È ammessa la produzione di nuovi documenti in appello (nella specie, delle deleghe di firma dell' avviso di accertamento) anche laddove l' ufficio abbia omesso di presentarli nel primo grado di giudizio, purché agli stessi sia riconoscibile, da parte del giudice, una funzione di supporto probatorio a pretese o considerazioni già assunte o dedotte in primo grado. Sono le precisazioni fornite dalla Ctr Lazio con la sentenza n.
1995/16/2019. Aveva inizialmente presentato ricorso alla Ctp di Roma un legale avverso l' avviso di accertamento che gli era stato notificato ai fini di imposte dirette ed Iva. Tra le doglianze del contribuente, lavoratore autonomo, quali quella relativa alla asserita violazione del contraddittorio, al difetto di motivazione dell' atto e alla errata interpretazione del principio di inerenza di quei costi, era tuttavia la censura relativa alla mancanza della delega alla sottoscrizione dell' avviso di accertamento, da parte del funzionario a ciò delegato, che risultava motivo dirimente per cui i giudici di prime cure accoglievano il ricorso. A riguardo, infatti, nel giudizio di primo grado l' Ufficio aveva omesso di produrre la legittima delega di firma rilasciata in favore del funzionario che aveva sottoscritto l' atto. A
fronte della soccombenza subita in primo grado per omesso assolvimento dell' onere probatorio, l' Agenzia delle entrate di Roma appellava la sentenza, producendo stavolta nel giudizio d' appello la documentazione legittimante la delega alla sottoscrizione: in particolare, allegava sia la disposizione di servizio attributiva delle deleghe al personale, e sia lo specifico conferimento dell' incarico di Capo Team allo stesso funzionario sottoscrittore. Tale possibilità, ha osservato il collegio laziale, doveva ritenersi conforme al dettato normativo di cui al decreto legislativo sul contenzioso tributario, in particolare con l' art. 58 del dlgs 546/92, che fa salva la possibilità di produrre nuovi documenti in appello. L' esibizione di questi elementi probatori in sede di appello, così come statuito anche dalla Corte di Cassazione richiamata (Cass. sent. 9511/2008) deve comunque porsi in linea e discendere da pretese già svolte. Sta al giudice d' appello esaminare la documentazione prodotta da parte resistente, sebbene in primo grado la stessa non poteva essere esaminata a fronte della preclusione di cui all' art. 32 dello stesso decreto n. 546. L' orientamento citato deve porsi altresì in coerenza con la natura di «revisio prioris istantiae» propria del giudizio di appello. Nicola Fuoco La presente controversia ha come oggetto l' avviso di accertamento (), emesso nei confronti del sig. T. F.
(esercente attività degli studi legali) con il quale rettificava il reddito di lavoro autonomo dichiarato per l' anno d' imposta 2011, recuperando a tassazione costi e quote di ammortamento ritenuti indeducibili (e la correlata Iva indetraibile), in parte perché non inerenti e in parte perché eccedenti il limite massimo di deducibilità normativamente fissata.
Con il ricorso introduttivo, il contribuente lamentava nell' ordine: La violazione del principio del contraddittorio per mancato rispetto del termine di cui all' art. 12, legge 212/2000, La violazione dell' art. 42, commi 1 e 3, per difetto di sottoscrizione dell' avviso; la carenza di motivazione dell' avviso di accertamento () Si costituiva in giudizio l' Ufficio
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doglianza contenuti nel ricorso originario. Si costituisce in giudizio il contribuente per chiedere, con le proprie controdeduzioni il rigetto del gravame.
DIRITTO Questa Commissione ritiene che l' appello dell' Agenzia delle entrate DP I di Roma sia fondato e vada, pertanto, accolto. Per quanto riguarda la delega legittimante il funzionario che ha sottoscritto l' avviso di accertamento, il Collegio osserva che la normativa sul contenzioso tributario (articolo 58 del dlgs 546/92) consente la esibizione di elementi probatori in sede di appello, purché essi posseggano natura di supporto delle pretese già svolte, come ampiamente riconosciuto dalla giurisprudenza della Corte di cassazione (ex multis Corte di cassazione sentenza n. 9511 dell' 11 aprile 2008). In questa sede, l' Ufficio ha prodotto copia della disposizione di servizio n.
31/2016 relativa all' attribuzione delle deleghe di firme, nonché il conferimento di incarico di capo team Controlli Specialistici della DP I di Roma al dott.
() che ha sottoscritto l' avviso di accertamento de quo. Tanto basta per confermare la piena validità dell' atto impugnato e superare la censura di difetto di onere probatorio sulla cui base i giudici di primo grado hanno accolto il ricorso.()
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[1264][391301] I contributi Inps addebitatial forfettario nel rigo LM22Un lavoratore autonomo in ...
[1264][391301] I contributi Inps addebitatial forfettario nel rigo LM22Un lavoratore autonomo in regime forfettario, con gestione separata Inps, ha emesso nel corso del 2018 fatture con imponibile + 4% di rivalsa + 2 euro d' imposta di bollo. Nel rigo LM 22 colonna 3 si è inserito il totale (imponibile + 4% + 2 euro).
Ha poi ricevuto due fatture da due diversi professionisti. Fattura d a lavoratore autonomo in regime forfettario: compenso 100 euro + 4%
gestione separata Inps + 2 euro d' imposta di bollo: nel rigo RS 371 colonna 1 si è inserito il codice fiscale del professionista e, in colonna 2, l' importo complessivo di 106 euro. Fattura da professionista con cassa dottori commercialisti: si è inserito il codice fiscale e il solo imponibile (no 4%, no Iva).
Quanto descritto è corretto?
F.G.TARANTO In merito ai compensi da indicare nel rigo LM22 colonna 3 (totale compensi percepiti) le stesse istruzioni al modello Redditi PF precisano che tali componenti positivi «devono essere dichiarati al netto dei contributi previdenziali o assistenziali posti dalla legge a carico del
soggetto che li corrisponde». Al riguardo, si ricorda che l' ammontare della maggiorazione del 4 % addebitata ai committenti in via definitiva, secondo l' articolo 1, comma 212, della legge 662/1996, non va considerato alla stregua dei contributi previdenziali e pertanto costituisce parte integrante dei compensi da indicare nel presente rigo. Di conseguenza, qualora il professionista iscritto alla gestione separata Inps abbia addebitato in fattura il contributo del 4%, dovrà considerarlo parte integrante del compenso percepito e, quindi, concorrerà alla determinazione della base imponibile. Alla stessa conclusione si giunge per gli importi addebitati relativamente alla marca da bollo, i quali devono essere imputati nel rigo LM22, colonna 3.
In merito alla seconda parte del quesito, il comma 69 dell' articolo 1 della legge 190/2014 prevede che nella dichiarazione dei redditi i forfettari contribuenti indichino il codice fiscale del percettore dei redditi per i quali all' atto del pagamento degli stessi non è stata operata la ritenuta e l' ammontare dei redditi stessi. Inoltre, come precisato nella circolare 10/E/2016 devono essere indicati i redditi e i compensi pagati nel periodo d' imposta oggetto di dichiarazione, indipendentemente dal motivo per cui la ritenuta non è stata effettuata (ossia anche quando il soggetto percipiente sia a sua volta un soggetto forfetario per il quale la ritenuta non si applica). In merito alla compilazione dei righi RS371 e RS372 si ritiene di dover condividere la soluzione proposta dal lettore, indicando i soli redditi sui quali sarebbe stata operata la ritenuta.
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