Organo: INAIL
Documento: Circolare n. 83 del 13 settembre 1973
Oggetto: Retribuzioni convenzionali da assumere per la liquidazione delle prestazioni economiche ai lavoratori addetti a servizi domestici e familiari, nonche ai lavoratori addetti a servizi di riassetto e pulizia dei locali - Decreto ministeriale 13 agosto 1973.
Con decreto 13 agosto 1973, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n. 221 del 28 agosto 1973 in conformità al disposto dell'articolo 15 del D.P.R. 31 dicembre 1971, n. 1403, sono state fissate, ai sensi dell'articolo 118 del Testo Unico 30 giugno 1965, n. 1124, le misure della retribuzione convenzionale giornaliera da assumere per la liquidazione dell'indennità per inabilità temporanea assoluta e della rendita per inabilità permanente ed ai superstiti, nei confronti dei lavoratori addetti ai servizi domestici e familiari, nonchè dei lavoratori addetti a servizi di riassetto e di pulizia dei locali.
Il citato decreto ministeriale (v. allegato n. 1) prevede le seguenti misure di retribuzione convenzionale giornaliera:
Tenuto conto dei criteri fissati dal decreto summenzionato, per determinare la misura della retribuzione giornaliera oraria da valere ai fini della liquidazione delle indennità, è necessario conoscere:
1) la classe di retribuzione convenzionale oraria applicata ai fini contributivi;
2) il numero delle ore lavorative giornaliere normalmente effettuate.
Per l'acquisizione di tali elementi le Sedi, con lettera predisposta secondo il fac-simile allegato 2, dovranno invitare i datori di lavoro, che hanno presentato o presenteranno denuncia d'infortunio redatta sul modulo 4-I (in attesa della stampa e distribuzione di un apposito modulo per la particolare categoria di lavoratori), a compilare e restituire la dichiarazione di cui all'allegato 3. Qualora da tale dichiarazione dovesse risultare che l'assicurato all'epoca dell'infortunio prestava la sua attività presso altri datori di lavoro, questi dovranno essere invitati a rilasciare analoga dichiarazione (v.fac-simile allegati 4 e 5).
Notizie sui rapporti di lavoro domestico e sulla posizione assicurativa degli infortunati come previsto dalla circolare n. 54/1972 potranno essere richieste, qualora se ne ravvisi le necessità, alle Sedi dell'INPS.
La durata media oraria giornaliera della prestazione di lavoro è determinata dividendo per sei il numero delle ore settimanali normalmente prestate.
Qualora l'infortunio sia avvenuto nei primi giorni dopo l'assunzione o nello stesso giorno, si dovrà tenere presente, ai fini della determinazione della durata oraria normale settimanale, delle prestazioni pattuite all'atto dell'assunzione.
Analogo criterio è applicabile nei confronti degli eventuali altri contemporanei datori di lavoro.
Nell'ipotesi in cui l'assicurato presti la sua attività presso più datori di lavoro, i quali abbiano fatto riferimento, ai fini contributivi, alla medesima classe di retribuzione convenzionale oraria, la retribuzione convenzionale giornaliera è quella prevista in rapporto al numero di ore complessivamente prestate nella
Ore prestate giornalmente Classe di retribuzione convenzionale oraria
L.400 L.700 L.1.000
a) fino a n. 2 ore di lavoro giornaliere L.600 L.1.050 L.1.500 b) oltre n. 2 ore e fino a n. 4 ore di lavoro
giornaliere 1.400 2.450 3.500
c) oltre n. 4 ore e fino a n. 6 ore di lavoro
giornaliere 2.200 3.850 5.500
d) oltre n. 6 ore e fino a n. 8 ore di lavoro
giornaliere 3.000 5.250 7.500
e) oltre n. 8 ore di lavoro giornaliere 4.000 7.000 10.000
giornata (v. esempio allegato 6).
Qualora invece, sempre nell'eventualità di prestazioni presso più datori di lavoro, le classe di retribuzione convenzionale oraria riferibili a ciascuno dei rapporti di lavoro non siano uguali, la retribuzione giornaliera è pari alla somma delle singole retribuzioni convenzionali giornaliere fissate per le rispettive classi di retribuzione convenzionale oraria, in rapporto alla durata media giornaliera delle prestazioni effettuate presso ciascun datore di lavoro (v.esempio allegato 7).
L'indennità per inabilità temporanea assoluta è calcolata sulla retribuzione convenzionale giornaliera come sopra determinata. La retribuzione annua da assumere a base per la liquidazione della rendita per inabilità permanente e della rendita ai superstiti si valuta uguale a trecento volte la stessa retribuzione convenzionale giornaliera, fatti salvi naturalmente il minimale di L. 940.000 ed il massimale di L.
1.740.000, attualmente in vigore.
Le operazioni contabili concernenti la materia oggetto della presente circolare devono essere imputate ai rispettivi capitoli di bilancio, con gestione 9.7.0 Assicurazione lavoratori addetti ai servizi domestici e familiari ed ai servizi di riassetto e di pulizia dei locali, come disposto con circolare n. 54/1972.
Per quanto riguarda infine le rilevazioni statistiche, si richiamano le istruzioni impartite con le circolari nn.
54/1972 e 48/1973.
Eventuali fattispecie per le quali dovessero sorgere difficoltà dovranno essere segnalate a questa Direzione generale.
All. n. 1 alla circ. n. 83/1973
DECRETO MINISTERIALE 13 agosto 1973.
Retribuzione convenzionale giornaliera da valere nei confronti dei lavoratori addetti ai servizi domestici e familiari, nonchè dei lavoratori addetti ai servizi di riassetto e di pulizia dei locali, agli effetti dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro.
IL MINISTRO PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
Visto l'art. 118 del testo unico delle disposizioni sull'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, che dà facolta al Ministero di stabilire tabelle di retribuzioni medie o convenzionali agli effetti dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1971, n. 1403, concernente la disciplina dell'obbligo delle assicurazioni sociali nei confronti dei lavoratori addetti ai servizi domestici e familiari, nonchè dei lavoratori addetti a servizi di riassetto e di pulizia dei locali;
Visto l'art. 15, comma secondo, del predetto decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1971, numero 1403, il quale stabilisce che per la liquidazione delle rendite di inabilità permanente e ai superstiti e della indennità giornaliera per inabilità temporanea assoluta si provvede sulla base di tabelle di retribuzione media convenzionale stabilite a norma dell'art. 118 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124;
Visto l'art. 5 del citato decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1971. n. 1403, il quale, agli effetti contributivi, stabilisce tre classi di retribuzione convenzionale oraria, rispettivamente di lire 400 (quattrocento), per retribuzioni effettive non superiori a lire 700 (settecento), di lire 700 (settecento) per retribuzioni effettive superiori a lire 700 (settecento) e fino a lire 1.000 (mille) e di lire 1.000 (mille) per retribuzioni effettive superiori a tale misura;
Sentite le organizzazioni sindacali nazionali di categoria maggiormente rappresentative;
Decreta:
Articolo unico
La retribuzione convenzionale giornaliera da valere ai fini della liquidazione delle indennità, in caso di infortunio sul lavoro o malattia professionale, nei confronti dei lavoratori addetti ai servizi domestici e familiari, nonché dei lavoratori addetti a servizi di riassetto e pulizia dei locali, è fissata nelle seguenti misure:
1) per la classe di retribuzione convenzionale oraria di lire quattrocento:
a) fino a n. 2 ore di lavoro giornaliere L. 600
b) oltre n. 2 ore e fino a n. 4 ore di lavoro giornaliere L.1.400 c) oltre n. 4 ore e fino a n. 6 ore di lavoro giornaliere L.2.200 d) oltre n. 6 ore e fino a n. 8 ore di lavoro giornaliere L.3.000 e) oltre n. 8 ore di lavoro giornaliere L.4.000
2) per la classe di retribuzione convenzionale oraria di lire settecento:
a) fino a n. 2 ore di lavoro giornaliere L. 1.050
b) oltre n. 2 ore e fino a n. 4 ore di lavoro giornaliere L.2.450 c) oltre n. 4 ore e fino a n. 6 ore di lavoro giornaliere L.3.850 d) oltre n. 6 ore e fino a n. 8 ore di lavoro giornaliere L.5.250 e) oltre n. 8 ore di lavoro giornaliere L.7.300
3) per la classe di retribuzione convenzionale oraria di lire mille:
a) fino a n. 2 ore di lavoro giornaliere L. 1.500
b) oltre n. 2 ore e fino a n. 4 ore di lavoro giornaliere L.3.500 c) oltre n. 4 ore e fino a n. 6 ore di lavoro giornaliere L.5.500 d) oltre n. 6 ore e fino a n. 8 ore di lavoro giornaliere L.7.500 e) oltre n. 8 ore di lavoro giornaliere L. 10.000
Le misure delle retribuzioni convenzionali sopra indicate comprendono ogni eventuale retribuzione in natura.
La retribuzione da assumere come base per la liquidazione della indennità per inabilità temporanea è uguale alle indicate retribuzioni convenzionali e la retribuzione annua da assumere come base per la liquidazione della rendita per inabilità permanente e della rendita ai superstiti si valuta uguale a trecento volte le stesse retribuzioni convenzionali, ferma restando in ogni caso, la disposizione del terzo comma dell'articolo 116 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n.
1124 e relativi decreti interministeriali.
Fac-simile all. n. 2 alla circ. 83/1973
ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO
Sig. _________
Infortunio n. del____
Infortunato _________
OGGETTO: Richiesta di notizie ai sensi dell'articolo 19 del D.P.R. 31 dicembre 1971 n.1403 concernente la disciplina dell'obbligo delle assicurazioni sociali nei confronti dei lavoratori addetti ai servizi domestici e familiari nonché dei lavoratori addetti ai servizi di riassetto e di pulizia dei locali.
In relazione alla denuncia presentata dalla SV. per l'infortunio occorso alla persona sopraindicata, si prega di restituire subito a questi Uffici l'unito foglio debitamente compilato e sottoscritto.
I dati si intendono riferiti all'epoca dell'infortunio.
Qualora questo si sia verificato a meno di una settimana dall'inizio della prestazione lavorativa, la durata oraria settimanale da indicare dovrà essere quella pattuita all'atto dell'assunzione.
Allegato: uno
Fac-simile all. n. 3 alla circ .n. 83/1973
spett/le ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO
Datore di lavoro Sig.
Infortunio n. del Infortunato DICHIARAZIONE
I sottoscritti, consapevoli delle conseguenze civili e penali previste dalle vigenti disposizioni di legge per coloro che rendono dichiarazioni false o compiono atti fraudolenti al fine di procurare a sè o ad altri prestazioni previdenziali o assistenziali, dichiarano sotto la propria responsabilità che quanto segue corrisponde a verità:
a) - la durata normale della settimana di lavoro e di n. _____ ore;
b) - la classe di retribuzione convenzionale oraria, alla quale è commisurato il contributo dovuto trimestralmente ai sensi del D.P.R. 31 dicembre 1971 n. 1403 concernente la disciplina dell'obbligo delle assicurazioni sociali nei confronti dei lavoratori addetti a servizi domestici e familiari nonchè dei lavoratori addetti ai servizi di riassetto o di pulizia dei locali, è di Lire: (barrare la cifra che interessa)
400 700 1.000
c) - l'infortunata/o presta la propria attività anche alle dipendenze dei seguenti datori di lavoro: (indicare per ciascuno il nome, cognome e l'indirizzo)
Data ____________
Firma del datore di lavoro ________________ Indicare qui sotto, in chiaro, nome, cognome e indirizzo:
Firma del lavoratore ______________________ Indicare qui sotto, in chiaro, nome, cognome e indirizzo:
Fac-simile all. n. 4 alla circ. n. 83/1973 ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO
Sig. _______________________
Infortunio n.______ del_______
Infortunato __________________
OGGETTO: Richiesta di dati e notizie ai sensi dell'articolo 19 del D.P.R.31 dicembre 1971 n. 1403
concernente la disciplina dell'obbligo delle assicurazioni sociali nei confronti dei lavoratori addetti ai servizi domestici e familiari nonchè dei lavoratori addetti ai servizi di riassetto e di pulizia dei locali.
L'assicurato in oggetto, infortunatosi mentre lavorava alle dipendenze di altro datore di lavoro, ha
dichiarato di prestare la propria attività anche presso la S.V. che, pertanto, è pregata di restituire subito a questi Uffici l'unito
foglio debitamente compilato e sottoscritto, ove possibile, anche dall'infortunato.
I dati si intendono riferiti all'epoca dell'infortunio.
Qualora questo si sia verificato a meno di una settimana dall'inizio della prestazione lavorativa, la durata oraria settimanale da indicare dovrà essere quella pattuita all'atto della assunzione.
Allegato: uno
Fac-simile all. n. 5 alla circ. n. 83/1973
Spett. ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO
DATORE DI LAVORO
Sig.___________________________
Infortunio n. del_______
Infortunato__________________
DICHIARAZIONE
I__ sottoscritt__, consapevol__ delle conseguenze civili e penali previste dalle vigenti disposizioni di legge per coloro che rendono dichiarazioni false o compiono atti fraudolenti al fine di procurare a se o ad altri prestazioni previdenziali o assistenziali, dichiara__ sotto la propria responsabilità che quanto segue corrisponde a verità:
a) - la durata normale della settimana di lavoro di n. ore
b) - la classe di retribuzione convenzionale oraria, alla quale è commisurato il contributo dovuto trimestralmente ai sensi del D.P.R. 31 dicembre 1971 n.1403 concernente la disciplina dell'obbligo delle assicurazioni sociali nei confronti dei lavoratori addetti ai servizi domestici e familiari nonché dei lavoratori addetti ai servizi di riassetto e di pulizia dei locali, è di Lire: (barrare la cifra che interessa)
400 700 1.000 Data___________
Firma del datore di lavoro________________________ Indicare qui sotto, in chiaro, nome, cognome e indirizzo:
Firma del lavoratore______________________________ Indicare qui sotto, in chiaro, nome, cognome e indirizzo:
All. n. 6 alla circ. n. 83/1973
E S E M P I O N. 1
Durata media oraria giornaliera 48 : 6 = 8 ore
Retribuzione convenzionale giornaliera L. 3.000 (v. punto 1, lettera d) del decreto all. n.1).
Allegato n. 7 alla circ. n. 83/1973 E S E M P I O N. 2
Retribuzione giornaliera da assumere per la liquidazione delle indennità L. 3.950
Ore settimanali normalmente
prestate
Classe di retribuzione convenzionale oraria
I datore di lavoro 15 400
2 21 400
3 12 400
Totale 48
Ore settimanali normalmente
prestate Classe di retribuzione oraria
I datore di lavoro 12 700
2 20 400
3 120 1.000
Durata media oraria giornaliera Retribuzione convenzionale
I datore di lavoro 12/6 = 2 1.050
2 datore di lavoro 20/6 = 3,33 1.400
3 datore di lavoro 10/6 = 1,66 1.500