi termini ed espressioni che vengono richiamate di decisione in decisione. Come sottolinea Beck, in tali casi, «[t]he Court commonly refers to the relevant principles not in terms of a detailed definition of a rule laid down by the previous case(s) with reference to a specific legal proposition as applicable to particular material facts; instead it readily refers to and cites relevant paragraphs from previous decisions, or it refers to these decisions by name and little else». Si tratta della tecnica che viene definita dalla dottrina del procedere per redondance o sulla base di building blocks, o ancora LEGO technique23.

Nella pratica i precedenti richiamati sintetizzano i punti di diritto che devono essere affrontati dalla Corte permettendole di omettere l’eventuale ripetizione di argomentazioni e interpretazioni già rese in casi precedenti, così che il giudice «can draw on pre-fabricated materials to outline settled argumentation steps before considering new or exception aspects of the case at hand»24.

Si tratta di una prassi che si rileva nello stile redazionale e argomentativo sia della Corte di giustizia che del Tribunale.

23 M.JACOB, Precedents and Case-Based Reasoning in the European Court of Justice, op. cit., spec. p. 95.

24 G. BECK,The Legal Reasoning, op. cit., spec. p. 248-249, nonchéM.JACOB, Precedents and

Un esempio dell’utilizzo del precedente come descritto lo si rinviene in materie nelle quali vi è un orientamento giurisprudenziale pressoché univoco e stabile nel tempo come è il caso della giurisprudenza che esclude gli effetti orizzontali delle direttive o ancora la giurisprudenza in materia di ricevibilità dei ricorsi ai sensi dell’art. 263, c. 4, TFUE.

Per quanto riguarda la linea giurisprudenza in materia di effetti orizzontali delle direttive si può notare come il principio di diritto formulato, in un motivo non essenziale25, in Marshall ai sensi del quale «une directive ne peut pas par elle-même créer d’obligations dans le chef d’un particulier et qu’une disposition d’une directive ne peut donc pas être invoquée en tant que telle à l’encontre d’une telle personne»26, ricorre in maniera pressoché identica nelle pronunce successive in materia. In particolare, il concetto viene presto ripreso dalla Corte qualche mese dopo la pronuncia Marshall nella decisione Johnston27, per poi consolidarsi sempre più; nella decisione Traen la Corte, dopo aver ricordato la questione pregiudiziale sollevata dal giudice nazionale, afferma che «[i]l convient de rappeler que la Cour a déjà constaté “qu’une directive ne peut pas par elle-même créer d’obligations dans le chef d’un particulier et qu’une disposition d’une directive ne peut donc pas être invoquée en tant que telle à l’encontre d’une telle personne»28. Così, in Faccini Dori la Corte ricorda a sé stessa e al giudice nazionale che «[c]omme la Cour l’a relevé dans une jurisprudence constante depuis l’arrêt du 26 février 1986, Marshall (152/84, Rec. p. 723, point 48), une directive ne peut pas par elle-même créer d’obligations dans le chef d’un particulier et ne peut donc pas être invoquée en tant

25 Si rimanda sul punto, supra capitolo II, par. 2.2.

26 Corte giust., sent. 26 febbraio 1986, causa 152/84, Marshall, ECLI:EU:C:1986:84, pt. 48. Inoltre, richiamandosi a quanto affermato nel precedente capitolo in merito all’assenza di una chiara distinzione tra

ratio decidendi e obiter dicta nella giurisprudenza della Corte, si rinviene nell’analisi delle citazioni della

decisione Marshall un uso diversificato. Se, infatti, il principio di diritto riportato nel testo è certamente la citazione della decisione Marshall maggiormente utilizzata dalla Corte, si rileva altresì che in talune altre pronunce la medesima decisione viene richiamata per esprimere un concetto differente che è quello delle condizioni sulla base delle quali sussistono gli effetti diretti verticali della direttiva. In particolare, senza pretesa di completezza, v. Corte, giust., sent. 12 luglio 1990, causa C-188/89, Foster e a., ECLI:EU:C:1990:313, pt. 17, 19, 21; sent. 25 luglio 1991, causa C-345/89, Stoeckel, ECLI:EU:C:1991:324, pt. 12; sent. 23 febbraio 1994, causa C-236/92, Comitato di coordinamento per la

difesa della cava e a. c. Regione Lombardia, ECLI:EU:C:1994:60, pt. 10; sent. 17 settembre 1996, cause

riunite C-246/94, C-247/94, C-248/94 e C-249/94, Cooperativa agricola zootecnica S. Antonio e a. c.

Amministrazione delle finanze dello Stato, ECLI:EU:C:1996:329, pt. 19. Oppure ancora, la stessa decisione Marshall viene invocata e citata con riferimento all’interpretazione restrittiva dell’eccezione di interdizione

di discriminazioni fondate sul sesso, Corte giust., sent. 30 marzo 1993, causa C-328/91, Secretary of State

for Social Security c. Thomas e a., ECLI:EU:C:1993:117, pt. 8 e 17; sent. 13 luglio 1995, causa C-116/94, Meyers, ECLI:EU:C:1995:247, pt. 12.

27 Corte giust., sent. 15 maggio 1986, causa 222/84, Johnston, ECLI:EU:C:1986:206, pt. 54 – 56.

que telle à son encontre»29. La citazione è dunque seguita dalla sussunzione del caso di specie nel precedente formulato in Marshall, senza ulteriore necessità per la Corte di riprendere l’intero ragionamento in merito alla limitazione degli effetti della direttiva a quelli verticali30. Il precedente pertanto esaurisce la premessa maggiore del sillogismo, il quale procede unicamente all’analisi della sussunzione del caso di specie. Inoltre, è interessante notare che la citazione si arricchisce di tutti i precedenti che in essi contenevano la menzione del principio di diritto formulato in Mashall31.

Il secondo esempio sopra menzionato, circa la giurisprudenza in materia di ricevibilità del ricorso proposto da una persona fisica o giuridica nei confronti di un atto di cui essa non è destinataria, presenta le medesime caratteristiche di quanto esaminato rispetto alla citazione del “precedente Marshall”. E peraltro, tale giurisprudenza mette in mostra ancora di più la progressiva costruzione di una linea giurisprudenziale data dalla reiterazione del medesimo principio di diritto che non ha altra funzione se non quella di confermare un qualche cosa che è già notorio, senza apportare alcun valore giuridico aggiunto32. Ricorre in ogni motivazione in punto di ricevibilità di tali ricorsi la seguente frase, quasi fosse un mantra: «[à] titre liminaire, il convient de rappeler que l’article 263, quatrième alinéa, TFUE prévoit deux cas de figure dans lesquels la qualité pour agir est reconnue à une personne physique ou morale pour former un recours contre un acte dont elle n’est pas le destinataire. D’une part, un tel recours peut être formé à condition que cet acte la concerne directement et individuellement. D’autre part, une telle personne peut introduire un recours contre un acte réglementaire ne comportant pas de mesures

29 Corte giust., sent. 14 luglio 1994, causa C-91/91, Faccini Dori, ECLI:EU:C:1994:292, pt. 20.

30 La medesima struttura ricorre, senza pretesa di completezza, in Corte giust., sent 11 giugno 1987, causa 14/86, Pretore di Salò, ECLI:EU:C:1987:275, pt. 19; sent. 8 ottobre 1987, causa 80/86, Kolpinghuis

Nijmegen, ECLI:EU:C:1987:431, pt. 9; sent. 22 febbraio 1990, causa C-221/88, CECA c. Fallimento acciaierie e ferrerie Busseni SpA, ECLI:EU:C:1990:84, pt. 23; sent. 7 marzo 1996, causa C-92/94, El Corte Ingles, ECLI:EU:C:1996:88, pt. 15 – 16; sent. 11 luglio 1996, causa C-232/94, MPA Pharma GmbH c. Rhône-Poulenc Pharma GmbH, ECLI:EU:C:1996:289, pt. 12; sent. 7 gennaio 2004, causa C-201/02, Wells,

ECLI:EU:C:2004:12, pt. 56; sent. 10 marzo 2005, causa C-235/03, QDQ Media SA, ECLI:EU:C:2005:147, pt. 16; sent. 17 gennaio 2008, cause riunite C-37/06 e C-58/06, Viamex Agrar handels GmbH, ECLI:EU:C:2008:18, pt. 27; sent. 11 settembre 2014, causa C-291/13, Sotiris Papasavvas, ECLI:EU:C:2014:2209, pt. 54.

31 V. senza pretesa di completezza, Corte giust., sent. 19 gennaio 2010, causa C-555/07, Kücükdeveci, ECLI:EU:C:2010:21, pt. 46; sent. 21 ottobre 2010, causa C-227/09, Accardo e a., ECLI:EU:C:2010:624, pt. 45; sent. 26 settembre 2013, causa C-476/11, HK Danmark c. Experian A/S, ECLI:EU:C:2013:590, pt. 18; sent. 19 aprile 2016, causa C-441/14, Dansk Industri (DI) c. Succession Karsten Eigil Rasmussen, ECLI:EU:C:2016:278, pt. 30; sent. 10 ottobre 2017, causa C-413/15, Elaine Farrell, ECLI:EU:C:2017:745, pt. 31; sent. 7 agosto 2018, causa C-122/17, David Smith, ECLi:EU:C:2018:631, pt. 42.

d’exécution si celui-ci la concerne directement arrêt du 19 décembre 2013, Telefónica/Commission, C‑274/12 P, EU:C:2013:852, point 19)»33.

Per quanto riguarda, invece, tale prassi al Tribunale, particolarmente significativa è la giurisprudenza in materia di misure restrittive. Rispetto a essa infatti, il Tribunale ha elaborato un quadro decisorio che si presenta pressoché identico nelle diverse sentenze. Tale pratica è stata rilevata anche da Simon e Rigaux, i quali sottolineano come «ce n’est, ainsi, qu’au travers de l’examen d’une dizaine d’affaires, échelonné sur plusieurs années, que le Tribunal a progressivement élaboré un cadre rationnel et cohérent d’interprétation des dispositions en cause. Ce processus d’élaboration graduelle de la jurisprudence est particulièrement perceptible aux points 91 et suivants de l’arrêt Sison II […], qui opèrent la synthèse des arrêts précédents en la matière»34.

La costruzione della decisione mediante la tecnica dei blocchi di giurisprudenza è una circostanza fortunata che appaga due diverse esigenze: da un lato, permette alla formazione giudicante di procedere con maggiore speditezza nella redazione del projet de motifs e, dall’altro lato, dà un ulteriore apporto in termini di utilità pratica che risiede nel fatto di conferire una maggiore fiducia e tranquillità al giudice relatore, in primis, e alla formazione giudicante, in secundis35.

2.1.2. La citazione come sostegno alla logica del ragionamento svolto nel caso concreto