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Valorizzare nei criteri minimi e negli appalti pubblici tutte

le possibili valutazioni di parte

terza, selezionando le più

appropriate per il servizio/

prodotto oggetto di gara

Vi è un’indissolubile sinergia tra le politiche ambientali di promozione, tra l’altro, del- l’Economia Circolare, il GPP e il sistema delle valutazioni di conformità accreditate, attra- verso cui è possibile conseguire anche risul- tati significativi in termini di riqualificazione e ottimizzazione della spesa pubblica che non sarebbero raggiungibili se non vi fosse certezza in ordine al rispetto dei requisiti

29Da ultimo sanciti espressamente nell’art. 30 del D.Lgs. 50/2016

GPP e certificazioni

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qualitativi richiesti e/o se tale complesso ac- certamento dovesse essere demandato di volta in volta alle stazioni appaltanti. Queste si vedrebbero onerate di compiti tecnici spe- cifici senza avere, però, a disposizione né le ri- sorse economiche né l’expertise né il tempo necessari per effettuarle. L’art. 82 del Codice Appalti, dà facoltà alle stazioni appaltanti di richiedere “certificati o relazioni di prova” a dimostrazione della conformità ai requisiti o criteri stabiliti nelle specifiche tecniche, rila- sciati da soggetti accreditati ai sensi del Rego- lamento (CE) n. 765 del 2008. La norma, recependo letteralmente gli articoli 44 e 62 ri- spettivamente delle Direttive europee n. 24 e 25 del 2014, consente di cogliere i vantaggi della valutazione di conformità accreditata, affidata ad un sistema indipendente, credibile e internazionalmente riconosciuto. L’art. 82 è, difatti, espressamente richiamato nelle pre- messe dei CAM di nuova istituzione quali, ad esempio, il CAM relativo all’edilizia che recita “ai sensi dell’art. 82 del decreto legislativo 50/2016 recante «Relazioni di prova, certifi- cazione altri mezzi di prova», laddove ven- gano richieste verifiche effettuate da un organismo di valutazione della conformità. Con questa dicitura si intende un organismo che effettua attività di valutazione della con- formità, comprese taratura, prove, ispezione e certificazione, accreditato a norma del Re- golamento (CE) n. 765 del 2008 del Parla- mento europeo e del Consiglio e firmatario degli accordi internazionali di mutuo ricono- scimento EA/IAF MLA.

Come evidenziato nella sezione 3 del presente report, ad oggi, nei CAM pubblicati, esistono diverse tipologie di certificazioni di parte terza richiamate nelle varie sezioni della documen- tazione di gara, nella selezione dei candidati, nelle specifiche tecniche, nel sistema dei cri- teri premianti per l’aggiudicazione, nonchè nelle clausole contrattuali. Si precisa infatti che gli Organismi di valutazione della conformità che intendano rilasciare delle certificazioni, sono quelli accreditati a fronte delle norme serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000 (ovvero a

fronte delle norme UNI CEI EN ISO/ IEC 17065, 17021, 17024), mentre gli Organismi di valutazione di conformità che intendano effettuare attività di verifica relativa ai requi- siti richiesti sono quelli accreditati a fronte della norma UNI CEI EN ISO/ IEC 17020. Lad- dove vengano invece richiesti rapporti di prova da parte di «laboratori» ci si riferisce a quelli forniti dai laboratori, anche universitari e pubblici, accreditati da un Organismo unico di accreditamento [Accredia per l’Italia] in base alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025, per eseguire le prove richiamate nei singoli criteri”.

Un altro tema che deve essere correttamente affrontato e risolto per poter beneficiare in toto degli effetti positivi del sistema e dare ga- ranzia in ordine all’effettiva attuazione degli obiettivi di politica ambientale perseguiti anche attraverso il GPP è quello dell’equiva- lenza, ovvero delle modalità e dei limiti nei

quali possa - o debba - essere accettata una prova “equivalente” alla valutazione di con- formità accreditata. L’art. 82 citato consente che le amministrazioni aggiudicatrici accet- tino altri mezzi di prova appropriati, diversi dalle valutazioni di conformità che siano state richieste dai documenti di gara. L’equivalenza è accettata solo se l'operatore economico in- teressato non aveva accesso ai certificati o alle relazioni di prova richiesti, o non poteva ot- tenerli in tempo utile e purché il mancato ac- cesso non sia imputabile all'operatore economico interessato e sempre che questi di- mostri che i lavori, le forniture o i servizi pre- stati soddisfano i requisiti o i criteri stabiliti nelle specifiche tecniche, i criteri di aggiudi- cazione o le condizioni relative all'esecuzione dell'appalto. La normativa e la regolamenta- zione flessibile dovrebbero, per ciò, guidare ri- gorosamente le stazioni appaltanti nella valutazione dei motivi di impossibilità di ac- cesso alla certificazione rilasciata da organi- smi accreditati, che giustifica – ai sensi del comma 2 dell’art. 82 citato - l’utilizzo di mezzi di prova alternativi, circoscrivendo i casi di mancato accesso al sistema realmente non imputabili all’operatore economico.

GPP e certificazioni

Osservatorio ACCREDIA | STUDIO

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Per gli operatori italiani, dato che Accredia ha attivato schemi di accreditamento per tutte le norme armonizzate disponibili, tali casi do- vrebbero risultare molto limitati se non del tutto assenti. Inoltre, perché il criterio di “equivalenza” non venga applicato in modo gravemente distorsivo della parità di tratta- mento e lesivo della concorrenza, dovrebbe necessariamente prevedersi che chi fornisce i mezzi alternativi di prova sia tenuto a garan- tire professionalità, terzietà e indipendenza in grado pari ad un Organismo di valutazione della conformità accreditato. Diversamente appare evidente che finirebbero per essere considerati “equivalenti” mezzi di prova molto meno oggettivi ed affidabili di quelli costituiti dalle valutazioni di conformità rila- sciate da organismi accreditati, con grave pre- giudizio dell’efficacia della spesa pubblica.

E’ necessario quindi che il rapporto tra GPP e certificazioni di parte terza venga raffor- zato attraverso l’adozione di CAM sempre più integrati e connessi con le valutazioni di conformità accreditate appropriate, in

modo da fornire alle stazioni appaltanti un quadro di certezza, evitando il più possibile di privilegiare criteri o requisiti per i quali

non possa essere fornita una prova attendi- bile, al fine di non vanificare il persegui- mento degli obiettivi posti. Da qui deriva l’importanza di un più frequente aggiorna- mento dei CAM. Aggiornamento che tenga conto del linguaggio tecnico specifico del si- stema dell’accreditamento e che si riferisca correttamente al quadro regolatorio e nor- mativo in vigore. La presenza di richiami alla vecchia normativa oltreché, in alcuni casi, l’assenza di riferimenti alla valutazione di conformità accreditata è ampiamente dif- fusa nei CAM precedenti al “Collegato Am- bientale” legge 28 dicembre 2015, n. 221, pubblicato in G.U. nel gennaio 2016. Ad oggi, come evidenziato in tabella 12, è evi- dente che solamente 7 dei CAM in vigore sono di più recente aggiornamento.

Aumentare la consapevolezza