Sommario
IV Informazioni
INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA
Commissione europea
2020/C 42/01 Tassi di cambio dell'euro — 6 febbraio 2020. . . 1
INFORMAZIONI PROVENIENTI DAGLI STATI MEMBRI
2020/C 42/02 Notifica ai sensi dell’articolo 114, paragrafo 4, del trattato sul funzionamento dell’Unione europea — Disposizioni nazionali più rigorose delle disposizioni di una misura di armonizzazione dell’UE (1). . . 2
V Avvisi
PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA DELLA CONCORRENZA
Commissione europea
2020/C 42/03 Notifica preventiva di concentrazione (Caso M.9751 — Elliot/Apollo/EP Energy) Caso ammissibile alla procedura semplificata (2). . . 4
ALTRI ATTI
Commissione europea
2020/C 42/04 Pubblicazione della comunicazione di approvazione di una modifica ordinaria al disciplinare di produzione di un nome nel settore vitivinicolo di cui all’articolo 17, paragrafi 2 e 3, del regolamento delegato (UE) 2019/33 della Commissione. . . 6
IT
C 42 Gazzetta ufficiale
dell’Unione europea
63o anno
Comunicazioni e informazioni
7 febbraio 2020 Edizionein lingua italiana
(2) Testo rilevante ai fini del SEE.
delegato (UE) 2019/33 della Commissione. . . 14 2020/C 42/06 Pubblicazione della comunicazione di approvazione di una modifica ordinaria al disciplinare di
produzione di un nome nel settore vitivinicolo di cui all’articolo 17, paragrafi 2 e 3, del regolamento delegato (UE) 2019/33 della Commissione. . . 22
Rettifiche
2020/C 42/07 Rettifica all’accordo del 22 gennaio 2020 tra la Banca centrale europea e le banche centrali nazionali degli Stati membri non appartenenti all’area dell’euro che modifica l’accordo del 16 marzo 2006 tra la Banca centrale europea e le banche centrali nazionali degli Stati membri non appartenenti all’area dell’euro che stabilisce le procedure operative di un meccanismo di cambio per la terza fase dell’unione economica e monetaria 2020/C 32 I/01 (GU C 032I dell’1.2.2020). . . 34
IV
(Informazioni)
INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA
COMMISSIONE EUROPEA
Tassi di cambio dell'euro (1) 6 febbraio 2020
(2020/C 42/01)
1 euro =
Moneta Tasso di cambio
USD dollari USA 1,1003
JPY yen giapponesi 120,87
DKK corone danesi 7,4725
GBP sterline inglesi 0,84835
SEK corone svedesi 10,5550
CHF franchi svizzeri 1,0715
ISK corone islandesi 138,10
NOK corone norvegesi 10,1288
BGN lev bulgari 1,9558
CZK corone ceche 24,893
HUF fiorini ungheresi 336,76
PLN zloty polacchi 4,2451
RON leu rumeni 4,7655
TRY lire turche 6,5886
AUD dollari australiani 1,6282
Moneta Tasso di cambio
CAD dollari canadesi 1,4610
HKD dollari di Hong Kong 8,5420
NZD dollari neozelandesi 1,6994
SGD dollari di Singapore 1,5233
KRW won sudcoreani 1 301,78
ZAR rand sudafricani 16,3028
CNY renminbi Yuan cinese 7,6676
HRK kuna croata 7,4563
IDR rupia indonesiana 15 000,81
MYR ringgit malese 4,5349
PHP peso filippino 55,817
RUB rublo russo 69,4575
THB baht thailandese 34,197
BRL real brasiliano 4,6553
MXN peso messicano 20,4852
INR rupia indiana 78,2845
(1) Fonte: tassi di cambio di riferimento pubblicati dalla Banca centrale europea.
INFORMAZIONI PROVENIENTI DAGLI STATI MEMBRI
Notifica ai sensi dell’articolo 114, paragrafo 4, del trattato sul funzionamento dell’Unione europea — Disposizioni nazionali più rigorose delle disposizioni di una misura di armonizzazione dell’UE
(testo rilevante ai fini del SEE) (2020/C 42/02)
(1) Con lettera del 29 novembre 2019, pervenuta alla Commissione il 29 novembre 2019, la Germania ha notificato alla Commissione l’intenzione di mantenere una disposizione nazionale sulle caldaie a combustibile solido.
La disposizione nazionale riguardava i seguenti punti:
— la sezione 5, punto 1, del regolamento tedesco sulle unità di combustione di piccole e medie dimensioni (Verordnung über kleine und mittlere Feuerungsanlagen) del 26 gennaio 2010 (in seguito «il primo BImSchV»), che fissa valori limite di emissioni di particolato e differisce dai valori e dalla metodologia di misurazione applicabili a decorrere dal 1o gennaio 2020 ai sensi del regolamento (UE) 2015/1189 della Commissione, del 28 aprile 2015, recante modalità di applicazione della direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio in merito alle specifiche per la progettazione ecocompatibile delle caldaie a combustibile solido («regolamento (UE) 2015/1189») (1);
— la sezione 4, punto 1, del primo BImSchV in combinato disposto con la sezione 3, che, a differenza del regolamento (UE) 2015/1189, contiene un elenco esaustivo dei combustibili utilizzabili negli impianti di combustione;
— la sezione 5, punto 4, del primo BImSchV, che, a differenza del regolamento (UE) 2015/1189, contiene l’obbligo di fornire serbatoi per l’acqua calda insieme alle caldaie a combustibile solido;
— la sezione 14 e la sezione 15, punto 1, del primo BImSchV, che riguardano il monitoraggio delle unità di combustione nuove e di quelle modificate in modo rilevante; il regolamento (UE) 2015/1189 impone obblighi al momento dell’immissione sul mercato delle caldaie a combustibile solido ma non contiene disposizioni sul loro monitoraggio successivo.
(2) Le norme armonizzate in materia di specifiche per la progettazione ecocompatibile delle caldaie a combustibile solido sono stabilite dal regolamento (UE) 2015/1189 della Commissione recante modalità di applicazione della direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativa all’istituzione di un quadro per l’elaborazione di specifiche per la progettazione ecocompatibile dei prodotti connessi all’energia.
La direttiva 2009/125/CE prevede l’elaborazione di specifiche cui i prodotti connessi all’energia, oggetto delle misure di esecuzione, devono ottemperare per essere immessi sul mercato e/o per la loro messa in servizio. La direttiva, che si fonda sull’articolo 95 del trattato istitutivo della Comunità europea (ora articolo 114 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea - TFUE), contribuisce allo sviluppo sostenibile accrescendo l’efficienza energetica e il livello di protezione ambientale, migliorando allo stesso tempo la sicurezza dell’approvvigionamento energetico.
All’articolo 6, paragrafo 1, la direttiva stabilisce che gli Stati membri non vietino, limitino o ostacolino l’immissione sul mercato e/o la messa in servizio all’interno del loro territorio di un prodotto che rispetta tutte le altre pertinenti prescrizioni della misura di esecuzione applicabile e reca la marcatura CE, a motivo di specifiche per la progettazione ecocompatibile relative ai parametri della progettazione ecocompatibile di cui all’allegato I, parte 1, della direttiva medesima che sono oggetto della misura di esecuzione applicabile.
Il regolamento (UE) 2015/1189 della Commissione è inteso a stabilire le specifiche per la progettazione ecocompatibile delle caldaie a combustibile solido, compresi i valori limite delle emissioni di particolato. Si stima che, entro il 2030, grazie all’effetto combinato di queste specifiche e dei requisiti del regolamento delegato (UE) 2015/1187 della Commissione, del 27 aprile 2015, che integra la direttiva 2010/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l’etichettatura energetica delle caldaie a combustibile solido e degli insiemi di caldaia a combustibile solido, apparecchi di riscaldamento supplementari, dispositivi di controllo della temperatura e dispositivi solari (2), si otterrà una riduzione annua delle emissioni di particolato pari a 10 kilotonnellate.
(1) OJ L 193, 21.7.2015, p. 100.
(2) OJ L 193, 21.7.2015, p. 43.
Per le caldaie a combustibile solido di potenza nominale pari o inferiore a 500 kW, il regolamento (UE) 2015/1189 della Commissione stabilisce che, a decorrere dal 1o gennaio 2020, le emissioni stagionali di particolato da riscaldamento d’ambiente non debbano superare 40 mg/m3 per le caldaie ad alimentazione automatica e 60 mg/m3 per quelle ad alimentazione manuale (standardizzate, ossia espresse come gas di combustione misurati a secco al 10 % di ossigeno e a condizioni standard di 0 °C e 1013 millibar).
(3) Il primo BImSchV è entrato in vigore il 22 marzo 2010 e si applica alle unità di combustione di piccole e medie dimensioni, tra cui le caldaie a combustibile solido di potenza nominale pari o inferiore a 500 kW; stabilisce che le emissioni di particolato a pieno carico, per le unità di combustione a combustibili solidi di potenza termica nominale pari o superiore a 4 kW, non debbano essere superiori, per le unità costruite dopo il 31 dicembre 2014, a 20 mg/m3, a misurazione standardizzata con riferimento a un tenore di ossigeno del 13 %.
(4) La Germania ritiene che le disposizioni nazionali vigenti siano più rigorose di quelle del regolamento (UE) 2015/1189 della Commissione e che il loro mantenimento sia giustificato da esigenze importanti ai sensi dell’articolo 36 del TFUE, in particolare la tutela della salute umana, e dalla protezione dell’ambiente.
La Germania rileva che se si diminuisse il livello di ambizione del primo BImSchV sarebbe messa a repentaglio la qualità dell’aria in Germania, in contraddizione con l’obiettivo di migliorare le prestazioni ambientali delle caldaie a combustibile solido.
Il deterioramento della qualità dell’aria sarebbe contrario alla direttiva 2008/50/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2008, relativa alla qualità dell’aria ambiente e per un’aria più pulita in Europa (3), che impone agli Stati membri di mantenere i livelli di particolato al di sotto dei valori limite (articolo 12) e di adoperarsi per preservare la migliore qualità dell’aria ambiente che risulti compatibile con lo sviluppo sostenibile.
La Germania rileva inoltre che l’applicazione dei limiti stabiliti dal regolamento (UE) 2015/1189 della Commissione per le emissioni di particolato comprometterebbe la sua capacità di ottemperare agli obblighi derivanti dalla direttiva (UE) 2016/2284 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 dicembre 2016, concernente la riduzione delle emissioni nazionali di determinati inquinanti atmosferici.
La Germania ritiene che il livello esistente di tutela della salute e della vita delle persone, degli animali e delle piante ai sensi dell’articolo 36 TFUE non possa essere mantenuto nella Repubblica federale di Germania applicando i requisiti del regolamento (UE) 2015/1189 della Commissione.
(5) La Commissione tratterà la notifica della Germania in conformità dell’articolo 114, paragrafi 4 e 6, del TFUE. A norma dell’articolo 114, paragrafo 4, del TFUE, lo Stato membro che, dopo l’adozione di una misura di armonizzazione dell’UE, ritenga necessario mantenere disposizioni nazionali più rigorose, giustificate da esigenze importanti di cui all’articolo 36 TFUE o relative alla protezione dell’ambiente o dell’ambiente di lavoro, le notifica alla Commissione precisandone i motivi del mantenimento. A decorrere dalla notifica delle disposizioni della Germania la Commissione ha sei mesi di tempo per approvarle o respingerle. Nel corso di tale periodo la Commissione verifica se le disposizioni tedesche possano essere considerate provvedimenti preesistenti all’armonizzazione, derogatori alle norme di armonizzazione. In caso affermativo la Commissione controlla se il mantenimento dei provvedimenti sia giustificato da esigenze importanti di cui all’articolo 36 del TFUE o relative alla protezione dell’ambiente e si accerta che essi non costituiscano uno strumento di discriminazione arbitraria o una restrizione dissimulata nel commercio e che non rappresentino un ostacolo inutile e sproporzionato al funzionamento del mercato interno.
(6) Qualsiasi osservazione riguardo alla presente notifica deve essere inviata alla Commissione entro 30 giorni dalla sua pubblicazione. Le osservazioni inviate dopo tale termine non saranno prese in considerazione.
(7) Ulteriori informazioni sulla notifica della Germania possono essere richieste a:
Commissione europea Direzione generale dell’Energia
DG ENER — Unità C4 Efficienza energetica: edifici e prodotti Tel. +32 22983831
E-mail: [email protected]
(3) OJ L 152, 11.6.2008, p. 1.
V
(Avvisi)
PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA DELLA CONCORRENZA
COMMISSIONE EUROPEA
Notifica preventiva di concentrazione (Caso M.9751 — Elliot/Apollo/EP Energy) Caso ammissibile alla procedura semplificata
(Testo rilevante ai fini del SEE) (2020/C 42/03)
1. In data 31 gennaio 2020 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità dell’articolo 4 del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1).
La notifica riguarda le seguenti imprese:
— Apollo Capital Management, L.P. («Apollo», USA);
— Elliot Investment Management, L.P. («Elliot», USA);
— EP Energy Corporation («EP Energy», USA).
Elliot e Apollo acquisiscono, ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera b), e dell’articolo 3, paragrafo 4, del regolamento sulle concentrazioni, il controllo comune di EP Energy.
La concentrazione è effettuata mediante acquisto di quote/azioni.
2. Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti:
— Apollo investe in società e in titoli di debito emessi da società attive in vari settori a livello mondiale, attraverso fondi di investimento gestiti da sue affiliate;
— Elliot è una società d’investimento specializzata nella gestione degli investimenti e dei rischi;
— EP Energy è una società indipendente di prospezione e di produzione, attiva nell’acquisizione e nello sviluppo, negli Stati Uniti, di infrastrutture onshore dedicate al petrolio e al gas naturale. Attualmente EP Energy si trova sotto il controllo esclusivo di Apollo.
3. A seguito di un esame preliminare la Commissione ritiene che la concentrazione notificata possa rientrare nell’ambito di applicazione del regolamento sulle concentrazioni, riservandosi tuttavia la decisione definitiva al riguardo.
Si rileva che, ai sensi della comunicazione della Commissione concernente una procedura semplificata per l’esame di determinate concentrazioni a norma del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (2), il presente caso potrebbe soddisfare le condizioni per l’applicazione della procedura di cui alla comunicazione stessa.
4. La Commissione invita i terzi interessati a presentare eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta.
Le osservazioni devono pervenire alla Commissione entro dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione, con indicazione del seguente riferimento:
(1) GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1 (il «regolamento sulle concentrazioni»).
(2) GU C 366 del 14.12.2013, pag. 5.
Caso M.9751 — Elliot/Apollo/EP Energy
Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione per e-mail, per fax o per posta, ai seguenti recapiti:
Indirizzo di posta elettronica: [email protected] Fax +32 22964301
Indirizzo:
Commissione europea
Direzione generale della Concorrenza Protocollo Concentrazioni
1049 Bruxelles BELGIO
ALTRI ATTI
COMMISSIONE EUROPEA
Pubblicazione della comunicazione di approvazione di una modifica ordinaria al disciplinare di produzione di un nome nel settore vitivinicolo di cui all’articolo 17, paragrafi 2 e 3, del regolamento
delegato (UE) 2019/33 della Commissione (2020/C 42/04)
La presente comunicazione è pubblicata conformemente all’articolo 17, paragrafo 5, del regolamento delegato (UE) 2019/33 della Commissione (1)
COMUNICAZIONE DELL’APPROVAZIONE DI UNA MODIFICA ORDINARIA
«Muscadet Coteaux de la Loire»
PDO-FR-A0495-AM01 Data della comunicazione: 8.11.2019
DESCRIZIONE E MOTIVI DELLA MODIFICA APPROVATA 1. Zona geografica
La revisione della zona geografica della denominazione «Muscadet Coteaux de la Loire» comporta:
- l’inclusione di due comuni (La Boissière-du-Doré, La Remaudière) e di una parte di comune (Le Loroux-Bottereau), tutti provenienti dalla zona geografica della denominazione regionale «Muscadet»;
- l’esclusione di due comuni (Mésanger, Varades) e di una parte di comune (Ligné) in seguito a un intervento volto a circoscrivere i vigneti alle zone in cui si è mantenuta una viticoltura di qualità.
Inoltre, sono state apportate modifiche di natura redazionale: il nuovo elenco delle entità amministrative tiene conto delle fusioni o di altre modifiche alla zonizzazione amministrativa avvenute in seguito all’approvazione del disciplinare di produzione. Per rafforzare la certezza del diritto, questo elenco fa riferimento alla versione in vigore del codice ufficiale geografico, redatto ogni anno dall’INSEE.
La parte del documento unico relativa alla zona geografica e al legame con la zona geografica è modificata di conseguenza.
2. Superficie parcellare delimitata
Nel capitolo 1, sezione IV, punto 2, del disciplinare, dopo le parole «19 maggio 2011» si aggiunge «e del 20 giugno 2018».
Questa modifica ha lo scopo di inserire la data di approvazione, da parte dell’autorità nazionale competente, di una modifica della superficie parcellare delimitata all’interno della zona geografica di produzione. La delimitazione delle parcelle consiste nell’individuare, all’interno della zona geografica di produzione, le parcelle idonee alla produzione della denominazione di origine protetta in esame.
Il documento unico non è interessato da tale modifica.
3. Zona di prossimità immediata
La zona di prossimità immediata è stata aggiornata a seguito della fusione di comuni. La zona complessiva di vinificazione della denominazione non ha subito modifiche.
(1) GU L 9 dell’11.1.2019, pag. 2.
La parte del documento unico relativa alle condizioni supplementari è modificata di conseguenza.
4. Pratiche di vinificazione
Nel capitolo I, sezione IX, punto 1, è aggiunta la frase «Si trovano ancora sulle fecce fini di vinificazione al momento dell’imbottigliamento o della loro prima spedizione al di fuori delle cantine di vinificazione.»
Il mantenimento dei vini sulle fecce fini consente di conferire ai prodotti tutte le caratteristiche orientate alla rotondità.
Ciò consente di affermare e rafforzare la segmentazione delle diverse denominazioni di Muscadet.
La parte del documento unico relativa alle pratiche di vinificazione è modificata di conseguenza al punto 9.
5. Trattamenti termici
Il divieto di utilizzare trattamenti termici sul vino con temperature superiori a 40 °C è soppresso. La modifica intende fornire agli operatori tutti gli strumenti tecnici possibili per gestire le conseguenze di annate difficili che comportano deviazioni organolettiche del tipo goût moisi terreux (gusto di muffa/terroso). La tecnica del riscaldamento dei mosti, nota come termovinificazione, è molto meno aggressiva perturbante per i vini in termini di perdita di volume e di riduzione della polpa rispetto all’impiego di carbone mesoporoso per uso enologico.
La parte del documento unico relativa alle pratiche di vinificazione è modificata di conseguenza.
6. Confezionamento
La fine del periodo di confezionamento dei vini che beneficiano della menzione «sur lie» (su fecce) è prorogata dal 30 novembre al 31 dicembre. Tale modifica consente di prolungare di un mese il periodo di imbottigliamento dei vini con la menzione «sur lie» al fine di ottimizzare il periodo di commercializzazione di questa categoria senza tuttavia modificare il carattere di rotondità associato a un leggero perlant corrispondente a tale menzione.
La parte del documento unico relativa alle condizioni supplementari è modificata di conseguenza.
7. Commercializzazione dei vini
Nel capitolo 1, sezione IX, punto 5, la lettera b) riguardante la data della commercializzazione dei vini tra depositari autorizzati è cancellata.
Il documento unico non è interessato da tale modifica.
8. Legame
Il legame è stato modificato per tener conto della variazione del numero di comuni, nonché per aggiornare l’ultimo paragrafo del punto 1 relativo al numero di produttori e al volume prodotto.
La parte del documento unico relativa al legame con la zona geografica è modificata di conseguenza.
9. Etichettatura
Alla sezione XI è aggiunta la lettera c): «c) l’etichettatura dei vini che beneficiano della denominazione di origine controllata può precisare il nome di un’unità geografica più piccola, a condizione:
— che si tratti di una località accatastata;
— che essa figuri nella dichiarazione di raccolta.
Il nome della località accatastata è stampato con caratteri le cui dimensioni non superano, in altezza, larghezza e spessore, la metà di quelle dei caratteri che compongono il nome della denominazione di origine controllata. Tale nome appare in un unico campo visivo con il nome della denominazione di origine controllata.»
La parte del documento unico relativa alle ulteriori condizioni è modificata di conseguenza.
10. Obblighi di dichiarazione
Il termine per la presentazione della dichiarazione di rivendicazione è prorogata dal 15 dicembre al 31 dicembre.
La dichiarazione preventiva di transazione è modificata in una dichiarazione preventiva di spedizione.
La dichiarazione preventiva di confezionamento viene effettuata per lotto.
Il documento unico non è interessato da tali modifiche.
11. Riclassificazione
Sono specificate le modalità della dichiarazione di riclassificazione.
Il documento unico non è interessato da tale modifica.
12. Registro
Vengono apportate modifiche redazionali sulla tenuta dei registri.
— Nel capitolo II, sezione II, punto 2:
— alla lettera b), le espressioni «fino alla data di deposito della sua dichiarazione di rivendicazione» e «e l’acidità del mosto» sono soppresse;
— alla lettera c) la parola «quaderno» (cahier) è sostituita da «registro»;
— alla lettera d), la parola «quaderno» (cahier) è sostituita da «registro» oltre ad essere eliminata la formulazione «o immettendo in commercio vini a denominazione di origine controllata non confezionati».
Il documento unico non è interessato da tale modifica.
13. Punti principali da verificare
Il capitolo 3 è stato rivisto per garantire coerenza tra i disciplinari della zona del Pays Nantais per quanto riguarda la formulazione dei punti principali da verificare.
Il documento unico non è interessato da tale modifica.
DOCUMENTO UNICO
1. Nome del prodotto Muscadet Coteaux de la Loire
2. Tipo di indicazione geografica DOP - Denominazione di origine protetta
3. Categorie di prodotti vitivinicoli 1. Vino
4. Descrizione del vino (dei vini) I vini sono bianchi, asciutti e fermi.
Tali vini presentano:
— un titolo alcolometrico volumico naturale minimo pari al 10 %;
— un tenore massimo in zuccheri fermentescibili (glucosio e fruttosio) pari a 3 grammi per litro;
— un tenore massimo in acidità volatile di 10 milliequivalenti per litro;
— un titolo alcolometrico volumico totale massimo, in seguito ad arricchimento, pari al 12 %.
I tenori in termini di acidità totale, anidride solforosa totale dei vini e titolo alcolometrico effettivo totale sono conformi alle soglie stabilite dalla normativa comunitaria. I vini sono bianchi, asciutti e fermi.
Presentano aromi delicati, spesso prevalentemente floreali, talvolta con qualche nota minerale, nonché un equilibrio gustativo generalmente orientato verso la freschezza.
Talvolta un affinamento prolungato conferisce loro una buona capacità di invecchiamento.
Sono imbottigliati con molta attenzione in modo da preservare e amplificare l’espressione della loro ricchezza aromatica.
Caratteristiche analitiche generali Titolo alcolometrico totale massimo (in % vol)
Titolo alcolometrico effettivo minimo (in % vol) Acidità totale minima
Acidità volatile massima (in milliequivalenti per litro) Tenore massimo di anidride solforosa totale (in milligrammi per litro)
5. Pratiche di vinificazione a. Pratiche enologiche essenziali Pratica colturale
La densità minima d’impianto della vigna è di 6 500 ceppi per ettaro.6 500 ceppi per ettaro.
La distanza interfilare è inferiore o uguale a 1,50 metri, mentre la distanza tra i ceppi del medesimo filare è compresa tra 0,90 metri e 1,10 metri.
Le viti sono potate con un massimo di dodici gemme franche per ceppo:
— in potatura corta a sperone con un massimo di 5 speroni per piede;
— in potatura Guyot singolo o doppio.
La potatura viene completata prima del germogliamento o stadio 5 della scala Eichhorn e Lorentz.
Indipendentemente dalla modalità di potatura, le viti possono essere potate con 4 gemme franche aggiuntive per ceppo a condizione che nella fase fenologica, corrispondente a 11 o 12 foglie, il numero di tralci fruttiferi dell’anno per ceppo sia inferiore o uguale a 12.
Pratica enologica specifica
Sono vietati i trattamenti termici della vendemmia con ricorso a temperature inferiori a -5 °C.
Dopo l’arricchimento i vini non superano il titolo alcolometrico volumico totale del 12 %.
Oltre alle disposizioni di cui sopra, i vini rispettano gli obblighi relativi alle pratiche enologiche stabilite a livello dell’Unione europea e nel Code rural et de la pêche maritime (codice rurale e della pesca marittima).
b. Rese massime 66 ettolitri per ettaro.
6. Zona geografica delimitata
Tutte le fasi della produzione sono effettuate nella zona geografica approvata dall’Institut national de l’origine et de la qualité nella seduta del comitato nazionale competente del 15 giugno 2017. Alla data di approvazione del presente disciplinare da parte del comitato nazionale competente, il perimetro di questa zona comprende il territorio dei seguenti comuni o parti di comuni secondo il codice ufficiale geografico del 2018:
— dipartimento della Loire-Atlantique: Ancenis, La Boissière-du-Doré, Carquefou, Le Cellier, Couffé, Divatte-sur-Loire (esclusivamente per il territorio del comune delegato di Barbechat), Ligné (in parte), Le Loroux-Bottereau (in parte), Mauves-sur-Loire, Oudon, La Remaudière, Saint-Géréon, Thouaré-sur-Loire, Vair-sur-Loire;
— dipartimento di Maine-et-Loire: Mauges-sur-Loire (esclusivamente per il territorio dei comuni delegati di La Chapelle-Saint-Florent e Saint-Florent-le-Vieil), Orée d’Anjou (esclusivamente per il territorio dei comuni delegati di Bouzillé, Champtoceaux, Drain, Landemont, Liré e La Varenne).
7. Varietà principale/i di uve da vino Melon B
8. Descrizione del legame/dei legami
Descrizione dei fattori naturali rilevanti per il legame
I vigneti della denominazione di origine controllata «Muscadet Coteaux de la Loire» sono principalmente ubicati sui pendii primari della Loira, o talvolta si allontanano leggermente dal fiume per occupare i versanti dei suoi affluenti, tra i quali i principali sono il Divatte, l’Evre e l’Erdre. La zona geografica è caratterizzata da un rilievo accentuato, con pendenze generalmente comprese tra il 5 % e il 10 %. Si situa ad est della città di Nantes e costituisce la parte più occidentale della zona geografica più ampia della denominazione di origine controllata «Muscadet». Si estende su una parte dei dipartimenti di Loire-Atlantique e di Maine-et-Loire. Le parcelle vitate spiccano nettamente nel paesaggio, in contrasto con gli altipiani boschivi (bocage) dedicati all’allevamento.
La zona geografica beneficia di un clima oceanico particolarmente mite e temperato. Le escursioni termiche sono più limitate dato che la Loira svolge un ruolo di termoregolazione e contribuisce a propagare l’influenza marittima verso l’entroterra. La penetrazione delle brezze oceaniche è facilitata dall’orientamento sud-ovest/nord-est del corso del fiume, che coincide con l’asse dei venti dominanti. Per questi stessi motivi, le precipitazioni sono significativamente più deboli sulle rive della Loira rispetto a quelle sugli altopiani situati a pochi chilometri di distanza. Di conseguenza, l’irraggiamento solare estivo è importante per questa latitudine in quanto riduce al minimo l’influenza dell’esposizione a nord o sud dei pendii viticoli. In autunno, le imponenti maree equinoziali sono talvolta accompagnate da forti rovesci.
Il sottosuolo della zona geografica è principalmente composto da rocce metamorfiche, in particolare micascisti, più ricchi di gneiss nella parte occidentale e di scisti in quella orientale. Tali rocce, spesso disaggregate o poco alterate, sostengono suoli bruni particolarmente superficiali costituiti da un’elevata percentuale di elementi grossolani, sabbiosi o ciottoli. Naturalmente ben drenati, tali suoli si scaldano rapidamente in primavera. In linea con gli usi, la superficie parcellare per la raccolta delle uve delimita con precisione i pendii collinari caratterizzati da paesaggi aperti, prevalentemente o tradizionalmente coltivati a vite, e le parcelle con terreni sani, aerati, poco profondi e moderatamente fertili e limitata capacità di ritenzione idrica.
Descrizione dei fattori umani rilevanti per il legame
Le vigne della denominazione d’origine controllata sono l’espressione un’antica tradizione vinicola. Presenti a Nantes fin dai primi secoli della nostra era, tali vigne si estendono su tutta la regione di Nantes nel corso del Medioevo seguendo il corso della Loira e dei suoi affluenti. I cartolari delle abbazie della regione menzionano lo sviluppo della viticultura nell’XI e XII secolo sui pendii di Varades, Oudon, Ancenis e Saint-Florent-le-Vieil. Tuttavia, soltanto a partire dal XVI secolo si costituiscono vigneti a destinazione prettamente commerciale, per soddisfare la domanda del commercio neerlandese che aveva il suo centro a Nantes. In tale epoca, il vitigno Melon B si afferma definitivamente nella regione, in cui è conosciuto come «Muscadet» a partire dalla metà del XVII secolo. Per lungo tempo il porto di Ancenis è stato molto attivo per il trasporto verso Nantes dei vini della zona geografica. Anche in seguito al ricongiungimento del ducato al regno di Francia, la Bretagna ha conservato norme fiscali che favoriscono l’espansione della viticoltura. I vini della zona geografica, le cui uve sono raccolte a valle della barriera doganale, sono meno tassati e venduti quindi più facilmente rispetto a quelli a monte del fiume.
Grazie alle sue vigne impiantate prevalentemente a Melon B, la zona geografica si contraddistingue nettamente per i vini bianchi rispetto ai vigneti situati più a est, in cui è maggiormente coltivato il vitigno Chenin B. Dopo la crisi della fillossera, le vigne vengono ricostituite adattando alcune tecniche nuove come l’impianto a filari e la potatura Guyot.
Da quel momento le competenze di produzione sono ben codificate, con il mantenimento di una densità elevata di impianto, il controllo della produzione e della resa delle vigne e la raccolta delle uve a piena maturazione.
Nell’ottica di produrre vini ricchi e complessi, gli operatori adottano uno specifico percorso tecnico di vinificazione, il
«metodo di Nantes», che consiste nel mantenere i vini sulle fecce fini per almeno un inverno senza alcuna spillatura, una competenza pratica nata dall’abitudine dei produttori di tenere una barrique del loro miglior vino su fecce in previsione delle feste future. Questo metodo di affinamento conferisce ai vini rotondità e grassezza, arricchendoli, in particolare, di mannoproteine e altri composti derivanti dall’autolisi delle pareti cellulari dei lieviti. Questo metodo, che si basa sul fatto di non manipolare i vini e sul mantenerli in un’atmosfera carica di anidride carbonica, limitando fortemente i fenomeni di ossidazione e il rilascio di composti volatili, consente inoltre di conservare fino alla primavera e oltre gli aromi formatisi durante la fermentazione alcolica.
Durante il loro affinamento, i vini si arricchiscono anche di aromi terziari. Le uve, i mosti e i vini ottenuti dal vitigno Melon B contengono una significativa concentrazione di precursori di aromi glicosidici. Costituite da agliconi legati a zuccheri, tali molecole sono inodori allo stato puro. La rottura dei legami β-glucosidici, sotto l’azione di vari processi chimici ed enzimatici, genera quindi composti fortemente odorosi, principalmente monoterpeni e C13-
norisoprenoidi, con la formazione in particolare di β-damascone, sostanza nota per il suo ruolo di esaltatore di aromi fruttati di vini. Gli operatori hanno acquisito una particolare competenza nel proteggere i vini dall’ossidazione in vasca e nell’imbottigliarli con cura, in modo che questi sentori continuino a essere rilasciati il più a lungo possibile e i vini acquisiscano maggiore complessità.
Desiderando fissare tali condizioni di produzione per preservare l’autenticità dei loro vini, nel 1936 i produttori della zona geografica hanno ottenuto il riconoscimento della denominazione di origine controllata «Muscadet Coteaux de la Loire». La regolamentazione specifica della menzione tradizionale «sur lie» (su fecce) è definita nel 1977 e dal 1994 si traduce nell’imbottigliamento dei vini durante l’anno successivo a quello della vendemmia, nelle cantine stesse di vinificazione, al fine di limitare gli spillamenti e i travasi dei vini. Nel 2016 la superficie rivendicata per la denominazione di origine controllata copre circa 170 ettari, conta circa 80 produttori e una struttura cooperativa situata ad Ancenis. Il volume annuale commercializzato è di circa 7 000 ettolitri e beneficia principalmente della menzione 7 000 ettolitri e beneficia principalmente della menzione 7 000 ettolitri e beneficia principalmente della menzione «sur lie». I vini della denominazione di origine controllata «Muscadet Coteaux de la Loire» sono bianchi, secchi e fermi. Essi presentano aromi delicati, spesso prevalentemente floreali, talvolta con qualche nota minerale, nonché un equilibrio gustativo generalmente orientato verso la freschezza. L’affinamento prolungato può conferire loro una maggiore ricchezza al palato e una buona capacità di invecchiamento. Sono imbottigliati con molta attenzione in modo da preservare e amplificare l’espressione della loro ricchezza aromatica.
I vini che beneficiano della menzione «sur lie» presentano generalmente un equilibrio in bocca più orientato verso la rotondità, un bouquet olfattivo più complesso e possono presentare un leggero perlant dovuto all’anidride carbonica residua formatasi durante la fermentazione alcolica. Per preservarne la freschezza, la loro ricchezza aromatica e l’anidride carbonica endogena, sono protetti dall’ossidazione durante il processo di affinamento. Il loro tenore di anidride carbonica è troppo elevato per il confezionamento in contenitori flessibili; di conseguenza, vengono imbottigliati e il processo richiede una cura particolare. La zona geografica, soggetta all’influenza della Loira, beneficia di un clima mite, poco piovoso e ben soleggiato. Esso presenta un rilievo ondulato, accentuato sulle rive del fiume, e suoli spesso grossolani e poco profondi sviluppati soprattutto su rocce metamorfiche. La fratturazione di tali rocce e la struttura dei suoli consentono un radicamento profondo delle vigne, circostanza questa che fornisce alle piante un approvvigionamento idrico che riduce progressivamente e favorisce la maturità delle bacche del vitigno Melon B. La mitezza invernale assicura un inizio precoce del ciclo vegetativo delle vigne, circostanza questa che di norma consente di raccogliere le uve prima dell’arrivo delle piogge autunnali. Le moderate temperature estive contribuisce inoltre a preservare la freschezza e gli aromi dei vini ottenuti da questo delicato vitigno bianco. I venti oceanici che costeggiano la Loira riducono l’umidità dell’aria e rendono possibile la raccolta di uve sane, il che contribuisce, in parte, alla delicatezza degli aromi dei vini, in particolare nella serie di profumi floreali o minerali.
La lunga storia viticola della zona geografica e la sua specializzazione precoce favoriscono da molto tempo la condivisione di conoscenze e pratiche tra i produttori. Desiderosi di proteggere l’autenticità dei loro prodotti, hanno ottenuto il riconoscimento della denominazione di origine controllata «Muscadet Coteaux de la Loire» nel 1936, che la rende una delle denominazioni di origine controllata più antiche in Francia.
Le loro competenze tecniche consentono agli operatori di controllare la produzione e raccogliere uve sane a piena maturità. Vinificati secondo le usanze locali, i vini vengono fatti maturare sulle fecce fini fino all’imbottigliatura, senza alcuna spillatura. Grazie alle miti temperature invernali della zona geografica che favoriscono gli scambi con le fecce, i vini continuano a migliorare durante il processo di affinamento, rivelando una maggiore ricchezza al palato sin dalla primavera successiva. Un imbottigliamento attento preserva le caratteristiche essenziali dei vini, dato che alcuni aromi continuano a svilupparsi dopo il confezionamento. Tale competenza tecnica, perfettamente adatta alle potenzialità dell’ambiente naturale e del vitigno Melon B, consente alle molecole odorose formatesi durante la fermentazione e ai precursori degli aromi glicosidici di esprimersi pienamente nei vini.
Imbottigliati nell’anno successivo a quello della vendemmia, i vini della denominazione di origine controllata integrata con la menzione «sur lie» conservano la loro caratteristica freschezza, sostenuta da un leggero perlant dovuto all’anidride carbonica residua formatasi durante la vinificazione. Per evitare qualsiasi ossidazione, tali vini sono imbottigliati direttamente nelle cantine di vinificazione. Questa pratica tradizionale, che riduce al minimo la manipolazione dei prodotti, perfettamente indicata per preservare i delicati composti odorosi dei vini.
L’onnipresenza della Loira, l’ubicazione della zona geografica a metà strada tra le città di Nantes e Angers, nonché il dinamismo delle attività portuali di Ancenis, hanno favorito la nascita storica di vigneti finalizzati alla vendita dei vini e il conseguente dinamismo commerciale. Grazie alle loro qualità di freschezza e alla loro raffinatezza aromatica, i vini hanno conquistato un’ampia clientela e sono venduti a numerosi ristoranti situati sulle rive della Loira. Si sposano perfettamente con i frutti di mare, e ancora di più con i pesci «al burro bianco» (au beurre blanc), la cui ricetta è stata creata sulle rive del fiume nel XIX secolo.
9. Ulteriori condizioni essenziali (confezionamento, etichettatura, altri requisiti) Zona di prossimità immediata
Quadro normativo:
legislazione nazionale.
Tipo di condizione ulteriore:
deroga relativa alla produzione nella zona geografica delimitata.
Descrizione della condizione:
La zona di prossimità immediata, definita in deroga per la vinificazione, l’elaborazione e l’affinamento dei vini, la vinificazione, l’elaborazione, l’affinamento e l’imbottigliamento dei vini che possono beneficiare della menzione «sur lie» è costituita dal territorio dei seguenti comuni o delle seguenti arti di comuni secondo il codice ufficiale geografico dell’anno 2018:
— dipartimento della Loire-Atlantique: Aigrefeuille-sur-Maine, Basse-Goulaine, La Bernerie-en-Retz, Le Bignon, Bouaye, Bouguenais, Boussay, Brains, La Chapelle-Heulin, Château-Thébaud, Chaumes-en-Retz, Chauvé, Cheix-en- Retz, La Chevrolière, Clisson, Corcoué-sur-Logne, Divatte-sur-Loire (esclusivamente per il territorio del comune delegato di La Chapelle-Basse-Mer), Frossay, Geneston, Gétigné, Gorges, La Haie-Fouassière, Haute-Goulaine, Le Landreau, Legé, Ligné (in parte), La Limouzinière, Loireauxence (esclusivamente per il territorio dei comuni delegati di La Chapelle-Saint-Sauveur e Varades), Le Loroux-Bottereau (in parte), Machecoul-Saint-Même, Maisdon- sur-Sèvre, La Marne, Mésanger, Monnières, Montbert, Montrelais, Les Moutiers-en-Retz, Mouzillon, Le Pallet, Paulx, Le Pellerin, La Planche, Pont-Saint-Martin, Pornic, Port-Saint-Père, La Regrippière, Remouillé, Rezé, Rouans, Saint- Aignan-Grandlieu, Saint-Colomban, Sainte-Pazanne, Saint-Étienne-de-Mer-Morte, Saint-Fiacre-sur-Maine, Saint- Hilaire-de-Chaléons, Saint-Hilaire-de-Clisson, Saint-Julien-de-Concelles, Saint-Léger-les-Vignes, Saint-Lumine-de- Clisson, Saint-Lumine-de-Coutais, Saint-Mars-de-Coutais, Saint-Père-en-Retz, Saint-Philbert-de-Grand-Lieu, Saint- Viaud, Les Sorinières, Touvois, Vallet, Vertou, Vieillevigne, Villeneuve-en-Retz, Vue;
— dipartimento di Maine-et-Loire: Beaupréau-en-Mauges (esclusivamente per il territorio dei comuni delegati di Beaupréau e Gesté), Ingrandes-Le Fresne sur Loire (esclusivamente per il territorio del comune delegato di Fresne- sur-Loire), Mauges-sur-Loire (esclusivamente per il territorio del comune delegato di Marillais), Montrevault-sur- Èvre (esclusivamente per il territorio dei comuni delegati di La Boissière-sur-Evre, La Chaussaire, Le Fief-Sauvin, Le Fuilet, Montrevault, Le Puiset-Doré, Saint-Pierre-Montlimart e Saint-Rémy-en-Mauges), Orée d’Anjou (esclusivamente per il territorio dei comuni delegati di Saint-Christophe-la-Couperie, Saint-Laurent-des-Autels e Saint-Sauveur-de-Landemont), Sèvremoine (esclusivamente per il territorio dei comuni delegati di Montfaucon- Montigné, Saint-Crespin-sur-Moine, Saint-Germain-sur-Moine e Tillières);
— dipartimento della Vandea: Cugand, Montaigu, Rocheservière, Saint-Étienne-du-Bois, Saint-Hilaire-de-Loulay, Saint-Philbert-de-Bouaine.
Quadro normativo:
legislazione nazionale.
Tipo di condizione ulteriore:
disposizioni supplementari in materia di etichettatura.
Descrizione della condizione:
Il nome della denominazione di origine controllata può essere integrato dalla menzione «sur lie» per i vini che soddisfano le condizioni di produzione stabilite per tale menzione nel disciplinare di produzione.
Il nome della denominazione di origine controllata può essere integrato dalla denominazione geografica «Val de Loire»
secondo le norme stabilite per l’uso di quest’ultima denominazione nel disciplinare di produzione.
Le dimensioni dei caratteri della menzione «sur lie» e della denominazione geografica «Val de Loire» sono inferiori o uguali, in altezza, larghezza e spessore, a quelle dei caratteri che compongono il nome della denominazione di origine controllata.
I vini che beneficiano della menzione «sur lie» sono presentati con l’indicazione dell’annata.
L’etichettatura dei vini che beneficiano della denominazione di origine controllata può precisare il nome di un’unità geografica più piccola a condizione:
— che si tratti di una località accatastata;
— che essa figuri nella dichiarazione di raccolta.
Il nome della località accatastata è stampato con caratteri le cui dimensioni non superano, in altezza, larghezza e spessore, la metà di quelle dei caratteri che compongono il nome della denominazione di origine controllata. Tale nome appare in un unico campo visivo con il nome della denominazione di origine controllata.
Quadro normativo:
legislazione nazionale.
Tipo di condizione ulteriore:
confezionamento nella zona geografica delimitata.
Descrizione della condizione:
I vini che possono beneficiare della menzione «sur lie» sono confezionati nella zona delimitata.
Per preservare le caratteristiche derivanti dal loro metodo di vinificazione e di affinamento, in particolare la loro freschezza, la loro complessità aromatica, di cui talune componenti si esprimono dopo il confezionamento, e il leggero perlant dovuto al loro tenore di anidride carbonica endogena, al fine di limitare i travasi, i vini che possono beneficiare della menzione «sur lie» sono imbottigliati nelle cantine di vinificazione tra il 1o marzo e il 31 dicembre dell’anno successivo a quello della vendemmia.
Questo particolare metodo di affinamento conferisce ai vini rotondità e grassezza, arricchendoli in particolare con mannoproteine e altri composti derivanti dall’autolisi delle pareti cellulari dei lieviti. Questo metodo si basa sull’assenza di manipolazione dei vini e sul loro mantenimento in un’atmosfera carica di anidride carbonica, limitando fortemente i fenomeni di ossidazione e il rilascio di composti volatili.
Avendo un contenuto di anidride carbonica troppo alto per essere confezionati in contenitori flessibili, vengono imbottigliati e il processo richiede una cura particolare.
I vini si trovano ancora sulle fecce fini al momento dell’imbottigliamento o della prima spedizione al di fuori delle cantine di vinificazione.
Link al disciplinare del prodotto
https://info.agriculture.gouv.fr/gedei/site/bo-agri/document_administratif-6463bdfa-2237-4a2c-b1b0-13cf749cfc0b
Pubblicazione della comunicazione di approvazione di una modifica ordinaria al disciplinare di produzione di un nome nel settore vitivinicolo di cui all’articolo 17, paragrafi 2 e 3, del regolamento
delegato (UE) 2019/33 della Commissione (2020/C 42/05)
La presente comunicazione è pubblicata conformemente all’articolo 17, paragrafo 5, del regolamento delegato (UE) 2019/33 della Commissione (1)
COMUNICAZIONE DELL’APPROVAZIONE DI UNA MODIFICA ORDINARIA
«Cabernet d’Anjou»
Numero di riferimento PDO-FR-A1005-AM01 Data della comunicazione: 14.11.2019
DESCRIZIONE E MOTIVI DELLA MODIFICA APPROVATA 1. Zona geografica
La zona geografica viene modificata come segue: «Tutte le fasi della produzione di vini che possono beneficiare delle denominazioni di origine controllata […], «Cabernet d’Anjou» […] si svolgono nella zona geografica il cui perimetro comprende il territorio dei seguenti comuni, secondo il codice ufficiale geografico del 2018:
— dipartimento di Deux-Sèvres: Argenton-l’Église, Bouillé-Loretz, Brion-près-Thouet, Louzy, Mauzé-Thouarsais, Oiron, Saint-Cyr-la-Lande, Sainte-Radegonde, Sainte-Verge, Saint-Martin-de-Mâcon, Saint-Martin-de-Sanzay, Thouars, Tourtenay, Val en Vignes (ex territori dei comuni delegati di Bouillé-Saint-Paul e Cersay);
— dipartimento di Maine-et-Loire: Allonnes, Angers, Antoigné, Artannes-sur-Thouet, Aubigné-sur-Layon, Beaulieu- sur-Layon, Bellevigne-en-Layon (ex territori dei comuni delegati di Champ-sur-Layon, Faveraye-Mâchelles, Faye- d’Anjou, Rablay-sur-Layon e Thouarcé), Blaison-Saint-Sulpice (ex territori dei comuni delegati di Blaison-Gohier e Saint-Sulpice), Bouchemaine, Brain-sur-Allonnes, Brézé, Brissac Loire Aubance (ex territori dei comuni delegati di Alleuds, Brissac-Quincé, Charcé-Saint-Ellier-sur-Aubance, Chemellier, Coutures, Luigné, Saint-Rémy-la-Varenne, Saint-Saturnin-sur-Loire e Vauchrétien), Brossay, Cernusson, Chacé, Chalonnes-sur-Loire, Champtocé-sur-Loire, Chaudefonds-sur-Layon, Chemillé-en-Anjou (ex territori dei comuni delegati di Chanzeaux, La Jumellière e Valanjou), Cizay-la-Madeleine, Cléré-sur-Layon, Le Coudray-Macouard, Courchamps, Denée, Dénezé-sous-Doué, Distré, Doué-en-Anjou (ex territori dei comuni delegati di Brigné, Concourson-sur-Layon, Doué-la-Fontaine, Forges, Meigné, Montfort, Saint-Georges-sur-Layon e Les Verchers-sur-Layon), Épieds, Fontevraud-l’Abbaye, Les Garennes sur Loire (ex territori dei comuni delegati di Juigné-sur-Loire e Saint-Jean-des-Mauvrets), Gennes-Val-de- Loire (ex territori dei comuni delegati di Chênehutte-Trèves-Cunault, Gennes, Grézillé, Saint-Georges-des-Sept- Voies e Le Thoureil), Huillé, Ingrandes-Le Fresne sur Loire (ex territorio del comune delegato di Ingrandes), Jarzé Villages (ex territorio del comune delegato di Lué-en-Baugeois), Louresse-Rochemenier, Lys-Haut-Layon (ex territori dei comuni delegati di Cerqueux-sous-Passavant, La Fosse-de-Tigné, Nueil-sur-Layon, Tancoigné, Tigné, Trémont e Vihiers), Mauges-sur-Loire (ex territori dei comuni delegati di La Chapelle-Saint-Florent, Le Mesnil-en- Vallée, Montjean-sur-Loire, La Pommeraye, Saint-Florent-le-Vieil, Saint-Laurent-de-la-Plaine e Saint-Laurent-du- Mottay), Mazé-Milon (ex territorio del comune delegato di Fontaine-Milon), Montilliers, Montreuil-Bellay, Montsoreau, Mozé-sur-Louet, Mûrs-Erigné, Orée d’Anjou (ex territori dei comuni delegati di Bouzillé, Champtoceaux, Drain, Landemont, Liré e La Varenne), Parnay, Passavant-sur-Layon, La Possonnière, Le Puy-Notre- Dame, Rochefort-sur-Loire, Rou-Marson, Saint-Cyr-en-Bourg, Sainte-Gemmes-sur-Loire, Saint-Georges-sur-Loire, Saint-Germain-des-Prés, Saint-Just-sur-Dive, Saint-Macaire-du-Bois, Saint-Melaine-sur-Aubance, Saumur, Savennières, Soulaines-sur-Aubance, Souzay-Champigny, Terranjou (ex territori dei comuni delegati di Chavagnes, Martigné-Briand e Notre-Dame-d’Allençon), Tuffalun (ex territori dei comuni delegati di Ambillou-Château, Louerre e Noyant-la-Plaine), Turquant, Les Ulmes, Val-du-Layon (ex territori dei comuni delegati di Saint-Aubin- de-Luigné e Saint-Lambert-du-Lattay), Varennes-sur-Loire, Varrains, Vaudelnay, Villevêque;
— dipartimento di Vienne: Berrie, Curçay-sur-Dive, Glénouze, Pouançay, Ranton, Saint-Léger-de-Montbrillais, Saix, Ternay, Les Trois-Moutiers.
I documenti cartografici che rappresentano la zona geografica possono essere consultati sul sito web dell’Institut national de l’origine et de la qualité.»
(1) GU L 9 dell’11.1.2019, pag. 2.
Modifica redazionale: il nuovo elenco di entità amministrative tiene conto delle fusioni o di altre modifiche alla suddivisione amministrativa in zone verificatesi dopo l’approvazione del disciplinare di produzione. Per una maggiore certezza del diritto, tale elenco è stilato facendo riferimento alla versione in vigore del codice ufficiale geografico, redatto ogni anno dall’INSEE. Il perimetro della zona geografica rimane esattamente identico.
Ai fini di una migliore informazione del pubblico viene infine segnalata la disponibilità, sul sito Internet dell’INAO, dei documenti cartografici che raffigurano la zona geografica.
La parte del documento unico relativa alla zona geografica è modificata di conseguenza al punto 6.
2. Superficie parcellare delimitata
Nel capitolo 1, sezione IV, punto 2, del disciplinare, dopo le parole «5 settembre 2007» si aggiunge «e del 19 gennaio 2017».
Questa modifica ha lo scopo di inserire la data di approvazione, da parte dell’autorità nazionale competente, di una modifica della superficie parcellare delimitata all’interno della zona geografica di produzione. La delimitazione delle parcelle consiste nell’individuare, all’interno della zona geografica di produzione, le parcelle idonee alla produzione della denominazione di origine protetta in esame.
Nel disciplinare di produzione, capitolo I, sezione IV, al punto 2 le parole «4 settembre 1996» sono sostituite dalle parole «4 e 5 settembre 1996».
Tale modifica è una correzione, da parte dell’autorità nazionale, della data in cui la superficie parcellare delimitata è stata approvata.
Il documento unico non è interessato da tale modifica.
3. Zona di prossimità immediata
Nel capitolo 1, sezione IV, punto 3, l’elenco dei comuni è sostituito da:
— «dipartimento d’Indre-et-Loire: Saint-Nicolas-de-Bourgueil;
— dipartimento della Loire-Atlantique: Ancenis, Le Loroux-Bottereau, Le Pallet, La Remaudière, Vair-sur-Loire (ex territorio del comune delegato di Anetz), Vallet;
— dipartimento di Maine-et-Loire: Orée d’Anjou (ex territorio del comune delegato di Saint-Laurent-des-Autels), Saint-Martin-du-Fouilloux».
Ciò consente di tenere conto delle diverse fusioni di comuni verificatesi rispetto all’ultima versione del disciplinare di produzione. Il perimetro della zona di prossimità immediata rimane esattamente identico.
La parte del documento unico relativa alle condizioni supplementari è modificata di conseguenza al punto 9.
4. Disposizione agroambientale
Nel capitolo 1, sezione VI, punto 2, è aggiunto il seguente testo: «Nella distanza interfilare è obbligatoria una copertura vegetale controllata, naturale o seminata; in assenza di tale copertura, l’operatore effettua la lavorazione del terreno per gestire la vegetazione naturale o dimostra di utilizzare prodotti di biocontrollo approvati dalle autorità pubbliche in materia di viticoltura. Se su una parcella si utilizzano erbicidi di biocontrollo, è vietato ricorrere ad altri erbicidi.»
Tale modifica s’inserisce nell’ambito dell’attuale evoluzione delle pratiche degli operatori a favore dell’agroecologia in tutti i vigneti dell’Anjou e riflette la crescente sensibilizzazione per la tematica ambientale nei percorsi tecnici.
Favorendo la presenza di una copertura vegetale la pratica della diserbatura meccanica o l’uso di prodotti di biocontrollo, tale modifica conduce a una diminuzione dell’uso degli erbicidi chimici. Tale riduzione degli erbicidi deve portare a un rafforzamento della salvaguardia dei terreni viticoli e alla preservazione delle loro funzionalità naturali (fertilità, biodiversità, depurazione biologica), contribuendo in tal modo alla qualità e alla genuinità dei vini e rafforzando la nozione di «terroir».
Il documento unico non è interessato da tale modifica.
5. Divieto di vendemmia
Nel capitolo I, sezione VII, punto 1, lettera a), è soppressa la frase «La data di inizio raccolta è stabilita in base alle disposizioni dell’articolo D. 645-6 del Code rural et de la pêche maritime (codice rurale e della pesca marittima).»
Oggi non è più necessario stabilire una data di inizio raccolta in quanto gli operatori possono ormai contare su un’ampia gamma di strumenti che consentono loro di valutare al meglio la maturazione delle uve. Ciascun operatore dispone di vari strumenti e attrezzature, sia individuali che collettivi, che gli permettono di determinare con precisione la data ottimale per iniziare la raccolta in ogni parcella in base agli obiettivi di produzione.
Il documento unico non è interessato da tale modifica.
6. Tenore in zuccheri
Nel capitolo 1, sezione IX, punto 1, lettera c) è aggiunto «Dopo la fermentazione» prima di «i vini presentano».
Tale modifica viene effettuata al fine di evitare qualsiasi confusione con il tenore in zuccheri prima della fermentazione;
infatti, è importante specificare che tale tenore deve essere verificato dopo la fermentazione.
La parte del documento unico relativa al punto 4 è modificata di conseguenza.
7. Tecnica sottrattiva di arricchimento
Alla sezione IX, punto 1, lettera d), è aggiunto il seguente paragrafo: «Per l’elaborazione […] di vini rosati che possono beneficiare della denominazione di origine controllata «Cabernet d’Anjou» […], sono ammesse tecniche sottrattive di arricchimento e il tasso massimo di concentrazione parziale rispetto ai volumi utilizzati è fissato al 10 %.»
Questa modifica fa seguito a una sperimentazione condotta su più annate, che ha dimostrato che se applicata a una materia prima idonea che presenta un buon potenziale qualitativo e un tasso massimo di concentrazione del 10 % e finalizzata ad arricchimenti limitati a un titolo alcolometrico volumico totale del 15 %, la tecnica dell’osmosi inversa non ha alcun impatto negativo sui vini. Le tecniche sottrattive di arricchimento potranno consentire di riequilibrare la composizione dei mosti in determinate annate in caso di rischi climatici.
Il documento unico non è interessato da tale modifica.
8. Capacità del locale di vinificazione
Nel capitolo 1, sezione IX, punto 1, lettera e), la frase: «Ciascun operatore dispone di una capacità del locale di vinificazione pari ad almeno 1,4 volte la resa media dell’azienda negli ultimi cinque anni.» è sostituita dalla frase:
«Ciascun operatore dispone di una capacità del locale di vinificazione pari ad almeno 1,4 volte il volume medio vinificato degli ultimi cinque anni.»
Nel disciplinare non si faceva riferimento a una capacità volumetrica (espressa in hl o in m3) ma a una resa, ovvero un quantitativo di raccolto diviso per la superficie in produzione (espresso ad esempio in hl/ha). La modifica proposta consente di ovviare a quest’incongruenza in termini di grandezza senza cambiare nulla nella sostanza (il minimo resta fissato a 1,4 volte il volume medio vinificato dall’azienda nelle campagne precedenti).
Il documento unico non è interessato da tale modifica.
9. Commercializzazione dei vini
Nel capitolo 1, sezione IX, punto 5, la lettera b) riguardante la data della commercializzazione dei vini tra depositari autorizzati è cancellata.
Il documento unico non è interessato da tale modifica.
10. Legame con la zona geografica
Il legame è stato rivisto per aggiornare il numero di comuni interessati (70 anziché 126).
La parte del documento unico relativa al legame è modificata di conseguenza al punto 8.
11. Misure transitorie
Le misure transitorie scadute sono state soppresse.
Nel capitolo 1, sezione XI, è aggiunto il testo «Le disposizioni relative all’obbligo di provvedere a una copertura vegetale controllata, naturale o seminata sull’interfilare o, in assenza di tale copertura vegetale, l’obbligo per l’operatore di effettuare la lavorazione del terreno o di utilizzare prodotti di biocontrollo per garantire il controllo della vegetazione naturale, non si applicano alle parcelle di vigne esistenti alla data di approvazione del presente disciplinare e con una distanza interfilare inferiore o uguale a 1,70 metri.»
La misura transitoria permette di non penalizzare le vigne esistenti, le cui modalità di allevamento non sono attualmente in linea con le disposizioni agroambientali. Nei vigneti ad alta densità, in cui la distanza interfilare è inferiore o uguale a 1,70 m, il mantenimento di un inerbimento permanente o la lavorazione del terreno possono infatti comportare problemi tecnici (meccanizzazione, attrezzature, strumenti). Nelle vigne basse l’inerbimento aumenta inoltre il rischio delle gelate primaverili. Peraltro, in presenza di una copertura vegetale, tanto più alta è la densità d’impianto quanto maggiore è la concorrenza per l’approvvigionamento idrico tra le viti. Per contro, per le viti che saranno piantate dopo l’approvazione del disciplinare occorrerà rispettare con cognizione di causa le disposizioni agroambientali introdotte, indipendentemente dalla densità d’impianto e dalla distanza interfilare.
Il documento unico non è interessato da tale modifica.
12. Registri
Nel capitolo 2, sezione II, punto 3, il termine «potenziale» è sostituito da «naturale».
Per coerenza con il metodo redazionale utilizzato in tutti i disciplinari della zona di Anjou-Saumur, la dicitura «titolo alcolometrico volumico naturale» sostituisce le espressioni «titolo potenziale» o «grado». Tali modifiche migliorano la leggibilità di detti disciplinari di produzione. L’armonizzazione delle disposizioni relative alla tenuta dei registri è intesa ad agevolare la stesura del piano di ispezione e il controllo di tali registri.
Il documento unico non è interessato da tale modifica.
13. Punti principali da verificare
Il capitolo 3 è stato rivisto per garantire coerenza tra i disciplinari della zona di Anjou-Saumur per quanto riguarda la formulazione dei punti principali da verificare.
Il documento unico non è interessato da tale modifica.
DOCUMENTO UNICO
1. Nome del prodotto Cabernet d’Anjou
2. Tipo di indicazione geografica DOP - Denominazione di origine protetta
3. Categorie di prodotti vitivinicoli 1. Vino
4. Descrizione del vino (dei vini)
Si tratta di vini rosati fermi aventi le caratteristiche analitiche specificate in appresso.
I vini presentano un titolo alcolometrico volumico naturale minimo del 10,5 %.
Il tenore in zuccheri fermentescibili (glucosio + fruttosio) nei vini, dopo la fermentazione, è maggiore o uguale a 10 grammi per litro.
In seguito all’arricchimento i vini non superano il titolo alcolometrico volumico totale del 13 %.
I tenori in acidità volatile, acidità totale e anidride solforosa totale sono quelli stabiliti dalla normativa dell’UE, ma qualsiasi lotto di vino non condizionato tale da beneficiare della menzione «primeur» o «nouveau» (novello) presenta un’acidità volatile inferiore o uguale a 10,2 milliequivalenti per litro.
I vini contengono zuccheri fermentescibili e hanno un livello di dolcezza più o meno marcato. La loro espressione aromatica intensa rivela la specificità dei vitigni. Tuttavia la nota fruttata rimane imprescindibile (pesca, fragola, agrumi, ...). Al palato, presentano un sapiente equilibrio tra freschezza e rotondità. La loro persistenza aromatica è intensa.
Caratteristiche analitiche generali Titolo alcolometrico totale massimo (in % vol)
Titolo alcolometrico effettivo minimo (in % vol) 10 Acidità totale minima
Acidità volatile massima (in milliequivalenti per litro)
Tenore massimo di anidride solforosa totale (in milligrammi per litro)
5. Pratiche di vinificazione a. Pratiche enologiche essenziali Densità di impianto - Distanza Pratica colturale
La densità minima d’impianto della vigna è di 4 000 ceppi per ettaro. La distanza tra i filari non può essere superiore a 2,50 metri e la distanza tra i ceppi dello stesso filare non può essere inferiore a 1 metro. Le parcelle vitate con una densità di impianto inferiore a 4 000 ceppi per ettaro, ma superiore o uguale a 3 300 ceppi per ettaro, beneficiano, per la raccolta, del diritto alla DOC, fermo restando il rispetto delle disposizioni relative alle norme di palizzamento e di altezza del fogliame previste dal disciplinare. In queste parcelle di vigne la distanza interfilare non può essere superiore a 3 metri e la distanza tra i ceppi dello stesso filare non può essere inferiore a 1 metro.
Norme in materia di potatura e palizzamento della vigna Pratica colturale
Le viti vengono potate, con una potatura mista, entro il 30 aprile, con un massimo di 14 gemme franche per ceppo e un massimo di 8 gemme franche sul capo a frutto.
L’altezza del fogliame palizzato deve essere almeno pari a 0,6 volte la distanza interfilare, sapendo che l’altezza del fogliame palizzato è misurata tra il limite inferiore del fogliame, posto ad almeno 0,40 metri dal suolo, e il limite superiore di cimatura, situato ad almeno 0,20 metri sopra il filo superiore di palizzamento.
Le parcelle di vigne con una densità di impianto inferiore a 4 000 ceppi per ettaro, ma superiore o uguale a 3 300 ceppi per ettaro, devono inoltre rispettare le seguenti norme di palizzamento: l’altezza minima dei picchetti di palizzamento fuori terra è di 1,90 metri; il palizzamento è costituito da 4 livelli di filo; l’altezza minima del filo superiore è di 1,85 metri dal suolo.
Irrigazione Pratica colturale È vietata l’irrigazione.
Pratica enologica specifica
È vietato l’uso di carbone per uso enologico, singolarmente o in combinazione nelle preparazioni.
È vietato l’uso di trucioli di legno.
In seguito all’arricchimento i vini non superano il titolo alcolometrico volumico totale del 13 %.
Oltre alle disposizioni di cui sopra, i vini devono rispettare, in materia di pratiche enologiche, tutte le disposizioni obbligatorie previste a livello dell’UE e dal Code rural et de la pêche maritime (codice rurale e della pesca marittima).
b. Rese massime 69 ettolitri per ettaro.
6. Zona geografica delimitata
Tutte le fasi di produzione di vini che possono beneficiare della denominazione di origine controllata «Cabernet d’Anjou» hanno luogo nella zona geografica il cui perimetro comprende il territorio dei seguenti comuni, in base al codice ufficiale geografico del 2018:
— dipartimento di Deux-Sèvres: Argenton-l’Église, Bouillé-Loretz, Brion-près-Thouet, Louzy, Mauzé-Thouarsais, Oiron, Saint-Cyr-la-Lande, Sainte-Radegonde, Sainte-Verge, Saint-Martin-de-Mâcon, Saint-Martin-de-Sanzay, Thouars, Tourtenay, Val en Vignes (ex territori dei comuni delegati di Bouillé-Saint-Paul e Cersay);