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Corso di Diritto Privato

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Academic year: 2021

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Testo completo

(1)

Università degli Studi di Salerno

Dipartimento di Scienze Economiche e Statistiche

Corso di Laurea in Economia e Commercio

Prof. Daniela Valentino

Corso di Diritto Privato

Parte quarta – Autonomia negoziale

Il contratto Rappresentanza

Contratto per persona da nominare

348-357

(2)

RAPPRESENTANZA INDIRETTA

2

Nozione: Un soggetto (rappresentante), allo scopo di curare un interesse altrui, compie un atto giuridico destinato a produrre effetti nella sfera giuridico- patrimoniale di un altro soggetto (rappresentato)

Elementi costitutivi:

Conclusione di un

contratto

Spendita del nome

altrui (ma ammissibilità anche

della cd.

spendita del nome in bianco)

Cura degli interessi altrui

Potere di sostituzione Legittimazione ad agire del rappresentant e

348

(3)

Rappresentanz a

cd. indiretta

Ambasceria (nuncius)

Rappresentanza (o

immedesimazio ne

organica)

Negozio per conto

di

chi spetta

349

Non c’è spendita del nome:

il potere di gestione non è manifestato all’esterno

→rapporto (interno) tra interessato e rappresentante.

Destinazione al sostituto delle sole conseguenze economiche della dichiarazione di volontà

Predetermin azio-ne

dell’intero regolamento negoziale da parte del sostituito.

Il nuncius si limita a

trasmettere le decisioni adottate

dall’interessa to.

Mancanza

assoluta nel sostituito degli attributi della persona fisica ai quali riferire i vizi della volontà ovvero gli stati soggettivi

rilevanti.

Individuazio

ne del

sostituito in base ad eventi

oggettivi e successivi.

FIGURE AFFINI DI

SOSTITUZIONE NELL’ATTIVITÀ

NEGOZIALE

(4)

FONTI DEL POTERE RAPPRESENTATIVO

350

Rappresentanza legale

 Potere rappresentativo conferito dalla legge per curare gli interessi di soggetto incapace (es. minore di età, interdetto giudiziale) e anche in mancanza o contro la volontà dell’interessato.

Risponde ad esigenze di interesse generale.

Rappresentanza volontaria

dichiarazione della volontà dell’interessato di

conferire il potere rappresentativo esternata mediante la

cd. procura (tesi preferibile: negozio unilaterale non

recettizio con autonomia causale, ma non astratto).

(5)

RAPPRESENTANZA VOLONTARIA - Procura

350bis

Nulla per inesistenza o illiceità dell’interesse del rappresentato, ma non per i vizi del titolo costitutivo del rapporto di gestione in quanto tali.

Differisce dal mandato perché con la procura si ha costituzione del potere di compiere atti comportanti conseguenze giuridiche o quanto meno economiche per un altro soggetto. Il mandato, in quanto contratto, vincola. La procura, come negozio unilaterale, conferisce la facoltà.

Diventa inefficace se:

Vi è dichiarazione del rappresentato di modifica (limitativa) ovvero

Vi è revoca, salvo che la procura sia stata conferita anche

nell’interesse dello stesso rappresentante, a condizione che vi

sia la conoscenza da parte dei terzi ovvero la predisposizione

di mezzi idonei per portarle a conoscenza dei terzi, altrimenti

essa è inopponibile.

(6)

REGIME DELLA

MANIFESTAZIONE DI VOLONTÀ

Capacità Vizi della volontà Stati soggettivi rilevanti

1) Il rappresentante deve avere la

capacità di

intendere e volere, perchè egli esprime

una propria

dichiarazione di volontà – è parte formale dell’atto.

2) Il rappresentato deve avere la capacità di agire in quanto autore della

procura e

destinatario del regolamento

negoziale.

Vanno valutati con riferimento al rappresentante,

salvo che per quegli

elementi del

regolamento contrattuale

predeterminati dal rappresentato.

1) operatività delle conseguenze della mala fede (es., annullabilità del contratto ex art. 428 c.c.; revocatoria dell’atto oneroso ex art. 2901 c.c.) se questa riguarda la

persona del

rappresentante ed

elementi del

contratto non predeterminati dal rappresentato;

2) operatività delle conseguenze della mala fede sempre, se questa riguarda la persona del rappresentato.

351

(7)

ABUSO DI POTERE RAPPRESENTATIVO

352

Nozione: Esercizio del potere rappresentativo difforme dalla funzione che gli è propria. Il rappresentante persegue, in via esclusiva, un interesse proprio o di un terzo incompatibile con la tutela degli interessi del rappresentato (conflitto di interessi).

Fattispecie: conflitto di interessi,

contratto concluso dal rappresentante con se stesso (ipotesi specifica di abuso di potere).

Disciplina: • conflitto di interessi (art. 1394 c.c.)→ il negozio è annullabile, su domanda del rappresentato, se il conflitto era conosciuto o riconoscibile dal terzo,

• contratto con se stesso (art. 1395 c.c.) → Annullabilità del contratto su domanda del rappresentato,

salvo che il rappresentato abbia specificamente autorizzato il rappresentante a concludere il contratto con se medesimo, ovvero

salvo che il contenuto del contratto sia

determinato in modo da escludere la

possibilità di conflitto d’interessi.

(8)

DIFETTO O ECCESSO DI POTERE RAPPRESENTATIVO

353

Nozione Chi contrae come rappresentante è privo di legittimazione (cd. falsus procurator), per assenza di procura (difetto di potere), o perché l’attività svolta eccede i limiti delle facoltà conferitegli (eccesso di potere).

Conseguen ze

Inefficacia del contratto concluso dal falsus procurator;

Obbligo del falso rappresentante di risarcire il danno al terzo contraente, se questi non conosceva né poteva conoscere la mancanza di procura.

Ratifica Potere dell’interessato di far acquistare forza giuridica alle attribuzioni contrattuali mediante una propria dichiarazione unilaterale di volontà.

negozio giuridico unilaterale recettizio

retroattività inter partes

salvezza dei diritti acquistati dai terzi

cause di estinzione del potere di ratifica: accordo

tra il falso rappresentante e il terzo contraente

ovvero scadenza del termine assegnato

all’interessato dal terzo contraente.

(9)

CONTRATTO PER PERSONA DA NOMINARE (artt. 1401-1405 c.c.)

354

Nozione Una parte (stipulante), al momento della conclusione del contratto, si riserva la facoltà di nominare successivamente un terzo (nominato) che sarà titolare del rapporto contrattuale nei confronti della controparte (promittente).

La clausola di riserva di nomina rende temporaneamente incerto il titolare dei diritti e degli obblighi contrattuali (art. 1401 c.c.).

Affinché la dichiarazione di nomina

abbia effetto è necessario che il

nominato accetti o abbia già

conferito procura allo stipulante.

(10)

CONTRATTO PER PERSONA DA NOMINARE - Dichiarazione di nomina (electio amici)

355

Natura Negozio unilaterale e recettizio.

Disciplina La dichiarazione di nomina deve essere

compiuta e comunicata all’altra parte entro tre giorni dalla stipulazione del contratto ovvero nel diverso termine stabilito dalle parti,

accompagnata dall’accettazione del nominato o da una procura anteriore al contratto rilasciata dal nominato,

emessa nella stessa forma usata per il contratto (anche se non prescritta per la validità di questo).

Effetti della

dichiarazio ne

Il terzo nominato (electus) acquista i diritti e assume gli obblighi derivanti dal contratto con efficacia retroattiva (art. 1404 c.c.).

Effetti della

mancanza o invalidità

Il contratto produce effetti tra i contraenti

originari (art. 1405 c.c.).

(11)

CONTRATTO PER PERSONA DA NOMINARE - Quadro teorico

356

Teorie → contenuto → critiche

Teoria della

rappresent anza

Costituzione degli effetti contrattuali in capo al terzo nominato (rappresentato) in virtù di una procura preventiva ovvero di una ratifica successiva. Lo stipulante assumerebbe la qualità di rappresentante di persona incerta.

Incompatibilità con l’ipotesi di mancata nomina o accettazione del nominato: lo stipulante diviene destinatario degli effetti contrattuali, mentre il falsus procurator è tenuto al risarcimento del danno sofferto dal terzo contraente.

Teoria della

fattispecie a

formazione successiva

Costituzione degli effetti in capo al terzo che diviene parte della stessa convenzione. Quest’ultima non si perfeziona fino al momento dell’accettazione della nomina.

Incompatibilità con il regime per il quale gli effetti del contratto si producono anche se la nomina e l’accettazione mancano del tutto.

Teoria della

cessione e surrogazio ne

Costituzione degli effetti in capo al terzo in virtù di un trasferimento dal contraente originario.

Incompatibilità con la

retroattività degli effetti

della nomina.

(12)

CONTRATTO PER PERSONA DA NOMINARE - Quadro

teorico (segue)

357

Teorie → contenuto → critiche

Teoria

condizional e

La dichiarazione di nomina si configurerebbe come una condizione risolutiva (dell’acquisto dello stipulante) e sospensiva (dell’acquisto del terzo nominato).

La condizione incide sulla produzione degli effetti contrattuali; la clausola di riserva di nomina rende incerta solo la titolarità dei diritti e degli obblighi contrattuali.

Teoria della facoltà

alternativa di

sostituzione .

Costituzione delle situazioni soggettive discendenti dal contratto con una pluralità di titolari (anziché di prestazioni come avviene nella figura di cui all’art. 1285 ss.c.c.) alternativi fino al momento, anteriore o comunque non successivo all’esecuzione, della concentrazione su di un unico titolare.

Lo stipulante, titolare potenziale dei

diritti e degli obblighi contrattuali,

ha facoltà di nominare un terzo

quale destinatario degli effetti,

producendo una vicenda sostitutiva

della titolarità.

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