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Ore prestate giornalmente

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Academic year: 2022

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Organo: INAIL

Documento: Circolare n. 61 del 12 dicembre 1979

Oggetto: Retribuzioni convenzionali da assumere per la liquidazione delle prestazioni economiche ai lavoratori addetti a servizi domestici e familiari, nonchè ai lavoratori addetti a servizi di riassetto e pulizia dei locali.

Il decreto ministeriale 26 maggio 1979 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 179 del 2 luglio 1979 (allegato n. 1),

tenuto conto della necessità di adeguare le retribuzioni convenzionali da assumere per la liquidazione della indennità per inabilità temporanea assoluta e della rendita per inabilità permanente ed ai superstiti nei confronti dei lavoratori addetti ai servizi domestici e familiari, nonchè dei lavoratori addetti a servizi di riassetto e di pulizia dei locali, al valore delle retribuzioni convenzionali previste dall'articolo 22 della legge 21 dicembre 1978, n. 843, ha fissato, con effetto dal 1° gennaio 1979 e limitatamente a tale anno, le seguenti misure di dette retribuzioni.

L'articolo 2 del citato decreto prevede che, per gli anni successivi al 1979, le retribuzioni convenzionali di cui sopra variano nella stessa misura percentuale e con la stessa decorrenza delle variazioni delle pensioni che si verificano in applicazione dell'articolo 19 della legge 30 aprile 1969, n. 153, con l'arrotondamento delle dieci lire per eccesso.

Gli elementi necessari (classe di retribuzione convenzionale oraria applicata ai fini contributivi e numero delle ore lavorative giornaliere normalmente effettuate) per la determinazione da assumere a base della indennità sono forniti, come noto, alle unità operative con la denuncia d'infortunio mod. 117 - I, e per quanto riguarda le malattie professionali, con il mod.101 - I. Eventuali elementi dubbi saranno richiesti tramite il mod.12 - I (cfr. circ. n. 47/1975).

Per comodità di consultazione degli operatori si ripetono i criteri, già stabiliti con circolare n. 83/1973, da seguire per il calcolo della retribuzione in argomento, riportando in allegato i corrispondenti esempi.

La durata media oraria giornaliera della prestazione di lavoro è determinata dividendo per sei il numero delle ore settimanali normalmente prestate.

Qualora l'infortunio sia avvenuto nei primi giorni dopo l'assunzione o nello stesso giorno, si dovrà tenere presente, ai fini della determinazione della durata oraria normale settimanale, delle prestazioni pattuite all'atto dell'assunzione.

Analogo criterio è applicabile nei confronti degli eventuali altri contemporanei datori di lavoro.

Nell'ipotesi in cui l'assicurato presti la sua attività presso più datori di lavoro, i quali abbiano fatto riferimento, ai fini contributivi, alla medesima classe di retribuzione convenzionale oraria, la retribuzione convenzionale giornaliera è quella prevista in rapporto al numero di ore complessivamente prestate nella giornata (v. esempio all. n.2).

Qualora invece, sempre nell'eventualità di prestazioni presso più datori di lavoro, le classi di retribuzione convenzionale oraria riferibili a ciascuno dei rapporti di lavoro non siano uguali, la retribuzione giornaliera è pari alla somma delle singole retribuzioni convenzionali giornaliere fissate per le rispettive classi di

Ore prestate giornalmente Classe di retribuzioni convenzionale oraria

L. 700 L. 1.000 L. 1.500

a) fino a n. 2 ore di lavoro giornaliere L.1.050 L. 1.500 L. 2.250 b) oltre n. 2 ore e fino a n. 4 ore di lavoro

giornaliere L.2.450 L. 3.500 L. 5.250

c) oltre n. 4 ore e fino a n. 6 ore di lavoro

giornaliere L.3.850 L. 5.500 L. 8.250

d) oltre n. 6 ore e fino a n. 8 ore di lavoro

giornaliere L.5.250 L. 7.500 L.11.250

b) oltre n. 8 ore di lavoro giornaliere L.7.000 L.10.000 L.15.000

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retribuzione convenzionale oraria, in rapporto alla durata media giornaliera delle Prestazioni effettuate presso ciascun datore di lavoro (v. esempio all. n. 3).

L'indennità per inabilità temporanea assoluta è calcolata sulla retribuzione convenzionale giornaliera come sopra

determinata. La retribuzione annua da assumere a base per la liquidazione della rendita per inabilità permanente e della rendita ai superstiti si valuta uguale a trecento volte la stessa retribuzione convenzionale giornaliera fatti salvi naturalmente il "minimale" di L.2.448.000 ed il "massimale" di lire 4.547.000, attualmente in vigore.

In merito alla riliquidazione delle prestazioni dal 1° gennaio 1979, si precisa quanto segue:

1) l'indennità per inabilità temporanea assoluta va adeguata dalla data suddetta sia per i casi verificatisi dal 1° gennaio 1979, sia per quelli per i quali a tale data risulti in corso il relativo trattamento.

Per facilitare gli adempimenti delle unità operative, questa Direzione generale - Servizio Meccanizzazione - si riserva di rimettere apposito tabulato che evidenzi i casi pregressi.

2) Le nuove misure retributive si applicano alle rendite per inabilità permanente e a superstiti limitatamente ai casi verificatisi dal 1° gennaio 1979.

Alla riliquidazione delle rendite già costituite alla data di emanazione della presente circolare provvederà direttamente questa Direzione generale - Servizio Meccanizzazione.

Tale riliquidazione interesserà ovviamente solo i casi con retribuzione superiore al minimale in vigore (lire 2.448.000) per l'evidenza dei quali sarà inviato alle unità periferiche apposito tabulato.

Allegato n. 1 alla circ. n. 61/1979

2-7-1979 - GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA - N. 179 DECRETO MINISTERIALE 26 maggio 1979.

Determinazione delle retribuzioni convenzionali da valere ai fini risarcitivi dell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali nei confronti dei lavoratori addetti ai servizi domestici e familiari, nonchè dei lavoratori addetti ai servizi di riassetto e di pulizia dei locali.

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 118 del testo unico delle disposizioni sulla assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, che dà facoltà al Ministro del lavoro e della previdenza sociale di stabilire tabelle di retribuzioni medie o convenzionali ai fini risarcitivi dell'assicurazione medesima;

Visto l'art. 15 del decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1971, n. 1403, il quale stabilisce che, per la liquidazione delle rendite di inabilita permanente e ai superstiti e dell'indennità giornaliera per inabilita temporanea assoluta dell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali nei confronti dei lavoratori addetti ai servizi domestici e familiari, nonché dei lavoratori addetti ai servizi di riassetto e di pulizia dei locali, si procede sulla base di tabelle di retribuzioni medie convenzionali stabilite a norma dell'art. 118 del citato testo unico;

Visto l'art. 22 della legge 21 dicembre 1978, n. 843, che, per l'anno 1979 e con effetto dal 1° gennaio 1979, eleva agli effetti contributivi le classi di retribuzione convenzionale oraria stabilite dall'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1971, n. 1403, rispettivamente a L. 700 (settecento) per retribuzioni effettive non superiori a L. 1000 (mille), L. 1000 (mille) per retribuzioni effettive superiori a L. 1000 (mille) e fino a L.1500 (millecinquecento) e a L. 1500 (millecinquecento) per retribuzioni effettive superiori a lire 1500 (millecinquecento);

Visto il decreto ministeriale 13 agosto 1973;

Ritenuta la necessità di adeguare le misure stabilite dal predetto decreto ministeriale 13 agosto 1973 alle nuove misure delle retribuzioni convenzionali di cui all'art. 22 della legge 21 dicembre 1978, n. 843;

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Sentite le organizzazioni sindacali nazionali di categoria maggiormente rappresentative;

Decreta:

Art. 1.

Con effetto dal 1° gennaio 1979 e limitatamente a detto anno, la retribuzione convenzionale giornaliera da valere ai fini della liquidazione delle indennità, in caso di infortunio sul lavoro o di malattia professionale, nei confronti dei lavoratori addetti a servizi domestici e familiari, nonché dei lavoratori addetti a servizi di riassetto e di pulizia dei locali, è fissata nelle seguenti misure:

1) per la classe di retribuzione convenzionale oraria di lire settecento:

a) fino a n. 2 ore di lavoro giornaliere L. 1.050

b) oltre n. 2 ore e fino a n. 4 ore di lavoro giornaliere " 2.450 c) oltre n. 4 ore e fino a n. 6 ore di lavoro giornaliere " 3.850 d) oltre n. 6 ore e fino a n. 8 ore di lavoro giornaliere " 5.250 e) oltre n. 8 ore di lavoro giornaliere " 7.000

2) per la classe di retribuzione convenzionale oraria di lire mille:

a) fino a n. 2 ore di lavoro giornaliere L. 1.500

b) oltre n. 2 ore e fino a n. 4 ore di lavoro giornaliere " 3.500 c) oltre n. 4 ore e fino a n. 6 ore di lavoro giornaliere " 5.500 d) oltre n. 6 ore e fino a n. 8 ore di lavoro giornaliere " 7.500 e) oltre n. 8 ore di lavoro giornaliere " 10.000

3) per la classe di retribuzione convenzionale oraria di lire millecinquecento:

a) fino a n. 2 ore di lavoro giornaliere L. 2.250

b) oltre n. 2 ore e fino a n. 4 ore di lavoro giornaliere " 5.250 c) oltre n. 4 ore e fino a n. 6 ore di lavoro giornaliere " 8.250 d) oltre n. 6 ore e fino a n. 8 ore di lavoro giornaliere " 11.250 e) oltre n. 8 ore di lavoro giornaliere " 15.000

Le misure delle retribuzioni convenzionali sopra indicate comprendono ogni eventuale retribuzione in natura.

La retribuzione da assumere come base per la liquidazione della indennità per inabilità temporanea è uguale alle indicate retribuzioni convenzionali e la retribuzione annua da assumere come base per la liquidazione della rendita per inabilità permanente e della rendita ai superstiti si valuta uguale a trecento volte le stesse retribuzioni convenzionali, ferma restando, in ogni caso, la disposizione del terzo comma dell'art. 116 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n.

1124.

Art. 2.

Per gli anni successivi al 1979, le retribuzioni convenzionali di cui al precedente articolo variano nella

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stessa misura percentuale e con la stessa decorrenza delle variazioni delle pensioni che si verificano in applicazione dell'art. 19 della legge 30 aprile 1969, n. 153, con l'arrotondamento alle dieci lire per eccesso.

Allegato n. 2 alla circ. n. 61/1979 Esempio n. 1

Durata media oraria giornaliera: 48 : 6 = 8 ore

Retribuzione convenzionale giornaliera di L. 5.250 (v. punto 1) lettera d9 del decreto allegato n. 1)

Allegato n. 3 alla circ. n. 61/1979 Esempio n. 2

Retribuzione giornaliera da assumere per la liquidazione delle indennità ...: L. 6.200

Ore settimanali normalmente

prestate

Classe di retribuzione convenzionale oraria

I datore di lavoro 15 700

2 datore di lavoro 21 700

3 v 12 700

Totale 48

Ore settimanali normalmente

prestate

Classe di retribuzione convenzionale oraria

I datore di lavoro 12 1000

2datore di lavoro 20 700

3 datore di lavoro 10 1.500

Durata media oraria giornaliera Retribuzione convenzionale

I datore di lavoro 12/6 = 2 1.500

2 datore di lavoro 20/6 = 3,33 2.450

3 datore di lavoro 10/6 = 1,66 2.250

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