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Il consenso della vittima e la tutela dei minori nel Sexual

LA DISCIPLINA DEGLI ABUSI SESSUALI SU MINORI NEI PRINCIPALI PAESI EUROPEI: GERMANIA, FRANCIA E

5.9 Il consenso della vittima e la tutela dei minori nel Sexual

Offences Act del 2003

Nell’analizzare le varie fattispecie previste dal Sexual Offences Act si può constatare che il consenso riveste un ruolo fondamentale. Le disposizioni di cui alle sections 5, 6, 7 e 8 introducono una serie di reati che vanno a incriminare interrelazioni sessuali con minori di anni tredici, in relazione alle quali il legislatore inglese prescinde completamente dalla sussistenza o meno di un consenso, per cui non troverà mai applicazione la scusante (defence) dell’erronea ragionevole supposizione del consenso della persona offesa.

Le successive sections9-12 vanno ad innalzare la soglia della protezione sessuale dagli anni tredici agli anni sedici, tuttavia mentre nelle sections precedenti la tutela del minore infratredicenne è assoluta, queste ultime ammettono l’errore sull’esistenza del consenso.

Prima del Sexual Offence Act, il “consenso sessuale” era regolato, nei suoi presupposti e contenuti, dal Common Law, dal diritto di matrice giurisprudenziale risultante dalle pronunce delle alte Corti del regno. Questa giurisprudenza si era consolidata, nel corso del tempo, nell’escludere la sussistenza del consenso in una serie di situazioni di varia natura. Tuttavia, con il Sexual Offence Act del 2003, il diritto scritto di origine parlamentare s’impone quale fonte primaria e centrale in materia di “consenso sessuale”, pur comunque riprendendo ciò che era la giurisprudenza precedente.

                                                                                                                         

166MACRI F., Verso un nuovo diritto penale sessuale. Diritto vivente: diritto

comparato e prospettive di riforma della disciplina dei reati sessuali in Italia, op. cit.,

La section 74 Sexual Offences Act 2003 introduce una nuova definizione delle caratteristiche e dei connotati del “consenso sessuale”, mentre nelle due previsioni successive (sections 75 e 76) si stabiliscono delle ipotesi in cui si presume, in via relativa o in via assoluta, l’assenza del consenso della vittima e l’irrilevanza dell’eventuale errore del soggetto attivo su tale circostanza.

La section 74 stabilisce quindi che, “agli scopi delle presente normativa, una persona consente se aderisce per scelta, e se dispone della libertà e della capacità per compiere tale scelta”, quindi sono tre i presupposti che il “consenso sessuale” deve possedere cioè deve trattarsi prima di tutto di una adesione per scelta e la persona deve disporre della libertà decisionale per compiere tale scelta ed infine la capacità di esprimere l’accettazione del contatto sessuale. Tutto questo va a restringere il novero delle manifestazioni consensuali efficaci poiché escludono tutte quelle ipotesi in cui il soggetto esprime il proprio consenso, ma questo è invalidato perché il soggetto non era in grado di cogliere il significato dell’atto, le sue conseguenze e comunque non era libero dell’esprimerlo. La normativa, oggi, fa riferimento ad un ragionevole convincimento dell’accusato rispetto al consenso della vittima, tuttavia non è sempre stato così, poiché nel 1975 ci fu un caso, il c.d. caso Morgan167, che andò a delineare una certa tendenza sul consenso. La sentenza Morgan aveva stabilito che ai fini dell’esclusione della Mens rea era sufficiente la sola onestà (intesa come sincerità) dell’erronea supposizione del consenso                                                                                                                          

167Sentenza emessa il 30 aprile 1975 caso DPP v. Morgan: un sergente dell’aeronautica aveva convinto tre suoi commilitoni ad approcciare sessualmente la propria moglie, dicendo loro che la stessa era solita “accendersi sessualmente” solo dopo aver opposto resistenza fisica. Tutti e quattro, dopo aver sopraffatto fisicamente la moglie di Morgan, intrattennero rapporti sessuali con la donna. I tre accusati si difesero sostenendo che erano convinti onestamente e ragionevolmente della sussistenza del consenso della moglie di Morgan. Tuttavia i tre imputati e il marito furono condannati in primo ed in secondo grado, il loro ricorso alla House of Lords fu rigettato con una pronuncia che affermava un principio nuovo. Sul punto v. https://www.lawteacher.net/cases/dpp-­‐v-­‐morgan.php

sessuale della persona offesa, non essendo richiesta la ragionevolezza della convinzione. Per questo, potenzialmente qualunque stupratore, anche il più violento ed efferato, si sarebbe potuto esimere dalla pena convincendo la giuria della onesta e sincera, seppur irragionevole, convinzione di aver agito in presenza del consenso sessuale della vittima. Questo orientamento fu molto criticato .

Nel 2003, grazie, al Sexual Offences Act, si è giunti alla cancellazione di quanto stabilito dalla sentenza Morgan, quindi oggi non è sufficiente che l’agente provi l’onesta convinzione della sussistenza del consenso sessuale, ma occorre che tale convinzione superi un “test oggettivo” basato sul parametro della ragionevolezza.

Secondo il Crown Prosecution Service, pertanto, il test è volto all’accertamento dell’esistenza del convincimento ragionevole (test of

resonable belief) ed è un test soggettivo con un elemento oggettivo.

Oggi quindi sarà valutata in prima battuta la capacità personale dell’accusato di valutare l’esistenza del consenso (elemento soggettivo del test), successivamente verrà valutata la ragionevolezza del consenso tenendo conto di tutte le circostanze e della condotta che l’agente ha posto in essere per accertarsi del consenso della vittima (elemento oggettivo).

Nei reati sessuali, l’errore può riguardare, non solo il consenso ma anche l’età della vittima, che tuttavia risultano essere due fattori in qualche modo affini poiché “l’age of consent” fissa il limite legale al di sotto del quale non è possibile ritenere che il consenso si formi in modo cosciente168.

                                                                                                                         

168TOMMASO GIOVANNETTI, Inghilterra, i reati sessuali nei confronti dei minori in Francia, Germania, Inghilterra e Stati Uniti d’America, pp. 24-27, in https://www.cortecostituzionale.it/documenti/convegni_seminari/CC_SS_Reati_sessu ali_05012011.pdf

5.10 La Convenzione di Lanzarote e la registrazione del delinquente

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