Il saldo positivo degli effetti contabili connessi con il passaggio è iscritto in una riserva indisponibile
La L. 20 maggio 2019 n. 41 (pubblicata sulla G.U. 24 maggio 2019 n.
120) con cui è stato convertito il DL 25 marzo 2019 n. 22 , recante misure per assicurare sicurezza, stabilità finanziaria e integrità dei mercati, nonché tutela della salute e della libertà di soggiorno dei cittadini italiani e di quelli del Regno Unito, in caso di recesso di quest' ultimo dall' Unione europea, contiene alcune modifiche al DLgs. 38/2005. In particolare, sono stati disciplinati gli effetti contabili connessi con il passaggio dai principi contabili internazionali IAS/IFRS alla normativa nazionale. Tali disposizioni conseguono alla previsione introdotta dall' art. 1 comma 1070 della L. 145/2018 (legge di bilancio 2019) nell' art. 2- bis del DLgs.
38/2005, in base alla quale i soggetti in precedenza obbligati ad applicare i principi IAS/IFRS (principalmente banche, intermediari finanziari e imprese di assicurazione), i cui titoli non siano quotati, hanno la facoltà di utilizzare detti principi a decorrere dall' esercizio 2018 (per i soggetti
"solari"). La relativa Relazione tecnica aveva evidenziato come (diversamente da quanto avviene per il passaggio dai principi OIC ai principi IAS/IFRS, in relazione al quale esistono disposizioni fiscali
specifiche, improntate essenzialmente alla neutralità) non esistessero disposizioni di coordinamento che disciplinassero il passaggio dai principi internazionali a quelli nazionali. L' art. 19- quater comma 3 del DL 22/2019, introdotto in sede di conversione in legge, ha inserito, quindi, nel DLgs. 38/2005, l' art. 7- bis , attraverso il quale viene stabilito che, in caso di passaggio dai principi IAS/IFRS alla normativa nazionale da parte dei soggetti indicati all' art.
2- bis del DLgs. 38/2005, il saldo degli effetti contabili connessi con il passaggio è iscritto, se positivo, in una riserva indisponibile. La riserva si riduce in misura corrispondente all' importo delle plusvalenze realizzate, anche attraverso l' ammortamento, o divenute insussistenti per effetto della svalutazione. La riserva è indisponibile anche ai fini dell' imputazione a capitale e degli utilizzi previsti: - dall' art. 2350 comma 3 c.c., secondo cui non possono essere pagati dividendi ai possessori di azioni fornite di diritti patrimoniali correlati ai risultati dell' attività sociale in un determinato settore, se non nei limiti degli utili risultanti dal bilancio della società; - dall' art. 2357 comma 1 c.c., ai sensi del quale la società non può acquistare azioni proprie se non nei limiti degli utili distribuibili e delle riserve disponibili risultanti dall' ultimo bilancio regolarmente approvato; - dall' art. 2358 comma 6 c.c., secondo cui l' importo complessivo delle somme impiegate e delle garanzie fornite per l' acquisto o la sottoscrizione di azioni proprie non può eccedere il limite degli utili distribuibili e delle riserve disponibili risultanti dall' ultimo bilancio regolarmente approvato, tenuto conto anche dell' eventuale acquisto di proprie azioni ex art. 2357 c.c.; - dall' art. 2359- bis comma 1 c.c., ai sensi del quale la società controllata non può acquistare azioni o quote della società controllante se non nei limiti degli utili distribuibili e delle riserve disponibili risultanti dall' ultimo bilancio regolarmente approvato; - dall' art. 2432 c.c., secondo cui le partecipazioni agli utili eventualmente spettanti ai promotori, ai soci fondatori e agli amministratori sono computate sugli utili netti risultanti dal bilancio, fatta deduzione della quota di riserva legale; - dell' art. 2478- bis comma 4 c.c.
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partire dal primo esercizio successivo a quello chiuso o in corso al 31 dicembre 2018 e, quindi, dall' esercizio 2019 per i soggetti "solari". È inoltre previsto che, in caso di passaggio dai principi contabili internazionali IAS/IFRS alla normativa nazionale da parte dei soggetti non quotati (in precedenza obbligati ad applicare gli IAS/IFRS), si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni transitorie di cui all' art. 13 del DLgs. 38/2005 e di cui all' art. 15 comma 1 del DL 185/2008 (conv. L. 2/2009 ). In forza di tale ultima disposizione, dovrebbero continuare ad essere assoggettati alla disciplina fiscale previgente gli effetti reddituali e patrimoniali sul bilancio dell' esercizio 2019 (per i soggetti "solari") e di quelli successivi delle operazioni pregresse che risultino diversamente qualificate, classificate, valutate e imputate temporalmente ai fini fiscali rispetto alle qualificazioni, classificazioni, valutazioni e imputazioni temporali risultanti dal bilancio dell' esercizio 2018.
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Dal 1° luglio scatta l' obbligo per chi ha un giro d' affari 2018 superiore a 400 mila euro
Invio online dei corrispettivi Imprese ai nastri di partenza
PAGINE A CURA DI FRANCO RICCA
Corrispettivi telematici ai blocchi di partenza: per le imprese con giro d' affari 2018 superiore a 400 mila euro, dal 1° luglio scatta l' obbligo di memorizzare elettronicamente e trasmettere telematicamente all' agenzia delle entrate i dati degli incassi giornalieri delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi. L' adempimento, che dall' anno prossimo sarà esteso anche alle imprese più piccole, sostituirà gli obblighi di registrare gli incassi e di rilasciare scontrini o ricevute fiscali. La novità non coinvolge però tutti gli operatori: in via temporanea, infatti, sono esclusi i soggetti già dispensati dall' obbligo di certificazione dei corrispettivi ai sensi del dpr n. 696/1996.
Con questo ulteriore passo, il tecno-fisco avrà dunque a disposizione, da remoto, più elementi di controllo. Sul fatto che la nuova misura permetterà di contrastare più efficacemente l' evasione, vi è qualche dubbio; se è vero che si porrà fine al comportamento «temerario» di quanti rilasciavano scontrini e ricevute senza poi registrare gli incassi, contando sulle scarse probabilità di controllo, occorre considerare che l' abbandono di quegli strumenti farà venire meno una opportunità di
«controllo sociale» mediante la partecipazione attiva dei consumatori (che il legislatore, invero, intende ripristinare, in qualche misura, attraverso lotterie o iniziative similari).
L' art. 2 del dlgs n. 127/2015, come modificato, da ultimo, dalla legge n. 145/2018, stabilisce che dal 1° gennaio 2020 i soggetti che effettuano le operazioni di cui all' art. 22 del dpr n. 633/72 (commercianti al dettaglio, imprese artigiane ecc.), per le quali l' emissione della fattura non è obbligatoria salvo che sia richiesta dal cliente, sono tenuti a memorizzare elettronicamente e a trasmettere telematicamente all' agenzia delle entrate i dati dei corrispettivi giornalieri. La decorrenza dell' obbligo è anticipata al 1° luglio 2019 per i soggetti con volume d' affari superiore a 400.000 euro. Con risoluzione n. 47/2019 l' agenzia delle entrate ha chiarito che occorre fare riferimento al volume d' affari complessivo realizzato dal soggetto passivo nell' anno 2018 per tutte le attività e le operazioni effettuate (comprese quelle soggette a fatturazione); non sono interessati all' anticipazione i soggetti che hanno iniziato l' attività nel 2019.
Con la risposta ad interpello n. 139/19, l' agenzia ha inoltre ritenuto che sia possibile assoggettarsi volontariamente all' adempimento anche prima della data di legge, fermo restando, fino a tale data, l' obbligo di registrare i corrispettivi ex art. 24 del dpr n. 633/72.
Ai sensi del medesimo art. 2, la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei corrispettivi sono obbligatorie dal 1° aprile 2017 per i soggetti che effettuano cessioni di beni o prestazioni di servizi tramite distributori automatici (comma 2) e dal 1° luglio 2018 per le cessioni di benzina o di gasolio destinati ad essere utilizzati come carburanti per motori (comma 1-bis).
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fatture elettroniche, inviandole al Sdi, e il documento commerciale.
Con provvedimento del 18 aprile 2019, però, è stato previsto che l' adempimento può essere assolto anche mediante procedura web in area riservata del sito dell' agenzia, utilizzabile anche su dispositivi mobili (come tablet e telefoni cellulari); ciò eviterà a numerosi soggetti di doversi dotare del registratore telematico.
La memorizzazione elettronica e la trasmissione dei dati dei corrispettivi sostituiscono: - l' obbligo di registrazione dei corrispettivi di cui all' art.
24 del dpr n. 633/72 (comma 1 dell' art. 2) - la modalità di assolvimento dell' obbligo di certificazione dei corrispettivi mediante rilascio di scontrini fiscali o di ricevute fiscali (comma 5), fermo restando l' obbligo di emettere fattura su richiesta del cliente.
Poiché la norma non esonera i contribuenti che si avvalgono del regime forfetario o di quello c.d. di vantaggio, e considerato che il nuovo adempimento è configurato come modalità alternativa della certificazione dei corrispettivi, è da ritenere, salvo diverse indicazioni dell' amministrazione, che anche i predetti contribuenti, già tenuti al rilascio di scontrini fiscali o ricevute fiscali (eccetto che per le operazioni esonerate ai sensi dell' art. 2 del dpr n. 696/96) siano tenuti alla memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei corrispettivi.
Sistema tessera sanitaria.
Al fine di evitare duplicazioni di adempimenti, il comma 6-quater dell' art. 2 stabilisce che i soggetti tenuti all' invio dei dati al sistema tessera sanitaria ai fini dell' elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata, ad esempio le farmacie, possono adempiere all' obbligo in esame mediante la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei dati, relativi a tutti i corrispettivi giornalieri, al predetto sistema.
Sanzioni. In caso di inosservanza dell' obbligo di memorizzazione elettronica e di trasmissione telematica dei corrispettivi, si applicano: - la sanzione pecuniaria prevista dall' art. 6, comma 3, del dlgs n. 471/97, pari all' imposta corrispondente all' importo non documentato - la sanzione di cui all' art.
12, comma 2, dello stesso dlgs, ossia la sospensione della licenza o dell' autorizzazione all' attività, qualora siano state commesse quattro distinte violazioni compiute in giorni diversi nel corso di un quinquennio.
Il credito d' imposta. Il comma 6-quinquies dell' articolo 2 prevede che negli anni 2019 e 2020, per l' acquisto o l' adattamento degli strumenti mediante i quali effettuare la memorizzazione e la trasmissione dei corrispettivi, è concesso al contribuente un contributo complessivamente pari al 50% della spesa sostenuta, per un massimo di euro 250 in caso di acquisto e di euro 50 in caso di adattamento, per ogni strumento. La concessione del contributo è sottoposta ai limiti di spesa di 36,3 milioni per l' anno 2019 e di 195,5 milioni per l' anno 2020. Occorrerebbe chiarire se il bonus, originariamente collegato, di fatto, all' approvvigionamento del registratore telematico, spetti anche al contribuente che assolva l' adempimento mediante la procedura web, per l' acquisto delle necessarie dotazioni tecniche (es. pc e modem). Il contributo è concesso sotto forma di credito d' imposta di pari importo, da utilizzare in compensazione ai sensi dell' art.
17 dlgs n. 241/97. Tale credito d' imposta non è sottoposto ai limiti di cui all' art. 1, comma 53, della legge n. 244/07 e di cui all' art. 34 della legge n. 388/00.
L' utilizzo del credito è consentito a decorrere dalla prima liquidazione periodica dell' Iva successiva al mese in cui è stata registrata la fattura relativa all' acquisto o all' adattamento degli strumenti ed è stato pagato, con modalità tracciabile, il relativo corrispettivo.
Le modalità per la fruizione del credito d' imposta sono state definite dall' agenzia delle entrate con provvedimento del
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compensazione, con risoluzione n.
33/2019 l' agenzia ha istituito il codice tributo 6899, da indicare nel modello F24 nella sezione «Erario», nella colonna
«importi a credito compensati», ovvero, nei casi in cui il contribuente debba procedere al riversamento dell' importo, nella colonna «importi a debito versati». Nel campo «anno di riferimento» occorre indicare l' anno di sostenimento della spesa, nel formato «AAAA».
Il provvedimento chiarisce che il pagamento del corrispettivo si considera effettuato con modalità tracciabile se è eseguito mediante gli strumenti individuati con provvedimento dell' agenzia delle entrate prot.
n. 73203 del 4 aprile 2018, ossia: - assegni, bancari e postali, circolari e non; vaglia cambiari e postali; - mezzi di pagamento elettronici ex art. 5 dlgs n. 82/05, quali addebito diretto, bonifico bancario o postale, bollettino postale, carte di debito, di credito, prepagate ovvero di altri strumenti di pagamento elettronico disponibili, che consentano anche l' addebito in conto corrente.
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