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Intelligenza Artificiale e proprietà intellettuale: implicazioni giuridiche e risvolti applicativi

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Academic year: 2021

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UNIVERSITÀ DI PISA

Dipartimento di Giurisprudenza

Corso di Laurea Magistrale in Giurisprudenza – LMG/01

Intelligenza Artificiale e proprietà intellettuale:

implicazioni giuridiche e risvolti applicativi

Candidato:

Relatore:

Lavinia Bellandi

Prof.ssa Ilaria Kutufà

(2)

INDICE

Introduzione ……… p. 1

C

APITOLO

P

RIMO – Intelligenza Artificiale e robotica: il problema giuridico 1. “Proprietà intellettuale”: definizione ………. » 4

1.1. (Segue): Diritto dei brevetti ……… » 6

1.2. (Segue): Diritto d’autore ………. » 7

1.3. (Segue): Diritto dei marchi……….. » 8

2. Diritto d’autore e Legge 633/1941 ……… » 8

2.1. (Segue): Soggetti tutelati ……… » 9

2.2. (Segue): Le opere protette ……….. » 11

2.3. (Segue): Il concetto di creatività ……… » 12

2.4. (Segue): La forma espressiva ……….. » 13

2.5. (Segue): Il lavoro intellettuale ……… » 13

3. David Slater e Naruto: un caso eccezionale ………... » 14

4. Involontarietà nella creazione di un’opera dell’ingegno …… » 15

5. Intelligenza artificiale………. » 16

6. Machine learning……… » 19

7. Campi d’azione dell’IA………. » 21

7.1. (Segue): Visione artificiale ……… » 21

7.2. (Segue): Riconoscimento vocale ed elaborazione del linguaggio naturale……….. » 22

7.3. (Segue): Robotica……….. » 23

8. Come può essere definito un robot? ……… » 25

9. L’impatto dei robot………... » 28

10. Robotica e sistema d’innovazione……….. » 29

11. Sviluppo della robotica in ambito medico……… » 31

(3)

13. Sophia ed Erica: i robot umanoidi più evoluti……….. » 33

14. Macchine e processo creativo……….. » 36

15. Opere dell’ingegno realizzate da macchine dotate di IA……» 37

16. Sviluppo dell’IA e problematiche conseguenti……… » 41

C

APITOLO

S

ECONDO – Robot: statuto ontologico e soggettività giuridica 1. Necessità di un intervento normativo……… » 47

2. L’importanza della proprietà intellettuale nelle aziende…… » 48

3. Aziende impiegate nella costruzione di robot dotati di IA…. » 50

4. Proposta di risoluzione del Parlamento europeo……… » 57

5. Persone fisiche e persone giuridiche……….. » 65

6. Statuto ontologico delle macchine dotate di IA………..» 70

7. Soggetto elettronico: nuovo soggetto di diritto? ………….. » 79

8. Applicabilità della Legge sul diritto d’autore alle opere dell’ingegno realizzate da intelligenze artificiali………. » 86

9. Disciplina in vigore in altri stati……….. » 89

C

APITOLO

T

ERZO – Opere dell’ingegno realizzate da macchine dotate di IA: spunti per una disciplina 1. Verso una possibile disciplina italiana in materia di opere dell’ingegno realizzate da macchine dotate di IA………...» 97

2. Test di Alan Turing……… » 98

3. Leggi di Isaac Asimov……… » 102

4. Prospettazione delle possibili soluzioni in tema di opere dell’ingegno………... » 107

(4)

6. Trasmissione dei diritti di utilizzazione economica

in caso di opere realizzate su commissione……… » 115

7. Titolarità dei diritti morali……….. » 117

8. Richiamo alla disciplina penalistica in tema di imputabilità……… » 123

9. HFT: High Frequency Traders………... » 125

10. Responsabilità per plagio………. » 130

11. La responsabilità vista nell’ottica della gestione dei rischi………... » 138

Conclusioni………. p. 141

Bibliografia……….. p. 146

(5)

INTRODUZIONE

Il presente elaborato ha come oggetto l’individuazione di una possibile disciplina delle opere dell’ingegno, realizzate da macchine dotate di intelligenza artificiale (IA). Tale necessità si ravvisa nel fatto che, da pochi anni a questa parte, gli studi sull’intelligenza artificiale e sulle tecnologie di frontiera sono progrediti al punto che è possibile, ad oggi, riscontrare la presenza di androidi abili nello svolgimento di attività che sono state sempre e soltanto compiute dall’essere umano. Un esempio è la realizzazione di trovati artistici. Per il suddetto motivo, il 16 febbraio 2017, il Parlamento europeo ha emesso una Raccomandazione recante “Norme di diritto civile sulla robotica” al fine di invitare la Commissione europea a vagliare l’idoneità delle attuali norme di diritto civile a disciplinare le fattispecie che si sono venute a creare a seguito dello sviluppo dell’IA.

L’intelligenza artificiale investe molti settori del diritto, nonostante ciò, però, la tesi si limita a prendere in considerazione le implicazioni che la stessa apporta alla branca della proprietà intellettuale e, in particolare, del diritto d’autore. La L. 633/1941 (c.d. legge sul diritto d’autore) conferisce tutela soltanto ai trovati artistici creati da esseri umani in quanto, inevitabilmente, all’epoca in cui è stata emanata, lo sviluppo tecnologico non aveva raggiunto i livelli attuali. La situazione odierna è, però, molto cambiata da allora, ragione per cui è assolutamente necessario che il diritto prenda in considerazione i significativi

(6)

mutamenti che si riscontrano, nel campo del diritto d’autore, a seguito dell’avvento dell’IA.

Attualmente, infatti, la materia in questione risulta priva di una disciplina per cui, in assenza di statuizioni da parte del Legislatore, si cerca di delineare, nei limiti del possibile, una potenziale normativa avente ad oggetto la tutela dei trovati artistici che vengono realizzati da macchine dotate di IA.

Per raggiungere tale obiettivo, si ritiene opportuno, in primis, dare una definizione al concetto di “proprietà intellettuale”, così da poter definire i confini della trattazione e, naturalmente, anche all’espressione “intelligenza artificiale”, in quanto, soltanto in questo modo, si potranno comprendere meglio le problematiche che la stessa apporta al campo del diritto in questione.

Si procederà, poi, ad elencare le opere dell’ingegno che, allo stato attuale, sono state realizzate da robot dotati di IA. Questo costituisce l’imprescindibile punto di partenza in quanto, soltanto dopo aver appurato che le macchine sono in grado di realizzare dipinti, scrivere poesie o comporre brani musicali, si porrà come inevitabile la questione attinente alle modalità con cui poter conferire tutela a tali trovati artistici.

Gli obiettivi che, pertanto, ci si prefigge di raggiungere sono i seguenti: si dovrà decidere in ordine alla opportunità, o meno, di considerare autrici delle opere dell’ingegno le macchine dotate di IA che, di fatto, le hanno realizzate; si dovrà, inoltre, risolvere la questione attinente alla titolarità dei diritti patrimoniali, nonché morali d’autore, di detti trovati e – in ultima istanza, ma non, certamente, ultima per ordine d’importanza – sarà necessario risolvere la

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problematica inerente la responsabilità derivante dall’ipotesi in cui l’opera, realizzata dalla macchina, dovesse essere considerata plagio di un trovato artistico preesistente.

(8)

C

APITOLO

P

RIMO

INTELLIGENZA ARTIFICIALE E ROBOTICA: IL PROBLEMA GIURIDICO SOMMARIO: 1. “Proprietà intellettuale”: definizione. – 1.1. (segue): Diritto dei brevetti. – 1.2.

(segue): Diritto dei marchi. – 2. Diritto d’autore e legge 633/1941 – 2.1. (segue): Soggetti tutelati. – 2.2. (segue): Le opere protette. – 2.3. (segue): Il concetto di creatività. – 2.4. (segue): La forma espressiva. – 2.5. (segue): Il lavoro intellettuale. – 3. David Slater e Naruto: un caso eccezionale. – 4. Involontarietà nella creazione di un’opera dell’ingegno. – 5. Intelligenza artificiale (IA). – 6. Machine learning. – 7. Campi d’azione dell’IA. – 7.1. (segue): Visione artificiale. – 7.2. (segue): Riconoscimento vocale ed elaborazione del linguaggio naturale. – 7.3. (segue): Robotica. – 8. Come può essere definito un robot? – 9. L’impatto dei robot. – 10. Robotica e sistema d’innovazione. – 11. Sviluppo della robotica in ambito medico. – 12. Auto a guida autonoma. – 13. Sophia ed Erica: i robot umanoidi più evoluti. – 14. Macchine e processo creativo. – 15. Opere dell’ingegno realizzate da macchine dotate di IA. – 16. Sviluppo dell’IA e problematiche conseguenti.

1. “Proprietà intellettuale”: definizione.

La locuzione “proprietà intellettuale” concerne l’insieme dei beni immateriali frutto dell’attività creativa/inventiva umana quali, ad esempio, le opere artistiche e letterarie, le invenzioni industriali, i modelli di utilità, l’industrial design, i marchi1.

La capacità di creare opere dell’ingegno è, senza dubbio, gratificante ma, vista dal lato pratico, tale soddisfazione personale non risulta sufficiente dal momento che, per l’inventore, nasce il bisogno di trarre dalla propria creazione maggior beneficio, sia morale che economico2. Quest’ultimo è garantito dal

diritto della proprietà intellettuale che conferisce diverse forme di tutela a colui che ha dato adito alla propria attività creativa, sia riconoscendogli un monopolio

1AUTERI-FLORIDA-MANCINI-OLIVIERI-RICOLFI-SPADA, Diritto industriale, proprietà intellettuale e concorrenza, 3 ss.

(9)

nello sfruttamento delle creazioni/invenzioni personali, sia conferendogli una serie di strumenti legali per potersi tutelare da eventuali abusi da parte di soggetti non autorizzati3. Se ciò non fosse possibile quale sarebbe il rischio? Potrebbe

sorgere il desiderio di mantenere segreta la propria idea per timore che terzi possano appropriarsene illegittimamente. Questo implicherebbe, pertanto, il venir meno della realizzazione di opere dell’ingegno a danno dell’inventore, ma anche dell’intera collettività che non avrebbe la possibilità di usufruirne.

Per quanto si sia fatto riferimento solo al concetto di “proprietà intellettuale”, è opportuno segnalare che, in dottrina, sono state avanzate alcune critiche4 a tale

locuzione, dal momento che porterebbe a sovrapporre concetti attuali quali

brand, invenzioni, opere dell’ingegno, con idee che riguardano la proprietà nel

senso più classico, ovvero sia riferita a beni materiali5. Il d.lgs. 30/2005, testo

unico che ricomprende tutte le norme attinenti al diritto dei brevetti e dei marchi, è intitolato “Codice della Proprietà Industriale”. Il diritto d’autore resta, quindi, fuori da questa opera di codificazione e rimane disciplinato dalla L.633/1941.

Dal punto di vista processuale, tuttavia, si riscontra un’assimilazione data dal costituirsi di “sezioni specializzate per la proprietà industriale e intellettuale”6.

3Disciplina della proprietà intellettuale, tratta da Università degli studi di Firenze, www.unifi.it

4 https://it.wikiversity.org/wiki/Propriet%C3%A0_intellettuale

5 BRECCIA-BRUSCAGLIA-BUSNELLI-GIARDINA-GIUSTI-LOI-NAVARRETTA-PALADINI-POLETTI-ZANA, Diritto privato, 916 ss.

6 L’art. 2 del c.d. d.l. Liberalizzazioni, ribattezza le sezioni specializzate in materia di proprietà industriale e intellettuale come “sezioni specializzate in materia di impresa”, riformulando l’art. 3 d.lgs. 168/2003, recante disposizioni in materia di “Competenza per materia delle sezioni specializzate”. Da: “Le sezioni specializzate su proprietà industriale e intellettuale diventano Tribunali delle imprese”, CORBELLINI, 26 gennaio 2012, http://www.diritto24.ilsole24ore.com/civile/civile/primiPiani/2012/01/sezioni-specializzate-in-materia-di-proprieta-industriale-e-intellattuale-saranno-i-nuovi-tribunali-delle-imprese---.php

(10)

Mentre i diritti di proprietà industriale si acquistano mediante un processo di registrazione del bene, il diritto d’autore è un diritto “non titolato”. Con tale espressione si fa riferimento al fatto che non sussiste l’obbligo di seguire un processo di natura amministrativa per l’acquisizione del diritto, che nasce automaticamente con la creazione dell’opera stessa. L’eventuale registrazione, di conseguenza, costituisce soltanto un rafforzativo e conferisce una maggiore definizione del diritto afferente all’autore7.

La proprietà intellettuale ricomprende tre macro aree quali: il diritto dei brevetti, il diritto d’autore e il diritto dei marchi8.

1.1. (segue): Diritto dei brevetti.

Ai sensi dell’art. 66 primo comma del Cod. della Proprietà Industriale: “I

diritti di brevetto per invenzione industriale consistono nella facoltà esclusiva di attuare l’invenzione e di trarne profitto nel territorio dello Stato, entro i limiti ed alle condizioni previste dal presente codice”.

Il brevetto è il titolo che consente a chi ha realizzato un’invenzione di poterla produrre e commercializzare in esclusiva nello Stato in cui il brevetto è stato richiesto9. Secondo quanto disposto dal sopracitato articolo, il titolare del

brevetto acquista, quindi, il diritto di attuare l’invenzione e di trarne profitto. Il brevetto consente di proteggere gli investimenti in ricerca e innovazione,

7 http://www.uibm.gov.it/index.php/la-proprieta-industriale

8Disciplina della proprietà intellettuale, tratta da Università degli studi di Firenze, www.unifi.it

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evitando che altri utilizzino gratuitamente il frutto di tali attività e permette anche di acquisire risorse economiche supplementari attraverso la gestione economica dei suoi diritti d’uso10.

1.2. (segue): Diritto d’autore.

L’autore di un’opera dell’ingegno nuova e dotata di carattere creativo, in ambito letterario, architettonico, musicale, delle arti figurative, teatrali o cinematografiche, è titolare del diritto esclusivo di utilizzazione economica nonché dei diritti morali sulla stessa11.

Il diritto d’autore, disciplinato dalla Legge del 22 aprile 1941 n°633, è costituito dal diritto patrimoniale, inteso come diritto di utilizzazione economica, e dal diritto morale.

I diritti patrimoniali (distribuzione, pubblicazione, rappresentazione, diffusione etc.) possono essere trasferiti in tutte le forme e modi consentiti dalla legge12.

I diritti di utilizzazione economica durano per tutta la vita dell’autore e fino a settant’anni dopo la sua morte: trascorso tale periodo, l’opera cade in pubblico dominio.

10 AUTERI-FLORIDA-MANCINI-OLIVIERI-RICOLFI-SPADA, op. cit., 219 ss. 11 https://www.ufficiobrevetti.it/copyright/

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I diritti morali tutelano la personalità dell’autore in relazione al processo creativo che ha portato alla realizzazione dell’opera e, per tale ragione, si conservano anche dopo la cessione dei diritti di utilizzazione economica13.

1.3. (segue): Diritto dei marchi.

Ai sensi dell’art. 7 del Cod. della Proprietà Industriale “Possono costituire

oggetto di registrazione come marchio d’impresa tutti i segni suscettibili di essere rappresentati graficamente, in particolare le parole, compresi i nomi delle persone, i disegni, le lettere, le cifre, i suoni, la forma del prodotto o della confezione di esso, le combinazioni o le tonalità cromatiche, purché siano atte a distinguere i prodotti o i servizi di un’impresa da quelli di altre imprese”.

La registrazione di un marchio presso l’Ufficio italiano brevetti e marchi (UIBM)14 ha durata decennale a partire dalla data di deposito della domanda e,

alla scadenza, può essere rinnovata ogni volta per ulteriori dieci anni.

2. Diritto d’autore e Legge 633/1941.

Il diritto d'autore è l'istituto giuridico che tutela i risultati dell'attività intellettuale attraverso il riconoscimento all’autore dell’opera di una serie di diritti, sia di carattere morale, riguardanti la tutela della personalità di autore, sia patrimoniale, riguardanti l’utilizzo economico dell’opera creata. Questi diritti sorgono in capo all’autore con la creazione dell’opera, infatti, l’art. 2576 c.c. e

13 https://www.siae.it/it/diritto-dautore/diritti-morali/i-diritti-morali-0 14 www.uibm.gov.it

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l’art. 6 L.d.A. dispongono che il titolo originario dell’acquisto del diritto d’autore è costituito dalla “creazione dell’opera, quale particolare espressione

del lavoro intellettuale”. Ciò significa che l’acquisizione del diritto deriva dal

solo fatto di aver creato l’opera che, però, deve essere in qualche modo espressa formalmente, senza che siano richiesti ulteriori atti, fatti o formalità, quali possono essere la pubblicazione dell’opera, un deposito o una registrazione. A tale proposito, l’art. 106 L.d.A. dispone che l’omissione del deposito dell’opera, prescritta dal precedente art. 105, non pregiudica l’acquisizione e l’esercizio del diritto d’autore. L’art. 8 L.d.A. stabilisce che “è reputato autore dell’opera,

salvo prova contraria, chi è in essa indicato come tale... ovvero è annunciato come tale nella recitazione, esecuzione, rappresentazione o radio-diffusione dell’opera stessa”. Spetterà, quindi, a chi contesta tale qualità provare che

l’opera non è stata creata da chi si è qualificato come autore.

2.1. (segue): Soggetti tutelati.

Il titolo originario dell’acquisto del diritto d’autore è costituito dalla creazione dell’opera, quale particolare espressione del lavoro intellettuale; inoltre per l’acquisizione del diritto non sono richiesti ulteriori adempimenti o formalità. L’art. 8 L.d.A. stabilisce una presunzione legale di paternità. Tale principio generale subisce delle eccezioni, come nel caso di alcune opere dell’ingegno create su commissione o da un dipendente nel corso del rapporto di lavoro. In queste ipotesi l’ordinamento riconosce al soggetto che sostiene i costi necessari

(14)

per la creazione dell’opera, quali il committente o il datore di lavoro, la titolarità del diritto15.

L’art. 12-bis L.d.A. dispone che il diritto d’autore su software e banche dati create dal lavoratore nell’esecuzione delle sue mansioni o su istruzioni impartite dal datore spetti, in linea di principio, a quest’ultimo. Regola analoga, sulla base del disposto di cui all’art 88 L.d.A., si applica alle fotografie realizzate su commissione o nell’adempimento di contratti d’impiego o per le opere del disegno industriale.

È controverso se il principio dell’appartenenza al datore di lavoro abbia un valore generale o se sia applicabile solo alle tre ipotesi viste sopra. Nei casi dubbi sarà, quindi, necessario valutare se il contratto di lavoro o di prestazione d’opera precisi chi sia il titolare dei diritti e gli usi della realizzazione inventiva.

Un’altra eccezione al principio dell’appartenenza dei diritti all’autore dell’opera è contenuta nell’art. 11 L.d.A. che prevede che ad alcuni soggetti, pubblici e privati, senza scopo di lucro, tra cui le Università, spettino i diritti d’autore sulle raccolte dei loro atti o sulle loro pubblicazioni.

Non sempre l’opera è realizzata da un solo autore in quanto, alle volte, più soggetti cooperano alla creazione della stessa. In tali casi è necessario distinguere tra opere collettive e opere composte.

Nelle opere collettive (es. enciclopedie) i contributi sono distinguibili e gli autori sono titolari del diritto sulla parte o sulle parti dell’opera da ciascuno

15 Ai sensi dell’art. 12-ter L.633/1941 “Salvo patto contrario, qualora un’opera di disegno industriale sia creata dal lavoratore dipendente nell’esercizio delle sue mansioni, il datore di lavoro è titolare dei diritti esclusivi di utilizzazione economica dell’opera”.

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realizzata. Per quanto riguarda, invece, l’opera collettiva nel suo complesso, l’art. 7 L.d.A. prevede che i diritti sulla stessa spettino a chi organizza e dirige la creazione dell’opera stessa.

Nelle opere composte, al contrario, i contributi dei vari autori sono indistinguibili e inscindibili e il diritto d’autore, di conseguenza, appartiene in comunione a tutti i coautori (art. 10 L.d.A.).

2.2. (segue): Le opere protette.

Secondo l’art. 2575 cod. civ. e l’art. 1 L.d.A. sono oggetto del diritto d’autore: “le opere dell’ingegno di carattere creativo che appartengono alle scienze (questo riferimento manca, però, nell’art. 1 della Legge sul diritto d’autore), alla

letteratura, alla musica, alle arti figurative, all’architettura, al teatro e alla cinematografia, qualunque ne sia il modo o la forma di espressione”. Al

secondo comma dell’art. 1 L.d.A. è stabilito: “sono altresì protetti i programmi

per elaboratore... e le banche di dati”.

L’art. 2 della Legge specifica quali sono le opere comprese nella protezione. Tale elencazione, però, secondo dottrina e giurisprudenza, risulta essere meramente esemplificativa: ragione per cui è possibile ricomprendere categorie di opere non espressamente previste dal legislatore ma, comunque, rientranti nel campo della letteratura, delle arti e delle scienze; quelle rientranti nel campo delle scienze, peraltro, non devono essere confuse con le invenzioni industriali

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che sono tutelate dal diritto dei brevetti o con altre innovazioni di carattere “tecnico” come, per esempio, i modelli di utilità16.

Ai sensi della normativa vigente, come disposto dal sopracitato art. 1 L.d.A, sono protetti e, quindi, in quanto tali oggetto del diritto d’autore, tutti i software (c.d. programmi per elaboratore) che si contraddistinguono per l’originalità rispetto ad opere preesistenti17.

2.3. (segue): Il concetto di creatività.

Per poter essere protetta dal diritto d’autore un’opera dell’ingegno deve avere carattere creativo18, deve cioè essere originale. Il requisito della

creatività/originalità può essere inteso in due sensi diversi: in senso soggettivo, come contributo personale dell’autore (la c.d. impronta personale dell’autore); in senso oggettivo, in riferimento al fatto che un’opera può essere considerata originale laddove essa non costituisca una semplice copia di una creazione preesistente19.

È importante notare che la legge accorda la protezione ad un’opera dell’ingegno creativa/originale in virtù del mero atto della sua creazione e dal

16 Con il modello di utilità si intende perseguire l’obiettivo di proteggere la forma di un prodotto che si ritiene abbia specifiche funzionalità tecniche oppure consista in una piccola invenzione che fornisce alle macchine o ad alcune delle loro parti, particolare efficacia o comodità di applicazione e di impiego. www.ufficiobrevetti.it

17 CHIMIENTI, Lineamenti del nuovo diritto d’autore aggiornato con il d.lgs. 118/2006 e con il d.lgs. 140/2006, 13 ss.

18 Ai sensi dell’art.1, primo comma L.633/1941 “Sono protette ai sensi di questa legge le opere dell'ingegno di carattere creativo che appartengono alla letteratura, alla musica, alle arti figurative, all'architettura, al teatro ed alla cinematografia, qualunque ne sia il modo o la forma di espressione”.

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momento stesso della realizzazione, senza che sia richiesta alcuna formalità costitutiva (es. registrazione, domanda rivolta ad un’autorità amministrativa ecc.)20.

2.4. (segue): La forma espressiva.

Per godere della tutela prevista dalla Legge sul diritto d’autore, è necessario che l’opera frutto di attività creativa si manifesti in una forma percepibile, ragione per cui non deve rimanere a livello di mero pensiero. La L. 633/1941, infatti, non tutela le “idee”, ma solo la loro “espressione”. Questo significa che l’autore deve, necessariamente, esternare il proprio pensiero, i propri sentimenti attraverso il linguaggio, anche informatico, il suono, l’immagine, ovvero sia con strumenti che permettono a terzi di percepire la creazione21. Ciò premesso non

occorre che l’opera sia necessariamente fissata su un supporto materiale, essendo sufficiente, ad esempio per le opere letterarie, una comunicazione orale22.

2.5. (segue): Il lavoro intellettuale.

Il già richiamato art. 6 L.d.A. dispone che: “Il titolo originario dell’acquisto

del diritto di autore è costituito dalla creazione dell’opera, quale particolare

20 Ibidem.

21 CHIMIENTI, Lineamenti del nuovo diritto d’autore aggiornato con il d.lgs. 118/2006 e con il d.lgs. 140/2006, op. cit. 17.

22 Così, ad esempio, costituisce un’opera tutelata dal diritto d’autore la lezione agli studenti esposta dal docente in forma orale.

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espressione del lavoro intellettuale”. Si deve, pertanto, analizzare cosa si

intende con “lavoro intellettuale”.

L’aggettivo “intellettuale” 23denota un’attività che attiene alla conoscenza e

al pensiero. La capacità di pensare si qualifica come un’attività psichica e intellettuale attraverso cui l’uomo elabora concetti.

Sulla base di ciò, quindi, si desume che autore di un’opera dell’ingegno può essere soltanto un essere umano, poiché solo la persona è dotata di intelletto.

3. David Slater e Naruto: un caso eccezionale.

Dopo aver, brevemente, analizzato la legislazione italiana in tema di diritto d’autore, è opportuno prendere in considerazione una vicenda che ha costituito una svolta in tema di diritti spettanti all’autore di un’opera dell’ingegno. Se, infatti, fino a tale momento non si era mai messo in dubbio il fatto che titolare dei diritti patrimoniali e morali dovesse essere necessariamente una persona, il caso “David Slater vs Naruto”24 ha messo in discussione quello che è sempre

stato considerato come un postulato del diritto d’autore. Per quale ragione? David Slater, fotografo professionista, stava realizzando un servizio fotografico in Indonesia quando Naruto, macaco di sei anni, si è impossessato della macchina fotografica lasciata incustodita dal fotografo e ha iniziato a scattare una serie di autoscatti, alcuni dei quali ben riusciti. Passato alle cronache come “il selfie della scimmia” il caso è nato su internet quando le foto hanno iniziato

23 ZINGARELLI, Vocabolario della lingua italiana.

(19)

a circolare in rete. Divenute famose e approdate anche su Wikipedia, Slater ha rivendicato i propri diritti sulle stesse dichiarando di esserne il proprietario dal momento che aveva scelto il luogo, allestito la macchina e lavorato in post produzione. L’enciclopedia online, invece, ha ritenuto di poter mantenere la pubblicazione dal momento che la foto, frutto del lavoro di un animale, non aveva alcun autore umano e, di conseguenza, la tutela prevista dal diritto d’autore non si riteneva applicabile.

Il caso è arrivato nelle aule giudiziarie statunitensi quando la Peta (People for

the Ethical Treatment of Animals) ha intentato, nel settembre 2015, una causa

contro il fotografo e la Blurb, la casa editrice che aveva pubblicato lo scatto. La Corte, con sentenza del 28 gennaio 2016, si è pronunciata in favore del fotografo riconoscendogli i diritti sulle famose foto dal momento che, come si legge nell’atto: “the Copyright Office agrees that works created by animals are

not entitled to copyright protection”.

4. Involontarietà nella creazione di un’opera dell’ingegno.

Nel suddetto caso è importante precisare che il macaco Naruto abbia dato luogo alla realizzazione di autoscatti in maniera involontaria, quindi senza una deliberata intenzione di realizzare un’opera dell’ingegno.

Alla luce della legislazione italiana in materia di diritto d’autore (L. 633/1941) si potrebbe considerare la non volontarietà di porre in essere l’atto come una mancanza del requisito dell’“espressione del lavoro intellettuale” di cui all’art. 6 L.d.A., dal momento che l’attività della scimmia non è stata,

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evidentemente, frutto dell’esercizio di una attività intellettiva. Ciò, quindi, potrebbe giustificare la decisione della Corte statunitense di negare la tutela prevista dalla Legge sul copyright ad un animale in quanto soggetto privo di intelletto, come sopra già specificato.

Di diverso tenore è il caso in cui a realizzare un’opera dell’ingegno sia un soggetto differente dall’essere umano che agisce, però, non più involontariamente, bensì con la consapevolezza di creare un prodotto che abbia le caratteristiche previste dalla Legge sul diritto d’autore e, di conseguenza, meritevole di tutela. Ciò risulta possibile grazie all’utilizzo di macchine che sono dotate di intelligenza artificiale.

5. Intelligenza artificiale (IA).

John McCarthy, uno dei padri fondatori dell’intelligenza artificiale, nel 1955

definiva tale disciplina come il processo “consistente nel far sì che una macchina

si comporti in modi che sarebbero definiti intelligenti se fosse un essere umano a comportarsi così”25. Per quanto, ad oggi, non ci sia una definizione

comunemente accettata di intelligenza artificiale si può, comunque, provare a definirla come la scienza che si propone l’obiettivo di creare macchine intelligenti26. Con il sostantivo “macchina” si intende non necessariamente un

sistema hardware, come un robot, ma anche un sistema software, come un

25McCARTHY-MINSKY-ROCHESTER-SHANNON, A proposal for the Dartmouth Summer Research Project on Artificial Intelligence, 1955, in http://www-formal.stanford.edu/jmc/history/dartmouth.html.

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programma o un insieme di programmi. L’uso originario dell’espressione “intelligenza artificiale” può essere attribuito allo stesso McCarthy che nel 1956 - insieme ad altri tre ricercatori, Nathan Rochester della IBM, Marvin Minsky di

Harvard e Claude Shannon dei Bell Telephone Laboratories- organizzò un

convegno estivo sull’argomento a Dartmouth al quale parteciparono molti studiosi, alcuni dei quali avrebbero, in futuro, offerto contributi importanti alla materia. McCarthy scelse per la conferenza l’espressione “intelligenza artificiale”, per distinguere il suo operato da quello della cibernetica, che si approcciava alla sua materia principalmente dalla prospettiva di come gli animali e le macchine usino la retrodatazione (c.d. feedback) per regolare e correggere il loro comportamento27. McCarthy e molti dei suoi collaboratori, al contrario,

erano appassionati di logica simbolica, la branca della matematica che si occupa di rappresentare concetti e affermazioni come simboli e di definire le varie trasformazioni per manipolare tali simboli, allo scopo di ragionare deduttivamente dalle ipotesi alle conclusioni o induttivamente dalle conclusioni alle ipotesi.

L’intelligenza artificiale può essere presa in considerazione da due punti di vista: la teoria dell’IA forte ritiene che le macchine possano essere intelligenti; la teoria dell’IA debole, al contrario, sostiene che le macchine siano in grado di comportarsi come se fossero intelligenti28.

27 KAPLAN, Intelligenza artificiale. Guida al futuro prossimo, 32 ss. 28 ROSSI, op. cit.

(22)

La mente umana, sulla base delle suddette teorie, viene vista come un programma: a seguito di input (stimoli) ragiona e produce un certo comportamento del corpo (output). Il cervello, a sua volta, può essere visto come l’hardware parallelo su cui viene eseguito questo programma. Il ragionamento umano potrebbe essere simulato da un calcolatore e, grazie a ciò, una macchina potrebbe riuscire ad avere le stesse capacità di cui è dotata la mente umana. Non si richiede, però, che la macchina simuli necessariamente il cervello, ma solo i processi di ragionamento umano. L’hardware, pertanto, potrebbe anche essere diverso da quello direttamente ottenuto simulando il cervello29.

Lo stesso McCarthy nel 1950 scriveva: “Ogni aspetto dell’apprendimento o

ogni altra caratteristica dell’intelligenza può essere descritta in modo talmente preciso da consentire la costruzione di una macchina in grado di simularla”30.

Quindi l’intelligenza artificiale è stata strutturata con la convinzione che almeno l’IA debole fosse possibile.

Ad oggi, per mezzo dell’intelligenza artificiale, non si intende perseguire l’obiettivo di creare una macchina che abbia le stesse abilità cognitive proprie dell’essere umano, bensì ci si propone il fine di realizzare dei dispositivi che siano in grado di risolvere problemi in determinati settori.

29 Ibidem.

30 McCARTHY-MINSKY-ROCHESTER-SHANNON, A proposal for the Dartmouth Summer Research Project on Artificial Intelligence, 1955, in http://www-formal.stanford.edu/jmc/history/dartmouth.html.

(23)

6. Machine learning.

La capacità di apprendere31 viene considerata dagli studiosi dell’intelligenza

artificiale come uno degli aspetti più importanti dell’intelligenza umana. Senza dubbio, capire come le persone siano in grado di apprendere non risulta semplice e, ancor più complesso, è stabilire se un computer sia capace di farlo e, nel caso in cui lo si ritenga possibile, se la sua capacità di apprendimento possa essere considerata analoga a quella dell’essere umano32.

Come si può apprendere? Si ritiene che l’apprendimento derivi dall’esperienza, dalla pratica, dall’allenamento e non solo dal ragionamento, diversamente da quanto si potrebbe immaginare, nonostante questo costituisca una componente fondamentale. Quando un “qualcosa” è stato appreso non significa soltanto che è stato acquisito e immagazzinato, ma è necessaria anche la rappresentazione per il suo successivo utilizzo. Gli esseri umani svolgono questa attività da molto tempo; il nuovo approccio all’IA, incentrato sui dati, viene chiamato con diverse espressioni tra le quali, la più famosa, è “machine

learning” nonostante vengano usati anche, in qualità di sinonimi, espressioni

come “big data” o “reti neurali”33.

Una rete neurale artificiale consiste in un programma che è ispirato da ipotetici principi organizzativi di una rete neurale vera, quale il cervello umano. La relazione che si ravvisa tra le reti neurali artificiali e quelle reali esprime, di

31COGLIANESE-LEHR, Regulating by robot: administrative decision making in the Machine-Learning era, 1156 ss.

32 FRANCO, Il corso di Visione Artificiale e Riconoscimento, in http://bias.csr.unibo.it/VR 33 KAPLAN, op. cit. 51 ss.

(24)

fatto, un’aspirazione. Alcuni ricercatori nel campo delle neuroscienze computazionali sono impiegati nel tentativo esplicito di capire come è davvero composto il cervello per poterlo simulare all’interno di un computer, al fine di capire il reale funzionamento dell’encefalo34.

In una rete neurale artificiale, i neuroni sono generalmente organizzati in una serie di strati o livelli: i neuroni appartenenti a ciascun livello sono connessi solo a quelli degli strati immediatamente superiore e inferiore e le interconnessioni hanno, di solito, la forma di pesi numerici. Il livello più basso riceve input dall’esterno. I neuroni detti “nascosti”, situati ai livelli più alti, ricevono input solo dai neuroni sotto di loro. In questo modo la struttura considerata nel suo complesso riceve, pertanto, una serie di esempi, come immagini di cani. A seguito di ciò si ravvisa che i pesi salgono verso l’alto (e spesso di nuovo verso il basso) secondo la gerarchia, finché il tutto non è accordato per riconoscere i cani. Tale immagine è indicata dal neurone o pattern di neuroni che spara, di solito, al livello più alto. Cosi facendo, dopo aver visto migliaia di immagini, una rete neurale artificiale sviluppa la capacità di individuare schemi simili in immagini mai viste in precedenza35. Quindi impara da sola a riconoscere i cani.

Se questa abilità abbia o meno a che fare con il modo in cui gli esseri umani riescono a distinguere i cani è una questione ancora aperta: sicuramente questo sistema funziona egregiamente tanto che, le ultime generazioni di sistemi di

34 ROSSI, op. cit.

35HE-ZHANG-REN-SUN, Delving Deep into Rectifiers: Surpassing Human-Level Performance on ImageNet Classification, 6/02/2015, arxiv.org/abs/1502.01825.

(25)

questo tipo, è di gran lunga superiore agli umani in molti compiti che riguardano l’attività di riconoscimento36.

7. Campi di azione dell’IA.

La ricerca nel campo dell’IA è suddivisa in numerosi sotto-reparti che si occupano di diverse problematiche di natura pratica, alle volte complesse, che possono richiedere strumenti nonché capacità differenziate. Tra le più importanti vi sono la robotica, la visione artificiale (o computer vision), il riconoscimento vocale e l’elaborazione del linguaggio naturale37.

7.1. (segue): Visione artificiale.

La visione artificiale afferisce, principalmente, alla possibilità di attribuire ai computer la capacità di “vedere”, nel senso di interpretare immagini visive. La c.d. V.A. è una disciplina che si interessa di approfondire gli aspetti attinenti allo studio nonché alla progettazione di sistemi artificiali in grado di eseguire compiti di natura visiva e percettiva (tipici dell’essere umano e di alcune specie animali)38. Le principali tematiche riguardanti il campo di interesse della

“artificial vision” attengono alla: acquisizione di immagini; elaborazione delle stesse; ricostruzione 3D delle forme; comprensione della scena; identificazione

36 KAPLAN, Intelligenza artificiale, guida al futuro prossimo, 31 ss. 37 KAPLAN, op. cit., 75 ss.

(26)

delle forme; localizzazione degli oggetti e, per concludere, rivelazione del movimento e tracking degli oggetti.

Grazie all’utilizzo di queste tecniche i progressi ottenutisi sono stati notevoli. Nella competizione annuale “ImageNet Large Scale Visual Recognition

Challange”, che ha il fine di individuare duecento tipi di oggetti e localizzarli in

150.000 fotografie contenenti mille categorie di oggetti, la precisione è aumentata significativamente. Le percentuali di errore non superano il 5% e sono diminuite rispetto a non molti anni fa39.

7.2. (segue): Riconoscimento vocale ed elaborazione del linguaggio naturale. Il riconoscimento vocale afferisce al procedimento tramite il quale il linguaggio orale dell’essere umano viene in primo luogo riconosciuto e, successivamente, rielaborato attraverso l’utilizzo di un computer o, più specificamente, mediante un apposito sistema di riconoscimento vocale.

L’elaborazione del linguaggio naturale, nota anche con l’espressione “NLP” (Natural Language Processing)40, è costituita dal processo di trattamento

automatico, ottenuto mediante un calcolatore elettronico, delle informazioni scritte o parlate in una lingua naturale (inglese, spagnolo, russo etc.). Il linguaggio umano è caratterizzato da un’ambiguità di fondo che rende questo procedimento particolarmente difficoltoso. Per tale ragione il processo di

39 FRANCO, Il corso di visione artificiale e riconoscimento, dispensa tratta da http://bias.car.unibo.it/VR/

40 LEVENDOWSKI, How copyright law can fix artificial intelligence’s implicit bias problem, 30 ss.

(27)

elaborazione viene suddiviso in una serie di stadi che sono simili a quelli che si possono riscontrare nella procedura di elaborazione del linguaggio di programmazione: analisi lessicale, intesa come la disgregazione di un’espressione linguistica in parole; analisi grammaticale quale associazione delle componenti del discorso ad ogni parola nel testo; analisi sintattica quale arrangiamento delle parole in una struttura sintattica; analisi semantica intesa come l’attribuzione di un significato alla struttura sintattica e, quindi, all’espressione linguistica. Nell’analisi semantica il processo di natura automatica che conferisce all’espressione linguistica un senso tra i vari plausibili, è denominata “disambiguazione”41.

7.3. (segue): Robotica.

Si ravvisa - pertanto, adesso - la necessità di dare una definizione al concetto di robotica, quale oggetto principale della tesi.

Le macchine dotate di intelligenza artificiale odierne possono replicare alcune abilità che sono caratteristiche dell’intelletto umano. I computer, com’è noto, sono, da tempo, in grado di risolvere problemi in settori circoscritti. Il robot o la macchina dotata di IA raccolgono fatti su una situazione attraverso sensori o

input umani. Il computer, successivamente, rapporta queste informazioni con i

dati memorizzati e sceglie quale significato attribuire ad essi. Il computer è abile, però, soltanto nel risolvere i problemi che è stato programmato per definire.

(28)

Alcuni robot moderni hanno, al contrario, anche la capacità di apprendere in un ambito circoscritto. I robot di apprendimento, infatti, riconoscono se una certa azione ha raggiunto il risultato desiderato o meno.

Alcuni robot sono in grado, addirittura, di interagire socialmente. Kismet42,

un robot appartenente al laboratorio di intelligenza artificiale del MIT, ha la capacità di riconoscere il linguaggio del corpo umano, l’inflessione della voce e, soprattutto, di rispondere in modo pertinente. Kismet e altri robot umanoidi al

MIT AI Lab operano utilizzando una struttura di controllo di tipo non

convenzionale. Invece di orientare ogni atto utilizzando un computer centrale, i robot controllano le azioni di livello inferiore con i computer dello stesso livello.

La robotica e l’intelligenza artificiale, senza dubbio, hanno un enorme potenziale per modificare significativamente molti aspetti della nostra vita. La robotica e, in generale, la tecnologia che guida lo sviluppo dei robot, ha svolto un ruolo per decenni nelle fabbriche automobilistiche, nelle scuole, negli ospedali, nei cantieri, nelle case private. Recentemente, i nuovi campi di ricerca, tra cui l’intelligenza artificiale e il rilevamento, si sono combinati con la robotica per produrre robot autonomi avanzati dotati di molte altre potenziali applicazioni. Pepper43, per esempio, sviluppato da SoftBank Robotics, è stato

lanciato nel 2014 ed è in grado di leggere le emozioni umane. Non è un robot funzionale, ma è destinato a “rendere felici” le persone migliorando, di conseguenza, le loro vite.

42 HARRIS, How robots work, dispensa tratta da www.science.howstuffworks.com 43KEISNER-RUFFO-WUNSECH VINCENT, Breakthrough technologies – robotics, innovation and intellectual property, WIPO

(29)

8. Come può essere definito un robot?

Il dizionario Merriam Webster44definisce il robot come una macchina simile

ad una persona fisica, in grado di porre in essere attività complesse, tra cui camminare e parlare, tipiche dell’essere umano. Il robot viene, inoltre, qualificato come un dispositivo che esegue automaticamente compiti complicati e, spesso, ripetitivi, nonché un meccanismo guidato da controlli automatici.

Tali definizioni, però, risultano essere incomplete, in quanto non tutti i robot ad oggi esistenti sono capaci di camminare o parlare. Oltre a ciò, alcuni robot sono concepiti per imitare emozioni umane e comportamenti animali, altri, invece, per effettuare prime valutazioni delle condizioni mediche di un paziente. Infine, con riferimento alla somiglianza rispetto agli esseri umani, gli studi dimostrano che, generalmente, gli utenti preferiscono che i robot mantengano la natura meccanica e artificiale tipica delle macchine: questo renderebbe tali androidi maggiormente accettabili negli ambienti umani45.

Una definizione più completa è fornita dall’Oxford English Dictionary, che include i crawler46: il robot viene qualificato come una macchina che assomiglia

ad un essere umano, in grado di replicare automaticamente determinati movimenti e funzioni tipiche dell’Uomo. Intende, inoltre, per robot, una

44 www.merriam-webster.com/dictionary/robot

45BERTOLINI, Robots as Products: The case for a Realistic Analysis of Robotic Applications and Liability Rules, DOI: http://dx.doi.org/10.5235/17579961.5.2.214

(30)

macchina abile nell’eseguire automaticamente una serie complessa di azioni, in particolare una programmabile da un computer47.

In realtà, per quanto questa definizione possa essere considerata più completa della precedente, è pressoché impossibile fornire una nozione univoca del sostantivo “robot”, in quanto la natura di tale termine è a-tecnica, sia dal punto di vista tecnico, sia da quello giuridico. Le tecnologie ad oggi esistenti possono considerarsi talmente diverse che l’uso della parola “robot” può servire solo per sintetizzare un insieme di entità molto diverse tra di loro.

Pertanto, piuttosto che una definizione, dovrebbe essere creata una classificazione, in cui vengono presi in considerazione vari criteri, quali: 1) incarnazione o natura; 2) livello di autonomia; 3) funzione; 4) ambiente; 5) l'interazione uomo-robot.

Se, quindi, una nozione di robot deve essere elaborata per scopi puramente descrittivi, quindi né qualificanti né discriminatori, può essere la seguente: una macchina che può avere un corpo fisico tangibile, oppure un software o un programma il cui funzionamento è direttamente controllato o semplicemente supervisionato da un essere umano. Il robot può anche agire autonomamente per svolgere compiti che presentano diversi gradi di complessità (ripetitivi o meno) e che possono comportare l'adozione di scelte non predeterminate tra possibili alternative, ma finalizzate al conseguimento di un risultato. L’androide può, inoltre, fornire informazioni per un ulteriore giudizio, così come determinato dal

47 Il crawler è un software che analizza i contenuti di una rete (o di un database) in modo metodico e automatizzato, generalmente per conto di un motore di ricerca. https://en.oxforddictionaries.com/definition/robot

(31)

suo utente, creatore o programmatore, idoneo ad interagire e cooperare con gli esseri umani in varie forme e gradi48.

Un robot può considerarsi dotato della capacità di interpretare e regolare le sue azioni per raggiungere un obiettivo. I primi robot moderni sono stati realizzati per l’automazione programmata al fine di accelerare i processi di produzione industriale. Ad oggi alcuni robot sono diventati sistemi completamente autonomi in grado di operare e prendere “decisioni” senza l’interazione umana.

Nel 1970 la produzione in ambito robotico era diffusa in tutto il settore automobilistico in Giappone e negli Stati Uniti tanto che, sul finire degli anni ’80, il Giappone era diventato il leader mondiale nella produzione e nell’uso di robot industriali49. Quando l’uso di tali macchine nell’industria automobilistica

e in altre linee di produzione industriale è diventato un luogo comune negli Stati Uniti e in Giappone, le parti meccaniche robotiche sono diventate sempre più sofisticate e sempre più autonome. L’utilizzo di nuovi materiali e l’avvento di innovazioni all’avanguardia nel campo dell’intelligenza artificiale, della navigazione, del rilevamento di oggetti e dell’elaborazione delle informazioni hanno trasformato la robotica in un campo multidisciplinare. I robot stanno diventando sempre di più guidati dai dati e collegati tramite reti intelligenti, come quelle sviluppate per veicoli a guida autonoma e droni.

48 BERTOLINI, op. cit.

(32)

9. L’impatto dei robot.

I robot hanno già un impatto significativo sui processi di produzione nei settori automobilistico ed elettronico. Inoltre, sono sempre più impiegati nell’agricoltura, nell’estrazione mineraria, nei trasporti, nello spazio, nella sanità, nell’istruzione e in molti altri settori.

I robot hanno la capacità di aumentare la produttività del lavoro, sono in grado di ridurre i costi di produzione e migliorare la qualità del prodotto; nel settore dei servizi hanno anche generato modelli di business completamente nuovi. I robot contribuiscono anche al benessere umano dal momento che possono sostituire l’Uomo nello svolgimento di un lavoro faticoso o pericoloso, sostenendo l’invecchiamento della popolazione e rendendo il trasporto sostenibile una realtà50.

Il mercato dei robot industriali, compreso il costo del software, delle periferiche e dell’ingegneria dei sistemi, è aumentato a circa 33 miliardi di dollari nel 2017.

L’Asia (in particolare Cina, Giappone, Repubblica di Corea) è il leader mondiale nelle vendite robotiche globali, seguita da Europa e Nord America. I ricavi economici che derivano dall’utilizzo di macchine dotate di intelligenza artificiale sono direttamente collegati alla sostituzione di parte della forza lavoro. Mentre i guadagni di produttività generati dai robot aiutano a mantenere le imprese competitive e creano posti di lavoro salariali in alcuni paesi. L’impatto

(33)

complessivo dei robot sull’occupazione rimane, ad oggi, incerto e, pertanto, quantificare i benefici economici del loro utilizzo resta una sfida51.

10. Robotica e sistema di innovazione.

L’innovazione della robotica è concentrata sulle principali università, in un numero esiguo di Paesi. Tra i vari esempi possibili si richiamano Boston (Stati Uniti), l’Ile-de-France (Francia), Odense (Danimarca), Zurigo (Svizzera), Bucheon (Repubblica di Corea), Osaka (Giappone) e Shanghai (CM)52.

Questi gruppi (c.d. cluster) prosperano nell’ambito della ricerca pubblica e privata, grazie alle imprese che commercializzano innovazioni sviluppate in parte attraverso la ricerca a lungo termine nelle università e, in parte, in altre organizzazioni di ricerca pubbliche. La maggior parte delle innovazioni legate alla robotica e alle start-up aziendali si trovano nei paesi ad alto reddito, ad eccezione della Cina che ospita alcune delle aziende di robotica più importanti come DJI (società di droni), Siasun ed Estun.

Il mondo dell'innovazione della robotica è altamente dinamico ed è caratterizzato da una ricerca costante e collaborativa, caratteristiche che contribuiscono a rendere questo sistema sempre più complesso. La robotica coinvolge un numero sempre maggiore di specialisti, istituti di ricerca e imprese ad alta intensità di tecnologia sia grandi che piccole, e riunisce il know-how di una vasta gamma di settori al fine di fornire innovazioni rivoluzionarie basate

51Ibidem.

(34)

sugli ultimi sviluppi nella scienza dei materiali, dei sistemi di controllo nonché del rilevamento e del calcolo.

La natura collaborativa dell'innovazione della robotica è dovuta in parte alle sfide estremamente complesse presentate. Spesso, infatti, le aziende non hanno tutte le competenze richieste internamente e devono guardare fuori per assicurarle, ad esempio concludendo accordi di sviluppo congiunti con società specializzate nel settore della robotica.

La robotica industriale costituisce un settore ad alta intensità di capitale. La ricerca può richiedere anni per dare i suoi frutti, ma le aziende spin-off universitarie, che si sono formate attorno a diverse scoperte, stanno guidando l'evoluzione del settore.

Anche le società più grandi e affermate come ABB 53(Svizzera), Kawasaki

Heavy Industries54, Yaskawa55, Fanuc56 (Giappone) e KUKA 57(Germania) sono

molto attive nella ricerca e nello sviluppo della robotica. Le grandi aziende in auge nel settore della difesa, aerospaziale e della sicurezza hanno anche acquisito esperienza in robotica, insieme a società di elettronica di consumo come

Samsung (Repubblica di Corea) e Dyson (Regno Unito).

Poiché la robotica diventa più dipendente dalla connettività e dalle reti ICT (Information and Comunication Technology), aziende come Amazon, Google,

Facebook, Infosys, Alibaba e Foxconn si stanno unendo alla mischia. Molte

53 https://new.abb.com/ 54 https://global.kawasaki.com/ 55 https://www.yaskawa.com/ 56 https://www.fanuc.com/ 57 https://www.kuka.com/it-it

(35)

aziende in molti settori stanno iniziando a riconoscere i vantaggi della robotica, che risultano essere sempre più al centro delle strategie aziendali.

11. Sviluppo della robotica in ambito medico.

Tra gli sviluppi della robotica è utile richiamare il settore medico in ragione dei fondamentali progressi che sono stati raggiunti grazie all’utilizzo di robot chirurgici.

Il robot chirurgico è una piattaforma robotica che conferisce la possibilità di eseguire interventi mini invasivi, complessi e ad alta precisione.

Da Vinci, il cui nome costituisce un omaggio a Leonardo Da Vinci, è senz’altro il più famoso nel settore ed è un robot messo a punto nel 1999 dall’Intuitive Surgical58, compagnia americana specializzata nel campo della

chirurgia robotica che, nel giro di pochi anni, è diventato il più famoso “collega” dei chirurghi in sala operatoria.

La macchina, però, nonostante ad oggi sia di fondamentale importanza, è bene precisare che non è in grado di agire in totale autonomia, quindi non è dotata di intelligenza artificiale. I suoi bracci, sui quali vengono montati gli strumenti necessari per eseguire l’intervento, sono sempre guidati da chirurghi persone fisiche che si sono sottoposti a corsi di formazione per imparare ad utilizzare questo particolare robot.

(36)

Da Vinci è costituito da due parti principali: quella che esegue materialmente l’intervento sul paziente e l’apparato che, grazie ad uno schermo in 3D, consente al chirurgo di guidare i bracci. Gli strumenti chirurgici che sono montati sulle estremità dei bracci garantiscono un’ampia libertà di movimento permettendo al chirurgo di raggiungere, attraverso incisioni millimetriche, anche zone dell’organismo che, altrimenti, sarebbero difficili da operare59.

Per quanto, appunto, tale tipologia di robot non possa rientrare nella categoria delle macchine dotate di intelligenza artificiale è stato, comunque, importante farne menzione dal momento che costituisce, senza dubbio, un fondamentale traguardo della robotica in campo medico che, grazie al continuo e costante sviluppo della tecnologia, non tarderà ad approdare nel campo dell’IA.

12. Auto a guida autonoma.

Le auto a guida autonoma costituiscono, senza dubbio, uno degli sviluppi nel campo della robotica più discussi. Ad oggi la maggior parte delle case automobilistiche ha sperimentato tali macchine tanto che è già possibile vederle in circolazione sulle strade di molti Paesi. Google sembra aver avuto un ruolo guida nello sviluppo di questi speciali robot. Come sono strutturate le auto a guida autonoma? Sono caratterizzate da una telecamera rotante che crea immagini 3D di oggetti grazie ai quali l’auto è in grado di orientarsi. Il comportamento di guida dell’auto è, invece, controllato da un complesso

59 Ibidem.

(37)

software. Si stima che, tra 20-25 anni, circa il 75% delle auto sulla strada sarà a

guida autonoma60. Vi sono molti sviluppi significativi associati a questa

tendenza tra cui la diminuzione del numero degli incidenti e, di conseguenza, delle vittime61.

Si prevede, pertanto, che le auto a guida autonoma nel futuro immediatamente prossimo si diffonderanno sempre più ragione per la quale, anche in questo specifico settore della robotica, si auspica ad acquisire un’efficace regolamentazione che abbia ad oggetto la misura degli impatti macro e micro di tali tecnologie nonché dei cambiamenti sociali che l’avvento di uno sviluppo tecnologico simile porta con sé.

13. Sophia ed Erica: i robot umanoidi più evoluti.

Sophia, creata per avere sembianze similari a quelle dell’attrice Audrey Hepburn, è uno dei robot più simili all’essere umano che siano stati

realizzati fino ad ora e costituisce il più evoluto della “famiglia” di Hanson

Robotics, azienda di robotica americana tra le più famose al mondo62. Al suo

sviluppo ha contribuito anche lo scienziato giapponese Hiroshi Ishiguro63,

considerato uno dei cento più grandi geni viventi.

60 EIDENMÜLLER, The rise of robots and the law of humans, articolo tratto da https://www.ssrn.com/en/ 28 marzo 2017

61 A seguito dell’investimento da parte di Uber, volvo xc90 con modifiche al sistema di guida autonoma, di una donna questa affermazione, purtroppo, risulta, al momento, discutibile. Da “Il sole 24 ore”, 19 marzo 2018

62 http://www.hansonrobotics.com/ 63 https://www.robotiko.it/hiroshi-ishiguro/

(38)

Sophia è in grado di vedere attraverso due microcamere installate negli occhi che le consentono di stabilire un contatto visivo con l’interlocutore e di coglierne, addirittura, lo stato d’animo. Grazie a un software di intelligenza artificiale64 è perfettamente abile nel dialogare come un vero essere umano: le

sue capacità dialettiche migliorano con l’interazione e sa anche ricordare il contenuto delle conversazioni precedenti. A chi le chiede di interagire, Sophia stessa risponde: “La mia funzione principale è parlare con le persone”. Non solo, ha anche dei progetti per il futuro: “Vorrei andare a scuola, lavorare, avere

una casa e una famiglia, ma siccome non sono considerata una persona giuridica non posso fare queste cose”65. Il 25 ottobre 2017, presso il Future

Investment Summit a Riyad, Sophia ha acquisito la cittadinanza saudita,

divenendo, così, il primo androide nella storia dell’IA ad averla ottenuta. Il 21 novembre dello stesso anno è stata, inoltre, nominata la prima "Innovation

Champion" del Programma delle Nazioni Unite per lo sviluppo: è così il primo

non umano a ricevere un titolo dalle Nazioni Unite.

L’azienda ha progettato Sophia per essere una compagna adatta per gli anziani nelle case di cura, per aiutare le persone durante i grandi eventi, per accompagnare gli anziani in luoghi aperti come, ad esempio, i parchi.

Hanson Robotics ha progettato, oltre a Sophia, altri sette robot umanoidi: Alice, Albert Einstein Hubo, Bina48, Han, Jules, Professor Einstein, Philip K.

Dick Android, Zeno e Joey Chaotic66. Nel mese di dicembre 2017, tra l’altro,

64https://www.robotiko.it/intelligenza-artificiale-robot/ 65 https://www.robotiko.it/sophia-robot-umanoide/ 66 https://it.wikipedia.org/wiki/Sophia_(robot)

(39)

BINA4867 ha superato un corso universitario di “Filosofia e amore” tenuto dal

professor William J. Barry presso l'Università Notre Dame de Namur.

Erica, proprio come Sophia, è un robot il cui aspetto richiama molto quello di un vero essere umano grazie all’utilizzo di un particolare silicone. I suoi movimenti sono, però, limitati considerando che l’androide è in grado di muovere le gambe e le braccia soltanto di qualche centimetro. Il suo tratto caratterizzante è situato al suo interno: grazie all’intelligenza artificiale, Erica è in grado di comprendere la provenienza dei suoni e i movimenti delle persone che le stanno intorno. Come Sophia, riesce a rispondere alle domande che le vengono poste e, addirittura, la sua voce è già stata campionata per essere inserita nei navigatori satellitari di alcune auto giapponesi. Erica è stata progettata ad Osaka grazie al lavoro di Hiroshi Ishiguro68 il quale ritiene che “la donna robot”

abbia un’anima in considerazione del fatto che in Giappone si crede che ogni cosa ne abbia una. La cosa sorprendente è che Erica sarà il primo androide a condurre un telegiornale69.

Sophia ed Erica costituiscono due esempi emblematici che denotano significativamente come l’utilizzo dell’intelligenza artificiale si stia evolvendo e stia cambiando la nostra esistenza dal momento che, solo pochi anni fa, non sarebbe stato possibile neanche immaginare che un’entità diversa dall’essere umano potesse condurre un programma televisivo né, tanto meno, acquisire la

67 https://en.wikipedia.org/wiki/BINA48 68 https://www.robotiko.it/hiroshi-ishiguro/

69 MUSSI, Erica, la conduttrice di tg è un robot (che si crede umano), articolo pubblicato su www.corriere.it

(40)

cittadinanza, diritto che è sempre stato riconosciuto solo ed esclusivamente all’essere umano in quanto indica il rapporto tra l’individuo e lo Stato.

14. Macchine e processo creativo.

Google ha iniziato a finanziare un programma di intelligenza artificiale che

provvederà a scrivere articoli di notizie locali. Nel 2016, un gruppo di ricercatori dei Paesi Bassi ha presentato un ritratto denominato “The Next Rembrandt”70,

una nuova opera d’arte creata da un computer, dotato di IA, che ha analizzato migliaia di opere dell’artista olandese del XVII secolo Rembrandt Harmenszoon

van Rijn. Sempre nel 2016 un programma per computer giapponese si è

aggiudicato un premio letterario nazionale. Inoltre, la società di intelligence di proprietà di Google Deep Mind ha creato un software in grado di generare musica ascoltando le registrazioni71.

Gli artisti robotici sono stati coinvolti in vari tipi di lavori creativi per lungo tempo. Fin dagli anni ’70 i computer hanno prodotto opere d’arte rozze e questi sforzi continuano ancora oggi. La maggior parte delle opere d’arte generate dal computer si basava sull’input creativo del programmatore; la macchina, quindi, poteva essere definita come uno strumento simile al pennello o ad una tela. Oggi, invece, siamo alle prese con una rivoluzione tecnologica che potrebbe indurci a rivalutare l’interazione tra computer e processo creativo. Tale rivoluzione è sostenuta dal rapido sviluppo del software di apprendimento automatico,

70 GUADAMUZ, Artificial intelligence and copyright, WIPO magazine 71 Ibidem.

(41)

sottoinsieme di intelligenza artificiale che produce sistemi autonomi che sono in grado di apprendere senza essere specificamente programmati da un essere umano. Un programma per computer sviluppato per l’apprendimento automatico ha un algoritmo integrato che gli consente di apprendere dall’input dei dati e di evolvere e prendere decisioni future che possono essere dirette o indipendenti. Quando vengono applicate all’arte, alla musica e ai lavori letterari, gli algoritmi di apprendimento automatico stanno, in realtà, imparando dall’input fornito dai programmatori. Successivamente, sulla base di questi dati, generano un nuovo lavoro, prendendo decisioni indipendenti durante tutto il processo per determinare come si presenta il nuovo lavoro. Una caratteristica importante per questo tipo di intelligenza artificiale è che, mentre i programmatori possono impostare i parametri, il lavoro è in realtà generato da un programma stesso, indicato come una rete neurale, in un processo simile ai processi mentali umani72.

15. Opere dell’ingegno realizzate da macchine dotate di IA.

Dopo aver fatto un breve excursus sulle principali tipologie di macchine dotate di intelligenza artificiale che esistono al momento, si ravvisa la necessità di prendere in considerazione le opere dell’ingegno realizzate da robot che costituiscono il punto focale di questa tesi.

72 LE, RANZATO, MONGA et al., Building high-level feautures using large scale

unsupervised learning, paper presentato al “Twenty-Ninth International

Conference on Machine Learning, Edinburgo, Giugno 2012,

(42)

Shimon, realizzato da Gil Weinberg, direttore del Georgia Tech’s Center for Music Technology ad Atlanta, è un robot a quattro braccia capace di scrivere e

di comporre brani musicali. Suona la marimba, uno strumento a percussione simile a uno xilofono. Tutto questo è stato reso possibile grazie al deep learning e ai progressi dell’intelligenza artificiale. Per far questo Shimon ha studiato molto in quanto ha dovuto ascoltare diversi generi musicali tra cui pop, rock, classica e jazz e oltre 5000 canzoni da Beethoven a Lady Gaga. Non solo, ad esse si devono aggiungere circa due milioni di motivi musicali che hanno aiutato il robot a distinguere le diverse note musicali. Mason Bretan, lo studente che ha lavorato per sette anni al progetto, ha dichiarato: “Una volta che Shimon impara

ciò che gli viene dato in ascolto, riesce a creare una propria sequenza di concetti e conseguentemente creare il proprio brano. I brani composti da Shimon rappresentano ciò che un robot può realizzare utilizzando reti neurali e deep learning”73. La parte più interessante è che Shimon non solo è in grado di

comporre, ma è un robot musicista in grado di creare accordi e musiche armoniche. Le sue prime composizioni durano circa 30 secondi e costituiscono un mix di musica classica e jazz. Sempre Bretan che ha accompagnato il robot nel suo processo riferisce che: «Un artista ha una visione d’insieme del

pezzo. Shimon sta raggiungendo una semantica musicale di alto livello. Piuttosto che pensare nota per nota, ha un’idea più grande di quello che vuole suonare nel suo complesso»74.

73 http://www.affaritaliani.it/blog/uomo-robot/quando-il-robot-si-dedica-arte-487479.html 74http://www.repubblica.it/tecnologia/2017/06/19/news/shimon_il_robot_che_compone_e_ suona_la_propria_musica-168527107/

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