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DOCUMENTO A CURA DELLA COMMISSIONE PRINCIPI CONTABILI dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Milano (Presidente Tiziano Sesana)

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Academic year: 2022

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DOCUMENTO A CURA DELLA COMMISSIONE PRINCIPI CONTABILI

dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Milano

(Presidente Tiziano Sesana)

Gruppo di studio:

Sonia Bianchi, Francesco Caligiore, Simona Cornaggia, Stefano Dessì, Matteo Gandini, Alessandra Maggioni, Alessandro Saini, Gabriele Sandretti, Tiziano Sesana (coordinatore)

Il presente documento costituisce risposta alla consultazione pubblica di cui alla Newsletter del Dicembre 2019 in tema di “OIC – Attività nazio- nale – Bozza di risposta alla richiesta di chiarimento - OIC 19 Debiti”:

In via preliminare si osserva quanto segue:

- in tema di cambio di controparte non dovuta all’estinzione della prece- dente obbligazione (v. quart’ultimo paragrafo della bozza di risposta dell’OIC) si rileva che ivi si fa riferimento alle “previsioni dei flussi fu- turi di cassa connessi al debito” quando, invece, nel testo del par. 73 dell’OIC 19 si fa riferimento più in generale ai “termini contrattuali”. I termini contrattuali non si esauriscono nei soli flussi futuri di cassa, ma sono espressione anche di altri elementi del contratto. La limitazione in questione ai soli flussi di cassa è pertanto non coerente con il dettato del principio contabile e potrebbe portare a fraintendimenti ovvero ad errori di valutazione qualora variasse in modo significativo un altro termine contrattuale che non sia “flussi futuri di cassa”;

- quanto osservato al punto precedente vale anche avuto riguardo al tema

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Pag. 2 del cambio di valuta; anche in questo caso il riferimento esposto non è ai termini contrattuali come previsto dal par. 73 dell’OIC 19, ma solo ai

“flussi futuri di cassa”.

* * *

Entrando ora nel merito effettivo della risposta fornita si osserva quanto segue:

- con riferimento alla prima fattispecie pertinente il cambio della contro- parte si osserva che usualmente ciò non comporta variazioni nei termini contrattuali. Ciò che varia è solo in soggetto creditore a cui deve essere pagato il debito. Rischia pertanto di risultare fuorviante la rispo- sta/spiegazione fornita che fa riferimento alla valutazione di eventuali modifiche contrattuali. Se cambia solo la controparte per effetto ad esempio di una cessione del credito a terzi da parte del creditore i ter- mini contrattuali certamente non sono variati; il debitore riceve la co- municazione del cambio del creditore e deve solo prenderne nota per sapere a chi pagare il debito per adempiere la sua obbligazione.

Si ritiene quindi che per tale fattispecie non si debba fare riferimento al- la questione della valutazione della variazione dei termini contrattuali onde evitare fraintendimenti. Dovrebbe essere subito chiaro che se cam- bia solo la controparte il debito non si estingue;

- con riferimento alla seconda fattispecie pertinente il cambio di forma giuridica (i.e. estinzione di un debito e accensione di altro diverso debi- to) sembra di comprendere che nel caso cambi la controparte il debito si estingue, mentre se non cambia la controparte si debba valutare se sono intervenute oppure no variazioni sostanziali nei termini contrattuali e, quindi, in caso di variazioni sostanziali il debito si estingue ed in caso di variazioni non sostanziali il debito non si estingue. Tuttavia, ben po- trebbe presentarsi anche il caso del cambio di controparte senza varia- zioni sostanziali.

A monte di ogni ulteriore considerazione ci si domanda piuttosto come la variazione della forma giuridica, a prescindere quindi dal cambio del- la controparte, possa avvenire senza una variazione sostanziale dei ter- mini contrattuali (che come detto più sopra non possono ritenersi rappresentati solo dall’elemento contrattuale “flussi futuri di cassa”).

Onde evitare anche in questo caso fraintendimenti si ritiene che debba

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Pag. 3 essere meglio esplicitato che nel caso di cambio sostanziale di forma giuridica si estingue sempre e comunque il debito.

In un paese di civil law come l’Italia non possono essere trascurate le norme di diritto che in modo complementare disciplinano, da un lato, la redazione e, dall’altro, la lettura del bilancio;

- con riferimento alla terza fattispecie relativa al cambio di valuta si os- serva che la valuta è un termine contrattuale il cui cambiamento è sem- pre sostanziale.

Peraltro, la valutazione della variazione degli effetti sostanziali sui flus- si futuri di casa appare difficilmente determinabile in modo attendibile a ragione della complessità e della volatilità sottesa al mercato valutario (si pensi ad un cambiamento che riguarda valute poco volatili e princi- palmente scambiate sui mercati – ad esempio EUR cambiato con USD – rispetto ad un cambiamento in cui una delle due valute è molto volatile e/o non è tra quelle principalmente scambiate sui mercati – ad esempio EUR o USD cambiato con NZD o RUB o BRL – ovvero ancora ad un cambiamento con valute che seppur principalmente scambiate sui mer- cati siano nel contesto da considerare volatili – ad esempio, nell’attuale scenario economico, EUR o USD cambiato con GBP).

* * *

Con riferimento a tutto quanto sopra si lascia all’OIC valutare l’opportunità di integrare o meno l’appendice dell’OIC 19 ovvero il par. 73 dell’OIC 19 con futuri emendamenti in modo che sia più chiaro a tutti i destinata- ri/utilizzatori dei principi contabili nazionali le tematiche trattate nella Newsletter in commento ed anche cosa debba intendersi per “termini con- trattuali”.

In ogni caso si ritiene che i temi in discussione nella Newsletter del dicem- bre 2019 sia più opportuno che vengano ulteriormente approfonditi in altra Newsletter al fine di evitare che la risposta in bozza si cristallizzi e lasci così in sospeso le ipotesi di fraintendimento di cui si è detto. La bozza di risposta potrebbe essere artatamente utilizzata per porre in essere compor- tamenti invero non corretti alla luce dello stesso par. 73 dell’OIC 19.

* * * Milano, 14 febbraio 2020

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