• Non ci sono risultati.

Kantonsgericht von Graubünden Tribunale cantonale dei Grigioni Dretgira chantunala dal Grischun

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Condividi "Kantonsgericht von Graubünden Tribunale cantonale dei Grigioni Dretgira chantunala dal Grischun"

Copied!
8
0
0

Testo completo

(1)

Dretgira chantunala dal Grischun

___________________________________________________________________________________________________

Rif.: Coira, 13 settembre 2006 Comunicata per iscritto il:

VB 06 9

Sentenza

Commissione del Tribunale cantonale

Presidenza Vicepresidente Bochsler Giudici Rehli e Hubert

Attuario Crameri

——————

Visto l’appello penale amministrativo

di A., appellante, rappresentato dall’avv. lic. iur. Roberto A. Keller, Piazza de la Grida, 6535 Roveredo,

contro

la decisione penale del Dipartimento di giustizia, polizia e sanità dei Grigioni del 7 agosto 2006, comunicata l’8 agosto 2006, in re contro l’appellante,

concernente violazione di norme della circolazione stradale,

è risultato:

(2)

A. Il pomeriggio del 25 aprile 2005 A., agente della Polizia cantonale, ha fermato B., che circolando colla sua autovettura con targhe italiane nell’abitato di C., ha superato la velocità massima prescritta di 50 km/h. Impossibilitato di presta- re il deposito richiestogli di fr. 500.--, l’imputato è stato portato in banca dall’agente col veicolo di polizia, targata GR 65628, ove non è riuscito ad ottenere denaro. In seguito l’indiziato ha incontrato D., che apparentemente conosceva, e gli ha chie- sto di prestargli la somma da depositare, ciò che quello ha rifiutato. Irritato dal di- niego, B. inveiva contro il D.. A stento A. è riuscito a calmarlo ed a farlo risalire in vettura per riportarlo al posto di blocco. Dopo aver percorso poche centinaia di metri, l’imputato ha ricominciato ad inveire contro tutto e tutti, segnatamente verso la polizia, accusandola di truffa e furto legali. Per l’irritazione l’agente di polizia, pur non temendo di essere aggredito, si sentiva a disagio che l’indiziato potesse fare qualche sciocchezza, impedendogli di guidare l’automobile, per cui, a suo dire, onde scongiurare il latente pericolo per la sua sicurezza e quella di altri utenti della strada ha deciso di raggiungere il posto di controllo il più presto possibile. Nel suo intento ivi ha superato di 22 km/h - dopo la deduzione del margine di sicurezza di 5 km/h - la velocità massima prescritta.

B. Per questi fatti, il 26 agosto 2005, con mandato penale, l’Ufficio della circolazione del Cantone dei Grigioni, ha ritenuto A. colpevole di violazione dell’art.

4a cpv. 1a ONC in unione all’art. 90 cifra 1 LCS e l’ha punito con una multa di fr.

670.--. L’autorità amministrativa ha negato l'esistenza dei presupposti della scrimi- nante del dovere d’ufficio (art. 32 CP). Nei viaggi di servizio urgenti il conducente di un veicolo di polizia non è punibile per avere violato le norme e le misure con- cernenti la circolazione stradale unicamente se ha usato gli speciali segnalatori prescritti (luce blu e avvisatore a suoni alternati) e la prudenza imposta dalle parti- colari circostanze (art. 100 cifra 4 LCS), ciò che nel concreto caso l’agente non aveva fatto.

C. Adito dall’interessato con opposizione, il Dipartimento di giustizia, po- lizia e sanità dei Grigioni, con decisione penale del 7 agosto 2006, comunicata l’8 agosto 2006, ha pronunciato lo stesso verdetto di colpevolezza e la stessa con- danna come la prima istanza.

D. In data 29 agosto 2006 A. è insorto con appello penale amministrati- vo dinanzi alla Commissione del Tribunale cantonale dei Grigioni ed ha chiesto:

“A. In via principale

(3)

1. L’impugnata decisione è cassata. Gli atti sono ritornati al Diparti- mento di giustizia, polizia e sanità dei Grigioni per completazione dell’istruttoria con l’audizione dei testi B. e D. e emanazione di una nuova decisione.

2. Con protesta di tutte le spese, tasse e ripetibili.

B. In via eventuale

1. La procedura d’appello è sospesa.

2. Previa completazione dell’istruttoria da parte del Dipartimento di giustizia, polizia e sanità dei Grigioni con l’audizione dei testi B. e D., l’impugnata decisione è cassata e A. prosciolto da ogni accusa di violazione alla LCS.

3. Con protesta di tutte le spese, tasse e ripetibili.

C. In via ancor più eventuale

1. L’impugnata decisione è cassata e A. è prosciolto da ogni accusa di violazione della LCS.

2. Con protesta di tutte le spese, tasse e ripetibili.”

Il Dipartimento cantonale di giustizia, polizia e sanità ha proposto la reiezio- ne dell’appello.

La Commissione del Tribunale cantonale considera :

1. Contro decisioni su opposizioni del Dipartimento di giustizia, polizia e sanità dei Grigioni in materia di diritto penale l’interessato può inoltrare appello ai sensi dell’art. 141 segg. LGP alla Commissione del Tribunale cantonale (art. 180 cpv. 1 LGP). L'appello è da proporre entro 20 giorni dalla ricezione scritta della decisione. Esso dev'essere motivato con indicazione dei vizi di merito e/o d'ordine e se la decisione è impugnata totalmente o parzialmente (art. 142 cpv. 1 LGP). Il presente appello adempie queste premesse, sicchè è ricevibile in ordine.

2. a) L’appellante censura anzitutto che non sono stati interrogati come testi B. e D..

b) L’art. 75 cpv. 1 LGP dispone che devono essere rilevati tutti i mezzi di prova essenziali e fatti tutti gli accertamenti, che concernono tanto la colpa quanto l’innocenza dell’imputato. Il diritto all’assunzione di prove si limita però a quei mezzi di prova, che sono rilevanti e necessari per documentare la colpa o l’innocenza (art. 75 cpv. 2 e 3 LGP). Reputa il giudice o l’autorità amministrativa, in anticipata valutazione delle prove, i mezzi di prova invocati inidonei a modificare la

(4)

fattispecie già accertata, può respingere la richiesta di completamento dell’istrut- toria senza violare il diritto d’esser sentito. Questo è il senso dell’obbligo di rilevare tutte le prove essenziali (art. 75 cpv. 1 LGP), ma di condurre l’istruttoria solo fino al punto che possa esser emesso l’atto d’accusa oppure sospeso il procedimento.

c) È da chiedersi se una violazione del diritto d’essere sentito è suffi- cientemente censurata. L’appellante fa valere che lo stato d’animo di B. era molto più dell’essere semplicemente innervosito, sicchè la fattispecie doveva essere chiarita a fondo (appello pag. 6). Tuttavia sotto il punto di vista dell’anzidetta viola- zione la censura non è a sufficienza motivata; infatti una tale violazione nemmeno è esplicitamente pretesa.

d) Resta quindi da vagliare se la censurata mancata profonda indagine va reputata un rifiuto del diritto d’essere sentito in una misura, che giustificherebbe l’annullamento dell’impugnata decisione. L’appellante ha deposto che l’imputato era irritato e che pur non temendo di essere aggredito, si sentiva a disagio che l’indiziato potesse fare qualche sciocchezza, impedendogli di guidare l’automobile (atto 14, pag. 3). Fondandosi su questa deposizione l’istanza precedente ha inferi- to che la fattispecie era sufficientemente accertata. Ciò altro non significa che an- che se avesse interrogato l’imputato e D. non sarebbe giunta ad un altro risultato.

Questa deduzione è ammissibile, potendo l’autorità amministrativa chiudere il pro- cedimento d’assunzione delle prove, se essa in base alle prove già assunte ha la ferma convinzione e può ammettere, in anticipata valutazione delle stesse, che questo suo convincimento non verrebbe modificato da ulteriori assunzioni di pro- ve. In che senso questa conclusione stia in contrasto con l’art. 75 cpv. 2 e 3 LGP non è esposto.

3. a) Correttamente l’appellante in questa sede non invoca più le scrimi- nanti degli art. 100 cifra 4 LCS (viaggio urgente), 33 cpv. 1 CP (legittima difesa) e 34 CP (stato di necessità). Egli fa unicamente valere d’aver agito per dovere d’ufficio ed invoca l’art. 32 CP. Afferma in particolare che quale agente di polizia, dirimpetto alla grave situazione di latente pericolo causata dall’irritato comporta- mento dell’indiziato nel veicolo di polizia, poteva e doveva agire con la massima rapidità per evitare dei danni, forse irreparabili, alla sua persona, a quella dell’imputato e ad altri utenti della strada. Inoltre adduce che l’atto imposto dal do- vere d’ufficio dev’essere proporzionato al suo scopo, ciò che nell’evenienza con- creta era il caso.

(5)

b) L’istanza precedente ha considerato che l’atto imposto dal dovere d’ufficio deve fondarsi su un motivo giustificatorio di diritto penale. Il viaggio urgen- te è motivo giustificatorio; esso richiede però l’uso della luce blu e dell’avvisatore a suoni alternati (art. 16 cpv. 3 ONC). Nel suo viaggio l’opponente non aveva usato questi speciali segnalatori prescritti. Non essendo quindi adempito il presupposto della scriminante dell’art. 100 cifra 4 LCS, egli doveva rispondere dell’infrazione.

c) L’appellante rileva a ragione che l’atto imposto da un dovere d’ufficio dev’essere proporzionato al suo scopo. Tale condizione è esplicitamente espressa dalla cifra 3 dell’Ordine di servizio della Polizia cantonale (atto 8):

“Als dringlich gelten Fahrten, wo es auf den raschmöglichsten Einsatz der Feuerwehr, Sanität oder Polizei ankommt, um Menschenleben zu retten, eine Gefahr für die öffentliche Sicherheit oder Ordnung abzuwenden, um bedeutende Sachwerte zu erhalten oder um flüchtige Personen zu verfol- gen. Dabei ist der Dringlichkeitsbegriff eng auszulegen. Entscheidend ist, dass Rechtsgüter gefährdet sind, bei denen selbst kleine Zeitverluste eine erhebliche Vergrösserung der Schäden bewirken können.

Nicht dringlich sind Rückfahrten nach abgeschlossenen Einsätzen und blosse Einsatzübungen sowie der Transport von leicht verletzten Personen (Beinbrüche bei Skiunfällen) zum Arzt oder in ein Spital.“

Da questa disposizione si deduce con chiarezza la necessità della propor- zionalità. Tuttavia questa norma forzatamente non deve essere invocata, poiché l’esigenza della proporzionalità risulta direttamente dall’art. 32 CP (Seelmann, Ba- sler Kommentar, Strafgesetzbuch I, 2003, art. 32 n. 24; DTF 120 IV 213, 117 IV 170). Ora per rispettare la proporzionalità occorre ponderare i valori che entrano in considerazione: da un lato, il fine perseguito dall’agente, dall’altro il mezzo da lui utilizzato per realizzarlo. Nella fattispecie lo scopo che voleva raggiungere l’appel- lante era quello d’escludere un impedimento nella guida da parte dell’irritato indi- ziato e di conseguenza un latente pericolo per la loro sicurezza e quella d’altri utenti della strada. Per l’agente di polizia la necessità di scongiurare tale pericolo era quindi dettata dalla necessità di raggiungere il più presto possibile il posto di controllo. A suo dire era perciò necessario un eccesso di velocità. Sennonché proprio questo mezzo utilizzato per raggiungere il fine comportava un rischio mag- giore per l’integrità fisica dell’appellante, del suo passeggero e di altri utenti della strada. Il valore che l’agente voleva proteggere era quindi maggiormente messo a repentaglio. V’era quindi una sproporzione manifesta tra lo scopo perseguito ed il mezzo utilizzato. Il mezzo impiegato dall’appellante, l’eccesso di velocità, non era atto a raggiungere il fine, cioè ad escludere il pericolo.

(6)

Per decidere della proporzionalità tra l’atto commesso e lo scopo perseguito va inoltre tenuto conto del tempo di cui l’agente disponeva. Certo, l’appellante era addetto al blocco degli automobilisti fallibili ed il fatto che dopo aver lasciato il po- sto di controllo non fosse rientrato immediatamente avrebbe complicato il compito della polizia. Tuttavia ciò era chiaramente meno grave di un intervento suscettibile di causare un pericolo ledendo l’integrità fisica di persone. Inoltre non si può fare a meno di rilevare che durante il viaggio, prima di raggiungere il posto di blocco, do- po avergli proposto di consegnare il deposito il giorno dopo al posto di polizia, l’imputato s’è calmato ed ha stretto la mano all’appellante (atto 14, pag. 3). Il fine perseguito dall’agente di polizia è quindi stato attuato in altro modo. Stando così le cose la sproporzione tra il mezzo utilizzato e lo scopo perseguito era sufficiente- mente evidente per essere riconoscibile per l’appellante. Proporzionato sarebbe stato il tentativo di calmare l’indiziato prima di rientrare al posto di controllo, non durante il viaggio. L’appellante aveva sufficiente tempo per prendere questo prov- vedimento corretto. Egli non avrebbe dovuto ritornare il più in fretta possibile, vio- lando la velocità massima prescritta.

È vero, come fa valere l’appellante, che la giustificazione dell’atto commes- so e la sua adeguatezza rispetto al fine perseguito vanno valutati secondo la si- tuazione che gli appariva al momento in cui ha agito. Ma precisamente nella situa- zione apparsa all’appellante, in cui gli risultava che si trovava di fronte ad un con- flitto, ove doveva decidere di scongiurare il pericolo, egli, al posto di cercare subito di calmare l’imputato, ciò che non implicava un pericolo per l’integrità fisica di al- cuno, ha preso un provvedimento inadeguato a stornare tale pericolo. Che l’appel- lante non era conscio dell’inadeguatezza del provvedimento, manifestamente dev’essere escluso. Infatti la sproporzione tra il fine perseguito (evitare d’essere impedito nella guida) e il mezzo impiegato (eccesso di velocità) era così manifesta da far apparire all’appellante il mezzo utilizzato come inammissibile. Per escludere il pericolo avrebbe dovuto prendere già all’inizio il provvedimento, che ha poi pre- so.

4. L’appellante invoca altresì l’errore sui fatti (art. 19 CP), poiché a suo dire alla luce delle concrete circostanze credeva che il suo atto fosse lecito.

Ha l’agente sufficienti ragioni per credere che l’atto sia lecito, ossia ricono- sce egli correttamente le circostanze di fatto ed in base ad esse ammette a torto la liceità del suo agire, si ha un errore di diritto (art. 20 CP). Per contro agisce il reo per effetto di una supposizione erronea delle circostanze, vale a dire ritiene egli

(7)

che le circostanze giustificano l’atto, ma tali circostanze in realtà non esistono, si ha un errore sui fatti (art. 19 CP). Nel concreto caso l’appellante non pretende d’essersi sbagliato e non s’è sbagliato nelle circostanze di fatto, sicchè non può invocare l’errore sui fatti. La questione concerne invece l’errore di diritto. Intanto la vocazione dello stesso non gli è d’aiuto, poiché come a ragione ha esposto l’istanza precedente, egli non può invocare a propria scusa l’ignoranza della legge penale. Proprio l’appellante, agente di polizia, doveva o avrebbe dovuto sapere che la scriminante dell’art. 100 cifra 4 LCS presuppone - fra l’altro - l’uso degli speciali segnalatori, ciò che egli nel suo viaggio, da lui presunto urgente, non ha utilizzato.

5. S’è l’appellante reso colpevole di violazione dell’art. 4a cpv. 1a ONC in unione all’art. 90 cifra 1 LCS, la pena pronunciata dall’autorità amministrativa - fr. 670.-- di multa - è, tenuto conto del movente, della vita anteriore e delle condi- zioni personali (art. 48 CP) di lui, adeguata alla sua non lieve colpa, sicchè non occorre ricommisurarla. L’appellante censura che non sono state considerate tutte le circostanze attenuanti, ma non spende una parola per indicare esattamente, e non è ravvisabile, di che motivi di diminuzione della pena (art. 64 CP) l’istanza precedente avrebbe dovuto tener conto.

6. L’appello si rivela pertanto infondato e va respinto. I costi di questa procedura sono posti a carico dell’appellante soccombente (art. 160 cpv. 1 LGP).

(8)

La Commissione del Tribunale cantonale giudica:

1. L’appello è respinto.

2. I costi della procedura d’appello di fr. 700.-- vanno a carico dell’appellante.

3. Avverso questa sentenza, se vien fatta valere la violazione del diritto fede- rale, può esser interposto ricorso per cassazione alla Corte di cassazione del Tribunale federale. Questo è da inoltrare al Tribunale federale entro 30 giorni della ricezione della sentenza completa nel modo prescritto dall'art.

273 della Legge federale sulla procedura penale (PP). Per la legittimazione al ricorso e gli ulteriori presupposti del ricorso per cassazione fanno stato gli art. 268 segg. PP.

4. Comunicazione a:

__________

Per la Commissione del Tribunale cantonale dei Grigioni

Il Vicepresidente L'Attuario

Riferimenti

Documenti correlati

Nel Cantone dei Grigioni, il ricorrente, quale contribuente assoggettato all'imposta alla fonte, può presentare domanda scritta di correzione della tariffa

Per questo, solo una corretta indicazione degli elementi di reddito e di sostanza permette al contribuente di salvaguardare il proprio diritto al rimborso

Per quanto attiene l'estensione della sua richiesta, ossia di riconoscere CHF 1'000.-- di spese di alloggio per almeno tre mesi, si osserva che le spese di alloggio

Solche wurden indes weder geltend gemacht noch sind sie ersichtlich, zumal sich die genannte Vorstra- fe in Bezug auf den banden- und gewerbsmässigen Diebstahl als einschlägig

Nelle zone edificabili che ancora non disporrebbero di un impianto centrale di depurazione aerobica biologica delle acque di scarico (IDA C), come prescritto

Per l’esame della questione di sapere se l’appellante circolava con il parabrezza che non rispondeva ai requisiti legali, le circostanze che egli procedeva lentamente e formava

disporrebbe effettivamente di legami più forti con il paese e con l’abitazione coniugale, all’inizio del 2009 ciò avrebbe appunto dovuto spingerla ancor più a

5‘000.— sarebbe dovuto „a saldo liquidazione della costruzione concordata e sottoscritta dalle parti“ (cfr. La conclusione del Presidente del Tribunale distrettuale Moesa