Università degli Studi di Salerno
Dipartimento di Scienze Economiche e Statistiche
Corso di Laurea in Economia e Commercio
Prof. Daniela Valentino Prof. Daniela Valentino
Corso di Diritto Privato
Parte terza - Situazioni giuridiche
Rapporto obbligatorio (Oggetto) Rapporto obbligatorio (Oggetto)
Obbligazioni naturali Obbligazioni naturali
208- 214
OGGETTO DEL RAPPORTO OBBLIGATORIO
2)
2) Teoria personalistica: è Teoria personalistica: la stessa la stessa prestazione
prestazione a costituire il bene idoneo ad attuare bene l’interesse del creditore.
→ si rivaluta il ruolo della prestazione nel rapporto prestazione obbligatorio
1) Teorie patrimoniali: Oggetto Oggetto dell’obbligazione non è la prestazione dell’obbligazione non è la prestazione (comportamento del debitore)
(comportamento del debitore), in quanto incoercibile, bensì il bene dovuto (artt. 2930, bene dovuto 2910 c.c.)
→ sfiducia nei confronti della cooperazione del debitore
→ l'attenzione si concentra sul patrimonio del debitore patrimonio (art. 2740 c.c.)
→ art. 1174 c.c. = la prestazione la prestazione è l'oggetto è l'oggetto dell'obbligazione.
dell'obbligazione.
due orientamenti:
208
OGGETTO DEL RAPPORTO OBBLIGATORIO
Il "bene", che nel concreto rapporto, attua l'interesse del creditore non deve essere confuso con lo strumento messo a disposizione del creditore per conseguirlo
→ profilo teleologico vs. struttura del potere
Criti ca
Con riguardo alla struttura del potere, il creditore ha il potere di esigere la prestazione (comportamento) dal debitore. La prestazione, quindi, costituisce l'oggetto del rapporto obbligatorio, rapporto normalmente caratterizzato dall'intermediazione 209
COMPLESSITÀ DELLE SITUAZIONI CREDITORIE E DEBITORIE
a) la situazione creditoriacreditoria
è qualificata attiva ed è attiva costituita esclusivamente esclusivamente da poteri, pretese, aspettative, ecc.
a) la situazione debitoriadebitoria
è qualificata passiva ed è passiva costituita esclusivamente esclusivamente da doveri, obblighi, oneri, soggezioni.
Nella
prospettiva tradizionale :
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COMPLESSITÀ DELLE SITUAZIONI CREDITORIE E DEBITORIE
Complessità delle situazioni soggettive → inconfigurabile una situazione esclusivamente attiva o passiva.
Es. Le clausole generali di correttezza e buona fede (artt.
1175 e 1375 c.c., art. 2 Cost., principio di solidarietà) → particolari doveri e obblighi di comportamento tanto sulla posizione debitoria quanto su quella creditoria.
Tra questi:
a) obblighi di avviso → dovere reciproco di informazione tempestiva
b) doveri di protezione → preservare la sfera giuridica delle parti (intese in senso lato) da fatti lesivi potenzialmente connessi all'esecuzione della prestazione
Critica alla prospettiva tradizionale:
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OBBLIGAZIONI NATURALI
Tradizionalmente le obbligazioni naturali si definiscono quali rapporti (obbligatori) fondati rapporti (obbligatori) esclusivamente esclusivamente su doveri morali e sociali per i quali, di conseguenza, doveri morali e sociali è esclusa la coercibilità, in esclusa la coercibilità contrapposizione ai contrapposizione rapporti obbligatori civili. obbligatori civili
Il titolare della situazione naturale creditoria non naturale creditoria non può esigere l'esecuzione della prestazione
può esigere l'esecuzione della prestazione dal titolare della situazione naturale debitoria e, per naturale debitoria l'ipotesi di inadempimento, non è assistito da azioni non giudiziarie.
Definizione
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OBBLIGAZIONI NATURALI
Non è ammessa la ripetizione di quanto è stato spontaneamente prestato dal debitore naturale in esecuzione di doveri morali o sociali, salvo che la prestazione sia stata eseguita da un incapace (c.d. soluti retentio).
Disciplina (art. 2034 c.c.)
Rilevanza giuridica: il sistema giuridico è interessato ad una concreta attuazione dei doveri morali e sociali sì che essi ricevono una valutazione positiva da parte dell'ordinamento.
La considerazione normativa di tali doveri determina la loro idoneità a fungere da valida ragione giustificativa dello spostamento patrimoniale.
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OBBLIGAZIONI NATURALI
a) Spontaneità dell'adempimento → ripetibile la prestazione frutto di violenza morale o dolo.
b) Capacità del solvens (debitore naturale): capacità naturale (art. 428, comma 1, c.c.) piuttosto che quella di agire → natura negoziale dell'atto di adempimento di un'obbligazione naturale
Presupposti per l’irripetibilità
L'adempimento dell'obbligazione naturale va distinto dagli atti di liberalità:
l'adempimento dell'obbligazione naturale è atto giuridicamente libero, ma moralmente e socialmente dovuto (c.d. animus solvendi);
gli atti di liberalità sono caratterizzati dallo spirito di liberalità (c.d. animus donandi, cfr. art. 769 c.c.), sono espressione di libertà negoziale.
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