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Kantonsgericht von Graubünden Dretgira chantunala dal Grischun Tribunale cantonale dei Grigioni

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Kantonsgericht von Graubünden

Dretgira chantunala dal Grischun Tribunale cantonale dei Grigioni

____________________________________________________________________________________________________

Rif.: Coira, 13 gennaio 2009 Comunicata per iscritto il:

VB 08 7

Sentenza

II. Camera penale

Composizione

Presidenza Bochsler Giudici Hubert e Schlenker Attuario Crameri

__________________________________________

Visto l’appello penale amministrativo di X., appellante,

contro

la decisione penale del Dipartimento di giustizia, sicurezza e sanità dei Gri- gioni del 03.11.2008, comunicata il 07.11.2008 (proc. no. SE 08/25-7945), in re contro l’appellante,

concernente infrazione in materia di circolazione stradale

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Fattispecie

A. Con mandato penale del 17 aprile 2008 l’Ufficio della circolazione del Can- tone dei Grigioni ha ritenuto X. colpevole di violazione degli artt. 29 LCS, 57 cpv. 2 ONC nonché 71 cpv. 5 OETV ed in applicazione dell’art. 93 cifra 2 cpv. 1 LCS l’ha punito con una multa di fr. 150.--, per aver condotto il 28 dicembre 2007 sulla se- miautostrada 13, presso il tunnel A., su territorio del Comune di B., l’autovettura targata C., il cui parabrezza era coperto esternamente di ghiaccio ed internamente di un appannamento gelato.

B. Adito dal condannato con opposizione, il Dipartimento di giustizia, polizia e sanità, con decisione penale del 3 novembre 2008, comunicata il 7 novembre 2008, ha pronunciato lo stesso verdetto di colpevolezza e la stessa condanna co- me la prima istanza.

C. Con appello del 1° dicembre 2008 Pandini è insorto contro questa decisione ed ha chiesto al Tribunale cantonale, secondo il senso, che essa sia annullata.

Il Dipartimento cantonale ha proposto, con protesta di spese, la reiezione dell’appello.

Considerandi

1. Contro decisioni del Dipartimento di giustizia, sicurezza e sanità in materia di diritto penale amministrativo nell'ambito della circolazione stradale l'interessato può proporre appello al Tribunale cantonale dei Grigioni giusta gli artt. 141 segg.

LGP, essendo necessario, secondo l'art. 80 cpv. 2 LTF, un esame d’ultima istanza da parte di un tribunale cantonale (art. 141 cpv. 3 e art. 180 LGP). L'appello va presentato motivato, con indicazione dei vizi della decisione o della procedura, entro venti giorni dalla comunicazione scritta della decisione (art. 142 cpv. 1 LGP).

Tempestivo e motivato, l'appello contro la decisione del suddetto dipartimento del 3 novembre 2008 è ricevibile in ordine.

2.1 Nel concreto caso la vertenza volge unicamente attorno al quesito di sapere se il parabrezza permetteva la vista libera della carreggiata secondo le disposizio- ni. Le basi legali sono gli artt. 29 LCS, 57 cpv. 2 ONC e 71 cpv. 5 OETV. Ai sensi dell’art. 29 LCS i veicoli possono circolare soltanto se sono in perfetto stato di si- curezza e conformi alle prescrizioni. Essi devono essere costruiti e tenuti in modo che le norme della circolazione possano esser osservate, che il conducente, i passeggeri nonché gli altri utenti della strada non siano messi in pericolo e che la

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strada non sia danneggiata. I vetri devono essere puliti (art. 57 cpv. 2 ONC); il conducente, con gli occhi ad un’altezza di 0,75 m sopra il sedile, deve poter os- servare liberamente la carreggiata al di là di un semicerchio di 12 m di raggio (art.

71 cpv. 5 OETV). A ragione le istanze precedenti si sono fondate su queste dispo- sizioni.

2.2 Nella sua memoria l’appellante fa valere, che l’allegazione della polizia, se- condo cui è stato fermato perchè circolava lentamente e formava una lunga coda, gli è assolutamente nuova, ciò non essendogli stato rimproverato né dall’agente di polizia né durante l’interrogatorio del 12 agosto 2008. Se circolava con prudenza era a causa del fondo ghiacciato. Era poi matematicamente impossibile creare una coda in un tragitto così breve e con così poco traffico, che non procedeva ad alta velocità. Se fosse circolato lentamente, sarebbe stato sorpassato.

2.3 Queste obiezioni sono infondate. Per l’esame della questione di sapere se l’appellante circolava con il parabrezza che non rispondeva ai requisiti legali, le circostanze che egli procedeva lentamente e formava una lunga coda non sono determinanti. Decisivo non è nemmeno il motivo della sua lenta corsa. Se ciono- nostante l’agente di polizia nel rapporto ha menzionato queste percezioni, inferen- do che esse probabilmente erano da ascrivere al parabrezza appannato (atto 11.2), manifestamente ciò era per dimostrare che esse hanno richiamato la sua attenzione sulla vettura condotta dall’appellante. Ma contrariamente all’assunto dell’appellante, la sua vettura non è stata fermata perchè circolava lentamente e formava una lunga coda, ma perché il suo parabrezza era appannato, come han- no costatato gli agenti di polizia, quando essa a loro si avvicinava. Stando così le cose, a ragione l’istanza precedente non ha sottoposto all’appellante le questioni della lenta corsa e del motivo della stessa, onde tutelare il suo diritto d’essere sen- tito (atto 4). Infatti, se delle questioni non sono giuridicamente rilevanti non devono esser sottoposte all’imputato. Pertanto è incomprensibile che l’istanza precedente abbia poi concluso che l’appellante, procedendo lentamente e formando una lunga coda, abbia insospettito gli agenti di polizia che il parabrezza della sua vettura sa- rebbe potuto essere appannato (atto 2, cons. 5). Nel rapporto l’agente di polizia ha scritto:

“….. Als dieses (das Fahrzeug) näher kam, stellten wir fest, dass die Wind- schutzscheibe des Wagens stark vereist war und der Lenker höchtswahr- scheinlich aus diesem Grund so langsam fuhr. Der Personenwagen konnte kurz darauf angehalten und der Lenker….. kontrolliert werden.“

La conclusione cui è giunta l’istanza precedente sta quindi in contrasto col rappor- to di polizia. Gli agenti di polizia non hanno nutrito il sospetto che il parabrezza

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fosse appannato, ma hanno costatato l’appannamento ed indi fermato l’appel- lante.

2.4 L’appellante sostiene poi che la trasparenza del parabrezza era superiore al 70% richiesto; a suo dire sulla fotografia scattata dall’interno della vettura (atto 11.5) si vede perfettamente l’uscita del tunnel A. con una visibilità di centinaia di metri. Egli censura che non è stato preso in considerazione che il controllo della polizia al gelo è durato a lungo. Stando a lui l’appannamento del parabrezza è sta- to causato dagli occupanti durante questa lunga sosta al gelo nella vettura a moto- re spento.

2.5 Quanto alle condizioni di visibilità attraverso il parabrezza l’appellante ha potuto esprimersi a fondo. Intanto in base alle fotografie la visibilità manifestamen- te non rispondeva alle esigenze legali. A ciò nulla muta la circostanza che l’uscita del tunnel A. era tuttavia visibile da una notevole distanza.

Di peso è quindi la questione di sapere se il parabrezza s’è coperto di ghiaccio soltanto durante il controllo della polizia o se ciò era il caso già prima. Dal rapporto di polizia si evince che le constatazioni a tale riguardo sono state fatte già al mo- mento in cui la vettura era ancora in corsa e si avvicinava agli agenti di polizia.

Anche se l’appellante afferma il contrario per la II. Camera penale non v’è motivo di scostarsi da queste contingenze di fatto. Su percezioni nell’ambito della circola- zione stradale gli agenti di polizia sono particolarmente istruiti ed inoltre non v’è ragione di ritenere che abbiano denunciato l’appellante per aver condotto la vettu- ra col parabrezza coperto di ghiaccio, se il congelamento non v’era già durante la corsa, ma s’è formato soltanto nel frattempo che controllavano la vettura, conside- rato che essi non avevano alcun interesse per dichiarare cose non corrispondenti alla realtà, con il rischio di subire semmai sanzioni penali e amministrative.

Per censurare un accertamento dei fatti non basta contrapporre alla decisione im- pugnata un fatto proprio più vantaggioso per l’imputato. L’appellante deve piutto- sto dimostrare per quale motivo i fatti da lui criticati sono manifestamente insoste- nibili o si trovano in chiaro contrasto con la situazione di fatto. Ora, la sua obiezio- ne non invalida le constatazioni degli agenti di polizia. Interrogato da loro, egli ha riconosciuto che il parabrezza internamente era appannato ed ha firmato il verbale di polizia (atto 11.3). Dinanzi alle istanze precedenti l’appellante ha poi deposto che prima di lasciare D., ad una temperatura di meno 8°, ha pulito i vetri dell’autovettura con dell’acqua calda, che in viaggio con altre tre persone ed il ri- scaldamento in quelle condizioni assai lento i vetri ovviamente si appannavano e

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per questo li puliva (atti 4 e 9). Queste circostanze, da lui stesso asserite, depon- gono a suo sfavore. Infatti, è ovvio che ad una temperatura così bassa anche l’acqua calda entro pochi secondi sia gelata e che il percorso di soli circa 5 km - la distanza da D. al tunnel A. - non abbia permesso al motore ed al riscaldamento di raggiungere le temperature d’esercizio e che quindi il parabrezza si sia appannato.

Di conseguenza la censura dell’appellante, secondo cui l’appannamento è stato causato dagli occupanti durante il controllo della polizia si rivela manifestamente infondata e la decisione impugnata merita di essere confermata.

3. Da ultimo l’appellante imputa agli agenti di polizia un abuso di potere. A suo dire dalla lunga sosta al freddo, senza contare gli insulti verbali subiti, lui e gli altri occupanti della vettura si sono presi dei malanni. Per questo egli chiede un risar- cimento di 2'000 euro. Ma tale pretesa per carenza di competenza di questa ca- mera penale è irricevibile. Trattasi di una richiesta di diritto civile, l’appellante deve perciò adire il giudice civile.

4. Pertanto, nella misura in cui è ricevibile, l’appello va respinto.

I costi della procedura d’appello vanno a carico dell’appellante (art. 160 cpv. 1 LGP).

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Decisione ─ Dispositivo

1. In quanto ricevibile, l’appello è respinto.

2. I costi della procedura d’appello di fr. 600.-- vanno a carico dell’appellante.

3. Contro questa decisione può essere interposto ricorso in materia penale ai sensi dell’art. 78 della Legge sul Tribunale federale (LTF) al Tribunale fede- rale, 1000 Losanna 14. Il ricorso è d’inoltrare al Tribunale federale per iscrit- to entro 30 giorni dalla notificazione della decisione col testo integrale nel modo prescritto dagli artt. 42 seg. LTF. Per l’ammissibilità, il diritto, gli ulte- riori presupposti e la procedura di ricorso fanno stato gli artt. 29 segg., 78 segg. e 90 segg. LTF.

4. Comunicazione a:

__________________________________________

Tribunale cantonale dei Grigioni II. Camera penale

Il Presidente L'Attuario

Bochsler Crameri

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