• Non ci sono risultati.

L'economista: gazzetta settimanale di scienza economica, finanza, commercio, banchi, ferrovie e degli interessi privati - A.05 (1878) n.228, 15 settembre

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Condividi "L'economista: gazzetta settimanale di scienza economica, finanza, commercio, banchi, ferrovie e degli interessi privati - A.05 (1878) n.228, 15 settembre"

Copied!
16
0
0

Testo completo

(1)

L'ECONOMISTA

G A Z Z E T T \ S E T T 1 M VX \ L ! .

SCIENZA ECONOMICA, FINANZA, COMMERCIO, BANCHI, FERROVIE, INTERESSI PRIVATI

Anno V - Yol. IX

Domenica 15 Settembre 1878

N. 228

Dn

moto

lato della

Questione

bancaria in Inghilterra

L’attuale condizione delle banche inglesi special- mente dopo la recente decisione della Banca d’ In­ ghilterra con cui essa dichiarò che non si conside­ rava più per l’avvenire legata dal suo saggio di sconto officiale e che si riservava quando le sembrasse opportuno di accordare ai suoi clienti il benefizio di un eorso più basso ha riportato le menti con viva preoccupazione sopra l’argomento dell’ ordina­ mento bancario. Il sig. Jnglis Paigrave aveva già qualche tempo prima inserito nei numeri di marzo, aprile e maggio 1878 del Bankers' Magazine un accurato ed interessante lavoro intorno alle varia­ zioni dello sconto nelle maggiori banche di Europa che troviamo riprodotto in quella eccellente pub­ blicazione che è il Bullettino dì statistica e di le­ gislazione comparata pubblicato dal Ministero delle

finanze in Francia.

Dal confronto dei cambiamenti del saggio dello sconto durante i 31 anni dal 1814 al 1877 nelle Banche d’Inghilterra, di Francia e di Prussia che nel 1873 divenne banca dell’Impero germanico, l’au­ tore fa risaltare la maggiore variabilità nell’ anda­ mento della Banca d’ Inghilterra di fronte a quello delle altre due. La prima ha cambiato in questo periodo di tempo 232 volte il saggio dello sconto ha effettuato cioè il triplo dei cambiamenti operati dalle altre, che, per una coincidenza curiosa sebbene accidentale, presentano un immero eguale di cambiamenti du­ rante questi 31 anni di 83 volte per ciascuna. La media del saggio dello sconto della Banca d’Inghil­ terra è assai più bassa che non sia quella - della Banca di Francia, ma quest’ultima si conserva più costantemente attaccata a questa media e se ne al­ lontana per periodi di tempo molto più brevi che non la prima. I saggi dello sconto più bassi, cioè di 2, 2 4|1 e 2 1|2 0[0 han durato in Inghilterra 3,621 giorni cioè circa il quarto del periodo in questione; in Francia han durato solo 1,111 giorni, ma all’incontro la Banca di Francia non ha mai

elevato il suo sconto al IO 0[Q e la Banca d’Inghil­

terra ha conservato questo saggio durante 111 giorni (nel 1857 e nel 1866). Al 9 0-0 la Banca di Francia ha scontato solo durante 16 giorni e quella d’ In­ ghilterra durante 93, finalmente il saggio dell’8 0|0 lia durato a Parigi per lo spazio di giorni 11, ma si è mantenuto a Londra per 268 giorni.

A Berlino come a Parigi il saggio del 1 0|0 è il più ordinario, ma a Berlino più che a Parigi perchè sopra 12,170 giorni che formano l’ intero periodo la Banca tedesca ebbe durante 7576 lo sconto al 1 0|0 e quella francese durante 1399. Sta in se­

conda linea tanto per l’una quanto per l’ altra il saggio del 5 0|Q che ha regolato per 2393 giorni 10 sconto a Berlino e per 1,935 a Parigi. In In ­ ghilterra invece i saggi che più a lungo hanno do­ minato sono il 3 ed il 2 1[2 0|0 il primo per 2,682 ed il secondo per 1,842 giorni. La Banca tedesca che ha mostrato maggior stabilità sullo sconto del 1 0|0 è quella ancora che presenta uno spazio più ristretto alle oscillazioni; lo sconto non è mai caduto a Berlino al disotto del 3 1|2 0|0; e dal 6 al 9 Oio, che non ha mai oltrepassato, può con­ tare una durata complessiva di 966 giorni, invece che di 1512 come in Francia o di 1719 come in Inghilterra.

É in Inghilterra adunque dove il saggio medio dello sconto è più basso, ma dove i movimenti oltre ad esserne più frequenti si distendono sopra una scala più vasta e lo assidono più stabilmente sopra ciascun gradino. In Francia ed in Germania invece, e più specialmente in quesl’ultima, lo scontò è in media più elevato, ma è maggiore la sua im­ mobilità e la forza centripeta che lo trattiene verso un corso normale. I saggi maggiori hanno regnato assai più negli ultimi anni ehe nei primi dei 31 anni presi ad esame e specialmente nel periodo dal 1857 al 1873, anni in cui si sono verificate in Inghilterra e in Francia anco un numero maggiore di variazioni (la banca d’Inghilterra ne contò, solo in quell’ultim’anno, 21). Iu Germania il numero maggiore di variazioni si verificò negli anni posteriori al 1870. Gli ultimi anni furono anco quelli in cui i corsi più bassi durarono per un tempo maggiore.

Le forti e frequenti oscillazioni dello sconto ban cario in Inghilterra devono esse considerarsi come un bene o come un mele? Sono desse l’indice della vitalità e del vigore nel movimento commerciale o sono l’avvertimento di attriti e di pericoli negli ¡strumenti della circolazione e del credito ?

Sono l’una e l’altra cosa allo stesso tempo. Il rapido aumento della potenza commerciale dell’Inghilterra lo ingrossarsi della corrente che si spande nei canali della circolazione è una, e certo la principale, delle cagioni di questo fenomeno, ma esso rivela in pari tempo l’ urgenza di provvedimenti atti a conso­ lidare i delicatissimi e complessi organismi che pre­ siedono in Inghilterra alla funzione della circolazione sempre più turgida e rigogliosa e ad allontanare i danni che possono derivare dallo squilibrio stesso di questa forza con i mezzi che sono destinati a contenerla.

(2)

578 L’ E C O N O M I S T A l o settembre 1878 positate presso la Banca francese lo sono in generale

per un tempo assai più lungo. In Francia 1’ agri­ coltura ha una importanza preponderante l’ industria ed il commercio sì esterno che interno occupano in generale assai meno posto che in Inghilterra nella attività generale del paese e quindi il movimento degli affari vi ha un corso più regolare. Laonde la Banca di Francia non è esposta a quelle domande subitanee di rimborso da cui viene assalita talvolta la Banca d’Inghilterra e che la obbligano ad elevare energicamente la ragione delio sconto per difendere la propria riserva. Le somme che dai paesi stranieri affluiscono sul mercato finanziario di Londra sono molto aumentate in questi ultimi anni e tendono sempre ad accrescersi, ina i capitali inglesi che vanno all’estero in gran copia vi prendono una forma ben diversa, una forma più stabile, e s’investono in im­ prestiti pubblici, in intraprese industriali, in impieghi insomma più durevoli che non siano le operazioni di banca propriamente dette. Mentre gli effetti bancari in ­ glesi sono così largamente diffusi all’ estero gli effetti esteri sono pochissimo conosciuti in Inghilterra. Un aumento del valore del danaro sopra i principali mer­ cati forestieri od il subitaneo offuscarsi dell’orizzonte politico può fare rifluire in Inghilterra tutta questa carta e mettere in gravi imbarazzi il mercato mo­ netario e siccome questo gusto dei capitalisti esteri per la carta bancaria inglese va sempre aumentando vi è pure d’aspettarsi di vedere aumentare le fiat - tuazioni del mercato monetario di Londra.

Queste osservazioni conducono l’autore alla conclu­ sione su cui insistono in Inghilterra gli uomini più esperti in materia finanziaria e che \’Economist di Londra va da lungo tempo facendo oggetto di una specie di apostolato ; la necessità cioè di poggiare sopra una più larga riserva metallica il grande edi­ ficio del mercato monetario inglese.

Il sig. Paigrave si limita a dare questi consigli per l’avvenire al maggiore istituto di credito dell’ In­ ghilterra ma altri mostrandosi meno benevoli di lui criticano severamente i principi con cui la Banca d’ Inghilterra conduce i propri affari, e predicono al paese le più gravi sventure. Su queste critiche che si appuntano contro il colosso della Lombard Street e contro i suoi maggiori satelliti giova chec’ intrat- teuiamo alcun poco il che faremo un altra volta.

( Continua).

IL CONGRESSO DELL’ASSOCIAZIONE BRITANNICA

per l ’ avanzamento delle Scienze

L’associazione britannica per l’avanzamento delle scienze ha tenuto recentemente a Dublino la sua 48* riunione annuale. In questa circostanza il dot­ tor Ingram presidente della sezione di economia po­ litica ha inaugurati i lavori della sezione medesima con un interessante discorso, di cui accenniamo brevemente il concetto.

Il doti. Ingram crede che la economia politica traversi una erise pericolosa e che essa abbia a rin­ novarsi se pretende di esercitare nel movimento so­ ciale la influenza che le è assegnata dalla natura del suo oggetto e delle sue ricerche. Egli sostiene contro l’ asserzione del sig. Bonam|r Price, professore di

economia politica a Oxford, che i fatti economici possono essere riguardati sotto un aspetto scientifico, e che dire che dipendono unicamente dal senso co­ mune è ridurre questi studi a una condizione em­ pirica. Anche il sistema mercantile ebbe lungamente per suo migliore appoggio il senso comune. Ma ciò non toglie a suo avviso che la economìa politica come scienza non abbia fatio falsa strada, rinchiudendosi in un isolamento egoista, abusando dell’astrazione e sostituendo il metodo deduttivo al metodo induttivo 0 storico. In poche parole il sig. Ingram si schiera sotto la bandiera della scuola nuova che si perso­ nifica in Cliffe Leslie. Secondo lui la sociologia si divide in capitoli destinati a studiare gli aspetti di­ versi della vita sociale, e fra questi égli pone la investigazione dei mezzi di benessere di cui dispone l’ umanità. Poco dopo però trova che il campo della economia politica non è abbastanza vasto e lo in­ grandisce fino al punto che ai suoi occhi l’economia non ò più nulla se si separa dalla sociologia.

Il dott. Ingram pensa altresì che 1’ economia po­ litica abbia il torto di riguardare l’ interesse perso­ nale come il solo stimolo all’aumento della ricchezza. Dice contro Lovre che è falso che 1’ economia po­ litica si fondi sugli attributi della natura umana e che sia per conseguenza immutabile, mentre è ormai provato che la società è passata per diversi stati economici che differivano gli uni dagli altri per modo che la proprietà che è oggi individuale fu altra volta collettiva. Il sig. Ingram accusa poi gli economisti di dimenticare che l’ operaio è avanti tutto un agente ed anche uno strumento di produzione. Il terzo grande errore degli economisti è, sempre a detta dell’oratore, quello di aver disertato il metodo storico che era stato loro tracciato da Adamo Smith per lanciarsi nel metodo deduttivo a priori. Eccet­ tua il Malthus. Finalmente insistette perchè senza trat­ tenersi troppo su certe dissertazioni astratte e sottili intorno a nozioni su cui in fondo son tutti d’accordo, si penetri addentro nei fatti e nella realtà e lo verità economiche si espongano in un linguaggio facile e chiaro per renderle accessibili a tutte le intelligenze.

Ci sia ora permesso di fare qualche osservazione intorno a questo discorso del Dottor Ingram. Noi siamo con lui quando sostiene che j fenomeni eco­ nomici possono essere riguardati sotto un aspetto scientifico e gli diamo perfetta ragione quando af­ ferma che il così detto senso comune ha mantenuto 1 pregiudizi più assurdi, ma non sapremmo acquie­ tarci alla sua sentenza che i vecchi economisti hanno avuto il torto di adoperare il metodo deduttivo in­ vece del metodo induttivo o storico, come egli dice, Yi sono nella nostra scienza delle verità così evi­ denti e così facilmente dimostrabili, dalle quali si possono trarre delle conseguenze perfettamente lo­ giche, ed è così che si sono trovate le principdi leggi dell’ economia politica. Ciò non esclude che altre se ne siano trovate e si possano tròvàre per induzione, e non esclude nemmeno che l’ induzione debba completare le leggi trovate per via di dedu­ zione, ondetenere nel debito calcolo l’azione delle cause perturbatrici.

(3)

l o settembre 1878 L’ E C O N O M I S T A 579 disciplina fosse completa, rimarrebbe distinta dai sin­

goli rami della scienza sociale e quindi anche della economia politica, nè siamo d’ accordo col dotto In­ gram quando egli pensa che il campo della Econo­ mia politica è troppo ristretto. Studiare le leggi della, ricchezza ci pare un tema assai esteso e che pre­ senta problemi di una gravità singolare1

Quanto al dire che i vecchi economisti hanno ri­ guardato l’ interesse personale come l’unico movente dell’ aumento della ricchezza, ci pare inesatto. Certo gli uomini sono quello che sono e non si può, al­ meno d’ un tratto, rifarli a piacere. Ma è certo al­ tresì che l’ economia politica ha sempre predicato che F interesse personale che derive dalla umana natura deve essere regolato dalla retta ragione, e nessuno più di lei ha consigliato la previdenze e il risparmio. E accusarla di aver riguardato I’ operaio come un animale da lavoro e non altro, è egual­ mente ingiusto, mentre si deve ad essa se tante aspirazioni di filantropi sono divenute realtà. Che se non si è ottenuto tutto quello che si bramava, la colpa non è dell’ Economia politica, ma del la oppo­ sizione che essa ha trovato e trova bene spesso ed egualmente in basso ed in alto. Quando poi il si­ gnor Ingram ci dice che bisogna penetrare nella realtà, noi applaudiamo alla sua sentenza. Siamo convinti che la nostra scienza se vuol davvero gio­ vare all’umanità non deve restare rinchiusa nel campo delle teorip, ma deve scendere in mezzo ai fatti, e indagare le cause del male e cercare serena i ri­ medi senza arretrarsi paurosa davanti ai gravi pro­ blemi che agitano la società moderna.

Ancora una parola sul discorso del sig. Ingram. Evidentemente la storia è un grande aiuto della eco­ nomia politica, ma il fatto che le condizioni econo­ miche delle umane società variano col volgere dei secoli non prova nulla contro la immutabilità delle leggi naturali. Esse subiscono una lenta evoluzione, e il concetto non ne apparisce abbastanza chiaro che col progresso della civiltà, ma allo sguardo di chi bene osserva, quelle leggi esercitano la loro azione anco ne’ tempi men civili, lottando contro la cattiva legislazione positiva dovuta ai pregiudizi e alla te­ nace ignoranza.

Passando ora ai lavori della sezione, il signor Campbell ha presentato una memoria il cui soggetto è l’aspetto sociale dell’ unionismo ( The social aspect o f trades unionism). L’Autore è deciso partigiano di queste associazioni. Egli sostiene chp esse offrono agli operai il mezzo di meglio dibattere in contra- dittorio i loro intaressi e che si deve in gran parte a loro il merito delle leggi di tutela votate dal Par­ lamento. Ma il benefizio principale è quello che nasce dal ravvicinamento degli operai, fra loro, e dell’in­ coraggiamento che trovano a contrarre abitudini di previdenza e di temperanza. L’Autore consiglia alle Unioni di abbandonare il loro disegno alquanto am­ bizioso di regolare i destini del lavoro e di conten­ tarsi di fornire ai loro membri delle informazioni esatte sulla situazione del mercato del lavoro dentro e fuori, continuando al tempo stesso i loro sforzi per migliorare la condizione materiale e morale dell’ope­ raio inglese.

Dell’unionismo abbiamo ripetutamente parlato. I nostri lettori sanno quello che ne pensiamo. A ogni modo noi non potremmo non convenire nelle con­ clusioni del sig. Campbell. Le sciopero può non rie- scire e rappresenta poi una perdita di ricchezza;

quanto ai mezzi artificiali coi quali l’ unionismo cerca di restringere I’ offerta delle braccia e di aumentare la domanda pel lavoro, si tratta di cosa incivile e dannosa agli operai non unionisti, ossia alla massa degli operai. Senza negare che l’ unionismo abbia i suoi vantaggi, non c’ è dubbio che esso non può regolare i destini del lavoro, mentre sarebbe utilis­ simo che fornisse ai membri delle Unioni le notizie e continuasse gli sforzi di cui parlava il sig. Campbell. Sino a un certo punto si è messo su questa via, ma forse gli manca ancora l’istruzione e l’ abilità ne­ cessaria.

Il sig. Campbell toccò anche la questione del si­ stema cooperativo e non nascose ohe le speranze di molti di trovarvi la soluzione dell’antagonismo fra capitale e lavoro non si erano che debolmente rea­ lizzate, atteso lo stato sociale ed intellettuale presente degli operai inglesi.

Non ci maravigliamo di questa conclusione. La cooperazione esige due condizioni, mezzi materiali e qualità morali. L’acquisto dei primi dipende dallo sviluppo economico di un paese, quello delle se­ conde dalla educazione. Certo è però che il progre­ dire delle società cooperative di consumo e di cre­ dito spianerà la via alla estensione di quella che è la vera cooperazione, vogliamo dire alla società di produzione1 Bensì per l’avenire probabile, per l’av­ venire in quanto noi possiamo concepirlo, non sa­ premmo vedere nella cooperazione la penacea uni­ versale, l’ultima forma di organizzazione del lavoro quale la concepiscono gravi scrittori, beninteso fon­ data sul sistema della libertà. É vero: di fronte alla grande concorrenza delle braccia, la via più sicura per le classi operaie sarebbe quella di riunire i profitti del capitale al salario del lavoro ; ma oltre­ ché occorrerebbe avere prima da parte un capitale risparmiato, abbisognano poi qualità morali che i più non posseggono davvero e che forse non è spe­ rabile siano per acquistare. Ciò non toglie che lo estendersi della cooperazione non possa recare grande utilità alle classi operaie, non possa coll’andare del tempo essere uno dei mezzi efficaci per migliorarne durevolmente le condizioni. Se non che giova te­ nere a mente che la soluzione del problema non può essere unica: nell’ordine morale l’ educazione in alto e in basso e più in alto che in basso, nel­ l’ordine dell’intelligenza la diffusione dell’ istruzione, ■nell’ordine giuridico le sane leggi, nell’ordine eco­ nomico infine le istituzioni di previdenza, 1’ associa­ zione, la partecipazione agli utili dovè è possibile e la cooperazione; ecco tanti mezzi che tendono al medesimo scopo.

Sir James Walson toccò in una memoria speciale della disparizione delle case insalubri, cercando i mezzi di soddisfare ai bisogni delle popolazioni spo­ state dalle medesimo. Egli ha raccontato che nello spazio di dieci anni l’autorità municipale di Glasgow ha fornito a 31,057 persone nuovi alloggi e no ha disponibili per molti altri; oltre di che ha fatto co­ struire altre camere modello per uomo e per donna. Si pagano 55 e 45 cent, per notte e vi si trovano giornali, una biblioteca e un cappellano per cele­ brare l’ufficio divino. Si può mangiare a modico prezzo in comune o separatamente. Queste case danno un interesse del 5 1[4 per cento sul capitale impiegatovi.

(4)

580 L’ E C O N O M I S T A 15 settembre 1878 Miss Isabella Todd finalmente ha trattato del col­

locamento dti fanciulli poveri alla campagna. In Irlanda è il sistema adottato dagli orfanotrofi e dagli asili cattolici, ma miss Todd dà delle notizie sui fanciulli collocati per cura della Presbyterian Or- phan Society. L’argomento meriterebbe di essere ripreso anche in Italia, paese eminentemente agri­ colo: diciamo ripreso perchè qualcosa si tentò di fare, ma poco al bisogno, e la perseveranza sarebbe qui opera di carità fiorita e di grande interesse na­ zionale.

A proposito dell’lrlanda la questione territoriale è stata l’oggetto di una profonda discussione; non­ dimeno non ci tratteniamo sulla medesima, giacché in sostanza non si è detto nulla di più di quel che sia stato detto in passato.

Non ci tratteniamo nemmeno intorno ad altre questioni dibattute nella sezione di economia polilica, come quelle che hanno un carattere, per cosi dire, tecnico e locale e che non toccano che indiretta­ mente ai nostri studi.

Il diciottesimo Congresso desìi economisti tedeschi

I giornali tedeschi ci porgono i ragguagli del Congresso degli Economisti tedeschi che si è riunito a Posen dal 2 al 5 settembre e di cui siamo lieti di poter fornire ai nostri lettori alcuni particolari.

Fino da quando fu concluso un accordo fra il Congresso degli Economisti ortodossi e quello dei Socialisti cattedratici o, come adesso s’intitolano, della Società per la Politica sociale Verein fü r Sozial­ politik, convenne il primo di riunirsi una volta ogni due anni per lasciare ai Politici Sociali l’opportunità di riunirsi nell’anno intermedio. I membri del Con­ gresso e quelli della Società si sono reciprocamente invitati ad assistere alle loro adunanze. Il penultimo Congresso degli Economisti si riunì a Brema nel settembre 1876 e fu visitato da molti membri della Società per la Politica sociale. A quello presente nes­ suno si è mostrato, ma è ben vero che i membri più distinti di quella Società, come i professori Nasse e Held di Bonn e Brentano di Breslavia addussero gravi motivi per giustificare la loro assenza. L’ idea ventilata da alcuno di denunciare la convenzione, intervenuta con la Società per la politica sociale, non è stata discussa al Congresso e pare che non sia stata accolta con favore dalla commissione perma­ nente e certo con ragione. Ognuna delle citate so­ cietà ha tendenza per se stessa giustificata. L’ una completa l’altra ed è bene quando procedono con­ cordi nel campo economico per combattere i partiti estremi, cioè da un lato la reazione e i protezionisti dall’altro la rivoluzione e i socialisti.

Al Congresso di quest’anno i protezionisti brilla­ vano per la loro assenza. ÀI 16° e al 17° Congresso comparvero numerosi dietro una leva in massa or­ dinata dal loro presidente, per avere la maggioranza al Congresso. Essi la ottennero a Monaco; a Brema però riportarono una grande sconfitta e siccome pre­ vedevano forse che sarebbe toccata loro egual sorte a Posen, così il loro comitato direttivo, che in oc­ casione dei due ultimi Congressi aveva imposto loro di assistervi, questa volta ha ad essi ordinato di starne lontani ed è stato, come sempre, ubbidito.

Non s'è troppo deplorata l’assenza dei protezionisti. Quegli uomini che seguono interessi separati e par­ lano e votano dietro un accordo preventivo, appaiono come un elemento estraneo in una riunione che s’è assunta il compito di mostrare e spargere la verità scientifica per mezzo della libera discussione e di non servire interessi speciali, nè di classi, ma di gio­ vare soltanto al bene generale. La presenza dei pro­ tezionisti dette un aspetto appassionato alla riunione, aspetto che non ha più dismesso di poi.

Fra gli antichi membri del Congresso che vi hanno assistito questa volta sono da notarsi: Karl Braun, che non ha mai mancato ad alcuno e dal 1839 in poi ne ebbe sempre la presidenza, il dot­ tor Wolff di Stettino che è pure uno dei fondatori del Congresso, il barone von Kubeck di Vienna, il dott. Sax pure di Vienna, L. F. Seyffardt di Kre- feld, il dott Weigert di Berlino ed altri. Molti dei soliti non poterono assistervi questa volta. Le grandi esigenze della campagna politica che si protrasse nell’ estate, fecero loro sentire il bisogno di riposo, interrotto a dir vero dalla riapertura del Reichstag.

Le questioni all’ordine del giorno del Congresso erano le seguenti :

I o La politica commerciale specialmente dal punto di vista dei dazi differenziali e della clausola della nazione più favorita. Relatori i signori Alessandro Meyer, il Barone di Kubeck ed Hertzka.

2° Il miglior modo di operare le inchieste in materia economica. Signori Alessandro Meyer e C. Braun.

3° La questione delle tariffe ferroviarie. Si­ gnori Eras e Sax.

4° L’ imposta sul tabacco ed il monopolio dei tabacchi. Signori Barili, Fhilippson Swicker.

Il Congresso ha lavorato diligentemente, nonostante tutti i divertimenti che gli sono stati offerti dalla gentile popolazione di Posen e dei suoi dintorni; alcuni giorni è stato adunato dalle 9 fino alle 4. Però non è riuscito a terminare tutto il compito che erasi dato. Nella questione intorno alla politica commerciale, il Congresso dovette limitarsi a udire la relazione del dott. Alessandro Meyer di Breslavia che svolse la questione da ogni lato e si distinse per la sua stretta obiettività, e dietro mozione del barone Kubeck (Vienna) Max Weigert (Berlino) e Atto Wolff (Stettino) approvò perfettamente la po­ litica commerciale che la maggioranza del Congresso ha costantemente propugnata da venti anni a questa parte. Quella mozione si pronunzia in favore del mantenimento e dello sviluppo del sistema esistente dei trattati di commercio colla clausola della nazione più favorita, e condanna i dazi differenziali, che, dannosissimi alla generalità, profittano soltanto ad alcuni interessi particolari così all’interno come al l’estero e la cui applicazione si fa sempre più diffì­ cile col grande sviluppo dei mezzi di trasporto, dazi che aiutano il contrabbando e nuociono alle finanze dello Stato.

La grande maggioranza che approvò questa mo­ zione, rigettò naturalmente la proposta del segre­ tario della Camera di commercio di Breslavia, Eras che si pronunziava contro i trattati di commercio ed in favere dei dazi protezionisti e di ritorsione.

(5)

15 settembre 1878 L’ E C O N O M IS T A 581 zioni del trattato di commercio austro-germanico an­

dassero a vuoto e che con ciò si producesse una lacuna nel sistema dei trattati di commercio del­ l’Europa occidentale, si dichiarasse che in presenza dell’aumento delle tariffe « autonome » degli Stati vicini, fossero da raccomandarsi e da ritenersi come giusti i dazi differenziali tedeschi sopra quegli articoli il cui dazio nelle tariffe estere sorpassasse la cifra del dazio tedesco. Il barone von Kubeck invece sosteneva che i dazi differenziali allora soltanto potessero tolle­ rarsi quando servissero di mezzo transitorio per sta­ bilire una unione doganale fra due territori vicini 1’ un all’altro. Alessandro Meyer disse che era inop­ portuno pel momento di prendere una decisione su queste due mozioni ed osservò che il progetto di una unione doganale coll'Austria, non poteva essere accolto in Germania senza grande riflessione ed in­ contrerebbe gravissimi ostacoli, non trattandosi sol­ tanto di una facilitazione dei traffici, ma di una misura eminentemente politica. La mozione di Emi­ lio Meyer di Berlino e di Otto Wolff di Stettino, diretta contro i dazi d’importazione sulle granaglie e sui prodotti agricoli, non giunse ad essere dis­ cussa.

La parte più splendida del Congresso fu quella in cui si agitarono le discussioni sulle tariffe fer­ roviarie e specialmente sulle tariffe differenziali e in questa discussione emerse specialmente la rela­ zione del dott. Sax che esaminò da ogni lato que­ sta materia difficile sottoponendola alla critica. Egli si pronunciò in favore di ciò che egli chiamò la legge a reazione (Rùclcwirkungsgesetz) cioè che per una più breve distanza non debba esservi sulla medesima linea una tariffa inferiore che per una distanza maggiore. Il Sax ammette però delle eccezioni nel caso di concorrenza dei mezzi di trasporto per acqua, op­ pure dei mezzi di comunicazione esteri. Relativamente a questi ultmi raccomanda il sistema delle conven­ zioni internazionali,

L’ impedimento frapposto all’ introduzione od al transito di prodotti esteri, alterando il rapporto del consumo e del prezzo mediante una tariffa superiore per le merci provenienti, dall’estero, fu rigettato re­ cisamente. In questa occasione furono pure sotto­ posti ad un severo giudizio e ad una acerba critica gli strani errori economici accolti dalla settima riu­ nione della Società forestale di Dresda, la quale si è agitata perchè in opposizione ai trattati di com­ mercio esistenti, fosse introdotto un dazio proibitivo sul legname da costruzione non tedesco e sulle scorze di quercia adoperate per la concia delle pelli.

La mozione del dottor Sax, a cui si contrappo­ neva una di Otto Wolfs e di Ehlers di Danzica i quali volevano fosse rilasciata alle amministrazioni ferroviarie la più ampia liberiti nella determinazione delle tariffe, fu approvata dal Congresso preferen­ dola anco alla proposta del Kannemann che dal punto di vista degli interessi dell’Ungheria chiedeva fossero imposte le più grandi limitazioni all’applica­ zione di tariffe differenziali.

Alla mozione del dottor Sax fu per altro appro­ vata una aggiunta proposta dal Marcus di Brema con cui si richiede che venga regolata e determinata per legge l’ ingerenza governativa sopra le Società ferroviarie (da sostituirsi all’ arbitrio burocratico) e che l’esercizio del diritto di controllo si eserciti da una autorità speciale ed indipendente (invece che dal

Ministro del commercio il quale in proprio con le ferrovie dello Stato fa ad esse concorrenza).

La discussione intorno all’imposta sul tabacco ed al monopolio del tabacco nella quale si distinsero per un ricco materiale e per l’acume critico le espo­ sizioni del dottor Barth di Brema e Philippson di Berlino, terminò con una deliberazione che con­ danna l’introduzione del monopolio de! tabacco in Germania come inconciliabile colla condizione econo­ mica del paese, ma ammette, che lo Stato, in caso di bisogno per aumentare le sue rendite, possa tas­ sare il consumo del tabacco.

Finalmente fu discusso l’uso introdotto da alcuni anni in Germania delle inchieste nelle quistioni eco­ nomiche. La condotta tenuta fin qui in simili occa­ sioni fu soggetto di vive obbiezioni. Fu accettata al- I’ unanimità la mozione formulata dal relatore Braun che limita le inchieste alle circostanze di fatto che la statistica non può provare, che vuole delle garanzie nella nomina delle commissioni, nella scelta dei testimoni e nel modo d’interrogare i medesimi ecc., cose tutte che essendo trascurate al presente indu­ cono il proponente a negare ai resultati delle in­ chieste un’influenza decisiva sulla legislazione.

Il Congresso terminò cen una gita a Gnesen ed Inowraclaw la quale, oltre a permettere ai membri di esso di visitare le saline di Inowraclaw e il duomo di Gnesen, offrì loro pure l’occasione di ammirare l’ospitalità della provincia nella quale si trovano uniti i privilegi dei costumi tedeschi e di quelli polacchi.

RIVISTA BIBLIOGRAFICA

Il Principio di Autorità in Italia e il Partito Conservatore,

Considerazioni di Roberto Corniani. Torino, Unione tipografica-editrice 1878.

Il signor Corniani è un conservatore nazionale attaccato da una forte dose di antipatia contro l’ in­ dirizzo presente della nostra società. Secondo lui, la nostra traccia è assolutamente fuori di strada: le nostre leggi, le nostre istituzioni politiche, il nostro modo di comprendere e di realizzare i fini dello Stato, sono il frutto delle dottrine di un vieto libe­ ralismo, più atte a fomentare lo sviluppo dei germi anarchici e demolitori, che qua e là serpeggiano, di quello che a promuovere la grandezza e la civiltà del paese.

Sebbene discordi dal signor Corniani nella maniera di giudicare i fatti sociali, le loro causo e la relativa loro importanza, non sentiamo meno il dovere di rallegrarci con lui. Ci rallegriamo perchè lo studio di questioni come queste, qualunque sia Y intento dell’Autore, giova sempre alla ricerca della verità, ed è uno di quelli sui quali preme maggiormente di richiamare l’attenzione dei pensatori : e ci ralle­ griamo per la schiettezza virile con la quale egli manifesta le sue opinioni, per quanto persuaso, come crediamo, che non le avrebbero approvate i più dei lettori.

(6)

582 L’ E C O N O M IS T A 15 settembre 1878 frasi ha pensato di screditare e di condannare un |

sistema. Noi non stentiamo a credere che molti, ri­ torcendo contro di lui i termini di una sua frase prediletta, potrebbero replicargli che egli si è ispi­ rato alle dottrine di un vieto conservantismo piu di quello che gli avversaci del suo modo di vedere si sieno ispirati alle dottrine ui un vieto liberalismo.

Difatti i rimedii da lui proposti contro i mali e gl’inconvenienti della società sono di vecchia data, e si sono misurati alla prova: con quanto vantaggio dei principii e degli interessi tenuti a caro da quelli che li proponevano, può insegnarcelo più d’un esempio della storia. Estendere e rafforzare il principio di autorità nelle sue diverse manifestazioni; unire le diverse autorità, specialmente Stato e Chiesa, in que­ sto intento comune; ecco i rimedii vagheggiati dal­ l'Autore, e per virtù dei quali si lusinga che ri­ marrebbe debellato quello spirito audace e novatore, che gli fa tanto paura.

Nel primo capitolo sono esaminate le vicende sto­ riche di qnello che il Corniani chiama principio in­ dividuale e principio autoritario: nel secondo parla del modo come si è fatta l’ Italia e come sono fatti gl’italiani. Arrivato cosi ai tempi d’ oggi, il primo argomento, sul quale egli si ferina, è l'autorità re­ ligiosa.

Con molta diligenza ed acume il Corniani ricerca le cause della decadenza dello spirito e del! au­ torità religiosa in Italia : ricorda la condotta anti­ nazionale del Vaticano, il dominio temporale col suo malgoverno, l’esagerazione in fatto di dogmi e di discipline religiose, le idee matèrialiste, la stampa.

Una causa è stata ugualmente, secondo il Corniani, la politica ecclesiastica del Governo italiano. Egif pone per fondamento che la formula del Cavour — libera Chiesa e libero Stato — fu proposta per ser­ vire a uno scopo politico speciale e transitorio. La libertà doveva essere un compenso offerto alla Chiesa per la sua rinunzia al potere temporale a per il rico­ noscimento de! nuovo Stato e delle sue leggi ;pag. .50). Ma i successori del Cavour si .sono allontanati da questo concetto, (l’Autore intendeva dire dell’oppor­ tunità di attuarlo) abbandonando i diritti di placet, di exequatur, eccetto per le provviste beneficiarie, e in generale le altre garanzie che lo Stato possedeva contro l’ esorbitanze e le invasioni della Curia di Roma, accordando così subito quella libertà che dalla Chiesa non gli era chiesta e per la quale questa non gli concedeva nessun compenso (51).

Qui per incidenza entra a parlare delle funzioni dello Stato. Lo Stato dell’Autore è uno Stato auto­ ritario per eccellenza: qualcosa che ha il proprio line in se stesso. Lo Stato non deve lasciare inat­ tive le forze della nazione, ma deve metterle in opera per moralizzare i cittadini, per istruirli, per procu­ rare il loro benessere. Coi promuovere la moralità e la religiosità dei cittadini, lo Stato giova a sè stesso, giacché la religiosità e la moralità facilitano l’ obbedienza alle leggi, (pas. 60)

Lo Stato deve promuovere lo svolgimento eco­ nomico del paese, perchè per tale mezzo le ri­ sorse dello Stato si possono aumentare. E così nel campo scieiiiifico l’influenza governativa è giustili- cata dal latto che la diffusione dell’ istruzione rende gl’ individui meglio capaci d’ intendere le funzioni dello Stato e di coadiuvarlo (ih.).

Il Corniani fa voti perchè lo Stato intervenga anche nel campo religioso per rialzare il principio

della religione, diffondendola nel popolo e dando a questo l’esempio del rispetto che merita; per ecci­ tare una riforma interna della Chiesa, onde corri­ sponda meglio alle mutate condizioni, usando i mezzi per rendere il clero più istruito, più adatto alla sua missione, più favorevole alle nostre istituzioni (65).

Confida che la Chiesa vorrà conciliarsi con l’Ita­ lia. Il Sillabo e l’Infallibilità non gli sembrano un grande inciampo a questa conciliazione: tutto sta, dice l’Autore, nella loro interpretazione. I cattolici ferventi potrebbero accettare l’ infallibilità — sotto quello aspetto medesimo che noi consideriamo il giudicato di un i Corte di Cassazione. Il padre Curci lascia intendere che si deve ritenere il papa infal­ libile allora soltanto che assistito dai lumi del Sacro Collegio pronunzia ex cathedra appunto come il Presidente di Cassazione quando assistito dalla Corte pronunzia uria sentenza inappellabile. Questa infalli­ bilità considerata in tal modo si riduce all’inappel­ labilità, e con un po’ di buona volontà il Pontefice stesso e il Sacro Collegio potranno considerarla in questo senso, nel quale è giustificatissima — (pa­ gine 84-85).

Il Corniani vuole che lo Stato debba mirare a tre cose nel campo religioso, cioè: a rialzare l’autorità spirituale della Chiesa, a tutelarsi esso stesso contro le invasioni di questa, e finalmente a promuovere una riforma interna non nei principii ma nella organiz­ zazione della Chiesa

(89)-Se male non ci apponiamo, questi fini si distrug­ gono a vicenda : perchè per riformare la Chiesa con­ verrà mettersi in urto con l’autorità costituita e che la rappresenta: il mezzo migliore per riuscire non sarà quello di rialzare il prestigio di questa autorità.

Comunque sia, il Corniani per raggiungere i fini indicali suggerisce fra gli altri mezzi anche l’istru­ zione religiosa cattolica obbligatoria: se lo Stato, egli esclama, ha il diritto di obbligare gl’individui ad acquistare un principio d’ istruzione letteraria, come non avrà il diritto di obbligarli ad acquistare l’istruzione religiosa? (pag. 90-91). Bene inteso non per gli acattolici, nè per i figli di quei genitori, che dichiarassero di volere provvedere essi stessi all’i­ struzione e alla educazione religiosa.

Un altro mezzo indicato dall’ Autore sarebbe quello d’ impedire che dalle cattedre governative s’ impar­ tisse un insegnamento contrario allo spirito reli­ gioso (pag 101.) Li istruzione dovrebbe essere sce­ vra da irreligiosità ed anzi mostrare la grandezza dell' idea cristiana e la sua influenza benefica sulla civiltà.

Altri mezzi sarebbero il riposo festivo, la perse­ cuzione della bestemmia e del turpiloquio, il frenare la stampa. L’ Autore vorrebbe che lo Stato impe­ disse la guerra che alcuni periodici muovono alle idee religiose e particularmonle alle cattoliche, quan­ do essa oltrepassa certi limiti.

Quindi passa alla proprietà ecclesiastica, al diritto di riunione, di pubblicazione, al placet, all ’exequá­ tur alla giurisdizione ecclesiastica e materie affini.

(7)

L’ E C O N O M IS T A 583 lo settembre 1878

Toccando della riforma elettorale si mostra favo­ revole all’ idea della rappresentanza proporzionale :

toccando della legislazione penale, deplora Y imper­

donabile debolezza di non avere esteso alla Toscana il codice Sardo. L’ epiteto è forte e non è ponto giustificato dalla debole ragione che ne da l’Autore. Se i legislatori hanno creduto la pena di morte ne­ cessaria in Italia, egli dice, perchè una parte di essa deve avere il privilegio o meglio il danno di non vederla applicata ai malfattori che se ne son resi meritevoli? Il vizio di questo ragionamento è visibile.

Nell’ ultimo capitolo il signor Corniani parla di altre autorità, e specialmente della famiglia.

Ma d’ogni cosa sarebbe troppo lungo trattenerci. Quello che abbiamo esposto dei suo lavoro, ci sem­ bra più che bastante per darne un’idea generale ed esatta. Concludiamo col dire che per quanto si militi in un campo diverso, di buon grado riconosciamo nel signor Corniani un avversario leale e animato da buone intenzioni.

STUDI! SUL DIRITTO Di PESCA ’>

$•

9

D iscussione alla Cam era del P rogetto M ajorana-C alatabiano

Tornata del 47 febbraio 4877. — L’ onorevole Della Rocca proponeva tre articoli aggiuntivi onde favorire la pesca del corallo, ma dopo le osserva­ zioni dei Ministri del commercio e della marina e di altri onorevoli Deputati, il Della Rocca ritirava i suoi tre articoli. Col primo articolo l’ onorevole Della Rocca proponeva che fossero esentale le barche co­ ralline dalla tassa d’ ancoraggio e dagli altri diritti marittimi; coll’ articolo secondo che gli stranieri i quali esercitano la pesca nelle nostre coste, paghino 400 Lire annue, come appunto questa somma vien pagata alla Francia per ogni nave che va a pescare nelle acque algerine. Finalmente proponeva di esen­ tare gli armatori e pescatori corallari dal contributo alla Cassa per gli invalidi della marina mercantile ; che i marinari corallari che tirano il numero basso passino dal primo al secondo contingente nel servi­ zio dell’ armata di mare, e che ad anni 24 (e non a 25 come è adesso) si accordi ai comandanti di barche coralline il diploma di Capitano di piccolo cabotaggio. L’ onorevole Ministro B rin faceva osser­ vare che ai marinari i quali si sarebbero trovali quando si faceva la leva ingaggiati per la pesca del corallo invece di essere obbligati ad andare subito sotto le armi, si è accordato dall’ articolo 35 della legge sulla leva marittima di ritardare a recarsi a prendere servizio, fino alla fine della pesca. Quanto alla proposta di autorizzare i comandanti delle barche

*) Vedi Economista N.' 107 (21 m aggio 1876), 108 (28 maggio 1876', 112 (25 giugno 1876), 120 (20 ago­ sto 1876), 129 (22 ottobre 1876), 166 (8 luglio 1877) 172 (19 agosto 1877), 189 (16 dicem bre 1877). Siamo lieti di d are con questo ultim o articolo complemento a lla serie di S tudi sul d iritto di pesca che per cir­ costanze indipendenti dalla volontà n o stra e del n o ­ stro egregio collaboratore e ra rim a sta d a lungo tempo in te rro tta .

coralline a prendere il comando a 24 anno il Mini­ stro dice di essere perfettamente d’accordo coll’ono­ revole Della Rocca e..che .1* articolo 4-47 del nuovo Codice della marina mercantile stabilisce che il li­ mite di età per i comandanti di barche, destinate sia alla pesca limitata sia a quella illimitata, è portato a 21 anno.

Vengono poi approvati senza discussione gli arti­ coli 41 a 1.4:1)

Art 15. Questo articolo prescriveva che gli Agenti della pesca potessero visitare i battelli da pesca e i luoghi di deposito e vendita del pesce. L’ onorevole Saint-Bon osservava che i pescatori in generale non hanno che una casipola per abitazione la quale inoltre è il loro deposito pel pesce che ivi ripongono quando tornano dalle pescagioni. Quindi non è bene che l’ articolo dia diritto a qualunque Agente del Go­ verno di penetrare nel domicilio dei pescatori. E 1’ onorevole Saint-Bon voleva a tale effetto togliere le parole luoghi di deposito lasciando le altre luoghi di vendita. Ma viene poi approvato per evitare il lamentato inconveniente un emendamento dell’ ono­ revole Cancellieri che invece di dire luoghi di de­

posito, poneva luoghi pubblici di deposito, che sono

in sostanza, come diceva 1’ onorevole Carbonelli — le pescherie. 2)

Art. 16. — Intorno a questo articolo si lamentava da alcuni la eccessività della pena nel medesimo sancita; da altri si voleva che venissero pure con­ template le acque Comunali, Consorziali e Provinciali ; da altri che i fatti di che in quest’ articolo si la­ sciassero punire alla legge penale comune ; ma su quest’ ultimo proposito faceva osservare 1’ onore­ vole Cancellieri che non ogni specie di pesca in

’) A rt. 11. — La sorveglianza della pesca Hi m are e l’accertam ento delle relativ e infrazioni sono affidate a lla m arin a reale, agli ag e n ti sem aforici, al perso­ nale delle cap itan erie e degli uffizi di porto, alle guard ie doganali e fo restali e ad ogni altro agente g iu ra to della forza p u b b lica sotto la direzione dei capitani di porto.

A rt. 12. — La sorveglianza d ella pesca di fiume e di lago e l ’ accertam ento delie relative infrazioni sono affidati ai carabinieri reali, a g li a g e n ti fo restali, alle guardie doganali, ai so rv eg lian ti delle opere id rau lich e e ad ogni a ltro agente g iu ra to della forza pubblica sotto la direzione del P refetto .

A rt. 13. — Le provincia, i comuni e chiunque allr# vi abbia interesse, potranno, coll’ approvazione dèi Governo, nom inare ufficiali od ag e n ti speciali, s ti­ pendiati o g ra tu iti, in c a ric a ti di cooperare alla sor­ veglianza per la esecuzione della presente legge. La spesa re la tiv a incom berà a chi abbia fa tta la nomina.

Gli ufficiali od ag en ti indicati nel presente a r t i­ colo, prim a di assum ere 1’ esercizio del loro mandato, dovranno p re s ta r giuram ento davanti al P reto re locale.

Essi sono p a re g g ia ti per ciò che rig u a rd a la so r­ veglianza della pesca e 1’ accertam ento delle relative infrazioni, agli ufficiali e resp ettiv am en te agli ag en ti della polizia giudiziaria.

A rt. 14. — 1 Comuni, par mezzo dei loro agenti o rdinari, dovranno concorrere alla sorveglianza sul commercio del pesce e degli a ltri prodotti della pesca, nei modi che sai-anno sta b iliti dai regolam enti.

(8)

584 L’ E C O N O M I S T A 15 settembre 1878 acque private poteva dirsi furto, costituendo questo

soltanto la sottrazione del pesce che si trova nei bacini, peschiere e conserve assolutamente chiuse; in altre acque private e segnatamente in quelle cor­ renti che sono in comunicazione colle pubbliche, è certo che il fatto della pesca non costituisce l’ inde­ bita appropriazione della còsa altrui : è d’ uopo quindi dichiararlo una semplice contravvenzione di pesca illecita. Rimettendosi al diritto comune po­ trebbe credersi o che sia punibile come furto la pesca nelle acque di proprietà privata non chiuse interamente e che abbiano comunicazione immediata colle acque pubbliche, oppure avverrà che cotesta specie di pesca non abbia sanzione penale.

L’ onorevole Pierantoni diceva che non poteva ammettere la partecipazione alle multe che dai pre­ cedenti progetti veniva accordata agli agenti scopri­ tori delle contravvenzioni, ma non conveniva però coll’ onorevole Ministro che a ciò dovesse provve­ dere tuttora la legge del 26 Gennaio 1865 che in modo generale provvede al sistema della partecipa­ zione degli Agenti al prodotto delle contravvenzioni. L’ onorevole Ministro infatti sopprimeva I’ articolo 24 del Progetto a ciò relativo, ma questa materia viene così ad essere regolata dall’ articolo 5 della detta legge del 1865, il quale accorda una partecipazione agli Agenti scopritori di una contravvenzione puni­ bile con pena pecuniaria appartenente all’ Erario.

L’ onorevole Majorana a coloro che credevano esagerata la pena rispondeva che nell’ articolo si tratta di pena pecuniaria il cui massimo e di 250 lire, ma che nella maggior parte dei casi non si trat­ terà che di condanna all’ ammenda e perciò di sem­ plici contravvenzioni e pene di polizia.

L’ onorevole Vari, approvando le idee svolte dal­ l’onorevole Cavalletto propose un articolo aggiuntivo il quale attribuisce la pesca ai Comuni, Provincie o Consorzi nell’ acque di loro spettanza purché ne ab­ biano fatta pubblica dichiarazione di riserva.

L’ onorevole Ministro volle conservare nell’ arti­ colo la parola pena pecuniaria anziché multa per la ragione che quando nell’ applicaziona della pena non si va oltre le L. 50 non versiamo in tema di reato punibile di multa (delitto) ma in una semplice con­ travvenzione di polizia.

Era pure contemplato in questo articolo 16 come contravvenzione il caso di chi si opponesse alla visita di che nell’ articolo 15. Ma questo inciso fu tolto dietro emendamento dell’ onorevole Nocito.

La pena pecuniaria da 250 lire venne poi portata a L. 200.

Dopo alcune osservazioni dell’onorevole Chimirri in contrario e di altri viene approvato dopo prova e contro prova I’ articolo 17 proposto dagli onore­ voli Cavalletto e Varé e viene poi approvato senza discussione 1’ articolo 18. 2)

!) Art. 16. — Chiunque eserciti la pesca nelle acque di proprietà privata, ovvero in quelle soggette a di­ ritti? di pesca senza il consenso del proprietario, pos­ sessore o concessionario, ovvero trasgredisca le di­ sposizioni contenute nell’articolo 3, nella parte prima dell’ articolo 5 e nell’ articolo 6, incorrerà in una pena pecuniaria estensibile a 200 lire, eccettu do il caso in cui il fatto costituisca un reato maggiore.

Incorrerà nell’ ammenda di lire 2 a 20 chi tra­ sgredisca il disposto della seconda parte dell’art. 5. *) Art. 17. — Le Provincie e i Comuni, i consorzi di scolo ed irrigazione, per le acque che loro

appar-Tornata del 19 Febbraio. — Art. 49. In questo articolo vien tolto dal Ministro l’ inciso pel quale va considerata come recidiva l’ infrazione stata com­ messa di notte ; viene circoscritto ad un mese il maximum della sospensione dall’ esercizio della pe­ sca quante volte dopo la recidiva siasi incorso in una terza contravvenzione; è ridotto pure ad un mese il tempo massimo in cui potranno rimaner sotto sequestro le reti e gli attrezzi da pesca e ciò anche per mettere in armonia tale disposizione con quella relativa alla sospensione dell’ esercizio ; in line nell’ ultimo comma dell’ articolo 25 ove è'detlo che la commutazione della multa non potrà eccedere sessanta giorni di carcere questa misura vien ridotta a 30 giorni.

L’ onorevole Vari diceva che invece di usare le parole potranno raddoppiarsi si dica « se vi sia stata recidiva entro V anno le pene stabilite dagli articoli precedenti dovranno aumentarsi senza però che arrivino al doppio » emeudameulo che è ac­ cettato dal Ministro, ed approvato. ')

Art. 20. — L’onorevoleMwtoHi&dtt voleva che fossero sequestrate sì, le reti e gli attrezzi vietati dai Rego­ lamenti, ma non quelli non vietati poiché così si tolgono ingiustamente al pescatore gli attrezzi che servono al sostentamento della famiglia e di sé stesso e non si esercita più un diritto di giustizia punitiva.

Replica l’ onorevole Ministro che per il diritto comune è fatto dovere al magistrato di confiscare tutti gli ¡strumenti clte sono valsi a compiere il de­ litto o contravvenzione siano essi proibiti o permessi. Per questa legge, invece di prescrivere tale confisca, se ne permette soltanto al Magistrato il sequestro ; e quindi viene approvato 1’ articolo non tenuto conto della proposta Antonibon.

Viene soppresso come si è accennato l’articolo 24 del progetto Ministeriale relativo alla attribuzione delle multe, dietro dichiarazione del Ministro che s’intende rimettersi aila legge del 26 gennaio 1865, la quale determina nettamente 1’ appartenenza e il re­ parto del prodotto delle pene pecuniarie e di altri proventi in materia penale. 2)

tengono, se vogliano riservarsi il diritto di pesca, come privati proprietarj, debbono farne pubblica di­ chiarazione.

lu tal caso si applicherà a dette acque ciò che la presente legge dispo ie sulle acque private. Senza tale pubblica notizia di riserva, le acque provinciali, comunali e consorziali, saranno considerate pubbli­ che nel senso che la pesca vi sia libera, sotto l’os­ servanza delle norme vigenti per la polizia delle acque medesime.

Art. 18. 1 regolamenti per f esecuzione della pre­ sente leg g e potranno stabilire pene pecuniarie sino a lire cinquanta, e, per quanto riguarda le disposi­ zioni sulle tonnare e sulla pesca del corallo, sino a lire cinquecento, salvo le particolari sanzioni penali portate da altri articoli del presente titolo.

') Art. 19. — S e v i è stata recidiva entro fanno le pene stabilite dagli articoli precedenti dovranno au­ mentarsi senza però che arrivino al doppio.

La seconda recidiva, commessa non oltre un anno dopo la prima, sarà punita eziandio colla sospen­ sione dall’ esercizio della pesca per un tempo non minore di 50 giorni, nè maggiore di un mese.

s) Legge 26 Gennajo 1865, N.® 2134.

(9)

15 settembre 1878 L’ E C O N O M I S T A 585 È approvato senza discussione l’ articolo 21. *)

— Art. 22. L’ onorevole Yarè osservava su questo articolo che obbligando il contravventore a ricorrere al Prefetto e questi potendo essere troppo lontano dal luogo ove si fa la pesca, si mette una condi­ zione la quale sarebbe per il suo adempimento più grave di quella piccola pena che si tratta di rispar­ miare. Si potrebbe ricorrere come egli diceva ad una autorità locale più vicina, il Sindaco per esem­ pio, ma questa proposta non essendo stata accettata dal Ministro, l’ articolo viene approvato senza modi­ ficazioni. s)

Vengono poi approvati senza discussione gli arti­ coli 55 e 21. 8)

colo I, avranno diritto al quarto del prodotto netto della medesima.

a Seno però esclusi dal partecipare al prodotto delle multe gli agenti governativi direttamente in ­ caricati dell'applica7.ione delle leggi a cui si fosse contravvenuto o della relativa sorveglianza; sempre quando non siano agenti della forza pubblica o di basso servizio.

« Sarà libero ai Comuni e alle Provincia di stabilire nei rispettivi loro Regolamenti a favore degli Agenti proprii e di quelli dei cointeressati agli introiti della Amministrazione comunale o provinciale q u ell’ ali­ quota che stimeranno conveniente.

« Art. 1. •— Il provento delle pene pecuniarie e quello delle oblazioni o transazioni legittimam ente approvate appartiene alt’ Erario Nazionale, semprec- cbè si tratti di contravvenzioni alle L eggi od ai Regolamenti d’ interesse nazionale.

« Art. 2. — Alle Provincie apparterrà il prodotto delle pene pecuniarie e delle relative oblazioni o transazioni per contravvenzioni ai Regolaménti nel- P interesse di una Provincia o di un Consorzio di più Provincie.

« Apparterrà ai Municipi! il prodotto delle peno pecuniarie e delle correlative oblazioni o transazioni per contravvenzioni ai regolamenti comunali o nello interesse di un Consorzio di più Comuni. »

*) Art. 20. — Per le infrazioni indicate nell’articolo 16, oltre alle pene pecuniarie, si farà luogo alla confisca.

1. Dei pesci o prodotti acquatici di provenienza non permessa, quando non siano reclamati da chi vi abbia diritto, e di quelli contemplati nell’ articolo terzo, salve le eccezioni ivi indicate ;

2. Delle reti e degli attrezzi, l ’ uso dei quali è proibito senza distinzione di tempo e di luogo dai regolamenti emanati in conformità della presente legge.

Potranno anche in caso di recidiva, essere seque­ strati, per un tempo non maggiore di un mese, le reti e g li attrezzi che, senza essere vietati dai rego­ lamenti, abbiano servito a commettere la contrav­ venzione.

Art. 21. — Alle infrazioni alla presente leg g e, riguardanti la pesca marittima, sono applicabili le norme di competenza e di procedura stabilite pei reati marittimi dal codice della marina mercantile.

5) Art. 22. — Per tutte le infrazioni alla presente legge, prima che sia pronunciata sentenza definitiva, il contravventore non recidivo potrà ottenere che l’applicazione delle pene sia pronunciata in via am­ ministrativa dal capitano o dall’ ufficiale di porto, se trattasi di pesca di mare, e se trattasi di pesca di fiume o di lago, aal Prefetto.

3I Art. 23. — Salve le disposizioni contenute nella

presente leg g e, saranno applicabili alle infrazioni le norme generali del codice penale, quelle del codice di procedura penale e l’articolo 414 del codice della marina mercantile.

Terminata così la discussione della Legge, questa viene adottata con 152 voti favorevoli, 5(5 contrari.

Anche la Rivista Penale, diretta dal chiarissimo prof. Lucchini (Voi. 6. p. 515), riportando la Legge sulla Pesca, sancita nel 4 Marzo 1877, la fece pre­ cedere da un sunto della discussione che noi riporte­ remo in succinto, come a riepilogo di quanto ab­ biamo detto.

Il progetto così convertito in Legge fu presentato dal ministro Majorana alla Camera dei Deputati nel 17 Novembre 1876. — Queste progetto, salve lievi modificazioni, era quello stesso presentato al Senato dal ministro Finali fino dal 10 Decembre 1875, e che poi fu dallo stesso Finali presentato alla Camera; la quale lo approvò con qualche modificazione, sulla relazione dell' onorevole Deputato Alvisi.

Rimasto senza efficacia perchè la sopraggiunta crisi ministeriale impedì che fosse riportato al Senato, fu nuovamente preso in esame dal Ministro Majorana, il quale v’ introdusse alcuni altri emendamenti.

1 punti sui quali I’ onorevole Ministro Majorana credè di portare nuovo esame e nuove riforme sono i seguenti : una più esatta determinazione del campo in cui la legge sulla pesca deve svolgere la sua azione ; la soppressione di parecchie disposizioni re­ golamentane, dalle quali era a temersi pregiudizio alla pesca stessa, o all' industria agricola o manifat­ turiera; nuove disposizioni sulla pesca del corallo.

« Il bisogno di provvedere (dice la Rivista P e­ nale) alla conservazione e coltivazione di certe specie che per la mancanza di opportune disposizioni sono oggi quasi distrutte; la necessità di impedire che a quest’ effetto la pesca si eserciti alla foce dei fiumi e in altre acque, che sono in contatto col mare, nelle quali i pesci generalmente depongono le loro uova e dove t pesci più piccoli trovano facile nu­ trimento ; il grande interesse che la pesca delle spu­ gne, oggi totalmente abbandonata, sia nuovamente ripresa, specialmente sulle coste di Sicilia e del Mar Ionio ; e finalmente la necessità di tutelare la pesca del corallo che già prosperosissima presso di noi, minaccia ora pel difetto di provvide disposizioni di cadere nell’ assoluto dominio della Francia, la quale intese troppo bene quale utilità derivi da siffatta industria, e perciò con molti mezzi si fece da qual­ che tempo a promuoverla e a favorirla ; » tutti questi argomenti consigliarono parecchie rinnovazioni ed emendamenti.

Su Relazione dell’onorevole Carbonelli (2 febbraio 1877) il progetto venne discusso alla Camera, come abbiam visto nelle tornate del 14, 15, 16, 17 e 19 Febbraio 1877.

Portato quindi nel 20 Febbraio il Progetto stesso al Senato, venne presentata relazione dall’ onorevole dovanola nel 1 Marzo 1877, e il Progetto venne approvato senza discussione sulla tornata del 5 Marzo

medesimo. Avv. Carlo Ga t tesc h i.

Nel caso però in cui debba farsi luogo alla com­ mutazione delle multe per non effettuato pagamento, la pena de) carcere non potrà eccedere i trenta giorni.

Art. 24. —■ Le disposizioni finora vigenti sulle materie della presente legge, cesseranno di aver v i­ gore di mano in mano che verranno pubblicati i l’egolam enti per la esecuzione della legge medesima, e non più tardi di due anni dalla pubblicazione di essa.

(10)

586 L’ E C O N O M IS T A 15 settembre 1878

CRONACA D ELLE CAMERE DI COMMERCIO

Camera di Commercio di Bari.

— La camera di commercio ed arti di Bari, avendo impiantata

una scuola commerciale di perfezionamento con

j

banco-modello, ha bisogno di un direttore didattico. Il compito del direttore sarà, oltre a dirigere l’in­ tero insegnamento, quello di reggere il banco-mo­ dello, nel quale saranno praticamente e razional­ mente svolte le operazioni commerciali di qualunque natura.

La scuola è corredata delie cattedre di Merceo­ logia,

Storia e geografia commerciale; Ragioneria ;

Economia politica e scienza della statistica: come studi complementari applicati alle industrie, mani­ fatture, commercio e banche;

Diritto commerciale-marittimó, industriale, am­ ministrativo, gabellario: comparati con quelli delle altre nazioni ;

Letteratura commerciale; Lingue straniere;

Gli alunni debbono aver percorso tutti gli studi tecnici.

A tale direttore la camera ha stabilito uno sti­ pendio annuo di L. 6000.

Chiunque intenda aspirare a tal posto deve in­ viare la sua domanda e i suoi requisiti al Presi­ dente della Camera di commercio in Bari, non più tardi del 20 settembre prossimo.

Camera di Commercio ed Arti di Parma. —

In risposta alla nota dell on. Ministro delle linanze concernente il dazio sulle ossa, il presidente della Camera di commercio dì Parma in una lettera che porta la data del 23 giugno incomincia col notare che è lamentata da tempo in alcune provincie la insufficienza dei concimi impiegati nella agricoltura nazionale e che i progetti compiuti sono ben lungi dal rispondere ai bisogni delfagricollura. La Camera di Parma espresse già il voto che a impedire la grande esportazione delle ossa si dovesse gravarne l'uscita di un dazio, per modo chè quella sostanza restasse fra noi ed a prezzi moderati. A confortare questa opinione lo scrivente adduce 1’ esempio di una fabbrica p8r la preparazione delle ossa ad uso concime, sorta presso Parma e che langue in gran parte a causa dell’elevato prezzo delle materie pri­ me in conseguenza dell’ampia esportazione all’estero. Se così non fosse in breve prospererebbe la indu­ stria dei concimi artificiali. Non nega fon. presi­ dente della Camera di commercio che si tratti di derogare ai principi del libero scambio, ma come vi si deroga anche dai più rigidi seguaci di que’prin- cipi quando si vuol dar vita a industrie indispen­ sabili alla difesa nazionale. E nella tariffa generale sono imposti gli stracci e i cascami di seta di un dazio di esportazione di L, 8,80 al quintale indub­ biamente allo scopo di rattenere in paese ia materia prima di industrie meno importanti dell’ industria agraria.

Camera di Commercio ed Arti di Arezzo. —

Nell’adunanza del 17 agosto la camera decide di trasmettere alla rappresentanza municipale insieme a una petizione di 30 commercianti della città di Arezzo una deliberazione diretta a invocare provve­

dimenti per reprimere il commercio girovago, che esente da tasse ingombra le vie e danneggia il com­ mercio minuto locale. La Camera poi delibera di appoggiare presso il Governo le proposte seguenti a riguardo delle maggiori attribuzioni da affidarsi alle Camere di commercio.

1. Che sieno presso le Camere di commercio tenuti registri per la denunzia obbligatoria delle ditte commerciali.

2. Idem per ’’annotazione dei protesti cambiari, dei fallimenti e delle riabilitazioni.

3. Che sia concesso alla Camera di commercio di determinare la condizione dei semplici sensali, mediante opportuni regolamenti, come succede pei I pubblici mediatori.

4. Che sia necessario l’avviso delle Camere per l’attivazione di nuove fiere e mercati.

5. Che sia d’accordo col comune affidata alle Camere di commercio locali la direzione e sorve­ glianza dei mercati esistenti.

6. Che per l’approvazione e modificazione di j tariffe ed orari ferroviari in genere sia necessario lo

avviso delle Camere di commercio interessate. 7. Che sia necessario lo avviso delle Camere per l’approvazione delle tariffe postali telegrafiche.

8. Che la stipulazione dei trattati di commercio coll’estero sia preceduta da un Congresso delle Ca­ mere all’uopo riunite.

9. Che sia indispensabile il parere delle Camere di cammercio pel rilascio degli attestati di privativa industriale.

10. Che sia necessario lo avviso delle Camere di commercio quando si tratti di revisione o inno­ vazioni di leggi commerciali o di tariffe generali o di progetti di lavori pubblici locali relativi al com­ mercio ed all’industria.

11. Che sia per legge nuovamente accordata la franchigia postale alle Camere di commercio li­ mitatamente alla corrispondenza coi ministeri, coi sindaci dei comuni del proprio distretto camerale e colle consorelle del regno.

12. Che gli esattori comunali siano obbligati espressamente ad esigere le tasse camerali alle stesse condizioni stabilite dalia legge di contabilità dei o stato.

Riferimenti

Documenti correlati

L’autore non è prodigo nelle lodi, ma biasima giustamente e fin da principio dice, per evitare ogni falso criterio, « dopo molte centinaia d’anni di divisione

Il nuovo accertamento flei redditi dei fabbricati Quando l’on. Depretis presentava al Parlamento il progetto di legge per la revisione generale dei red­ diti

Firenze, 3 agosto. I fatti politici di maggiore rilievo verifica­ tisi in settimana furono il passaggio della Sava per parte delle truppe austriache, che

naio decorso erano già state calcolate pel 1878 dal ministro Dèpretis nella cospicua somma di 12 mi- lioni); e finalmente per circa 15 milioni figura nel- l'incremento dei

Quanto alla tariffa delle tare e importazioni tem­ poranee, la Commissione nella sua relazione là voti 1° perchè venga mantenuto il sistema di sottoporre a

Il governo conobbe come per alcune località diffi­ cilmente cotesle strade sarebbero costruite rilascian­ done tutta la cura alle amministrazioni provinciali ; e

Senatore non è di quelli (e sia detto a sua lode), che tirino a velare le loro convinzioni più o meno sane che siano, non ci sembra inopportuno dire qualche cosa intorno ai

Dietro invito del presidente il sig. Simone Sterne dà interessanti ragguagli intorno alle fasi attraverso a cui è passato il movimento libero scambista agli