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GLI ABUSI SESSUALI SU MINORI: UN'ANALISI DI DIRITTO COMPARATO

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Academic year: 2021

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Dipartimento di Giurisprudenza

Corso di laurea Magistrale in Giurisprudenza

Tesi di Laurea

GLI ABUSI SESSUALI SU MINORI: UN’ANALISI

DI DIRITTO COMPARATO

Il Candidato

Il Relatore

Giulia Taddeini

Prof. Paolo Passaglia

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“Dite: è faticoso frequentare i bambini. Avete ragione. Poi aggiungete: perché bisogna mettersi

al loro livello, abbassarsi, inclinarsi, curvarsi, farsi piccoli. Ora avete torto. Non è questo che più

stanca. E’ piuttosto il fatto di essere obbligati a innalzarsi fino all’altezza dei loro sentimenti. Tirarsi, allungarsi, alzarsi sulla punta dei piedi.

Per non ferirli.”

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INDICE

INTRODUZIONE ……… 1

CAPITOLO I

L’EMERSIONE DI UNO STATUTO DI PROTEZIONE DEI MINORI NEL DIRITTO SOVRANAZIONALE ………... 4

1.1 I diritti dei minori a livello internazionale ed europeo…… 4 1.2 I diritti dei minori nelle dichiarazioni internazionali …….. 6 1.3 Gli interventi europei……… 16 1.4 La campagna “uno su cinque” per la promozione della

convenzione……… 29

CAPITOLO II

ABUSO DI MINORE: PROFILI STORICI E SOCIOLOGICI… 32 2.1 L’abuso dei minori ieri e oggi ……….. 32 2.2 Definizione di abuso sessuale su minore ………. 42 2.3 I dati sociologici dell’abuso sessuale……… 46

CAPITOLO III

LA DISCIPLINA GIURIDICA ITALIANA ……….. 54 3.1 I diritti dei minori nella Costituzione italiana………. 54 3.2 Interventi normativi per il contrasto agli abusi sessuali sui minori……….. 58

3.2.1 La disciplina giuridica della violenza sessuale sui minori: dal Codice Zanardelli al Codice Rocco………. 58 3.2.2 La Legge n. 66/1996, “Norme contro la violenza sessuale”……….. 66

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3.2.3 La tutela penale offerta al minore abusato sessualmente: L. n. 269/1998 e L. n. 38/2006………. 71 3.2.4 Art.609 quater atti sessuali con minorenne: profili generali e struttura del reato ……… 77 3.3 La questione del consenso e il bene giuridico tutelato: libertà sessuale e intangibilità psico-fisica del minore………... 81 3.4 L’ignoranza dell’età del soggetto passivo………. 86 3.5 I servizi per la tutela dei minori: l’associazione Artemisia di Firenze e il Centro per il bambino maltrattato………. 91

CAPITOLO IV

GLI ABUSI SESSUALI SU MINORI NEGLI STATI UNITI… 96 4.1 Cenni introduttivi………... 96 4.2 I diritti dei minori nella Costituzione degli Stati Uniti…….. 99 4.3 La disciplina dell’abuso sessuale a livello federale……….. 102 4.4 Il Model Penal Code e il principio di colpevolezza……….. 106 4.5 Un’analisi dell’abuso sessuale a livello statale attraverso la

Mistake as-to-age rule, la Statutory rape e la Strict liability …. 108

4.6 Dalla Megan’s Law federale alle leggi statali: analisi del fenomeno della registrazione e notificazione dei dati relativi al delinquente sessuale ………... 112

4.6.1 Analisi del sex offender e il suo diritto ad internet, attraverso il caso Packingham……….. 116

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CAPITOLO V

LA DISCIPLINA DEGLI ABUSI SESSUALI SU MINORI NEI PRINCIPALI PAESI EUROPEI: GERMANIA, FRANCIA E INGHILTERRA……….. 120

5.1 L’evoluzione del diritto penale sessuale in Europa……….. 120 5.2 La tutela penale sessuale nell’ordinamento tedesco e “l’abuso sessuale di minore degli anni quattordici” (§176 StGB)……… 122 5.3 L’incriminazione delle interrelazioni sessuali con minori ultraquattordicenni nell’ordinamento tedesco (§180 e §182 StGB)... 126 5.4 Le incriminazioni di atti sessuali con minorenni nel diritto penale sessuale francese……….. 128 5.5 La nozione e le critiche alla “majorité sexuelle” francese… 133 5.6 Il ruolo secondario del Common law rispetto allo Statutory law nella disciplina dei reati sessuali nell’ordinamento penale inglese... 135 5.7 Lo stupro e le altre “offences” principali delle sections 5-8 del

Sexual Offences Act inglese……… 138

5.8 La tutela penale britannica ai minori di anni sedici: le “child sex

offences” (sections 9-15 Sexual Offences Act 2003)... 141

5.9 Il consenso della vittima e la tutela dei minori nel Sexual Offences

Act del 2003………. 143

5.10 La Convenzione di Lanzarote e la registrazione del delinquente sessuale……… 146 5.11 Megan’s Law e Sarah Law’s: analisi comparata di un diverso regime di notifica e registrazione del delinquente sessuale negli Stati Uniti e nel Regno Unito……….. 147

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BIBLIOGRAFIA E SITOGRAFIA………. 159 GIURISPRUDENZA………. 165 RINGRAZIAMENTI ……….. 167

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INTRODUZIONE

Gli abusi sessuali, per le piccole vittime, sono fenomeni che vanno oltre la normale capacità di resilienza di un bambino. Ne derivano conseguenze fortemente lesive sul piano fisico, psicologico e dell’identità personale del minore e sofferenze devastanti che si manifestano nel breve periodo ma che possono trascinarsi nel tempo fino all'età adulta, dando origine a disturbi e patologie gravi.

La principale motivazione che mi ha portato ad interessarmi al tema dell’abuso sessuale su minori è un’esigenza personale di approfondire come il minore di fronte a questo fenomeno viene tutelato nel nostro ordinamento e in altri ordinamenti.

Il passo di Alice Miller descrive la ragione fondamentale che mi ha spinto ad approfondire questo argomento: “Non sono stati i bei sentimenti o i sentimenti piacevoli ad aprirmi nuove visuali, bensì i sentimenti da cui ero maggiormente difesa, quelli in cui mi sono vissuta come meschina, limitata, impotente, umiliata, esigente, permalosa, confusa, ma soprattutto triste e sola. Proprio queste esperienze così a lungo evitate, mi hanno dato la certezza di aver capito, a partire dal mio intimo, qualcosa che un libro non mi avrebbe mai potuto spiegare”1. Il presente elaborato parte dall’analisi del trattamento giuridico degli abusi sessuali su minori nell’ordinamento italiano, per poi procedere all’analisi di altri ordinamenti, quali, quello statunitense, tedesco, francese ed inglese.

Il primo capitolo è dedicato all’analisi dei diritti dei minori e al loro riconoscimento all’interno del contesto europeo ed internazionale. La                                                                                                                          

1MILLER A., Il dramma del bambino dotato e la ricerca del vero sé, Bollati Boringhieri, Torino, 1996, pag. 63.

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vastità delle disposizioni in materia ha necessariamente richiesto una scelta. Pertanto, ho preso in considerazione solo quelle norme che a mio avviso possono essere maggiormente rappresentative rispetto all’argomento del mio elaborato e che riguardano la tutela del minore dal punto di vista personale.

Il secondo capitolo si sofferma sulla storia dell’abuso sessuale su minore. Si descrive quindi cosa si intende per abuso, in particolare per quello sessuale e si analizzano i dati sociologici.

Il terzo capitolo si interessa invece della risposta che il diritto italiano dà a questo problema sociale in una prospettiva storica ed evolutiva. L’attenzione si concentra in particolare sulla normativa originaria del Codice Rocco e sulla riforma epocale della legge n. 66 del 1996 che ha interamente riscritto la disciplina dei reati sessuali; nonché sui più recenti interventi legislativi dati dalle leggi n. 269/1998 e n. 38/2006. Successivamente,si affronta la questione del consenso e del bene giuridico tutelato, ponendo particolare attenzione al carattere plurioffensivo dei delitti contro la sessualità dei minori. Viene posta poi attenzione alla illustrazione dell’ignoranza dell’età del soggetto passivo, analizzando l’evoluzione dell’art. 609 sexies.

Il quarto capitolo descrive la normativa vigente negli Stati Uniti, analizzando la disciplina sia a livello federale che a livello statale. Attenzione viene dedicata soprattutto all’età del consenso come disciplinata a livello statale. Alcuni cenni sono infine rivolti all’analisi del fenomeno della registrazione e notificazione dei dati relativi al delinquente sessuale.

Infine, il quinto capitolo offre degli spunti comparatistici, analizzando come il tema dei reati sessuali su minori sia trattato dai principali paesi

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europei, tra cui Francia, Germania e Regno Unito. Si conclude con un’ analisi comparata circa un diverso trattamento del delinquente sessuale nel sistema inglese e nel sistema americano.

Obiettivo ultimo è focalizzare l’attenzione su ciò che si è fatto nell’ordinamento italiano per garantire la tutela a 360° del minore e della sua integrità sessuale in Italia e ciò che invece è stato fatto in altri ordinamenti.

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CAPITOLO I

L’EMERSIONE DI UNO STATUTO DI PROTEZIONE DEI MINORI NEL DIRITTO SOVRANAZIONALE

SOMMARIO: 1.1 I diritti dei minori a livello internazionale ed europeo –1.2 I diritti dei minori nelle dichiarazioni internazionali – 1.3 Gli interventi europei – 1.4 La campagna “uno su cinque” per la promozione della convenzione

1.1 I diritti dei minori a livello internazionale ed europeo

La figura del minore è stata soggetta ad un lento ed articolato percorso che ha visto profondamente mutata la sua posizione dapprima nel contesto familiare e sociale ed in un secondo momento anche nel contesto giuridico.

Inizialmente le scienze umane (pedagogia, psicologia, sociologia) si posero, con particolare acutezza, il tema dell'infanzia e dei suoi bisogni ingiustamente non appagati. Con un certo ritardo anche il diritto cominciò a riconoscere, prima, che vi sono dei doveri degli adulti nei confronti dei bambini e, poi, che questi ultimi sono portatori di diritti che non solo devono essere rispettati, ma che devono anche essere concretamente attuati.

Proprio all’inizio del secolo XX, un’insegnante e scrittrice svedese, Ellen K.S. Key (1849-1926), socialista radicale, occupandosi di problematiche familiari, era giunta alla conclusione che la pedagogia non doveva essere uno strumento nelle mani dell’adulto per forgiare la personalità del bambino, ma doveva avere come punto focale la stessa

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persona del minore, con le sue personali peculiarità; doveva essere cioè una pedagogia child-centered2.

Ad ogni modo, è certo che il proposito espresso di porre il bambino al centro dell’attenzione, nelle questioni a lui relative, inizialmente in quelle di carattere pedagogico, contribuì fortemente a distinguerne la figura, anche in campo giuridico, da quelle dei genitori, fino ad essere considerato persona avente una sua propria dignità di soggetto autonomo dalla nascita, destinatario della massima considerazione in ogni contingenza relativa al suo sviluppo psico-fisico e al suo benessere3. Si è infatti abbandonato progressivamente l’approccio di assoluta indifferenza che da sempre gli adulti hanno tenuto nei confronti del minore e delle sue particolari esigenze, in favore di una sempre maggiore attenzione alle particolarità del suo status.

È da queste premesse che si sviluppa la cultura della tutela dei diritti del minore, che ha una storia piuttosto recente ed affonda le sue radici nel contesto del diritto internazionale. É nel campo del diritto internazionale che si assiste a una prima elaborazione pattizia incentrata sulla necessità di tutela del minore come tale, avuto riguardo solo della sua tenera età e alle sue esigenze, e non come parte dell’organismo familiare. Si sviluppa quindi una serie di strumenti internazionali dedicati, più o meno esplicitamente, alla repressione o prevenzione dei reati commessi a danno dei minori.

                                                                                                                         

2Idea che la Key espresse nell’opera Barnets arhundrade (1900, trad. inglese The

Century of the child, G.P. Putnam’s Sons, New York- London, 1909).

3MAGNO G., La condizione della persona di minore età nelle principali convenzioni

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1.2 I diritti dei minori nelle dichiarazioni internazionali

I diritti dei minori si collocano all’interno dei diritti fondamentali dell’uomo, riconosciuti, oltre che nelle disposizioni nazionali, nei trattati e nelle convenzioni internazionali.

La comunità internazionale ha manifestato sensibilità nell’evidenziare che il soggetto in formazione ha dei diritti che gli ordinamenti interni devono non solo riconoscere, ma anche garantire e promuovere, attraverso dichiarazioni di principio che enunciano i fondamentali diritti umani riconosciuti all’uomo e al cittadino, ma soprattutto attraverso la stipulazione di Patti o convenzioni tra Stati che devono garantire al minore una adeguata protezione e tutela4.

Il primo strumento internazionale a tutela dei minori è stata la Convenzione sulla protezione del minore, una convenzione “pour régler

la tutelle des mineurs”, adottata durante la terza conferenza dell’Aja il

12 giugno 1902, l’idea di occuparsi innanzitutto e separatamente del minorenne, in quanto persona singola soggetta a tutela, non in quanto membro socialmente e giuridicamente indistinguibile dal nucleo familiare di appartenenza, rappresenta, all’epoca, un’autentica novità5. La convenzione del 1902 sulla tutela dei minori, oltre all’originalità dell’argomento in se stesso, conteneva pure principi innovativi che si sarebbero consolidati e avrebbero acquisito grande importanza a partire dalla seconda metà del secolo6.

                                                                                                                         

4MORO A.C., Manuale di diritto minorile , Bologna, Zanichelli, 2008, p.9

5La Convenzione fu sottoscritta da Belgio, Francia, Germania, Italia, Lussemburgo, Paesi Bassi, Portogallo, Romania, Svezia, Svizzera e Ungheria.

6 L’elemento di novità degno di massimo interesse introdotto dalla Convenzione del 1902, che avrebbe successivamente caratterizzato lo “stile” di tutte le successive convenzioni stipulate a L’Aja in materia minorile, è l’introduzione del criterio di residenza abituale del minorenne. Il criterio di collegamento della residenza abituale è stato utilizzato non solo per stabilire la legge applicabile ma anche la giurisdizione, inoltre è stato definito recentemente dalla giurisprudenza come “luogo in cui il minore,

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Solo dopo l’esperienza della Prima guerra mondiale fu compiuto un ulteriore passo in avanti nella direzione della tutela dei diritti della minore età.

La neo-costituita Società delle Nazioni, nel 1924, anche sulla spinta di organizzazioni non governative tra cui la Croce Rossa e la neonata Save

the Children, approvò a Ginevra una “Dichiarazione dei diritti del

fanciullo”.

Nonostante il titolo, non si trattava ancora di un riconoscimento di diritti in capo al minorenne, meno che mai cogente, rappresentando un mero impegno morale degli stati membri della Società delle Nazioni, peraltro in una fase storica in cui i rapporti internazionali erano improntati più alla reciproca sfiducia che non all’intenzione di un cammino comune. Si trattava piuttosto della previsione di alcuni obblighi morali da parte di un soggetto non specificato (la famiglia, la società), che doveva mettere il fanciullo “in grado di svilupparsi normalmente, materialmente e spiritualmente” (punto 1). La Dichiarazione testimonia quindi una rinnovata attenzione verso la persona del minorenne che “deve essere il primo a ricevere assistenza in tempo di miseria” (punto 3), ma non supera la soglia delle manifestazioni di buoni intenti nei suoi confronti. In tema di diritti relativi ai minorenni si esprimeva con maggior precisione “la Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo”, approvata il 10 dicembre 1948, dall’assemblea generale dell’ONU, il cui articolo 25 proclama l’importanza della piena libertà ed uguaglianza in dignità e diritti per tutti gli esseri umani, sottolinea la necessità di garantire a maternità e infanzia una particolare cura e protezione e accorda la                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

in virtù di una durevole e stabile permanenza, anche di fatto, ha il centro dei propri legami affettivi, non solo parentali, derivanti dallo svolgersi in detta località la sua quotidiana vita di relazione, il cui accertamento è riservato all’apprezzamento del giudice del merito, incensurabile in sede di legittimità, se congruamente e logicamente motivato”. Cass. n. 22507 del 19 ottobre 2000. Per una rapida rassegna sul concetto di residenza abituale nella giurisprudenza di legittimità, v. https://www.giacomooberto.com/casipratici/quattrocasipratici.htm

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protezione sociale a tutti i minorenni, nati dal matrimonio o fuori di esso.

Nella Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo, pur essendo riconosciuto ai minorenni il diritto alla stessa protezione sociale, non si specifica in che cosa questa consiste né la persona o l’ente in grado di garantirla, né le conseguenze in caso di mancata osservazione, pertanto non si tratta ancora del riconoscimento di una posizione giuridica soggettiva autonoma.

Il lungo cammino, iniziato con la Convenzione sulla tutela del 1902 e durato oltre un secolo, verso il pieno riconoscimento dei diritti della personalità al minorenne, comprende grosso modo due periodi, separati fra loro da un evento preciso: l’approvazione da parte dell’Assemblea dell’Onu, il 20 novembre 1959, della Dichiarazione dei diritti del fanciullo.

Fino a tale data, gli strumenti internazionali che si erano occupati in qualche misura dell’infanzia e dell’adolescenza lo avevano fatto nell’intento di apprestare al minorenne una speciale protezione, spesso non distinguendolo dalla figura materna (protezione della maternità e dell’infanzia). Solo successivamente si comincia a parlare propriamente di diritti7.

Il 20 novembre 1959 viene approvata la Dichiarazione dei diritti del fanciullo8, che ampliando quanto già sancito dal precedente di Ginevra del 1924, oltre a proclamare i consueti doveri verso il minorenne, gli riconobbe per la prima volta alcuni veri e propri diritti, “affinché ogni

fanciullo abbia un’infanzia felice e possa beneficiare, nel suo interesse come in quello della società, dei diritti e delle libertà enunciati”.

                                                                                                                         

7MAGNO G., La condizione della persona di minore età nelle principali convenzioni

internazionali e nei regolamenti europei, in Minorigiustizia, 2013, p. 165-167

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La Dichiarazione del 1959 enuncia organicamente in 10 punti i diritti fondamentali che devono essere riconosciuti e garantiti a tutti i bambini9, “senza eccezione alcuna e senza distinzione o discriminazione fondata

sulla razza, il colore, il sesso, la lingua, la religione, le opinioni politiche o altro, l’origine nazionale o sociale, la ricchezza, la nascita o qualsiasi altra situazione, sia relativa al fanciullo stesso, sia alla sua famiglia”.

Il fanciullo dunque, in un documento di grande rilievo internazionale, non era più soltanto il destinatario di cure particolari, bensì era considerato titolare di una propria autonoma soggettività giuridica nel campo dei diritti della persona.

Si può immaginare che all’epoca non ci si rendesse conto della portata rivoluzionaria di questa novità; cioè delle conseguenze inevitabili, vaste e profonde che ne sarebbero scaturite e che del resto, sono ancora lontane dall’essere esaurite.

L’ideale che spingeva i dichiaranti a compiere il primo atto di questa rivoluzione si può trovare espresso nelle prime considerazioni del preambolo: da una parte la fiducia “nei diritti fondamentali dell’uomo e                                                                                                                          

9Si ribadivano in particolare:    

• Il diritto ad un sano e normale sviluppo sul piano fisico, intellettuale, morale, spirituale e sociale;  

• Il diritto a non subire discriminazioni razziali, religiose o d’altro genere; • Il diritto ad avere un nome ed una nazionalità, fin dalla nascita;

• Il diritto a godere di particolare assistenza e protezione dallo Stato di appartenenza;

• Il diritto all’istruzione e ad un’educazione che contribuiscano allo sviluppo della sua cultura generale e gli permettano di sviluppare le sue potenzialità, il suo giudizio personale e il suo senso di responsabilità morale e sociale e di diventare un membro untile della società;

• Il diritto ad essere protetto da ogni forma di negligenza, crudeltà o sfruttamento;

• Il diritto a beneficiare della sicurezza sociale;

• Il diritto a ricevere amore e comprensione, crescendo possibilmente sotto le cure e la responsabilità dei genitori;

• Il diritto a cure speciali in caso di handicap fisico o mentale;

• Il diritto ad essere educato in uno spirito di comprensione, tolleranza, amicizia tra i popoli, di pace e di fratellanza universale.

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nella dignità e nel valore della persona umana” e dall’altra, la

convinzione “che tutti possono godere di tutti i diritti e di tutte le

libertà”.

Risulta evidente che “tutti” vuol significare “anche i minorenni”, e questa conclusione è una diretta conseguenza dell’avvenuto riconoscimento di pari dignità ad ogni persona umana, minorenne compreso.

Tra i temi affrontati nel seguito del documento si inserisce, per la prima volta, in uno strumento internazionale, la condanna di ogni comportamento inumano, crudele e degradante ai danni dei minori (principio nono), da questo possiamo certamente far derivare la condanna anche delle forme di sfruttamento e abuso di natura sessuale. Era però necessaria una proclamazione giuridica dei diritti del fanciullo, si avvertiva l’esigenza di passare ad una maggiore concretezza: i testi precedenti infatti erano Dichiarazioni prive di carattere vincolante10. Dopo una fase di studi e di consultazioni durata trent’anni, l’Assemblea Generale approva a New York il 20 novembre 1989, la Convenzione Internazionale sui Diritti del Fanciullo.

La Convenzione Internazionale sui Diritti del Fanciullo è dunque il frutto di incessanti negoziazioni, consultazioni e compromessi; può essere definita come “a specific and universal constitution of the rights

of the child. It constitutes a point of departure both for, if needed, the

                                                                                                                         

10Le Dichiarazioni Universali preparano ed agevolano lo sviluppo in tutto il mondo di un diritto positivo sempre più completo ed uniforme. Esse ciononostante non hanno di per sé, il valore giuridico vincolante che è proprio delle Convenzioni Internazionali, e non comportano vincoli precisi e puntuali per gli Stati. In quanto strumenti internazionali, le Dichiarazioni rappresentano un diritto non vincolante: si tratta di enunciati di principi generali, accettati dai Governi degli Stati ma che non comportano obblighi specifici in quanto tali. Si distinguono dalla Convenzioni, che sono invece vincolanti, e che esigono una decisione effettiva da parte degli Stati per aderirvi o ratificarle. Gli Stati parti di una Convenzione, esprimono la loro intenzione di osservare le disposizioni e gli obblighi che essa contiene. La ratifica di una Convenzione Internazionale dunque costituisce un vero e proprio impegno, internazionalmente assunto, al rispetto di quanto sottoscritto.

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modification of legislation relating to the rights of the child in all States, as well as for eventual elaboration of regional conventions on the rights of the child”11.

L’Assemblea Generale ha adottato all’unanimità la Convenzione relativa ai diritti del fanciullo, che è entrata in vigore nel settembre del 1990. Nello stesso mese ha avuto luogo a New York il Summit mondiale per i fanciulli, che ha incoraggiato tutti gli Stati alla ratifica della Convenzione, prendendo “l’impegno solenne” di accordare al diritto dei fanciulli un rango elevato nell’ordine di priorità: “ (…) le bien-êtredes

enfants exige une action politiqueau plus haut niveau. Nous sommes résolus à engager une telle action”.

Entrata a far parte del panorama internazionale il 2 settembre 1990, nove mesi dopo essere stata adottata dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite, la Convenzione, strumento di promozione e di protezione dei diritti dell'infanzia, introduce l'idea del bambino come soggetto di diritti invece che come mero oggetto di tutela e protezione; affianca a diritti universalmente riconosciuti e sanzionati, che amplia e specifica (quali il diritto al nome, alla sopravvivenza, alla salute, all’istruzione), una serie di diritti di nuova generazione (come il diritto all'identità del bambino, il rispetto della sua privacy, della sua dignità e della libertà d’espressione). La Convenzione è uno strumento potente per tutti i fanciulli del mondo e sancisce che i bambini sono soggetti di diritto e non semplicemente oggetti di preoccupazione o beneficiari di servizi. Ad essi deve rivolgersi l’attenzione degli Stati, delle istituzioni e dei privati affinché i loro diritti siano pienamente realizzati.

L’importanza della Convenzione risiede anche nell’essere il primo trattato universale, essendo stata ratificata da ben 194 stati ed adottata da                                                                                                                          

11LOPATKA A., Report on guiding ideas of the Convention , in La protezione

internazionale dei diritti del fanciullo, Proxima Scientific Press, Istituto Internazionale

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quasi tutti i paesi del mondo, eccettuati Somalia, Repubblica del Sudan e Stati uniti (questi ultimi hanno siglato la convenzione il 16 febbraio 1995, ma non l’hanno ratificata) e multilaterale che stabilisce diritti internazionalmente riconosciuti al bambino, vincolando gli Stati all'effettivo rispetto di essi12.

Ogni Stato, ratificando la Convenzione, si vincola dunque di fronte a tutti gli altri a prendere misure concrete in favore dell’infanzia e bisogna far notare che simili impegni, assunti al livello più solenne, acquistano un enorme peso morale e condizionano l’immagine che uno Stato dà di sé al resto del mondo13.

All’atto della ratifica o dell’adesione ad uno strumento internazionale vincolante come la Convenzione di New York, gli Stati assumono degli obblighi di diritto internazionale e, poiché è prevista la presentazione periodica di Rapporti, essi accettano di rendere conto sul piano internazionale dello stato interno di attuazione dei diritti dei fanciulli. Benché la realizzazione dei diritti del fanciullo sia di competenza di tutti, la Convenzione di New York si rivolge principalmente ai Governi degli Stati: l’impegno che questi ultimi assumono di agire in nome e a favore dei fanciulli, va ben oltre il semplice fatto della ratifica della Convenzione e si esprime nella necessità che i fanciulli si vedano accordare il più ampio spazio possibile nella politica interna dei Paesi. Nel preambolo della convenzione, può evidenziarsi il suo carattere di continuità con tutti i maggiori strumenti internazionali di tutela dei diritti non solo dell’infanzia e della minore età, ma anche più in generale con le fondamentali fonti internazionali dedicate alla protezione dei diritti dell’uomo in quanto tale, sottolineandosi il definitivo superamento della vecchia concezione dei diritti dell’infanzia in funzione ancillare rispetto                                                                                                                          

12MAGNO G., La condizione della persona di minore età nelle principali convenzioni

internazionali e nei regolamenti europei, op.cit. , p. 170.

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alla dimensione familiare e sociale e il riconoscimento, in capo al minore, di diritti e gli interessi a questi spettanti in quanto tale 14. La convenzione impegna gli stati che l’hanno ratificata non solo a garantire ai soggetti in età evolutiva la protezione e l’aiuto per la soddisfazione delle loro esigenze e necessità, ma anche a tenere presente, nei provvedimenti che li riguardano, il progressivo sviluppo della loro capacità di autonomia, di autodeterminazione e quindi anche si esercizio attivo dei diritti contemplati nella convenzione15.

La convenzione, successivamente alla definizione di minore nella sua accezione giuridica, quale essere umano di età inferiore ai 18 anni (fatti salvi gli ordinamenti che prevedono diversamente circa il raggiungimento della maggiore età), introduce i principi ispiratori e fondamentali16.

Per la prima volta in un documento internazionale, e in un documento ad adesione universale, viene esplicitamente inserita la condanna ad ogni forma di abuso, anche di natura sessuale, di cui siano vittime i minori.                                                                                                                          

14Possiamo citare come esempio di questa tendenza, l’ottavo ed il nono capoverso del Preambolo della Dichiarazione in cui si afferma che: “ (…) Tenendo presente che la

necessità di concedere una protezione speciale al fanciullo è stata enunciata nella Dichiarazione di Ginevra del 1924 sui dritti del fanciullo e nella Dichiarazione dei Diritti del Fanciullo adottata dall’Assemblea Generale il 20 novembre 1959 e riconosciuta nella Dichiarazione Universale dei Diritti dell’Uomo nel Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici – in particolare negli articoli 23 e 24- nel Patto internazionale relativo ai diritti economici, sociali e culturali – in particolare all’.Art. 10 – e negli Statuti e strumenti pertinenti delle Istituzioni specializzate e delle Organizzazioni internazionali che si preoccupano del benessere del fanciullo. Tenendo presente che, come indicato nella Dichiarazione dei Diritti dell’Uomo, il fanciullo, a causa della sua mancanza di maturità fisica e intellettuale necessita di una protezione e di cure particolari, ivi compresa una protezione legale appropriata, sia prima che dopo la nascita”

15MENGARELLI M., La tutela del minore, in Cittadini in crescita. Il garante:

promozione e protezione, n. 3, 2006, p.56.

16I principi ispiratori e fondamentali sono: il principio di non discriminazione nell’effettivo godimento dei propri diritti (art.2); il principio di superiore interesse del bambino (art.3); il riconoscimento del diritti innato alla vita e ad adeguate condizioni di sopravvivenza e di sviluppo, il riconoscimento del diritto del minore di essere ascoltato (art.12).

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In particolare, per “violenza” all’articolo 19, paragrafo 1, della convenzione si intende “ogni forma di violenza fisica o mentale, lesione o abuso, trattamento negligente o d’abbandono, maltrattamento o sfruttamento, incluso l’abuso sessuale”.

L’art 19, paragrafo 1, della Convenzione, impegna tutti gli stati firmatari ad adottare ogni misura appropriata di natura legislativa, amministrativa per proteggere il fanciullo contro qualsiasi forma di violenza. I riferimenti agli “Stati Membri” sono collegati all’obbligo degli stessi d’assumersi le proprie responsabilità nei confronti dei minori non solo a livello nazionale, ma anche provinciale e municipale. Tali obblighi speciali riguardano l’obbligo di prevenire la violenza e le violazioni dei diritti umani; l’obbligo di proteggere le vittime minori e i testimoni da violazioni dei diritti umani; l’obbligo d’indagare e punire chi è colpevole, e l’obbligo di fornire l’accesso a forme di risarcimento per le violazioni dei diritti umani17.

Affrontare ed eliminare la diffusa prevalenza ed incidenza di violenza contro i bambini e le bambine è un obbligo per gli Stati Membri che hanno sottoscritto la Convenzione. Assicurare e promuovere i diritti umani fondamentali dei minori per il rispetto della loro dignità umana e integrità fisica e psicologica, attraverso la prevenzione di qualsiasi forma di violenza, è essenziale per promuovere l’intero novero dei diritti dei minori presente nella Convenzione.

L’attuazione dell’articolo 19 è quindi una strategia chiave per ridurre e prevenire ogni forma di violenza nelle società e per promuovere “il progresso sociale e standard di vita più elevati” e “la libertà, la giustizia e la pace nel mondo” per la “famiglia umana”, nella quale i bambini e le                                                                                                                          

17Il diritto del minore alla libertà da ogni forma di violenza, General comment n. 13 (2011) CRC/C/GC/13, 18 aprile 2011. Traduzione di Aurora Granata. https://www.unive.it/pag/fileadmin/user_upload/dipartimenti/DSLCC/documenti/DEP/ numeri/n34/11_General_Comment_modello.pdf

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bambine hanno un posto e un valore uguale a quello degli adulti (Preambolo della Convenzione).

L’articolo 34 della convenzione sancisce l’obbligo di tutela di minori ed infanti da ogni forma di sfruttamento sessuale e violenza sessuale, prevedendo in modo esplicito, tra le condotte da perseguire: “L’induzione o la coercizione di un bambino o di una bambina nel prender parte in qualsiasi attività sessuale psicologicamente dannosa e contro la legge; l’utilizzo di bambini o di bambine nello sfruttamento del commercio sessuale; e l’utilizzo di bambini o di bambine in immagini visive o audio riguardante l’abuso sessuale su minori; La prostituzione minorile, la schiavitù sessuale, lo sfruttamento sessuale in viaggio e nel turismo, traffico (all’interno e tra paesi) e la vendita di bambini e di bambine per scopi sessuali e il matrimonio forzato.”

Le autorità dello Stato responsabili della protezione del minore da ogni forma di violenza possono direttamente o indirettamente provocare dei danni per mancanza di mezzi efficaci per l’attuazione degli obblighi presenti nella Convenzione18.

La convenzione internazionale dei diritti del fanciullo compie 30 anni, rimane ciononostante sempre attuale, dal momento che si è rilevato che la portata e l’intensità della violenza esercitata sui minori ha raggiunto un livello allarmante e “Nessuna violenza contro i bambini e le bambine

                                                                                                                         

18Le autorità sono responsabili per la mancata adozione e revisione legislativa; per l’incapacità di identificare, prevenire e reagire alla violenza contro i minori. È omissione quando le misure e i programmi non sono dotati di mezzi sufficienti per porre fine alla violenza contro i bambini. Inoltre, nella commissione di certi atti, i professionisti possono abusare del diritto dei bambini e delle bambine alla libertà dalla violenza ì, per esempio, quando adempiono le loro responsabilità in un modo che non tiene conto dei migliori interessi, dei punti di vista e degli obiettivi di sviluppo del minore. Ibidem

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è giustificabile; ogni violenza contro i bambini e le bambine è evitabile”19.

Già alcuni anni dopo l’emanazione della convenzione del 1989, ci fu la necessità di offrire maggiori mezzi di tutela contro abominevoli condotte e ciò che motivò gli organismi internazionali a rafforzare gli strumenti di tutela della minore età, riprendendo e rafforzando i contenuti della convenzione stessa.

In poco più di un secolo, una rivoluzione silenziosa, attuata con strumenti legali internazionali, ha radicalmente mutato la mentalità e l’atteggiamento comuni nei confronti del minorenne, specialmente del bambino. Oggi l’infante, il bambino, l’adolescente, il giovane hanno diritto di essere considerati, in ogni circostanza, nella loro individualità personale. L’icona del bambino che parla e partecipa, che espone bisogni, problemi e desideri fin dal primo momento in cui la sua mente riesce a comprendere qualcosa delle situazioni segna un punto di svolta della storia dell’Umanità. La maxima reverentia che gli è dovuta, consiste nel riconoscergli la titolarità dei diritti, non diversamente dagli adulti, ed un interesse prioritario a vederli realizzati20.

1.3 Gli interventi europei

L’Unione europea, pur non avendo una competenza generale in tema di diritti del bambino, si è impegnata a rispettarli e promuoverli, conformemente con i trattati internazionali ratificati dagli Stati membri e così come previsto dall’articolo 3 al terzo comma, del Trattato sull’Unione Europea (TUE), il quale richiama il dovere di promuovere la                                                                                                                          

19Report dell’esperto indipendente per lo studio delle Nazioni Unite sulla violenza contro i bambini e le bambine (A/62/299), paragrafo 1.  

20MAGNO G. , La condizione della persona di minore età nelle principali convenzioni internazionali e nei regolamenti europei, op. cit., p. 196.  

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solidarietà tra le generazioni e di proteggere i diritti del bambino. Inoltre, la Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (CDFUE), la quale ha la stessa forza normativa dei Trattati, all’articolo 24, comma 1, riconosce i bambini come portatori di diritti e ribadisce il diritto ad esprimere liberamente la propria opinione e che questa venga presa in considerazione sulle questioni che li riguardano, in funzione della loro età e della loro maturità.

A fianco degli strumenti internazionali assunti sotto l’alto patrocinio delle Nazioni Unite, tenendo quindi conto dell’attenzione prestata ai diritti del bambino nelle fonti giuridiche vincolanti UE, per comprendere la politica in materia assumono fondamentale importanza iniziative elaborate nel contesto delle istituzioni europee.

Il terzo incontro dei Capi di Stato e Governo del Consiglio d’Europa del maggio 2005 in Varsavia fu l’occasione per dichiarare espressamente come la tutela dei minori rappresentasse un obiettivo primario e fondamentale per le istituzioni europee, e fu elaborato un piano dai forti contenuti programmatici: “Noi prenderemo iniziative specifiche per

sradicare tutte le forme di violenza contro i bambini. Noi decidiamo perciò di lanciare un programma di azione triennale per interessare gli ambiti sociale, legale, sanitario e scolastico sulle varie forme di violenza contro i bambini. Ci impegneremo altresì ad elaborare misure per fermare lo sfruttamento sessuale dei bambini, incluse misure legali se necessario, e a coinvolgere la società civile in questo processo”21.

Sulla base delle dichiarazioni di Varsavia, il Consiglio d’Europa lanciò il programma “Building a Europe for and with Children” (costruire un’Europa per e con i bambini), nel quale il Consiglio d’Europa si sarebbe impegnato a registrare i progressi ottenuti dai Piani strategici                                                                                                                          

21Piano d’azione, Summit Capi di stato e di governo degli stati membri, Varsavia, 16-17 maggio 2005. Lo scritto è stato consultato dal seguente link: http://unipd-centrodirittiumani.it/public/docs/coe_cm_2005_80f.pdf

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adottati sotto la sua egida, oltre che a prender nota delle istanze provenienti dalla società civile e dalle autorità nazionali e locali, al fine di eliminare ogni forma di violenza a danno dei bambini, garantire i diritti fondamentali dei minori, e promuovere la partecipazione dei minori medesimi all’interno di processi educativi specificatamente a loro destinati, nel quadro di una nuova gestione di servizi maggiormente orientati alle loro esigenze ( child-friendly)22.

Nella comunicazione sugli obiettivi strategici 2005-2009 la Commissione ha posto i diritti dei minori al centro della sua attenzione:

“Una particolare priorità consiste nell’efficace tutela dei diritti dei minori contro lo sfruttamento economico e tutte le forme di abuso. A tal riguardo, l’Unione dovrebbe fungere da esempio per il resto del mondo”23. In questo contesto, nell’aprile 2005 il gruppo dei commissari

per i diritti fondamentali, la lotta contro la discriminazione e le pari opportunità ha deciso di lanciare un’iniziativa specifica per promuovere, tutelare e applicare i diritti dei minori nelle politiche interne ed esterne dell’UE.

Il passo successivo è stato compiuto con la Comunicazione della Commissione europea al Parlamento Europeo del 4 luglio 2006 “Verso

una strategia dell’Unione europea sui diritti dei minori”, la quale

porterà all’ideazione del Programma dell’UE per i diritti dei minori adottato dalla Commissione a febbraio 2011.

La Comunicazione della Commissione “Verso una strategia dell’Unione

europea sui diritti dei minori” intende muovere i primi passi verso una

strategia globale per promuovere e salvaguardare i diritti del bambino                                                                                                                          

22Il programma “Building a Europe for and with Children” è consultabile al seguente link: https://www.coe.int/en/web/children/

23La comunicazione sugli obiettivi strategici della Commissione (2005-2009), è consultabile al seguente link:

https://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2006:0367:FIN:IT:HT ML

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nelle politiche interne ed esterne dell’Unione europea, nonché sostenere gli sforzi degli Stati membri in questo settore: “I diritti dei minori sono

parte integrante dei diritti dell’uomo, che l’Unione Europea è tenuta a rispettare in virtù dei trattati internazionali ed europei in vigore, come la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo e i protocolli facoltativi, gli Obiettivi di sviluppo del Millennio e la Convenzione Europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali (Cedu). La stessa Unione Europea ha riconosciuto espressamente i diritti dei minori nella carta dei diritti fondamentali, in particolare all’art.24”24.

La Comunicazione si articola in sette obiettivi specifici, ognuno dei quali declinato in una serie di iniziative. Tra questi obiettivi specifici figura l’impegno a creare un coordinamento e meccanismi di consultazione efficaci (obiettivo 4), il quale prevede il coinvolgimento di bambini e ragazzi in tutte le consultazioni e in tutte le azioni attinenti ai loro diritti e ai loro bisogni. A tal fine, la Commissione intende riunire tutte le parti interessate nell'ambito di un Forum europeo per i diritti dei minori 25.

Il 4 giugno 2007 è stato inaugurato il primo Forum europeo per i diritti dei minori, che ha visto la partecipazione diretta dei minori e di altri interlocutori chiave per uno scambio di informazioni e buone pratiche, per prendere iniziative efficaci in favore dei minori. Il Forum ha approvato la Dichiarazione di Berlino, con cui i Ministri degli stati                                                                                                                          

24La Comunicazione della Commissione europea al Parlamento Europeo del 4 luglio 2006: “Verso una strategia dell’Unione europea sui diritti dei minori”, è consultabile

al seguente link:https://eur-­‐lex.europa.eu/legal-­‐

content/IT/TXT/?uri=CELEX%3A52006DC0367

25Nei giorni 2 e 3 aprile 2019 si è tenuto il “12th European forum on the rights of the

child: where we are and where we want to go”, organizzato dalla Commissione

europea a Bruxelles. Tra le priorità individuate dalla Commissione europea e discusse nel corso del forum: tutela dei minorenni migranti; diritti dei minorenni nell’ambiente digitale e partecipazione di bambini e ragazzi alla vita democratica e politica dell’UE.

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membri, i mediatori dei diritti dei minori, la rete degli osservatori dell’infanzia (ChildONEurope) e i rappresentanti delle Istituzioni europee, del Consiglio d’Europa, dell’Unicef e della società civile decidono di sostenere la Commissione europea nel suo impegno a favore dei diritti dei minori nelle politiche interne ed esterne dell’Unione Europea26.

A seguito della Comunicazione del 2006, la Commissione ha adottato, sempre sotto forma di comunicazione, il Programma UE per i diritti dei minori27. Il Programma formula i principi generali a cui l’Unione

Europea deve attenersi per essere da esempio nel garantire il rispetto delle disposizioni della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea (CDFUE) e della Convenzione ONU sui diritti del bambino, quest’ultima ratificata da tutti gli Stati membri. Il programma prevede una serie di azioni concrete nei settori in cui l'UE può apportare un reale valore aggiunto, come la giustizia a misura di minore, la protezione dei minori in situazioni di vulnerabilità e il contrasto della violenza sui minori, sia all'interno che all'esterno dell'UE. Questa dunque la situazione a livello internazionale e comunitario: da un quadro frammentario e di articolato coesistere di fonti di rango diverso e generalmente caratterizzate da una incidenza ed efficacia di tenue rilevanza, si è giunti in un primo tempo al riconoscimento di “diritti del minore” in quanto tali, passando in un secondo momento alla protezione di tali diritti secondo una sfera di tutele via via sempre più incisive. L’altra tendenza, caratteristica dell’evoluzione del sistema di tutela in favore dei minori, è stato il passaggio da un sistema in cui le azioni penali erano lasciate totalmente all’iniziativa dei singoli stati, ad un                                                                                                                          

26MORO A.C., Manuale di diritto minorile, op.cit., p.16

27Il programma UE per i diritti dei minori è stato adottato dalla Commissione, nel 2011. Il programma è consultabile al seguente link:https://eur-­‐ lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2011:0060:FIN:IT:PDF  

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sistema di cooperazione e collaborazione sempre più stabile e generalizzato, attraverso il riconoscimento generale della perseguibilità dei reati fra i più odiosi.

Tutto era pronto per compiere un passo più incisivo.

Il 25 ottobre 2007, in occasione della ventottesima conferenza dei Ministri della Giustizia europei di Lanzarote, si apriva alle firme, dopo i lavori iniziati nel Comitato dei Ministri del Consiglio d’Europa il 12 luglio dello stesso anno, la “Convenzione del Consiglio d’Europa sulla protezione dei bambini contro lo sfruttamento sessuale e gli abusi sessuali.”

Da quella data ad oggi quarantaquattro Paesi hanno ratificato la Convenzione e altri tre hanno firmato senza depositare strumento di ratifica28.

La Convenzione si pone in linea di continuità dei molti e importanti strumenti internazionali che l’avevano preceduta, raccogliendone la più feconda eredità, ma con il dichiarato scopo di “(…) contribuire

efficacemente al comune scopo di proteggere i bambini contro lo sfruttamento sessuale e l’abuso sessuale”29, tramite il definitivo superamento delle resistenze nazionali con la realizzazione di una più efficace cooperazione tra i Paesi membri della Convenzione.

Del resto, a differenza della Convenzione internazionale del 1989, che rimarca l’aspetto della promozione (che guarda al futuro) o di altri atti, internazionali e non, in cui si parla di prevenzione, tutela, garanzia, la                                                                                                                          

28La lista dei Paesi che hanno ratificato e/o firmato la Convenzione è disponibile al seguente link:https://www.coe.int/it/web/conventions/full-­‐list/-­‐ /conventions/treaty/201/signatures  (la  situazione  è  aggiornata  al  6/05/2019).     29Cfr. Council of Europe Convention on the Protection of Children against Sexual Exploration and Sexual Abuse, Preamble: “The Preamble sets out the basic aims of the

Convention which include, in particular, protecting children against sexual exploration and sexual abuse whoever the perpetrators, providing assistance to victims and promoting the fight against sexual exploitation and sexual abuse of children not ably because of the increase in these phenomena”  

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Convenzione di Lanzarote sin dal suo titolo ha puntato l’attenzione sulla protezione dei minori, individuando nuovi e più efficaci strumenti di contrasto ai reati di sfruttamento e abuso sessuale e pedopornografia più confacente ai minori che, come qualcuno ha detto, non sono “figli di un dio minore”30, ma sono solo minori d’età, minorenni.

La Convenzione introduce inoltre criteri e misure legislative e regolamentari comuni, con carattere di vincolatività per tutti i firmatari, i quali si sono impegnati ad armonizzare i propri ordinamenti penali, prevedendo modifiche alla propria legislazione interna ove contrastante con i principi contenuti nella Convenzione. Il metodo utilizzato allo scopo di conseguire questi importanti obiettivi da questo strumento internazionale si traduce nel rivolgere ai legislatori firmatari decisi moniti affinché questi possono adottare le misure stabilite dalla Convenzione.

Procedendo nell’analisi di alcuni aspetti della Convenzione di Lanzarote, merita soffermarsi in primo luogo sulla norma di apertura rubricata “finalità”. É una sorta di manifesto programmatico, in cui vengono enunciati in modo esplicito gli scopi, cioè “prevenire e combattere lo sfruttamento sessuale e l'abuso sessuale dei minori” (art. 1, comma 1,lettera a); “proteggere i diritti dei minori vittime di sfruttamento sessuale e abuso sessuale” (lettera b) e “promuovere la cooperazione nazionale e internazionale contro lo sfruttamento sessuale e l’abuso sessuale dei minori” (lettera c).

Occorre considerare l’articolo 2, intitolato “principio di non discriminazione”, che vieta la discriminazione nell'attuazione della Convenzione da parte degli stati e in particolare nel godimento dei diritti di tutela e prevenzione che la Convenzione offre.

                                                                                                                         

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Apprezzabile l’ampiezza del principio che fa riferimento ad ogni possibile condizione della vittima, tra cui la disabilità e l’orientamento sessuale. Induce a riflettere che in una fonte internazionale di diritto minorile vi sia un riferimento all’orientamento sessuale ove si pensi che, giuridicamente, per la prima volta, s’è parlato di orientamento ma solo in senso lato nell’art. 7 paragrafo 1 della Dichiarazione dei diritti del bambino del 1959, in cui si distingueva l’orientamento dall’educazione. L’orientamento, autogeno o esogeno, di una persona tende al processo di formazione di identità, le cui disfunzioni possono portare una persona ad essere reo o vittima, a seconda dei casi.

L’articolo 3, norma che chiude il primo Titolo della Convenzione, è invece intitolato alle “definizioni”. L’attività mirante a circoscrivere e successivamente a definire le condotte punibili non va sottovalutata, è proprio l’attività definitoria che sancisce il confine tra condotta costituente reato e condotta scriminata.

L’art. 3 della Convenzione di Lanzarote definisce minore “ogni persona al di sotto dei diciotto anni”; da notare che si parla di “persona” e non di “soggetto” o “individuo”, non si dice “essere umano” come nell’art. 1 della Convenzione di New York, ma persona, perciò con una dimensione relazionale (nella Convenzione di Lanzarote si parla in ogni caso di persona e non solo in riferimento al bambino). Riprendendo il lessico della Convenzione del 1989 si continua a parlare di bambino senza distinzione tra fanciullo e adolescente, come invece si tende a fare nella legislazione nazionale. Il legislatore europeo ha fatto questa scelta per richiamare la massima attenzione e considerazione giuridica e

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sociale sull’essere bambino che etimologicamente è “colui che balbetta, non sa parlare”, deve imparare a parlare e, come tale, va rispettato31. La novità maggiore è rappresentata dalla precisa ed esauriente delimitazione dei comportamenti costituenti reato. Questo tipo di armonizzazione facilita l’azione contro la criminalità a livello nazionale e internazionale, per diversi motivi: in primo luogo, l’armonizzazione della legislazione nazionale degli stati è un modo per evitare una sorta di “migrazione negativa”32 verso i paesi le cui leggi sono maggiormente blande; in secondo luogo, l’armonizzazione permette lo scambio di dati utili e di esperienze e le definizioni condivise possono promuovere la comparabilità dei dati a livello nazionale ed internazionale, ottenendo così in modo più semplice un quadro generale della criminalità33. Osservando le condotte incriminate, si può notare immediatamente l’assenza di una specifica previsione in materia di colpevolezza o ignoranza della persona offesa, rimessa alle legislazioni interne dei singoli firmatari. Questo desta subito sorpresa poiché nel caso delle condotte delittuose in questione è proprio l’età della persona offesa a recare con sé il disvalore della previsione del fatto come reato.

Proseguendo nell’analisi delle norme, possiamo porre l’attenzione sull’art. 18 della Convenzione, intitolato “abuso sessuale”.

L'articolo 18 della Convenzione di Lanzarote impone alle Parti di criminalizzare l'abuso sessuale su un minore.

La norma prevede due condotte diverse di abuso.

La prima (al comma 1, lettera a) considera reato il fatto che una persona compia atti sessuali con un minore che non abbia raggiunto l'età stabilita                                                                                                                          

31MARZARIO M., “La cultura dei bambini nella Convenzione di Lanzarote”, 2011, consultabile on-line alla pagina: https://www.diritto.it/la-cultura-dei-bambini-nella-convenzione-di-Lanzarote.it

32L’espressione è dello scrittore Alan D.Altieri

33Cfr. Council of Europe Convention on the Protection of Children against Sexual Exploitation and Sexual Abuse, Explanatory Report, par.112.

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dal diritto nazionale al di sotto della quale è vietato compiere atti sessuali con il minore. La norma prevede in modo esplicito un rinvio all’ordinamento di ciascuno stato membro per quanto concerne la determinazione in concreto dei limiti d’età che integrano la fattispecie. La successiva lettera b considera reato il fatto che una persona partecipi ad attività sessuali con un minore, indipendentemente dalla sua età, in circostanze specifiche (ad esempio, facendo uso di coercizione, forza o minaccia oppure abusando di una posizione riconosciuta di fiducia, autorità o influenza sul minore, oppure abusando di una situazione di particolare vulnerabilità del minore).

Nella determinazione degli elementi costitutivi del reato, in particolare per ciò che concerne la previsione di due condotte autonome di abuso sessuale, delle quali l’una caratterizzata rispetto all’altra dall’assenza di modalità violente e coercitorie, i firmatari della Convenzione hanno tenuto presente l’evoluzione della giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo e delle altre istituzioni europee.

Un precedente importante è rappresentato dalla sentenza resa nel caso

M.C. v Bulgaria del 4 dicembre 200334, nella quale la Corte di Strasburgo ha delineato gli elementi necessari alla integrazione della fattispecie di violenza sessuale anche a danno dei minori. La corte aveva censurato la legislazione penale bulgara in tema di violenza sessuale, la quale prevedeva la necessità della prova di una resistenza fisica opposta dalla vittima. La Corte aveva osservato, in particolare, che sugli stati contraenti incombe il dovere, discendente dagli artt. 3 e 8 CEDU, di adottare disposizioni penali che tutelino in maniera effettiva l’autodeterminazione in materia sessuale; svolgendo un esame comparativo delle legislazioni in materia sessuale di molti Paesi europei                                                                                                                          

34M.C. v Bulgaria   (39272/98)   [2003]   ECHR   646   (4   december   2003),   inhttps://www.coe.int/t/dg2/equality/domesticviolencecampaign/resources/M.C.v.B ULGARIA_en.asp  

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ed extraeuropei 35, la Corte osserva come “il requisito che la vittima

debba resistere fisicamente non è più presente nelle legislazioni dei paesi europei. Nei paesi di common law, in Europa ed altrove, il riferimento alla forza fisica è stato rimosso dalla legislazione e/o dall’elaborazione giurisprudenziale (…). nella maggior parte dei paesi europei influenzati dalla tradizione giuridica continentale, la definizione di violenza sessuale contiene riferimenti all’uso della violenza o minaccia di violenza da parte del perpetratore. È significativo comunque, che nell’elaborazione giurisprudenziale e nella teoria legale la mancanza di consenso, e non la violenza, sia visto come elemento costitutivo del reato”36 . Inoltre prosegue la corte,“ (…) gli stati membri del consiglio d’Europa, attraverso il comitato dei ministri, hanno convenuto che criminalizzare gli atti sessuali non consensuali, inclusi i casi in cui la vittima non mostri segni di resistenza, è necessario per l’effettiva protezione delle norme contro la violenza”37.

Fatte queste premesse, la corte giunge al risultato di riconoscere che la violenza e la coercizione non siano elementi necessariamente costitutivi dei reati di violenza sessuale, anche in considerazione del fatto che, a detta dei giudici della Corte dei diritti dell’uomo, “(..) ogni rigido

approccio nella prosecuzione dei reati sessuali, come ad esempio il

                                                                                                                         

35Cfr. M.C. v Bulgaria, A. PROVISIONS ON RAPE IN THE DOMESTIC LAW OF SOME EUROPEAN COUNTRIES, par. 88 e seguenti.  

36Cfr M.C. v Bulgaria, par 157-159: “Firstly, it appears that a requirement that the victim must resist physically is no longer present in the statutes of European countries. In common-law cuntries, in Europe and else where, reference to physical force has been removed from the legislation and/or case-law. In most European countries influenced by the continental legal tradition, the definition of rape contains references to the use of violence or threats of violence by the perpetrator. It is significant, however, that in case-law and legal theory lack of consent, not force, is seen as the constituent element of the offences of rape”

37Cfr M.C v Bulgaria, par. 162: “The Court also notes that the member States of the Council of Europe, through the Committee of Ministers, have agreed that penalising non-consensual sexual acts, “[including] in cases where the victim does not show signs of resi stance” is necessary for the effective protection of women against violence and have urged the implementation of further reforms in this area”  

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richiedere la prova di una resistenza fisica in tutte le circostanze, rischia di lasciare impunite certe modalità di violenza sessuale e così mettendo a repentaglio l’effettiva protezione della libertà sessuale degli individui. Conformemente agli obblighi imposti agli stati membri, ai sensi degli articoli 3 e 8 della Convenzione, deve essere punito ogni atto sessuale non consensuale, anche in assenza di resistenza fisica della vittima”38.

Le considerazioni espresse dalla corte hanno quindi trovato applicazione nella norma dell’articolo 18 della Convenzione con la previsione degli atti sessuali con un minorenne come condotta autonomamente punibile, anticipando così la tutela dei minori fino ad esigere un supplemento di attenzione in chi si accinga ad avere un rapporto sessuale con chi sia o appaia essere minore degli anni diciotto.

Per quanto concerne le condotte realizzate con coercizione, forza o minaccia di cui alla lettera b, primo capoverso, vengono qui in rilievo tutti i comportamenti volti a costringere il minore a determinati atti sessuali. La Convenzione non apporta qui particolari innovazioni, limitandosi ad includere, nella più ampia nozione di coercizione, forza o minaccia, tutti i metodi di estorsione del consenso della vittima, limitandosi quindi a mettere in evidenza come l’unico requisito richiesto sia, la non volontarietà del consenso.

Nel capoverso successivo, si fa riferimento alla fattispecie in cui l’abuso sia realizzato approfittando della posizione di fiducia, autorità o influenza sul minore, mirando a tutelare la vittima soprattutto nei                                                                                                                          

38Cfr M.C. v Bulgaria, par. 166” (….) the Court is persuaded that any rigid approach to the prosecution of sexual offences, such as requiring proof of physical resistance in all circumstances, risks leaving certain types of rape unpunished and thus jeopardising the effective protection of the individual’s sexual autonomy. In accordante with contemporary standards and trends in that area, the member States’ positive obligations under Articles 3 and 8 of the Convention must be seen as requiring the penalisation and effective prosecution of any non-consensual sexual act, including in the absence of physical resi stance by the victim”.

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confronti delle pretese di chi possa vantare una posizione di supremazia sulla stessa anche nell’ambito di un contesto professionale ma anche ogniqualvolta vi sia una sproporzione di forse fisiche, economiche, sociali, religiose tra vittima e reo.

La norma dell’art.18, lettera b, termina con la punibilità degli abusi commessi approfittando di situazioni di particolare vulnerabilità del minore, determinata da una infermità mentale o fisica o una “situazione di dipendenza”.

La convenzione di Lanzarote non si limita soltanto ad enucleare le condotte costituenti reato ma è volta al raggiungimento di uno scopo ben preciso cioè la creazione di un sistema non solo repressivo ma anche preventivo, a livello internazionale, mirante a realizzare uno standard condiviso di punibilità.

Per questa ragione, alle misure preventive è dedicato l’intero Capo II della Convenzione, che si apre, con l’art.4, dedicato ai “Principi”, che costituisce una sorta di manifesto dell’intero articolato: prevenire tutte le forme di sfruttamento sessuale ed abuso sessuale dei minori e proteggere i bambini. Le misure di prevenzione si articolano in tre macrosettori ovverosia l’istruzione del personale che lavora a contatto con i minori, l’istruzione dei bambini e adolescenti, e la partecipazione di tutti questi soggetti nello sviluppo e nell’adozione delle politiche dirette alla lotta contro gli abusi.

La Convenzione non si limita a cautelare i minori contro gli abusi, ma prevede pure che le vittime delle violenze ricevano supporto, protezione ed assistenza: questo è il fine prefissato dal Capo IV dell’articolato. La Convenzione richiama a più riprese, pressoché in ogni ambito, la cooperazione internazionale, che rappresenta quasi un motivo guida dell’intero strumento.

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