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GUIDA all INVALIDITA CIVILE: procedure, benefici economici e diritti anno 2022

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Academic year: 2022

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Guida all’Invalidità Civile – anno 2022

E’ proibita la riproduzione, anche parziale, in ogni forma o mezzo, senza espresso permesso scritto dell’autore

Sede Provinciale di Ancona Ancona-Corso Amendola 14

Sede Provinciale di Ancona

Sede Provinciale di Ancona Ancona-Via Montebello 69

GUIDA all’INVALIDITA’ CIVILE:

procedure, benefici economici e diritti anno 2022

Caro Socio,

siamo al quarto appuntamento annuale con le nostre GUIDE.

La FAP ACLI di Ancona, nello svolgimento del suo ruolo di rappresentanza sindacale a tutela degli anziani e pensionati, si promuove ancora una volta nell’approfondimento di tematiche previdenziali che possono coinvolgere la sfera personale o familiare o di semplici conoscenze.

Quest’anno abbiamo voluto realizzare questa nuova GUIDA dedicandola all’INVALIDITA’

CIVILE: quali diritti spettano agli invalidi civili? Come ottenerli? Con quali procedure?

Come districarsi nel mondo della Sanità, dell’Assistenza e della Previdenza?

A tutte queste domande daremo delle risposte.

Il Segretario

Carla Cocchi

pag. 2 INVALIDO CIVILE – definizione e procedura per il riconoscimento

pag. 3 COME SI LEGGONO I VERBALI DELL’INVALIDITA’ CIVILE

pag. 4 GRADI DI INVALIDITA’ CIVILE RICONOSCIUTA E BENEFICI CONNESSI

pag. 5 ASSEGNO MENSILE DI ASSISTENZA

pag. 6 - PENSIONE DI INABILITA’

-INDENNITA’ PER LAVORATORI AFFETTI DA TALASSEMIA MAJOR o DREPANOCITOSI

pag. 7 INDENNITA’ DI FREQUENZA

pag. 8-9 INDENNITA’ DI ACCOMPAGNAMENTO

pag. 10 PENSIONE AI CIECHI CIVILI PARZIALI

pag. 11 PENSIONE AI CIECHI CIVILI ASSOLUTI

pag. 12 -INDENNITA’ SPEIALE PER CIECHI CIVILI PARZIALI

-INDENNITA’ DI ACCOMPAGNAMENTO PER CIECHI CIVILI ASSOLUTI

pag. 13 -PENSIONE AI SORDOMUTI

-PENSIONE AI SORDOCIECHI

pag. 14 INDENNITA’ DI COMUNICAZIONE

pag. 15 BENEFICI PREVIDENZIALI A FAVORE DEI LAVORATORI INVALIDI

CIVILI – CIECHI - SORDOMUTI

pag. 16 TRASFORMAZIONE DELLE PENSIONI DI INVALIDITÀ CIVILE IN

ASSEGNO SOCIALE SOSTITUTIVO pag.17-18

18-20-21 STRUTTURE PER ANZIANI

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Guida all’Invalidità Civile – anno 2022

E’ proibita la riproduzione, anche parziale, in ogni forma o mezzo, senza espresso permesso scritto dell’autore

Pag. 2

INVALIDITA’ CIVILE

definizione e procedura per il riconoscimento

Legge n. 118/71

CHE COS’E’

La legge 118/71 riconosce l’Invalidità Civile:

 a coloro che hanno difficoltà a svolgere alcune funzioni tipiche della vita quotidiana o di relazione a causa di una menomazione o di un deficit fisico, psichico o intellettivo, della vista o dell’udito e che abbiano subito una riduzione della capacità lavorativa non inferiore ad un terzo per cause non derivanti né dalla guerra, nè dal lavoro, nè dal servizio;

 ai minori di anni 18 o maggiori di 65 che abbiano difficoltà persistenti a compiere a svolgere i compiti e le funzioni proprie della loro età (per gli ultra 65enni ai soli fini dell’assistenza sociosanitaria e della concessione dell’indennità di accompagnamento)

PROCEDURA PER IL RICONOSCIMENTO 1.Dal proprio medico di fiducia

Il Dottore compila ed invia il certificato medico all’INPS mediante la procedura telematica Nel certificato devono essere indicare tutte le malattie di cui affetto il paziente, le eventuali terapie in atto ed è fondamentale che venga indicata l’eventuale sussistenza di patologie oncologiche in atto per le quali è previsto un iter accelerato.

Il sistema informatico genera una ricevuta che il medico consegnerà e che sarà indispensabile per la presentazione della domanda che potrà essere fatta tramite il Patronato Acli.

2. Dal Patronato Acli per la presentazione della domanda

Una volta trasmesso il certificato medico entro 90 giorni dovrà essere presentata la domanda telematica all’INPS. Questa operazione potrà essere fatta automaticamente entrando nel sistema informatico INPS con il proprio codice SPID oppure tramite il Patronato ACLI o sportelli abilitati

3. Convocazione alla visita medica ASL

Dopo la presentazione della domanda, arriverà la formale convocazione a visita presso la ASL dove l’interessato potrà farsi assistere, a proprie spese, da un medico di fiducia. E’

importante presentare copia della documentazione sanitaria utile alla valutazione (es.:

referti ed esami recenti, relazioni specialistiche …).

Visita a domicilio: nel caso in cui la persona sia intrasportabile è possibile richiedere la visita domiciliare. In tali casi il medico certificatore dovrà compilare e inoltrare in via telematica il certificato di richiesta di visita domiciliare almeno 5 giorni prima della data eventualmente già fissata per la visita ambulatoriale.

4. Arriva il verbale INPS: cosa fare?

Dopo la visita, la Commissione emetterà il verbale di invalidità.

Le versioni inviate saranno due: una contenente tutti i dati sensibili e una contenente il giudizio finale per gli usi amministrativi.

 Esito positivo: se il giudizio finale prevede l’erogazione di provvidenze economiche, il richiedente viene invitato ad inserire online i dati richiesti (ad esempio: reddito personale, eventuale ricovero a carico dello Stato, frequenza a scuole o centri di riabilitazione, coordinate bancarie).

I benefici decorreranno dal primo giorno del mese successivo la data di presentazione della domanda di riconoscimento

 Esito negativo:in caso di esito negativo, sarà possibile attivare un ricorso giudiziario entro 6 mesi dalla notifica del verbale.

Il Patronato Acli, dietro parere favorevole del proprio medico legale, potrà fornire ai propri utenti l’assistenza e la tutela necessaria durante tutta la fase legale.

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Guida all’Invalidità Civile – anno 2022

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Pag. 3

COME SI LEGGONO I VERBALI DI INVALIDITA’ CIVILE

Le definizioni per le minorazioni civili presenti nei verbali solitamente sono:

Non invalido — assenza di patologia o con una riduzione delle capacità inferiore ad 1/3 non viene garantito alcun diritto derivante dallo status di invalido civile

Invalido con riduzione permanente della capacità lavorativa in misura superiore ad 1/3 ed inferiore al 74%: non si ha diritto ad alcuna provvidenza economica

Invalido con riduzione permanente della capacità lavorativa in misura pari o superiore al 74%: viene riconosciuto il diritto all’erogazione dell’assegno mensile di assistenza

Invalido con totale e permanente inabilità lavorativa 100%: viene riconosciuto il diritto alla pensione di inabilità (se di età compresa tra i 18 e i 65 anni), MA NON all’indennità di accompagnamento

Invalido con totale e permanente inabilità lavorativa 100% e impossibilità a deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore (oppure) invalido con totale e permanente inabilità lavorativa 100% e con necessità di assistenza continua non essendo in grado di svolgere gli atti quotidiani della vita: viene riconosciuto il diritto all'indennità di accompagnamento e alla pensione di inabilità

Minore con difficoltà persistenti a svolgere le funzioni proprie dell'età oppure con perdita uditiva superiore a 60 decibel nell'orecchio migliore nelle frequenze 500, 1000, 2000 hertz: ha diritto all’indennità di frequenza

Cieco con residuo visivo non superiore ad un ventesimo in entrambi gli occhi con eventuale correzione:

viene riconosciuto il diritto alla pensione per ciechi parziali e all'indennità speciale per ciechi parziali

Cieco assoluto: viene riconosciuto il diritto alla pensione per ciechi assoluti e all'indennità di accompagnamento per ciechi assoluti

Sordo: viene riconosciuto il diritto alla pensione per sordi e all'indennità di comunicazione

Invalido ultra65enne (100%) con difficoltà persistenti a svolgere le funzioni proprie della sua età: non dà diritto ad alcuna provvidenza economica

Minore oppure Invalido ultra65enne con impossibilità a deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore oppure invalido ultra65enne con necessità di assistenza continua non essendo in grado di svolgere gli atti quotidiani della vita: viene riconosciuto il diritto all'indennità di accompagnamento QR-Code sui verbali di invalidità civile

I verbali di invalidità civile sono integrati sul frontespizio dalla presenza di un QR-Code, un particolare codice a matrice in grado di memorizzare informazioni leggibili da dispositivi mobili attraverso apposite applicazioni.

Questa procedura, disponibile per le amministrazioni pubbliche e gli enti pubblici o privati, consente di verificare la validità del verbale in tempo reale accedendo a informazioni costantemente aggiornate, ai fini dell’erogazione di determinate prestazioni agevolate o per l’accesso a determinati benefici

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GRADI DI INVALIDITA’ CIVILE RICONOSCIUTA e BENEFICI CONNESSI

Grado riconosciuto Beneficio non economico Beneficio economico

fino al 33% nessuno nessuno

Dal 34%

-Riconoscimento dello stato di Invalido Civile -diritto alla fornitura gratuita di protesi ed ausili coerenti con le patologie esposte nel verbale al campo “diagnosi”

nessuno

Dal 46%

accesso all’iscrizione alla lista per il

collocamento obbligatorio dalla quale devono attingere i datori di lavoro, pubblici e privati, con più di 15 dipendenti, per adempiere all’obbligo di assunzione degli invalidi

nessuno

Dal 51% i lavoratori dipendenti, pubblici e privati, possono richiedere annualmente un congedo straordinario retribuito per cure per 30 giorni, anche non consecutivi, su richiesta del medico curante ed autorizzazione dell’Asl

nessuno

Dal 67%

-Esenzione dal pagamento del ticket sanitario -Agevolazioni per tessere trasporto pubblico locale

-Priorità nelle graduatorie per l case popolari -Riduzione canone telefonico in base all’ISEE -Esenzione dall'obbligo della reperibilità oraria per visite fiscali

nessuno

Dal 74% Tutte quelle precedenti Assegno mensile

Dal 75%

Solo per i lavoratori dipendenti:

riconoscimento di una ulteriore contribuzione figurativa pari a 2 mesi per ogni anno di lavoro effettivo fino ad un massimo di 5 anni

Assegno mensile

100% ultra 65enne Tutte quelle precedenti nessuno

100% con età inferiore ai 65 anni Tutte quelle precedenti pensione di inabilità 100%

con impossibilità

a deambulare senza l’aiuto di un accompagnatore

Tutte quelle precedenti Indennità

di accompagnamento

100%

con impossibilità a compiere

autonomamente gli atti quotidiani della vita

Tutte quelle precedenti Indennità

di accompagnamento

Minori / Minori ipoacusici

con difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni dell’età / con difficoltà di linguaggio e apprendimento

Tutte quelle precedenti Indennità di frequenza

Ciechi assoluti Tutte quelle precedenti Pensione non reversibile + Indennità di accompagnamento Ciechi con residuo visivo non superiore

a 1/20 in entrambi gli occhi Tutte quelle precedenti

Pensione non reversibile + speciale indennità Sordomuti Tutte quelle precedenti Pensione non reversibile +

Indennità di comunicazione

Handicap Benefici fiscali

Benefici lavorativi

Nessuno

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Guida all’Invalidità Civile – anno 2022

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ASSEGNO MENSILE di ASSISTENZA

Legge n. 118/1971 art. 13 e DL n. 509/88 art. 9

E’ concessa a persone con una riduzione parziale della capacità di lavoro o di svolgimento delle normali funzioni quotidiane superiore al 74%

REQUISITI

avere il riconoscimento di un’invalidità compreso tra il 74% ed il 99%

 età compresa tra i 18 e i 67 anni (età prevista nel 2022 per la trasformazione in assegno sociale)

 essere cittadino italiano o comunitario o extracomunitario in possesso del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo

avere la residenza stabile e abituale sul territorio nazionale

avere un reddito personale inferiore alla soglia stabilita annualmente (comprensivo di eventuale reddito da lavoro)

INCOMPATIBILITA’

L'assegno mensile è incompatibile con:

con qualsiasi pensione diretta di invalidità (INS, INPDAP, CASSE LIBERI PROFESSIONISTI...)

tutte le pensioni dirette di invalidità di guerra, lavoro e servizio.

(Sono incompatibili con l'assegno per gli invalidi civili parziali le seguenti prestazioni INAIL: le rendite dirette, l'assegno per l'assistenza personale continuativa, l'assegno continuativo mensile, la sovvenzione di contingenza ai grandi invalidi, l'assegno di incollocabilità)

1. L’interessato può optare per il trattamento economico più favorevole, tenendo presente che la rinuncia all’uno o all’altro è irrevocabile per l’INPS.

2. Unica eccezione è rappresentata dai titolari di rendita INAIL per i quali l'opzione non comporta una rinuncia al diritto, ma la sospensione dell’erogazione della prestazione e quindi può essere rivista . COMPATIBILITA’

L’assegno mensile spetta anche se l’invalido:

 svolge un’attività lavorativa fino a non superare il limite di € 5.010,20 nell’anno 2022

MISURA e DURATA

L’importo dell’assegno mensile per invalidi civili per il 2022 è di 291,69 euro per 13 mesi ed è soggetta al limite di reddito personale annuo è di 5.010,20 euro;

non può essere erogato in misura parziale (quindi, nel caso in cui il reddito dell’invalido sia di poco al di sopra del limite, la prestazione non spetta, mentre viene erogata in misura intera se il reddito è di poco al di sotto del limite previsto);

non è reversibile ai superstiti;

non è soggetta al prelievo Irpef;

 Al compimento dell’età per il diritto all’assegno sociale (per il 2022 pari a 67 anni), la pensione si trasforma in assegno sociale sostitutivo.

NB: viene corrisposto anche in caso di ricovero gratuito in un Istituto pubblico MAGGIORAZIONE SOCIALE (legata a limite di reddito personale e coniugale)

L’assegno mensile di assistenza può avereuna maggiorazione di € 10,33 per 13 mesi in presenza di un limite di reddito personale di € 6.213,74 o un reddito coniugale di € 13.023,53. (art. 70 legge n. 388/2000)

NON DEVE PIU’ ESSERE PRESENTATO IL MODELLO ICLAV (Invalidità Civile LAVoro) in quanto il reddito prodotto da attività lavorativa viene acquisito direttamente dall’Agenzia delle Entrate.

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Guida all’Invalidità Civile – anno 2022

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PENSIONE DI INABILITA’

Legge n. 118/1971 art. 12

E’ concessa a persone con un’infermità, difetto fisico o mentale così grave da impedirne lo svolgimento di ogni attività lavorativa.

REQUISITI

 riconoscimento di un'invalidità totale e permanente pari al 100%

 età compresa tra i 18 e i 67 anni (età prevista nel 2022 per la trasformazione in assegno sociale)

 essere cittadino italiano o comunitario o extracomunitario in possesso del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo

avere la residenza stabile e abituale sul territorio nazionale

avere un reddito personale inferiore alla soglia stabilita annualmente COMPATIBILITA’

La pensione di inabilità è compatibile:

1. con le pensioni dirette di invalidità erogate dall’Assicurazione Generale Obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti dei lavoratori dipendenti, dalle gestioni pensionistiche per i lavoratori autonomi e da ogni altra pensione obbligatoria per i lavoratori dipendenti

2. con le prestazioni erogate a titolo di invalidità per causa di guerra, di lavoro o di servizio, purché sia stata riconosciuta per una patologia o menomazione diversa

3. con l'attività lavorativa.

MISURA e DURATA

 L’importo della pensione di inabilità civile per il 2022 è di 291,69 euro per 13 mesi ed è soggetta al limite di reddito personale di 17.050,42 euro;

non è reversibile ai superstiti;

non è soggetta al prelievo Irpef

 Al compimento dell’età per il diritto all’assegno sociale (per il 2022 pari a 67 anni), la pensione si trasforma in assegno sociale sostitutivo.

NB: viene corrisposta anche in caso di ricovero gratuito in istituto pubblico.

MAGGIORAZIONE SOCIALE (legata a limite di reddito personale e/o coniugale) L’importo della pensione di inabilità può avere:

un incremento di € 368,58 per 13 mesi (dai 18 anni ai 67 anni di età) in presenza di un limite di reddito personale di € 8.583,51 o un reddito coniugale di € 14.662,96 (incremento al milione - legge 448/2001, sentenza CC n. 152/20 e DL n. 104/20, circolare INPS n. 107/20) .

Questa maggiorazione va ad assorbire l’aumento di € 10,33 previsto dall’art. 70 legge n. 388/2000

INDENNITA’ PER LAVORATORI AFFETTI DA TALASSEMIA MAJOR o DREPANOCITOSI

L’indennità spetta ai lavoratori dipendenti, autonomi o liberi professionisti di almeno 35 anni e con un’anzianità contributiva di minimo dieci anni.

Il beneficio di € 523,83 nell’anno 2022 può essere cumulato sia con la retribuzione che con qualsiasi altra prestazione previdenziale o assistenziale, senza limite di reddito ed è esente da Irpef.

La possono richiedere i cittadini italiani, i cittadini della Comunità europea, iscritti all’anagrafe del Comune di residenza, i cittadini extracomunitari titolari di permesso di soggiorno di lungo periodo e chi ha residenza stabile e abituale sul territorio italiano.

Per vantarne il diritto le persone devono essere riconosciute affette dalla patologia da parte della ASL di appartenenza, con certificato che indica il nome della malattia e la terapia con trattamento trasfusionale o con idrossiurea.

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INDENNITA’ DI FREQUENZA

Legge n. 289/1990

E’ una prestazione economica finalizzata all’inserimento scolastico e sociale dei minori con disabilità fino al compimento della maggiore età.

BENEFICIARI

minori di 18 anni con difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie dell’età

minori ipoacusici che presentino una perdita uditiva superiore ai 60 decibel nell’orecchio migliore nelle frequenze di 500, 1.000, 2.000 hertz

REQUISITI

 età minore di 18 anni;

 accertata disabilità;

frequenza di scuole pubbliche o private di ogni ordine e grado (anche asili nido) o di centri di formazione o addestramento professionale pubblici o privati convenzionati, finalizzati al reinserimento sociale dei soggetti o di centri ambulatoriali, diurni o di tipo semi-residenziale, pubblici o privati, operanti in regime convenzionale, specializzati nel trattamento terapeutico, nella riabilitazione e nel recupero di persone portatrici di handicap;

 essere cittadino italiano o comunitario o extracomunitario in possesso del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo

avere la residenza stabile e abituale sul territorio nazionale

avere un reddito personal inferiore alla soglia stabilita annualmente

NB: l’indennità di frequenza è prevista anche per i minori, da 0 a 3 anni, che frequentino l’asilo nido NB: Al compimento del 18° anno di età cessa il diritto all’indennità di frequenza e l’interessato dovrà presentare una nuova domanda per il riconoscimento dell’invalidità civile conseguenti prestazioni economiche spettanti ai maggiorenni.

INCOMPATIBILITA’

L'indennità di frequenza è incompatibile con:

 l’indennità di accompagnamento per invalido civile totale; l’indennità di accompagnamento per i ciechi totali; la speciale indennità prevista per i ciechi parziali; l’indennità di comunicazione prevista per i sordi prelinguali. È ammessa la facoltà di opzione per il trattamento più favorevole (art.3 Legge n. 289/1990)

NB: L’indennità di frequenza è incompatibile con qualsiasi forma di ricovero MISURA, DURATA E DECORRENZA

 L’importo dell’ indennità di frequenza per il 2022 è di € 291,69 mensili ed è soggetta al limite di reddito personale annuo di 5.050,20 euro;

E’ concessa per 12 mensilità con decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello di effettivo inizio della frequenza al corso o al trattamento terapeutico-riabilitativo e viene corrisposta per tutta la durata della frequenza o del trattamento.

 Spetta una maggiorazione di € 10,33 per 13 mesi in presenza di un limite di reddito personale di € 6.213,74 o un reddito coniugale di € 13.023,53. (art. 70 legge n. 388/2000)

NON DEVE PIU’ ESSERE PRESENTATO IL MODELLO ICRIC (Frequenza scolastica dei minori disabili) in quanto lo stato di frequenza scolastica viene acquisito direttamente dal Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca

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INDENNITA’ DI ACCOMPAGNAMENTO

Legge n. 18/1980

E’ concessa alle persone completamente inabili che non possono svolgere gli atti quotidiani della vita senza un aiuto costante o che non possono deambulare senza l’aiuto di un accompagnatore.

REQUISITI

 riconoscimento dell’inabilità totale e permanente (100%) accompagnata dall’impossibilità di deambulare senza l’aiuto continuo di un accompagnatore o dall’incapacità di gestire autonomamente nel quotidiano la propria vita.

 essere cittadino italiano o comunitario o extracomunitario in possesso del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo

avere la residenza stabile e abituale sul territorio nazionale

 la prestazione è indipendente dall’età e dal reddito

NB: Ai minori titolari di indennità di accompagnamento che compiono la maggiore età il diritto all’indennità è riconosciuto con la sola domanda amministrativa e senza ulteriori accertamenti sanitari.

INCOMPATIBILITA’

L’indennità di accompagnamento è incompatibile con:

le prestazioni simili concesse per cause di servizio, lavoro o guerra (con possibilità di optare per il trattamento più favorevole)

 l’indennità di frequenzaconcessa agli invalidi civili minori di 18

ricovero gratuito presso istituti la cui retta è pagata dallo Stato o da un Ente pubblico NB: La pensione è incompatibile con il ricovero gratuito in un Istituto pubblico.

COMPATIBILITA’

l’indennità di accompagnamento è compatibile e cumulabile con:

 la titolarità di prestazioni pensionistiche previdenziali dirette o indirette

 lo svolgimento di attività lavorativa senza alcun limite di reddito

 la titolarità di una patente speciale

L'INDENNITÀ DI ACCOMPAGNAMENTO SPETTA ANCHE:

 alle persone affetta da distinte menomazioni le quali, singolarmente considerate, darebbero titolo all'indennità di accompagnamento per i ciechi e gli invalidi totali o l'indennità di comunicazione per i sordomuti, spetta un'indennità cumulativa pari alla somma delle indennità attribuite per le singole menomazioni

 alle persone che sono sottoposte a chemioterapia o a altre terapie in regime di day hospital e che non possono recarsi da sole all'ospedale (sentenza Corte di Cassazione numero 1705 del 1999);

 ai bambini minorenni, incapaci di camminare senza l'aiuto di una persona e bisognosi di assistenza

continua (sentenza della Corte di Cassazione numero 1377 del 2003)

 alle persone affette dal morbo di Alzheimer e dalla sindrome di Down

 alle persone affette da epilessia, sia a coloro che subiscono attacchi quotidiani, sia a coloro che abbiano solo di tanto in tanto le cosiddette "crisi di assenza”

MISURA e DURATA

 L’importo dell’indennità di accompagnamento per il 2022 è di 525,17 euro e viene corrisposto per 12 mensilità a decorrere dal primo giorno del mese successivo alla presentazione della domanda (eccezionalmente, dalla data indicata dalle commissioni sanitarie nel verbale di riconoscimento dell’invalidità civile). Il pagamento dell’indennità viene sospeso in caso di ricovero a totale carico dello Stato per un periodo superiore a 29 giorni.

non è reversibile ai superstiti;

non è soggetta al prelievo Irpef

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INDENNITA’ DI ACCOMPAGNAMENTO E RICOVERO

Il ricovero può essere a carico dello Stato, in modo totale o parziale, a carico del disabile o dei suoi familiari, in day hospital, in lungodegenza o legato a terapie contingenti non collegate alla disabilità.

Il diritto a percepire l’indennità di accompagnamento dipende dalle condizioni alle quali il disabile interessato è ricoverato:

1. L’indennità di accompagnamento non spetta ai disabili ricoverati presso strutture sanitarie a spese del Servizio Sanitario Nazionale, l’indennità di accompagnamento viene sospesa e nel caso riattivata quando l’invalido torna a casa.

2. la sospensione scatta per ricoveri di durata pari ad almeno 30 giorni senza onere alcuno a carico del paziente quindi con retta o mantenimento a totale carico di un ente pubblico (ricovero in lunga degenza o per le terapie riabilitative). Non fa testo il versamento aggiuntivo da parte dell’invalido o della famiglia per eventualmente avere dei benefit maggiori in struttura.

3. L’indennità di accompagnamento spetta alle seguenti condizioni:

 ricovero a titolo gratuito presso una struttura pubblica per un periodo inferiore a 30 giorni

 ricovero in una struttura privata a pagamento del ricoverato (case di riposo)

 ricovero in RSA qualora ci sia un ripartizione delle spese tra il SSN e il paziente – (messaggio INPS n.

18291 del 26/09/2011). Invece, nell’evenienza in cui la quota dell’interessato resti a carico della pubblica amministrazione, il ricovero dovrà considerarsi gratuito e l’Indennità di accompagnamento verrebbe sospesa o revocata.

 ricovero reso necessario da situazioni temporanee di difficoltà sanitarie

 in caso di day hospital

NON DEVE PIU’ ESSERE PRESENTATO IL MODELLO ICRIC (Invalidità Civile Ricovero) in quanto i dati relativi ai ricoveri vengono acquisiti direttamente dal Ministero della Salute.

Il Patronato ACLI offre ai soci FAP ACLI l’assistenza gratuita nella compilazione della domanda e nella sua trasmissione all’INPS; nella verifica del diritto al beneficio economico e alla sua conseguente richiesta

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PENSIONE AI CIECHI CIVILI PARZIALI

Legge n. 66/1962 art. 8 e Legge n. 33/1980 art. 14 septies

E’ concessa a coloro che hanno un residuo visivo non superiore a un ventesimo in entrambi gli occhi anche con eventuale correzione (ciechi ventesimisti)

REQUISITI

avere il riconoscimento di un residuo visivo non superiore ad un ventesimo in entrambi gli occhi con eventuale correzione;

nessun limite di età (minorenni e maggiorenni)

 essere cittadino italiano o comunitario o extracomunitario in possesso del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo

 avere la residenza stabile e abituale sul territorio nazionale

avere un reddito personale inferiore alla soglia stabilita annualmente INCOMPATIBILITA’

la pensione è incompatibile con:

 l’assegno sociale,

 indennità di frequenza COMPATIBILITA’

La pensione è:

cumulabile con eventuali prestazioni concesse a seguito di invalidità contratta per causa di guerra, lavoro o servizio, purché sia stata riconosciuta per una patologia o menomazione diversa.

compatibile con pensioni dirette di invalidità erogate dall’Assicurazione Generale Obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti dei lavoratori dipendenti, dalle gestioni pensionistiche per i lavoratori autonomi e da ogni altra pensione obbligatoria per i lavoratori dipendenti.

NB: viene corrisposta anche in caso di ricovero gratuito in istituto pubblico MISURA e DURATA

 L’importo della pensione ai ciechi civili parziali il 2022 è di 291,69 euro per 13 mesi ed è soggetta al limite di reddito personale di 17.050,42 euro;

non è reversibile ai superstiti;

non è soggetta al prelievo Irpef;

NB: viene corrisposta anche in caso di ricovero gratuito in istituto pubblico.

NB: spetta anche dopo il compimento dei 67 anni di età (non si trasforma in Assegno Sociale Sostitutivo).

MAGGIORAZIONE SOCIALE (legata a limite di reddito personale e/o coniugale)

La pensione può avereuna maggiorazione di € 10,33 in presenza di determinate condizioni (per l’anno 2022 non deve essere superato un reddito personale di € 6.213,74 o un reddito coniugale di € 13.023,53.

Al compimento del 67° anno la pensione continua ad essere erogata nella sua forma originaria ovvero non si trasforma in assegno sociale sostitutivo, ma laddove ricorrano i requisiti di legge è soggetta alla

maggiorazioni previste per la generalità degli ultrasessantacinquenni titolari di assegno sociale e al compimento del 70° anno di età all’incremento al milione.

AGEVOLAZIONI PREVIDENZIALI PER CIECHI CIVILI

 I lavoratori ciechi assoluti e parziali possono accedere alla pensione in maniera anticipata

 Per loro anche il diritto alla maggiorazione contributiva di 4 mesi ogni anno di lavoro, utile per la pensione di vecchiaia o anticipata.

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Guida all’Invalidità Civile – anno 2022

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Pag. 11

PENSIONE AI CIECHI CIVILI ASSOLUTI

Legge n. 6/1962 art. 8

E' concessa ai maggiorenni ciechi assoluti (mancanza della vista in entrambi gli occhi con eventuali correzioni)

REQUISITI

 riconoscimento della cecità assoluta

aver compiuto 18 anni di età

 essere cittadino italiano o comunitario o extracomunitario in possesso del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo

avere la residenza stabile e abituale sul territorio nazionale

avere un reddito personale inferiore alla soglia stabilita annualmente COMPATIBILITA’

La pensione è:

cumulabile con eventuali prestazioni concesse a seguito di invalidità contratta per causa di guerra, lavoro o servizio, purché sia stata riconosciuta per una patologia o menomazione diversa.

compatibile con pensioni dirette di invalidità erogate dall’Assicurazione Generale Obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti dei lavoratori dipendenti, dalle gestioni pensionistiche per i lavoratori autonomi e da ogni altra pensione obbligatoria per i lavoratori dipendenti.

La pensione è erogata anche in caso di ricovero in istituto pubblico MISURA e DURATA

 L’importo della pensione ai ciechi civili assoluti NON RICOVERATI (anno 2022) è di 315,45 euro per 13 mesi mentre la pensione ai ciechi assoluti RICOVERATI (anno 2022) è di € 291,69 ed entrambe sono soggette al limite di reddito personale annuo è di 17050,42 euro;

non è reversibile ai superstiti;

non è soggetta al prelievo Irpef.

NB: viene corrisposta anche in caso di ricovero gratuito in un Istituto pubblico

NB: spetta anche dopo il compimento dei 67 anni di età (non si trasforma in assegno sociale sostitutivo) MAGGIORAZIONE SOCIALE (legata a limite di reddito personale e/o coniugale)

L'importo della pensione per ciechi assoluti sin dai 18 anni può avere:

un incremento di € 344,82 per 13 mesi per i ciechi assoluti non ricoverati e di € 368,58 per i ciechi assoluti ricoverati in presenza di un limite di reddito personale di € 8.583,51 o un reddito coniugale di € 14.662,96 (incremento al milione - legge 448/2001, sentenza CC n. 152/20 e DL n. 104/20, circolare INPS n. 107/20) . Questa maggiorazione va ad assorbire l’aumento di € 10,33 previsto dall’art. 70 legge n. 388/2000

Al compimento del 67° anno continua ad essere erogata nella sua forma originaria ovvero non si trasforma in Assegno Sociale Sostitutivo.

AGEVOLAZIONI PREVIDENZIALI PER CIECHI CIVILI

 I lavoratori ciechi assoluti e parziali possono accedere alla pensione in maniera anticipata.

 Hanno diritto alla maggiorazione contributiva di 4 mesi ogni anno di lavoro, utile per la pensione di vecchiaia o anticipata

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INDENNITA’ SPECIALE PER CIECHI CIVILI PARZIALI

Legge n. 508/1988 art. 3

E’ concessa ai soggetti ventesimisti o ciechi parziali al solo titolo della minorazione REQUISITI

 Riconoscimento cieco civile prziale

 essere cittadino italiano o comunitario o extracomunitario in possesso del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo

avere la residenza stabile e abituale sul territorio nazionale

 la prestazione è indipendente dall’età e dal reddito INCOMPATIBILITA’

L’indennità speciale è incompatibile con:

 l’indennità di frequenza per i minori. In questa ipotesi si potrà optare per il trattamento economico più favorevole.

 altre indennità simili concesse per cause di servizio, lavoro o guerra COMPATIBILITA’

L’indennità speciale è compatibile e cumulabile con:

 la pensione per i ciechi parziali-ventesimisti

 l'indennità di accompagnamento per gli invalidi civili (soggetti pluriminorati).

NB: viene corrisposta anche in caso di ricovero gratuito in un Istituto pubblico MISURA e DURATA

L’importo dell’indennità speciale per ciechi civili nell’anno 2022 è di 291,69 euro mensili per 12 mesi e non è soggetta a limite reddituale.

INDENNITA’ DI ACCOMPAGNAMENTO PER CIECHI CIVILI ASSOLUTI

Legge n. 406/1968 art. 1

E’ concessa ai soggetti colpiti da totale mancanza della vista o che abbiano la percezione dell’ombra, della luce

REQUISITI

 riconoscimento cieco civile assoluto

 essere cittadino italiano o comunitario o extracomunitario in possesso del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo

avere residenza stabile e abituale sul territorio nazionale

 la prestazione è indipendente dall’età e dal reddito INCOMPATIBILITA’

L’indennità speciale è incompatibile con:

 l’indennità di frequenza per i minori. In questa ipotesi si potrà optare per il trattamento economico più favorevole;

 altre indennità simili concesse per cause di servizio, lavoro o guerra ( concessa la facoltà di opzione) COMPATIBILITA’

L’indennità speciale è compatibile e cumulabile con:

 l'indennità di accompagnamento per gli invalidi civili o indennità di comunicazione (pluriminorazioni)

 l’attività lavorativa

NB: viene corrisposta anche in caso di ricovero gratuito in un Istituto pubblico MISURA e DURATA

L’importo dell’indennità di accompagnamento per ciechi civili nell’anno 2022 è di 946,80 euro mensili per 12 mesi e non è soggetta a limite reddituale.

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PENSIONE AI SORDOMUTI

(legge 381/70)

E’ concessa alle persone a cui è stata diagnosticata una minorazione dell’apparato uditivo, congenita o acquisita durante l’età evolutiva (cioè nei primi 12 anni di vita), che ha impedito il normale apprendimento del linguaggio parlato.

REQUISITI

Avere il riconoscimento di sordomuto;

 età compresa tra i 18 e i 67 anni (età prevista nel 2022 per la trasformazione in assegno sociale)

 essere cittadino italiano o comunitario o extracomunitario in possesso del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo

avere la residenza stabile e abituale sul territorio nazionale

avere un reddito personale inferiore alla soglia stabilita annualmente INCOMPATIBILITA’

 La prestazione non spetta se la sordità è di natura esclusivamente psichica o dipende da causa di guerra, di lavoro o di servizio;

 non è compatibile con l’indennità di frequenza COMPATIBILITA’

La prestazione è compatibile:

1. con le pensioni dirette di invalidità erogate dall’Assicurazione Generale Obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti dei lavoratori dipendenti, dalle gestioni pensionistiche per i lavoratori autonomi e da ogni altra pensione obbligatoria per i lavoratori dipendenti

2. con le prestazioni erogate a titolo di invalidità per causa di guerra, di lavoro o di servizio, purché sia stata riconosciuta per una patologia o menomazione diversa

NB: viene corrisposta anche in caso di ricovero gratuito in un Istituto pubblico

MISURA e DURATA

L’importo della pensione ai sordomuti per il 2022 è di € 291,69 mensili per 13 mesi e viene concessa se non si supera il limite di reddito personale annuo che nel 2022 è di € 17.050,42

non è reversibile ai superstiti;

non è soggetta al prelievo Irpef;

 Al compimento dell’età per il diritto all’assegno sociale (per il 2022 pari a 67 anni), la pensione si trasforma in assegno sociale sostitutivo.

MAGGIORAZIONE SOCIALE (legata a limite di reddito personale e/o coniugale) L’importo della pensione di inabilità può avere:

un incremento di € 368,58 per 13 mesi (dai 18 anni ai 67 anni di età) in presenza di un limite di reddito personale di € 8.583,51 o un reddito coniugale di € 14.662,96 (incremento al milione - legge 448/2001, sentenza CC n. 152/20 e DL n. 104/20, circolare INPS n. 107/20) .

Questa maggiorazione va ad assorbire l’aumento di € 10,33 previsto dall’art. 70 legge n. 388/2000

PENSIONE AI SORDOCIECHI

Legge n. 107/2010

E’ una disabilità specifica riconosciuta alla categoria civile dei soggetti pluriminorati: ciechi e sordi che percepiscono entrambe le specifiche provvidenze economiche.

La legge 107/2010 che ha disciplinato in maniera autonoma questa situazione di minorazione civile ha previsto il cumulo e l'erogazione, in forma unificata, delle prestazioni derivanti da cecità e sordità.

Quindi, il sordocieco percepisce oltre alle due indennità (di comunicazione e di accompagnamento) anche le due pensioni di cieco, parziale o totale, e per sordità. La provvidenza economica sarà erogata dall’INPS in forma unificata cioè sommando le indennità e le pensioni.

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INDENNITA’ DI COMUNICAZIONE

(Legge n. 95/2006 art. 1)

E’ concessa a chi sia stata riconosciuta una sordità congenita o acquisita durante l’età evolutiva (il periodo dell’età evolutiva si conclude col compimento del 12° anno di età).

REQUISITI

Avere il riconoscimento di sordomuto;

 Indipendentemente dall’età

 essere cittadino italiano o comunitario o extracomunitario in possesso del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo

avere la residenza stabile e abituale sul territorio nazionale

 Indipendentemente dal reddito INCOMPATIBILITA’

L’indennità di comunicazione è incompatibile con analoghe prestazioni concesse per invalidità contratte per causa di guerra, di lavoro o di servizio. Il cittadino può esercitare il diritto di opzione per il trattamento più favorevole.

COMPATIBILITA’

L’indennità di comunicazione è compatibile con:

 l'indennità di frequenza (per i minori).

 lo svolgimento di attività lavorativa dipendente o autonoma.

 l'indennità di accompagnamento concessa agli invalidi civili totali e ai ciechi civili assoluti purché siano state concesse per distinte minorazioni, ognuna relativa a differenti status di invalidità (soggetti pluriminorati).

NB: è corrisposta anche nel caso di ricovero gratuito in un Istituto pubblico

MISURA e DURATA

L’importo dell’ indennità di comunicazione per

il 2022 è di € 260,76 mensili per 12 mesi e viene concessa indipendentemente dal reddito

non è reversibile ai superstiti;

non è soggetta al prelievo Irpef

IL

PATRONATO ACLI

E’ A DISPOSIZIONE

PER L’ INFORMAZIONE,

LA COMPILAZIONE DELLE DOMANDE,

LA PRESENTAZIONE ALL’INPS DEL MOD. AP70, L’EVENTUALE RICORSO GIUDIZIARIO

e quanto altro necessiti

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BENEFICI PREVIDENZIALI A FAVORE DEI LAVORATORI INVALIDI - CIECHI - SORDOMUTI

INVALIDITA’ SUPERIORE al 67% - Assegno Ordinario d’Invalidità

I lavoratori che hanno una percentuale di invalidità riconosciuta superiore a 2/3 ( 67%) possono richiedere l’assegno ordinario d’invalidità (con almeno 5 anni di contributi, di cui 3 accreditati nell’ultimo quinquennio) se iscritti presso una delle gestioni Inps.

INVALIDITÀ SUPERIORE AL 74% e SORDOMUTI – maggiorazione contributiva

Ai lavoratori dipendenti pubblici e privati (sono esclusi i lavoratori autonomi) che hanno una percentuale d’invalidità riconosciuta pari o superiore al 74% spetta una maggiorazione pari 2 mesi di contribuzione figurativa per ogni anno di lavoro effettivamente svolto presso pubbliche amministrazioni o aziende private sino a un massimo di 5 . Tale beneficio va richiesto contestualmente alla domanda di pensione i ed è utile ai fini del conseguimento del diritto alla pensione e dell’anzianità contributiva.

INVALIDITÀ SUPERIORE ALL’80%– pensione di vecchiaia anticipata

I lavoratori dipendenti del settore privato (in possesso di contribuzione al 31.12.1995, cioè che sono nel sistema misto) che hanno una percentuale d’invalidità civile dell’80% possono richiedere la pensione di vecchiaia anticipata ( il richiedente dovrà sottoporsi ad una visita medica presso le commissioni sanitarie dell'Inps ancorchè sia stato riconosciuto invalido civile). Per la pensione anticipata devono possedere almeno 20 anni di contributi e un’età pari a 61 anni per gli uomini e a 56 anni per le donne. Si deve poi attendere l’apertura di una finestra mobile, di 12 mesi per ottenere il rateo pensionistico

(L’anzianità contributiva scende a 15 anni per i beneficiari di una delle tre deroghe della Legge Amato). Per i non vedenti i limiti anagrafici sono ulteriormente diminuiti.

INVALIDITA’ PARI AL 100% - pensione di inabilità

I lavoratori che hanno una percentuale di inabilità assoluta e permanente a qualsiasi attività lavorativa pari al 100% può richiedere la pensione d’inabilità se in possesso di almeno 5 anni di contributi, di cui 3 versati nell’ultimo quinquennio

PENSIONE di VECCHIAIA ANTICIPATA PER I LAVORATORI NON VEDENTI

Settore Privato. Nell'assicurazione generale obbligatoria i lavoratori ciechi assoluti dalla nascita o divenuti tali prima dell'inizio del rapporto assicurativo e per quelli che, se pur divenuti ciechi dopo l'inizio del rapporto assicurativo, fanno valere almeno 10 anni di contribuzione dopo l'insorgere della cecità hanno diritto alla pensione di vecchiaia anticipata rispetto agli altri lavoratori.

I requisiti per richiedere la pensione anticipata sono diversi per i lavoratori non vedenti, in particolare:

I lavoratori ciechi assoluti dalla nascita o divenuti tali prima dell’inizio del rapporto assicurativo possono accedere al pensionamento con 10 anni di contributi:

56 anni di età per gli uomini e 10 anni di contributi se lavoratori dipendenti con una finestra di 12 mesi 51 anni di età per le donne e 10 anni di contributi se lavoratrici dipendenti con una finestra di 12 mesi 61 anni di età per gli uomini e 10 anni di contributi se lavoratori autonomi, con una finestra di 18 mesi;

56 anni di età per le donne e 10 anni di contributi se lavoratrici dipendenti con una finestra di 18 mesi;

I lavoratori ciechi che non hanno i requisiti sopraesposti possono accedere al pensionamento con 15 anni di contributi:

61 anni di età per gli uomini e 15 anni di contributi se lavoratori dipendenti, con una finestra di 12 mesi 56 anni di età per le donne e 15 anni di contributi se lavoratrici dipendenti, con una finestra di 12 mesi 66 anni di età per gli uomini e 15 anni di contributi se lavoratori autonomi, con una finestra di 18 mesi;

61 anni di età per le donne e 15 anni di contributi se lavoratrici autonome, con una finestra di 18 mesi;

NB: La richiesta di pensione anticipata può essere in questo caso presentata se la cecità è intervenuta prima dell’iscrizione all'assicurazione obbligatoria

MAGGIORAZIONE CONTRIBUTIVA AI CIECHI CIVILI PARZIALI E ASSOLUTI

I lavoratori non vedenti (pubblici e privati) hanno diritto alla maggiorazione contributiva di 4 mesi ogni anno di lavoro effettivamente svolto in condizioni di cecità, utile per la pensione di vecchiaia o anticipata.

La maggiore anzianità va richiesta contemporaneamente alla domanda di pensione.

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TRASFORMAZIONE DELLE PENSIONI DI INVALIDITÀ CIVILE IN ASSEGNO SOCIALE SOSTITUTIVO

 Al compimento del 67°anno di età (nell’anno 2022) cessa la corresponsione dell’assegno mensile d’invalidità, della pensione di inabilità civile e della pensione per i sordomuti e in sostituzione viene concesso automaticamente dall’INPS l’assegno sociale sostitutivo che per l’anno 2022 è di € 380,86 (importo base cioè senza gli aumenti previsti dalle varie manovre finanziarie).

 Per poter beneficiare dell’AS sostitutivo base non deve essere superato nell’anno 2022 un reddito di € 5.010,20 euro in riferimento all’assegno mensile e € 17.050,42 euro per la pensione di inabilità e pensione ai sordomuti, senza tenere conto dell’eventuale reddito del coniuge.

Le maggiorazioni dell'assegno sociale sostitutivo (ASS) sono legate invece al non superamento di un limite di reddito personale ed anche coniugale.

1. Su questo importo può essere corrisposto in misura totale o parziale l'aumento mensile di € 86,79 euro (cifra che consente di ragguagliare l'importo dell'assegno sociale ordinario).

2. L’ASS (Assegno Sociale Sostitutivo) può essere integrato “ al milione” in maniera differente a seconda della tipologia di pensione:

- per i pensionati titolari di pensione di inabilità e della pensione ai sordomuti può essere erogato dal 18° anno di età (sentenza CC n. 152/2020) per cui questo incremento potrebbe risultare già in godimento momento della trasformazione della pensione in Assegno Sciale Sostitutivo. Il limite di reddito che non deve essere superato è di € 8.583,51 (personale) o di € 14.662,96 (coniugale).

- Agli invalidi civili parziali, titolari di assegno mensile, il predetto incremento viene invece corrisposto al perfezionamento di 70 anni di età ed il limite di reddito da non superare è di € 8.476,26 (personale) o € 14.459,80 (coniugale).

3. In attesa del raggiungimento del requisito anagrafico dei 70 anni gli invalidi civili parziali percettori dell'assegno sociale ultra 67enni possono godere dell'incremento di € 12,92 (art. 70 legge 388/2000 art.70)

Riduzione Assegno Sociale Sostitutivo:

Nel caso di ricovero in un istituto la cui retta è a carico dello Stato o enti pubblici, l'Assegno Sociale Sostitutivo viene ridotto a concorrenza delle soglie di reddito.

- del 50% se la retta è a totale carico dello Stato

- del 25%se la retta versata dall'interessato o suoi familiari è di importo inferiore alla metà

dell'assegno. Se la retta comporta una spesa superiore al 50% dell'assegno, l'assegno viene erogato nella sua totalità, senza riduzioni.

N.B: Le seguenti provvidenze economiche che non si trasformano in pensione sociale

 pensione dei ciechi assoluti  pensione dei ciechi parziali

 indennità speciale dei ciechi parziali

 indennità di accompagnamento

 Indennità di frequenza (cessa al 18° anno di età)

La pensione ai Ciechi Civili Assoluti e Parziali non si trasforma in assegno sociale sostitutivo al compimento del 67° anno di età ma continua ad essere erogata nella sua forma originaria. Nel 1° caso potrebbe già essere integrata al milione, nel 2° caso potrà essere soggetta alle maggiorazioni previste per la generalità degli ultra65enni e solo al compimento del 70° anno di età all’incremento al milione.

Mod. ACCAS/PS (accertamento requisiti per assegno o pensione sociale)

Con questo modello si devono dichiarare gli eventuali periodi di soggiorno fuori dal territorio italiano e i ricoveri in un istituto (pubblico/privato/in convenzione) con retta a parziale o totale carico di enti pubblici o a carico proprio o dei familiari.

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STRUTTURE PER ANZIANI

Quando una famiglia giunge alla decisione di inserire un proprio caro in una struttura per anziani, ha la necessita di comprendere a quale tipologia rivolgersi. Esistono, infatti, vari tipi di luoghi di cura ed accoglienza per anziani, in base alla tipologia cambiano il tipo di prestazioni e la struttura stessa dell'ente RESIDENZA SANITARIA ASSISTENZIALE (RSA)

1. La Residenza Sanitaria Assistenziale (RSA), una struttura sociosanitaria dedicata ad anziani non autosufficienti anche affette da gravi patologie degenerative (come il morbo di Alzheimer o il morbo di Parkinson) che necessitano di assistenza medica, infermieristica e riabilitativa a tempo pieno.

2. Si tratta di una tipologia di struttura a carattere prettamente sanitario. In questa struttura è garantita la presenza di un medico 24 ore su 24 e di un sostegno continuativo anche per lo svolgimento delle attività quotidiane, come l’alimentazione e l’igiene personale.

3. Per i degenti sono organizzate attività ricreative finalizzate alla creazione di un clima di serenità ma anche alla stimolazione delle capacità di motricità fine e di tipo cognitivo.

RESIDENZE PROTETTE (R.P.)

1. La Residenza Protetta (R.P.) è una struttura residenziale con elevato livello di integrazione socio- sanitaria, destinata ad accogliere anziani non autosufficienti, con esiti di patologie fisiche, psichiche, sensoriali o miste stabilizzate, non curabili a domicilio e che non necessitano di prestazioni sanitarie complesse

2. Il livello di tutela sanitaria è inferiore a quello erogato dalle RSA. I trattamenti sono costituiti da prestazioni di tipo medico, infermieristico e riabilitativo e di igiene e cura della persona con garanzia di continuità assistenziale, e da attività di socializzazione.

CASA DI CURA

1. La Casa di Cura è una struttura che ospita anziani parzialmente autosufficienti affetti da patologie acute che richiedono assistenza sanitaria continua da parte di personale specializzato

2. In questa struttura gli Anziani possono contare su personale sanitario specializzato e su operatori socio-sanitari.

3. Le attività ricreative tengono conto delle reali capacità degli ospiti presenti e sono calibrate su di esse.

CASA DI RIPOSO

1. La Casa di Riposo può essere accomunata ad una casa albergo o casa di soggiorno o casa vacanza per anziani ed è una struttura adatta per le persone autosufficienti o che hanno piccoli problemi di salute che non richiedono assistenza sanitaria specializzata, in quanto legati all’età del soggetto e non a patologie gravi.

2. è garantita l'assistenza infermieristica e la somministrazione di cure farmacologiche, il personale medico visita regolarmente ma non costantemente la struttura.

3. Il personale sociosanitario offre assistenza agli ospiti che ne hanno bisogno per l’igiene, l’alimentazione e per tutte quelle piccole attività quotidiane di cui gli anziani possono aver bisogno.

4. Nelle case di riposo per anziani sono sempre disponibili degli spazi in comune che favoriscono la socializzazione Lestanze degli ospiti sono generalmente singole o doppie e sono dotate di bagno in camera

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ANCONA APS

RICERCA STRUTTURE PER ANZIANI PRESENTI NELLA PROVINCIA DI ANCONA

Città Nome Attività Indirizzo Telefono

AGUGLIANO Non sono presenti Case di Riposo.

ANCONA

RESIDENZA DORICA - SANTO STEFANO RIABILITAZIONE

Anziani non autosufficienti Equipe psico-socio educativa con

psicologa, educatrice e assistente sociale

Fisioterapia

Via I Maggio, 152

071 2902601, 071 2868012

RESIDENZA ANNI AZZURRI CONERO

Anziani non autosufficienti (malati di Alzheimer e psichiatrici), Fisioterapia Logopedia, Animazione,

Assistenza religiosa

Via Flaminia, 326/A 071 2180111

RESIDENZE PER ANZIANI GRUPPO ZAFFIRO

Anziani autosufficienti e non Fisioterapia, Riabilitazione, Animazione, Parco privato

Via dei Cappuccini, 14 Via Monte Vettore, 55

Piazza Garibaldi, 20

071 2830800 071 43004 071 803277 COMUNE DI ANCONA -

RESIDENZA PROTETTA

“BENINCASA”

Anziani non autosufficienti

Via Podesti, 9 071 2076889

COMUNE DI ANCONA - RESIDENZA PROTETTA

“VILLA ALMAGIA’”

Anziani non autosufficienti

Via Vittorio Veneto, 17/a 071 2070852

ARCEVIA

CASA DI RIPOSO “VELIA VICI” Anziani autosufficienti

Animazione Corso Giuseppe Mazzini,

32 0731 9231

BARBARA Non sono presenti Case di Riposo.

BELVEDERE OSTRENSE

CASA DI RIPOSO E RESIDENZA PROTETTA FONDAZIONE O.P.

“VERRI BERNABUCCI UCCELLINI AMURRI”

Anziani autosufficienti e non

Assistenza religiosa

Animazione Largo Tosi, 5 0731 62025

CAMERANO

CASA DI RIPOSO OPERA PIA

“CECI” - RESIDENZA PROTETTA, CASA DI RIPOSO E

SERVIZIO RESIDENZIALE

Anziani autosufficienti e non Animazione

Via G. P. Marinelli, 3 071 730349

CASTELFIDARDO

RESIDENZA PROTETTA

“CIRIACO MORDINI”

Anziani non autosufficienti Attività ricreative con psicologa

Via Carlo Marx, 68/D 071 78652 CASA ALBERGO “MORDINI” Anziani autosufficienti

Animazione Servizio psicologico Gite guidate esterne CASTEL LEONE DI

SUASA Non sono presenti Case di Riposo.

CERRETO D'ESI

COMUNE DI CERRETO D'ESI - RESIDENZA PROTETTA

“PALAZZO REFI”

Anziani non autosufficienti Animazione

Via Tribbio 0732 678904

COMUNE DI CERRETO D'ESI - RESIDENZA PROTETTA

“GIOVANNI PAOLO II” Via San Lorenzo, 26 0732 677867

Riferimenti

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