Requisiti e modalità per accedere ai benefici fiscali
ANGELO CARLO COLOMBO E VINCENZO CRISTIANO* ANTONELLO GASBARRI **
Negli ultimi anni hanno preso corpo importanti novità nel comparto dei
«bonus fiscali»1 che, complessivamente, da un lato, ne hanno aumentato l' efficacia come strumento di incentivazione del recupero in chiave antisismica ed energetica degli edifici esistenti, e, dall' altro, hanno anche assunto una funzione di «leva» economica nell' area immobiliare. Nello specifico, con effetto dal 2017, con la legge di Bilancio 11 dicembre 2016, n.232, è stata prevista: la proroga sino al 31 dicembre 2021 della detrazione potenziata per gli interventi di riqualificazione energetica effettuati sulle parti comuni di edifici condominiali, accompagnata da una rimodulazione dell' incentivo con maggiori premialità per gli interventi più incisivi (c.d. «Eco-bonus», da dividere in 10 quote annuali di pari importo); la proroga sino al 31 dicembre 2021 della detrazione riconosciuta per interventi di prevenzione sismica, anch' essa caratterizzata da incentivi crescenti in caso di riduzione di classificazione di rischio sismico dell' edificio e per interventi su edifici condominiali (c.d.
«Sisma bonus», da suddividere in 5 quote annuali di pari importo); l' opportunità, per entrambi i suddetti bonus e in caso di interventi realizzati
sulle parti comuni condominiali, di cedere la detrazione alle imprese esecutrici o a «soggetti privati», con esplicita esclusione degli istituti di credito e degli intermediari finanziari. A livello normativo, sempre in tema di incentivazioni fiscali, sono, poi, intervenuti, dapprima il dl 50/20172, che ha introdotto una nuova figura agevolata, grazie alla quale trova spazio il diritto alla cessione del credito d' imposta. Nello specifico, trattando del c.d. «Sisma bonus acquisti», viene prevista la detrazione spettante all' acquirente di abitazioni situate in zona a rischio sismico 1, e facenti parte di edifici demoliti e ricostruiti anche con variazione volumetrica, cedute, entro 18 mesi dal termine dei lavori, dalle stesse imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare che hanno eseguito l' intervento del prezzo di acquisto delle abitazioni (detrazione pari al 75 o 85% del prezzo d' acquisto, da assumere entro un massimo di 96.000 euro e da suddividere in 5 quote annuali di pari importo).
Con la successiva legge di Bilancio per il 2018 (legge 205/2017) viene prevista la proroga a tutto il 2018 dell' Eco-bonus per gli interventi eseguiti sulle singole unità immobiliari, con la contestuale estensione della possibilità di cessione della detrazione, sotto forma di credito d' imposta. Cosa vuol dire? In pratica, viene previsto che, con decorrenza 1° gennaio 2018, l' Eco-bonus può essere ceduto, non solo in caso di interventi su parti comuni condominiali, ma anche se i lavori sono eseguiti sulle singole unità. Ma non solo. Con la legge di Bilancio per il 2018 viene altresì prevista la cumulabilità tra il Sisma bonus e l' Eco-bonus per interventi su parti comuni di edifici condominiali, ricadenti nelle zone sismiche 1, 2 e 3, volti congiuntamente alla riduzione del rischio sismico e alla riqualificazione energetica. In questo caso, la detrazione è pari all' 80 o all' 85% (a seconda se, a seguito dei lavori, ci sia il miglioramento di 1 o 2 classi sismiche) delle spese sostenute, da assumere entro un massimo di 136.000 euro
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dl 34/2019 interviene sull' agevolazione (prevista dal comma 1-septies dell' art. 16 del dl 63/2013) per l' acquisto direttamente dall' impresa di unità immobiliari oggetto di demolizione e ricostruzione con miglioramento della classificazione sismica secondo quanto disposto dal D. Min. Infrastrutture e Trasp. 28/02/2017,
n. 58.
A seguito delle modifiche, nelle ipotesi in cui gli interventi per la riduzione del sismico siano realizzati coerentemente alle seguenti condizioni: - nei comuni inclusi nelle zone a rischio sismico 1, 2 e 3, ai sensi della Ord. P.C.M. 3519/2006 o dei provvedimenti regionali relativi alla zonizzazione sismica; - mediante demolizione e ricostruzione di interi edifici (anche con variazione volumetrica rispetto all' edificio preesistente, ove consentito dalle norme urbanistiche); - da parte di imprese di costruzione o di ristrutturazione immobiliare che provvedano, entro 18 mesi dalla data di conclusione dei lavori, alla successiva alienazione dell' immobile; risultano spettanti all' acquirente delle unità immobiliari le detrazioni previste in caso di riduzione del rischio sismico, rispettivamente nella misura del 75%
(riduzione di una classe di rischio) e dell' 85% (riduzione di due classi di rischio) del prezzo della singola unità immobiliare risultante nell' atto pubblico di compravendita e, comunque, entro un ammontare massimo di spesa pari a 96.000 Euro per ciascuna unità immobiliare.
Sconto sulle spese per eco-bonus e sismabonus L' art. 10 del dl 34/2019 introduce la possibilità, per il soggetto che sostiene spese ammissibili agli incentivi per l' efficienza energetica (c.d. «Eco-bonus») o per la messa in sicurezza sismica (c.d. «Sisma bonus») di ricevere un contributo di importo pari allo sconto fiscale cui avrebbe diritto, anticipato dal fornitore che ha effettuato l' intervento, sotto forma di sconto sul corrispettivo spettante.
Tale contributo è recuperato dal fornitore sotto forma di credito d' imposta, di pari ammontare, da utilizzare esclusivamente in compensazione, in 5 quote annuali di pari importo, senza l' applicazione dei limiti di compensabilità.
Spetterà a un successivo provvedimento dell' Agenzia delle entrate la disciplina concreta della possibilità in questione, che in ogni caso, risultando come è ovvio fortemente penalizzante per il fornitore, deve essere esercitata d' intesa con il fornitore stesso.
La disposizione così testualmente recita: Art. 10. - Modifiche alla disciplina degli incentivi per gli interventi di efficienza energetica e rischio sismico «1. All' articolo 14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n.
63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n.
90, dopo il comma 3, è inserito il seguente: «3.1. Per gli interventi di efficienza energetica di cui al presente articolo, il soggetto avente diritto alle detrazioni può optare, in luogo dell' utilizzo diretto delle stesse, per un contributo di pari ammontare, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, anticipato dal fornitore che ha effettuato gli interventi e a quest' ultimo rimborsato sotto forma di credito d' imposta da utilizzare esclusivamente in compensazione, in cinque quote annuali di pari importo, ai sensi dell' articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n.
241, senza l' applicazione dei limiti di cui all' articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e all' articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.».
2. All' articolo 16 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n.
2. All' articolo 16 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n.
90, dopo il comma 1-septies, è inserito il seguente: «1-octies. Per gli interventi di adozione di misure antisismiche di cui al presente articolo, il soggetto avente diritto alle detrazioni può optare, in luogo dell' utilizzo diretto delle stesse, per un contributo di pari ammontare, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, anticipato dal fornitore che ha effettuato gli interventi e a quest' ultimo rimborsato sotto forma di credito d' imposta da utilizzare esclusivamente in compensazione, in cinque quote annuali di pari importo, ai sensi dell' articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997,
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IL SISMA BONUS.
I fabbricati agevolabili Come anticipato nelle premesse, dal 1° gennaio 2017 sono state introdotte regole specifiche per usufruire della detrazione delle spese sostenute per gli interventi antisismici le cui procedure di autorizzazione sono state attivate a partire dalla stessa data.
Il primo dato emergente riguarda l' ambito oggettivo di applicazione.
Ed invero, l' agevolazione fiscale può essere usufruita per interventi realizzati su tutti gli immobili di tipo abitativo (non soltanto, come in precedenza, su quelli adibiti ad abitazione principale) e su quelli utilizzati per attività produttive.
Inoltre, le opere devono essere realizzate su edifici che si trovano nelle zone sismiche ad alta pericolosità (zone 1 e 2) e nella zona 3, facendo riferimento all' ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3274 del 20 marzo 2003 (pubblicata nel supplemento ordinario n. 72 alla Gazzetta Ufficiale n. 105 dell' 8 maggio 2003). Tra le spese detraibili rientrano anche quelle effettuate per la classificazione e la verifica sismica degli immobili.
Misure e ripartizione della detrazione Per le spese sostenute dal 1º gennaio 2017 al 31 dicembre 2021, per interventi di adozione di misure antisismiche, le cui procedure di autorizzazione sono state attivate a partire dal 1° gennaio 2017, spetta una detrazione del 50%. La detrazione va calcolata su un ammontare complessivo di 96.000 euro per unità immobiliare per ciascun anno e deve essere ripartita in 5 quote annuali di pari importo, nell' anno in cui sono state sostenute le spese e in quelli successivi. Il limite di spe
sa riguarda il singolo immobile e le sue pertinenze unitariamente considerate, anche se accatastate separatamente.
Qualora gli interventi realizzati in ciascun anno consistano nella mera prosecuzione di interventi iniziati in anni precedenti, ai fini del calcolo del limite massimo delle spese ammesse a fruire della detrazione si deve tener conto anche delle spese sostenute negli stessi anni per le quali si è già usufruito della detrazione. Questo vincolo non si applica se in anni successivi sono effettuati interventi autonomamente certificati dalla documentazion
e richiesta dalla normativa edilizia vigente, cioè non di mera prosecuzione di quelli iniziati in anni precedenti. L' Agenzia delle entrate ha precisato che se sullo stesso edificio vengono effettuati interventi di natura diversa, per esempio, interventi antisismici e lavori di manutenzione straordinaria, il limite di spesa age
volabile è unico (96.000 euro annuali) in quanto riferito all' immobile (risoluzione n. 147 del 29 novembre 2017). Ed inoltre, anche per i lavori antisismici, come per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio, vale il principio secondo cui l' intervento di categ
oria superiore assorbe quelli di categoria inferiore a esso collegati (risoluzione n. 147/E del 29 novembre 2017). La diminuzione del rischio sismico aumenta i benefici Si può usufruire di una maggiore detrazione nei seguenti casi: -quando dalla realizzazione degli interventi deriva una riduzione del rischio sismico, che determini il passaggio a una classe di rischio inferiore, la detrazione spetta nella misura del 70% delle spese sostenute - se dall' intervento deriva il passaggio a due classi di rischio inferiori, la detrazione spetta nella misura dell' 80% delle spese sostenute. Il decreto del ministero delle infrastrutture e dei trasporti del 28 febbraio 2017 ha stabilito le linee guida per la classificazione di rischio sismico delle costruzioni e l
e modalità per l' attestazione, da parte di professionisti abilitati, dell' efficacia degli interventi effettuati. In particolare, il progettista dell' intervento strutturale deve asseverare (secondo il modello contenuto nell' allegato B del decreto) la class
e di rischio dell' edificio prima dei lavori e quella conseguibile dopo l' esecuzione dell' intervento progettato. Il direttore dei lavori e il collaudatore statico, se nominato per legge, dopo l' ultimazione dei lavori e del collaudo, devono
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Demolizione e ricostruzione di edifici Gli interventi consistenti nella demolizione e ricostruzione di edifici adibiti ad abitazioni private o ad attività produttive sono ammessi alle maggiori detrazioni previste per gli interventi antisismici, qualora concretizzino un intervento di ristrutturazione edilizia e non un intervento di nuova costruzione, e se rispettano tutte le condizioni previste dalla norma agevolativa (art. 16 del decreto legge n. 63/2013). Per avere la detrazione è necessario, pertanto, che dal titolo amministrativo che autorizza i lavori risulti che l' opera consista in un intervento di conservazione del p
atrimonio edilizio esistente e non in un intervento di
nuova costruzione (risoluzione n. 34/E del 27 aprile 2018). Tale ambito deve essere raccordato con il recente art. 8 del dl 34/2019 che, come visto, interviene sull' agevolazione (prevista dal comma 1-septies dell' art. 16 del dl 63/2013) per l' acquisto direttamente dall' impresa di unità immobiliari oggetto di demolizione e ricostruzione con migliora mento della classificazione sismica secondo quanto disposto dal D. Min. Infrastrutture e Trasp. 28/02/2017, n. 58.
A seguito delle modifiche, nelle ipotesi in cui gli interventi per la riduzione del sismico siano realizzati coerentemente alle seguenti condizioni: - nei comuni inclusi nelle zone a rischio sismico 1, 2 e 3, ai sensi della Ord. P.C.M. 3519/2006 o dei provvedimenti regionali relativi alla zonizzazione sismica; - mediante demolizione e ricostruzione di interi edifici (anche con variazione volumetrica rispetto all' edificio preesistente, ove consentito dalle norme urbanistiche); - da parte di imprese di costruzione o di ristrutturazione immobiliare che provvedano, entro 18 mesi dalla data di conclusione dei lavori, alla successiva alienazione dell' immobile; risultano spettanti all' acquirente delle unità immobiliari le detrazioni previste in caso di riduzione del rischio sismico, rispettivamente nella misura del 75%
(riduzione di una classe di rischio) e dell' 85% (riduzione di due classi di rischio) del prezzo della singola unità immobiliare risultante nell' atto pubbl
ico di compravendita e, comunque, entro un ammontare massimo di spesa pari a 96.000 euro per ciascuna unità immobiliare. La classificazione del rischio sismico delle costruzioni (1) Con l' art. 1, comma 2, lett. c) della Legge di Stabilità 2017, il ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Consiglio Superiore dei Lavori Pu
bblici, in tema di Sisma bonus, ha evidenziato che si è colta l' occasione per un piano volontario dei cittadini, con forti incentivi statali, di valutazione e prevenzione nazionale del rischio sismico degli edifici. Lo strumento attuativo è appunto rappresentato da un decreto del ministro delle infrastrutture e dei Trasporti, sentito il Consiglio superiore dei lavori pub
blici, con cui sono stabilite le linee guida per la classificazione di rischio sismico delle costruzioni nonché le modalità per l' attestazione, da parte di professionisti abilitati, dell' efficacia degli interventi. Come ricorda il ministero, i numerosi eventi sismici che si sono ver
ificati negli ultimi decenni hanno comportato per la collettività enormi costi sociali in termini di vittime e di incidenza sulla vita delle comunità e costi economici sostenuti per l' emergenza e la ricostruzione 3. L' esigenza di elaborare le linee guida nasce dalla necessità, avvertita da tutto il Paese, di affrontare la mitigazione del rischio sismico, promuovendo una cultura della conoscenza e della prevenzione. Le linee guida forniscono lo strumento di regolamentazione degli incentivi fiscali, legati alla misura del cosiddetto Sisma bonus, con uno specifico riferimento all' edilizia privata e produttiva, costituendo il primo strumento di attivazione di una concreta politica di prevenzione sismica del patrimonio edilizio abitativo e produttivo del Paese. La misura fiscale a cui si legano le linee guida rappresenta una novit
à per l' Italia: per la prima volta si può attuare, su larga scala e senza graduatorie di accesso ai benefici, un' azione
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icostruzione post Sisma Abruzzo 2009). Il Rischio Sism
ico: è la misura matematica/ingegneristica per valutare il danno (perdita) atteso a seguito di un possibile evento sismico. Dipende da un' interazione di fattori. Rischio = Pericolosità x Vulnerabilità x Esposizione. Pericolosità:
probabilità che si
verifichi un sisma (terremoto atteso): zone sismiche Vulnerabilità: valutazione delle conseguenze del sisma: capacità degli edifici Esposizione: valutazione socio/economica delle conseguenze: contesti delle comunità. Le linee guida consentono di attribuire a un edificio una specifica classe di rischio sismico, da A+ a G, mediante un unico parametro che tenga conto sia della sicurezza sia degli aspetti economici: classe A+ (meno rischio) classe A classe B classe C classe D classe E classe F classe G (più rischio) I due metodi per la determinazione della classe di rischio sismico al fine di accedere ai bonus fiscali: 1. Metodo convenzionale: applicabile a qualsiasi tipologia di costruzione, basato sull' applicazione dei normali metodi di analisi previsti dalle attuali norme tecniche e consente la valutazione della classe di rischio della costruzione, sia nello stato di fatto sia nello stato conseguente all' eventuale intervento, consentendo il miglioramento di una o più classi di rischio. 2. Metodo semplificato: basato su classificazione macrosismica dell' edificio, è indicato per una valutazione economica e speditiva (senza specifiche indagini e/o calcoli) della classe di rischio e può essere utilizzato sia per una valutazione preliminare indicativa, sia per l' accesso al beneficio fiscale in relazione all' adozione di interventi di tipo locale, consentendo al massimo il miglioramento di una sola classe di rischio. Per la determinazione della classe di rischio si fa nel seguito riferimento a due parametri (vedasi Tabelle di seguito riportate): (i) la Perdita Annuale Media attesa (PAM), che tiene in considerazione le perdite economiche associate ai danni agli elementi, strutturali e non, e riferite al costo di ricostruzione (CR) dell' edificio privo del suo contenuto, e (ii) l' indice di sicurezza (IS-V) della struttura definito come il rapporto tra l' accelerazione di picco al suolo (PGA, Peak Ground Acceleration) che determina il raggiungimento dello Stato Limite di salvaguardia della Vita (SLV), capacità in PGA - PGAC, e la PGA che la norma indica, nello specifico sito in cui si trova la costruzione e per lo stesso stato limite, come riferimento per la progettazione di un nuovo edificio, domanda in PGA - PGAD. L' indice di sicurezza (IS-V) della struttura è meglio noto ai tecnici con la denominazione di «Indice di Rischio» (si noti che l' indice di rischio è stato introdotto dalla Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3362/2004). Nel caso degli edifici la classe di rischio associata alla singola unità immobiliare coincide con quella dell' edificio e, comunque, il fattore inerente la sicurezza strutturale deve essere quello relativo alla struttura dell' edificio nella sua interezza.
Ipotesi più articolata, ovviamente, è quello relativo agli aggregati edilizi in cui l' individuazione dell' unità strutturale è più complessa e per la quale, per semplicità, può farsi riferimento al metodo semplificato nel seguito riportato. In ogni caso, l' attribuzione della classe di rischio mediante il metodo semplificato è da ritenersi una stima attendibile ma non sempre coerente con la valutazione ottenuta con il metodo convenzionale, che rappresenta, allo stato attuale, il necessario riferimento omogeneo e convenzionale. Laddove si preveda l' esecuzione di interventi
volti alla riduzione del rischio, l' attribuzione della classe di rischio pre e post intervento deve essere effettuata utilizzando il medesimo metodo e con le stesse modalità di analisi e di verifica, tra quelle consentite dalle norme tecniche per le costruzioni. Nel caso di valutazioni finalizzate all' esecuzione di interventi sugli edifici volti alla riduzione del rischio, è consentito l' impiego del metodo semplificato, nei soli casi in cui si adottino interventi di rafforzamento locale; in tal caso è ammesso il
passaggio di una sola classe di rischio Per tutti gli interventi che, pur riducendo il rischio, non consentono il passaggio alla classe di rischio minore, si può comunque ricorrere agli sgravi fiscali minimi già p
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convenzionale,
come l' area sottesa alla curva rappresentante le perdite economiche dirette, in funzione della frequenza media annua di superamento (pari all' inverso del periodo medio di ritorno) degli even
ti che provocano il raggiungimento di uno stato limite per la struttura. Tale curva, in assenza di dati più precisi, può essere discretizzata mediante una (curva) spezzata. Minore sarà l' area sottesa da tale curva, minore sarà la perdita media annua attesa (PAM). Metodo convenzionale (2a) Il metodo convenzionale assegna alla costruzione in esame una classe di rischio in funzione del parametro economico PAM e dell' indice di sicurezza della struttura IS-V. Per il calcolo di tali parametri (entrambi sono grandezze adimensionali, nel seguito espresse in %) è necessario calcolare, facendo riferime
nto al sito in cui sorge la costruzione in esame, le accelerazioni di picco al suolo per le qual
i si raggiungono gli stati limite SLO, SLD, SLV ed SLC, utilizzando le usuali verifiche di sicurezza agli stati limite previste dalle Norme tecniche per le cost
ruzioni. Esso è dunque applicabile a tutti i tipi di costruzione previsti dalle suddette norme tecniche. Al fine dell' assegnazione de
lla classe di rischio, è necessario valutare preliminarmente la classe PAM e la classe IS-V in cui ricade la costruzione in esame. I valori di riferimento per la definizione delle classi PAM sono riportati nella precedente tabella perdita media annua attesa (PAM). Per la valutazione della classe PAM e della classe IS-V della costruzione in esame, necessarie per l' individuazione della classe di rischio, è sufficiente fare uso dei metodi indicati dalle vigenti Norme tecniche per le costruzioni, procedendo con i seguenti pa
ssi, come indicati nelle Linee Guide ministeriali: 1) Si effettua l' analisi della struttura e si
determinano i valori delle accelerazioni al suolo di capacità, PGAC(SLi), che inducono il raggiungimento degli stati limite indicati dalla norma (SLC, SLV, SLD, SLO). È possibile, in via semplificata, effettuare le ve
rifiche limitatamente allo SLV (stato limite per la salvaguardia della vita) e allo SLD (stato limite di danno). 2) Note le accelerazioni al suolo, PGAC, che producono il raggiungimento degli stati
limite sopra detti, si determinano i corrispondenti periodi di ritorno, TrC, associati ai terremoti che generano tali accelerazioni. In assenza di più specifiche valutazioni, il passaggio dalle PGAC ai valori del periodo di ritorno possono essere eseguiti utilizzando la seguente relazione: TrC = TrD (PGAC/PGAD)n con n = 1/0,41. 3) Per ciascuno dei periodi sopra individuati, si determina il valore della frequenza media annua di superamento = 1/ TrC. È utile sottolineare che, per il calcolo del tempo di ritorno TrC associato al raggiungimento degli stati limi
te di esercizio (SLD ed SLO) è necessario assumere il valore minore tra quello ottenuto per tali stati limite e quello valutato per lo stato limite di salvaguardia della vita. Si assume, di fatto, che non si possa raggiungere lo stato limite di salvaguardia della vita senza aver raggiunto gli stati limite di operatività e danno. 4) Si definisce Stato limite di
te di esercizio (SLD ed SLO) è necessario assumere il valore minore tra quello ottenuto per tali stati limite e quello valutato per lo stato limite di salvaguardia della vita. Si assume, di fatto, che non si possa raggiungere lo stato limite di salvaguardia della vita senza aver raggiunto gli stati limite di operatività e danno. 4) Si definisce Stato limite di