• Non ci sono risultati.

Analisi comparata del diritto italiano e anglosassone circa la tutela giuridica della donna contro la violenza domestica.

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Condividi "Analisi comparata del diritto italiano e anglosassone circa la tutela giuridica della donna contro la violenza domestica."

Copied!
146
0
0

Testo completo

(1)

1

UNIVERSITA

’ DI PISA

Dipartimento di Giurisprudenza

Corso di Laurea Magistrale in Giurisprudenza

Analisi comparata del diritto italiano e

anglosassone circa la tutela giuridica della donna

contro la violenza domestica

Il Candidato

Il Relatore

Giada Pistelli

Prof. Paolo Passaglia

(2)

2

INDICE

INTRODUZIONE ... 4

PRIMA PARTE: REGNO UNITO ... 8

1. LA DEFINIZIONE DI VIOLENZA DOMESTICA E LE

TIPOLOGIE DI VIOLENZA ... 8

1.1 Violenza basata sull'onore, matrimonio forzato e mutilazione genitale femminile ... 13

1.2 Controlling or coercive behaviour – Comportamento di controllo o coercitivo ... 15

1.3. Stalking and harassment - Atti persecutori e molestie ... 25

2. LE DIMENSIONI DEL PROBLEMA ... 29

3. LE CAUSE E LE CONSEGUENZE DELLA VIOLENZA

DOMESTICA... 32

4. IL

CIVIL LAW E LA VIOLENZA DOMESTICA ... 38

4.1 Il Family law – The Family Law Act 1996, Part IV ... 40

4.2 Non-molestation orders – Family Law Act 1996, section 42 ... 47

4.4. Gli occupation orders – Family Law Act 1996, Part IV, Family Home and Domestic Violence ... 59

4.5 Le azioni promosse da terzi per proteggere le vittime – Domestic Violence Protection Notices and Orders... 71

4.6 Il forced marriage protection order - Forced Marriage (Civil Protection) Act 2007... ... 74

5.

CHILDREN ARRANGEMENTS E VIOLENZA

DOMESTICA... 80

6. LA VIOLENZA DOMESTICA E IL DIRITTO

DELL’IMMIGRAZIONE ... 87

(3)

3

7. LA

MULTI-AGENCY RISK ASSESSMENT CONFERENCE

E IL RUOLO DELL’ INDEPENDENT DOMESTIC VIOLENCE

ADVISOR ... 95

7.2. The Domestic Violence Disclosure Scheme (DVDS) ... 100

SECONDA PARTE: ITALIA ... 109

8. I PROGRESSI E LE LACUNE DELL’APPARATO

NORMATIVO ITALIANO CIRCA LA TUTELA DELLA

DONNA NELL’AMBITO DELLA VIOLENZA

INTRAFAMILIARE ... 109

8.1. La l. 4 aprile 2001, n. 154 e la l. 15 ottobre 2013, n.119 ... 109

9. IL CASO TALPIS: LA CONDANNA DELL’ITALIA DA

PARTE DELLA CORTE DEI DIRITTI DELL’UOMO ... 126

10. LE RIPERCUSSIONI DEL DISEGNO DI LEGGE N. 735

NEI CONFRONTI DELLE DONNE VITTIME DI

VIOLENZA DOMESTICA ... 131

CONCLUSIONI ... 138

BIBLIOGRAFIA ... 141

(4)

4

Introduzione

Quando parliamo di “violenza domestica” generalmente ci riferiamo a quegli abusi che vengono perpetrati in un contesto familiare e che possono essere esercitati dal coniuge, dal convivente, dall’ex partner o da un soggetto legato alla vittima da un vincolo di parentela. Ipoteticamente si tratta di violenze che prese in considerazione singolarmente integrano fattispecie di reati determinati o illeciti civili, ma che in un ambito di tal genere si verificano molto spesso cumulativamente e interferiscono con un’altra componente essenziale e determinante, ossia il rapporto di fiducia e di vicinanza che esiste tra la vittima e il carnefice. Quest’ultimo fattore contraddistingue le situazioni di abuso familiare in modo pregnante, poiché la vicinanza della vittima al responsabile molto spesso le impedisce fisicamente di chiedere aiuto e di ricorrere alla giustizia. Altre componenti interferiscono con la richiesta di supporto, difatti non sono rare le ipotesi in cui le vittime, in conseguenza della manipolazione del partner, siano afflitte da un senso di colpa tale da ritenersi responsabili delle violenze subite; oppure ripongano ancora quella fiducia nei confronti del partner tale da credere in un suo futuro cambiamento; o sono costrette a rimanere incastrate in queste relazioni a causa della dipendenza economica dal marito o dal convivente, soggetto che in molti casi è contrario al fatto che la vittima abbia un impiego retribuito. Se poi affrontiamo il problema delle minoranze etniche presenti sul territorio, è frequente anche il caso di donne cui viene impedito di imparare la lingua del paese in cui si trovano con la conseguente impossibilità di informarsi circa la rete di ausilio approntata dall’ordinamento. Tali caratteristiche sono di particolare importanza per renderci conto che la violenza domestica esige un approccio differente rispetto ad altri comportamenti criminogeni, che non

(5)

5 riguarda esclusivamente il settore giuridico e legislativo, ma che coinvolge necessariamente anche il contesto sociale in cui viviamo. In modo molto esemplificativo ma realistico una donna che subisce violenza domestica potrebbe essere vittima, allo stesso tempo, di atti persecutori, minacce, percosse, maltrattamenti, violenza sessuale, tentato omicidio, truffa, furto ma anche illeciti civili come quello dell’ingiuria o della diffamazione; evitando poi di nominare tutti quei comportamenti lesivi della dignità e della libertà di una persona che reati non sono ma che comunque sono caratteristici di questa tipologia di violenza, come la manipolazione, il comportamento di controllo e coercitivo e la violenza psicologica. Nonostante questo non esiste nel nostro ordinamento e nemmeno nell’ordinamento inglese un reato specifico di violenza domestica capace di fronteggiare il fenomeno con strumenti di tutela più celeri ed efficaci.

La scelta di svolgere una tesi di diritto comparato sulla violenza domestica nei confronti delle donne nasce quindi dall’esigenza di comprendere le cause di questo fenomeno dilagante, valutare la situazione esistente in un altro paese, in questo caso specifico in Inghilterra, ma soprattutto di capire quali soluzioni sono state approntate da un altro ordinamento per arginare questa situazione che sempre più spesso conduce a tragici epiloghi. La possibilità di svolgere un periodo di tre mesi e mezzo presso l’Aanchal Womens Aid, un centro antiviolenza situato nel Newham, uno tra i quartieri di Londra con il più alto tasso di violenza domestica1, mi ha permesso di venire a contatto bruscamente con la realtà vissuta quotidianamente dalle vittime di violenza intrafamiliare, ma soprattutto di interrogarmi sull’approccio dell’ordinamento britannico per rendere effettiva la tutela nei confronti di questi

1 “Domestic and sexual violence dashboard”, Tackling victimisation, Domestic Abuse Incident Rate per

1,000 population, October 2016 - September 2017.

Consultabile su: https://www.london.gov.uk/what-we-do/mayors-office-policing-and-crime-mopac/data-and-statistics/crime%20/domestic-and-sexual

(6)

6 soggetti. In termini molto sommari, ho potuto constatare la presenza sul territorio di un apparato efficiente e collaborativo composto dalle varie istituzioni pubbliche, quali la sanità, i servizi sociali, le scuole primarie e secondarie, i centri antiviolenza e la polizia. E’ evidente come l’ordinamento inglese, benché ancora non preveda il reato di violenza domestica, abbia preso atto del problema e abbia iniziato un percorso legislativo e sociale finalizzato a tutelare in modo preventivo, effettivo, certo e immediato le vittime e coerentemente con la specialità di questa materia abbia predisposto una corsia preferenziale del diritto. L’approccio utilizzato dal Governo e dal Parlamento britannici è imperniato sullo status della vittima, sul suo bisogno di tutela immediata in base agli accadimenti recenti che hanno messo a repentaglio il bene della vita della persona offesa. C’è una grande attenzione da parte degli operatori del diritto e della sicurezza a rifuggire dalla tendenza a elaborare un prototipo della vittima ideale ed evitare di utilizzare stereotipi. Non si deve considerare il modo in cui la vittima sopporta e gestisce la violenza, poiché in queste situazioni è predominante la componente soggettiva e intersoggettiva caratterizzante la relazione tra abusata e abusante, ma si deve andare a valutare la condotta in sé del responsabile e in base a quella proteggere la vittima nell’immediato. Prova ne è la possibilità da parte dei giudici di emanare “ordini restrittivi” anche sulla base della sola testimonianza della vittima, con un onere della prova inferiore rispetto a quello richiesto per le singole fattispecie di reato previste dall’ordinamento. Si tratta di rimedi civili emanati in tempi molto brevi, i quali richiedono che sia trascorso un limitato periodo di tempo dal compimento dell’ultimo episodio di violenza; sono strumenti di tutela che come scopo principale hanno quello di impedire al responsabile di avvicinare la vittima o di contattarla tramite qualsiasi mezzo di comunicazione; solo se infranti prevedono l’arresto immediato e l’irrogazione di una

(7)

7 pena detentiva fino a una durata massima di 5 anni o del pagamento di una pena pecuniaria o di entrambe.

Si evince una chiara cognizione del problema da parte delle istituzioni e una conseguente predisposizione a formulare soluzioni volte ad evitare che questi soggetti si ritrovino isolati, privi di ausilio e quindi costretti a rimanere incastrati in queste relazioni nocive. La strada verso l’elaborazione del reato di violenza domestica è in divenire, ma il percorso intrapreso dall’Inghilterra ha uno scopo lampante: assicurare una tutela tempestiva alla vittima al fine di scongiurare il verificarsi di eventi più gravi e solo in un secondo momento prendere in considerazione le difese del presunto responsabile.

(8)

8

Prima parte: Regno Unito

1. La definizione di violenza domestica e le tipologie di violenza

Nel Regno Unito non vi è alcuno specifico reato di violenza domestica e / o abuso2 - si tratta di un termine generico che descrive una serie di comportamenti coercitivi e di controllo, generalmente utilizzati da una persona per mantenere il dominio su un'altra, con cui si ha o si è avuto un rapporto intimo o coniugale / familiare. La natura domestica del comportamento offensivo è un fattore aggravante a causa dell’abuso del rapporto di fiducia in cui si sostanzia la fattispecie. Le vittime conoscono e spesso convivono o hanno convissuto con il proprio aggressore. Si incorre così in una perdurante minaccia della sicurezza della vittima che nel peggiore dei casi si traduce in un attentato alla loro vita o alle vite di chi li circonda.

Coloro che denunciano l’abuso domestico, soprattutto coloro che ne hanno sofferto a lungo, devono affrontare decisioni particolarmente difficili e di significativo impatto nei riguardi della loro vita e delle vite di coloro che stanno loro a fianco, motivo per cui alcuni di loro decidono di non servirsi della giustizia penale ma preferiscono utilizzare rimedi di diritto civile.

I casi riguardanti la violenza domestica possono rivelarsi molto difficili da perseguire e richiedono una gestione attenta e una maggiore sensibilità da parte degli operatori del diritto, poiché è essenziale tenere conto della natura del comportamento offensivo, della relazione tra la vittima e il presunto aggressore, delle circostanze che caratterizzano la vita della vittima, degli orientamenti religiosi o culturali e di ulteriori fattori come l’orientamento sessuale o l’identità di genere, la capacità mentale o

2 Home office, Safety and Justice: The Government’s Proposal on Domestic Violence, London,

(9)

9 eventuali disabilità fisiche, etc. Bisogna poi sottolineare che l'abuso domestico raramente è un incidente che si verifica una tantum. E’ proprio per queste ragioni che in Inghilterra e Galles troviamo un apposito documento redatto dal Crown Prosecution Service (CPS) che, oltre a dare una definizione del fenomeno, traccia le linee guida che i pubblici ministeri in collaborazione con le forze dell’ordine devono seguire nei casi di violenza domestica, ossia il “Domestic Abuse Guidelines for Prosecutors”3.

Le tipologie di abuso previste sono l'abuso fisico, psicologico, sessuale, emotivo o finanziario; si tratta di abusi che possono verificarsi singolarmente o cumulativamente, possono essere interconnessi fra loro e hanno un effetto particolarmente dannoso sulla vittima. Gli abusi domestici avvengono tra persone di tutte le etnie, sessualità, età, disabilità, stato di immigrazione, religioni o convinzioni e background socio-economici. Il CPS riconosce che l'abuso domestico differisce in termini di gravità dagli incidenti e, il più delle volte, aumenta di frequenza e gravità con il passare del tempo, determinando un impatto degenerativo nei confronti della vittima.

Il Governo ha stabilito la corretta definizione4 di violenza e abuso domestico nel marzo del 20135, definendola come:

“Qualsiasi incidente o serie di incidenti che siano stati causati da un comportamento coercitivo o di controllo o di minaccia, di violenza o di abuso, intercorsi tra coloro che abbiano un’età pari o superiore ai sedici anni, che abbiano una relazione intima o siano membri di una stessa famiglia, indipendentemente dal sesso o dalla sessualità”. Questa definizione comprende, ma non è limitata a questi tipi di abusi:

3 Crown Prosecution Service, Domestic Abuse Guidelines for Prosecutors consultabile sul sito

:https://www.cps.gov.uk/legal-guidance/domestic-abuse-guidelines-prosecutors

4 STRICKLAND P. And ALLEN G., Domestic Violence in England and Wales, in Briefing Paper n.

6337, London, House of Commons Library, 21 June 2017, pag.4. 5

The new definition was introduced following a Home Office consultation between December 2011 and March 2012 .

(10)

10 1. psicologico 2. fisico 3. sessuale 4. finanziario 5. emotivo

Si prosegue poi dando una spiegazione del coercive and controlling behaviour6, tradotto letteralmente “comportamento di controllo o

coercitivo”:

“Si definisce comportamento di controllo: una serie di atti volti a sottomettere o rendere dipendente una persona isolandola dalle sue fonti di supporto, sfruttando le sue risorse e capacità per un guadagno personale, privandola dei mezzi necessari per l’indipendenza, la resistenza o la fuga e condizionandone il comportamento quotidiano”.

“Si definisce comportamento coercitivo: un atto o una serie di atti consistenti in aggressioni, minacce, umiliazioni e intimidazioni o altri abusi utilizzati al solo scopo di danneggiare, punire o impaurire le vittime.”

Sono ricompresi nella nozione di membri della famiglia la madre, il padre, il figlio, la figlia, il fratello, la sorella e i nonni che siano direttamente collegati o acquisiti.

La definizione è supportata da un testo esplicativo:

"Questa definizione, che non è una definizione legale, include la cosiddetta violenza basata sull'onore, la mutilazione genitale femminile (FGM) e il matrimonio forzato, ed è chiaro che le vittime non sono limitate a un genere o gruppo etnico".

La sicurezza dell’autore della denuncia e dei bambini, oltre alla responsabilità del convenuto, è altrettanto importante per il CPS che nel perseguire i casi di violenza domestica deve applicare questa

6 Home Office, Cross-Government definition of domestic violence: a consultation – summary of

(11)

11 politica a tutti i casi di abuso attuale o precedente compiuti da familiari o parenti, indipendentemente dall'età dell'autore o del reclamante.

Un'altra indicazione del Crown Prosecution Service nei confronti dei pubblici ministeri che hanno a che fare con i membri appartenenti a gruppi di soggetti che comunemente subiscono discriminazioni (per esempio, donne, minoranze etniche, disabili, anziani, persone omosessuali, transgender, bisessuali e transessuali), è quella di evitare di fare ipotesi stereotipate7.

I pubblici ministeri devono anche fare attenzione a non fare ipotesi riguardo all'età della vittima o alla natura della loro relazione con il proprio aggressore o alla statura oppure all’apparenza fisica o agli stereotipi di genere che potrebbero influenzare irragionevolmente il loro giudizio. La polizia deve raccogliere quante più informazioni possibili sulle circostanze del rapporto per consentire ai pubblici ministeri di valutare correttamente i requisiti specifici e le esigenze della vittima e il livello di sostegno richiesto.

Nel caso se ne presenti l’esigenza si deve ricorrere alla consulenza di esperti su questioni religiose, culturali o di altro tipo come organizzazioni specializzate (ad esempio, gruppi di donne di etnie minoritarie) che si occupano di abusi domestici.

I pubblici ministeri hanno l’obbligo deontologico di essere sempre sensibili ai bisogni delle diverse comunità; tuttavia la sensibilità culturale non deve essere utilizzata come una scusante al fine di evitare di prendere contromisure appropriate nei casi di abuso domestico.

Esistono diversi tipi di abusi domestici presi in considerazione dal sistema giudiziario inglese, inclusi gli abusi emotivi, psicologici, fisici, sessuali e finanziari8.

7Crown Prosecution Service, Domestic Abuse Guidelines for Prosecutors, v. Supra n.4.

8 National Health Service (NHS), A Resource for Health Professionals: What is Domestic Violence,

Domestic Violence, London,2018 consultabile sul sito del NHS http://www.domesticviolencelondon.nhs.uk/1-what-is-domestic-violence-/

(12)

12

Abuso emotivo o psicologico

L'abuso emotivo o psicologico può essere verbale o non verbale. Il suo scopo è quello di annullare l'indipendenza e la fiducia in se stesse delle vittime, con l'intenzione di renderle soggette al proprio volere e limitarne la capacità di andarsene. L'abuso emotivo include abusi verbali come urla, insulti, biasimo e vergogna. Isolamento, intimidazione, minacce di violenza e comportamenti di controllo. Molte donne abusate affermano che gli effetti degli abusi psicologici abbiano un impatto più invalidante nella propria vita a paragone con la violenza fisica. Nonostante ciò, c’è quasi sempre la tendenza a definire gli abusi domestici in termini di violenza fisica effettiva o minacciata.

Abuso fisico

Vi è una vasta gamma di comportamenti che rientrano nella categoria degli abusi fisici, comprese: azioni come pugni; schiaffi; colpi; morsi; pizzicotti; calci; tirare i capelli; spingere; bruciare e strangolare. Bisogna evidenziare che lo strangolamento è il metodo più comune di omicidio ad opera di un partner intimo.

Abuso sessuale

Lo stupro e l'abuso sessuale sono comuni nei rapporti abusivi perché è probabile che il diritto al consenso delle donne venga ignorato. In effetti, le stime suggeriscono che il 45% di tutti gli stupri sono commessi da partner attuali e sono proprio questi incidenti che hanno meno probabilità di venire all'attenzione della polizia rispetto a quelli commessi da estranei. Qualsiasi situazione in cui un individuo è costretto a partecipare ad attività sessuali indesiderate, non sicure o degradanti è un abuso sessuale. Inoltre, si ritiene che le donne maltrattate fisicamente e sessualmente dai propri compagni corrano un rischio più elevato di subire aggressioni multiple e crescenti. La ricerca indica anche che le donne che vengono violentate dai loro mariti o partner hanno più probabilità di soffrire

(13)

13 di gravi problemi psicologici a causa del prolungato stato di paura in cui vivono.

Abuso economico o finanziario

L'abuso economico o finanziario mira a limitare la capacità di una vittima di accedere ad aiuti. Tali abusi possono includere il controllo delle finanze, ad esempio trattenendo denaro o carte di credito; rendere irragionevolmente qualcuno responsabile del denaro speso o della benzina utilizzata; sfruttare i beni della vittima; trattenere le necessità di base; impedire a qualcuno di lavorare; accumulare debiti deliberatamente; costringere qualcuno a lavorare contro la propria volontà e sabotare il lavoro di qualcuno.

1.1 Violenza basata sull'onore, matrimonio forzato e mutilazione genitale femminile

Un discorso a parte meritano la violenza basata sull’onore, il matrimonio forzato e la mutilazione genitale femminile, poiché si tratta di pratiche tipiche di comunità minoritarie provenienti dal Medio Oriente, dall’Asia o dall’Africa che tramite i flussi migratori si sono stanziate nel Regno Unito acquisendo la cittadinanza inglese, ma che ciò nonostante continuano a perpetrare questi abusi, tipici del paese di provenienza.

Un dato interessante è che il parlamento inglese, una volta preso atto di questa realtà, nonostante non si tratti di abusi che scaturiscono dall’uso e dai costumi degli anglosassoni, abbia posto in essere una legislazione atta ad arginare il fenomeno; tale risposta del legislatore inglese rappresenta una chiara presa di posizione di fronte a un dato di fatto che affligge le nuove generazioni facenti parte di queste comunità minoritarie, che sono a tutti gli effetti cittadini inglesi.

La violenza basata sull'onore (Honour Based Violence) è una forma di abuso domestico che viene perpetrata nel nome del cosiddetto "onore". Il codice d'onore cui si riferisce è impostato a discrezione

(14)

14 dei parenti maschi e le donne che non si attengono alle "regole" vengono quindi punite per aver portato vergogna alla famiglia. Le infrazioni possono riguardare le donne che abbiano un fidanzato; rifiutare un matrimonio forzato; una gravidanza fuori dal matrimonio; relazioni interreligiose; divorziare, un certo tipo di abbigliamento o di trucco inappropriati e persino baciarsi in un luogo pubblico.

La violenza basata sull’onore può esistere in qualsiasi cultura o comunità in cui i maschi siano in grado di stabilire e indirizzare la condotta delle donne, tra le quali si riconoscono quella: turca; curda; afghana; sud asiatica; africana; medio orientale; europea meridionale e orientale; Gypsy ( l’elenco non è tassativo).

Anche i maschi possono essere vittime, a volte come conseguenza di una relazione ritenuta inappropriata, se sono gay, se hanno una disabilità o se hanno assistito una vittima.

Questo non è un crimine che viene commesso solo da uomini, spesso anche i parenti di sesso femminile sostengono, incitano o assistono i responsabili primari delle violenze.

Il matrimonio forzato invece è un matrimonio contratto sotto costrizione e senza il consenso pieno e informato o il libero arbitrio di entrambe le parti.

Le vittime di matrimoni forzati possono essere oggetto di violenza fisica, stupro, rapimento, imprigionamento, asservimento, abuso emotivo e omicidio.

È importante non confondere il matrimonio “forzato” con il matrimonio “combinato”, l’arranged marriage. Infatti nel caso di un matrimonio "combinato", entrambe le parti acconsentono liberamente.

A tal proposito il parlamento inglese ha previsto il Forced Marriage Protection Order (FMPO) un rimedio civile emesso ai sensi del Forced Marriage (Civil Protection ) Act del 2007. Tale strumento legale offre protezione alla vittima da eventuali cerimonie sia civili sia religiose,

(15)

15 vietando di incoraggiare un’ unione o accordarsi con qualsiasi altra persona circa il favoreggiamento di una relazione coniugale futura. I divieti e le restrizioni nei confronti dei responsabili saranno stabiliti a discrezione del tribunale che emette l’atto. Le mutilazioni genitali femminili (Female Genital Mutilation), denominate anche circoncisione femminile, solitamente coinvolgono le ragazze di età inferiore ai 16 anni, le quali vengono sottoposte a procedure ritenute erroneamente idonee ad assicurare la loro castità e fedeltà coniugale.

E’ il personale sanitario che spesso si trova nella posizione migliore per identificare le donne che abbiano avuto esperienza di FGM. La procedura può variare dalla compromissione fino alla completa rimozione delle labbra e del clitoride. Queste pratiche sono spesso eseguite senza il consenso delle giovani donne, senza il rispetto delle norme igieniche e senza l’utilizzo di qualsiasi tipo di anestetico. Si stima che ogni anno due milioni di donne subiscano mutilazioni genitali. Le mutilazioni genitali femminili sono diffuse in alcune parti dell'Africa, del Medio Oriente, dell'Indonesia, della Malesia, del Pakistan e dell'Iraq. Il fenomeno che si verifica in Gran Bretagna interessa le ragazze che appartengono a queste comunità residenti in Inghilterra e che spesso vengono condotte nel loro paese d’origine per eseguire queste procedure. Il parlamento inglese ha quindi introdotto una legge nel 2003, il Female Genital Mutilation Act che sanziona l’utilizzo di queste pratiche anche se intraprese all’estero.

1.2 Controlling or coercive behaviour – Comportamento di controllo o coercitivo

La sezione 76 della Serious Crime Act 2015 ha creato il nuovo reato di controlling or coercive behaviour in un rapporto intimo o familiare. Prima dell'introduzione di questo reato, la giurisprudenza aveva rilevato la difficoltà nel dimostrare un modello di comportamento che equivalesse alle molestie all'interno di una relazione intima.

(16)

16 Una caratteristica peculiare di questo reato riguarda il fatto che gli atti di controllo o di coercizione presi in considerazione singolarmente, a differenza della violenza fisica, possono risultare di difficile individuazione come comportamenti criminogeni sia da parte della vittima che da parte degli agenti dell’apparato giudiziario. Il comportamento di controllo o coercitivo può essere individuato attraverso i seguenti esempi, che comunque non costituiscono un elenco tassativo:

 Intimidazione: attraverso minacce rivolte all’incolumità dei figli, minacce per ottenere la custodia dei figli attraverso procedimenti giudiziari o coattivamente, minacciando di abusare della vittima quando la stessa non obbedisca alle richieste, minacciando l’abuso quando la vittima non supporti o assista l’abusante, minacce nei confronti della vittima che non ponga fine a una gravidanza;

 Deprivazione: ad esempio, privazione di denaro o di un proprio conto bancario; privazione di diritti come il nome della vittima sulle proprietà immobiliari, non essere autorizzati a frequentare la scuola o l’università, essere limitati nel compimento di determinate azioni, come imparare a guidare, imparare la lingua del paese in cui si vive se differente dal paese d’origine o accedere all’uso dell'auto; privazione dell'accesso all’assistenza medica;

 Isolamento: ad esempio, non essere in grado di avere amici propri, eliminare qualsiasi contatto con la famiglia d’origine, non poter uscire di casa, controllare l'uso del telefono da parte della vittima per contattare gli altri, sfruttare la mancanza di comprensione dell'inglese da parte della vittima; utilizzare lo stato di salute mentale reale o percepito per limitare le attività o il contatto con gli altri, utilizzare le menomazioni o disabilità fisiche della vittima per mantenere il controllo su di essa, limitarne le attività o la libertà di uscire da casa quando lo desidera. Questi esempi non sono in alcun modo esaurienti, ma sono forniti ai pubblici ministeri per aiutarli a comprendere la manifestazione dei comportamenti di controllo e di

(17)

17 coercizione.

In definitiva, i pubblici ministeri devono prestare attenzione al fatto che un reo seguirà una linea di condotta idonea a controllare, dominare o sfruttare colui che denuncia l’abuso. L'identificazione dei fattori scatenanti della violenza aiuterà a capire in quale contesto sia stato compiuto il reato. Questi aspetti dovrebbero essere considerati come fattori di rischio, piuttosto che come nessi causali del comportamento offensivo, e aiuteranno i pubblici ministeri nella difesa dell'interesse pubblico9. Alcuni esempi di fattori di rischio possono includere:

• una nuova relazione;

• la divulgazione dell'orientamento sessuale di una persona;

• cambiamenti in una relazione, come riconciliazione o separazione; • nuovi ambienti, come il passaggio a una nuova area, scuola o università o lavoro;

• l'introduzione di nuove persone in un contesto sociale, come nuovi amici o partner che potrebbero aver determinato un cambiamento nel comportamento quotidiano di un individuo; • gravidanza o perdita della gravidanza;

• ritiro dall'impiego o perdita del posto di lavoro - e successivo impatto sulle finanze;

• malattia o incapacità mentale o fisica; • avvio o risoluzione di procedimenti penali; • procedimenti di custodia nei tribunali di famiglia; • problemi di immigrazione.

Un altro punto riguardante l’attività dei pubblici ministeri su cui il Crown Prosecution Service mostra particolare attenzione riguarda la condotta dell’autore e la cognizione che spesso il responsabile personalizza la propria condotta nei confronti della vittima, una

9 Home Office, Controlling or Coercive Behaviour in an Intimate or Family Relationship, Statutory

(18)

18 condotta che può variare in misura considerevole da una persona all'altra. In virtù di ciò sarà il giudice che una volta presi in considerazione gli atti di un imputato dovrà stabilire discrezionalmente se tali atti costituiscano un comportamento criminale. Una particolare difficoltà attinente a questa tipologia di reato si può verificare nel momento in cui i pubblici ministeri debbano stabilire quando una relazione inappropriata sfoci in un comportamento abusante e quindi illegale. La pratica professionale autorizzata dal College of Policing on Abuse10 afferma: "In molte

relazioni, ci sono occasioni in cui una persona prende una decisione a nome di un'altra, o quando un partner prende il controllo di una situazione e l'altra deve scendere a compromessi. Una relazione abusiva è anche quella in cui le decisioni di un partner dominante possono diventare regole che, se infrante, portano a conseguenze negative per la vittima". Pertanto, i pubblici ministeri devono considerare la negatività delle conseguenze che si ripercuotono sulla vittima laddove non rispetti le regole che le sono state imposte all’interno della relazione, per comprendere se si tratti di un rapporto giuridicamente abusante o meno. A tale scopo risulta essenziale prendere in considerazione una più vasta gamma di comportamenti offensivi, con particolare riferimento ad altri reati, come ad esempio l'attività sessuale forzata, incluso lo stupro.

Il nuovo reato di coercive and control behaviour, che non ha effetto retroattivo, è entrato in vigore il 29 dicembre 2015.

Il reato è commesso da A laddove metta in atto:

• Un comportamento ripetuto o continuo nei confronti di un'altra persona, B, che controlla o sottopone a coercizione; e

• Al momento del comportamento, A e B sono connessi personalmente; e

10 College of Policing, Major Investigation and Public Protection, Context and Dynamics of Domestic

Abuse, 2016, consultabile sul sito https://www.app.college.police.uk/app-content/major- investigation-and-public-protection/domestic-abuse/context/#coercive-and-controlling-behaviour.

(19)

19 • Il comportamento ha un effetto grave su B; e

• A sa o dovrebbe sapere che il comportamento avrà un effetto grave su B.

A e B sono "connessi personalmente" se: • sono in una relazione personale intima; o

• vivono insieme e sono membri della stessa famiglia; o

• vivevano insieme in precedenza o sono stati in un rapporto personale intimo l’uno con l'altro.

Ci sono due modi in cui si può dimostrare che il comportamento di A ha un "effetto grave" su B:

• Se causa in B il timore, almeno in due occasioni, che la violenza venga usata contro di lui - s.76 (4) (a); o

• Se causa gravi allarmi o disagi che hanno un notevole effetto negativo sulle proprie attività quotidiane - s.76 (4) (b).

Ai fini di questo reato, il comportamento deve essere "ripetuto" o "continuo".

Un altro elemento distintivo del reato è che deve avere un "effetto grave" su qualcuno, e un modo per dimostrarlo è che la vittima tema, in almeno due occasioni, che la violenza venga usata contro di essa. Non vi è alcun requisito specifico scritto nella legge che l'attività debba essere della stessa natura. L'accusa dovrebbe essere in grado di dimostrare che c'era l'intenzione di controllare o

costringere qualcuno.

L'espressione "sostanziale effetto negativo nei confronti delle normali attività quotidiane di B" può includere, a titolo esemplificativo ma non tassativo:

• Determinare un cambiamento nel modo di socializzare proprio della vittima o addirittura privarla di qualsiasi facoltà di socializzare;

(20)

20 • Cambiamento nella routine quotidiana compresa quella associata ai pasti o alle faccende domestiche;

• La frequenza a scuola;

• Dover mettere in atto speciali misure di sicurezza a casa per salvaguardare se stessi o i propri figli;

• Modifiche riguardanti lo svolgimento della propria attività lavorativa, stato occupazionale o percorsi di lavoro;

Ai fini del reato, A “dovrebbe sapere” ciò che una persona in possesso delle stesse informazioni ragionevolmente potrebbe conoscere - s.76 (5).

Una persona colpevole di un reato ai sensi di questa sezione può essere condannato, a seconda della gravità del fatto:

• alla reclusione per un periodo non superiore a cinque anni, o al pagamento di una multa, o entrambi;

• alla reclusione per un periodo non superiore a 6 mesi, o al pagamento di una multa, o entrambi.

Laddove si tratti di una “Either way offence”, quindi di un reato che può essere perseguito sia di fronte alla Crown Court che di fronte alla Magistrates Court, non è necessario che l'ultimo incidente si sia verificato nei sei mesi precedenti; sicuramente l’eventualità che la fattispecie si sia verificata in un contesto domestico rappresenta un fattore aggravante a causa dell'abuso di fiducia in questione.

Il comportamento di controllo o coercitivo nei confronti di un altro può includere o essere commesso in concomitanza con una serie di altri reati ai sensi del: Malicious Communications Act 1998; the Sexual Offences Act 2003; the Offences Against the Person Act 1861.

Per quanto concerne le cause di giustificazione per il presunto responsabile del comportamento di controllo e coercitivo, ai sensi del comma 4 (b) (comportamento che causa grave allarme o

(21)

21 difficoltà che comporta un sostanziale effetto negativo sulle loro attività quotidiane) si configura come una causa di giustificazione dimostrare che:

• A credeva di agire nel migliore interesse di B; e

• Il comportamento in tutte le circostanze era ragionevole. A deve essere arrestato se si dimostra che :

• B ha raccolto prove sufficienti dei fatti addotti per sollevare un’accusa nei confronti di A; e

• la colpevolezza di A è stata dimostrata al di là di ogni ragionevole dubbio.

Nel determinare se A avesse dovuto sapere che con il suo comportamento avrebbe causato un danno grave nei confronti di B la domanda che la pubblica accusa deve porsi è se una persona in possesso delle stesse informazioni avrebbe potuto ritenere ragionevolmente che con il proprio comportamento avrebbe causato un danno grave nei confronti di qualcuno.

Si noti che questa causa di giustificazione non è disponibile in relazione al comma 4a (comportamento che induce B a temere in almeno due occasioni che la violenza venga usata contro di lui). Proprio in riferimento alla raccolta di prove a sostegno delle accuse della vittima, la guida legale del CPS delinea un elenco non esaustivo che coadiuva l’attività della pubblica accusa nel dimostrare l’esistenza del reato di coercive and controlling behaviour: • Copie di e-mail

• registrazioni del telefono • Messaggi di testo

• Prove di abusi su internet, tecnologia digitale e piattaforme di social media

(22)

22 • nastri o trascrizioni di richieste di aiuto alla polizia

• CCTV

• Riprese video direttamente dal corpo

• Stile di vita e uso domestico, incluse prove fotografiche

• Registrazioni di interazione con i servizi pubblici come i servizi di supporto (anche se alcune parti di tali registrazioni riguardano eventi verificatisi prima dell'entrata in vigore del nuovo reato, il loro contenuto può ancora, in determinate circostanze, essere considerato come prova)

• Cartelle cliniche

• Testimonianze della famiglia e degli amici della vittima potrebbero essere in grado di fornire prove circa l'impatto che l’isolamento della vittima ha avuto nei confronti delle loro relazioni • Dichiarazioni rilasciate dai vicini o da chi effettua consegne abituali presso l’abitazione come i postini.

• Documenti bancari per mostrare il controllo finanziario

• Precedenti minacce rivolte a bambini o altri membri della famiglia • Diario tenuto dalla vittima

• Racconto delle vittime di quello che è successo alla polizia

• Prova di un eventuale isolamento come la mancanza di contatto tra familiari e amici o il partner che accompagna la vittima ad appuntamenti medici

• Dispositivi di localizzazione GPS installati su telefoni cellulari, tablet, veicoli ecc.,

Anche laddove si decida di non intraprendere ulteriori azioni, i pubblici ministeri devono chiedere ai poliziotti di avvisare la vittima

(23)

23 di raccogliere documenti a supporto di eventuali indagini future, come ad esempio:

• Un diario di eventi , osservando che vi sono potenziali rischi per la vittima se l'autore lo dovesse scoprire;

• Rilevare in modo sicuro se vi sono testimoni che possono aver osservato o ascoltato questi eventi;

• Memorizzare messaggi o registrare le chiamate effettuate dal convenuto;

• Parlare con i vicini, colleghi, familiari, amici o servizi di supporto specialistici;

E’ la polizia che a sua volta deve consigliare la vittima riguardo al modo migliore per mantenere al sicuro se stessi e le informazioni raccolte in relazione agli incidenti. In ultimo luogo saranno sempre gli agenti di polizia ad indirizzare la vittima verso servizi specializzati nei riguardi dell’abuso domestico come il servizio di assistenza nazionale per la violenza o i Centri Antiviolenza di riferimento.

Una strategia che si è rivelata efficace nel perseguimento di questi casi si sostanzia nel controllo del comportamento e delle azioni del sospettato o imputato. L’utilizzo di questa tecnica si rende necessaria laddove il responsabile nell’esaminare i costi e i benefici di perseguire azioni abusive adotti una serie di misure per ridurre al minimo la probabilità di rilevamento e punizione dei propri comportamenti. Proprio a causa della natura del legame alla base di una relazione intima l’abusante può ricorrere all’utilizzo di tattiche altamente sofisticate di controllo o costrizione le quali possono anche essere accompagnate da violenza fisica.

Le forze dell’ordine devono perciò essere consapevoli che i presunti colpevoli possono:

(24)

24 • Essere altamente manipolativi, prendendo provvedimenti per interrompere o fuorviare l'indagine e il procedimento giudiziario. Questo può includere fare contro-accuse di abuso o argomentare che le azioni sono state prese per autodifesa, rendendo così difficile distinguere tra la vittima primaria e l'aggressore primario. La polizia deve esplorare la natura della relazione, il contesto del reato, includendo qualsiasi modello più ampio di comportamento e verificare se ci siano altri fattori in gioco che possano avere un impatto sull’ accusa, come ulteriori procedimenti civili o familiari nei confronti del presunto colpevole.

• Adottare contromisure per dirottare le indagini, come: alterare il comportamento durante la sorveglianza o la supervisione; usare gli altri per affermare il controllo sulla vittima; accusare la vittima di "lamentarsi" delle autorità.

• Scoraggiare le persone vulnerabili a chiedere aiuto informandole che potrebbero incontrare ulteriori ostacoli nell’accedere alle organizzazioni di supporto. Ad esempio: sfruttare la vulnerabilità di qualcuno a causa del loro status di immigrazione, della loro disabilità o del loro orientamento sessuale; o combinare il comportamento di controllo o coercitivo con l'attività sessuale forzata per umiliare la vittima e ridurre il rischio che cerchi aiuto. • Fare ripetute domande circa le variazioni di un ordine restrittivo o

dell'ordine di disposizione circa l’affidamento dei bambini in modo da continuare a controllare la vittima.

• Ridurre al minimo, o mitigare, il loro comportamento offensivo. In generale, se il comportamento illecito equivale a un comportamento di controllo o coercitivo, e questo è il capo d’accusa principale, i pubblici ministeri non devono formulare un’imputazione per un reato minore semplicemente per convenienza.

(25)

25 1.3. Stalking and harassment - Atti persecutori e molestie

Lo stalking è stato riconosciuto come una fra le tipologie più comuni di violenza intima perpetrata da un partner o da un ex partner, quindi si rivela una condotta particolarmente diffusa nei casi di violenza domestica. Il Protection of Freedoms Act del 2012 ha creato due nuovi reati di stalking che sono stati inseriti rispettivamente nelle sezioni 2A e 4A del Protection from Harassment Act del 1997. Sebbene non esistano definizioni strettamente giuridiche dello stalking, la sezione 2A del PHA del 1997 ha stabilito degli esempi di atti o omissioni che in particolari circostanze sono associate allo stalking, come ad esempio: seguire una persona, osservarla o spiarla, contattarla ripetutamente contro il suo volere tramite qualsiasi mezzo di comunicazione compresi i social media.

L’effetto di suddetta condotta è quello di andare a condizionare e limitare la libertà della vittima, la quale vive in un perenne stato di preoccupazione, ansia e agitazione. In molti casi tale atteggiamento può sembrare innocuo, ma se compiuto ripetutamente diventa una condotta persecutoria capace di causare panico e stress nei confronti della vittima.

Il termine molestia, “harassment”, invece viene utilizzato per identificare quelle condotte volte a causare preoccupazione o stress, ai sensi della sezione 2 del Protection from Harassment Act del 1997 e indurre nella vittima il timore di subire violenza, letteralmente “putting people in fear of violence”, ai sensi della sezione 4 della suddetta legge. Sebbene anche in questo caso all’interno della sezione 7(2) del PHA non si dia una definizione specifica del reato, questo crimine include ripetuti tentativi di imporre un contatto indesiderato con la vittima in una maniera tale da poter presupporre ragionevolmente di causarle stress o paura.

Sia il reato di stalking che le molestie si verificano molto spesso nel contesto della violenza domestica soprattutto una volta che sia avvenuta la separazione della vittima dal responsabile delle

(26)

26 violenze. Purtroppo l’errore in cui frequentemente incorre la legislazione è quello di misurare la gravità del reato in base alla risposta della vittima nei confronti della molestia, ad esempio individuando come indice di gravità del reato l’eventuale cambiamento intervenuto nella routine quotidiana della vittima11. In questo modo si incorre nell’errore comune di stereotipare la vittima di violenza domestica e elaborare erroneamente un “modello ideale” di comportamento delle donne abusate perdendo di vista il fulcro della legge che invece dovrebbe concentrarsi sulla natura della condotta criminogena del responsabile delle violenze. È importante comprendere la differenza tra i reati di controllo o di comportamento coercitivo e quelli che riguardano lo stalking e le molestie.

Come il comportamento di controllo o coercitivo, i reati di stalking e molestie riguardano un comportamento o una serie di comportamenti che inducono qualcuno a temere che la violenza venga usata contro di loro in almeno due occasioni o che causi loro gravi allarmi o angosce con un sostanziale effetto negativo sullo svolgimento delle loro attività quotidiane. In effetti, il comportamento preso in considerazione da ciascuno di questi due reati potrebbe essere esattamente lo stesso.

Il reato di coercive and controlling behaviour però è stato introdotto specificamente al fine di contrastare l'abuso in una relazione in corso in cui le parti sono personalmente connesse, come definito nella sezione 76 (2).

Quando si seleziona l’accusa appropriata, i pubblici ministeri devono considerare lo stato della relazione. Laddove esista una relazione in corso, deve essere considerato il reato di coercive and controlling behaviour. I reati di stalking e molestie possono essere

11 CARLINE A. and EASTEAL P., Shades of Grey – Domestic and Sexual Violence Against Women:

(27)

27 appropriati se la vittima e il colpevole erano precedentemente in una relazione ma non vivono più insieme.

Questi reati possono anche essere addebitati in relazione a una condotta posta in essere nei confronti di una persona che non si conosce e che non si è mai incontrata.

Potrebbero essere presentate istanze dove la relazione tra vittima e responsabile della violenza cambia diverse volte sia durante le indagini che nel corso del procedimento giudiziario. Ciò che è rilevante per l’accusa è lo stato della relazione nel momento in cui il comportamento offensivo ha avuto luogo .

Un'indagine e un procedimento giudiziario distinti dovrebbero essere considerati appropriati se il reato continua dopo che lo stato della relazione cambia. Ad esempio, laddove sia in corso un’indagine nei confronti di qualcuno accusato di controlling or coercive behaviour o nel caso in cui qualcuno sia stato accusato del reato di controlling or coercive behaviour; e la vittima e l’autore degli abusi non abbiano più una relazione ma il responsabile perseverasse nel commettere il reato . In questa ipotesi il reato di controlling or coercive behaviour potrebbe anche cumularsi con il reato di stalking o molestia.

In questi casi, e in base alle circostanze del caso, potrebbe essere opportuno:

• Includere all’accusa per i reati relativi al controllo o al comportamento coercitivo anche quella per i reati di stalking o molestie;

• Procedere con procedimenti separati per il controllo o il comportamento coercitivo e lo stalking e le molestie. Questo approccio potrebbe essere più appropriato nelle circostanze in cui l'imputato si trovi in libertà vigilata e nonostante ciò continui a molestare o perseguitare la vittima. In questi casi, la polizia

(28)

28 dovrebbe prendere in considerazione la possibilità di rimandare in carcere il convenuto.

Per quanto concerne gli incidenti avvenuti prima della vigenza della normativa sul controllo o comportamento coercitivo, si stabilisce che:

• poiché il reato di controlling and coercive behaviour12 è entrato in

vigore il 29 dicembre 2015, qualsiasi incidente che faccia parte di un comportamento ripetuto o continuo avvenuto prima di tale data non può essere incluso nella fattispecie di riferimento. Per quanto riguarda le tipologie di controlling e coercive behaviour avvenuti prima del 29 dicembre 2015 queste dovrebbero essere prese in considerazione come Bad Character Evidence.

Per quanto concerne gli incidenti verificatisi dopo l'inizio della legislazione sul controllo o comportamento coercitivo, si stabilisce che:

• Se un incidente è addebitato in base ad una differente legislazione e poi si verifica un incidente successivo che stabilisce un comportamento ripetuto o continuo che ha un effetto grave su qualcuno (causando la paura in almeno due occasioni che la violenza sarà usata contro di loro o grave, allarme o sofferenza che ha un effetto sostanziale sullo svolgimento delle loro attività quotidiane), allora potrebbe essere consigliabile ritirare l’accusa precedente e sostituirla con un’accusa che prenda in considerazione entrambi gli incidenti.

(29)

29

2. Le dimensioni del problema

Le stime più attendibili sull'entità della violenza domestica in Inghilterra e Galles provengono dal Crime Survey for England and Wales (CSEW), precedentemente British Crime Survey (BCS). Si tratta di un importante monitoraggio circa l’entità della criminalità in Inghilterra e Galles. È utilizzato dal governo per valutare e sviluppare politiche di riduzione del crimine e fornire informazioni sui mutevoli livelli di criminalità negli ultimi 30 anni.

Il CSEW intervista le persone circa la loro esperienza di vittime. Essendo un'indagine effettuata direttamente sulle famiglie, raccoglie maggiori testimonianze rispetto alle cifre ufficiali della polizia, in quanto non tutti i reati vengono segnalati alle forze dell’ordine. Dal CSEW sono disponibili due serie di dati: i primi, raccolti a partire dal sondaggio del 1981, provengono dai risultati delle interviste faccia a faccia; i secondi, disponibili dal 2004/05, provengono da moduli completati privatamente dai soggetti interessati rispondendo alle domande su un computer. Bisogna sottolineare che il primo approccio riporta un numero significativamente più basso di abusi familiari rispetto all'entità effettiva della violenza domestica, poiché è stata dimostrata la riluttanza delle vittime a rivelare in un colloquio faccia a faccia l'esperienza della violenza domestica subita.

Le ultime statistiche13 mostrano che:

• circa il 7,0% delle donne e il 4,4% degli uomini hanno subito abusi domestici nel 2015/16, equivalenti a una stima 1,2 milioni di donne e 651.000 vittime di sesso maschile.

• Complessivamente, il 26,3% delle donne e il 13,6% degli uomini ne hanno avuto esperienza. Oltre un quarto di donne e oltre il 13% degli uomini ha subito abusi domestici dall'età di 16. Queste cifre

13STRICKLAND P. and ALLEN G., Domestic Violence in England and Wales, in Briefing Paper n.

(30)

30 equivalevano a circa 4,3 milioni di donne vittime di abusi domestici e 2,2 milioni di vittime tra i 16 e 59.

I livelli di abuso domestico sono generalmente diminuiti negli ultimi dieci anni. A marzo 2005 ci sono state circa 2,7 milioni di vittime rispetto a poco meno di 2 milioni nell'anno 2015/2016. Questa è una riduzione statisticamente significativa, del 27%.

Il numero di casi denunciati alla Polizia è cresciuto anno dopo anno a partire dal 2007/08 in cui si registrano circa 749,521 denunce. Nel 2014/15 il numero dei casi riportati alla Polizia ha raggiunto i 943,628 – questo ha costituito un aumento delle denunce del 43% dal 2007/08.

Nel 2015/16 le denunce totali alla Polizia sono state 1,030,392.

Nel 2015-2016, ci sono stati 117.882 casi di violenza domestica riferiti al Crown Prosecution Service dalla polizia - un calo del 4% nel 2014/15. Rispetto al 2009/10 il numero di casi riferiti al CPS è aumentato del 29%.

Questo dato non equivale al numero totale di persone arrestate per tale reato. Tra l'arresto e il rinvio al CPS, la polizia può anche decidere che nessun crimine sia stato commesso o che non vi siano prove sufficienti per procedere.

Tra i casi riferiti al CPS, la decisione di addebitare il crimine al presunto colpevole è stata presa nel 69,7% dei casi, con un leggero aumento della proporzione dal 2014/15 anno nel quale il crimine è stato addebitato nel 68,9% dei casi.

Nel 2015-2016 sono stati processati solo 101.000 imputati, un aumento del 9% dal 2014/15 e un aumento del 50% rispetto al 2008/09.

Il numero di trasgressori condannati con successo nel 2015/16 è stato poco più di 75.000.

Il 74,5% delle azioni penali sono state completate, per cui si riscontra un lieve aumento rispetto al 73,9% ottenuto l'anno precedente.

(31)

31 Dalle indagini condotte in Inghilterra nel 2008/09, dall’allora British Crime Survey, risultò che le donne vittime di violenza domestica sono inclini a soffrirne per lunghi periodi di tempo e che nella maggior parte dei casi ne consegue sia un danno emotivo che psicologico. In particolare, le violenze più frequentemente riportate dalle donne sono quella fisica e quella derivante dall’utilizzo di minacce. Molte donne utilizzano la forza in casi isolati e soprattutto come arma di difesa nei confronti del responsabile. Una recente ricerca operata da Marianne Hester, professoressa presso l’Università di Bristol in Gender, Violence & International Policy, ha scoperto che la maggior parte degli incidenti avvengono a causa di uomini che usano la violenza nei confronti della donna e che tale tipo di violenza comporta danni molto più gravi rispetto a quella utilizzata dalle donne nei confronti degli uomini. La violenza domestica inoltre può condurre a conseguenze fatali e in questo caso la differenza di genere è lampante. Le statistiche del 2008/09 mostrano che nel 53% dei casi di femminicidio e solo nel 7% dei casi di omicidi nei confronti di uomini, il principale sospettato è un partner o un ex partner.

Risulta difficile dimostrare accuratamente il numero di vittime effettive di violenza domestica. E’ evidente che si tratti di un fenomeno sottostimato dato dal fatto che le stime reali sono ingannevoli poiché la polizia viene a conoscenza dell’abuso solo laddove la vittima denunci la violenza e molto spesso questo non accade. Per quanto concerne il centro antiviolenza di riferimento per il Newham, mediamente si registravano cento casi di violenza al mese, computo nel quale rientravano anche le recidive.

(32)

32

3. Le cause e le conseguenze della violenza domestica

Si rivela difficoltoso individuare le cause di questo fenomeno dilagante. Alcune teorie si concentrano sugli aspetti psicologici che caratterizzano i soggetti coinvolti, sia la vittima che il responsabile: nello specifico si propongono di identificare se il primo avesse mai avuto un comportamento insolitamente aggressivo o una personalità fortemente gelosa, la seconda se avesse mai manifestato una personalità insicura o addirittura masochista. In alcuni casi si è tentato di affrontare il fenomeno in termini intergenerazionali, per cui le parti ripropongono all’interno della propria famiglia un comportamento che hanno acquisito dai propri genitori come modello comportamentale di riferimento. Altre teorie si soffermano sulla povertà sia sociale che in termini economici; altre ancora basano le violenze sull’utilizzo di sostanze stupefacenti e alcol. Le teorie femministe vedono la violenza domestica come una manifestazione del patriarcato, del potere dell’uomo sistematicamente esercitato sulla donna.

In realtà, nessuna di queste teorie può spiegare l’incidenza della violenza domestica. A maggior ragione non possono essere prese in considerazione le teorie che tendono a colpevolizzare la vittima, tesi inconsistenti e altamente controverse.

Invece che ricercare le cause, si rivela più semplice e anche più utile identificare i fattori che aumentano le probabilità di diventare un soggetto a rischio: essere una donna, di età compresa tra i 16 e i 24 anni; essere separata, divorziata, o single; essere incinta; essere un genitore single; far parte di un nucleo familiare a basso reddito e vivere in un’abitazione in locazione. Dall’altro lato, i responsabili delle violenze sono caratterizzati dai seguenti aspetti: essere maschio e avere precedenti penali o un passato caratterizzato da comportamenti criminogeni; emarginazione sociale; stress e altre conseguenze negative derivanti da un reddito basso e dal vivere in

(33)

33 condizioni di povertà; vari tratti psicologici della personalità tra cui la tendenza a negare le proprie responsabilità, la gelosia e un’estrema dipendenza dalla vittima e infine la mancanza di empatia.

Sebbene tali caratteri possano aumentare il rischio, bisogna specificare che l’abuso domestico non è confinato a nessuna classe economica o sociale, gruppo etnico o modello di genere.

La percezione che la violenza domestica sia particolarmente prevalente in una classe socio - economica inferiore può essere data dalla maggiore visibilità che i gruppi svantaggiati hanno nei confronti delle istituzioni pubbliche. Le vittime che si trovano in una situazione socio economica più agiata, avendo la facoltà di rivolgersi ad enti privati, possono avere il privilegio di mantenere l’evento nella sfera privata, con una minore probabilità di riportare l’abuso alla polizia o agli agenti della sanità e quindi di rientrare nelle statistiche nazionali. Altri studi hanno rivelato che non ci sono differenze sull’incidenza della violenza in riferimento allo status socio - economico o all’etnia, sebbene la povertà e l’emarginazione sociale possano essere conseguenze dell’abuso14.

Cercare di isolare particolari gruppi di persone predisposti alla violenza domestica può essere interpretato come un modo per comprendere le cause del problema e quindi stabilirne una possibile soluzione. Comunque sia il messaggio proveniente dalle stime effettuate è chiaro: la violenza domestica nei confronti delle donne è fin troppo comune in tutta la società per permettere di isolare gruppi di soggetti e individuarli come fonte del problema.

Un altro dato significativo è che spesso la fine della relazione non conduce alla fine delle violenze; al contrario, la separazione può portare ad un incremento degli abusi. Molte vittime continuano ad essere soggette agli abusi, nonostante la separazione, laddove vi sia

14 HARRIS – SHORT S. and MILES J., Family Law Text Cases and Materials, Oxford, Oxford

(34)

34 la necessità di stabilire dei contatti tra i figli e l’ex coniuge o l’ex partner. La separazione a volte comporta maggiori rischi per le vittime a causa del comportamento sempre più ossessivo del responsabile delle violenze.

E’ questo il caso di S.M., in una relazione con S.V., dal quale ha avuto due figli.

S.V. durante tutto il periodo della relazione, della durata di undici anni, ha sempre esercitato un forte controllo nei confronti di S.M. Nella testimonianza della vittima presentata in tribunale si legge che S.V. era solito manipolare S.M. al fine di ottenere rapporti sessuali non graditi dalla vittima; in conseguenza di un eventuale rifiuto, S.V. esercitava atti di violenza psicologica, come ad esempio rimproverare la vittima fino a schiaffeggiarla per il disordine in casa. “Throughout the relationship the respondent was very controlling in regards to our intimate relationship and would often put pressure on me to have intercourse. If I refused he would become angry and use day to day things to have a go me. For example he would say the house is messy and become irritable. I recall an incident the respondent and I were talking about something and the respondent became angry and physically assaulted me. The respondent slapped me across the face. The respondent apologised afterwards and we continued our relationship.”

0 20 40 60 80 100 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 D o m e sti c Viol e n ce (% ) Anni di relazione Reality General expectation SEPARAZIONE

(35)

35 S.V. era contrario anche al fatto che la vittima lavorasse, l’unica opzione che le concesse fu quella di lavorare per lui, al fine, dichiaratamente espresso, di poterla monitorare.

“I started to look for work after our return from the holiday. The respondent told me to choose between the family or work and put pressure on me to not obtain work. The respondent did not want me to be independent and suggested that I work with him so that he could monitor me. Due to his controlling behaviour I had no choice but to work with him and informed him that I would want proper employee rights and the respondent became angry and accuse me of using him.”

S.V. era contrario altresì al fatto che la vittima conseguisse la patente per guidare, adducendo come motivazioni che non avrebbe più potuto monitorarla, sarebbe stata troppo libera di andare dove voleva e lui non avrebbe più potuto sapere dove fosse e con chi fosse.

“I recall an incident when I obtained a driving licence. The area we lived in, in Italy was very secluded and therefore I was unable to go out by myself, when I obtained the licence the respondent was not very pleased as he told me that I would be going out and doing things and he would not be able to monitor me. He would not know who I was with or where I am. Il comportamento di S.V. era teso ad isolare la vittima dalle proprie conoscenze, diventando irascibile se la vittima si intratteneva con amici e conoscenti a parlare in sua presenza.

“ In 2014 we came to London, the respondent started to increase his control over my life. The respondent would be visibly upset if he saw me speaking to my friends and would make me feel bad and made it clear to my friends as well that he was unhappy and as a result I would often end the conversation with my friends or they would not want to speak to me because of the respondent.”

Il suicidio del fratello è stato l’episodio che ha condotto la vittima a separarsi da S.V., perché fu in questa circostanza che S.M. dovette recarsi nel proprio paese di origine per partecipare alle celebrazioni

(36)

36 funebri; S.V. non si dimostrò assolutamente empatico ma al contrario obbligò la vittima a spostare il volo di ritorno per costringerla a tornare in Inghilterra due giorni prima rispetto a quanto previsto.

Dopo undici anni di abusi, la vittima decide di interrompere la relazione nel novembre del 2017. Dopo la separazione S.V. tenta di controllare ancora la vittima tramite vari espedienti, come richiederle di rimuovere delle foto pubblicate su Facebook dove appare felice senza di lui. Oppure accusandola di essere una pessima madre perché si avvale dell’aiuto di un’amica per gestire i figli durante le ore in cui lavora. In questa occasione minaccia la vittima di portarle via i figli, una minaccia che la costringe ad annullare l’impegno di lavoro per la paura di tornare a casa e non trovare più i suoi bambini con la babysitter. L’evento scatenante la denuncia della vittima, cui è poi conseguita l’emanazione di un non molestation order da parte del giudice, avviene il giorno in cui S.V. chiede a S.M. di incontrarsi per parlare. Vittima e responsabile si trovavano in macchina, in questa occasione S.V. accusa la vittima di aver rovinato la famiglia, cerca di manipolarla per giungere ad una riconciliazione, ma le risposte negative della vittima non fanno che aumentare il nervosismo e l’aggressività di S.V. che dopo aver preso velocità con la macchina, minaccia di uccidere se stesso e la vittima in un incidente stradale.

Questo caso è un esempio esplicativo di come la violenza non sia quasi mai un fatto isolato a sé stante, ma rientri in una serie di eventi violenti o di controllo che aumentano di intensità e di frequenza con il trascorrere del tempo raggiungendo il culmine successivamente alla separazione.

La minaccia di morte rientra tra quegli indicatori che rendono un soggetto vittima di abusi domestici, una vittima ad alto rischio. Spesso in questi casi si rivela necessario mettere al sicuro le vittime in dei “refuges”ossia case rifugi, la cui ubicazione è sconosciuta al

(37)

37 responsabile delle violenze; la vittima può anche essere costretta ad abbandonare il proprio lavoro ed accettare il suo spostamento in un rifugio che si troverà in un altro quartiere o addirittura in un’altra città. Questo implica un sacrificio che diventa di maggiore entità se la vittima in questione ha figli, in questo caso i figli dovranno assentarsi da scuola o addirittura cambiare scuola se il periodo di tempo necessario per azionare la macchina della giustizia e ottenere una tutela giurisdizionale si dovesse rivelare troppo lungo.

(38)

38

4. Il Civil Law e la violenza domestica

Contrariamente a quanto previsto nel diritto penale, il cui scopo principale è garantire una condanna per il responsabile della condotta abusiva, il diritto civile ha come obiettivo primario quello di proteggere la vittima. I rimedi giuridici nell’ambito del civil law richiedono un onere della prova inferiore e vengono concessi a seguito di un’udienza privata15. Il diritto civile generale non assicura protezione alle vittime di violenza domestica in modo esaustivo, poiché sia il diritto in materia di illeciti civili sia quello in materia di proprietà hanno ridotte possibilità di assicurare a tali soggetti un’abitazione, soprattutto se gli stessi non hanno il diritto di occupare la casa coniugale. Inoltre i poteri di esecuzione dei tribunali civili sono limitati e le procedure che devono seguire differiscono da quelle dei tribunali di famiglia. I tribunali che emettono ingiunzioni di diritto comune non possono attribuire alle forze dell’ordine i poteri di arresto nei confronti degli imputati in caso di violazione delle stesse. Queste limitazioni hanno incoraggiato una riforma del diritto al fine di trattare la violenza domestica come un vero e proprio problema sociale. Sono state quindi promulgate due importanti leggi volte a migliorare la protezione delle vittime: il Domestic Violence and Matrimonial Proceedings Act del 1976 e il Domestic Proceedings and Magistrates’ Court Act del 1978. Queste due stabilirono due rimedi speciali per i coniugi e i conviventi: il non-molestation order e l’ouster order, con i quali si regolamentò l’occupazione della casa coniugale e si rafforzarono i poteri di arresto conferiti alle forze di polizia, tramite il rilascio di tali ordini da parte delle family courts. Tuttavia l’ampliamento della normativa al riguardo fu fortemente criticata.

15 Law Commission n. 207 , Family Law Domestic Violence and Occupation of the Family Home,

London, HMSO, 1992, para 2.11: “The civil domestic violence remedies approach the problems from a perspective which has a number of important differences from the approach of the criminal law. The emphasis is more upon the needs of the victim: she can choose to apply for the remedy she wants.”

Riferimenti

Documenti correlati

An important element of the theory is the approximate power-law dependence of the X-ray ionization param- eter, ˜ζ ≡ ζ X /n H on vertical column density N H , where ζ X is

Il fiume di cui Riobaldo ha paura e Diadorim no è descritto come un qualcosa di immenso e terribile («aquela terrível água de largura: imensidade»), richiamando alla mente

f) se si tratta dell’arresto o della detenzione regolari di una persona per impedirle di entrare illegalmente nel territorio, oppure di una persona contro la quale è

Isabella Valente 143.. Desidero ringraziare Gianpaolo Leonetti per la disponibilità mostrata nell’agevolarmi la ri- cerca all’Archivio del Pio Monte della Miseri- cordia, ed

« possono comportare un dovere di istituire e applicare un quadro normativo adeguato che offra una protezione contro gli atti di violenza che possono essere

Avrebbe anche un significato etico, comprensibile ed apprezzabile indipendentemente dall’adesione alla tradizione religiosa o storica poiché evoca principi che possono

A sua volta, nel procedere al relativo scrutinio, la Corte costituzionale, pur non potendo sindacare l’interpretazione della CEDU data dalla Corte di Strasburgo, resta

In this situation, due to the higher complexity of the TRIMAGE scanner and our implementation of the symmetric detector-pairs, the rst step of the recon- struction process