• Non ci sono risultati.

Corso di Diritto Privato

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Condividi "Corso di Diritto Privato"

Copied!
10
0
0

Testo completo

(1)

Università degli Studi di Salerno

Dipartimento di Scienze Economiche e Statistiche

Corso di Laurea in Economia e Commercio

Prof. Daniela Valentino Prof. Daniela Valentino

Corso di Diritto Privato

Parte terza - Situazioni giuridiche

Prescrizione e decadenza Prescrizione e decadenza

304-312

(2)

Nozione estinzione della situazione soggettiva per effetto dell'inerzia del titolare

Efficacia → il diritto prescritto perde la propria forza, nel senso che, se si agisce in giudizio, il terzo potrà eccepire la intervenuta prescrizione, in tal modo bloccando l’iniziativa giurisdizionale.

Fondamento

 esigenza di certezza e di stabilità dei rapporti giuridici;

 disinteresse del titolare, reso palese dal decorso del tempo

 presunzione di rinunzia al diritto

interesse generale

istituto di ordine pubblico

inderogabilità della relativa

disciplina 304

(3)

PRESCRIZIONE

Operatività:

 non automatica ma su iniziativa dell'interessato, che ha l'onere di farla valere giudizialmente attraverso l’eccezione di prescrizione;

l’interessato può rinunziarvi (ammessa rinunzia c.d. successiva, espressa o tacita);

possibilità per i terzi creditori (o interessati) di farla valere in luogo del soggetto che non vi provveda o vi rinunzi.

305

(4)

PRESCRIZIONE

Oggetto: valenza generale, salvo:

diritti indisponibili non è possibile perdere per inerzia, protratta nel tempo, ciò di cui non si può disporre;

diritto di proprietà → in ragione della imprescrittibilità della relativa azione, salvi gli effetti dell'usucapione;

altri diritti indicati dalla legge

(5)

TERMINE DI PRESCRIZIONE

Decorrenza dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere (art. 2935 c.c.)

Ipotesi particolari annullabilità del contratto per

vizio del consenso

incapacità legale

violenza: dal giorno in cui è cessata;

dal giorno in cui è cessato lo stato di interdizione o inabilitazione;

dal giorno in cui il minore ha raggiunto la maggiore età.

errore o dolo: dal giorno della scoperta;

307

(6)

PRESCRIZIONE

ORDINARIA: 10 ANNI ogni situazione per la quale non sia stabilito un termine differente

VENTENNALE: diritti reali di godimento e ipoteca

BREVE: 5 ANNI diritto al risarcimento da

illecito 2 ANNI circolazione di veicoli (salvo che l'atto costituisca reato)

5 ANNI diritti da rapporti sociali (società iscritte);

crediti di prestazioni periodiche etc.

(7)

●Nozione: giustificazione dell'inerzia, per una causa sopravvenuta, che rende impossibile o estremamente difficile l'esercizio del diritto per:

 condizione del titolare del diritto (minore non emancipato o interdetto privi del tutore; militare in tempo di guerra)

 particolari relazioni tra le parti (marito e moglie; tutore e minore, etc.)

Opera soltanto in ipotesi tassativamente

previste dalla legge.

● Il periodo di sospensione non si computa →

all'inerzia precedente si somma quella successiva.

309

(8)

Nozione: cessazione dell'inerzia, in seguito

all'esercizio del diritto o al suo riconoscimento ad opera della controparte

notifica atto introduttivo di un giudizio

atto di costituzione in mora (diritti di credito)

atti materiali di esercizio (diritti reali)

Dal momento dell’interruzione inizia a decorrere un nuovo termine di prescrizione → l’inerzia precedente è irrilevante

cause civili

cause naturali

(9)

DECADENZA (art. 2964 e ss. c.c.)

estinzione di un diritto che non sia stato esercitato entro un dato termine perentorio.

Nozione:

Fondamento: esigenza di certezza delle situazioni giuridiche

non ammesse interruzione e sospensione

Disciplina:

salvo che sia disposto altrimenti (2964): es.

atti processuali e periodo feriale)

311

(10)

DECADENZA

312

Àmbit o

(art.

2966 c.c.)

diritti indisponibili: decadenza c.d. "di ordine pubblico"

non ammessa rinunzia;

rilevabilità ex officio

inderogabilità della disciplina legale:

→ impossibilità di apportarvi modifiche o di stabilire termini convenzionali;

→ irrilevanza del riconoscimento del diritto diritti disponibili: decadenza c.d. "di ordine privato" ammessa rinunzia;

non rilevabilità ex officio;

derogabilità della disciplina legale:

→ possibilità di apportarvi modifiche;

→ riconoscimento del diritto → causa impeditiva.

legale

prevista dalla legge;

Giudiziale

disposta dal giudice;

convenzionale

per volontà delle parti e solo in materia di diritti disponibili (a condizione che i termini non siano troppo

gravosi).

Specie :

Riferimenti

Documenti correlati

-inefficacia del regolamento voluto a causa della morte o dell’incapacità del beneficiario dell’attribuzione sopravvenuta alla conoscenza della proposta, ma anteriore al

ai terzi.. promittente o concedente) si obbliga, ove decida di concludere un contratto, a preferire un determinato soggetto (cd. prelazionario) rispetto ad altri,

Costituzione degli effetti contrattuali in capo al terzo nominato (rappresentato) in virtù di una procura preventiva ovvero di una ratifica successiva. Lo stipulante

Le parti stipulano un contratto (simulato), ma vogliono la produzione degli effetti di un contratto diverso (dissimulato) → I contratti sono due: quello simulato (non

 L’errore di diritto è l’errore determinato dalla falsa conoscenza delle norme giuridiche e comporta l’annullabilità del contratto quando è essenziale, cioè è

• La nullità parziale del contratto o di una singola clausola importa la nullità dell’intero contratto se risulta che i contraenti non lo avrebbero concluso

L’effetto reale può non prodursi immediatamente, per volontà delle parti (vendita a termine iniziale o sospensivamente condizionata) o perché la cosa compravenduta non

Prima della riforma del diritto di famiglia, la separazione giudiziale aveva un fondamento sanzionatorio, cioè costituiva una sanzione a carico del coniuge che