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Kantonsgericht von Graubünden Dretgira chantunala dal Grischun Tribunale cantonale dei Grigioni

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Kantonsgericht von Graubünden Dretgira chantunala dal Grischun Tribunale cantonale dei Grigioni

___________________________________________________________________________________________________

Rif.: Coira, 23 settembre 2009 Comunicata per iscritto il:

SK2 09 32

(Eine gegen dieses Urteil beim Bundesgericht erhobene Beschwerde ist mit Urteil vom 25. Januar 2011 abgewiesen worden).

Decisione

II. Camera penale

Presidenza Bochsler

Giudici Hubert e Schlenker

Attuario Crameri

Visto il ricorso penale

di X., ricorrente, rappresentato dall’avv. dott. iur. Vincent Augustin, Quaderstrasse 8, 7000 Coira,

contro

il decreto d’abbandono del Presidente del Tribunale distrettuale Moesa del 17 giugno 2009, comunicato lo stesso giorno,

concernente indennità (art. 161 LGP) è risultato:

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I. Fattispecie

A. Dopo che con decreto del 31 agosto 2006 la Procura pubblica dei Grigioni aveva aperto un procedimento penale contro X. per grave e semplice violazione di norme sulla circolazione stradale, perpetrate il _, e dopo che l’11 settembre 2006 aveva proposto all’Ufficio del Circolo di Roveredo di dichiarare il denunciato colpevole di grave violazione di norme sulla circolazione stradale ai sensi degli artt. 27 cpv. 1 e 2 LCStr e 16 cpv. 3 ONC in unione all’art. 90 cifra 2 LCStr nonché di guida di un veicolo difettoso ai sensi dell’art. 29 LCStr in unione all’art. 93 cifra 1 cpv. 2 LCStr, il Presidente del suddetto circolo, con mandato penale del 15 ottobre 2008, ha ritenuto l’imputato colpevole di grave violazione di norme sulla circolazione stradale ai sensi degli artt. 100 cifra 4 e 37 (recte: 31) cpv. 1 LCStr in unione all’art. 90 cifra 2 LCStr nonché di guida di un veicolo difettoso giusta gli artt. 29 LCStr, 67 cpv. 1 OETV e 57 cpv. 1 ONC in unione all’art. 93 cifra 2 cpv. 1 LCStr e l’ha condannato ad una multa di fr. 500.--.

B. Contro questo mandato penale X. ha interposto opposizione. Chiusa l’istruttoria il 4 marzo 2009, con decreto del 28 aprile 2009 la Procura pubblica ha abbandonato il procedimento per grave violazione di norme sulla circolazione stradale ai sensi degli art. 27 LCStr e 16 cpv. 3 ONC in unione all’art. 90 cifra 2 LCStr nonché ceduto la procedura per le contravvenzioni d’inosservanza dei doveri in caso d’infortunio ai sensi dell’art. 51 cpv. 1 e 3 LCStr in unione all’art. 92 cpv. 1 LCStr e di guida di un veicolo difettoso ai sensi dell’art. 29 LCStr in unione all’art. 93 cifra 2 cpv. 1 LCStr al Presidente del Circolo di Roveredo.

C. Con scritto del 29 aprile 2009 il giudice istruttore ha sollecitato il presidente di circolo ad emanare il mandato penale con celerità, poiché il _ si verificava la prescrizione delle contravvenzioni. Con mandato penale del 20 maggio 2009 il presidente di circolo ha riconosciuto X. colpevole di guida di un veicolo in stato difettoso ai sensi degli artt. 29 LCStr, 67 cpv. 1 OETV e 57 cpv. 1 ONC in unione all’art. 93 cifra 2 cpv. 1 LCStr e gli ha inflitto una multa di fr. 50.--, in caso di mancato pagamento sostituibile con una pena detentiva di un giorno. Il procedimento per inosservanza dei doveri in caso d’infortunio ai sensi dell’art. 51 cpv. 1 e 3 LCStr in unione all’art. 92 cpv. 1 LCStr è stato abbandonato. I costi del procedimento (inclusa la multa) di fr. 689.-- (tassa d’istruttoria e disborsi in contanti della Procura pubblica fr. 389.--, tassa di giustizia fr. 250.--) sono stati messi a carico del condannato.

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D. Interposta opposizione da parte di X. anche contro questo mandato penale, con decreto del 17 giugno 2009, il Presidente del Tribunale distrettuale Moesa ha abbandonato il procedimento per prescrizione della persecuzione della guida di un veicolo in stato difettoso ai sensi degli artt. 29 LCStr, 67 cpv. 1 OETV e 57 cpv. 1 ONC in unione all’art. 93 cifra 2 cpv. 1 LCStr. I costi (compresa la multa) di fr.

689.-- sono stati accollati al Circolo di Roveredo. La tassa di giustizia del procedimento d’opposizione di fr. 100.-- è stata messa a carico del Tribunale distrettuale Moesa.

E. Con scritto del 22 giugno 2009 X. ha chiesto al Presidente del Tribunale distrettuale di riconsiderare il decreto d’abbandono e di accordargli l’importo di fr.

5'944.90 (spese ed IVA incluse) per l’attività del suo difensore di fiducia durante tutto il procedimento penale.

F. Contro il decreto di stralcio (recte: d’abbandono) del 17 giugno 2009, l’8 luglio 2009 X. è insorto con ricorso al Tribunale cantonale dei Grigioni ed ha chiesto:

“1. Der angefochtene Entscheid des Bezirksgerichtspräsidiums Moesa vom 17. Juni 2009 in Sachen X. sei insoweit zu ergänzen, als dem Angeschuldigten eine ausseramtliche Entschädigung von CHF 5'944.90 (inkl. MwSt.) zuzusprechen sei.

2. Unter Kosten- und Entschädigungsfolge für das vorliegende Beschwerdeverfahren gemäss Gesetz.

3. In verfahrensrechtlicher Hinsicht sei vorliegendes Beschwerdeverfahren vorerst und bis zum Entscheid des Bezirksgerichtspräsidenten Moesa in Sachen Eingabe vom 22. Juni 2009 zu sistieren.“

Con ordinanza del 9 luglio 2009 il Presidente di questa Camera ha sospeso la procedura di ricorso fino al passaggio in giudicato della decisione del Presidente del Tribunale distrettuale relativa alla richiesta indennità a titolo di ripetibili. Il ricorrente è stato sollecitato ad informare il Tribunale cantonale, dopo che questa pronuncia era passata in giudicato, se manteneva il ricorso. A questa domanda egli ha risposto affermativamente con scritto del 21 agosto 2009, poiché con decreto del 30 luglio 2009 la sua istanza del 22 giugno 2009 era stata respinta. Di conseguenza con ordinanza incidentale del 24 agosto 2009 la sospensione della procedura di ricorso è stata annullata.

Il Presidente del Tribunale distrettuale ha proposto la reiezione del ricorso.

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II. Considerandi

1. Ai sensi dell'art. 176a LGP, che rinvia agli artt. 138 e 139 LGP, contro i decreti d'abbandono del presidente del tribunale distrettuale può essere proposto ricorso per illegalità o inadeguatezza al Tribunale cantonale. Giusta l'art. 139 cpv.

1 LGP è legittimato ad inoltrarlo chiunque è colpito dal decreto e fa valere un interesse tutelabile alla sua abrogazione o modifica. Segnatamente il direttamente danneggiato può presentare ricorso contro decreti d’abbandono (Padrutt, Kommentar zur Strafprozessordnung des Kantons Graubünden, 2. Aufl. Chur 1996, art. 139 n. 3.1). Il ricorso va presentato per iscritto entro 20 giorni da quando l'interessato ha avuto conoscenza della decisione impugnata (art. 139 cpv. 2 LGP). Esso deve contenere una richiesta ed una motivazione; mezzi di prova disponibili sono da allegare (art. 33 cpv. 1 e 2 LGA). X. deve essere reputato direttamente danneggiato conformemente all'art 139 cpv. 1 LGP e di conseguenza legittimato ad impugnare il decreto con cui è stato abbandonato il procedimento nei suoi confronti. Da lui il ricorso è poi stato proposto nella dovuta forma e tempestivamente. Esso è perciò ricevibile in ordine.

2. Il ricorrente non menziona una disposizione di legge su cui fonda il suo diritto ad un’indennità a titolo di ripetibili. Intanto è manifesto che si tratta dell’art.

161 LGP. Infatti, svantaggi ai sensi di questa norma legale, che egli subisce a causa delle misure d’istruttoria, sono reputati anche i costi per l’attività dell’avvocato difensore. Queste spese sono poi da risarcire se l’intervento di un rappresentante legale era giustificato dalla situazione di fatto e di diritto (PTC 2000 no. 38, 1986 no. 37; Padrutt, op. cit., art. 161 n. 1.4; decisione della Camera ricorsi del Tribunale cantonale BK 04 45 del 15 settembre 2004 cons. 2.c).

2.1 Ai sensi dell’art. 161 cpv. 1 LGP se un accusato è assolto o il procedimento contro di lui è sospeso (recte: abbandonato) oppure se una misura coercitiva eseguita nei suoi confronti risulta ingiustificata, lo stato deve a sua richiesta aggiudicargli un risarcimento (indennizzo, riparazione) per gli svantaggi che egli ha subito causa delle misure d’istruttoria. Il risarcimento può essere negato o ridotto se egli con il suo comportamento illecito e colpevole ha provocato l’istruttoria o l’ha resa più difficile. Le richieste di risarcimento sono decise dall’autorità dinanzi cui il procedimento era in sospeso da ultimo (cpv. 2).

Secondo Padrutt, op. cit., art. 161 n. 1.2, la richiesta d’indennizzo può essere fatta valere nel corso del procedimento principale o di quello d’impugnazione oppure

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separatamente dopo la chiusura del processo conformemente alla competenza prevista dall’art. 161 cpv. 2 LGP.

2.2 Nel corso del procedimento principale dinanzi al Presidente del Tribunale distrettuale il ricorrente non ha chiesto che gli fosse assegnata un’indennità a titolo di ripetibili. In ogni caso dagli atti non può esser desunto che abbia fatto una simile richiesta e ciò non è affermato nemmeno nel ricorso. Dal ricorso è piuttosto da concludere che egli è evidentemente del parere che il giudice precedente doveva assegnargliela d’ufficio e determinarla nel decreto d’abbandono. Ma ciò non era il caso. Se è richiesto un risarcimento, esso è da far valere e da documentare.

Si pone perciò il quesito di sapere se il richiesto indennizzo, fatto valere con ricorso al Tribunale cantonale, è da reputare una richiesta fatta nel procedimento d’impugnazione ed è quindi ammissibile in questa procedura. A questa domanda è chiaramente da dare una risposta negativa. “Procedimento d’impugnazione”, come citato da Padrutt, è considerato unicamente il procedimento d’impugnazione contro la decisione di merito dell’istanza precedente. Ciò è p. es. il caso se l’imputato è condannato dall’istanza precedente ed in seguito nella procedura d’impugnazione è assolto. In tal caso il difensore di fiducia potrebbe far valere un’inden-nità a titolo di ripetibili (quale risarcimento del danno) in occasione del dibattimento principale dinanzi alla seconda istanza, se l’imputato dovesse essere prosciolto. Trattasi perciò di casi in cui il procedimento non è ancora chiuso al momento che è fatto valere il diritto, vale a dire la decisione definitiva non è ancora stata presa.

2.3 In concreto è incontestato che col decreto d’abbandono del Presidente del Tribunale distrettuale, passato in giudicato, il procedimento è stato chiuso. Se in seguito è chiesto un indennizzo, ciò avvia un procedimento separato ai sensi dell’art. 161 cpv. 2 LGP e corrispondentemente è da pronunciare una decisione separata. Nella misura in cui col ricorso è chiesto di completare l’impugnato decreto del Presidente del Tribunale distrettuale nel senso che all’imputato deve essere assegnata un’indennità a titolo di ripetibili di fr. 5'944.90 (IVA inclusa), il rimedio legale si rivela perciò infondato ed è quindi da respingere.

3. Contemporaneamente col ricorso il ricorrente s’è rivolto al Presidente del Tribunale distrettuale chiedendo di riconsiderare il suo decreto e di assegnargli ripetibili dell’anzidetto importo (atto 01/2).

3.1 Di conseguenza il ricorrente misconosce che il processo penale -

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riconsiderazione. In ogni caso una riconsiderazione non può riferirsi ad una sentenza di merito o processuale, ma tutt’al più ad ordinanze o decreti incidentali (Padrutt, op. cit., art. 147 n. 2 e art. 141 n. 2.3 pag. 364). Un decreto d’abbandono non può quindi essere riconsiderato. A ragione il giudice precedente ha reputato l’istanza del ricorrente del 22 giugno 2009 non quale richiesta di riconsiderazione ma quale richiesta di ripetibili (atto 03/1, cifra 1 del dispositivo) ai sensi dell’art.

161 LGP. In seguito, con decreto del 30 luglio 2009, egli l’ha respinta, nella misura in cui era ricevibile. Nel decreto è stato indicato che contro questa pronuncia poteva essere inoltrato ricorso entro 20 giorni al Tribunale cantonale (cifra 3 del dispositivo).

3.2 Il ricorrente ha esplicitamente rinunciato ad impugnare questo decreto con ricorso al Tribunale cantonale ed invece di ciò ha accennato al suo già proposto ricorso contro il decreto d’abbandono del 17 giugno 2009 (cfr. atto 03). Dal punto di vista del diritto processuale egli ha così fatto un’inammissibile connessione. In effetti, non essendo il giudice precedente tenuto a pronunciarsi allora sulla non ancora pretesa indennità a titolo di ripetibili, il decreto del 17 giugno 2009 non era viziato, sicché il ricorso proposto contro lo stesso è infondato ed è quindi da respingere (cfr. anche il cons. 2.2). Solo marginalmente sia detto che il giudice d’ufficio non è obbligato a chiedere al rappresentante legale la nota d’onorario prima di pronunciare il decreto d’abbandono. A questo riguardo il processo penale è differente da quello civile, dato che giusta l’art. 161 LGP il rappresentante può far valere il suo credito d’onorario quale risarcimento anche dopo la chiusura del procedimento.

Come è esposto, se una richiesta d’indennizzo ai sensi dell’art. 161 LGP è fatta dopo la chiusura del procedimento, è avviato un procedimento indipendente. Il rappresentante legale avrebbe quindi dovuto impugnare con ricorso al Tribunale cantonale il decreto del Presidente del Tribunale distrettuale del 30 luglio 2009, con cui è stata respinta la sua richiesta. Infatti, questo decreto per i motivi addotti non può essere esaminato nella procedura di ricorso contro il decreto d’abban- dono.

4. L’esito della procedura di ricorso comporta l’accollamento dei costi della stessa al ricorrente (art. 160 cpv. 1 LGP).

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III. La II. Camera penale decide

1. Il ricorso è respinto.

2. I costi della procedura di ricorso di fr. 1000.-- vanno a carico del ricorrente.

3. Contro questa decisione può essere interposto ricorso in materia penale ai sensi dell’art. 78 della Legge sul Tribunale federale (LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14. Il ricorso va inoltrato al Tribunale federale per iscritto entro 30 giorni dalla notificazione della decisione col testo integrale nel modo prescritto dagli artt. 42 seg. LTF. Per l’ammissibilità, il diritto, gli ulteriori presupposti e la procedura di ricorso fanno stato gli artt. 29 segg., 78 segg. e 90 segg. LTF.

4. Comunicazione a:

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