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I diritti dei minori nella Costituzione italiana

LA DISCIPLINA GIURIDICA ITALIANA

3.1 I diritti dei minori nella Costituzione italiana

LA DISCIPLINA GIURIDICA ITALIANA

SOMMARIO: 3.1 I diritti dei minori nella Costituzione italiana; 3.2 Interventi normativi per il contrasto agli abusi sessuali sui minori; 3.2.1 La disciplina giuridica della violenza sessuale sui minori: dal Codice Zanardelli al Codice Rocco; 3.2.2 La Legge n. 66/1996, “Norme contro la violenza sessuale”; 3.2.3 La tutela penale offerta al minore abusato sessualmente: L. n. 269/1998 e L. n. 38/2006; 3.2.4. Art. 609 quater atti sessuali con minorenne: profili generali e struttura del reato; 3.3 La questione del consenso e il bene giuridico tutelato: libertà sessuale e intangibilità psico-fisica del minore; 3.4 L’ignoranza dell’età del soggetto passivo; 3.5 I servizi per la tutela dei minori: l’associazione Artemisia di Firenze e il Centro per il bambino maltrattato

3.1 I diritti dei minori nella Costituzione italiana  

Una particolare incidenza, nello sviluppo di una legislazione più adeguata a tutelare i diritti del minore, ha avuto e potrà continuare ad avere la Carta costituzionale.

La Costituzione italiana presenta un primo quadro abbastanza preciso dei diritti costituzionali dei minori, considerato non come oggetto dei diritti degli adulti e nemmeno come essere incapace e indifeso da proteggere, bensì come soggetto di diritti, cittadino in formazione. A differenza dello Statuto Albertino, che ignorava la posizione del minore e le sue esigenze, la carta costituzionale individua quelle situazioni che meritano una particolare tutela, riconoscendo attenzione al minore, alla sua famiglia e dando impulso ad un sistema di promozione e protezione della sua personalità.

La Costituzione italiana non delinea un compiuto statuto di tutela del soggetto “minore”, come del resto non prevede statuti particolari per altre categorie deboli, ma, ciò, anziché costituire un elemento negativo, risulta essere in fin dei conti positivo. Non viene infatti convalidata la logica di una separazione, e quindi di una disciplina specifica, dei soggetti istituzionalmente deboli, ma inserisce opportunamente il favor

minoris in un quadro generale di promozione dei diritti del cittadino, per

una più globale realizzazione di una pienezza umana. Il che comporta una maggiore duttilità dell’ordinamento costituzionale di fronte alle sempre nuove necessità della vita, difficilmente incasellabili in specifiche categorie di diritti.

Ed è in questo senso che deve essere letto l’articolo 3 della Costituzione, che afferma il compito della Repubblica di rimuovere tutti gli ostacoli che impediscono il pieno sviluppo della persona umana, comprendendo quindi anche il minore.

Il bambino non deve aspettare di essere uomo ma è già ed è ancora persona umana e come tale meritevole di rispetto, di eguale considerazione, di identica tutela di quelli che sono i suoi diritti fondamentali. La Costituzione riconosce al minore vari diritti, ed in particolare, all’articolo 2, riconoscendo e garantendo i diritti inviolabili dell'uomo in quanto tale, si riferisce anche ai minori. Tale articolo, infatti, trova applicazione indipendentemente dall'età, dal sesso e dalla cittadinanza.

All’articolo 3 riconosce il diritto del minore ad un regolare processo evolutivo: è fondamentale il diritto del minore a formarsi in modo armonioso e completo, e quindi a ricevere prestazioni materiali e apporti educativi che lo mettano in grado di crescere.

Di grande interesse è il successivo art. 10 , che prescrive di adeguare l’ordinamento italiano alle norme internazionalmente riconosciute,

comprese, quindi, quelle a tutela dei diritti dei minori (convenzioni internazionali).

La disposizione dell’art. 30, comma 1, sottolinea che i genitori hanno prima un dovere e poi un diritto nell’educazione dei figli, inoltre i diritti dei genitori non sono diritti sui figli, ma per i figli, funzionali allo sviluppo della loro personalità. La norma riconosce un autentico diritto al minore e non una mera aspettativa allo svolgimento di una funzione essenziale per la sua crescita. Il secondo comma impone allo Stato di intervenire in quelle situazioni in cui le carenze dei genitori sono tali da non corrispondere ad una adeguata crescita del minore, attraverso diverse forme, dagli interventi più contenuti, di supporto o integrativi alla funzione genitoriale, a quelli più gravosi, di sostituzione temporanea o permanente.

Si può quindi asserire che l’art. 30 si ricollega all’art. 2 e 3 della Costituzione, cioè al riconoscimento dei diritti inviolabili di tutti gli uomini, della loro pari dignità, del pieno sviluppo della personalità e dei doveri di solidarietà. Moro afferma quindi che“il nostro ordinamento

giuridico, anche a livello costituzionale, riconosce che il diritto del figlio è incomprimibile, perché attiene ai diritti fondamentali di personalità, ma considera il correlativo diritto dei genitori subordinato all’adempimento dei doveri necessari allo svolgimento della funzione”.

Proseguendo nell’analisi del dettato costituzionale, la disposizione dell’articolo 31, comma 2, impegna la Repubblica a proteggere la

maternità, l’infanzia e la gioventù, favorendo gli istituti necessari a tale

scopo, un impegno di protezione che inserisce l’intervento a favore del ragazzo, in un intervento più ampio, anche nei confronti del suo nucleo familiare, per cui favor minoris favor familiae vengono ad essere strettamente connessi e costituiscono materia di uno stesso progetto. Un impegno di promozione che non si esaurisce in un impegno di tipo

riparativo ma impone anche una promozione con interventi legislativi e amministrativi ma anche con la costituzione di strutture adeguate che consentono al giovane di sviluppare la sua identità individuale e sociale75.

La disposizione dell’articolo 34 che assicura il diritto allo studio va intesa non solo come diritto all’istruzione, cioè come predisposizione di strutture e provvidenze scolastiche che assicurino una frequenza in istituti scolastici, ma anche come “un diritto a ricevere adeguate prestazioni educative” che implicano “un diritto a ricevere un

determinato contenuto di esse il quale sia coerente a quelle premesse di libertà, dignità e autonomia della persona dalla quale esso scaturisce”76.

Nella sezione attinente ai “Rapporti economici”, l’art. 37 si occupa invece del lavoro minorile, statuendo che le condizioni di lavoro devono garantire al minore una appropriata tutela e che deve essere assicurata parità di retribuzione a parità di lavoro, rinviando alle norme di legge per la specifica disciplina di questi aspetti. Lo stesso articolo prevede inoltre che la legge deve stabilire il limite minimo di età per il lavoro salariato. All’esito di questo breve excursus si può convenire sul fatto che, pur non essendoci nel testo costituzionale alcun riferimento esplicito ai minori, questi sono compresi ugualmente nella tutela costituzionale, in quanto se, per un verso, è evidente che non vi sia un espresso riferimento che estenda anche a loro la tutela ex art. 2 Cost., per altro verso è ugualmente indubbio che non li si cita nemmeno per escluderli palesemente dalla tutela di questi diritti77.

                                                                                                                         

75A.C. MORO, Manuale di diritto minorile, Bologna, Zanichelli, 2008, pp. 17-30. 76L’affermazione è dell’on. Moro, Atti Ass. Cost., vol. III.

77Va ulteriormente precisato che i Padri Costituenti hanno esplicitamente previsto altre limitazioni di età come nel caso dell’elettorato attivo e passivo (rispettivamente ex art.58 comma 1 e ex artt. 56 comma 3 e 58 comma 2 Cost.), o nel caso dell’elezione del Presidente della Repubblica (ex art.84 comma 1).

Il motivo per cui si ritiene di poter estendere la tutela costituzionale anche ai minori risiede nel fatto che, volendo tutelare la personalità umana, non può negarsi sotto il profilo meramente logico che questa non vada tutelata proprio quando si sta formando e si sta sviluppando78.  

3.2 Interventi normativi per il contrasto agli abusi sessuali sui

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