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AssoSoftwareDayPress lunedì, 10 giugno 2019

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10/06/2019 Il Messaggero Pagina 2

10/06/2019 Affari & Finanza Pagina 18 LORENZO SIMONCELLI, RIVITALIZZARE IL MERCATO INTERNO I NODI: INFRASTRUTTURE E NIGERIA

10/06/2019 Il Sole 24 Ore Pagina 22 Pagina a cura diMatteo BalzanelliPier Paolo GhettiMassimo Sirri

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10/06/2019 Italia Oggi Sette Pagina 20 PAGINE A CURA DI GIOVANNI VALCARENGHI E RAFFAELE PELLINO

10/06/2019 Italia Oggi Sette Pagina 20

10/06/2019 Il Sole 24 Ore Pagina 21 Fabrizio CancelliereGabriele Ferlito

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10/06/2019 Italia Oggi Sette Pagina 4 PAGINE A CURA DI FRANCO RICCA

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10/06/2019 EutekneInfo

10/06/2019 Italia Oggi Sette Pagina 5

Impegni della Pa dimezzati rispetto al 2012 anche i tempi di pagamento si sono ridotti 11

Agricoltura e Dogane

Ecco la Schengen africana 13

Triangolazioni Iva con prova a due vie: notifica dell' export o visto sulla fattura 15

triangolazione all' export classica 17

triangolazione con promotore ue 18

Triangolazione con promotore extra Ue 19

Possibile coincidenza tra l' esportatore e chi cede i beni 20

Contabilità e Bilancio

Un sostegno alla solidità patrimoniale 22

Assistenza tecnica a tassi agevolati 23

Pass per fiere e mostre in paesi extra-Ue 25

Da distinguere determinato e non 26

Diritto reale di superficie, a ciascuno il suo trattamento 28

La prassi indica la determinazione della plusvalenza 30

Impianti in comodato al riparo del Fisco 31

Pronte le disposizioni attuative per il transito da IAS a OIC 32

Fatturazione Elettronica

Invio online dei corrispettivi Imprese ai nastri di partenza 34

Documento commerciale anche via web 37

Servizi finanziari resi a soggetti stabiliti nell' Ue senza pro rata 38

Tele-trasmissione non per tutti 40

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[1235][390723] La donazione agli alpini non èun costo di rappresentanzaLa nostra Srl ha fatto ... 45

[1237][391293] Perdite utilizzabili al 100%nell' anno di cessazioneUn' impresa individuale, matura ... 46

[1239][391285] La perdita stralciatain bilancio è deducibileUna società in nome collettivo ha ... 47

[1240][391290] Mutuo chirografario, interessidetraibili entro il 30% del RolUna società di pura ... 49

[1243][390966] Detraibili le offerte al Comuneper i lavori sul capitello anticoUn Comune, per ... 50

[1244][390553] Il nudo proprietario detraesenza dichiarare la casaSono titolare, per un sesto, ... 51

[1245][390876] Niente sconto sul corsoper prepararsi all' ammissioneNel 2018 ho sostenuto una ... 52

[1246][390800] Nel modello Redditi Pfle partecipazioni vendutePer l' anno 2018 ho redditi da ... 53

[1247][390741] Il compenso va dichiaratose è già stato certificatoSono dipendente di una ditta ... 54

[1248][390730] La madre che vive con i figliè a carico di uno solo dei dueIn un appartamento ... 55

[1249][390787] Locazione annuale: redditial genitore comodanteDopo le novità introdotte ... 56

[1251][390614] Dichiarazioni e rimborsiper il bancario esodatoSono un ex lavoratore bancario ... 57

[1254][390731] Detraibili le rette arretratema non le sanzioniDevo inserire le spese di ... 58

[1255][390596] Il residente all' estero non puòdedurre contributi integrativiVivo e lavoro in ... 59

[1256][390735] Così è riportata nel 730l' indennità di esproprioNel 2018 ho ricevuto un' indennità ... 60

[1257][390677] I premi studio sono redditiassimilati a lavoro dipendenteI premi studio erogati ... 61

[1259][390717] Niente sconto per polizzesulla casa stipulate ante 2018Ho letto che dal 1°gennaio ... 62

[1260][390742] Mutuo «Sal»: gli interessisono cumulabili in detrazioneAcquistando la nostra ... 63

[1261][390832] La somma post conciliazioneva nel reddito complessivoHo fatto una conciliazione ... 64

[1262][391304] Lo psicologo non può dedurrela stanza in sublocazioneUn professionista esercente ... 65

[1263][391289] Bonus sulle zanzariere solonell' ambito di lavori ediliHo acquistato una casa da ... 66

[1265][391297] Detrazioni edili all' eredese mantiene l' immobileMio padre, deceduto, nella sua ... 67

[1266][390623] Contributi ai consorzi:la cedolare ostacola lo scontoIl Caf, a cui mi sono ... 68

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10/06/2019 Italia Oggi Sette Pagina 2 PAGINA A CURA DI CORRADO MANDIROLA E GOFFREDO GIORDANO*

10/06/2019 Il Sole 24 Ore Pagina 20 Alessandro Borgoglio

10/06/2019 Il Sole 24 Ore Pagina 20

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10/06/2019 Il Sole 24 Ore Pagina 20 Giorgio Gavelli Adriano Perosa

10/06/2019 Il Sole 24 Ore Pagina 20

[1271][390745] Gli arretrati della reversibilitànon vanno riportati nel 730Ho quasi 20 anni e ... 73

[1272][390676] Tfs e Tfr non si indicanonelle dichiarazioni dei redditiMia moglie, a mio carico, ... 74

[1273][391087] Coniuge a carico, per il limitesi calcolano tutti i redditiAi fini del ... 75

[1274][391023] L' Inps è il sostituto d' impostaper il percettore d' indennitàUn disoccupato che ... 76

[1276][391296] Il forfait è compatibilecon l' amministrazione di SrlUn amministratore di Srl ... 77

[1282][390580] L' istruttore sportivoaccede al forfait al 5%Fino al 31 agosto 2019 mio figlio ha, ... 78

[1289][390552] Bonus per rientro in Italiaanche ai non iscritti all' AireIn merito al bonus Irpef ... 79

[1290][390506] Chi torna dopo un distaccopuò beneficiare dello scontoUn lavoratore italiano, ... 80

14 venerdì (Scadenze del giorno 15, sabato, anticipate per prudenza ad oggi) Fatturazione ... 81

2 83

4 84

5 85

6 86

7 87

8 88

Accertamenti fiscali a difesa più difficile con Isa insufficienti 89

Cessione studio, quanto mi costi 90

Voto insufficiente o anomalie negli Isa: scatta l' accertamento a schema libero 93

Regime premiale 95

Risultati E CORREZIONE 96

Elementi considerati 97

Il tipo di contributo decide la detrazione dei rimborsi sanitari 98

CONTRIBUTO Interamente deducibile 100

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10/06/2019 EutekneInfo

10/06/2019 Italia Oggi Sette Pagina 10 GIUSEPPE RIPA E ALESSANDRO LATTANZI

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10/06/2019 Il Sole 24 Ore Pagina 4 Luigi Lovecchio

10/06/2019 Il Sole 24 Ore Pagina 4

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10/06/2019 Il Sole 24 Ore Pagina 4

10/06/2019 Il Sole 24 Ore Pagina 1 Cristiano Dell' Oste

10/06/2019 La Stampa Pagina 21 SANDRA RICCIO

10/06/2019 Il Sole 24 Ore Pagina 19 Dario Deotto

10/06/2019 Il Sole 24 Ore Pagina 19

10/06/2019 EutekneInfo

10/06/2019 Il Sole 24 Ore Pagina 2 Giuseppe Debenedetto

10/06/2019 Il Messaggero Pagina 11

10/06/2019 Italia Oggi Sette Pagina 14 PAGINA A CURA DI DANIELE BONADDIO

10/06/2019 Italia Oggi Sette Pagina 26

10/06/2019 Il Messaggero Pagina 11

10/06/2019 L'Economia del Corriere della Sera (ed. Mezzogiorno) Pagina 59

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10/06/2019 L'Economia del Corriere della Sera (ed. Mezzogiorno) Pagina 4

10/06/2019 Italia Oggi Sette Pagina 1 ANGELO CARLO COLOMBO E VINCENZO CRISTIANO* ANTONELLO GASBARRI **

Entro il 29 luglio l' invio tardivo della dichiarazione IVA 107

Soluzione concordata con gap 109

Fisco Flash A cura dello Studio F. Ghiglione e A. Ghio 112

Tributi a carico dell' inquilino se è previsto nel contratto 113

LE SCADENZE 115

IL GLOSSARIO 116

I QUESITI 117

Imposta più elevata alla casa rimasta sfitta 118

Imu e Tasi, sulla casa la prima rata dell' anno Si paga entro il 17 120

Presunzioni legali, la giungla delle «prove» a favore del Fisco 122

LA RICOSTRUZIONE 124

Nuovo prospetto degli aiuti di Stato nel quadro RS del modello REDDITI 2019 126

Pagamenti con nuove aliquote se inferiori a quelle del 2018 129

Partite Iva, 1,5 milioni a rischio accertamento 131

Pensionati, porte aperte al Sud 133

Prescrizione in 5 anni per i tributi erariali 135

Pressing dei commercialisti: «Serve un rinvio di un anno» 137

Quali sconti per le spese rimborsate 139

Appello, sì a prove a supporto della pretesa 140

[1264][391301] I contributi Inps addebitatial forfettario nel rigo LM22Un lavoratore autonomo in ... 142

[1283][389350] Marche da bollo: i rimborsisono inclusi tra i compensiSe un professionista ... 143

Economia Politica 144

Il sisma bonus 146

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10/06/2019 L'Economia del Corriere della Sera (ed. Mezzogiorno) Pagina 46

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10/06/2019 Affari & Finanza Pagina 48 LUIGI DELL' OLIO, TRE PILASTRI REDDITO FISSO ESG LA VIEW

10/06/2019 L'Economia del Corriere della Sera (ed. Mezzogiorno) Pagina 50

10/06/2019 Affari & Finanza Pagina 16 FEDERICO RAMPINI

10/06/2019 Affari & Finanza Pagina 30 BENIAMINO PAGLIARO, I PUNTI INVIOLABILI DEEP LEARNING L' APPETITO DEGLI INVESTITORI

10/06/2019 Affari & Finanza Pagina 40

VITO DE CEGLIA, GLI INVESTIMENTI BIG DATA & ANALYTICS INTELLIGENZA ARTIFICIALE I SETTORI PIÙ VIRTUOSI

10/06/2019 L'Economia del Corriere della Sera (ed. Mezzogiorno) Pagina 55

10/06/2019 L'Economia del Corriere della Sera (ed. Mezzogiorno) Pagina 53

10/06/2019 Affari & Finanza Pagina 40 LA PIATTAFORMA LA TRASFORMAZIONE

10/06/2019 Affari & Finanza Pagina 25 ROBERTA PAOLINI, IN COLLOCAMENTO IL 15% LA NEW SPACE ECONOMY

10/06/2019 La Repubblica Pagina 9

10/06/2019 L'Economia del Corriere della Sera (ed. Mezzogiorno) Pagina 70

10/06/2019 Affari & Finanza Pagina 33 MARIA LUISA ROMITI

10/06/2019 L'Economia del Corriere della Sera (ed. Mezzogiorno) Pagina 29 di Raffaella Polato

10/06/2019 Il Messaggero Pagina 43

10/06/2019 Corriere Comunicazioni

10/06/2019 L'Economia del Corriere della Sera (ed. Mezzogiorno) Pagina 32

10/06/2019 L'Economia del Corriere della Sera (ed. Mezzogiorno) Pagina 56 di Luisa Adani

10/06/2019 La Stampa Pagina 23

10/06/2019 Italia Oggi Sette Pagina 15 PAGINE A CURA DI DANIELE CIRIOLI

10/06/2019 EutekneInfo

Come mettere i Big data in portafoglio 164

I trend del mondo legale in vetrina a Milano 166

In Europa 200 fondi in pista "I detentori di grandi portafogli favoriti da un mercato vivace" 167

Innovare e collaborare: le chiavi dell' azienda sostenibile 169

Intelligenza artificiale attenti al sorpasso cinese 171

Intelligenza artificiale l' Ocse detta i 5 comandamenti 172

Internet of Things, la svolta industria e finanza corrono 174

L' algoritmo può aiutare la parità in ufficio 176

L' intelligenza artificiale è sempre più chiamata a gestire aspetti importanti della vita ... 177

L' unione fa la forza 4.0 "Così cresce l' azienda" 178

La Ferrari dei telescopi porta le stelle in Borsa 180

La nuova tecnologia vocale per la Supply Chain che parla Android 182

La terza via dell'«ottimismo radicale» Perché bisogna decancellare il futuro 184

Le nuove tecnologie piacciono ma gli italiani le usano poco 185

Oltre gli aiuti il sud fa l' impresa 187

Prove di talento sognando di essere star 189

Revevol protagonista al Google Cloud Summit di Milano 190

Un acceleratore del futuro: la scommessa di Tim nel Sud 191

Il digitale? Vale un 10% in più 192

Lavoro e Previdenza

DALL' ASSUNZIONE AL TFR GUIDA A DIRITTI E DOVERI DEI LAVORATORI 194

Diffida per crediti di lavoro, nessuno sconto sui contributi 195

Diverse ipotesi previdenziali per i lavoratori della gig economy 198

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10/06/2019 Il Sole 24 Ore Pagina 6 Eu. B.

10/06/2019 Il Sole 24 Ore Pagina 5 Davide Colombo

10/06/2019 L'Economia del Corriere della Sera (ed. Mezzogiorno) Pagina 62

10/06/2019 L'Economia del Corriere della Sera (ed. Mezzogiorno) Pagina 71

10/06/2019 Il Sole 24 Ore Pagina 14 Bianca Lucia Mazzei

10/06/2019 Il Sole 24 Ore Pagina 11 Valentina Maglione

10/06/2019 Affari & Finanza Pagina 25 ARTURO ZAMPAGLIONE

10/06/2019 Affari & Finanza Pagina 8 EUGENIO OCCORSIO, IL CAMBIAMENTO LE DIFFERENZE

Stipendi stranieri più alti del 61%: un laureato su tre resta all' estero 208

Tfs anticipato per gli statali, il decreto in rampa di lancio 210

TUTE BLU IN PIAZZA 212

Il mondo del lavoro si sta trasformando. E le regole, più lentamente, si vanno adeguando. 214

Privacy e GDPR

CYBERBULLI, LA LEGGE INCOMPIUTA 215

Gli Hr in azienda alzano il tiro sui costi delle consulenze legali 217

Lobbisti al silicio 219

Un avvocato d' affari all' assalto dello strapotere di Big Tech 220

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Debito, Italia malato d' Europa

EUGENIO OCCORSIO, LA BCE LA SPENDING REVIEW IL FISCO LE PRIVATIZZAZIONI LA RISTRUTTURAZIONE

roma Il Tesoro ingaggia una lotta contro il tempo per evitare la procedura d' infrazione. E intanto gli analisti studiano come intervenire: si va dai semplici tagli alla ristrutturazione I l debito pubblico torna a essere il problema numero uno per l' economia italiana, anzi - a sentire sia la Commissione europea che il Fmi - una mina innescata nel cuore d' Europa. Preoccupa la posizione di Bruxelles che minaccia la procedura d' infrazione, ma preoccupa ancor di più il giudizio dei mercati. Così il governo ha ingaggiato una corsa contro il tempo per recuperare credibilità e posizioni, agendo su più fronti.

Mario Draghi viene tirato per la giacchetta perché imposti un intervento d' emergenza della Bce prima della fine del mandato. Sperando che il successore non sia il presidente della Bundesbank, Jens Weidmann, alla cui trasformazione in colomba nessuno crede. «In realtà esistono gli Omt ( Outright monetary transactions), gli acquisti illimitati di titoli di Stato che erano il senso del "whatever it takes" del 2012 e che non sono mai stati utilizzati», spiega l' economista Rainer Masera.

«È come un quantitative easing non programmato né contingentato,

rivolto a un singolo Paese. La difesa di uno Stato dal fallimento è garantita ma solo se quello Stato accetta di sottoporsi a una sorveglianza stretta da parte di qualcosa di simile alla Troika». Senonché secondo Lorenzo Codogno, già capo economista del Tesoro e oggi a capo della LC Macro Advisors di Londra, «l' esistenza dell' Omt è solo virtuale: lo strumento può essere attivato solo in presenza di un programma di assistenza del fondo salvastati, ma tale programma paradossalmente ha il via libera solo se il debito ha una valutazione di sostenibilità da parte della Commissione».

Credito d' imposta e agevolazioni fiscali, snellimento delle funzioni della Pubblica Amministrazione (PA), fabbisogni e costi standard dei ministeri, duplicazioni nelle prestazioni assistenziali, concessioni e canoni dei locali in uso al pubblico, estensione degli obiettivi di risparmio a ogni ramo amministrativo, partecipazioni locali: sono i sette tavoli di lavoro appena insediati dal ministro Giovanni Tria per riprendere il filo della spending review, spezzatosi ancora una volta dopo la falsa partenza dei commissari Laura Castelli e Massimo Garavaglia, revocati dopo un pasticcio procedurale. Si riparte da zero, volatilizzati gli obiettivi superambiziosi («30-40 miliardi») proclamati a inizio governo:

nella lettera inviata a Bruxelles il 31 maggio (quella dichiarata «insufficiente» dall' Ue) si parla di 8 miliardi di tagli nel triennio, solo 2 quest' anno, lontani anni luce dai 32 miliardi in tre anni che nel 2014 erano stati messi nero su bianco dopo un' analisi capitolo per capitolo fatta dall' allora commissario Carlo Cottarelli. Cinque anni persi. «Da allora», dice Cottarelli, « riteniamo che siano stati tagliati forse 7-8 miliardi, ottenuti però non secondo le nostre indicazioni capillari ma per lo più con tagli lineari». Quelli insomma che creano più problemi di quanti ne risolvano. «L' unico

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decreto crescita. Se così si punta non solo a ridurre il debito ma a finanziare le clausole Iva (23 miliardi) o addirittura la Flat tax (15 miliardi nella versione light per le famiglie sotto i 50 mila euro di reddito), si resta lontani dall' obiettivo.

Del pacchetto fisco fa parte l' intricata partita delle tax expenditures, le 513 deduzioni e detrazioni al cui disboscamento lavora da anni la commissione Maré al Tesoro. Valgono stando agli ultimi conteggi 61,1 miliardi ma

«andarle a toccare comporta la ribellione dei beneficiari», racconta Vieri Ceriani, che da sottosegretario all' Economia con Monti coordinò la revisione delle rendite catastali ai fini Imu che con 7 miliardi di gettito dette un contributo decisivo al salvataggio dell' economia: «Ma eravamo in una situazione di emergenza assoluta, l' unica nella quale si riescono a fare manovre del genere. Dopodiché furono proposti interventi più limitati come il taglio delle deduzioni per i proprietari di cani incappato nella ribellione degli animalisti. Oltretutto negli ultimi anni si sono aggiunte mol te spese fiscali». Anche qui stride il contrasto fra ambizioni e realtà: da inizio anno il Demanio ha messo sul mercato 450 beni per un valore d' asta di 14 milioni. Nel triennio si punta a raggiungere i 950 milioni. Ma nelle previsioni consegnate a Bruxelles figura ancora la cifra iperbolica per il solo 20

19 di 18 miliardi. L' unica soluzione sembra la soluzione "Capricorn 2", l' acquisto da parte della Cassa depositi e prestiti (Cdp) di un pacchetto di quote che ancora non possiede, il 29% di Poste, il 4% di Eni, il 23% di Enel. Ma l' occhiuta (ora più che mai) Commissione ha già detto che così facendo la Cdp verrà fatta rientrare nell

' ambito pubblico. «Sarebbe una iattura». Pier Carlo Padoan è nettissimo nel suo pensiero. «Non lo auspico minimamente », ripete. Però è stato lui, nel suo intervento al Festival dell' Economia di Trento, a sollevare il problema informando che esiste questa, pure remotis

sima, possibilità. «Frequentando sia gli analisti privati delle banche d' investimento che i consessi ufficiali pubblici, la domanda che mi sento porre non è "se" ma "quando e come" l' Italia ristrutturerà il suo debito. Purtroppo si è diffusa l' opinione che l' Italia sia inaffidabile e alla lunga potenzialmente insolvente perché l' attuale governo ha sospeso la ricerca di un equili

brio strutturale». Anche Lorenzo Bini Smaghi, economista e banchiere, inorridisce: «Ristrutturare significa mandare in disgrazia le famiglie e andare incontro a un pesante downgrade di cui saranno vittime banche, assicurazioni, imprese.

E allora bisognerà ricapitalizzarle, con quali risors

e? Altro debito?». l' economista Giampaolo Galli, al fianco di Tommaso Padoa- Schioppa agli albori dell' euro, aggiunge un elemento: «Al culmine del precedente contrasto fra il nostro governo e la Commissione, il Consiglio europeo ha deciso di introdurre i "Cac single limb" per i titoli di nuova emissione (le "Clausole Azione Collettiva"

consentono a uno Stato di intervenire sui bond in circolazione, ndr): ora si potrà ristrutturare l' intero debito con un singolo voto dei creditori su istanza del debitore-Stato, anziché con un voto per ciascuna emissione come è previsto dalle "vecchie" Cac in vigore nell' eurozona dal 2013. Il Consiglio ha inoltre ribadito che per avere accesso alle risorse del fondo salvastati un Paese deve avere un debito pubblico sostenibile, il che significa che in caso contrario si deve preventivamente ristrutturare, una prospettiva che l' Italia

deve scongiurare». Le Cac prevedono anche esplicitamente che la valuta può essere cambiata prima della scadenza, ma questo è un altro discorso che è meglio non c

ominciare neppure. ©RIPRODUZIONE RISERVATA L' opinione La commissione Maré ha ripreso il tentativo di sfoltire la giungla di deduzioni e detrazioni ma si scontra sistematicamente con gli interessi delle categorie 1 RICCARDO ANTIMIANI/ANSA 1Giovanni Tria, 71 anni, ministro dell' Economia: sta cercando di far rientrare l' emergenza-conti.

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Impegni della Pa dimezzati rispetto al 2012 anche i tempi di pagamento si sono ridotti

IL FOCUS ROMA La pubblica amministrazione italiana paga con più l e n t e z z a r i s p e t t o a l l a m e d i a e u r o p e a , m a i t e m p i s i s t a n n o progressivamente accorciando ed anche lo stock dei debiti verso i fornitori è in via di riduzione: in percentuale al Pil si è dimezzato rispetto al picco toccato nel 2012. Insomma, non sembra questo il problema numero uno della politica economica italiana, e nemmeno delle imprese:

anche se ci sono margini di miglioramento che gli enti pubblici devono senz' altro perseguire, non c' è nessuna emergenza tale da giustificare la messa a punto di uno strumento straordinario.

GLI STRUMENTI Tanto più che proprio lo strumento dei Mini-Bot rischierebbe di provocare più problemi di quelli che promette di risolvere, mentre Regioni, Comuni e servizio sanitario nazionale, in base a quanto stabilito dalla legge di Bilancio per quest' anno possono al contrario ricevere dalla Cassa Depositi e Prestiti anticipazioni di liquidità finalizzati proprio ad un pagamento più rapido dei debiti commerciali.

Lo stesso ministro Tria aveva fatto presente questa situazione quando una decina di giorni fa era rimbalzato il tema dei Mini-Bot, a seguito della mozione parlamentare approvata all' unanimità. La misurazione dei tempi

di pagamento della pubblica amministrazione e delle somme coinvolte è in realtà un po' complessa. Il ministero dell' Economia lo fa dal punto di vista dei flussi che escono dallo Stato per andare alla impresa, passando per la piattaforma Siope.

Sui 20 milioni di fatture che in quel sistema risultano saldate nel 2018, i tempi medi di pagamento sarebbero ora in anticipo di un giorno rispetto ai termini previsti per legge (30 giorni nei casi normali, 60 per quanto riguarda la sanità).

Nel 2017 c' erano invece in media 10 giorni di ritardo, e nel 2016 ben 16. Il Mef avverte che il dato dello scorso anno potrebbe leggermente peggiorare a causa delle code dei pagamenti relativi al 2018 che non sono ancora stati ancora rilevati. Restano poi notevoli differenze a livello territoriale, con il Sud che lamenta 11 giorni di attesa in più, mentre a Nord il dato medio è addirittura di otto giorni più basso.

I CALCOLI Un conteggio diverso è quello fatto dalla Banca d' Italia, che rileva invece il debito attraverso indagini campionarie presso le imprese e segnalazioni di vigilanza. Ci sono quindi anche situazioni che non passano per la piattaforma Siope.

Con questo metodo lo stock complessivo dei debiti commerciali è stato calcolato in circa 53 miliardi lo scorso anno:

nel 2019 è quindi verosimile che scenda sotto la soglia dei 50 miliardi.

L' incidenza sul prodotto interno lordo sarebbe diminuita nel 2018 dal 3,2 al 3 per cento. Tuttavia viene calcolato un tempo medio effettivo di pagamento pari a 85 giorni, periodo superiore di circa un mese rispetto alla media europea.

La stessa Banca d' Italia fa rilevare come la legge di Bilancio per il 2019 abbia introdotto una norma che dovrebbe migliorare la situazione: l' obbligo per le amministrazioni di comunicare ogni anno, nel mese di aprile, l' ammontare dei

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Il reportage

Ecco la Schengen africana

LORENZO SIMONCELLI, RIVITALIZZARE IL MERCATO INTERNO I NODI: INFRASTRUTTURE E NIGERIA

città del capo Con il trattato AfCFTA il continente diventa l' area di libera circolazione di merci e persone più grande del mondo, superando anche il Wto L' Africa è la nuova area di libera circolazione di merci e persone maggiore al mondo. Con 1,2 miliardi di individui ed un Pil aggregato di oltre 2mila miliardi di dollari, l' AfCFTA (African Continental Free Trade Area), l' accordo commerciale siglato da quasi tutti gli Stati africani, supera anche l' Organizzazione mondiale del commercio (WTO). Un' intesa che mira ad eliminare i dazi sul 90% delle merci scambiate in Africa, passando dall' attuale 6% a zero. Una rivoluzione copernicana in grado di cambiare i ruoli di forza nel commercio globale con ripercussioni su Europa e Cina, i principali partner economici del Continente, che avranno maggiori opportunità di investimento e sbocchi commerciali più ampi.

Da una prospettiva africana, invece, l' accordo mira a rivitalizzare un mercato interno mai decollato a causa di imposte troppo elevate, scarse infrastrutture ed eccessiva burocrazia alle frontiere nazionali. Secondo Afreximbank, istituzione finanziaria che promuove lo scambio tra Stati in

Africa, nel 2017, il valore del commercio intra-africano ha raggiunto appena 170 miliardi di dollari. Una quota che rappresenta solo il 16% del totale scambiato dall' Africa, a dimostrazione che l' 84% dell' export africano va ancora in direzione di Europa, Asia ed America (stime UNECA).

«Il colonialismo europeo ha creato un contesto dove gli Stati africani non potevano commerciare tra loro, istituendo una rotta di scambio obbligatoria verso l' Europa» - ha commentato David Luke, coordinatore della Commissione economica africana delle Nazioni Unite (UNECA).

La liberalizzazione dei servizi ed il mercato unico, secondo UNECA, dovrebbero portare nei prossimi anni ad aumentare il commercio intra- africano del 25%, avvicinandosi così alla soglia del 60%: la quota dello scambio interno nella bilancia commerciale di Asia ed Europa.

Con l' entrata in vigore della Schengen africana, le materie prime del Continente, come ad esempio il cacao della Costa d' Avorio, potranno essere scambiate e prodotte nello stesso Paese d' origine o in uno Stato limitrofo senza dover obbligatoriamente prendere la strada europea per, poi, magari essere ricomprate ad un prezzo superiore. Così come avviene con le rose del Kenya che, fino ad oggi, arrivavano sui mercati africani passando dall' Olanda, invece che direttamente dal Kenya.

La diversificazione nell' esportazione dei prodotti è un altro dei vantaggi dell' accordo di libero scambio africano. Ad oggi, infatti, oltre il 60% della merce esportata dall' Africa in Europa sono materie prime, la cui volatilità dei prezzi, negli ultimi dieci anni, ha causato ferite profonde a numerose economie africane. L' intesa mira ad agevolare l'

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che, entro il 2030, la Cina perderà circa 100 milioni di manodopera a basso costo e che, a quel punto, il baricentro della produzione si sposterà in Africa.

Non mancano, tuttavia, gli ostacoli per l' entrata in vigore effettiva dell' AfCFTA. Cominciando dal necessario miglioramento delle infrastrutture che collegano la maggior parte dei Paesi africani, al momento, meno sviluppate di quelle collegano l' Africa al resto del mondo. Secondo uno studio di Quartz, sito web d' informazione, il trasporto di merci su strada in Africa costa 5 volte in più degli Stati Uniti. La Banca Africana per lo Sviluppo ha già lanciato un piano per il miglioramento delle infrastrutture che mira a facilitare gli investimenti da parte di aziende straniere sul territorio. Bisognerà, poi, valutare la capacità delle autorità africane nei controlli di ingresso per evitare che i mercati locali vengano invasi da prodotti di basso costo e qualità provenienti ad esempio dalla Cina. Un problema già in parte esistente che rischia di dare il colpo del ko definitivo al manifatturiero locale.

Il rischio con l' eliminazione delle dogane è, infatti, che, per esempio, una merce importata dal Ghana passi senza ulteriori filtri in numerosi altri Stati africani per, poi, approdare sui mercati della Nigeria. E non è un caso che proprio quest' ultima abbia deciso di non firmare l' accordo di libero scambio. Un' astensione non di poco conto, dato che si tratta della prima economia in Africa, del maggiore produttore di petrolio del Continente e dello Stato con la maggior crescita della classe media. «Sindacati ed aziende ritengono che, petrolio a parte, l' export non sia ancora così sviluppato da mettersi in competizione con altri Stati africani», ha detto alla Cnbc Imad Mesdoua, analista per l' Africa della società di consulenza Control Risks.

©RIPRODUZIONE RISERVATA 1 KAMBOU/AFP/GETTY SIA 1 Camion carichi di merci al passaggio di frontiera al confine tra Costa d' Avorio e Ghana.

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IMPOSTE INDIRETTE

Triangolazioni Iva con prova a due vie: notifica dell' export o visto sulla fattura

Adempimenti complessi nelle operazioni con l' estero che coinvolgono tre soggetti Il visto andrebbe comunque apposto sulla copia cartacea del file Xml

Pagina a cura diMatteo BalzanelliPier Paolo GhettiMassimo Sirri

L' agenzia delle Entrate ha chiarito i dubbi degli operatori per quanto concerne gli obblighi documentali (fatturazione e prova dell' uscita dei beni dal territorio Ue) e comunicativi (esterometro) nel caso delle cessioni all' esportazione "semplici", in cui il cedente esegue il trasporto/spedizione dei beni a destinazione del cliente estero.

Mancano invece istruzioni ufficiali sui comportamenti da tenere quando i soggetti nazionali coinvolti nell' operazione sono più d' uno, come avviene nelle cessioni in triangolazione, laddove la questione delle prove dell' avvenuta esportazione s' intreccia inevitabilmente con la gestione dei nuovi adempimenti.

La risposta 130 del 24 aprile scorso ha precisato che, nelle cessioni dirette a cliente extra Ue, non v' è obbligo di fattura elettronica. Se però si decide di utilizzare il formato Xml secondo le regole in vigore da inizio anno, andrà indicato il codice convenzionale a sette X.

Quale che sia la scelta, l' esterometro non va presentato, visto che l' operazione è documentata con bolletta doganale d' esportazione (sono

così eliminati i dubbi sul fatto che l' esonero potesse riguardare solo le importazioni).

Quanto alla prova dell' uscita dei beni dalla Ue, questa è a sua volta elettronica (a prescindere dal formato della fattura) ed è rappresentata dal messaggio «risultati di uscita», di regola inserito nel sistema informatico doganale Aida su impulso dell' ufficio di uscita dall' Ue e consultabile sul sito delle Dogane digitando il numero (Mrn) attribuito dalla dogana presso cui la merce è stata dichiarata per il regime (ufficio d' esportazione).

Le operazioni triangolari Stando all' ipotesi più frequente, nella quale intervengono due operatori nazionali (con It1 che vende a It2) e con cliente finale in un paese extra Ue di destinazione dei beni (con Ex che acquista da It2), la prima cessione va necessariamente documentata con fattura elettronica, mentre la seconda cessione non richiede l' e- fattura.

Se è agevole concludere che nessuno dei due operatori deve compilare l' esterometro (It1 vende a un soggetto nazionale, mentre It2 possiede la bolletta d' esportazione), resta da capire cosa serve per provare l' uscita dei beni dal territorio Ue.

1. Quanto al promotore della triangolare (It2) sono mutuabili le indicazioni fornite nella risposta 130, visto che tale soggetto figura come esportatore nel documento doganale.

2. Più complessa è la posizione del primo cedente (It1). Una soluzione potrebbe essere rappresentata dall' acquisizione della notifica d' esportazione (in pratica, il messaggio di uscita merce collegato all' Mrn dell' operazione), a condizione che tale informazione sia resa disponibile dal promotore e che nella bolletta doganale (che parimenti,

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In caso di visto su fattura, tuttavia, va considerato che il documento su cui apporre il visto non sarebbe la vera fattura, che è quella elettronica emessa da It1 a It2, ma solo una copia cartacea della stessa. Il che, non dovrebbe rappresentare un ostacolo, dato che il visto altro se non è se non l' ultimo atto di una fattispecie a "formazione progressiva" la cui finalità è quella di fornire un riscontro probatorio dell' avvenuta esportazione (e sempre che, naturalmente, la copia analogica del documento sia in tutto conforme alla fattura trasmessa al sistema d' interscambio).

La variante allo schema-base Una variante dell' operazione potrebbe essere quella in cui il promotore della triangolare non è un soggetto stabilito in Italia, ma la posizione Iva di un operatore estero. Ipotizzando che si tratti del rappresentante fiscale di un soggetto Ue, si rammenta che il primo cedente (IT1) non ha l' obbligo di emettere fattura elettronica nei confronti della partita Iva di tale soggetto (risposta 67/2019), a meno che non decida in tal senso volontariamente (indicando in fattura il codice destinatario a sette zeri) risparmiando così l' esterometro. Se è emessa fattura cartacea, invece, sorge l' obbligo di presentare tale comunicazione, come già precisato nella Faq n.

30 sul sito delle Entrate. Il rappresentante fiscale (nel ruolo di IT2), invece, non è tenuto all' emissione di e-fattura né alla presentazione dell' esterometro.

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triangolazione all' export classica

L' operazione Alfa Spa (It1) effettua una cessione di beni nei confronti di Beta Srl (It2), la quale a sua volta rivende gli stessi beni a Gamma (Us), società residente negli Stati Uniti. I beni sono spediti direttamente negli Usa La prima cessione Alfa (It1) emette fattura elettronica nei confronti di Beta (It2).

L' operazione non deve essere inserita nell' esterometro La seconda cessione Beta (It2) emette fattura cartacea nei confronti di Gamma (Us).

L' operazione non deve essere inserita nell' esterometro.

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triangolazione con promotore ue

L' operazione Alfa Spa (It) cede dei beni a Beta, società greca, che interviene tramite il proprio rappresentante fiscale nominato in Italia (Rf), la quale a sua volta rivende i beni a Gamma (Us), società residente negli Stati Uniti.

I beni sono spediti direttamente negli Usa La prima cessione Alfa (It) emette fattura cartacea nei confronti del rappresentante fiscale di Beta (Rf). L' operazione va inserita nell' esterometro La seconda cessione Il rappresentante fiscale di Beta (Rf) emette fattura cartacea nei confronti di Gamma (Us). L' operazione non deve essere inserita nell' esterometro.

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Triangolazione con promotore extra Ue

L' operazione Alfa Spa (It) cede beni a Beta, società svizzera, che interviene con il proprio rappresentante fiscale nominato in Italia (Rf), la quale a sua volta rivende i beni a Gamma (Us), società residente negli Usa. I beni sono spediti direttamente negli Usa La prima cessione Alfa (It) emette fattura cartacea nei confronti del rappresentante fiscale di Beta (Rf). L' operazione deve essere inserita nell' esterometro La seconda cessione Il rappresentante fiscale di Beta (Rf) emette fattura cartacea nei confronti di Gamma (Us). L' operazione non deve essere inserita nell' esterometro. La società svizzera deve nominare un esportatore "doganale"

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IL DISALLINEAMENTO

Possibile coincidenza tra l' esportatore e chi cede i beni

Resta aperta la questione dei soggetti extra Ue con posizione Iva in Italia

Le esportazioni indirette (articolo 8 comma 1, lettera b, Dpr 633/72) sono caratterizzate dalla consegna dei beni nel territorio nazionale con trasferimento all' estero a cura del cliente non residente. Per l' uscita dei beni fuori dall' Ue va presentata una dichiarazione doganale di esportazione in cui dev' essere identificato il soggetto esportatore, responsabile del contenuto di tale dichiarazione e, più in generale, del completamento del regime che si ha con l' uscita dei beni dal territorio doganale.

Chi agisce come esportatore deve rispondere a due requisiti: essere stabilito nell' Ue e avere la facoltà di decidere e aver deciso che le merci devono uscire dal territorio doganale (articolo 1, punto 19, regolamento Ue 2446/2015). Posto che in un' esportazione indiretta il venditore si limita a mettere a disposizione la merce senza innescare il trasporto internazionale, la decisione sullo spostamento dei beni è in capo all' acquirente, il quale però non può qualificarsi come esportatore in quanto, con l' eccezione del cessionario comunitario e delle triangolari con promotore comunitario, non è stabilito nell' Ue.

Per superare l' impasse aiuta la definizione alternativa di esportatore introdotta dal regolamento Ue 1063/2018. È infatti previsto che, qualora sulla base dei criteri sopra indicati non possa essere individuato l' esportatore, è esportatore qualsiasi persona stabilita nel territorio doganale della Ue purché sia parte del contratto in virtù del quale le merci devono uscire da tale territorio. Le dogane nella nota 112029/2018 precisano che ciò risulta utile nelle esportazioni con consegna franco fabbrica (Exw), poiché, a seguito della modifica apportata alla definizione, il cedente stabilito nell' Ue può essere qualificato come esportatore.

In sintesi, sembra garantita una coincidenza fra la figura del cedente all' esportazione ai fini Iva e dell' esportatore ai fini doganali, purché quest' ultimo sia parte del contratto sulla base del quale le merci abbandonano il territorio doganale della Ue o, in altri termini, purché il contratto che lega il cedente nazionale al cliente estero contenga una previsione esplicita o implicita rispetto al trasferimento dei beni fuori dall' Ue.

Rimane aperta la questione legata ai soggetti non stabiliti nella Ue ma registrati ai fini Iva nel nostro Paese (per esempio, una società svizzera che effettua esportazioni dall' Italia), poiché non è più applicabile la deroga che consentiva a tali soggetti, previa nomina di un rappresentante doganale indiretto, di operare in dogana in qualità di

"speditori". In questi casi, pur essendo possibile eseguire l' esportazione sulla scorta della fattura emessa dal rappresentante fiscale i cui estremi figureranno nel campo 44 della dichiarazione (nota 16302/2019), dovrà essere designato un esportatore "doganale" stabilito nella Ue che diventerà a tutti gli effetti titolare del regime, con i connessi profili di responsabilità. Va ricordato infatti che l' esportazione doganale non è solo funzionale alla conferma dell' uscita dei beni ai fini della non imponibilità Iva, ma è a tutti gli effetti una dichiarazione di vincolo a regime nella quale

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Un sostegno alla solidità patrimoniale

Uno degli strumenti che Simest gestisce già da tempo e che permette di ottenere pura liquidità, poiché non legato a investimenti particolari, è rappresentato dal finanziamento per il miglioramento e la salvaguardia della solidità patrimoniale delle pmi esportatrici. Questa agevolazione è volta a sostenere la solidità patrimoniale e a stimolare la competitività internazionale fra le imprese. È previsto un finanziamento a tasso a g e v o l a t o p a r i a l 1 0 % d e l t a s s o d i r i f e r i m e n t o U e , i n c a s o d i miglioramento o mantenimento del livello di solidità patrimoniale. Il richiedente l' agevolazione deve essere una pmi costituita in forma di società di capitali che deve aver depositato presso il registro imprese almeno tre bilanci relativi a tre esercizi completi e aver realizzato in ciascun esercizio un fatturato estero, la cui media sia pari ad almeno il 35% del fatturato aziendale totale. I bilanci devono riguardare lo stesso soggetto richiedente.

I richiedenti devono inoltre presentare un livello di solidità patrimoniale di ingresso, sulla base dell' ultimo bilancio depositato prima dell' esame della domanda, non superiore a 1,6 se industriale/manifatturiero e non

superiore a 2,6 se commerciale/di servizi e aver interamente rimborsato un eventuale precedente finanziamento dello stesso tipo. Il limite massimo del finanziamento è pari a 400 mila euro e l' importo non dovrà comunque essere superiore al 25% del patrimonio netto dell' impresa, come risultante dall' ultimo bilancio approvato e depositato. Il finanziamento può essere garantito da una garanzia autonoma a prima richiesta, senza eccezioni, rilasciata dalla banca o compagnia di assicurazioni o da un intermediario finanziario affidato da Simest, tramite pegno su saldo di conto corrente o con altre tipologia di garanzie deliberate. Il periodo di preammortamento decorre dalla data di erogazione del finanziamento e termina alla fine del secondo esercizio intero successivo alla suddetta data. Gli interessi sono corrisposti al tasso di riferimento in via semestrale posticipata a partire dalla data di erogazione fino al termine del periodo di preammortamento.

L' impresa, per tutto il periodo di preammortamento, deve mantenere la forma di società di capitali e non cedere a terzi il finanziamento, pena la revoca. Il periodo di ammortamento ha la durata di 4 anni successivi al termine del periodo di preammortamento.

L' intero importo del finanziamento deliberato verrà erogato in un' unica soluzione. Il rimborso avviene in otto rate posticipate a capitale costante decorrenti dal 1° gennaio successivo alla chiusura del bilancio oggetto della verifica.

Gli interessi sono dovuti dalla data di erogazione sino alla data di pagamento.

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Assistenza tecnica a tassi agevolati

Studi di prefattibilità, programmi di assistenza tecnica, programmi di inserimento sui mercati esteri e partecipazione a mostre e fiere in paesi extra-comunitari sono gli altri interventi che possono beneficiare di un finanziamento agevolato concesso direttamente da Simest. Ciascun intervento ha una propria circolare operativa di riferimento che ne disciplina le caratteristiche e le modalità di accesso, attraverso un proprio modulo di domanda disponibile accedendo al portale di Simest www.simest.

it. Generalmente, l' accesso all' agevolazione di Simest esclude le altre potenziali agevolazioni ottenibili.

Finanziamenti per studi di prefattibilità e fattibilità e programmi di assistenza tecnica collegati a investimenti italiani in paesi extra Ue.

Possono presentare domanda tutte le imprese in forma singola o aggregata e che abbiamo depositato presso il registro imprese almeno due bilanci relativi a due esercizi completi. La domanda deve riguardare una sola iniziativa, quindi un solo studio o un solo programma di assistenza tecnica da realizzare in un solo paese. Il limite massimo del

finanziamento è di 300 mila euro per singola iniziativa e l' importo non può superare il 12.50% dei ricavi medi risultanti dagli ultimi due bilanci approvati e depositati dal richiedente, comunque nei limiti di 150 mila euro per studi finalizzati a verificare in via preventiva la fattibilità di un investimento commerciale, 300 mila euro per studi volti a verificare in via preventiva la fattibilità di un investimento produttivo e 300 mila euro per assistenza tecnica destinata alla formazione del personale in loco successivamente alla realizzazione di un investimento da parte dell' impresa. Il finanziamento è a tasso agevolato del 10% del tasso di riferimento comunitario. Sono oggetto di agevolazione le spese per viaggi, soggiorni e indennità di trasferta del personale interno adibito all' iniziativa finanziaria, retribuzioni del personale interno per il tempo dedicato al programma di assistenza tecnica, compensi per il personale esterno documentali da specifico contratto (lettera di incarico / accettazione per lo studio e contratto di assistenza tecnica per il programma di formazione).

Sono escluse le spese per consulenze relative alla predisposizione della domanda e alle fasi successive. La durata del finanziamento è di quattro anni di cui uno di preammortamento e tre di ammortamento. Il rimborso avviene in sei rate semestrali posticipate a capitale fisso a partire dalla data di fine periodo di preammortamento.

La quota del finanziamento da garantire è deliberata dal comitato per un minimo del 20% dell' importo accolto. Il finanziamento può essere garantito da garanzia autonoma a prima richiesta rilasciata da banca o compagnia di assicurazioni, confidi/intermediario finanziario convenzionato con Simest, intermediario finanziario affidato da Simest, pegno su saldo di conto corrente o altre eventuali tipologie di garanzie. L' erogazione avviene attraverso una fase di anticipo pari al 50% dell' importo del finanziamento deliberato e di saldo, per un importo massimo pari al restante 50% effettuata a condizione che tale importo superi l' ammontare già erogato.

Finanziamenti per programmi di inserimento nei mercati extra Ue. È rivolto a tutte le imprese, in forma singola o

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relative a incoming di buyer in Italia, le spese per il deposito marchi o per altre forme di tutela del made in Italy e le spese per siti internet possono essere sostenute in area comunitaria, purché risultino collegate alla realizzazione del programma presentato.

Nel caso di programmi finalizzati al lancio di nuovi prodotti e servizi da parte di imprese già presenti con una propria struttura nel paese di destinazione, sono ammessi al finanziamento le spese di persone aggiuntivo, nonché le spese di locazione/acquisto. In particolare per quest' ultime, sono agevolabili spese per una nuova struttura in aggiunta a quella già esistente, ma in diversa tipologia e di spese per una nuova struttura in sostituzione di quella già esistente, della stessa tipologia.

Sono ammesse per intero le spese di allestimento e gestione delle strutture, i viaggi del personale operante in via esclusiva all' esterno e le spese promozionali.

Sono ammesse tutte le spese nel caso di un' impresa già operante tramite trader, che intenda modificare la modalità di effettuazione del programma in gestione diretta o tramite società partecipata locale. Il limite massimo previsto per ogni singolo programma è pari a 2,5 milioni di euro e il minimo a 500 mila euro.

L' importo agevolato non può essere superiore al 25% dei ricavi risultanti dagli ultimi due bilanci approvati e depositati del richiedente.

È necessario garantire una quota di finanziamento per un minimo del 20% dell' importo accolto. Le garanzie possono essere fornite dalla banca o compagnia di assicurazioni, confidi/intermediario finanziario convenzionato con Simest, intermediario finanziario affidato da Simest, pegno su saldo di conto corrente o altre eventuali tipologia di garanzie.

La durata del finanziamento è di sei anni di cui due di preammortamento e quattro di ammortamento.

Il rimborso avviene in otto rate semestrali posticipate a capitale costante. È prevista un' erogazione a titolo di anticipo pari al 50% della quota del finanziamento deliberato e un' erogazione a saldo dell' importo rendicontato.

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Pass per fiere e mostre in paesi extra-Ue

Simest concede anche finanziamenti agevolati a tutte le piccole e medie imprese in forma singola o aggregata per sostenere le spese di partecipazione a fiere e mostre che si svolgono in paesi extra-comunitari.

È possibile finanziare la partecipazione a fiere successive alla domanda da presentare a Simest. Il finanziamento è concesso nel limite massimo di 100 mila euro per singola domanda, tuttavia l' importo non potrà superare il 10% dei ricavi come da ultimo bilancio approvato e depositato.

Le caratteristiche del finanziamento La durata del finanziamento è di quattro anni di cui uno di preammortamento e tre di ammortamento.

Viene concesso un finanziamento agevolato a un tasso pari al 10% del tasso di riferimento Ue.

Il rimborso del finanziamento avviene in sei rate semestrali posticipate a capitale constante a partire dalla data di termine del periodo di preammortamento.

Tale agevolazione è volta a migliorare la visibilità del brand presso i buyer di settore, nonché a promuovere l' attività del richiedente nei mercati extra europei.

La domanda presentata può riguardare una sola iniziativa in un solo paese extra Ue, quindi una sola mostra, una sola fiera o una sola missione di sistema. Il finanziamento deve essere garantito per l' importo eccedente il margine operativo lordo dell' ultimo bilancio approvato e depositato prima dell' esame della domanda di finanziamento. La garanzia può essere di forma autonoma rilasciata da banca o compagnia di assicurazioni, confidi/intermediario finanziario convenzionato con Simest, intermediario finanziario affidato da Simest, pegno su saldo di conto corrente o comunque altre tipologie di garanzie. Le spese finanziate solo quelle relative a fiere, mostre o missioni di sistema la cui data di inizio è successiva alla data di presentazione della domanda. Le erogazioni del finanziamento sono due: la prima a titolo di anticipo di importo pari al 50% viene effettuata entro 30 giorni dalla data di perfezionamento o dalla data di adempimento delle eventuali condizioni sospensive, mentre la seconda erogazione è quella a saldo dell' importo rendicontato e viene effettuata entro 17 mesi dalla data di perfezionamento a condizione che l' impresa abbia caricato sul portale Simest tutte le spese sostenute, che le spese sostenute e rendicontate superino l' importo già erogato e che l' impresa abbia fornito la garanzia, ove prevista.

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Da distinguere determinato e non

La costituzione del diritto di superficie a tempo determinato si differenzia da quello a tempo indeterminato (di natura residuale) in quanto non realizza la definitiva compressione del diritto di proprietà: alla scadenza, infatti, il concedente ritorna in pieno possesso del terreno/fabbricato su cui era stato concesso il diritto a favore del superficiario.

Sul punto, soccorrono le indicazioni del documento Irdcec, secondo cui l' operazione genera in capo al concedente un ricavo di natura pluriennale di importo pari al corrispettivo riconosciuto dal superficiario. L' operazione, quindi, non comporta la rettifica del valore contabile del terreno/fabbricato iscritto nell' attivo patrimoniale del concedente. In pratica, alla data dell' operazione, il concedente registra un ricavo di ammontare pari al prezzo stabilito per la cessione del diritto, da ripartire

«pro-quota» attraverso la tecnica dei risconti passivi. Si ricorda che il corrispettivo conseguito per la costituzione del diritto di superficie a tempo determinato va contabilizzato tenuto conto della maturazione contrattuale (risoluzione 37/E/2018).

Per il superficiario, invece, assume rilievo l' impegno finanziario nei confronti del nudo proprietario (che può essere periodico o una tantum).

La dottrina, tuttavia, non è unanime sul punto, individuandosi una doppia linea di pensiero, almeno in caso di pagamento una tantum. Il superficiario, nell' esercizio in cui avviene la stipula del rogito, iscrive il diritto di superficie tra le immobilizzazioni immateriali (nella voce B.I.7 dell' attivo patrimoniale) per un importo pari al corrispettivo riconosciuto al concedente, maggiorato degli oneri accessori. Oppure, il superficiario iscrive il diritto di superficie tra le immobilizzazioni materiali (voci B.II.1 o B.II.2 dello stato patrimoniale); così, se la costituzione del diritto è direttamente connessa alla realizzazione dell' immobile l' importo sostenuto può essere capitalizzato a incremento del costo di acquisto dell' immobile nella voce B.II.1 «Terreni e fabbricati» dello stato patrimoniale.

Tuttavia, la soluzione che appare preferibile (in linea con l' Irdcec e con il documento Cndcec di luglio 2015) è quella che fa rientrare, seppur nel silenzio dell' Oic 24, i diritti del superficiario tra le «altre immobilizzazioni immateriali».

Qualora, oltre la somma una tantum, si convenga anche per il pagamento di una parte del corrispettivo sulla base di altri parametri, tale parte del corrispettivo (onere) è rilevato nel conto economico come costo di esercizio.

La capitalizzazione del costo comporta il periodico ammortamento dello stesso ai fini della concorrenza al risultato di esercizio.

Pertanto, in relazione alle suddette eventualità è possibile individuare due differenti modalità di ammortamento, a seconda che la capitalizzazione abbia comportato un' iscrizione del diritto di superficie a incremento del costo del fabbricato e, quindi, nella voce B.II.1 dello stato patrimoniale ovvero tra le immobilizzazioni immateriali e, quindi, nella voce B.I.7 dello stato patrimoniale.

In quest' ultimo caso, il corrispettivo riconosciuto al concedente, maggiorato degli oneri accessori, sarà ammortizzato, in quote costanti, in funzione della durata legale del contratto (al contrario, quando le aspettative di

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diviene anche il proprietario dei beni o delle costruzioni che su di esso insistono. Tuttavia, è sempre possibile stabilire contrattualmente che il superficiario debba procedere alla bonifica dell' area prima della restituzione al concedente.

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Come sciogliere il rebus delle regole contabili da adottare, tra principi e dottrina

Diritto reale di superficie, a ciascuno il suo trattamento

PAGINE A CURA DI GIOVANNI VALCARENGHI E RAFFAELE PELLINO Rebus per le regole contabili da adottare in caso di diritto di superficie.

Rebus per le regole contabili da adottare in caso di diritto di superficie.

Per alcune fattispecie è stata trovata una soluzione, mentre per altre, nel silenzio dei principi contabili, ci si aggrappa alle interpretazioni fornite dalla dottrina prevalente nonché alla linea tracciata dal documento Irdcec n. 16 dell' aprile 2013. Ciò detto, ripercorrendo brevemente gli aspetti civilistici del diritto di superficie (articoli da 952 a 956 del cod.

civ.) si individuano due fattispecie ben distinte: una concerne la concessione del diritto di erigere e mantenere una «costruzione» al di sopra del suolo a favore di un terzo (superficiario) il quale acquisirà la proprietà del manufatto una volta completato, e l' altra, consistente nel trasferimento della titolarità giuridica di un immobile (costruzione già esistente) separatamente dalla proprietà del suolo che rimane in capo al concedente. In entrambe le situazioni si assiste, di fatto, a una

«separazione» tra la titolarità del fondo e quella della costruzione (da edificare o già esistente). Tuttavia, l' istituto non comporta un frazionamento della titolarità giuridica del suolo, che rimane in capo al concedente, ma una compressione per lo stesso del diritto di proprietà a

seguito della rinuncia a esercitare il suo potere sul bene oggetto del diritto. Il superficiario, nella sua veste di proprietario della costruzione, potrà imporre sulla stessa ipoteche e/o diritti reali che, in caso di durata limitata del diritto di superficie, si estingueranno alla scadenza del termine. Questo diritto trova una delle sue più diffuse applicazioni pratiche negli investimenti effettuati nel fotovoltaico: in queste operazioni, infatti, si preferisce la costituzione di un diritto su porzioni di fabbricato (quali lastrici solari, tetti, terrazze ecc.) rispetto all' installazione degli impianti su terreni agricoli, in quanto fattori logistici e legislativi sconsigliano quest' ultima eventualità. Un ulteriore elemento di cui tener conto è il fatto che il diritto di superficie può essere costituito a titolo gratuito ovvero a titolo oneroso e lo stesso può riguardare un arco temporale indeterminato oppure determinato. Ed è proprio quest' ultimo aspetto unitamente alla individuazione del soggetto interessato (concedente o superficiario) a delineare il diverso trattamento contabile da applicare. Per il concedente, infatti, secondo il documento Irdcec, la concessione del diritto di superficie a tempo «indeterminato» origina una componente di reddito (positivo o negativo) pari alla «differenza»

tra il corrispettivo percepito e il costo sostenuto per l' acquisto del diritto di superficie (se il corrispettivo percepito è superiore al costo storico si manifesta una plusvalenza, nel caso opposto una minusvalenza, da classificare in conto economico secondo le regole previste dall' Oic 12).

Detta concessione a tempo «indeterminato», tuttavia, non comporta alcun trasferimento della proprietà e, conseguentemente, il terreno/fabbricato resta fermo nella contabilità del concedente.

Dal punto di vista patrimoniale, la concessione del diritto di superficie implica la riduzione del valore contabile del terreno/fabbricato per un ammontare pari al costo storico del diritto (secondo parte della dottrina, invece, il

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salvo accertare perdite durevoli di valore; b) è ottenuto su un fabbricato, è soggetto sia a ammortamento che a eventuali svalutazioni.

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La prassi indica la determinazione della plusvalenza

Anche per il trattamento fiscale del diritto di superficie si rilevano dubbi interpretativi, che si differenziano a seconda del soggetto interessato (concedente o superficiario) e del periodo temporale di riferimento (tempo indeterminato oppure determinato).

Ciò premesso, nella risoluzione 37/E/2018 è stato precisato che, per i soggetti che redigono il bilancio secondo gli Oic con derivazione rafforzata, il corrispettivo conseguito da una società per la costituzione del diritto di superficie a tempo «determinato», contabilizzato secondo la maturazione contrattuale, concorre al reddito della concedente come

«ricavo» (e non come plusvalenza) così come imputato in bilancio. In tal modo, l' Amministrazione finanziaria si è allineata all' orientamento secondo cui l' articolo 9, comma 5 del Tuir trova applicazione solo nel caso di diritto di superficie costituito a tempo indeterminato con pagamento del corrispettivo una tantum.

Per i soggetti non imprenditori, invece, il corrispettivo conseguito a seguito della cessione del diritto di superficie deve essere inquadrato nella fattispecie di cui all' articolo 67, comma 1, lettera b) del Tuir.

Con la circolare 6/E/2018, poi, l' Amministrazione finanziaria (seguendo le indicazioni della Cassazione 15333/2014) ha superato l' orientamento della vecchia circolare 36/E/2013 riguardo il regime applicabile alle «plusvalenze»

derivanti dalla cessione del diritto di superficie su di un terreno agricolo di proprietà di una persona fisica. In particolare, secondo la Corte, stante la formulazione generica dell' articolo 9, comma 5 del Tuir, l' equiparazione alle cessioni a titolo oneroso degli atti che importano la costituzione o il trasferimento di diritti reali, deve operare indistintamente ogni volta si configuri la costituzione o la cessione, a titolo oneroso del diritto di superficie. Così, alla costituzione e alla cessione di diritti reali di superficie, è applicabile la norma contenuta negli articoli 67 e 68 del Tuir.

Nello specifico: a) sono incluse fra i redditi diversi (articolo 67 comma 1 lett. b del Tuir) le plusvalenze realizzate mediante cessione onerosa di beni immobili acquistati o costruiti da non più di cinque anni nonché le plusvalenze realizzate a seguito di cessioni a titolo oneroso di terreni suscettibili di utilizzazione edificatoria; b) per la determinazione della plusvalenza, trova applicazione l' articolo 68 comma 1 del Tuir, che individua l' imponibile nella differenza tra il corrispettivo percepito nel periodo di imposta e il costo di acquisto del diritto stesso.

Nel caso, invece, il diritto reale di superficie sia stato concesso senza un precedente acquisto a titolo oneroso, la plusvalenza è determinata individuando il prezzo di acquisto originario del diritto secondo un criterio di tipo proporzionale, fondato sul rapporto tra il valore complessivo attuale del terreno agricolo o dell' area fabbricabile e il corrispettivo percepito per la costituzione del diritto di superficie, da applicare al costo originario di acquisto del terreno (si veda risoluzione 379/E/2008).

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