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71 del 16 dicembre 1983 Oggetto: Sanzioni previste dall'articolo e 4° comma e dall'articolo 51 del Testo Unico approvato con D.P.R

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Organo: INAIL

Documento: Circolare n. 71 del 16 dicembre 1983

Oggetto: Sanzioni previste dall'articolo 50 - 2°, 3° e 4° comma e dall'articolo 51 del Testo Unico approvato con D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124. Integrazione del mod. 81 D.L.

La concreta attuazione delle disposizioni impartite con le circolari n. 85/27 T.U. 1968, n. 114/1970 e n.

52/1979 in tema di sanzioni previste dagli articoli 50 e 51 del Testo Unico approvato con D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, ha ingenerato talune incertezze o difficoltà relativamente a particolari fattispecie.

Attesa l'importanza della materia ed allo scopo di dirimere le suddette incertezze, si ritiene opportuno chiarire le modalità operative da seguire nonché fornire nuovi orientamenti interpretativi dei vigenti criteri di graduazione che restano confermati.

I) SANZIONE EX ARTICOLO 50, 2°, 3° E 4° COMMA DEL TESTO UNICO

1 - Applicazione degli interessi annui per i casi di sussistenza di "errore scusabile" o "evidente buona fede".

Circa gli interessi annui da applicare nella misura prevista per le varie ipotesi del prospetto n. 2, allegato alla circolare n. 114/1970, per i casi di "errore scusabile" o di "evidente buona fede", che, come è noto, conservano natura sanzionatoria, si dispone che, a modifica delle istruzioni contenute nella predetta circolare, gli interessi stessi devono essere applicati:

a) per le inadempienze di cui al 2° comma: dalla data di inizio dei lavori fino alla data nella quale la denuncia di esercizio risulti spedita ovvero presentata agli sportelli della Sede.

Così, ad esempio, se i lavori sono iniziati il 1° giugno 1980 e la denuncia di esercizio è pervenuta il 30 novembre 1981 (a seguito di presentazione "spontanea" da parte del datore di lavoro o di acquisizione nel corso di accertamento ispettivo) gli interessi devono essere applicati come segue:

- sui premi dovuti per l'anno 1980: interessi dal 1° giugno 1980 al 30 novembre 1981;

- sui premi dovuti per l'anno 1981: interessi dal 1° gennaio 1981 a1 30 novembre 1981;

b) per le inadempienze di cui al 4° comma: per l'intero periodo cui si riferisce l'omissione.

Così, ad esempio, se per una posizione assicurativa "continuativa" con rata premio annuale viene accertata nel febbraio 1982 una omissione per il periodo 1° luglio 1980 - 31 dicembre 1981, gli interessi vanno applicati:

- sui premi omessi per l'anno 1980: dal 1° luglio 1980 al 31 dicembre 1981;

- sui premi omessi per l'anno 1981: dal 1° gennaio 1981 al 31 dicembre 1981.

Ovviamente la data di pagamento, in entrambe le ipotesi, rileverà per l'eventuale comminazione della sanzione di cui al 3° comma dell'articolo 50 del Testo Unico.

In merito, è stato osservato che la valutazione dei requisiti dell'"errore scusabile" e della "evidente buona fede" del datore di lavoro ai fini della graduazione in interessi annui delle sanzioni previste dall'articolo 50, 2° e 4° comma del Testo Unico, in base alle istruzioni impartite con la circolare n. 114/1970, è limitata ai casi per i quali la irregolarità riscontrata sia derivata da "difficoltà di interpretazione sulla natura retributiva o meno di nuovi emolumenti posti dalla dinamica salariale o sulla assoggettabilità o meno all'obbligo assicurativo di determinate categorie di lavoratori".

Al riguardo, sulla base della esperienza acquisita successivamente alla emanazione della citata circolare n.

114/1970, si ritiene che la sussistenza dei requisiti in questione possa essere presa in considerazione anche per fattispecie caratterizzate da elementi diversi, purché risulti chiaramente esclusa la deliberata volontà di eludere le norme (ad esempio: dubbi in ordine all'applicazione della tutela industriale od agricola oppure all'applicazione della gestione "per conto dello Stato" anziché della gestione "ordinaria"

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ecc.).

2 - "Omissioni retributive" riguardanti più anni.

Nei casi di "omissioni retributive" riguardanti più anni, il "premio annuo" ed il "premio omesso", di cui all'allegato n. 2 alla circolare n. 114/1970, debbono essere determinati mediamente sulla base del periodo cui le stesse omissioni si riferiscono.

Per "premio annuo" deve intendersi l'ammontare di tutto il premio dovuto per l'anno, comprensivo, quindi, di quello omesso.

3 - "Omissioni retributive" compiute dai datori di lavoro soggetti anche all'obbligo assicurativo per la silicosi e asbestosi.

In caso di inadempienze che riguardino esclusivamente l'assicurazione contro la "silicosi e asbestosi" (come pure nel caso che le inadempienze riguardino solo l'"assicurazione infortuni") l'incidenza del minor premio, rapportato ad anno, deve essere calcolata sulla somma dei premi annui complessivi ("infortuni" e "silicosi e asbestosi") e non solamente sul premio supplementare "silicosi e asbestosi" (o solamente sul premio "infortuni").

Infatti, la formulazione letterale delle varie ipotesi di cui alla circolare n. 114/1970, allegato n. 2, per una valutazione oggettiva della gravità delle inadempienze in base al valore ed alla durata, e tale da non consentire una distinzione, ai fini dell'applicazione della graduazione delle sanzioni, tra le diverse inadempienze previste dal 2° e dal 4° comma dell'articolo 50 dei Testo Unico, tutte comportanti il pagamento di un premio minore di quello effettivamente dovuto.

4 - Posizioni assicurative "artigiane".

E' stato posto quesito se sia applicabile la sanzione di cui all'articolo 50, 4° comma del Testo Unico, nei confronti dei titolari di aziende artigiane che non provvedano a denunciare tempestivamente:

a) l'inclusione nel nucleo di soggetti la cui contribuzione è regolata mediante premi speciali unitari (familiari coadiuvanti e soci);

b) l'assunzione di dipendenti (diversi dagli apprendisti), la cui contribuzione è da effettuare in forma ordinaria.

Ad entrambi i quesiti va data risposta affermativa.

Infatti, per quanto concerne i soggetti di cui sub a), la applicazione della sanzione è giustificata dalla necessità di individuare, tempestivamente e con certezza, le persone per la delimitazione dell'esatto ambito del singolo rapporto assicurativo.

Relativamente al personale sub b), si aggiunge che la presenza di dipendenti, in precedenza non ricorrente, modifica la struttura del singolo rapporto assicurativo, non consentendo all'Istituto di determinare l'ammontare presunto delle retribuzioni e, quindi, di emettere i provvedimenti di liquidazione del premio anticipato. In tal caso la liquidazione del premio verrebbe effettuata in sede di "consuntivo", in contrasto con le disposizioni contenute nell'articolo 44 del Testo Unico che, come è noto, impone il pagamento anticipato del premio.

Ovviamente non darà luogo alla comminazione della sanzione in parola la mancata comunicazione delle variazioni, intervenute nel corso dell'anno nel numero dei dipendenti assicurati, in armonia con i principi generali che disciplinano la materia.

Le soluzioni di cui sopra non appaiono in contrasto con quanto previsto al 3° comma dell'articolo 12 del Testo Unico, considerato che lo stesso non può essere altrimenti interpretato se non nel senso che debbano essere tempestivamente denunciate tutte le variazioni inerenti agli elementi strutturali del rapporto assicurativo.

5 - Mancata o tardata denuncia di proroga delle lavorazioni a carattere temporaneo.

Nella ipotesi in cui il datore di lavoro titolare di posizione assicurativa a carattere temporaneo non

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provveda o provveda tardivamente a denunciare la proroga dei lavori, cioè oltre il termine indicato nella denuncia di esercizio ovvero nella precedente denuncia di proroga, devono ritenersi ricorrenti i presupposti per l'applicazione della sanzione ex articolo 50, 4° comma del Testo Unico.

Infatti l'inadempienza di cui sopra costituisce una mancata denuncia di estensione del rischio è, pertanto, la stessa comporta l'irrogazione di una sanzione pari all'importo del premio dovuto per le retribuzioni relative al periodo intercorrente tra la data di cessazione del lavoro prevista nella denuncia di esercizio ovvero nella precedente denuncia di proroga, e quella dell'effettivo termine dei lavori ovvero quella di spedizione della denuncia di proroga o della sua presentazione presso gli uffici della Sede.

In relazione a quanto precede sono abrogate, limitatamente a tale argomento, le istruzioni contenute nella circolare n. 135/1941.

6 - Sanzione di cui al 3° comma dell'articolo 50 del Testo Unico nel caso di mancato rispetto di un termine di pagamento previsto in un piano di rateazione.

Considerato che la rateazione viene concessa a condizione che, per la totale soddisfazione del credito, vengano puntualmente rispettate le scadenze e versati gli importi fissati, si chiarisce quanto segue:

a) debiti correnti: il tardato o mancato pagamento anche di una sola rata comporta la decadenza dal beneficio della rateazione e l'applicazione della sanzione di cui al 3° comma dell'articolo 50 del Testo Unico dalla scadenza originaria del titolo oggetto della rateazione, considerando le rate versate come semplici acconti;

b) debiti pregressi: il tardato o mancato pagamento anche di una sola rata comporta la decadenza dal beneficio della rateazione ed il ricalcolo delle sanzioni e degli eventuali interessi dalla scadenza originaria di ciascun titolo oggetto della rateazione.

II) SANZIONE EX ARTICOLO 51 DEL TESTO UNICO

1 - Periodo dell'inadempienza in caso di tardati pagamenti.

Per le ipotesi appresso considerate devono essere osservati i seguenti criteri:

a) la sanzione di cui all'articolo 51 del Testo Unico è stata finora applicata anche relativamente all'infortunio verificatosi od alla malattia professionale manifestatasi nell'anno in cui il premio sia stato versato nei termini, qualora risultino "scoperti" precedenti crediti dovuti per lo stesso titolo. Tale soluzione, peraltro, è stata disattesa da alcune sentenze della magistratura ordinaria ed, inoltre, ha dato luogo a qualche difficoltà di applicazione del "limite massimo" della sanzione in argomento relativamente al complesso degli infortuni verificatisi o delle malattie professionali manifestatesi durante la seconda o successiva inadempienza in tardato pagamento quando questa persista nel tempo.

Pertanto, si precisa che la sanzione di cui trattasi, qualora l'inadempienza riguardi il pagamento della "rata premio", non può applicarsi relativamente agli infortuni avvenuti o alle malattie professionali manifestatesi nel successivo periodo assicurativo (ad esempio: anno 1980), per il quale la "rata premio" sia stata versata in termini anche se risultino ancora insoluti crediti per lo stesso titolo relativi ad esercizi precedenti (ad esempio: "rate premio" 1978, 1979).

Qualora l'inadempienza riguardi la "regolazione", si deve seguire un criterio sostanzialmente analogo. Ad esempio: se la "regolazione"' per l'anno 1979 è richiesta con scadenza 14 marzo 1980 ed il datore di lavoro, già inadempiente per la "regolazione" 1978, non effettua il pagamento, il periodo da considerare per l'applicazione della sanzione ex articolo 51 del Testo Unico, come successivamente esposto, sarà: 15 marzo 1980 - 14 marzo 1981. Se, pero, la "regolazione" relativa all'anno seguente (1980) è richiesta con scadenza 14 febbraio 1981 e regolarmente pagata (per esempio: il 9 febbraio 1981), la sanzione in parola non troverà applicazione per il periodo 10 febbraio - 14 marzo 1981, anche se non sia ancora completamente trascorso il citato periodo 15 marzo 1980-14 marzo 1981.

Più schematicamente:

- "regolazione" premio anno 1979: scadenza di pagamento 14 marzo 1980;

- periodo di "recidiva": 15 marzo 1980 - 14 marzo 1981;

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- "regolazione" premio anno 1980: scadenza di pagamento 14 febbraio 1981;

- pagamento della "regolazione" premio anno 1980 effettuato il 9 febbraio 1981;

- periodo durante il quale si applicherà la sanzione: 15 marzo 1980 - 9 febbraio 1981;

- periodo durante il quale non si applicherà la sanzione: 10 febbraio 1981 - 14 marzo 1981;

b) nel caso di ripetuto tardato pagamento della "rata premio", considerato che l'inosservanza del termine di pagamento, ai fini che interessano, consente di ritenere il datore di lavoro inadempiente anche per il periodo antecedente la data di scadenza del termine utile per il pagamento, devono essere prese in considerazione gli infortuni verificatisi o le malattie professionali manifestatesi dal primo giorno del periodo assicurativo al quale il titolo si riferisce (anno, semestre, trimestre, a seconda del tipo di frazionamento del premio) fino al termine del periodo stesso, salvo che il pagamento sia effettuato durante il predetto periodo assicurativo. In tal caso è evidente che dovrà essere chiesto il rimborso per i soli casi di infortunio verificatisi o di malattie professionali manifestatesi dal giorno iniziale dei periodi stessi fino al giorno antecedente quello di pagamento:

- nel caso di ripetuto tardato pagamento della "integrazione rata" o di "supplemento premio", fermo restando il suddetto termine finale, il periodo di inadempienza decorre dal giorno successivo a quello di scadenza del termine di pagamento;

- nel caso di ripetuto tardato pagamento della "regolazione" devono essere presi in considerazione gli infortuni verificatisi e le malattie professionali manifestatesi nel periodo di un anno, un semestre, un trimestre (a seconda del tipo di frazionamento del premio), decorrenti dal giorno successivo a quello di scadenza del termine di pagamento, salvo che il pagamento sia effettuato durante lo stesso periodo. In tale ipotesi ovviamente non dovrà essere applicata la sanzione relativamente ai casi di infortuni o di malattie professionali successivi alla data del pagamento;

c) nel caso di ripetuto tardato pagamento dei premi richiesti per inadempienze rilevate a norma del 4°

comma dell'articolo 50 del Testo Unico, devono essere presi in considerazione gli infortuni verificatisi e le malattie professionali manifestatesi dal giorno successivo a quella di scadenza del termine di pagamento sino alla data di pagamento dei premi stessi;

d) nel caso di mancato rispetto di un termine di pagamento previsto in piano di rateazione, considerato che la rateazione stessa viene concessa a condizione che per la totale soddisfazione dei credito vengano puntualmente rispettate le scadenze fissate, il beneficio della rateazione è da ritenere come non concesso e, pertanto, troveranno applicazione le previsioni di cui ai precedenti punti a), b) e c).

2 - Limite massimo".

Ai fini dell'applicazione del "limite massimo" previsto dai vigenti criteri di graduazione delle sanzioni in oggetto, si precisa quanto segue:

a) deve essere tenuto conto esclusivamente del complesso degli infortuni avvenuti e delle malattie professionali manifestatesi durante il periodo (come sopra specificato) dell'ultima inadempienza. Per il raggiungimento del "limite massimo" devono considerarsi soltanto gli importi graduati.

Rimane fermo che in caso di tardato o mancato pagamento degli importi delle sanzioni ridotte, queste vengono ripristinate nella misura intera. In quest'ultima ipotesi le somme relative alla differenza tra sanzione intera e sanzione graduata devono essere richieste indipendentemente dal ripetuto "limite massimo".

Per realizzare, inoltre, una maggiore speditezza nell'applicazione delle sanzioni nell'ambito del periodo in discussione, le Sedi devono procedere alla graduazione ed alla richiesta di ogni singola sanzione fino a che la somma complessiva degli importi richiesti non raggiunga il "limite massimo".

Per i casi di infortunio o malattia professionale successivi dovrà procedersi alla semplice notifica (mod.

80/bis D.L.). Qualora tale limite venga raggiunto, la Sede - appena in possesso dei dati relativi agli infortuni verificatisi ed alle malattie professionali manifestatesi nel periodo di "recidiva" ovvero entro sessanta giorni dalla definizione degli stessi successiva alla segnalazione di questa Direzione generale - Servizio meccanizzazione dovrà comunicare al datore di lavoro, con il modulo del quale si allega fac-simile (da riprodurre localmente fino alla ristampa del mod. 81 D.L. aggiornato), la situazione complessiva delle

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sanzioni concernenti tutti gli infortuni avvenuti e le malattie professionali manifestatesi nel periodo in argomento (compresi quelli successivi al raggiungimento del limite e per i quali, pertanto, non è stato chiesto il rimborso) indicando l'importo totale delle rivalse, l'importo graduato dovuto, l'importo eventualmente già pagato e l'eventuale differenza ancora da versare.

Ad esempio:

- 2^ inadempienza: rata 1980 non pagata

- periodo di inadempienza 10 gennaio - 31 dicembre 1980

- inf./mal.prof. (importo graduato) dell'8. 1.1980 L. 275.000

- inf./mal.prof. (importo graduato) del 23. 4.1980 L. 580.000

- inf./mal.prof. (importo graduato) del 22. 6.1980 L. 750.000

- inf./mal.prof. (importo graduato) del 10.10.1980 L. 435.000

"limite massimo" L. 1.050.000.= rapportato alle retribuzioni 1979.

Per i casi dell'8 gennaio e 23 aprile dovrà essere richiesto il rimborso degli interi importi graduati, per quello del 22 giugno la richiesta dovrà essere limitata a L. 195.000, e, infine, per il caso del 10 ottobre sarà effettuata la semplice notifica;

b) nel caso di posizione assicurativa a carattere "temporaneo" istituita per breve periodo e prorogata più volte nello stesso anno di istituzione, si verifica l'impossibilità di far riferimento alle retribuzioni concernenti l'anno precedente l'infortunio o la malattia professionale, per la determinazione del "limite massimo" di graduazione della sanzione ex articolo 51 del Testo Unico.

In tale ipotesi il suddetto limite dovrà essere stabilito in relazione alle retribuzioni, rapportate ad anno, denunciate dal giorno di inizio dei lavori fino al termine della "proroga" durante la quale si è verificato l'infortunio.

Ad esempio: pos. ass. "temporanea" dal 21 marzo 1979 al 31 maggio 1979

proroga dal 1° giugno 1979 al 30 giugno 1979

proroga dal 1° luglio 1979 al 31 ottobre 1979

infortunio/malattia professionale (art. 51) del 30 luglio 1979

retribuzioni 21 marzo-31 ottobre 1979 L. 350.000 (gg. 224)

(giorni 224: L. 350.000 = giorni 365 : x)

retribuzione - anno: L. 570.313.=

c) per le posizioni assicurative relative a medici esposti alle lesioni o malattie causate dagli apparecchi radiologici o dall'uso di sostanze radioattive - poiché per la graduazione della suddetta sanzione non è possibile tener conto del "limite massimo", trattandosi di rapporto assicurativo regolato con premi speciali unitari che prescindono dall'elemento "retribuzione" - la questione va risolta assumendo, come massa retributiva sulla quale calcolare il suddetto "limite massimo", la retribuzione stabilita per la liquidazione delle rendite in vigore nell'anno precedente l'infortunio o la malattia professionale moltiplicata per il numero medio dei medici che durante l'anno stesso sono stati esposti al rischio, figuranti nella denuncia di esercizio e/o di variazione;

d) nella ipotesi di recidiva in omissioni retributive rilevate con un unico accertamento ma riguardanti più anni, il "limite massimo" deve essere determinato per ciascuno degli anni medesimi ed applicato al complesso degli infortuni verificati e delle malattie professionali manifestatesi nei singoli anni.

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Ad esempio:

- 2^ inadempienza per omissioni retributive: 8 marzo 1979 - 11 novembre 1981

- periodo di inadempienza: 8 marzo 1979 - 11 novembre 1981

- infortuni o malattie professionali (graduati)

- inf./mal.prof. (importo graduato) dell'10. 3.1979 L. 350.000

- inf./mal.prof. (importo graduato) del 12.12.1979 L. 12.000.000

- inf./mal.prof. (importo graduato) del 5. 5.1980 L. 14.000.000

- inf./mal.prof. (importo graduato) del 8.10.1981 L. 13.000.000

- limite massimo per l'anno: 1979 L. 1.500.000

- limite massimo per l'anno: 1980 L. 2.000.000

- limite massimo per l'anno: 1981 L. 4.000.000

Le richieste delle somme da rimborsare devono essere limitate, per i casi del 1979, complessivamente a L.

1.500.000, per quelli del 1980 e 1981, rispettivamente, a L. 2.000.000 e a L. 4.000.000.

3 - Computo del triennio

a) in caso di tardato o mancato pagamento della "rata premio" annuale (3° comma, art.50 T.U.).

Il periodo da considerare a tal fine si estenderà dall'anno nel quale si è verificata la seconda o successiva inadempienza fino ai due esercizi immediatamente precedenti.

Così, ad esempio, nel caso di mancato o tardato pagamento della "rata premio" 1983, dovrà essere verificata la regolarità contributiva relativa al pagamento delle "rate premio" afferenti gli anni 1982 e 1981.

b) In caso di tardato o mancato pagamento della "regolazione" (3° comma, art. 50 T.U.).

Poiché le richieste del titolo in parola vengono effettuate con cadenze non prefissabili e quindi variabili, il riferimento per il computo del triennio alla data di scadenza del termine utile per il pagamento potrebbe dar luogo all'esclusione della regolazione relativa all'esercizio più remoto qualora la richiesta stessa sia stata effettuata in un mese antecedente a quello dell'anno in cui viene reiterata l'inadempienza. S'impone, pertanto, che vengano considerati gli anni di competenza ai quali le singole regolazioni si riferiscono. Tale impostazione consente di adottare, anche per il titolo in parola, la soluzione di cui al punto a).

Così, ad esempio, nel caso di mancato o tardato pagamento della "regolazione" 1982, dovrà essere verificata la regolarità contributiva relativa al pagamento delle "regolazioni" afferenti gli esercizi 1981 e 1980, indipendentemente dalle singole date di richiesta.

c) In caso di omissioni (4° comma, art.50 T.U.).

Ai fin del computo del triennio entro il quale è delimitata la possibilità di applicare la sanzione per recidiva in inadempienze previste dall'articolo 50, 4° comma del Testo Unico - considerata l'opportunità di carattere generale di attenuare, nei limiti del possibile, le conseguenze di una norma particolarmente gravosa come quella fissata dall'articolo 51 del Testo Unico - il riferimento va fatto tenendo presente il periodo intercorrente tra le date degli accertamenti (ancorché effettuati dall'ispettorato del lavoro o dall'INPS) delle inadempienze stesse.

Ad esempio:

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- omissione retributiva dal 1° gennaio 1979 al 30 giugno 1979 accertata il 10 agosto 1980

- omissione retributiva dal 1° gennaio 1980 al 31 dicembre 1980 accertata il 20 aprile 1981

- omissione retributiva dal 1° gennaio 1981 al 30 giugno 1981 accertata il 10 settembre 1982: computo del triennio dal 10 agosto 1980 al 10 settembre 1982.

4 - "Recidiva" in omissioni (4° comma, art.50 T.U.); infortuni o malattie professionali antecedenti la data del primo accertamento.

In linea di principio, si ha "recidiva" in omissioni solo se vi sia stata nel triennio (come sopra considerato) una precedente formale contestazione di inadempienza.

Qualora la seconda inadempienza rilevata abbia avuto inizio anteriormente alla data di accertamento della prima inadempienza, il periodo antecedente tale data non può essere preso in considerazione ai fini della sanzione ex articolo 51 del Testo Unico, la quale quindi dovrà essere contestata solo per gli infortuni verificatisi e le malattie professionali manifestatesi tra il giorno successivo alla data dell'accertamento della prima inadempienza ed il giorno in cui è cessata la seconda inadempienza.

Ad esempio:

- omissione retributiva dal 1° gennaio 1979 al 31 dicembre 1979 accertata il 10 marzo 1980

- omissione retributiva dal 30 ottobre 1979 al 30 giugno 1980 accertata il 10 luglio 1980: periodo di

"recidiva" 11 marzo 1980-30 giugno 1980.

5 - Cumulo di postumi da infortuni o malattie professionali dei quali l'ultimo ha dato luogo alla costituzione della rendita.

Nel caso ipotizzato, per l'applicazione della sanzione prevista dall'articolo 51 del Testo Unico, si deve tenere conto degli oneri determinati dal grado di inabilità complessivo che ha dato luogo alla costituzione della rendita, atteso che la norma di cui al ripetuto articolo 51 del Testo Unico ha natura e funzione spiccatamente sanzionatoria del comportamento recidivo, in inadempienza specifica, del datore di lavoro.

Il riferimento all'ammontare delle prestazioni erogate costituisce l'unico elemento valido, anche se oggetto di graduazione, indicato dal legislatore per determinare, nel caso concreto, l'entità della sanzione in parola per cui, a tal fine, non è dato assumere altri criteri di valutazione.

Tale fondamentale criterio ha ricevuto l'assenso dei Ministeri vigilanti in relazione all'analogo problema concernente l'inclusione delle spese di ricovero e di cura nell'ammontare della sanzione in parola che, come noto, sono ora sostenute dal Servizio sanitario nazionale.

Giova inoltre sottolineare che, qualora si accedesse alla tesi del frazionamento degli oneri, si perverrebbe inevitabilmente alla conclusione che, se il grado di inabilità riscontrato per l'ultimo infortunio e/o malattia professionale, autonomamente considerato, non dovesse raggiungere il livello minimo di legge, la sanzione in parola non dovrebbe trovare applicazione per il valore della rendita costituita.

Tale tesi appare poco convincente considerato che l'inabilità di cui sopra, pur avendo concorso in maniera determinante alla valutazione complessiva del danno che ha dato luogo alla costituzione della rendita, perderebbe ogni rilievo ai fini che interessano.

6 - "Revisione" e "rivalutazione" della rendita

Si precisa che gli importi da richiedere in applicazione dell'articolo 51 del Testo Unico debbono essere comprensivi delle somme relative alle "rivalutazioni" ed alle "revisioni" delle rendite, allorquando tali modificazioni intervengano prima del pagamento da parte del datore di lavoro recidivo nelle inadempienze.

7 - Applicazione della sanzione in caso di malattia professionale

Da alcuni datori di lavoro è stata talvolta sostenuta la non applicabilità dell'articolo 51 del Testo Unico nei casi di malattia professionale, in quanto l'inadempienza dovrebbe essere in atto non al momento della richiesta di indennizzo bensì al momento in cui la tecnopatia viene contratta. Una tesi siffatta non può

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essere condivisa. Infatti - premesso che la norma in questione, pur riferendosi agli infortuni sul lavoro, è applicabile anche alle malattie professionali in forza dell'articolo 51 del Testo Unico - si osserva che il momento rilevante della tecnopatia è quello della manifestazione, definita nell'articolo 135 del Testo Unico, e da tale considerazione non si può prescindere nell'interpretazione, in via generale, della norma contenuta nell'articolo 131 del Testo Unico.

Invero, il Testo Unico, per le malattie professionali, poiché la causa dell'evento dannoso è lenta e per sua natura diluita e distanziata nel tempo, attribuisce rilievo giuridico alla manifestazione della tecnopatia in quanto essa sola può essere validamente precisata.

Comunque, date le peculiari caratteristiche dell'insorgere e del manifestarsi delle tecnopatie, si ritiene che la sanzione possa essere applicata solo se il datore di lavoro inadempiente eserciti attività comportanti i particolari rischi delle tecnopatie stesse.

In proposito si fa presente che questa Direzione generale - Servizio meccanizzazione, procederà a rilevare tutti i casi che poi le Sedi esamineranno in base al suesposto criterio, segnatamente nelle ipotesi di opposizione dei datori di lavoro.

8 - Applicabilità dell'articolo 51 del Testo Unico alle imprese ammesse a procedure di "concordato preventivo" o di "amministrazione controllata"

Nell'ambito delle procedure di "concordato preventivo" o di "amministrazione controllata", il debitore conserva normalmente la titolarità, l'amministrazione dei propri beni e l'esercizio dell'impresa (cfr. artt.

167 e 188 della legge fallimentare).

Tale amministrazione, da parte del debitore, deve però pur sempre svolgersi sotto la "vigilanza" del Commissario giudiziale e la "direzione" del Giudice delegato, affinché gli interessi dei creditori siano salvaguardati e le finalità della procedura possano essere raggiunte.

Pertanto, il debitore può, da solo od autorizzato, compiere atti di ordinaria ed anche di straordinaria amministrazione per l'esercizio dell'impresa, con la conseguenza che può porre in essere inadempienze tali da farlo considerare "recidivo" e, quindi, passibile della sanzione ex articolo 51 del Testo Unico.

Peraltro, esaminando la questione sotto un profilo non strettamente giuridico, non può ignorarsi che le situazioni delle singole aziende sottoposte a "concordato preventivo" o ad "amministrazione controllata"

possano presentarsi in maniera difforme le une dalle altre, e ciò a seconda della effettiva e concreta

"direzione" e "vigilanza" che il Giudice delegato ed il Commissario giudiziale svolgono. Ogni procedura può presentarsi con diverse fisionomie e quindi, non potendo in via generale dare al problema una soluzione valida per tutti i casi, nelle singole e concrete procedure deve essere individuata la soluzione più equa.

Il debitore, in concreto, può commettere inadempienze contributive per motivi, estranei alla propria volontà, che gli impediscono di evitarle; onde si potrebbe giungere a non ravvisare in siffatte ipotesi inadempienza alcuna, o comunque a ravvisarsi una inadempienza dovuta, per l'imprenditore, a forza maggiore.

Pertanto, le situazioni di inadempienza verificatesi nel corso di procedure di "concordato preventivo" o di

"amministrazione controllata" è opportuno siano esaminate attentamente, ove occorra con l'ausilio della Direzione di Ispettorato e della Avvocatura, limitando, in linea di massima, l'applicazione della sanzione ai casi che non rientrano nella ipotesi di cui al periodo precedente.

9 - Prescrizione

Dal combinato disposto dell'articolo 112, 2° comma, del Testo Unico e dell'articolo 4 del D.L. n. 663/1979, come integrato dalla legge di conversione n. 33/1980, l'azione per riscuotere i premi di assicurazione e, in genere, le somme dovute dai datori di lavoro all'Istituto si prescrive nel termine di tre anni dal giorno nel quale il reddito è diventato, per l'Istituto, certo, liquido ed esigibile.

Tale principio trova applicazione anche in caso di "recidiva" ex articolo 51 del Testo Unico.

Pertanto, una volta constatata la "recidiva" ed effettuato il pagamento della indennità per inabilità temporanea ed operata la liquidazione della rendita, la relativa azione per il recupero - sempre che non ostino circostanze le quali rendano il credito non certo, non liquido o non esigibile - è soggetta alla prescrizione triennale decorrente dal giorno successivo a quello di ricevimento da parte del datore di

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lavoro della richiesta di pagamento.

Infatti, il predetto datore di lavoro soltanto "da tale momento è in grado di provvedere al rimborso di quanto da lui dovuto" (cfr. sentenze 10 marzo 1979, n. 1526 e 28 aprile 1979, n. 2502 della Corte di Cassazione).

Si ritiene, infine, necessario raccomandare che la quantificazione della sanzione in parola venga effettuata dalle unità operative con la massima sollecitudine, ad evitare possibili contestazioni da parte dei datori di lavoro che potrebbero pregiudicare l'effettivo recupero.

Si impone, pertanto, che le Unità provvedano periodicamente, possibilmente entro il 31 dicembre di ciascun anno, ad effettuare le opportune verifiche circa la tempestività delle operazioni.

10 - Concorso dell'azione di rivalsa ex articolo 51 del Testo Unico con l'azione di regresso di cui all'articolo 11 del Testo Unico

Può verificarsi che un datore di lavoro, nei confronti del quale sia applicabile la sanzione prevista dall'articolo 51 del Testo Unico, sia anche passibile dell'azione di regresso prevista dall'articolo 11 del Testo Unico stesso.

In tale caso il contemporaneo esperimento delle due azioni sembrerebbe contrastare con i principi di legittimità e di equità, in quanto realizzerebbe un duplice risarcimento per l'Istituto.

Ciò, però, non può validamente essere sostenuto giacchè l'obbligo del datore di lavoro di rimborsare - ai sensi dell'articolo 51 del Testo Unico - le somme erogate dall'Istituto ha natura di sanzione civile - mentre quello derivante dall'articolo 11 del Testo Unico ha natura di risarcimento del danno che trova fondamento in una responsabilità extracontrattuale e si concretizza in una surroga dell'Istituto nei diritti dell'assicurato.

L'azione ex articolo 11 del Testo Unico, infatti, ha lo scopo di evitare che l'assicurato fruisca, per uno stesso evento, di due risarcimenti (l'uno dall'Istituto assicuratore, l'altro dal datore di lavoro responsabile), mentre l'articolo 51 del Testo Unico costituisce una pressante sollecitazione ad adempiere agli obblighi derivanti dall'attuazione delle norme di tutela obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, in relazione anche al sistema di automaticità delle prestazioni a favore dei lavoratori dipendenti per i quali ricorra l'obbligo assicurativo.

La diversità di funzioni cui adempiono le due norme consentirebbe quindi di ritenere legittima l'azione dell'Istituto, svolta per due diverse obbligazioni e distinte finalità, non potendosi ammettere, tra l'altro, che un'azione di rivalsa ex articolo 51 esenti il datore di lavoro dalla responsabilità derivante dall'articolo 11 del Testo Unico.

Tale orientamento interpretativo trova conferma in sentenze della Magistratura di merito nonché della Corte Suprema di Cassazione (sentenza n.4320 del 15 marzo 1974).

11 - Inserimento in archivio magnetico delle sanzioni di cui all'articolo 51 del Testo Unico

Allo scopo di uniformare i criteri operativi e di semplificare la gestione contabile, si dispone che siano inserite in archivio magnetico cumulativamente le sanzioni riferite a più casi di infortunio o malattia professionale, uniformemente graduate, indicando come periodo assicurativo, il periodo considerato per l'individuazione delle inadempienze.

Per l'eventuale annullamento della sanzione relativa ad uno o più casi di infortunio facenti capo ad una segnalazione cumulativa, si richiama quanto contenuto nelle "Istruzioni contabili e norme per l'acquisizione di dati" così come modificate, in relazione alla causale 511, con lettera circolare n. 4/1983.

12 - Rilevazione di infortuni o malattie professionali in coesistenza di "recidive"

Si precisa che in presenza di più inadempienze, i casi di infortunio o di malattia professionale sono riportati negli appositi tabulati una sola volta in relazione alla prima recidiva rilevata.

III) DECORRENZA DEGLI INTERESSI IN CASO DI TARDATO PAGAMENTO DEI PREMI OLTRE IL 360°

GIORNO DALLA DATA DI SCADENZA

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Considerato il disposto dell'articolo 1224 c.c., gli Interessi debbono essere conteggiati dal giorno del ritardo, in quanto solo con la scadenza del termine ultimo di pagamento acquista giuridica rilevanza l'inadempienza del debitore.

Pertanto, tenuto conto del termine fissato dall'articolo 44 del Testo Unico, gli anzidetti interessi di mora decorrono dal giorno successivo a quello di scadenza del termine fissato per il pagamento.

IV) APPLICABILITA' DEGLI INTERESSI DI RATEAZIONE ALLE SANZIONI

In conformità ai principi generali delle obbligazioni pecuniarie (art. 1282 c.c.), anche alle sanzioni ex articoli 50 e 51 del Testo Unico, nel caso in cui sia concesso il pagamento rateale dei relativi importi, debbono essere applicati gli interessi di rateazione, dato il carattere propriamente corrispettivo degli stessi.

Sono abrogate le istruzioni in contrasto con le presenti.

ALLEGATO ALLA CIRCOLARE N. 71/1983

Ditta:

OGGETTO: Applicazione della sanzione prevista dall'articolo 51 del Testo Unico.

Posizione assicurativa n.____________________

Periodo di inadempienza: _____________________

Durante il periodo nel quale codesta Ditta era recidiva in una delle inadempienze previste dall'articolo 50 del Testo Unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali approvato con D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, si sono verificati gli eventi sotto indicati.

In conseguenza codesta Ditta è tenuta, a norma dell'articolo 51 del citato Testo Unico, a rimborsare all'Istituto l'ammontare delle prestazioni liquidate per i casi stessi:

In base ai criteri di graduazione delle sanzioni fissati con D.M. 14 novembre 1970, che ha approvato la deliberazione del Consiglio di amministrazione di questo Istituto in data 29 settembre 1970, si comunica che il suddetto importo complessivo è stato ridotto a lire ... salvo diversa graduazione in relazione ad eventuali omissioni retributive riguardanti il predetto periodo di recidiva che venissero successivamente accertate.

Pertanto:

1 poiché tale importo è già stato versato nulla è ancora dovuto.

2 poiché è già stato versata la somma di L. ... risulta ancora dovuto l'importo di L. ...

Si invita pertanto a provvedere al versamento della somma predetta entro sessanta giorni dalla ricezione della presente comunicazione e si avverte che, in caso di mancato adempimento, saranno ripristinati gli importi interi delle sanzioni comminate.

L.

L.

L.

L.

TOTALE COMPLESSIVO L.

_______________________

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Si allega bollettino versamento.

Distinti saluti.

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