• Non ci sono risultati.

VALUTAZIONE DEL RISCHIO DI OTOPATIA AI FINI ASSICURATIVI PROPOSTA METODOLOGICA

M. Mastrovito*, R. d’Angelo*, S. Sinopoli*, G. Giommoni**, F. Ruspolini**

* INAIL - Direzione Regionale Campania - Consulenza Tecnica Accertamento Rischi e Prevenzione

* * INAIL - Direzione Regionale Umbria - Consulenza Tecnica Accertamento Rischi e Prevenzione

RIASSUNTO

Nell’ambito della assicurazione obbligatoria le rendite per ipoacusia professionale rappresenta-no oltre il 60% del totale: la valutazione tecnico-assicurativa ai fini del ricorappresenta-noscimento di tale patologia comporta la necessità di correlare i livelli di esposizione personale al rumore agli anni di esposizione. Le normative tecniche e legislative permettono di elaborare una “matrice” che, prendendo in considerazione i due parametri sopraddetti, individua delle fasce di probabilità di accadimento dell’ evento dannoso. Tali fasce di probabilità superano il concetto di valutazione del rischio riferito ad una soglia che rappresenta un parametro finalizzato soprattutto ad aspet-ti prevenzionali e non assicuraaspet-tivi.

1. Premessa

E’ notorio che, in ambito assicurativo medico-legale, l’esame dei casi riguardanti malattie di natura polifattoriale, per valutare l’esistenza del nesso causale, comporta il preliminare accer-tamento della sussistenza del rischio indotto dalla determinata attività lavorativa svolta dal-l’assicurato.

Tale rischio di norma viene accertato valutando l’entità della esposizione dell’addetto e corre-lando il dato ambientale sia al rispettivo valore limite sia al relativo tempo globale di esposi-zione. Nell’ambito delle ipoacusie ci troviamo nella situazione sopra detta, in quanto una sor-dità può essere dovuta sia a fattori lavorativi e sia a cause extralavorative, né è possibile dis-criminare i due contributi col solo esame audiometrico effettuato sul soggetto.

Pertanto, nel momento istruttorio relativo al giudizio di indennizzabilità, è fondamentale, per discriminare il contributo alla ipoacusia dovuta all’attività lavorativa, valutare l’esposizione a rischio dell’addetto, in quanto tale aspetto è il punto qualificante che caratterizza il sistema assicurativo differenziandolo da altre forme di tutela previdenziale.

L’Istituto assicuratore, che non è tenuto ad indennizzare il danno sociale o il deficit naturale, deve discriminare il danno dovuto al rumore da lavoro dal danno complessivo rilevabile dall’e-same audiometrico.

Compito dell’assicurazione obbligatoria è infatti quello di tutelare i danni derivanti dalla sola attività lavorativa. Le rendite, come è noto, sono finanziate attraverso i premi assicu-rativi pagati dalle aziende che non sono responsabili dei rumori extralavoassicu-rativi né della presbiacusia.

2

2. DDati sstatistici

Per evidenziare la problematica relativa alle ipoacusie professionali si riporta in tabella 1 il trend relativo al periodo 94-97 delle malattie professionali e delle ipoacusie da lavoro

denun-ciate in Italia, mentre la tabella 2 è relativa alle rendite per malattie professionali manifestate-si nel periodo 91-97; come manifestate-si vede chiaramente, il contributo delle ipoacumanifestate-sie da rumore risulta determinante (61 %).

3. NNormativa ee ccriteri ddi rriferimento

La problematica specifica è stata oggetto di numerosi interventi sia del legislatore italiano sia di organizzazioni scientifiche internazionali. Si citano:

- D.Lgs. 277/91 (1) - CEE 188/86 (2) - ACGIH (3) - UNI 9342/89 (4)

Le norme in questione derivano prevalentemente dalla normativa ISO 1999/90 (5) che rappre-senta un riferimento fondamentale per lo studio e la previsione del fenomeno tecnopatico.

E’ opportuno pertanto illustrare brevemente gli aspetti peculiari di detta norma:

La norma ISO 1999/90 afferma un principio universalmente riconosciuto e cioè che l’abbassa-mento della soglia uditiva è determinata da tre fattori ognuno dei quali dà un suo contributo a tale abbassamento:

a) fattore umano: sesso ed età (presbiacusia);

b) fattore extralavorativo: tipo di società in cui vive il soggetto, più o meno rumorosa (sociacu-sia);

c) fattore lavorativo (ipoacusia professionale).

Nella seconda parte della nuova norma ISO 1999, viene stabilito un criterio di correlazione sta-tistica tra l’esposizione al rumore ed il danno riscontrabile. In essa viene indicato un calcolo di previsione statistica dello spostamento permanente della soglia uditiva legato all’età per una popolazione altamente schermata e per una popolazione industrializzata; inoltre, è indicato il calcolo di previsione statistica dello spostamento permanente della soglia uditiva per la com-ponente indotta dal rumore.

La somma di questi due spostamenti dà la distribuzione statistica dello spostamento totale di soglia riscontrabile in una popolazione esposta al rumore.

Il D.Lgs. 277/91 che, come è noto, rappresenta il recepimento della direttiva europea 86/188, dettaglia in maniera molto precisa le procedure tecniche finalizzate a stabilire l’entità della esposizione al livello sonoro, tanto da permettere di considerare tale norme un protocollo tec-nico unificato e validato per legge a cui tutti gli addetti devono attenersi.

Lo scopo principale del decreto è fissare un livello di soglia e corrispondenti fasce di attenzio-ne che, ai fini prevenzionali, comportano l’adozioattenzio-ne di misure tecniche, organizzative e sanita-rie volte a proteggere i lavoratori dal danno uditivo.

L’ACGIH, come è noto, annualmente propone dei valori limite di esposizione. Nell’ambito dei rischi da agenti fisici, con particolare riferimento al rumore viene indicato, per l’anno 96/97, un livello di soglia pari a 85 dB(A) per 8 ore lavorative (Lep,d), con un fattore di scambio q=3.

Questo limite è stato fissato “come guida per il controllo dell’esposizione al rumore e, tuttavia, data la suscettibilità individuale non deve essere considerato come linea di demarcazione pre-cisa tra livelli di sicurezza e livelli di pericolo. Esso viene utilizzato per proteggere la media della popolazione contro la perdita uditiva indotta dal rumore superiore a 2 dB dopo 40 anni di espo-sizione lavorativa a frequenze di 0.5 – 1-.2 – 3 KHz”.

4. MMatrice ddi rrischio

L’esame della normativa illustrata in precedenza permette di evidenziare il criterio fondamen-tale preso a riferimento e cioè che il rischio è proporzionale all’energia sonora globale a cui il soggetto è stato esposto, in funzione del tempo lavorativo.

Partendo da tale concetto e utilizzando le formule del D.Lgs 277/91, che ha recepito le norme ISO, unitamente ai valori proposti dall’ACGIH 96/97, è stata elaborata una prima curva,

corre-lando il Lep,d e gli anni di esposizione; tale curva di isoenergia rappresenta la soglia oltre la quale vi è una elevata probabilità di sussistenza del danno.

Tenendo conto che, per l’ipoacusia da rumore, il danno è legato non solo alle caratteristiche espositive ma anche alla suscettibilità individuale, sono state utilizzate le previsioni statistiche – epidemiologiche della norma ISO 1999/90, che hanno consentito, una volta fissato il danno di 2 dB, come da definizione ACGIH, di correlare la situazione espositiva (Lep,d) agli anni di esposizione necessari per conseguire l’impairment dell’ACGIH, per differenti percentili (ciascu-na delle cento parti uguali in cui può essere suddivisa la probabilità totale) di popolazione1. In particolare il 50° percentile, il 25° percentile e il 5° percentile (fig.1).

L’elaborazione di queste curve, che definiremo di isodanno, ha permesso di individuare deter-minate aree che indicano una probabilità decrescente del verificarsi dell’evento dannoso fissa-to pari a 2 dB(A).

Le aree di probabilità sopra indicate, permettono di superare il concetto di soglia, quale ele-mento discriminante ai fini assicurativi. Infatti, le valutazioni in forma di probabilità di accadi-mento consentono, in base alla normativa precedentemente indicata, di tener conto sia dell’e-nergia sonora globale media, sia degli anni totali che hanno caratterizzato quella esposizione, sia della sensibilità individuale dei soggetti.

Le fasce di probabilità evidenziate nella matrice sono indicate con i termini:

- Elevata”

- Significativa”

- Moderata”

- Modesta”

- Trascurabile”

- Insussistente”

1 La risposta dell’apparato uditivo al rumore è distribuita secondo una curva di tipo “gaussiano” – ISO 1999/90.

Considerando i criteri assicurativi di carattere generale che, per il caso di specie, correlano la sussistenza del “ nesso causale” alla “ verosimilmente certa” sussistenza del rischio, solo in cor-rispondenza delle fasce di probabilità “ Elevata” e “ Significativa” si hanno le condizioni, da un punto di vista tecnico-assicurativo per l’accoglimento del caso.

Per le fasce di probabilità inferiori, pur non escludendo la possibilità di insorgenza dell’evento dannoso in soggetti particolarmente suscettibili, non si raggiungono normalmente per la mag-gior parte della popolazione, livelli di intensità sonora-anni di esposizione tali da produrre danni apprezzabili; per cui da un punto di vista tecnico-assicurativo non sussistono le condi-zioni di accoglimento.

5. CConclusioni

Quanto proposto dovrebbe portare alla definizione di uno standard valutativo che permetta, da un lato di uniformare e validare tecnicamente i criteri assicurativi di valutazione del rischio, considerando che il concetto di rischio esprime una probabilità di accadimento dell’evento dan-noso caratterizzato da una determinata gravità; dall’altro di favorire la valutazione medico-legale del nesso casuale per una più corretta gestione assicurativa dei casi denunciati.

BIBLIOGRAFIA

Decreto Legislativo del 15 Agosto 1991 n. 277: Attuazione delle Direttive n. 80/1107/CEE, n. 82/605/CEE, n. 83/477/CEE, n. 86/188/CEE e 86/642/CEE, in materia di protezione dei ratori contro i rischi derivanti da esposizione ad agenti chimici, fisici e biologici durante il lavo-ro, a norma dell’art. 7 della legge 30 Luglio 1990, n.212,Supp. G. Uff. Repubblica Italiana, N.

260 del 27-8-91.

Uff. comunità Europee 137/28 del 25/5/86: Direttiva del Consiglio del 12 Maggio 1986 in materia di protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti dall’esposizione al rumore durante il lavoro, 80/188/CEE.

ACGIH: Valori limiti di soglia per Sostanze chimiche ed Agenti fisici e Indici Biologici di Esposizione ACGIH, 1996-1997

UNI 9432: Determinazione del livello di esposizione personale al rumore nell’ambiente di lavo-ro, 1989.

ISO 1999: 1990 (E): Acoustic Determination of Occupational Noise Exposure and Estimation of Noise induced Haering Impairment, International Organization of Standardization, Ginevra, 1990.

WHO: International Classification of Impairments, Disabilities and Handicaps. A Manual of Classification relating to the Conseguences of Disease. World Health Organization, Ginevra,1980.