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La responsabilità vista nell’ottica della gestione

A conferma di quanto statuito sopra si richiamano, di seguito, una sentenza della Corte di Cassazione e una, invece, del Tribunale di Torino, sezione specializzata in Proprietà Industriale e Intellettuale.

“L’editore ha uno specifico dovere di diligenza che gli impone di accertare,

sulla base dei preventivi controlli e delle conoscenze che abbia quale professionista del settore, che le sue pubblicazioni non ledano i diritti altrui”246.

Tale statuizione può benissimo essere utilizzata anche nel caso in cui ci trovassimo di fronte ad un’opera dell’ingegno realizzata non da un essere umano, bensì da un’intelligenza artificiale. Il titolare dei diritti di utilizzazione economica, infatti, percependo i proventi derivanti dallo sfruttamento dell’opera in questione, ben potrebbe, come si è avuto modo di affermare nel paragrafo precedente, far controllare il trovato artistico da un esperto in modo tale da poter escludere un eventuale plagio. La posizione dell’editore di un’opera letteraria non sembra essere, infatti, ipotesi così distante da quella del soggetto titolare dei diritti patrimoniali di un’opera dell’ingegno realizzata da una macchina dotata di IA.

Si ritiene opportuno evidenziare anche quanto segue: “Va inibita, con

provvedimento d’urgenza pronunciato nei confronti dell’editore, l’ulteriore vendita e diffusione, nonché va disposto il sequestro degli esemplari editi, di un’opera letteraria costituente plagio-contraffazione di opera precedente di diverso autore, su cui altro editore è titolare di diritti di utilizzazione esclusiva, atteso che il primo editore ha l’onere di accertare se, con la pubblicazione, vengano lesi diritti altrui (nella specie, il tribunale ha rilevato che l’editore dell’opera in contraffazione avrebbe potuto agevolmente accertare la presenza di quella originale sul catalogo dell’editore di quest’ultima, pubblicato su Internet)”247.

Anche in questo caso, come si vede, il provvedimento d’urgenza con cui si inibisce l’ulteriore vendita e diffusione dell’opera viene posto in capo all’editore, soggetto diverso dall’autore dell’opera letteraria. Da ciò si deduce che non ci sono ragioni contrarie per poter inquadrare il fenomeno della responsabilità per plagio nell’ambito della gestione del rischio, individuando nei confronti del titolare dei diritti patrimoniali, primariamente, l’onere di verificare che l’opera realizzata dal robot non costituisca plagio di un trovato artistico già esistente. Qualora, nonostante ciò, la realizzazione della macchina dotata di IA venisse, comunque, considerata plagiaria, si sostiene che il titolare dei suddetti diritti sia nella posizione per affrontare le conseguenze dovute da un’eventuale contestazione per plagio.

247 Trib. Torino, 23/03/2006

Si ritiene - dopo aver preso in considerazione le questioni attinenti alla titolarità dei diritti patrimoniali, morali d’autore e alla responsabilità per plagio - di poter concludere la disamina inerente alle possibili modalità con cui adeguare la disciplina attuale della L. 633/1941, avente ad oggetto le opere dell’ingegno realizzate da persone fisiche, alle realizzazioni artistiche nate grazie all’utilizzo dell’intelligenza artificiale. La nuova “era” del diritto d’autore è, infatti, alle porte e, per quanto possibile, è necessario non farsi trovare impreparati.

CONCLUSIONI

È possibile, adesso, tirare le fila di quanto esposto all’interno del presente elaborato. Per perseguire tale scopo si procederà ad effettuare un excursus che evidenzierà i punti fondamentali che sono stati trattati, anche al fine di verificare che gli obiettivi, prefissati in sede di introduzione, siano stati realizzati.

Con tale tesi si è perseguito l’intento di prendere atto dei recenti sviluppi avvenuti nel campo dell’intelligenza artificiale, in modo tale da mettere in risalto le implicazioni che l’IA stessa ha apportato al diritto della proprietà intellettuale e, specificamente, alla disciplina del diritto d’autore. Attualmente, infatti, come si è avuto modo di osservare, le opere dell’ingegno non vengono più realizzate soltanto da esseri umani, ma anche da robot; ragione per cui è risultato, ormai, inevitabile prendere coscienza di ciò.

La trattazione si è ispirata ad alcune problematiche di difficile soluzione: un’opera dell’ingegno realizzata da una IA può essere tutelata dal diritto d’autore? Può una macchina intelligente essere considerata autrice dell’opera dalla stessa creata? È possibile considerarla titolare dei diritti patrimoniali? Dei diritti morali? È auspicabile imputarle la responsabilità nel caso in cui avesse realizzato un’opera plagiaria?

La tesi, come visto, è suddivisa in tre capitoli, ognuno dei quali ha avuto un’importanza fondamentale nel conferimento di una risposta alle domande di cui sopra, obiettivo principale che ha ispirato l’intera trattazione.

Nel primo capitolo, di ordine generale, si è colorata di significato l’espressione “Proprietà intellettuale” in quanto questo è il campo del diritto a cui si è fatto riferimento. Oltre a ciò, ovviamente, si è definito il concetto di “intelligenza artificiale” per poi elencare le opere dell’ingegno che, ad oggi, sono state realizzate, grazie ad essa, dai robot “intelligenti”. Questo ci ha consentito di porre le basi necessarie per la trattazione successiva che ha preso avvio da una costatazione di fondamentale rilevanza: l’IA, così come definita da John

McCarthy - uno dei padri fondatori della disciplina – in quanto “processo consistente nel far sì che una macchina si comporti in modi che sarebbero definiti intelligenti se fosse un essere umano a comportarsi così”, ha permesso

ad androidi di realizzare opere quali raccolte di poesia, dipinti o composizioni musicali, ragione per cui si è ritenuto doveroso provare a capire come tale fenomeno potesse essere disciplinato alla luce della normativa attuale, prevista dalla L. 633/1941.

La tesi che si è sostenuta fin dall’inizio, come ribadito più volte all’interno della trattazione, consiste nel ritenere assolutamente meritevoli di tutela non soltanto le opere dell’ingegno realizzate da persone fisiche, ma anche, non essendo state individuate ragioni a ciò contrarie, quelle realizzate dalle macchine dotate di IA. A tal proposito, quindi, si arriva al secondo capitolo, nel quale si è provveduto ad indicare le principali aziende che, allo stato attuale, sono impegnate nella progettazione di androidi intelligenti. Questo perché, nell’ipotesi in cui, uno di essi desse luogo alla realizzazione di un’opera dell’ingegno, quali sarebbero le conseguenze se detti trovati artistici non fossero

tutelabili? Gli effetti che ne scaturirebbero sarebbero tutt’altro che auspicabili: gli investimenti operati dalle aziende per la realizzazione di tali macchine sarebbero, con ogni evidenza, frustrati in quanto tutti potrebbero copiare, in maniera del tutto legittima, le opere artistiche da esse create, senza alcuno sforzo d’ingegno. Per questo motivo, molto probabilmente, nessun’azienda impiegherebbe le proprie risorse per creare macchine dotate di intelligenza artificiale, non potendo usufruire delle tutele previste dal diritto della proprietà intellettuale. Per ovviare a ciò, pertanto, anche i trovati artistici dei robot devono ricevere le tutele necessarie.

Si è, così, provveduto ad esaminare come gli altri Stati affrontino la tematica in questione. Questo si è rivelato utile nel delineare, sulla base dei vantaggi e delle criticità riscontrate nei rispettivi ordinamenti, la soluzione auspicabilmente attuabile in Italia, in materia di opere dell’ingegno realizzate da IA.

Si è giunti, perciò, al terzo capitolo dell’elaborato in questione. Quest’ultimo è, sicuramente, il più importante e significativo in quanto cerca di rispondere alle domande che sono state sopra individuate.

Un’opera dell’ingegno realizzata da un robot può essere tutelata dal diritto d’autore? Assolutamente sì, anzi, deve essere protetta dalla disciplina della proprietà intellettuale, in quanto il fatto che l’autore sia una macchina dotata di IA o un essere umano deve, in questo senso, considerarsi irrilevante. L’IA creatrice, inoltre, merita di essere considerata come l’autrice dell’opera da essa realizzata. Con riferimento, invece, alla titolarità dei diritti patrimoniali, vista l’impossibilità di poter considerare la macchina intelligente come titolare degli

stessi, si è ritenuto opportuno attribuire al proprietario dell’IA creatrice, la titolarità dei diritti di sfruttamento economico per le ragioni che sono state evidenziate nel paragrafo a ciò dedicato.

Con riferimento, invece, alla disciplina dei diritti morali d’autore, le problematiche cui si è dovuto far fronte sono state maggiori: tali diritti, infatti, si qualificano come personali e indisponibili. Il requisito della personalità non ha reso possibile l’attribuzione degli stessi alle macchine intelligenti, almeno fino a quando il Legislatore non attribuirà loro la soggettività giuridica. Anche, comunque, qualora ciò si verificasse, ci sarebbe da capire come, di fatto, gli androidi possano essere in grado di esercitare tali diritti. La caratteristica, invece, della indisponibilità ha impedito di poter individuare un soggetto persona fisica come titolare dei diritti in questione. In tema di diritti morali, in sostanza, o si propende per l’enucleazione degli androidi intelligenti nel novero dei soggetti di diritto e quindi, in questo modo, si potrebbe immaginare di considerarli titolari dei diritti morali, oppure, in mancanza di tale riconoscimento, l’unica soluzione plausibile è quella di ritenere le opere dell’ingegno realizzate da IA prive dei titolari dei diritti in oggetto, con evidente deroga agli artt. 20 ss. L. 633/1941.

Si è, successivamente, affrontata la problematica inerente l’imputazione della responsabilità, nell’ipotesi in cui l’opera dell’ingegno, realizzata dall’IA, fosse stata considerata plagiaria. Anche in questo caso, nell’impossibilità oggettiva di ritenere responsabile il robot intelligente, si è individuato, nella persona titolare dei diritti patrimoniali, il soggetto cui ascrivere la responsabilità: egli, infatti, ha, da un lato, gli strumenti per poter far controllare l’opera prima che venga

immessa sul commercio; può, inoltre, ritirare il trovato artistico nel caso di opposizioni e, infine, si può ritenere in grado di sopportare le conseguenze negative che scaturirebbero da un’eventuale contestazione per plagio, grazie al beneficio che gli deriva dai diritti di sfruttamento economico sull’opera in questione.

Con il riferimento ultimo alla responsabilità per plagio si possono, di conseguenza, considerare raggiunti gli obiettivi prefissati in fase iniziale.

Ovviamente, preme precisarlo, in assenza di disposizioni normative sulla tematica in oggetto, le soluzioni a cui si è giunti rispecchiano soltanto una pura visione personale, formatasi grazie alle argomentazioni cui si è fatto ampiamente riferimento. Non si ha, pertanto, per tale ragione, la presunzione di poter assolvere ad un compito, quale quello di legiferare, che spetta unicamente al Legislatore.

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