Università degli Studi di Salerno
Dipartimento di Scienze Economiche e Statistiche
Corso di Laurea in Economia e Commercio
Prof. Daniela Valentino Prof. Daniela Valentino
Corso di Diritto Privato
Parte terza - Situazioni giuridiche
Rapporto obbligatorio Rapporto obbligatorio Inadempimento e mora Inadempimento e mora
279-288
MORA
279
Il termine "mora" indica, in linea di massima, il ritardo qualificato, e si determina quando, per fatto del creditore o del debitore, si verifica un impedimento, necessariamente temporaneo, all'attuazione del rapporto.
Il ritardo semplice, di regola, non produce conseguenze giuridiche.
La mora presuppone che l'esecuzione della
prestazione sia ancora possibile: l'impossibilità
sopravvenuta di quest'ultima esclude la mora.
MORA DEL CREDITORE (art. 1206 e ss. c.c.)
● Presupposti:
280
● Nozione
Si configura quando il creditore, senza un giustificato motivo, non adempie l’obbligo di cooperazione
all’adempimento posto a suo carico.
Il creditore è in mora quando, senza un legittimo motivo:
rifiuta di ricevere la prestazione che il debitore gli offre in forma solenne
non compie l’attività necessaria affinché il debitore possa adempiere.
Il rifiuto è giustificato e ritenuto legittimo se, in
relazione alle peculiarità del caso concreto, è
espressione di un comportamento conforme alla buona
fede e alla correttezza.
MORA DEL CREDITORE
Costituzione in mora
281
Il debitore costituisce in mora il creditore con un’offerta formale o solenne della prestazione (nelle forme, nei modi e nei tempi previsti dalla legge) mediante un pubblico ufficiale a ciò autorizzato.
→ esattezza della prestazione offerta rispetto alla prestazione dovuta.
L’offerta deve essere:
reale (consegna materiale della cosa dovuta al pubblico ufficiale che dovrà poi esibirla al creditore) se la prestazione ha ad oggetto denaro, titoli di credito o beni mobili da consegnare al domicilio del creditore;
per intimazione (atto notificato al creditore contenente un’intimazione a ricevere la prestazione) se la prestazione ha ad oggetto beni immobili o beni mobili da consegnare in un luogo diverso dal domicilio del creditore;
per intimazione, anche nelle forme di uso, se si tratta di
una prestazione di fare.
MORA DEL CREDITORE - effetti
282
il creditore sopporta le conseguenze dell’impossibilità sopravvenuta della prestazione per causa non imputabile al debitore;
il creditore perde il diritto a ricevere i frutti della cosa e gli interessi che non siano già stati percepiti dal debitore;
il creditore è tenuto a risarcire al debitore i danni derivanti dalla mora e a sostenere tutte le spese per la conservazione della cosa dovuta.
Tali effetti si verificano dall’offerta se questa è poi accettata dal creditore, altrimenti occorre attendere il passaggio in giudicato della sentenza che risolve la controversia, in caso di contestazione.
●
Liberazione del debitore
Con la costituzione in mora del creditore il debitore è ancora obbligato ad eseguire la prestazione. Il debitore si libera definitivamente dall’obbligo di eseguire la prestazione dovuta attraverso il deposito liberatorio ai sensi dell’art. 1210 c.c.
MORA DEL DEBITORE(artt. 1219 e ss. c.c.)
Si distingue tra:
ritardo: il termine di adempimento è scaduto, ma la prestazione è ancora possibile e il creditore ha ancora interesse a riceverla;
mora: si realizza per il mancato adempimento dell’obbligazione da parte del debitore, cioè della mancata esecuzione della prestazione dovuta e, quindi del mancato soddisfacimento dell’interesse creditorio, cui si aggiunge un atto formale di costituzione in mora da parte del creditore;
inadempimento: La prestazione è divenuta definitivamente impossibile, o il creditore non ha più interesse a riceverla, o comunque il debitore non può o non vuole più adempiere.
283
MORA DEL DEBITORE
284
Qualora per fatto del debitore si verifichi un impedimento temporaneo all’attuazione del rapporto, il ritardo diventa mora (ritardo qualificato), con conseguente responsabilità del debitore, solo a seguito dalla formale richiesta di adempimento (atto di costituzione in mora) da parte del creditore .
Per le obbligazioni di “non fare” si ritiene non configurabile la mora poiché la violazione dell’obbligo rappresenterebbe sempre un inadempimento definitivo.
Tuttavia taluni ritengono possibile l’adempimento
tardivo qualora esso sia ancora idoneo a
soddisfare l’interesse del creditore.
MORA DEL DEBITORE
285
● La mora è:
ex persona → è necessario un atto formale di costituzione in mora (richiesta del creditore di adempimento dell’obbligazione fatta per iscritto nelle forme previste dalla legge (artt.1219 e ss. c.c.)
ex re quando non è necessario un atto formale di costituzione in mora (il debitore è automaticamente considerato in mora) perché:
• Il debito deriva da fatto illecito (art.2043 c.c.);
• Il debitore ha già dichiarato per iscritto di non voler adempiere;
• Il termine è scaduto e la prestazione deve essere
eseguita al domicilio del creditore.
MORA DEL DEBITORE - effetti
Il debitore è tenuto a risarcire al creditore i danni derivanti dalla mora;
Il debitore sopporta il rischio dell’impossibilità sopravvenuta della prestazione dovuta anche se derivante da causa a lui non imputabile (salvo la possibilità per lo stesso debitore, in caso di prestazioni aventi ad oggetto una cosa determinata, di provare che la cosa sarebbe comunque perita anche presso il creditore).
I predetti effetti sono:
interrotti dall’offerta non formale della prestazione da parte del debitore dopo la costituzione in mora
eliminati ex nunc da un eventuale adempimento tardivo (cd.
purgazione della mora).
I danni sono, comunque, dovuti fino al verificarsi di questi eventi.
In ogni caso la mora non si configura se il debitore tempestivamente fa offerta non formale della prestazione, salvo che il creditore non la rifiuti per un motivo legittimo.
286
INADEMPIMENTO (artt. 1218 e ss.
c.c.)
287
Si ha inadempimento dell’obbligazione da parte del debitore quando:
• la prestazione è divenuta impossibile;
• il debitore si rifiuta di adempiere;
• il creditore non ha più interesse ad un adempimento tardivo.
Il debitore è responsabile per l’inadempimento del
rapporto obbligatorio, a meno che non riesca a
provare (l’onere della prova è a suo carico) che
l’inadempimento stesso è dipeso da
un’impossibilità sopravvenuta della
prestazione per causa a lui non imputabile →
forza maggiore o caso fortuito che hanno
determinato un’impossibilità assoluta, oggettiva
ed insuperabile della prestazione e quindi
l’inadempimento.
INADEMPIMENTO
288