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Gli strumenti finanziari nei principi contabili internazionali. Un'analisi empirica.

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Academic year: 2021

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Università di Pisa

Dipartimento di Economia e Management

Corso di Laurea in Consulenza professionale alle aziende

Tesi di Laurea

Gli strumenti finanziari nei principi contabili

internazionali.

Un’analisi empirica.

Relatore: Candidato:

Prof. Marco Allegrini Veronica Rossi

(2)

1

I

NDICE

Introduzione pag. 3

Capitolo 1 - Gli strumenti finanziari

1.1 Premessa pag. 6

1.2 IAS 32 Financial Instrument: presentation » 6

1.3 IAS 39 Financial Instrunents: recognition and measurement » 8

1.3.1 Rilevazione iniziale e valutazione » 10

1.3.2 Riclassificazioni di attività finanziarie » 18

1.3.3 Impairment test » 20

1.3.4 Eliminazione » 22

1.3.5 Strumenti finanziari derivati » 22

1.4 IFRS 7 Financial Instrument: disclosures » 25

1.4.1 Contenuto e obiettivi » 25

1.4.2 Rischi finanziari » 26

Capitolo 2 - Il “nuovo” IFRS 9 2.1 Criticità legate allo IAS 39 pag. 30 2.2 Verso il “nuovo” IFRS 9: Il progetto di sostituzione dello IAS 39 » 34

2.3 IFRS 9 Financial Instrument » 38

2.3.1 Classificazione e valutazione » 39

2.3.2 Eliminazione » 43

2.3.3 Impairment test » 44

2.3.4 Hedge accounting » 46

2.4 Osservazioni critiche » 48

Capitolo 3 - Analisi empirica 3.1 Campione di aziende oggetto di analisi pag. 56 3.2 Metodologia utilizzata » 58

3.3 Risultati dell’analisi » 67

3.3.1 Categorie ed eventuali trasferimenti » 67

3.3.2 Impairment ed eliminazione » 72

(3)

2

3.3.4 Fair value » 86 3.3.5 Sintesi delle disclosure fornite dalle società » 93 3.3.6 Riepilogo risultati ed osservazioni » 101

Conclusioni pag. 106

Allegati

A. Griglia Assirevi completa di risultati pag. 108 B. Numero di risposte alla checklist di Assirevi fornite dalle società » 110

Indice Figure pag. 111

Indice Tabelle pag. 113

(4)

3

I

NTRODUZIONE

Le modalità di contabilizzazione degli strumenti finanziari è una tematica fortemente complessa.

Già nel 1988 lo IASC (International Accounting Standards Committee) iniziò ad affrontare questo problematico argomento e dopo numerose discussioni fu pubblicato, nel giugno del 1995, lo IAS 32 relativo all’esposizione in bilancio ed alle informazioni integrative degli strumenti finanziari.

Con il passare degli anni, l’utilizzo di questi strumenti iniziò a diffondersi enormemente in tutto il mondo, ma solamente un numero non elevato di nazioni disponeva di una precisa regolamentazione in materia: a causa dell’urgente esigenza di disciplinare la rilevazione e la valutazione degli strumenti finanziari in modo trasparente ed il più possibile uniforme fra tutti gli Stati, nel 2000 venne emanato lo IAS 39. Tale principio contabile, grazie al suo ampio utilizzo, è divenuto uno dei pilastri per la redazione dei bilanci di tutte le società. Inoltre, con l’evoluzione del mercato, questo

standard è stato ampiamente modificato ed integrato con nuove disposizioni. Tutto

questo ha portato ad un principio contabile lungo, complesso e poco comprensibile da parte dei redattori dei bilanci. Di conseguenza, lo IAS 39 è stato portato al centro di numerose discussioni e, proprio per questo, ha coinvolto pareri e consultazioni da parte di molteplici soggetti esterni al Board, che avevano maturato maggiore esperienza sull’argomento, con lo scopo di far emergere quali fossero i problemi che risultavano dall’applicazione di certe disposizioni anziché di altre.

Oltre a ciò, lo scoppio della crisi finanziaria e le continue sollecitazioni del G20 e di altri organismi internazionali, hanno reso necessario provvedere alla rivisitazione e sostituzione dello IAS 39. Fu così che lo IASB (International Accounting Standards

Board) avviò un lungo processo di modifica, suddiviso in tre fasi, volto alla totale, ma

graduale, sostituzione di tale principio contabile: questo percorso si è concluso con l’emanazione dell’IFRS 9 che entrerà in vigore nel 2018 e che cambierà radicalmente le disposizioni attuali.

Questa tesi si pone come obiettivo l’analisi degli strumenti finanziari nei principi contabili internazionali, affrontando il tema del loro trattamento contabile e della loro valutazione in bilancio.

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4

Questo lavoro è articolato in tre capitoli: i primi due, prettamente teorici, forniscono un quadro d’insieme della materia, il terzo capitolo riporta i risultati di un’indagine empirica. Più in particolare, nel primo capitolo viene esaminata la disciplina prevista dallo IAS 39 in ambito di classificazione, riclassificazione, eliminazione e riduzione di valore delle attività finanziarie. Inoltre, vengono analizzate le informazioni integrative richieste dall’IFRS 7.

Il secondo capitolo, invece, tratta delle criticità dello IAS 39, del processo per la sua sostituzione, approfondisce le nuove disposizioni previste dall’IFRS 9 e mette in luce le differenze tra i due principi contabili.

La parte centrale di questo elaborato è rappresentata dal terzo ed ultimo capitolo. Viene, infatti, svolta un’analisi empirica su un campione di 38 società, selezionate in base all’indice FTSE MIB di Borsa Italiana. Ai fini dell’indagine sono stati esaminati i bilanci consolidati delle suddette società chiusi al 31 dicembre del 2015. Per ogni bilancio sono stati analizzati i prospetti contabili consolidati e le note informative nella sezione dedicata alla spiegazione delle modalità di valutazione degli strumenti finanziari. Per poter svolgere tale analisi è stato utilizzato un foglio di lavoro predisposto da Assirevi contenente una molteplicità di domande concernenti vari aspetti degli strumenti finanziari, quali ad esempio le varie categorie di classificazione, gli eventuali trasferimenti da un portafoglio ad un altro, l’attività di impairment, i rischi finanziari ed il fair value.

Lo scopo di questa ricerca è essenzialmente quello di capire come le società si comportino di fronte alla contabilizzazione degli strumenti finanziari e, in merito agli stessi, su quali informazioni decidono di porre particolare enfasi.

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5

C

APITOLO 1

G

li strumenti finanziari

1.1 Premessa

1.2 IAS 32 Financial Instrument: presentation

1.3 IAS 39 Financial Instrunents: recognition and measurement 1.3.1 Rilevazione iniziale e valutazione

1.3.2 Riclassificazioni di attività finanziarie 1.3.3 Impairment test

1.3.4 Eliminazione

1.3.5 Strumenti finanziari derivati 1.4 IFRS 7 Financial Instrument: disclosures

1.4.1 Contenuto e obiettivi 1.4.2 Rischi finanziari

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Gli strumenti finanziari

6 1.1 Premessa

Nel corso degli ultimi anni la spinta verso un’armonizzazione delle regole contabili ha rappresentato uno degli obiettivi principali della Comunità Europea per agevolare lo sviluppo e l'efficienza dei mercati finanziari europei.

L'applicazione di principi contabili differenti per ciascun Paese membro ha portato un insufficiente grado di confrontabilità dei bilanci delle imprese europee, costituendo di fatto un freno allo sviluppo di tali mercati.

I singoli Paesi membri, applicando in modo differente la normativa contabile europea hanno fatto si che quest’ultima non risultasse più adeguata nel garantire tale obiettivo. Da qui la decisione della Comunità europea di introdurre progressivamente i principi contabili internazionali, affidando il compito della loro emanazione all’International

Accounting Standards Board (acronimo IASB).

Gli IAS (International Accounting Standards), quindi, nascono proprio dall’esigenza di affidarsi ad un insieme di regole contabili organico, coordinato e qualitativamente riconosciuto a livello internazionale.

Gli IAS con il loro puntuale contenuto vanno a disciplinare la trattazione contabile di specifici elementi di bilancio, tra questi, nel presente elaborato, verrà affrontata l’analisi dei principi contabili in materia di strumenti finanziari. Gli standard di riferimento sono: IAS 32, IAS 39, IFRS 7 e IFRS 9.

1.2 IAS 32 Financial instrument: presentation

Lo IAS 32 (Financial instrument: presentation) fornisce una definizione di strumenti finanziari e stabilisce i criteri per la presentazione in bilancio degli stessi. Secondo questo principio sono considerati strumenti finanziari “qualsiasi contratto che

dia origine ad un’attività finanziaria per un’entità e una passività finanziaria o uno strumento rappresentativo di capitale per un’altra entità”.1

Tale definizione presuppone un rapporto contrattuale bilaterale ed in assenza di quest’ultimo si applicano altri specifici standard.

Per meglio comprendere la definizione assegnata dallo IAS 32, esso descrive in modo più puntuale tali concetti:

1

(8)

Gli strumenti finanziari

7

 le attività finanziarie sono rappresentate da:

- disponibilità liquide;

- strumento rappresentativo del capitale di un’altra entità;

- diritto contrattuale a ricevere disponibilità liquide o un’altra attività finanziaria o a scambiare attività o passività finanziare con un’altra entità a condizioni potenzialmente favorevoli;

- alcuni contratti regolati con strumenti di capitale dell’entità stessa;

 le passività finanziarie sono rappresentare da:

- obbligazione contrattuale a consegnare disponibilità liquide o altre attività finanziarie a un’altra entità o a scambiare attività o passività finanziarie con un’altra entità a condizioni potenzialmente sfavorevoli all’entità;

- alcuni contratti regolati con strumenti di capitale dell’entità stessa;

 gli strumenti di capitale sono rappresentati da:

- qualsiasi contratto che comporti l’assegnazione pro-quota di ciò che resta delle attività

d’impresa, una volta estinte tutte le passività.2

Tra gli strumenti finanziari sono ricompresi anche i contratti derivati.3

Quest’ultimi sono contratti che presentano determinate caratteristiche:

- il loro valore cambia in relazione al cambiamento di uno specifico tasso di interesse, del prezzo di uno strumento finanziario, del prezzo di una commodity, del tasso di cambio, di indici di prezzo;

- non richiedono un investimento netto iniziale oppure richiedono un investimento minore di quanto sarebbe richiesto da altri tipi di contratto;

- sono regolati ad una data futura.

In base a quanto stabilito, sono considerati esclusi dal novero dello IAS 32, in quanto regolamentati da altri specifici principi contabili, i seguenti elementi:

 partecipazione in controllate (IAS 27);

 partecipazione in collegate (IAS 28);

partecipazione in joint venture (IAS 31)

 diritti e obbligazioni dei datori di lavoro contenuti nei piani pensionistici (IAS

19);

2 IASB, IAS 32, par. 11.

3 Per un maggior approfondimento si rimanda al paragrafo 1.3.5 “Strumenti finanziari derivati” del

(9)

Gli strumenti finanziari

8

 strumenti finanziari, contratti e obbligazioni relative a operazioni con pagamento

basato su azioni (IFRS 2);

impegni derivanti da contratti di assicurazione (IFRS 4).

1.3 IAS 39 Financial Instrunents: recognition and measurement

Lo IAS 39 (Financial Instrunents: recognition and measurement)4 regola la

rilevazione e la misurazione degli strumenti finanziari.

Tale principio è stato emanato nel 1998 e reso applicabile dal 1 gennaio 2001. In seguito alla crisi dei mercati finanziari, dall’ottobre del 2008 ha subito una riduzione del campo di applicazione.

Grazie allo IAS in esame è possibile distinguere gli strumenti finanziari in diverse categorie, non in base alla loro natura, ma in base alla loro destinazione funzionale nell’ambito della gestione dell’impresa. Più specificatamente, per quanto riguarda le attività finanziare, è possibile individuare quattro categorie:

- Fair value through profit or loss (FVTPL): sono le attività finanziarie al fair value con

contropartita Conto Economico. Questa categoria può essere suddivisa a sua volta in due sottocategorie. La prima riguarda gli investimenti detenuti a scopo di negoziazione

(held for trading). Sono considerati detenuti per tale scopo se l’attività:5

1) è acquistata o contratta allo scopo di essere rivenduta nel breve termine; 2) fa parte di un portafoglio di specifici strumenti finanziari che sono gestiti unitariamente e per i quali c’è l’aspettativa di realizzo nel breve periodo;

3) è un derivato non designato come strumento di copertura.

La seconda rappresenta, invece, gli strumenti finanziari che vengono valutati al fair

value a seguito di una scelta del redattore del bilancio e quindi iscritti inizialmente in

questa categoria (c.d. fair value option). Può essere designato in questa categoria uno strumento finanziario per il quale si verifica una delle seguenti conseguenze:

4 È opportuno precisare che nel luglio 2004 lo IASB ha emesso in via definitiva l’IFRS 9, principio volto

sostituire l’attuale IAS 39 per la contabilizzazione e la valutazione degli strumenti finanziari. L’IFRS 9 sarà applicabile a partire dal 1 gennaio 2018.

Per un maggior approfondimento si veda il capitolo 2 “il nuovo IFRS 9” di questo elaborato.

5 Bauer R., Gli IFRS in bilancio - come e quando utilizzare i principi contabili internazionali, III

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Gli strumenti finanziari

9

1) contratti ibridi con derivati incorporati, a meno che il derivato incorporato non modifichi significativamente i flussi di cassa del contratto ospite ovvero non ne sia chiaramente proibita la separazione;

2) la designazione permette di dare informazioni più rilevanti in quanto elimina

o riduce in modo significativo gli “accounting mismatch” 6

ovvero un gruppo di attività

finanziarie è gestito “managed on a fair value basis” 7

.

- Held to maturity (HTM): sono gli investimenti caratterizzati da pagamenti fissi o determinabili con scadenza prefissata e che un’entità ha intenzione e la capacità di mantenere sino alla scadenza.

Si ritiene che non vi sia l’effettiva intenzione e/o capacità di mantenere l’attività sino alla scadenza se la volontà dell’impresa è quella:

1) di possedere l’attività per un periodo non definito;

2) di dismettere l’attività al verificarsi di uno dei seguenti eventi:

 variazione dei tassi d’interesse o rischi di mercato;

 necessità di liquidità;

 opportunità alternative d’investimento;

 variazione nelle fonti e nei termini di finanziamento;

 variazione del rischio su valute estere;

 l’emittente ha il diritto di estinguere anticipatamente lo strumento ad un

importo significativamente inferiore al costo ammortizzato.

- Loans and receivables (L&R): sono i finanziamenti e i crediti creati mediante offerta di denaro, beni o servizi, caratterizzati da pagamenti fissi o determinabili che non siano quotati in mercati attivi.

- Available for sale (AFS): sono le attività finanziarie disponibili per la vendita. Quest’ultima rappresenta una categoria residuale rispetto alle tre precedenti e per questo tali strumenti vengono definiti atipici.

6 Accounting mismatch:

 componenti o parti di attività/passività sono valutate con principi contabili differenti (ad esempio fair value vs. costo ammortizzato) oppure hanno differente modalità di contabilizzazione a Conto Economico;

non è necessario che le attività/passività che originano l’Accounting mismatch siano iscritte allo stesso momento, ma è concesso un ritardo “ragionevole”.

7

Managed on a fair value basis:

 è richiesta l’informativa (non necessaria individualmente per ogni singolo strumento);

 l’informativa deve comprendere l’indicazione della strategia dell’entità con riferimento alla gestione del portafoglio al quale si applica la Fair Value Option.

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Gli strumenti finanziari

10

In riferimento alle passività finanziare invece, troviamo solo due categorie: 8

- Fair value through profit or loss (FVTPL): al pari di quanto detto per le attività finanziarie, queste sono le passività finanziarie al fair value con contropartita Conto Economico. Anche in questo caso, quindi, questa categoria è suddivisa in due sottocategorie: held for trading e fair value option.

- Altre passività: sono tutte le passività finanziarie che non sono classificate al fair value con imputazione a Conto Economico, di conseguenza include le obbligazioni non detenute a scopo di negoziazione, per esempio i debiti di finanziamento e i debiti commerciali.

1.3.1 Rilevazione iniziale e valutazione

In base all’attuale IAS 39 un’impresa deve rilevare nel proprio Stato Patrimoniale uno strumento finanziario quando l’impresa stessa diviene parte nelle clausole contrattuali dello strumento. Questi vengono rilevati per la prima volta in bilancio al costo o al fair value del corrispettivo dato in cambio (nel caso di un’attività) o ricevuto (nel caso di una passività); il costo storico e il fair value iniziale solitamente coincidono, salvo casi di negoziazione concluse a condizioni diverse da quelle di mercato.

Al momento della rilevazione iniziale di un’attività finanziaria o di una passività finanziaria, il fair value deve essere maggiorato dei costi di transazione, ad eccezione delle attività e passività al fair value con contropartita Conto Economico.

I costi di transazione non sono altro che tutti i costi marginali direttamente attribuibili all’acquisizione o alla dismissione dell’attività o delle passività.

Un’attività finanziaria deve essere contabilizzata alla data di negoziazione o alla data di regolamento. La prima è la data in cui un’impresa si impegna ad acquistare o a vendere un’attività. La contabilizzazione a tale data si riferisce:

- alla rilevazione dell’attività che deve essere ricevuta e alla passività che deve essere pagata alla data di negoziazione;

8 In realtà lo IAS 39 non menziona espressamente queste due categorie di passività finanziare, ma soltanto

quelle stabilite per le attività finanziarie facendo riferimento sia all’une che alle altre indistintamente. L’unico riferimento esplicito alle passività finanziarie si trova nella categoria degli strumenti finanziari detenuti per la negoziazione. Tale precisazione in merito alle passività finanziarie si evince da quanto riportato in seguito dallo IAS 39 al paragrafo 45: “Dopo la rilevazione iniziale, l’entità deve valutare tutte le passività finanziarie al costo ammortizzato […], ad eccezione delle passività finanziarie al fair value rilevate a Conto Economico”.

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Gli strumenti finanziari

11

- all’eliminazione di un’attività venduta ed alla rilevazione di un credito nei confronti del compratore per il pagamento alla data di negoziazione.

Mentre la seconda, è la data a cui un’attività è consegnata all’impresa o da un’impresa. La contabilizzazione a tale data si riferisce:

- alla rilevazione di un’attività nel giorno in cui questa è trasferita a un’impresa; - all’eliminazione di un’attività nel giorno in cui questa è trasferita dall’impresa. In caso di contabilizzazione alla data di regolamento, qualsiasi variazione di fair value intervenuta nell’intervallo di tempo tra la data di negoziazione e quella di regolamento, l’impresa dovrà contabilizzare tale variazione imputandola a Conto Economico se è riferita ad un’attività negoziabile, ovvero a Conto Economico o a Patrimonio Netto se è riferita ad un’attività disponibile per la vendita.

Occorre precisare che il metodo utilizzato (data di negoziazione o data di regolamento) deve essere applicato per tutti gli acquisti e le vendite delle attività appartenenti alla medesima categoria (FVTPL, HTM, L&R, AFS).

Successivamente, gli strumenti finanziari vengono valutati al fair value o al costo ammortizzato in funzione della categoria nella quale sono classificati.

Di seguito viene riportata una tabella per chiarire la valutazione degli strumenti finanziari in base alla loro classificazione.

Tabella 1: Valutazione e imputazione delle varie categorie di strumenti finanziari

STRUMENTO

FINANZIARIO VALUTAZIONE IMPUTAZIONE

 Attivo

FVTPL Fair Value Conto Economico

HTM Costo Ammortizzato Conto Economico

L&R Costo Ammortizzato Conto Economico

AFS Fair Value Patrimonio Netto (eccetto impaiment)

 Passivo

Passività trading Fair Value Conto Economico

(13)

Gli strumenti finanziari

12 Fair value

Per fair value si intende “il corrispettivo a cui un’attività può essere scambiata o una passività può essere estinta, in una libera transazione fra parti consapevoli e consenzienti”. Lo standard di riferimento è l’IFRS 13.

Per la misurazione del fair value vengono utilizzate informazioni o input che hanno gradi di veridicità e affidabilità differenti. La regola per la determinazione del fair value è quella di utilizzare gli input osservabili e di ricorrere agli altri soltanto in casi strettamente necessari, L’IFRS 13 non si limita a dare una regola di carattere generale, ma scende nel dettaglio stilando una classifica di tre livelli di input che hanno un’attendibilità e priorità nell’utilizzo decrescente:

 livello 1: sono rappresentati dai prezzi quotati in mercati attivi, senza

aggiustamenti, relativi a strumenti finanziari identici a quelli da valutare, ai quali l'impresa può accedere alla data di misurazione. Sono definiti input mark to

market in quanto forniscono una misura di fair value direttamente a partire da

prezzi ufficiali di mercato, senza necessità di alcuna modifica o rettifica (repackaging);

 livello 2: consistono in informazioni diverse dai prezzi degli strumenti finanziari

quotati sul mercato, ma che sono comunque sono direttamente o indirettamente osservabili. Questo tipo di informazioni comprendono i prezzi quotati in mercati attivi di strumenti finanziari simili, oppure prezzi di strumenti finanziari identici, ma quotati in mercati non attivi, input osservabili diversi dai prezzi di mercato (come ad esempio tassi di interesse, tassi di cambio, imprevedibilità, rischi di credito, tempi di pagamento, eccetera) o anche input derivati e convalidati da dati di mercato attraverso correlazioni o altre medie. Sono anche chiamati input

mark to matrix poiché per fornire una misura del fair value non possono essere

utilizzati direttamente come vengono reperiti, ma devono essere "aggiustati" ed elaborati;

 livello 3: questi si differenziano dalle altre due categorie poiché sono

rappresentati da valori che non sono osservabili sul mercato. Sono input prodotti dalla stessa impresa a partire dalle migliori informazioni disponibili in quel momento, che possono includere dati appartenenti addirittura all'impresa stessa, e che dovrebbero tenere in considerazione le assunzioni che gli altri partecipanti al mercato userebbero per valutare lo strumento finanziario considerato. Gli input di terzo livello sono chiamati anche input mark to model poiché prima

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Gli strumenti finanziari

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di fornire una misura del fair value devono essere inseriti in modelli matematici più o meno complessi elaborati internamente dall'impresa. Ne consegue che l'attendibilità del valore così ottenuto dipende quasi esclusivamente dal tipo e dalla validità del modello utilizzato.

Costo ammortizzato

Il costo ammortizzato, invece, è il valore a cui è stata valutata alla rilevazione iniziale un’attività o una passività finanziaria al netto dei rimborsi di capitale, aumentato o diminuito dell’ammortamento complessivo delle differenze tra il valore iniziale e quello a scadenza, e al netto di qualsiasi svalutazione, che sia operata direttamente, o tramite l’uso di un fondo, a seguito di una riduzione durevole di valore o di insolvenza. Il costo ammortizzato è calcolato usando il metodo del tasso di interesse effettivo. Quest’ultimo è un criterio basato sull’utilizzo, appunto, del tasso di interesse effettivo che è un tasso che attualizza in maniera precisa il flusso atteso dei pagamenti futuri in denaro fino alla scadenza o fino alla prossima data di ricalcolo del prezzo basato sul valore di mercato, in modo da ottenere il valore contabile netto corrente dell’attività finanziaria o della passività finanziaria. Tale calcolo deve includere tutti i compensi ed i punti pagati e ricevuti tra le parti coinvolte dal contratto.

Talvolta, il tasso di interesse effettivo è qualificato come livello di rendimento alla scadenza o alla prossima data di ricalcolo del prezzo ed è il tasso interno di redditività dell’attività o della passività in quell’esercizio.

Confronto tra fair value e costo ammortizzato

Per meglio comprendere le differenze tra fair value e costo ammortizzato è possibile prendere ad esame un esempio pratico riferito ad un titolo obbligazionario. I momenti fondamentali da considerare sono 3: acquisto, rilevazione di fine periodo e rilevazione della vendita (nel caso dell’utilizzo del fair value) ovvero rilevazione a

scadenza (nel caso di utilizzo del costo ammortizzato).9

Esempio

La società Alfa in data 1/01/n acquista un titolo obbligazionario il cui valore nominale è di euro 1000, è quotato a 90 ed è rimborsabile alla pari. Vita residua 3 anni. Alla fine di

9 Mollo A.R., Applicazione Tecnica, in “Gli strumenti finanziari secondo gli IAS/IFRS”, Seminario

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Gli strumenti finanziari

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ogni anno è previsto il pagamento di una cedola di euro 100 (i = 10%). Al 31/12/n il titolo è quotato a 92, l’anno successivo è quotato a 95.

Ipotesi:

1) La società detiene il titolo fino alla scadenza e lo valuta al costo ammortizzato; 2) La società valuta il titolo al fair value e in data 1/04/n+2 lo vende, quotazione 94.

Acquisto

La contabilizzazione è uguale per entrambi i casi e la valutazione va fatta al fair value. La quotazione di mercato all’epoca dell’acquisto è 90, quindi il titolo viene acquistato per euro 900. La scrittura contabile è:

Titoli a Banca c/c 900

HP 1 : valutazione al costo ammortizzato

Con il costo ammortizzato i proventi derivanti dal titolo si distribuiscono lungo tutta la sua durata, man mano che la scadenza si avvicina il valore del titolo si approssima sempre di più al valore nominale.

Per poter calcolare il costo ammortizzato bisogna calcolare il tasso d’interesse effettivo (TIR), che è il tasso che eguaglia il valore attuale di un’attività o di una passività finanziaria al flusso contrattuale dei pagamenti o degli incassi futuri in denaro durante la vita attesa dello strumento finanziario.

Il tasso di interesse effettivo del titolo in esame è ricavato con la seguente formula: 900=100/(1+i)+100/(1+i)^2+1100/(1+i)^3 i = 14,3%

La seguente tabella mostra l’andamento del costo ammortizzato in ciascun periodo.

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Gli strumenti finanziari

15

Da tale tabella emerge una differenza tra interessi di competenza e interessi incassati, ovvero gli interessi cedolari calcolati sul valore nominale del titolo. Questa differenza sussiste perché il titolo non è quotato alla pari e la differenza tra il valore nominale e il prezzo d’acquisto deve essere distribuita nei vari esercizi fino alla scadenza del titolo.

Rilevazioni di fine periodo

Alla fine di ogni esercizio verrà incassata la cedola, gli interessi di competenza (129) vengono rilevati come ricavo, mentre l’entrata di banca sarà costituita dagli interessi cedolari (100); la differenza tra i due valori costituirà un incremento del valore del titolo iscritto nello SP. Le scritture contabili saranno le seguenti:

Anno n

Diversi a Interessi attivi 129

Titoli 29

Banca c/c 100

Anno n + 1

Diversi a Interessi attivi 133

Titoli 33

Banca c/c 100

Scadenza del titolo Anno n + 2

Banca c/c a Diversi 1100

Titoli 962 Interessi attivi 138

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Gli strumenti finanziari

16 HP 2: Valutazione al fair value

Con la valutazione a fair value alla fine di ogni esercizio è necessario verificare quale sia la quotazione di mercato del titolo. La tabella seguente mostra l’andamento del fair

value nei vari esercizi.

Figura 2: Andamento del fair value

Rilevazioni di fine periodo

Alla fine di ogni esercizio verrà contabilizzato l’incasso della cedola, l’interesse attivo di competenza sarà uguale a quello realmente incassato, le differenze di valore tra fair

value a fine esercizio e valore iscritto in bilancio rappresenteranno, se positive, un

provento da fair value (ricavo), se negative, una perdita su titoli (costo). Le scritture contabili saranno le seguenti:

Anno n

Banca c/c a Interessi attivi 100

Titoli a Proventi da fair value 20

Anno n + 1

Banca c/c a Interessi attivi 100

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Gli strumenti finanziari

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Titoli a Proventi da fair value 30

Vendita del titolo 1/04/n+2 Diversi a Diversi 975 Perdite su titoli 10 Banca c/c 965 Interessi attivi 25 Titoli 950

Infine, è d’uopo evidenziare il diverso impatto sullo Stato Patrimoniale e sul Conto Economico delle due tipologie di contabilizzazione analizzate.

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Gli strumenti finanziari

18

1.3.2 Riclassificazioni di attività finanziarie

Per quanto concernerne la riclassificazione di attività finanziarie, è opportuno evidenziare che vi sono differenti modalità a seconda della categoria in cui l’attività stessa è stata inizialmente iscritta e della categoria in cui viene trasferita.

Innanzitutto, è necessario precisare che, fino al 2008, la flessibilità relativamente al trasferimento degli strumenti finanziari da una categoria all’altra era ancora più limitata: erano ammesse, infatti, solamente le riclassificazioni da HTM ad AFS, con una penalizzazione, e da AFS ad HTM.

Dal 2008, invece, a seguito della crisi, sono state ammesse altre riclassificazioni.

Nel caso in cui un’attività finanziaria disponibile per la vendita venga trasferita alla categoria delle attività finanziarie detenute sino alla scadenza, il valore al fair value contabilizzato alla data di trasferimento diviene il suo nuovo costo o costo ammortizzabile. Qualsiasi precedente utile o perdita su tale attività che sia stato rilevato direttamente nel Patrimonio Netto viene ammortizzato a Conto Economico lungo il corso della vita utile residua dell’investimento posseduto sino alla scadenza utilizzando il criterio dell’interesse effettivo.

In questo caso devono essere fornite, tra l’altro, le seguenti informazioni richieste dall’IFRS 7:

- l’importo riclassificato da e verso ogni categoria;

- per ciascun esercizio fino all’eliminazione contabile, il valore contabile ed il fair value di tutte le attività finanziarie che sono state riclassificate nell’esercizio attuale e precedente;

- se un’attività finanziaria è stata riclassificata conformemente al paragrafo 50B dello IAS 39, evidenziare di quale situazione rara si tratti, nonché i fatti e le circostanze indicanti la rarità della situazione;

- per l’esercizio in cui l’attività finanziaria è stata riclassificata, l’utile o la perdita in termini di fair value sull’attività finanziaria;

- per ciascun esercizio successivo alla riclassificazione (compreso l’esercizio nel quale l’attività finanziaria è stata riclassificata) fino alla suo eliminazione contabile, l’utile o la perdita in termini di fair value che sarebbero stati rilevati se l’attività finanziaria non fosse stata riclassificata.

Se un’attività finanziaria non è più posseduta al fine di vederla o riacquistarla a breve (sebbene l’attività finanziaria possa essere stata acquistata o sostenuta

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Gli strumenti finanziari

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principalmente al fine di vederla o riacquistarla a breve), è possibile riclassificare tale attività finanziaria fuori dalla categoria del fair value rilevato a Conto Economico se sono soddisfatti seguenti requisiti:

 deve trattarsi di rare circostanze,10 oppure

 l’attività oggetto di riclassificazione avrebbe soddisfatto la definizione di

“finanziamenti e crediti” (se l’attività finanziaria non avesse dovuto essere classificata come posseduta per la negoziazione alla rilevazione iniziale) e l’entità ha l’intenzione e la capacità di possedere l’attività finanziaria nel

prevedibile futuro o fino a scadenza.11

Un’attività finanziaria classificata come disponibile per la vendita che avrebbe soddisfatto la definizione di finanziamenti e crediti (se non fosse stata designata come disponibile per la vendita) può essere riclassificata nella categoria “finanziamenti e crediti” se l’entità ha l’intenzione e la capacità di possedere l’attività finanziaria per il

futuro prevedibile o fino a scadenza.12

Se un’entità riclassifica un’attività finanziaria fuori della categoria del fair value rilevato a Conto Economico o fuori della categoria “disponibile per la vendita”, essa deve riclassificare l’attività finanziaria al suo fair value alla data di riclassificazione, l’utile o la perdita già rilevati a Conto economico non devono essere ripristinati. Il fair

value dell’attività finanziaria alla data della riclassificazione diventa il suo nuovo costo

o costo ammortizzato.13

Nell’ipotesi in cui un’attività finanziaria sia classificata nella categoria “detenute sino alla scadenza”, ma l’entità decida di venderla prima della scadenza, ovvero non abbia più la capacità e/o l’intento di detenerla fino a tal momento, si attua la c.d.

tainting rule. Quest’ultima è una clausola di penalizzazione e stabilisce un divieto con

annessa sanzione: in caso di vendite significative di strumenti finanziari classificati nella categoria HTM, è obbligatorio riclassificare fuori della medesima categoria, ossia nella classe residuale degli strumenti finanziari “disponibili per la vendita”, tutti i titoli rimanenti. Il che significa dover assoggettare a fair value (con variazioni di valore iscritte a rettifica del Patrimonio Netto) strumenti prima iscritti al costo.

10 IASB, IAS 39, par. 50B;

11 IASB, IAS 39, par. 50D; 12 IASB, IAS 39, par. 50E; 13

(21)

Gli strumenti finanziari

20

Per una maggior completezza, viene riportata una tabella riepilogativa di tutte le riclassificazioni possibili.

Tabella 2: Riclassificazione attività finanziarie

a

da FVTPL HTM L&R AFS

FVTPL OK (rare circostanze) OK OK (rare circostanze)

HTM NO NO OK (tainting rule)

L&R NO NO NO

AFS NO OK OK

1.3.3 Impairment test

Lo IAS 39 valuta la riduzione di valore in base al concetto dell’incurred loss e cioè della perdita sostenuta, anche se non ancora identificata.

Alla fine di ogni esercizio, l’impresa deve verificare per ogni attività finanziaria, ad eccezione di quelle classificate nella categoria FVTPL, se vi sia un’obiettiva evidenza, cioè se sussistono cause oggettive che possono far ritenere non pienamente

recuperabile il valore contabile dell’attività finanziarie (il c.d. impairment test);14

in tal caso si procede alla riduzione di valore dell’attività finanziaria. Questa verifica deve essere svolta in modo analitico per ogni singolo strumento finanziario o in modo collettivo per gruppi di strumenti omogenei.

In altre parole, dopo la rilevazione iniziale, si possono verificare uno o più “eventi di perdita” che hanno un impatto sui flussi di cassa futuri stimanti associati alle attività o al gruppo di attività finanziarie. Lo IAS 39 fornisce un elenco, non esaustivo, ma meramente esemplificativo, di possibili indicatori di perdita. Vi è indicazione di

possibile perdita quando: 15

a) l’emittente o debitore si trova in difficoltà finanziarie;

b) l’emittente o debitore risulta inadempiente o in linea capitale o in linea interessi in violazione del contratto;

14 IASB, IAS 39, par. 58

15 Rota M., Toselli G. A. (a cura di), IFRS principi contabili internazionali – Gli strumenti finanziari,

(22)

Gli strumenti finanziari

21

c) per ragioni economiche o legali relative a difficoltà finanziarie del debitore, la banca concede condizioni che altrimenti non avrebbe preso in considerazione;

d) sussiste la possibilità che l’emittente o debitore si trovi in situazione fallimentare, procedure concorsuali o altri processi di ristrutturazione finanziaria;

e) scomparsa di un mercato attivo dell’attività finanziaria dovuta a difficoltà finanziarie; f) esistono dati osservabili che indicano un calo sensibile della stima dei flussi di cassa futuri associati a un gruppo di attività finanziarie, dopo la rilevazione iniziale delle attività, anche se tale calo non può ancora essere ricondotto alle singole attività del gruppo, ivi compresi dati relativi a: cambiamenti sfavorevoli nello stato dei pagamenti dei debitori, condizioni economiche locali o nazionali che sono correlate a inadempienze relative alle attività all’interno del gruppo.

Nel reperire e nel valutare questi elementi l’entità deve far leva sulla sua esperienza valutativa e cercare di inserire in bilancio delle stime ragionevoli in modo da non intaccare l’attendibilità di questo importante strumento di decisione.

Una volta che l’entità abbia stabilito che quel determinato evento abbia causato una riduzione di valore, si deve procedere al calcolo del valore della perdita.

La valutazione della riduzione di valore e l’iscrizione della relativa perdita dipendano dalla classificazione dell’attività finanziaria e del relativo trattamento contabile.

Se in un esercizio successivo alla svalutazione di valore operata si verifica un evento che comporta un ripristino di valore, la perdita precedentemente rilevata deve

essere stornata.16

1.3.4 Eliminazione

Uno strumento finanziario, invece, può essere eliminato dallo Stato Patrimoniale se viene trasferito presso un’altra azienda ovvero se vengono ceduti o se sono scaduti i relativi diritti contrattuali.

Ci sono tuttavia dei casi particolari da prendere in considerazione:17

- cessione parziale di un’attività finanziaria: se un’impresa trasferisce solo parzialmente un’attività finanziaria ad un’altra e ne mantiene la proprietà, il valore contabile di

16 IASB, IAS 39, par. 65.

17 La cessione parziale di passività o associata alla creazione di nuove attività o passività si contabilizza

(23)

Gli strumenti finanziari

22

quest’ultima deve essere ripartito tra l’attività o passività ceduta e quella mantenuta in base al loro valore corrente alla data di vendita;

- cessione di attività associata a nuove attività o passività finanziarie: se un’impresa trasferisce un’attività finanziaria e nel contempo crea una nuova attività finanziaria o assume una nuova passività finanziaria, dovrà contabilizzare il valore corrente della nuova attività o passività e, inoltre, dovrà contabilizzare l’utile o la perdita derivante dall’operazione come differenza tra il corrispettivo e il valore corrente dell’attività ceduta più il valore corrente della nuova passività assunta meno il valore corrente della nuova attività acquisita più o meno le eventuali rettifiche di valore che erano state

precedentemente contabilizzate con contropartita nel Patrimonio Netto.18

1.3.5 Strumenti finanziari derivati

Gli strumenti finanziari derivati possono avere due diverse funzioni:

- operazioni di copertura o hedging: si pone come obiettivo quello di neutralizzare le conseguenze negative di variazioni sfavorevoli o inattese di variabili finanziarie, come ad esempio tassi di interesse, tassi di cambio, prezzi di azioni e merce, eccetera.

In altre parole, uno strumento finanziario derivato si configura come “di copertura” quando ha la funzione di ridurre o trasferire l’esposizione al rischio, con l’obiettivo di proteggere il valore di singole, ovvero insiemi di attività o passività da andamenti avversi di mercato.

- operazioni di speculazione o trading: si pone come obiettivo quello della negoziazione. In tal caso, infatti, l’operatore agisce con lo scopo di ottenere profitti basandosi sulle proprie previsioni circa l’andamento di variabili finanziarie rilevanti.

Lo IAS 39, individuando queste due diverse funzioni degli strumenti finanziari derivati, prevede regole di contabilizzazione differenti per ciascuna categoria. I derivati speculativi (held for trading) vengono valutati al fair value con imputazione delle variazioni al Conto Economico, rientrano quindi nella prima delle quattro categorie di strumenti finanziari individuati dallo standard in esame (FVTPL).

Se, invece, il derivato non è detenuto a fini di negoziazione, ma come efficace strumento di copertura, allora si applicano delle diverse regole di contabilizzazione (c.d.

hedge accounting). È opportuno precisare che gli strumenti finanziari sono considerati

18 Ordine dei Dottori Commercialisti di Ivrea, Pinerolo e Torino, Corso IFRS – International Financial

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Gli strumenti finanziari

23

di copertura quando il loro fair value, o i flussi finanziari ad essi connessi, si prevede compensino le variazioni di fair value o di flusso finanziario di un designato elemento coperto.19

Sarà necessario verificare l’efficacia di copertura, ovvero il livello al quale le variazioni nel fair value, o nei flussi finanziari, dell’elemento coperto, che sono attribuibili a un rischio coperto, sono compensabili dalle variazioni nel fair value, o nei flussi finanziari, dello strumento di copertura. Tale relazione di copertura (hedging

relationship) è considerata efficace se il rapporto tra le variazioni di fair value

dell’elemento coperto, o dei flussi finanziari attesi dello stesso, e le variazioni

contrapposte dello strumento di copertura è compreso tra l’80% e il 125% .20

Per l’applicazione dell’hedge accounting è necessario che la suddetta relazione venga formalmente documentata, sia attendibilmente dimostrabile e verificabile in modo prospettico, ma anche in modo retrospettivo.

Le tipologie di copertura previste dallo IAS 39 sono tre: 1. Fair value hedge (FVH)

2. Cash flow hedge (CFH)

3. Net investment hedge Fair value hedge

Tale tipologia di copertura permette di compensare la variazione di fair value di un elemento coperto (quali ad esempio i crediti finanziari ed i finanziamenti a tasso fisso) con l’opposta variazione del fair value dello strumento di copertura, ovvero strumento finanziario derivato. Il modello di contabilizzazione del FVH è il seguente: - lo strumento derivato viene valutato al fair value con imputazione a Conto Economico;

- l’elemento coperto viene rettificato per tenere conto delle variazioni del fair value generate successivamente all’applicazione del FVH ed attribuibili al rischio coperto. Quindi in estrema sintesi si può affermare che la contabilizzazione dell’elemento coperto segue quella del derivato, ovvero dello strumento di copertura.

19 Un elemento coperto è un’attività, una passività, un impegno irrevocabile (accordo vincolante per lo

scambio di una determinata quantità di risorse ad un prestabilito prezzo ad una data o a date future prestabilite), un’operazione prevista altamente probabile ovvero un investimento netto in una gestione estera che:

 è designato come coperto;

espone l’impresa al rischio di variazione di fair value o dei flussi finanziari futuri.

20

(25)

Gli strumenti finanziari

24 Cash flow hedge

Questa seconda metodologia è definita dallo standard di riferimento come la copertura dell’esposizione alla variabilità dei flussi finanziari che è attribuibile ad un particolare rischio associato ad un’attività o una passività rilevata.

Gli elementi coperti sono rappresentati dai flussi di cassa futuri derivanti da diverse tipologie di operazioni, come, ad esempio, i crediti finanziari ed i finanziamenti a tasso variabile.

In questo caso, non avendo uno strumento finanziario coperto da poter valutare al fair

value in modo tale da compensare le variazioni del fair value del derivato, ovvero dello

strumento di copertura, è individuata una modalità di contabilizzazione che prevede: - non venga effettuata nessuna scrittura contabile per rilevare il flusso di cassa futuro che costituisce l’oggetto della copertura, a prescindere dal tipo di operazioni da cui si originano tali flussi;

- lo strumento di copertura venga iscritto in bilancio al fair value;

- le variazioni di fair value dello strumento di copertura che risultano efficaci per compensare il rischio di variazione dei flussi di cassa futuri siano direttamente contabilizzate a Patrimonio Netto, mentre l’eventuale parte inefficace è contabilizzata immediatamente a Conto Economico;

- per compensare gli utili o le perdite sullo strumento di copertura e quelle che si verificheranno sul flusso di cassa futuro, le variazioni di fair value inizialmente contabilizzate a Patrimonio Netto devono essere da esso stornate e contabilizzate a Conto Economico nello stesso periodo in cui i flussi di cassa relativi allo strumento coperto sono contabilizzati a Conto Economico.

Net investment hedge

Quest’ultima metodologia prevede la copertura del rischio di cambio degli investimenti netti in una gestione estera. Siffatte operazioni di copertura sono contabilizzate nel medesimo modo del cash flow hedge.

1.4 IFRS 7 Financial instrument: disclosures

Fino al 31 dicembre 2006 l’informativa degli strumenti finanziari era disciplinata dallo IAS 30 denominato “informazioni richieste nel bilancio delle banche e

(26)

Gli strumenti finanziari

25

esposizione nel bilancio e informazioni integrative”. Nel gennaio 2006 la Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea ha pubblicato all’interno del regolamento 108/2006 il

nuovo principio contabile internazionale. A partire dal 1 gennaio 2007,21 lo IAS 32 ha

cambiato la propria denominazione in “strumenti finanziari: esposizione nel bilancio” e i suoi paragrafi relativi all’informativa sono stati sostituiti dall’IFRS 7 “strumenti finanziari: informazioni integrative”.

1.4.1 Contenuto e obiettivi

Tale principio ha un duplice obiettivo: mettere in risalto l’impatto degli strumenti finanziari sulla situazione patrimoniale, situazione finanziaria e risultato economico ed esaminare la natura e l’entità dei rischi connessi agli stessi.

In riferimento all’obiettivo di migliorare, per i destinatari del bilancio, la comprensibilità della rilevanza degli strumenti finanziari l’entità deve fornire il seguente novero di informazioni non alternative tra loro:

• le diverse categorie di strumenti finanziari (valutati al fair value rilevato a Conto Economico, posseduti sino a scadenza, finanziamenti e crediti, attività finanziarie disponibili per la vendita);

• le riclassificazioni;

• le eliminazioni contabili (derecognition); • le garanzie finanziarie fornite;

• gli accantonamenti per crediti di dubbia esigibilità;

• gli strumenti finanziari composti con derivati incorporati multipli; • le inadempienze e violazioni;

• l’impatto sul Conto Economico e sul Patrimonio Netto; • la contabilizzazione delle operazioni di copertura;

• l’indicazione del fair value degli strumenti finanziari qualora differenzi dal valore contabile.

In estrema sintesi si può affermare che l’IFRS 7 è integralmente dedicato alle informazioni integrative, quantitative e qualitative, che il bilancio deve fornire in riferimento agli strumenti finanziari.

Lo standard di riferimento richiede che talune informazioni siano fornite per classi di strumenti finanziari. In questo caso l’impresa raggruppa gli strumenti finanziari

21

(27)

Gli strumenti finanziari

26

in classi appropriate in relazione alla natura dell’informativa e considerando le caratteristiche proprie degli stessi strumenti finanziari. Le suddette classi vengono determinate dall’impresa e, di conseguenza, sono differenti dalle categorie di strumenti finanziari che sono individuate dallo IAS 39. Ciò nonostante, l’impresa, nel determinare le classi, distingue gli strumenti finanziari valutati al fair value e quelli valutati al costo ammortizzato; inoltre, tratta come classi distinte gli strumenti finanziari che sono al di fuori dell’ambito di applicazione dell’IFRS 7.

In riferimento ai rischi derivanti dagli strumenti finanziari ai quali la società è esposta alla data di bilancio, invece, l’IFRS 7 esamina nel dettaglio la loro natura e la loro entità: senza tale informativa il bilancio sarebbe da considerare incompleto.

1.4.2 Rischi finanziari

Solitamente i rischi finanziari includono il rischio di credito, il rischio di liquidità e il rischio di mercato.

Rischio di credito

È il rischio che una delle parti non adempia ad una obbligazione e quindi causi una perdita finanziaria all’altra parte. In relazione a tale rischio, per ogni categoria di strumenti finanziari, l’entità deve dare informazioni riguardanti:

- l’ammontare che, alla data di riferimento del bilancio, meglio rappresenta la sua massima esposizione al rischio di credito, senza considerare garanzie o altri strumenti di attenuazione del rischio;

- la descrizione di eventuali garanzie o altri tipi di strumenti finanziari detenuti allo scopo di attenuare il rischio;

- informazioni sulla qualità creditizia delle attività finanziarie non scadute e che non hanno subito una riduzione di valore;

- il valore delle attività finanziarie che sarebbero scadute o in riferimento alle quali si sarebbe rilevata una perdita di valore se non si fosse proceduto a una rinegoziazione delle condizioni.

Rischio di liquidità

È il rischio cha può avere un’entità nel reperire fondi per far fronte agli impegni derivanti dagli strumenti finanziari. In relazione a questo rischio l’entità deve fornire informazioni riguardo:

(28)

Gli strumenti finanziari

27

- l’analisi delle scadenze delle passività finanziarie, in modo da mostrare le scadenze contrattuali rimanenti;

- una descrizione di come l’entità gestisce il rischio di liquidità in merito alle passività. Rischio di mercato

È il rischio che il prezzo di uno strumento finanziario fluttui in seguito a variazioni dei prezzi di mercato, dei tassi di interesse e dei tassi di cambio; questo rischio può essere influenzato sia da fattori specifici di quello strumento finanziario o dell’ente emittente, sia fattori che influenzano tutti gli strumenti presenti nel mercato. Si tratti quindi di rischi di valuta, rischi di tasso d’interesse o rischi di prezzo. In relazione al rischio di mercato è necessario che l’impresa effettui un’analisi della sensibilità alla data di riferimento del bilancio, in modo tale da mostrare le variazioni sul Conto Economico e sul Patrimonio Netto in relazione alle possibili variazioni del suddetto rischio. L’impresa deve, inoltre, spiegare con precisione i metodi e le ipotesi di base adottate per preparare questa analisi, oltre alle eventuali modifiche rispetto agli esercizi precedenti. Sarà l’impresa stessa a decidere in che modo aggregare le varie categorie per fornire un’analisi chiara e attendibile del rischio di mercato.

Come in precedenza stabilito, le informazioni si suddividono in: - qualitative;

- quantitative.

Nel primo caso, sono informazioni riferite alle analisi di esposizioni al rischio e di come esso è generato, ma anche agli obiettivi, alle procedure, ai processi di gestione e ai metodi utilizzati per valutare i rischi finanziari, oltre alla analisi delle variazioni rispetto all’esercizio precedente.

Nel secondo caso, invece, per ogni tipo di rischio, ci sono una serie di informazioni da

indicare, tra cui:22

 dati quantitativi sintetici di esposizione al rischio alla data di bilancio;

 informazioni sui rischi di credito, di liquidità e di mercato;

 eventuali concentrazioni di rischio. Tali informazioni includono:

o la descrizione del modo in cui la direzione aziendale determina le sopraccitate concentrazioni;

22 Bauer R., Gli IFRS in bilancio - come e quando utilizzare i principi contabili internazionali, III

(29)

Gli strumenti finanziari

28

o la descrizione della caratteristica comune che identifica ogni concentrazione, ad esempio l’area geografica, la valuta, il mercato, la controparte, eccetera;

o l’importo dell’esposizione al rischio relativa a tutti i tipi di strumenti

finanziari che presentano quella stessa caratteristica.

Qualora queste informazioni non siano sufficienti a rappresentare in modo più puntuale possibile la reale esposizione al rischio dell’impresa, è necessario fornire ulteriori informazioni.

Le informazioni integrative previste dal’IFRS 7 da inserire nelle note di bilancio, come già in precedenza precisato, sono utili agli utilizzatori di bilancio, ma non solo, perché anche gli stessi manager dell’impresa ricavano da queste preziose indicazioni. In primo luogo i manager utilizzano le informazioni per sviluppare le loro conoscenze sull’ambiente di lavoro che li circonda, in modo da prendere decisioni che siano il più possibile in linea con il contesto in cui l’entità è inserita. Queste informazioni, quindi, devono essere integrate con le altre risorse a disposizione dei manager per creare un

(30)

29

C

APITOLO 2

I

l “nuovo” IFRS 9

2.1 Criticità legate allo IAS 39

2.2 Verso il “nuovo” IFRS 9: Il progetto di sostituzione dello IAS 39 2.3 IFRS 9 Financial Instrument

2.3.1 Classificazione e valutazione 2.3.2 Eliminazione

2.3.3 Impairment test 2.3.4 Hedge accounting 2.4 Osservazioni critiche

(31)

Il “nuovo” IFRS 9

30 2.1 Criticità legate allo IAS 39

Tra i vari principi contabili internazionali lo IAS 39 è sicuramente quello che presenta più difficoltà e complessità di carattere applicativo. Durante la crisi finanziaria degli ultimi anni lo IAS 39 è stato considerato “colpevole” per alcuni esperti, non tanto di aver causato la crisi, ma di averla alimentata attraverso il forte utilizzo del fair value. Le turbolenze dei marcati finanziari hanno, infatti, fatto emergere debolezze nella prassi di valutazione e diffusione delle informazioni in modo particolare laddove i valori espressi dal mercato fossero non significativi ovvero non rappresentativi dei reali valori economici sottostanti: da qui nasce la consapevolezza di dover migliorare le linee guida contabili per la valutazione degli strumenti finanziari. L’intervento è stato necessario per permettere all’entità di valutare gli strumenti finanziari con un criterio diverso qualora il fair value non fosse reale.

Alla luce di tutto ciò alcuni organismi contabili internazionali hanno chiesto allo IASB di introdurre talune misure a sostegno delle imprese; in risposta a tali richieste il Board ha adottato varie modifiche tra le quali:

- consentire, in presenza di rare circostanze,1 la riclassificazione delle attività

finanziarie, che non sono più detenute allo scopo di vendita nel breve periodo, e quindi iscritte nella categoria held for trading o available for sale, a una delle categorie che prevedevano la detenzione più lunga dello strumento, quali held to maturity o loans and

receivables. In tal modo le attività non venivano più valutate al fair value, ma bensì al

costo ammortizzato. Questo aspetto dell’emendamento è stato fortemente appoggiato

dall’EFRAG (European Financial Reporting Advisory Group);2

- fornire nuove modalità di individuazione del fair value degli strumenti finanziari in quanto, in periodi di mercati inattivi, il valore del fair value non è reale e attendibile. Le nuove modalità introdotte prevedevano l’individuazione di tecniche di valutazione che utilizzavano parametri osservabili sul mercato e altri aggiustamenti in modo da tenere in

1Nel regolamento in esame non vi è una vera e propria definizione di ciò che debba intendersi per “rare

circostanze”; nelle basis for conclusion si evidenzia che sono quelle situazioni che derivano da un evento inusuale e che difficilmente si può ripresentare nel breve periodo. In un comunicato stampa del 13 ottobre 2008 lo IASB ha sostenuto che l’attuale crisi dei mercati finanziari è qualificabile come rara circostanza.

2

Organo strettamente tecnico composto da un consiglio di sorveglianza di 24 membri rappresentati diversi organismi europei, che nominano i componenti del TEG (Technical Expert Gruop), veri e propri esperti contabili. L’EFRAG coadiuva l’ARC (Accounting Regulatory Committee, comitato di natura politica di regolamentazione contabile composto da rappresentanti degli Stati membri e presieduto dalla Commissione dell’Unione Europea) nel prendere decisioni in materie contabili.

(32)

Il “nuovo” IFRS 9

31

considerazione i rischi di liquidità e di credito. Il fair value, quindi, è certamente il prezzo di mercato degli strumenti finanziari, ma è anche il valore equo che deriva da normali e ordinate negoziazioni di mercato, per cui non è da considerarsi il valore equo derivante da negoziazioni in condizioni di liquidazione forzata o di particolare stress degli operatori, né tanto meno quando il mercato dei singoli strumenti è illiquido o inattivo;

- dare delle informazioni precise, puntuali e trasparenti sulle modalità di stima del fair

value.

Le suddette modifiche allo IAS 39 sono entrate in vigore con la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea n. 275 del 16 ottobre 2008 del Regolamento CE n. 1004/2008 della Commissione Europea. In questo modo lo IASB ha risollevato i bilanci delle società europee ed evitato che la situazione di blocco dei mercati finanziari inquinasse negativamente la situazione patrimoniale - finanziaria delle stesse, al fine di contribuire a ridare fiducia agli operatori finanziari.

Tali modifiche vanno, inoltre, percepite come un avvicinamento alle posizioni del

Financial Accounting Standards Board (acronimo FASB) statunitense che, già in

determinate circostanze, prevedeva queste possibilità: in questo modo i bilanci europei e quelli americani sono stati riallineati nella medesima posizione valutativa degli strumenti finanziari.

Nonostante questi interventi correttivi, alcune disposizioni dello IAS 39 risultavano ancora problematiche e poco chiare. Le critiche mosse contro questo

standard riguardano la difficoltà riscontrata dagli utilizzatori, sia per quanto riguarda la

comprensione delle regole, sia per quanto riguarda l’applicazione pratica delle stesse. In particolare, le maggiori difficoltà sono state rilevate nei seguenti ambiti:

 classificazione e rilevazione iniziale degli strumenti finanziari;

fair value;

 eliminazione contabile;

(33)

Il “nuovo” IFRS 9

32

Classificazione e rilevazione iniziale degli strumenti finanziari

Uno degli aspetti che ha creato delle discussioni tra i membri dello IASB è

l’inserimento di “scelte” nei principi contabili internazionali.3

Alcuni membri sostengono infatti che aumentare il numero di opzioni di scelta in riferimento agli strumenti finanziari costituisca una cattiva politica in quanto si creano differenze rilevanti tra le entità che scelgono un’opzione e quelle che ne scelgono un’altra. Tutto questo si traduce in una mancanza di comparabilità che inciderà negativamente sulla capacità degli utilizzatori del bilancio di prendere decisioni economiche equilibrate. La comparabilità è un elemento fondamentale dei principi contabili internazionali, che fu sottolineato anche dall’Unione Europea nella prima approvazione degli IAS: le informazioni presentate dalle società devono essere fra loro in armonia in modo da ottenere un alto grado di trasparenza e comparabilità dei financial statement ed un efficiente funzionamento del mercato finanziario comunitario e del mercato interno. Rientra in questa problematica la possibilità di avere quattro categorie in cui classificare le attività finanziarie che comportano una profonda complessità interpretativa, oltre a differenti modelli valutativi.

Fair value

Nel corso degli anni lo IASB si è trovato più volte ad affrontare il problema della valutazione al fair value degli strumenti finanziari.

Uno dei fondamenti degli IAS/IFRS è l’attendibilità dell’informazione che viene data agli utilizzatori del bilancio e in particolar modo il principio della prevalenza della sostanza sulla forma. Se l’informazione deve rappresentare fedelmente le operazioni, è necessario che gli eventi siano rilevati e rappresentati in conformità alla loro sostanza e realtà economica e non solamente secondo la loro forma legale. È proprio tale prevalenza della sostanza economica della transazione che può condizionare in modo rilevante le grandezze che caratterizzano la consistenza patrimoniale dell’azienda e le sue performance. Da questa possibilità di condizionare i risultati economici, già nel 2004, si iniziarono a formare i primi dubbi in merito alla valutazione degli strumenti finanziari al fair value: infatti, le entità avrebbero potuto applicare l’opzione del fair

value anche alle attività o passività finanziarie il cui fair value non era calcolabile in

modo attendibile, con la conseguenza che la valutazione di tali attività e passività finanziarie presentasse un certo grado di soggettività che avrebbe portato alla

3 In particolar modo condivideva questo pensiero il Signor Cope, membro dello IASB ed esperto in

(34)

Il “nuovo” IFRS 9

33

possibilità per l’entità di determinare questo valore in modo da influenzare l’utile in relazione alle politiche di bilancio che si volevano far emergere.

Questo problema di soggettività è stato sollevato anche dai revisori contabili: le assunzioni usate per le valutazioni al fair value sono simili alle ipotesi per il calcolo di altre stime contabili. Di conseguenza i revisori, quindi, oltre alla verifica della correttezza del metodo di calcolo utilizzato, devono verificare anche la significatività dei parametri e la ragionevolezza delle assunzioni utilizzate. Tali valutazioni richiedono la conoscenza di informazioni gestionali, difficili da ottenere e da verificare, oltre a delle conoscenze specifiche, per le quali il revisore può richiedere l’intervento di specialisti.

Eliminazione contabile

Alcuni membri dello IASB avevano espresso il loro dissenso per quella parte del principio contabile che prevede che debba essere rilevata una passività per il corrispettivo ricevuto nella misura del coinvolgimento residuo di un’entità in un’attività. A loro parere le attività e le passività che vengono rilevate dopo l’eliminazione

contabile non soddisfano la vera definizione di attività e passività finanziaria.4 Inoltre

questo fa si che entità che hanno identici diritti e obblighi contrattuali, li contabilizzano in modo diverso a seconda che abbiano posseduto o meno l’attività finanziaria che viene trasferita.

Un ulteriore problema relativo all’eliminazione contabile è legato alla possibilità che viene data a coloro che per la prima volta utilizzano i principi contabili internazionali: a questi soggetti, infatti, è data facoltà di procedere all’eliminazione di attività o passività finanziarie, solo in visione prospettica e non con validità retroattiva. In questo modo le entità potrebbero, in passato, aver eliminato delle attività finanziarie che secondo lo IAS 39 non dovevano essere eliminate.

Riduzioni di valore ed irrecuperabilità di attività finanziarie

Anche per quanto riguarda quest’ultima problematica relativa allo IAS 39, il dissenso è legato ad un trattamento contabile diverso in situazioni identiche: infatti, un’attività che è stata valutata individualmente come un’attività che non ha subito riduzioni di valore, non deve essere inclusa in un portafoglio di attività simili per un’ulteriore valutazione per riduzione di valore del portafoglio. In altre parole, se per

4 In particolar modo condivideva questo pensiero il signor Leisenring, membro dello IASB di origine

americana che prima di far parte di questo organismo europeo aveva per lungo tempo ricoperto la carica di presidente del FASB.

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