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Corso di Diritto Privato

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Academic year: 2021

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Università degli Studi di Salerno

Dipartimento di Scienze Economiche e Statistiche

Corso di Laurea in Economia e Commercio

Prof. Daniela Valentino Prof. Daniela Valentino

Corso di Diritto Privato

Parte terza - Situazioni giuridiche

Rapporto obbligatorio Rapporto obbligatorio

Struttura e caratteri dell'obbligazione Struttura e caratteri dell'obbligazione

195-207

(2)

LE OBBLIGAZIONI

 Con il termine obbligazione si indica il rapporto rapporto giuridico in forza del quale un soggetto (debitore) giuridico in forza del quale un soggetto (debitore) è tenuto ad un determinato comportamento a è tenuto ad un determinato comportamento a favore di altro soggetto (creditore).

favore di altro soggetto (creditore).

 Nel rapporto obbligatorio si identificano due distinte posizioni soggettive: una “passiva” (di debito), l’altra

“attiva” (di credito):

In particolare, la posizione giuridica del debitore, tenuto ad una determinata prestazione, e quella del creditore, che ha il potere di pretendere quella prestazione, rientrano tra le situazioni giuridiche soggettive patrimoniali .

195

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SITUAZIONI REALI - SITUAZIONI DI CREDITO E DI DEBITO

Tra le situazioni soggettive patrimoniali si suole, anzitutto, distinguere tra situazioni reali situazioni reali e situazioni situazioni

di credito e debito

di credito e debito

secondo i criteri tradizionali:

Situazioni

Situazioni reali reali

(diritto reale al quale è correlato un dovere

generico di

astensione gravante sulla generalità dei consociati).

Assolutezza:

Assolutezza: potere del titolare di far valere la situazione nei confronti della generalità dei consociati. Immediatezza:

Immediatezza: potere del titolare di ricavare dalla cosa, oggetto del diritto, le utilità desiderate, in base ad una relazione diretta ed immediata con la stessa. Inerenza: Inerenza: stretto legame o

immanenza della situazione soggettiva

con il bene che ne costituisce

l'oggetto. (Questo carattere si

specifica nel diritto di séguito,

nell'opponibilità ai terzi e nel

diritto di preferenza).

(4)

SEGUE: SITUAZIONI REALI – SITUAZIONI DI CREDITO E DI DEBITO

197

Criteri tradizionali di distinzione

Relatività:

Relatività: la situazione giuridica soggettiva è esercitabile soltanto nei confronti di una persona determinata, il debitore.

Situazioni di Situazioni di

credito credito

(diritto di credito al quale è correlato un dovere specifico imposto ad un soggetto determinato).

Mediatezza:

Mediatezza: impossibilità del titolare del diritto di realizzare il suo interesse se non attraverso l’intermediazione dell’altrui (rectius:

del debitore) prestazione.

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SEGUE: SITUAZIONI REALI – SITUAZIONI DI CREDITO E DI DEBITO.

198

Situazioni reali:

Situazioni reali:

Non sempre presentano il carattere dell’assolutezza, ad es., quando il titolo di acquisto della proprietà immobiliare non sia stato trascritto o sia trascritto tardivamente, oppure, nell'ipotesi del proprietario mobiliare di fronte a colui il quale ha acquistato il bene ai sensi dell'art. 1153 c.c.

Possono, altresì, essere caratterizzate dalla mediatezza: ad es., i diritti reali di garanzia (pegno ed ipoteca), i quali non consentono al titolare del diritto di soddisfarsi direttamente sulla cosa (art. 2744 c.c.), ma richiedono la cooperazione, non del debitore, piuttosto degli organi giudiziari in sede esecutiva.

CRITICA AI CRITERI TRADIZIONALI DI DISTINZIONE:

(6)

199

Situazioni di credito Situazioni di credito

a) si riscontrano le caratteristiche tipiche dell'assolutezza, nel senso dell'opponibilità ai terzi (diritto di séguito), nei rapporti di locazione relativamente alla trascrivibilità della locazione ultranovennale (art. 2643, n.

8, c.c.) ed al principio, contenuto nell'art.

1599, commi 1 e 3, c.c., secondo il quale emptio non tollit locatum.

b) l'art. 2745 bis c.c. prevede la possibilità di trascrivere anche i contratti preliminari (di contratti definitivi aventi come oggetto beni immobili e ad effetti reali), i quali, sebbene abbiano efficacia obbligatoria e non reale, risultano opponibili ai terzi.

Alcuni dei caratteri propri delle situazioni reali sono riscontrabili anche in situazioni definite creditorie

SEGUE : SITUAZIONI REALI –

SITUAZIONI DI CREDITO E DI

DEBITO

(7)

200

c) l'assolutezza, intesa come possibilità che la situazione possa essere violata dalla generalità dei consociati, non può più considerarsi esclusiva del diritto reale, ma attiene alle situazioni di credito suscettibili, quindi, di essere lese da terzi estranei al rapporto e meritevoli di tutela (c.d. tutela aquiliana del credito).

d) il potere di godimento locatorio, espressione della mediatezza, si esercita in maniera immediata e diretta sulla cosa locata (immediatezza).

e) il diritto di preferenza è caratteristico anche di una pluralità di situazioni creditorie in considerazione della loro particolare ragione giustificativa. Ad es., i crediti alimentari (art.

2751, n. 4 e art. 2778, n. 17, c.c.) e i crediti da lavoro (art. 2751 bis, c.c.).

Situazioni di credito Situazioni di credito

Alcuni dei

caratteri propri delle situazioni

reali sono

riscontrabili

anche in

situazioni definite creditorie

SEGUE: SITUAZIONI REALI –

SITUAZIONI DI CREDITO E DI

DEBITO

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Il superamento della distinzione tradizionale tra superamento situazioni reali e creditorie conduce all'individuazione di un diritto diritto comune comune delle delle situazioni situazioni

patrimoniali patrimoniali.

In questo senso, operano:

- il divieto degli atti emulativi divieto degli atti emulativi (art. 833 c.c.);

- le clausole generali di correttezza (art. 1175 c.c.) correttezza e diligenza (art. 1176 c.c.). diligenza

Critica

Critica alla suddivisione delle situazioni patrimoniali in reali e di credito

SEGUE: SITUAZIONI REALI – SITUAZIONI DI CREDITO E DI DEBITO

201

(9)

CARATTERI DEL RAPPORTO OBBLIGATORIO

202

Fonti: Fonti:

Definizio Definizio ne ne

L’art. 1173 c.c. stabilisce che le obbligazioni derivano da:

- Contratto;

- Fatto illecito;

- Ogni altro atto o fatto idoneo a produrle in conformità dell’ordinamento giuridico.

Il rapporto obbligatorio è un rapporto obbligatorio vincolo giuridico in virtù vincolo giuridico del quale il titolare della situazione c.d. debitoria è tenuto ad eseguire una prestazione prestazione economicamente economicamente

valutabile

valutabile, al fine di soddisfare l'interesse, anche non interesse, anche non patrimoniale

patrimoniale, del titolare della situazione creditoria (artt.

1174 e 1175 c.c.).

Il vincolo che lega i due soggetti è definito giuridico in quanto caratterizzato dalla responsabilità patrimoniale per il caso di inadempimento (la legge dispone che il debitore risponde dell’adempimento delle obbligazioni con tutti i suoi beni presenti e futuri).

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CARATTERI DEL RAPPORTO OBBLIGATORIO

203

Dualità

Dualità delle delle situazioni situazioni soggettive soggettive

Risulta anacronistica anacronistica la definizione del rapporto obbligatorio come relazione fra relazione fra

soggetti soggetti.

Sufficiente

Sufficiente ed essenziale, ai essenziale fini dell'esistenza del rapporto, è la presenza di due situazioni soggettive contrapposte o correlate, che si ascrivano a due due

centri di interesse distinti.

centri di interesse distinti.

La dualità va riferita alle situazioni soggettive ed ai corrispondenti patrimoni di corrispondenti patrimoni di

riferimento.

riferimento.

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L'attuazione del rapporto obbligatorio deve realizzare un interesse giuridicamente rilevante, meritevole di tutela, del creditore (artt. 1174, 1322, 1411 e 1379 c.c.).

Nella situazione soggettiva creditoria si richiede l'intermediazione dell'altrui prestazione, la intermediazione dell'altrui prestazione cooperazione

cooperazione del debitore.

Non bisogna confondere la necessaria patrimonialità della prestazione (art. 1174 c.c.) con la eventuale natura non patrimoniale dell'interesse che quella tende a realizzare.

Interesse del creditore Interesse del creditore

L’interesse del creditore:

L’interesse del creditore:

1) Può

1) Può essere non patrimonialenon patrimoniale

2) Può

2) Può determinare che (rapporto c.d. intuitus personae) la prestazione sia eseguita personalmente dal debitore.personalmente

3) Può

3) Può coesistere con interessi giuridicamente rilevanti anche del interessi giuridicamente rilevanti anche del debitore,

debitore, quali l'interesse alla liberazione dal vincolo (art. 1206 ss. c.c.)

CARATTERI DEL RAPPORTO OBBLIGATORIO

204

(12)

Prestazione

Prestazione La prestazione deve avere sempre e necessariamente sempre e necessariamente

natura patrimoniale

natura patrimoniale (cioè essere suscettibile di valutazione valutazione

economica economica)

Secondo l’opinione tradizionale il requisito della patrimonialità riposa su due esigenze di ordine pratico:

ESCLUDERE

ESCLUDERE dal novero delle obbligazioni impegni assunti a dal novero delle obbligazioni impegni assunti a titolo di cortesia o di natura morale;

titolo di cortesia o di natura morale;

RISPONDERE alla necessità di precisare che l'autonomia contrattuale è circoscritta alle vicende relative ai "beni" ed ai valori oggettivamente suscettibili di valutazione economica.

CARATTERI DEL RAPPORTO OBBLIGATORIO

205

(13)

Patrimonialità della Patrimonialità della prestazione

prestazione : Criteri per Criteri per l'individuazione

l'individuazione

2 tesi principali: 2 tesi principali:

a) a) valutazione valutazione soggettiva: soggettiva la patrimonialità della prestazione può essere determinata da un soggettivo apprezzamento operato dalle parti nel momento costitutivo del rapporto (sia pattuendo un corrispettivo in danaro sia apponendo una clausola penale ex art. 1382 c.c.)

b) valutazione oggettiva (preferibile): il concetto di valutazione oggettiva patrimonialità ha natura oggettiva e va determinato nell'ambito di un contesto giuridico-sociale. (Una contesto giuridico-sociale prestazione è patrimoniale quando la coscienza coscienza

comune

comune di una data collettività, in un dato momento storico e in un dato territorio, le riconosce tale natura).

CARATTERI DEL RAPPORTO OBBLIGATORIO

206

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CARATTERI DEL RAPPORTO OBBLIGATORIO

- Possibilità: se la prestazione è impossibile l’obbligazione non sorge; l’impossibilità può essere fisica o giuridica.

- Liceità: l’ordinamento non ammette che possa costituire oggetto di obbligazione un comportamento contrario a norme imperative, ordine pubblico, buon costume.

- Determinatezza/determinabilità: per l’esistenza dell’obbligazione è necessario che fin dal suo sorgere sussistano almeno i criteri per stabilire il contenuto dell’obbligo assunto.

207

Requisiti della prestazione

prestazione

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