avv. Maurizio Hazan
“Un'idea non può essere giuridica se non quando sia
chiara, perchè il diritto è arte di tracciare i limiti; ed un limite non esiste se non
quando sia chiaro ”
Vittorio Scialoja.
Arttt. 138 e 139…..
.
I LIMITI INTRINSECI DEL DANNO NON PATRIMONIALE.
LIMITI FUNZIONALI: TRA SOFFERENZA E MONETA
Cass., 11 luglio 2014, n. 15909
«incommensurabile distanza che esiste tra la
sofferenza ed il risarcimento…….i giudici sono
chiamati anche a questo difficile compito, che
impone loro di assumere una decisione,
liquidando una somma di denaro»
.
I LIMITI INTRINSECI DEL DANNO NON PATRIMONIALE.
LIMITI DESCRITTIVI: il racconto….
LA SOFFERENZA, TRA RACCONTO, RESILIENZA, VEROSIMIGLIANZA E VERITA’.
L’ABBAGLIO DI UNA PRETESA DI CHIMERICA ESATTEZZA
« La douleur n’est pas une grandeur physique mesurable… en réalité, nous ne connaissons la douleur des autres que de ce qu’ils en disent ».
Jean Cambier
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I LIMITI INTRINSECI DEL DANNO NON PATRIMONIALE.
LIMITI ETICI (collegati ai primi due)
Il controvalore della sofferenza non e’ la moneta.
La moneta la premia, quella sofferenza e in qualche modo ne induce l’enfatizzazione.
Il risarcimento tra funzione riparatoria,
consolatoria e deterrente
«Il danno non patrimoniale deve essere risarcito solo nei casi determinati dalla legge»
L’intenzione del legislatore del ‘42 era limitativa. Atteggiamento diffidente verso il
pretium doloris e spostamento del fuoco sull’esigenza di sanzione
Art. 2059 c.c.
Danni non patrimoniali
LA “DIFFIDENZA” DEL LEGISLATORE,
NEL CODICE CIVILE
Studio Legale Taurini e Hazan
Irrisarcibilità come regola.
Risarcibilità come eccezione, in caso di reato.
Il rinvio è, di fondo, soltanto all’art. 185 c.p.
La relazione ministeriale:
“Soltanto nel caso di reato è più intensa l’offesa all’ordine giuridico e maggiormente sentito il bisogno di una più
energica repressione con carattere preventivo”.
Finalità compensative o punitive
NON SI PARLA PERO’ DI DANNI PUNITIVI, ANZI!
La genesi dell’art. 2059 c.c.
1) CONCEZIONE LATAMENTE ECONOMICA DELLA RESPONSABILITA’ E
DEL DANNO
Il sistema della responsabilità civile quale strumento di allocazione di
rischi e costi.
A) rischio e responsabilità: dal rischio egoistico (con correlata responsabilità di posizione e protezione) al rischio socialmente utile (e correlata esigenza di stimolarne l’assunzione responsabile). La tutela della posizione del danneggiante, specie a fronte di responsabilità oggettive B) Il risarcimento del danno non patrimoniale, tra concreta impossibilità ed opportunità. L’elaborazione di una regola necessariamente
convenzionale.
C) Il risarcimento in ottica di sistema ed il sostegno assicurativo
2) CONCEZIONE UMANISTICA E ANTROPOCENTRICA DELLA
RESPONSABILITA’ E DEL DANNO
A) Centralità della tutela della persona, quale valore costituzionalmente garantito.
B) Necessaria indagine dell’effettiva e reale declinazione della sofferenza umana.
GLI ANDAMENTI SINUSOIDALI DELLA GIURISPRUDENZA
Un contrasto ideologico difficile a sopirsi
LO STATUTO DEL DANNO NON PATRIMONIALE NELLE SENTENZE DI SAN MARTINO DEL 2008.
Un intervento “calmieratore”
(unicità categorica, interessi inviolabili della persona, definizioni descrittive, divieto di duplicazioni, serietà e
gravità, danno conseguenza e divieto di automatismi, danno biologico disfunzionale e codice delle
assicurazioni)
IL PERIMETRO E LA VALUTAZIONE DEL DANNO MORALE DA LESIONE, ED IL SUO RAPPORTO CON IL DANNO
BIOLOGICO
LO STATUTO DEL DANNO NON PATRIMONIALE NELLE SENTENZE DI SAN MARTINO DEL 2008.
(Cass. SS.UU. 11 novembre 2008, n. 26972, par. 4.8) sofferenza morale è pregiudizio non patrimoniale a sé stante, a condizione però che si tratti di una
«sofferenza soggettiva in sé considerata» e non invece
«una componente (ndr: naturale) di un più complesso
pregiudizio non patrimoniale».
LO STATUTO DEL DANNO NON PATRIMONIALE Il rapporto tra morale e biologico nel 2008…
E dunque, di danno non patrimoniale a matrice morale poteva a pieno titolo parlarsi ogni qualvolta fosse stato
“allegato il turbamento dell'animo, il dolore intimo sofferti, ad esempio, dalla persona diffamata o lesa nella identità personale, senza lamentare degenerazioni patologiche della sofferenza”. Laddove invece il moto avverso dell’animo fosse derivato da (o avesse integrato esso stesso) una compromissione di ordine psicofisico, la fattispecie sarebbe rientrata
“nell'area del danno biologico, del quale ogni
sofferenza, fisica o psichica, per sua natura intrinseca
costituisce componente”
LO STATUTO DEL DANNO NON PATRIMONIALE, segue
il giudice, nell’avvalersi delle note tabelle, avrebbe
dovuto evitare qualsiasi automatismo, lavorando invece
sul fronte della «…adeguata personalizzazione della
liquidazione del danno biologico, valutando nella loro
effettiva consistenza le sofferenze fisiche e psichiche
patite dal soggetto leso, onde pervenire al ristoro del
danno nella sua interezza».
Alla base di quell’impostazione vi era la legittima ambizione di evitare che il tentativo di dissezione del diverso e non sempre palpabile manifestarsi della sofferenza finisse per rivelarsi chimerico e tale da dar luogo, alla fine, a – del tutto inopportune – duplicazioni risarcitorie favorite da una
moltiplicazione formalistica di
nomenclature tra loro, nella sostanza,
confondibili.
All’indomani delle sentenze novembrine del 2008, l’Osservatorio per la Giustizia civile del Tribunale di Milano prese a rivedere la sua precedente impostazione, conformando la propria tabella (del danno biologico) alle indicazioni di metodo stese dalle Sezioni Unite. Così, ribadita la regola della eventuale personalizzazione finale, onnicomprensiva di ogni specifico aspetto dinamico relazionale o puramente sofferenziale (contenuta entro un limite massimo, superabile solo in casi davvero eccezionali), la tabella milanese individuava
«il nuovo valore del c.d. “punto non patrimoniale”
aumentato - in riferimento all’inserimento nel valore di liquidazione “medio” anche della componente di danno non
patrimoniale relativa alla “sofferenza soggettiva”
Il danno morale
come posta autonoma di danno?
«sconfessare la tesi predicativa della ‘unicità del danno biologico’, qual sorta di primo motore immobile del sistema
risarcitorio, Leviatano insaziabile di qualsivoglia voce di danno»
La cangiante morfologia del danno non patrimoniale e
L’INSOFFERENZA AL TETTO TABELLARE DI LEGGE NEL CAP
Cassazione sentenza n. 22585 del 3 ottobre 2013
Cass., sez. III, sent., 9 giugno 2015, n. 11851 Cass., sez. III, sent., 20 aprile 2016, n. 7766
(cons. rel. G. Travaglino)
Cass., sez. III, sent., 9 giugno 2015, n. 11851 20 aprile 2016, n. 7766
Le norme di cui agli artt. 138 e 139 del codice delle assicurazioni private (D.Lgs. n. 209 del 2005), calate in tale realtà interpretativa, non consentivano (nè tuttora consentono), pertanto, una lettura diversa da quella che predicava la separazione tra i criteri di liquidazione del danno biologico in esse codificati e quelli funzionali al
riconoscimento del danno morale:
in altri termini, la "non continenza", non soltanto ontologica, nel sintagma “danno biologico" anche
del danno morale.
SegueCass., sez. III, sent., 9 giugno 2015, n. 11851 (cons. rel. G. Travaglino)
3.1. La motivazione della Corte (NDR 235/2014 CONSULTA) non sembra prestarsi ad equivoci.
Anche all'interno del micro-sistema delle micro-permanenti, resta ferma (nè avrebbe potuto essere altrimenti, non potendo le sovrastrutture giuridiche ottusamente sovrapporsi alla fenomenologia della sofferenza) la distinzione concettuale tra:
- sofferenza interiore e
- incidenza sugli aspetti relazionali della vita del soggetto.
Segue
Cass., sez. III, sent., 9 giugno 2015, n. 11851 20 aprile 2016, n. 7766
Il che conferma che, al di fuori del circoscritto ed eccezionale ambito delle micropermanenti, l'aumento personalizzato del danno biologico è circoscritto agli aspetti dinamico relazionali della vita del soggetto in relazione alle allegazioni e alle prove specificamente addotte, del tutto a prescindere dalla considerazione (e dalla risarcibilità) del danno morale.
Senza che ciò costituisca alcuna "duplicazione risarcitoria".
In altri termini, se le tabelle del danno biologico offrono un indice standard di liquidazione, l'eventuale aumento percentuale sino al 30%
sarà funzione della dimostrata peculiarità del caso concreto in relazione al vulnus arrecato alla vita di relazione del soggetto.
Altra e diversa indagine andrà compiuta in relazione alla patita sofferenza inferiore.
Senza che alcun automatismo risarcitorio sia
peraltro predicabile
. SegueLa legge 124/2017 e la riforma del CAP
UNA RISPOSTA
ESPLICITA, ancorchè settoriale,
A CERTE PRESE DI POSIZIONE
GIURISPRUDENZIALI
La legge 124/2017: il nuovo art. 138 espande il principio
“Prima ancora di “lanciare” la nuova tabella, il nuovo art. 138 si apre con una dichiarazione programmatica di straordinaria importanza, a mente della quale la finalità del metodo tabellare è diretta:
• da un lato a garantire il diritto delle vittime dei sinistri a un pieno risarcimento del danno non patrimoniale effettivamente subìto;
• dall’altro a razionalizzare i costi gravanti sul
sistema assicurativo e sui consumatori…”
Rivisitazione
degli artt. 138 e 139
I principi guidanti espressi nella nuova
formulazione dell’art. 138 valgono ad uniformare
sotto una medesima ratio l’intera disciplina del
danno non patrimoniale da sinistro stradale; si
pensi, ad esempio, al fatto stesso che la rubrica di
entrambe le disposizioni cambia, modellandosi
proprio attorno alla nozione, omnicomprensiva ed
unitaria, di danno non patrimoniale per lesione (in
luogo di danno biologico), enfatizzando l’adesione
all’impostazione seguita dalle Sezioni Unite nelle
note sentenze gemelle del 2008”
Cosa cambia…
Su tali premesse si innesta dunque l’intervento di riforma, seguendo una direzione ferma e ben leggibile, proprio e soprattutto sul tema dei limiti della personalizzazione equitativa della liquidazione del danno non patrimoniale.
…le esigenze di uniformità e prevedibilità del
danno risarcibile – coessenziali al buon
funzionamento del sistema assicurato – non
possono essere abdicate nemmeno nel settore
delle lesioni più gravi.
23
2. La tabella unica nazionale è redatta, tenuto conto dei criteri di valutazione del danno non patrimoniale ritenuti congrui dalla consolidata giurisprudenza di legittimità, secondo i seguenti principi e criteri
a) agli effetti della tabella, per danno biologico si intende la lesione temporanea o permanente all'integrità psico-fisica della persona, suscettibile di accertamento medico-legale, che esplica un'incidenza negativa sulle attività quotidiane e sugli aspetti dinamico-relazionali della vita del danneggiato, indipendentemente da eventuali ripercussioni sulla sua capacità di produrre reddito;
b) la tabella dei valori economici si fonda sul sistema a punto variabile in funzione dell'età e del grado di invalidità;
c) il valore economico del punto è funzione crescente della percentuale di invalidità e l'incidenza della menomazione sugli aspetti dinamico-relazionali della vita del danneggiato cresce in modo più che proporzionale rispetto
all'aumento percentuale assegnato ai postumi;
24
d) il valore economico del punto è funzione decrescente dell'età del soggetto, sulla base delle tavole di mortalità elaborate dall'ISTAT, al tasso di rivalutazione pari all'interesse legale;
d) al fine di considerare la componente del danno morale da lesione all'integrità fisica, la quota corrispondente al danno biologico stabilita in applicazione dei criteri di cui alle lettere da a) a d) è incrementata in via percentuale e progressiva per punto, individuando la percentuale di aumento di tali valori per la personalizzazione complessiva della liquidazione;
d) il danno biologico temporaneo inferiore al 100 per cento è determinato in misura corrispondente alla percentuale di inabilità riconosciuta per ciascun giorno.
25
3. Qualora la menomazione accertata incida in
maniera rilevante su specifici aspetti dinamico-
relazionali personali documentati e obiettivamente
accertati, l'ammontare del risarcimento del danno,
calcolato secondo quanto previsto dalla tabella unica
nazionale di cui al comma 2, può essere aumentato
dal giudice, con equo e motivato apprezzamento
delle condizioni soggettive del danneggiato, fino al
30 per cento.
26
4. L'ammontare complessivo del risarcimento riconosciuto ai sensi del presente articolo è esaustivo del risarcimento del danno conseguente alle lesioni fisiche.
5. Gli importi stabiliti nella tabella unica
nazionale sono aggiornati annualmente, con decreto
del Ministro dello sviluppo economico, in misura
corrispondente alla variazione dell'indice nazionale
dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e
impiegati accertata dall'ISTAT
».27
Il primo espresso riconoscimento codicistico della figura del “danno morale” è stato (quasi sistematicamente) assunto dalla Terza Sezione della Cassazione quale argomento dirimente e conclusivo e tale da consacrare, anche a livello di diritto vigente e positivo, l’autonomia del danno morale all’interno del più ampio contenitore del danno non patrimoniale da lesione fisica.
E soprattutto per predicarne l’autonoma risarcibilita’, rispetto al danno biologico.
IL PERCORSO A RITROSO (E ALL’INCONTRARIO) DELLA
CASSAZIONE
Il decalogo della Cassazione
Ordinanza 7513 del 27 marzo 2018
5.10. I princìpi sin qui esposti possono riassumersi, per maggior chiarezza, nel modo che segue:
1) l'ordinamento prevede e disciplina soltanto due categorie di danni: quello patrimoniale e quello non patrimoniale.
2) Il danno non patrimoniale (come quello patrimoniale) costituisce una categoria giuridicamente (anche se non fenomenologicamente) unitaria.
3) "Categoria unitaria" vuol dire che qualsiasi pregiudizio non patrimoniale sarà soggetto alle medesime regole e ad i medesimi criteri risarcitori (artt. 1223, 1226, 2056, 2059 c.c.).
4) Nella liquidazione del danno non patrimoniale il giudice deve, da un lato, prendere in esame tutte le conseguenze dannose dell'illecito; e dall'altro evitare di attribuire nomi diversi a pregiudizi identici.
La vera difficoltà sta nel
profilare il corretto rapporto di correlazione tra danno
morale e danno biologico (a matrice dinamico
relazionale)
DANNO NON PATRIMONIALE del tipo “ BIOLOGICO”
(ordinanza decalogo)
Compromissione temporanea o permanente
dell’Integrità psico fisica
A matrice intrinsecamente dinamico relazionale e
tale da incidere sulle attività quotidiane
A matrice naturalmente ma non
necessariamente sofferenziale,
intendendosi per tale il danno morale
Il danno morale non è dunque in re ipsa e deve essere dunque oggetto di separata liquidazione
allorquando provato (al netto delle evidenti difficoltà di individuarlo in concreto…segue)
Ordinanza 7513/2018
5) In sede istruttoria, il giudice deve procedere ad
un articolato e approfondito accertamento, in
concreto e non in astratto, dell'effettiva sussistenza
dei pregiudizi affermati (o negati) dalle parti,
all'uopo dando ingresso a tutti i necessari mezzi di
prova, opportunamente accertando in special modo
se, come e quanto sia mutata la condizione della
vittima rispetto alla vita condotta prima del fatto
illecito; utilizzando anche, ma senza rifugiarvisi
aprioristicamente, il fatto notorio, le massime di
esperienza e le presunzioni, e senza procedere ad
alcun automatismo risarcitorio.
Ordinanza 7513/2018
6) In presenza d'un danno permanente alla salute, costituisce duplicazione risarcitoria la congiunta attribuzione d'una somma di denaro a titolo di risarcimento del danno biologico, e l'attribuzione d'una ulteriore somma a titolo di risarcimento dei pregiudizi di cui è già espressione il grado percentuale di invalidità permanente (quali i pregiudizi alle attività quotidiane, personali e relazionali, indefettibilmente dipendenti dalla perdita anatomica o funzionale:
ovvero il danno dinamico-relazionale).
7) In presenza d'un danno permanente alla salute, la misura standard del risarcimento prevista dalla legge o dal criterio equitativo uniforme adottato dagli organi giudiziari di merito (oggi secondo il sistema c.d.
del punto variabile) può essere aumentata solo in presenza di conseguenze dannose de/tutto anomale ed affatto peculiari. Le conseguenze dannose da ritenersi normali e indefettibili secondo l'id quod plerumque accidit (ovvero quelle che qualunque persona con la medesima invalidità non potrebbe non subire) non giustificano alcuna personalizzazione in aumento del risarcimento.
Ordinanza 7513/2018
8) In presenza d'un danno alla salute, non
costituisce duplicazione risarcitoria la congiunta
attribuzione d'una somma di denaro a titolo di
risarcimento del danno biologico, e d'una ulteriore
somma a titolo di risarcimento dei pregiudizi che
non hanno fondamento medico-legale, perché non
aventi base organica ed estranei alla
determinazione medico-legale del grado
percentuale di invalidità permanente, rappresentati
dalla sofferenza interiore (quali, ad esempio, il
dolore dell'animo, la vergogna, la disistima di sé, la
paura, la disperazione). Ndr: Ecco il danno morale..
Ordinanza 7513/2018
9) Ove sia correttamente dedotta ed adeguatamente provata l'esistenza d'uno di tali pregiudizi non aventi base medico-legale, essi dovranno formare oggetto di separata valutazione e liquidazione (come è confermato, oggi, dal testo degli artt. 138 e 139 cod. ass.,così come modificati dall'art. all'articolo 1, comma 17, della legge 4 agosto 2017, n. 124, nella parte in cui, sotto l'unitaria definizione di "danno non patrimoniale", distinguono il danno dinamico relazionale causato dalle lesioni da quello "morale").
NDR: NESSUNA PRESA DI POSIZIONE
SULL’ARCHITETTURA CONTENITIVA DELLA LEGGE CONCORRENZA, CHE DEVE DARSI, DUNQUE,
OVVIAMENTE PER CONFERMATA
Ordinanza 7513/2018
La costruzione assiomatica del “decalogo”
sembra fondarsi su una serie di “falsi positivi” , ossia di evidenze che, date per tali, non lo sono affatto.
Sconta il limite di una ambizione classificatoria
che pretenderebbe di applicare regole di
dissezione chirurgica ad un contesto, quello
della sofferenza da lesione, etereo ed
impalpabile.
La compromissione “delle abilità della vittima nello
svolgimento delle attività quotidiane tutte, nessuna
esclusa: dal fare, all'essere, all'apparire”, che
secondo la Cassazione descrive il danno
biologico/dinamico/relazionale, non sembra
assumere una dimensione dannosa per il fatto in sé
di “non fare più quel che si faceva” o “di non
apparire agli altri come prima” ma per il fatto che
quelle modifiche del vivere siano percepite con
disagio, sofferenza o dolore. Può ben accadere che
una lesione determini la forzata e brusca interruzione
di una attività che già da tempo si aveva in animo di
smettere. Del resto, affermare che la modifica del
proprio stile di vita costituisca di per sé un
pregiudizio rischia di provare troppo, sino a rischiare
di ridar fiato alla categoria del danno evento o in re
ipsa.
……sarebbe “pericoloso e controproducente sostenere che il danno morale costituisce una sofferenza “interna”. Se così fosse, tale danno non potrebbe mai essere dedotto né provato in giudizio, giacché i moti dell’animo sono noti solo a chi li prova. Il risarcimento del danno morale diverrebbe così una pura e semplice sanzione, o – se si preferisce – un grazioso regalo, che il danneggiato avrebbe sempre diritto di pretendere, a prescindere da qualsiasi dimostrazione circa l’effettiva esistenza di esso”
Marco Rossetti
La sofferenza è la matrice comune anche al danno biologico a dimensione dinamico
relazionale
Chi non può più andare a cavallo in conseguenza dell’altrui illecito subisce un danno consistente non già nella rinuncia alla cavalcata, ma nella sofferenza causata da tale rinuncia: tanto è vero che nessuno potrebbe ragionevolmente sostenere che costituisce un danno la rinuncia ad attività sgradite o spiacevoli.
Ma se così è, deve concludersi che il c.d. “danno esistenziale” non è che la sofferenza causata da una rinuncia, cioè un pregiudizio d’affezione, e quindi un danno morale.”.
Marco Rossetti (conforme: Sezioni Unite della Suprema Corte nella sentenza 3677/2009).
La sofferenza è la matrice comune anche al danno biologico a dimensione dinamico
relazionale
Ordinanza 7513/2018
Dalle fini distinzioni nominalistiche ad una più robusta indagine semantica.
Quando si passa dal tentativo di tradurre il principio in
fenomeno, con esempi che valgano a chiarire in
concreto quale possa essere la differenza tra la
sofferenza (qualificata) per non poter più fare e la
sofferenza tout court (comunque derivanti da lesione
fisica e non da violazione di altri diritti della persona
costituzionalmente tutelati), il limite dell’impostazione a
scomparti rigidi fatta propria dal “decalogo” emerge in
tutta la sua smaccata evidenza.
Ordinanza 7513/2018
Dalle fini distinzioni nominalistiche ad una più robusta indagine semantica.
Diamo un attimo per vere le proposizioni di partenza, secondo le quali la sofferenza interiore e non “relazionale” siano, secondo l’esemplificazione fatta propria dalla Cassazione nell’ordinanza 7513/2018
“il dolore dell'animo, la vergogna, la disistima
di se', la paura, la disperazione”.
LA VERGOGNA dal vocabolario “treccani”
senso di disagio che si prova nei riguardi di qlcu. o qlco.
che si teme possa sminuire la considerazione degli altri:
aveva v. dei genitori analfabeti
2 Senso di impaccio, di timore dovuto a timidezza o ritrosia: avere v. a esibirsi in pubblico; anche, pudore: non
hai v. di andare in giro mezza nuda?
LA SOFFERENZA MORALE E LA
COMPONENTE SOFFERENZIALE A
MATRICE DINAMICO RELAZIONALE
LA DISPERAZIONE, PUO’ ESSERE PERMANENTE SENZA DEGENERARE IN DANNO PSICHICO?
E che dire della disperazione, definita nella “Treccani” come stato d’animo “di chi non ha più alcuna speranza ed è perciò oppresso da
inconsolabile sconforto”. Ora un (tal) stato di disperazione permanente, e non transeunte (in quanto destinato ad esser elaborato nel volgere di un qualche tempo), integra gli estremi di
una autentica, e gravissima, patologia psichica, naturalmente riconducibile entro il franco paradigma del danno biologico.
Altrettanto dicasi per la “paura”, se davvero permanente.
LA SOFFERENZA MORALE E LA
COMPONENTE SOFFERENZIALE A
MATRICE DINAMICO RELAZIONALE
IL MURO DEL “PIANTO”
(confine sgretolabile)
Le sofferenze per l’esser menomato, e quindi per il percepirsi come tale, per non poter più fare o relazionarsi come in passato in quanto menomato, per il dolore fisico sono tutte conseguenze immediate e dirette della lesione e della menomazione, e costituiscono parte integrante e diremmo normale del loro disvalore biologico in senso lato.
La particolare tristezza o il particolare sconforto per non esser più la persona di prima, la sensazione di inadeguatezza, la malinconia, la rabbia, la paura di sottoporsi a determinate cure o più in generale la paura di non farcela, sono certamente sofferenze intime che, in determinati casi e per alcuni soggetti, aggravano la sofferenza naturalmente connessa ad ogni menomazione che possa dirsi tale. Qui può collocarsi, se proprio si vuole, un’area di sofferenza particolarmente qualificata ulteriore che potremmo individuare come morale.
Ma a ben vedere non si tratta di una matrice sofferenziale diversa ma della stessa matrice biologica che, specie all’aggravarsi della lesione, incide maggiormente sullo stato d’animo.
Questa sofferenza qualificata sta nel racconto di sé, nella personalizzazione della singola fattispecie e ritrae la sua essenza dal medesimo substrato
invalidante.
A VOLER INDAGARE EMPIRICAMENTE
LA CONCRETA FENOMELOGIA….
• Le modalità di accadimento del fatto lesivo, la condotta plurioffensiva e la violazione di altri di diritti costituzionalmente garantiti.
• Qui e solo qui sembra sorgere un’esigenza autentica di separata valutazione delle poste, al riparo da qualsiasi automatismo.
A VOLER INDAGARE EMPIRICAMENTE
LA CONCRETA FENOMELOGIA….
MORALE E DIVIETO DI AUTOMATISMO:
IL VERO impatto del Codice delle Assicurazioni sui moderni assetti del
Danno Non Patrimoniale
E’ nella riforma degli artt. 138 e 139 del Codice delle assicurazioni, che secondo la Cassazione si trova il fondamento della necessaria liquidazione del “danno morale” , autonoma e separata dal biologico
SI PUO’ DAVVERO DIRE CHE IL DANNO MORALE DOPO LA
LEGGE 124 DEBBA SEMPRE E NECESSARIAMENTE ESSER
LIQUIDATO E VALORIZZATO IN AGGIUNTA E AD
INTEGRAZIONE DEL DANNO BIOLOGICO DINAMICO
RELAZIONALE, SE ALLEGATO E PROVATO, E MAI IN VIA
AUTOMATICA.?
MORALE E DIVIETO DI AUTOMATISMO:
IL VERO impatto del Codice delle Assicurazioni sui moderni assetti del
Danno Non Patrimoniale
Tanto l’art. 138 quanto l’art. 139, anche - e soprattutto dopo
- la novella del 2017, disegnano un sistema risarcitorio
tabellare (del danno da lesioni da incidente stradale) a
matrice sostanzialmente bipolare, non ulteriormente
dilatabile per mano del giudice: accanto ad una tabella di
valutazione “statica”, ordinaria e standardizzata del danno
non patrimoniale da lesione entrambe le norme
prevedono al terzo comma la possibilità di personalizzare
il risarcimento, aumentandone il compendio al ricorrere di
circostanze sufficientemente qualificate e tali da
giustificare – ove comprovate - l’incremento.
MORALE E DIVIETO DI AUTOMATISMO:
IL VERO impatto del Codice delle Assicurazioni sui moderni assetti del Danno Non Patrimoniale
Nell’ ART. 139
• la parte statica e standardizzata (art. 139 commi 1 e 2) si riferisce, testualmente al solo danno biologico, di cui viene fornita una definizione perfettamente aderente alla sua connotazione ontologicamente dinamico/relazionale; di danno morale, nel senso predicato dalla Cassazione, qui non si parla;
• la parte dinamica, avente ad oggetto la personalizzazione, è disciplinata dal terzo comma, che consente al giudice di aumentare il valore espresso dalla tabella sino ad un massimo del 20%. Ciò a condizione che “la menomazione accertata incida in maniera rilevante su specifici aspetti dinamico- relazionali personali documentati e obiettivamente accertati ovvero causi o abbia causato una sofferenza psico-fisica di particolare intensità
E dunque: La sofferenza “psico-fisica” – alla quale il decalogo della Cassazione attribuirebbe il nome di danno morale – entra in gioco in via autonoma solo in quanto di “particolare intensità” e quindi in quanto sofferenza più grave e qualificata di quella che, ordinariamente, consegue alla menomazione (già liquidata in uno con il punto di danno biologico ). E’ solo un fattore di personalizzazione eventuale.
• IL VERO impatto del Codice delle Assicurazioni sui moderni assetti del Danno Non
Patrimoniale
Ciò detto, ci pare che l’art. 139 non fornisca
affatto sostegno alla tesi del “decalogo” della
Cassazione, che pure invece lo prende a base
della teoria della separata risarcibilità del danno
morale.
• IL VERO impatto del Codice delle Assicurazioni sui moderni assetti del Danno Non
Patrimoniale
E’ dunque l’art. 138 del Codice delle Assicurazioni
a fare la differenza ed a sostenere l’impianto
teorico propugnato dalla Cassazione?
• IL VERO impatto del Codice delle Assicurazioni sui moderni assetti del Danno Non
Patrimoniale
…..non pare proprio che nel corpo
dell’art. 138 l’intima sofferenza psico-
fisica assuma quelle caratteristiche di
autonomia (dal danno biologico da
lesione) che la Cassazione vorrebbe
conferirle
IL VERO impatto del Codice delle Assicurazioni sui moderni assetti del Danno Non Patrimoniale
Ricorderemo, al riguardo, come l’ordinanza 7513/2018 predichi la autonoma risarcibilità della sofferenza morale a condizione che “sia correttamente dedotta ed adeguatamente provata”;
e dunque la tratta alla stregua di una voce di
pregiudizio altra e diversa dal biologico, in quanto
tale assoggettata agli ordinari oneri in tema di
allegazione e prova (oneri, perciò, altri e diversi
rispetto a quelli che dovrebbero sorreggere la prova
del danno biologico/dinamico relazionale).
53
IL PASSAGGIO CHIAVE ….
e) al fine di considerare la componente del danno morale da lesione all'integrità fisica, la quota corrispondente al danno biologico stabilita in applicazione dei criteri di cui alle lettere da a) a d) è incrementata in via percentuale e progressiva per punto, individuando la percentuale di aumento di tali valori per la personalizzazione complessiva della liquidazione…..
E dunque:
la componente del danno morale da lesione all’integrità fisica costituisce, secondo la norma, funzione del danno biologico, andando proprio ad integrare la risultante di quest’ultimo ai fini del calcolo del valore finale del danno non patrimoniale standard, corrispondente al punteggio attribuito a ciascuna menomazione permanente.
54
IL PASSAGGIO CHIAVE ….
e) al fine di considerare la componente del danno morale da lesione all'integrità fisica, la quota corrispondente al danno biologico stabilita in applicazione dei criteri di cui alle lettere da a) a d) è incrementata in via percentuale e progressiva per punto, individuando la percentuale di aumento di tali valori per la personalizzazione complessiva della liquidazione…..
E dunque:
la componente del danno morale da lesione all’integrità fisica costituisce, secondo la norma, funzione del danno biologico, andando proprio ad integrare la risultante di quest’ultimo ai fini del calcolo del valore finale del danno non patrimoniale standard, corrispondente al punteggio attribuito a ciascuna menomazione permanente.
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Ed infatti la quota del danno biologico, calcolata in applicazione dei criteri di cui alle lettere da a) a d) “è incrementata” (e quindi deve essere incrementata) di default, in via percentuale e progressiva, all’aumentare del punteggio di danno biologico riconosciuto al danneggiato. Non si parla, dunque, di una voce di danno eventuale, risarcibile se e in quanto provata ed in funzione di una misura valutata in concreto, caso per caso, bensì di un aumento standardizzato (ancorchè progressivo) inserito nella tabella di base, e dunque automaticamente riconosciuto (come funzione incrementale del valore di base del danno biologico).
L’impianto ricorda la struttura della tabella milanese, a cui la norma, d’altronde, reca un evidente tributo allorquando afferma di voler tener conto dei criteri di valutazione del danno non patrimoniale ritenuti congrui dalla consolidata giurisprudenza di legittimità (a far tempo dalla sentenza 12408/2011)
IL VERO impatto del Codice delle Assicurazioni sui moderni assetti del Danno Non Patrimoniale
L’art. 138 ed il rapporto di reciproca inferenza delle personalizzazioni morali e dinamico relazionali:
a) L’incremento necessario del punto base a titolo di danno morale si calcola sulla quota di danno dinamico relazionale di partenza, confermando la matrice sofferenziale della stessa.
b) La personalizzazione finale, di cui al terzo comma
(nei limiti del 30%), pur riguardando le sole
componenti dinamico relazionali, impatta sul punto
di base arricchito della sua componente morale…
IL VERO impatto del Codice delle Assicurazioni sui moderni assetti del Danno Non Patrimoniale
il sistema dell’art. 138 sembra inserirsi, esattamente
come la Tabella Milanese, nel solco tracciato dalle
Sezioni Unite del 2008, propendendo per una
valutazione sostanzialmente unitaria ed
onnicomprensiva del danno non patrimoniale da
lesione fisica. Un tale approccio non significa
decolorare certe manifestazioni di danno
annegandole all’interno del più ampio contenitore
del punto base non patrimoniale: significa
valorizzarle in modo convenzionale salvo poi
personalizzarle in funzione della particolare ed
eventuale gravità del singolo caso.
DE JURE CONDENDO disegno di legge 729
• « 1. L'articolo 2059 del codice civile è sostituito dai seguenti:
• «Art. 2059. - (Danno non patrimoniale). – Il danno non patrimoniale è risarcibile qualora il fatto illecito abbia leso interessi o valori della persona costituzionalmente tutelati.
• Il risarcimento del danno non patrimoniale ha ad oggetto sia la sofferenza morale interiore sia l'alterazione degli aspetti dinamico- relazionali della vita del soggetto leso.
• Art. 2059-bis. - (Risarcimento del danno non patrimoniale derivante da lesione del diritto alla salute). – Il risarcimento del danno non patrimoniale derivante dalla lesione temporanea o permanente all'integrità psicofisica della persona suscettibile di accertamento medico-legale, indipendentemente da eventuali ripercussioni sulla sua capacità di produrre reddito, è determinato in base ai criteri di cui all'articolo 84-bis delle disposizioni per l'attuazione del presente codice.
• La sofferenza morale può essere liquidata, se allegata e provata, in una percentuale del danno biologico, da determinare equitativamente da parte del giudice.