Università degli Studi di Salerno
Dipartimento di Scienze Economiche e Statistiche
Corso di Laurea in Economia e Commercio
Prof.ssa Daniela Prof.ssa Daniela
Valentino Valentino
Corso di Diritto Privato
Parte quarta – Autonomia negoziale
Il contratto Il contratto
Trattative e responsabilità precontrattuale.
Trattative e responsabilità precontrattuale.
Vincoli nella formazione dei contratti
Vincoli nella formazione dei contratti
(obblighi legali e (obblighi legali e divieti di contrarre)divieti di contrarre)
328-337
L’oblato, se gli sia richiesto dal proponente o dalla natura dell’affare o dagli usi, può iniziare l’esecuzione senza dover prima accettare.
Il contratto si intende concluso nel tempo e nel luogo di inizio di esecuzione.
Il proponente non gode dell’ordinario potere di revocare la proposta.
L’oblato deve dare avviso all’altra parte dell’iniziata esecuzione, in mancanza deve risarcire il danno.
328
FORMAZIONE DEL CONTRATTO –
conclusione mediante inizio di
esecuzione (art. 1327 c.c.)
La proposta non ha un destinatario prestabilito, ma è diretta a chiunque ne abbia conoscenza.
Per la conclusione del contratto, è sufficiente che chi abbia interesse all’acquisto manifesti l’accettazione.
La proposta è revocabile se fatta con lo stesso mezzo usato per renderla pubblica o con uno equivalente.
● Differenze con istituti limitrof
Offerta al pubblico: è una proposta revocabile fino all’accettazione ≠ Promessa al pubblico: negozio unilaterale immediatamente vincolante per chi lo compie.
329
FORMAZIONE DEL CONTRATTO –
offerta al pubblico (art. 1336 c.c.)
Contratto con obbligazioni a carico del solo proponente, a titolo gratuito, ma non necessariamente giustificato da spirito di liberalità.
l’interesse del proponente può avere contenuto economico.
la proposta si considera irrevocabile, pur in mancanza di un termine, appena giunge a conoscenza del destinatario.
il contratto si considera concluso se l’oblato non rifuta la proposta nel termine richiesto dalla natura dell’affare o degli usi.
●Natura:
• Contratto che si perfeziona con il mancato rifuto → tesi preferibile.
Comporta:
-operatività del regolamento voluto dal momento del decorso del termine per il rifiuto;
-efficacia del regolamento voluto nonostante la morte o l’incapacità del beneficiario dell’attribuzione sopravvenuta alla conoscenza della proposta, ma anteriore al decorso del termine per rifiutare.
• Atto unilaterale rifutabile → tesi criticata). Comporta:
-operatività del regolamento voluto dal momento della conoscenza della proposta;
-inefficacia del regolamento voluto a causa della morte o dell’incapacità del beneficiario dell’attribuzione sopravvenuta alla conoscenza della proposta, ma anteriore al decorso del termine per rifiutare.
330
FORMAZIONE DEL CONTRATTO –
contratti con obbligazioni a carico
del solo proponente (art. 1333 c.c.)
● Contratti reali:
La conclusione del contratto è subordinata alla consegna materiale del bene dedotto in oggetto. Tali contratti derogano al principio consensualistico.
Figure emergenti, le quali comportano un adattamento delle tecniche di formazione tradizionali sono:
-conclusione a mezzo di tessere magnetiche;
-conclusione mediante l’uso di terminali
331
FORMAZIONE DEL CONTRATTO
● Contratti consensuali:
Per la conclusione del contratto è sufficiente lo scambio dei consensi → principio consensualistico
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Nozione di trattative
proposte e controproposte
strumentali alla
determinazione del regolamento di un futuro contratto.
Disciplina Entrambe le parti hanno il dovere di comportarsi
secondo buona fede nello
svolgimento delle trattative e nella formazione del
contratto (art. 1337 c.c.).
TRATTATIVE, BUONA FEDE E RESPONSABILITÀ
PRECONTRATTUALE
● Tipologia dei comportamenti di mala fede:
recesso ingiustifcato dalle trattative o altri comportamenti i quali
sortiscono il medesimo risultato;
violazione dei doveri di informazione alla controparte;
trattative non serie o sleali;
dolo incidente.
● Sanzioni → c.d. responsabilità precontrattuale:
contenuto: obbligo di risarcire il danno nei limiti dell’interesse negativo (rimborso delle spese sostenute e della differenza tra il prezzo offerto prima delle trattative dai terzi e quello offerto dopo, ma non della differenza tra del prezzo che dopo le trattative si è dovuto pagare ad un altro offerente);
natura: riconducibile o alla responsabilità extracontrattuale (tesi maggioritaria) o a quella
contrattuale (tesi preferibile). 333
CONSEGUENZE GIURIDICHE
● Dovere in capo a ciascuna delle parti di comunicare all’altra l’esistenza di una causa d’invalidità del contratto (art. 1338 c.c.)
● Sanzioni: responsabilità precontrattuale
● Efficacia delle clausole vessatorie pattuite nei contratti tra professionista e consumatore (art. 34 d.lgs. 6.9.05 – codice del consumo)
334
CONSEGUENZE GIURIDICHE
VINCOLI NELLA FORMAZIONE DEI CONTRATTI - lineamenti generali
335
Le singole libertà contrattuali possono essere in vario modo limitate mediante vincoli che incidono sul loro esercizio.
● E’ possibile distinguere tra:
Vincoli alla libertà di contrarre, positivi (obblighi alla conclusione del contratto) o negativi (divieti di contrarre) . Tali vincoli possono avere come fonte:
• la legge (obbligo o divieto legale a contrarre), oppure
• la volontà delle parti (obbligo o divieto convenzionale a contrarre).
Vincoli alla libertà di scelta del contraente.
Vincoli alla libertà di determinazione del
contenuto contrattuale.
VINCOLI ALLA LIBERTÀ DI
CONTRARRE - obblighi legali a contrarre
Nozione Tipologia Contenuto e
disciplina Si verifica una
limitazione della libertà
contrattuale, non una sostituzione della legge alla volontà dei privati.
Il rapporto si
costituisce con la conclusione del contratto, non ex lege.
Le ipotesi di
obblighi legali a contrarre sono tassative.
Contratti per lo
scambio di beni o di servizi prodotti da imprese in condizione di monopolio legale, di monopolio di fatto
ovvero di posizione dominante.
Es.: assicurazione della responsabilità
civile per danni causati dalla
circolazione di veicoli;
costituzione di rapporti di lavoro
subordinato con categorie cd.
protette.
• Parità di trattamento dell’acquirente
ex lege con gli acquirenti
scelti
liberamente dall’alienante
(monopolio e oligopolio).
• Contenuto
predeterminato da norma
imperativa (assicurazioni obbligatorie). 336
VINCOLI ALLA LIBERTÀ DI
CONTRARRE - divieti di contrarre
Divieti legali Divieti convenzionali
Per tutelare
determinati interessi, la legge può prevedere specifici divieti di
contrarre.
Es., divieto di
alienazione a carico degli assegnatari di alloggi di edilizia
economica e popolare.
Divieti convenzionali di alienazione, validi solo se contenuti entro
convenienti limiti di
tempo e rispondenti a un apprezzabile interesse di una delle parti.
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