A conferma di quanto statuito sopra si richiamano, di seguito, una sentenza della Corte di Cassazione e una, invece, del Tribunale di Torino, sezione specializzata in Proprietà Industriale e Intellettuale.
“L’editore ha uno specifico dovere di diligenza che gli impone di accertare,
sulla base dei preventivi controlli e delle conoscenze che abbia quale professionista del settore, che le sue pubblicazioni non ledano i diritti altrui”246.
Tale statuizione può benissimo essere utilizzata anche nel caso in cui ci trovassimo di fronte ad un’opera dell’ingegno realizzata non da un essere umano, bensì da un’intelligenza artificiale. Il titolare dei diritti di utilizzazione economica, infatti, percependo i proventi derivanti dallo sfruttamento dell’opera in questione, ben potrebbe, come si è avuto modo di affermare nel paragrafo precedente, far controllare il trovato artistico da un esperto in modo tale da poter escludere un eventuale plagio. La posizione dell’editore di un’opera letteraria non sembra essere, infatti, ipotesi così distante da quella del soggetto titolare dei diritti patrimoniali di un’opera dell’ingegno realizzata da una macchina dotata di IA.
Si ritiene opportuno evidenziare anche quanto segue: “Va inibita, con
provvedimento d’urgenza pronunciato nei confronti dell’editore, l’ulteriore vendita e diffusione, nonché va disposto il sequestro degli esemplari editi, di un’opera letteraria costituente plagio-contraffazione di opera precedente di diverso autore, su cui altro editore è titolare di diritti di utilizzazione esclusiva, atteso che il primo editore ha l’onere di accertare se, con la pubblicazione, vengano lesi diritti altrui (nella specie, il tribunale ha rilevato che l’editore dell’opera in contraffazione avrebbe potuto agevolmente accertare la presenza di quella originale sul catalogo dell’editore di quest’ultima, pubblicato su Internet)”247.
Anche in questo caso, come si vede, il provvedimento d’urgenza con cui si inibisce l’ulteriore vendita e diffusione dell’opera viene posto in capo all’editore, soggetto diverso dall’autore dell’opera letteraria. Da ciò si deduce che non ci sono ragioni contrarie per poter inquadrare il fenomeno della responsabilità per plagio nell’ambito della gestione del rischio, individuando nei confronti del titolare dei diritti patrimoniali, primariamente, l’onere di verificare che l’opera realizzata dal robot non costituisca plagio di un trovato artistico già esistente. Qualora, nonostante ciò, la realizzazione della macchina dotata di IA venisse, comunque, considerata plagiaria, si sostiene che il titolare dei suddetti diritti sia nella posizione per affrontare le conseguenze dovute da un’eventuale contestazione per plagio.
247 Trib. Torino, 23/03/2006
Si ritiene - dopo aver preso in considerazione le questioni attinenti alla titolarità dei diritti patrimoniali, morali d’autore e alla responsabilità per plagio - di poter concludere la disamina inerente alle possibili modalità con cui adeguare la disciplina attuale della L. 633/1941, avente ad oggetto le opere dell’ingegno realizzate da persone fisiche, alle realizzazioni artistiche nate grazie all’utilizzo dell’intelligenza artificiale. La nuova “era” del diritto d’autore è, infatti, alle porte e, per quanto possibile, è necessario non farsi trovare impreparati.
CONCLUSIONI
È possibile, adesso, tirare le fila di quanto esposto all’interno del presente elaborato. Per perseguire tale scopo si procederà ad effettuare un excursus che evidenzierà i punti fondamentali che sono stati trattati, anche al fine di verificare che gli obiettivi, prefissati in sede di introduzione, siano stati realizzati.
Con tale tesi si è perseguito l’intento di prendere atto dei recenti sviluppi avvenuti nel campo dell’intelligenza artificiale, in modo tale da mettere in risalto le implicazioni che l’IA stessa ha apportato al diritto della proprietà intellettuale e, specificamente, alla disciplina del diritto d’autore. Attualmente, infatti, come si è avuto modo di osservare, le opere dell’ingegno non vengono più realizzate soltanto da esseri umani, ma anche da robot; ragione per cui è risultato, ormai, inevitabile prendere coscienza di ciò.
La trattazione si è ispirata ad alcune problematiche di difficile soluzione: un’opera dell’ingegno realizzata da una IA può essere tutelata dal diritto d’autore? Può una macchina intelligente essere considerata autrice dell’opera dalla stessa creata? È possibile considerarla titolare dei diritti patrimoniali? Dei diritti morali? È auspicabile imputarle la responsabilità nel caso in cui avesse realizzato un’opera plagiaria?
La tesi, come visto, è suddivisa in tre capitoli, ognuno dei quali ha avuto un’importanza fondamentale nel conferimento di una risposta alle domande di cui sopra, obiettivo principale che ha ispirato l’intera trattazione.
Nel primo capitolo, di ordine generale, si è colorata di significato l’espressione “Proprietà intellettuale” in quanto questo è il campo del diritto a cui si è fatto riferimento. Oltre a ciò, ovviamente, si è definito il concetto di “intelligenza artificiale” per poi elencare le opere dell’ingegno che, ad oggi, sono state realizzate, grazie ad essa, dai robot “intelligenti”. Questo ci ha consentito di porre le basi necessarie per la trattazione successiva che ha preso avvio da una costatazione di fondamentale rilevanza: l’IA, così come definita da John
McCarthy - uno dei padri fondatori della disciplina – in quanto “processo consistente nel far sì che una macchina si comporti in modi che sarebbero definiti intelligenti se fosse un essere umano a comportarsi così”, ha permesso
ad androidi di realizzare opere quali raccolte di poesia, dipinti o composizioni musicali, ragione per cui si è ritenuto doveroso provare a capire come tale fenomeno potesse essere disciplinato alla luce della normativa attuale, prevista dalla L. 633/1941.
La tesi che si è sostenuta fin dall’inizio, come ribadito più volte all’interno della trattazione, consiste nel ritenere assolutamente meritevoli di tutela non soltanto le opere dell’ingegno realizzate da persone fisiche, ma anche, non essendo state individuate ragioni a ciò contrarie, quelle realizzate dalle macchine dotate di IA. A tal proposito, quindi, si arriva al secondo capitolo, nel quale si è provveduto ad indicare le principali aziende che, allo stato attuale, sono impegnate nella progettazione di androidi intelligenti. Questo perché, nell’ipotesi in cui, uno di essi desse luogo alla realizzazione di un’opera dell’ingegno, quali sarebbero le conseguenze se detti trovati artistici non fossero
tutelabili? Gli effetti che ne scaturirebbero sarebbero tutt’altro che auspicabili: gli investimenti operati dalle aziende per la realizzazione di tali macchine sarebbero, con ogni evidenza, frustrati in quanto tutti potrebbero copiare, in maniera del tutto legittima, le opere artistiche da esse create, senza alcuno sforzo d’ingegno. Per questo motivo, molto probabilmente, nessun’azienda impiegherebbe le proprie risorse per creare macchine dotate di intelligenza artificiale, non potendo usufruire delle tutele previste dal diritto della proprietà intellettuale. Per ovviare a ciò, pertanto, anche i trovati artistici dei robot devono ricevere le tutele necessarie.
Si è, così, provveduto ad esaminare come gli altri Stati affrontino la tematica in questione. Questo si è rivelato utile nel delineare, sulla base dei vantaggi e delle criticità riscontrate nei rispettivi ordinamenti, la soluzione auspicabilmente attuabile in Italia, in materia di opere dell’ingegno realizzate da IA.
Si è giunti, perciò, al terzo capitolo dell’elaborato in questione. Quest’ultimo è, sicuramente, il più importante e significativo in quanto cerca di rispondere alle domande che sono state sopra individuate.
Un’opera dell’ingegno realizzata da un robot può essere tutelata dal diritto d’autore? Assolutamente sì, anzi, deve essere protetta dalla disciplina della proprietà intellettuale, in quanto il fatto che l’autore sia una macchina dotata di IA o un essere umano deve, in questo senso, considerarsi irrilevante. L’IA creatrice, inoltre, merita di essere considerata come l’autrice dell’opera da essa realizzata. Con riferimento, invece, alla titolarità dei diritti patrimoniali, vista l’impossibilità di poter considerare la macchina intelligente come titolare degli
stessi, si è ritenuto opportuno attribuire al proprietario dell’IA creatrice, la titolarità dei diritti di sfruttamento economico per le ragioni che sono state evidenziate nel paragrafo a ciò dedicato.
Con riferimento, invece, alla disciplina dei diritti morali d’autore, le problematiche cui si è dovuto far fronte sono state maggiori: tali diritti, infatti, si qualificano come personali e indisponibili. Il requisito della personalità non ha reso possibile l’attribuzione degli stessi alle macchine intelligenti, almeno fino a quando il Legislatore non attribuirà loro la soggettività giuridica. Anche, comunque, qualora ciò si verificasse, ci sarebbe da capire come, di fatto, gli androidi possano essere in grado di esercitare tali diritti. La caratteristica, invece, della indisponibilità ha impedito di poter individuare un soggetto persona fisica come titolare dei diritti in questione. In tema di diritti morali, in sostanza, o si propende per l’enucleazione degli androidi intelligenti nel novero dei soggetti di diritto e quindi, in questo modo, si potrebbe immaginare di considerarli titolari dei diritti morali, oppure, in mancanza di tale riconoscimento, l’unica soluzione plausibile è quella di ritenere le opere dell’ingegno realizzate da IA prive dei titolari dei diritti in oggetto, con evidente deroga agli artt. 20 ss. L. 633/1941.
Si è, successivamente, affrontata la problematica inerente l’imputazione della responsabilità, nell’ipotesi in cui l’opera dell’ingegno, realizzata dall’IA, fosse stata considerata plagiaria. Anche in questo caso, nell’impossibilità oggettiva di ritenere responsabile il robot intelligente, si è individuato, nella persona titolare dei diritti patrimoniali, il soggetto cui ascrivere la responsabilità: egli, infatti, ha, da un lato, gli strumenti per poter far controllare l’opera prima che venga
immessa sul commercio; può, inoltre, ritirare il trovato artistico nel caso di opposizioni e, infine, si può ritenere in grado di sopportare le conseguenze negative che scaturirebbero da un’eventuale contestazione per plagio, grazie al beneficio che gli deriva dai diritti di sfruttamento economico sull’opera in questione.
Con il riferimento ultimo alla responsabilità per plagio si possono, di conseguenza, considerare raggiunti gli obiettivi prefissati in fase iniziale.
Ovviamente, preme precisarlo, in assenza di disposizioni normative sulla tematica in oggetto, le soluzioni a cui si è giunti rispecchiano soltanto una pura visione personale, formatasi grazie alle argomentazioni cui si è fatto ampiamente riferimento. Non si ha, pertanto, per tale ragione, la presunzione di poter assolvere ad un compito, quale quello di legiferare, che spetta unicamente al Legislatore.
BIBLIOGRAFIA
A
A
BBOTT R., “Hal the Inventor: Big Data and Its Use by Artificial Intelligence” in https://www.ssrn.com/en/A
BBOTT R., BOGENSCHNEIDER B., “Should Robots Pay Taxes? Tax Policyin the Age of Automation” in https://www.ssrn.com/en/
A
SIMOV I., “Circolo vizioso”, 1942A
SIMOV I., “Io, robot”, Mondadori, 2003A
TTOLICO L. “Per l’intelligenza artificiale il “nodo” del diritto d’autore” in “Il Sole 24 ore”, 31 marzo 2017A
TTOLICO L. “Profili giuridici delle opere dell’Ingegno create da intelligenzeartificiali” in www.nctm.it, 16 ottobre 2017
A
UTERI P., FLORIDA G., MANGINI V., OLIVIERI G., RICOLFI M., SPADA P. “Diritto industriale, proprietà intellettuale e concorrenza”, Giappichelli Editore, Torino, seconda edizioneB
B
ALKIN J.M. “The Path of Robotics Law” in “Berkley Law ScolarshipRepository”, giugno 2015
B
ALKIN J.M. “The Three Law of Robotics in The Age of Big Data” in https://www.ssrn.com/en/ 27 agosto 2017B
ATTIATO S., “Computer vision”, dispensa pubblicata in www.dmi.unict.itB
ENOIT M., À vendre: “Le Comte de Belamy”, portrait classique créé par uneintelligence artificielle non-assistée par l’Homme, 7 febbraio 2018, in
http://mashable.france24.com/tech-business/20180207-portrait-classique-ia- gad-comte-belamy
B
ERTOLINI A., “Robots as Products: The case for a Realistic Analysis ofRobotic Applications and Liability Rules”, DOI:
http://dx.doi.org/10.5235/17579961.5.2.214
B
ERTOLINI A., PALMERINI E., KOOPS B.J., SALVINI P., LUCIVERO F., “Regulatory challenges of robotics: some guidelines for addressing legal andethical issues”, 23 marzo 2017,
B
ERTOLINI A., PALMERINI E., KOOPS B.J., SALVINI P., LUCIVERO F., “RoboLaw: Towards a European Framework for robotics regulation”B
ERTOLINI A., “Insurance and Risk Management for Robotic Devices:Identifying the Problems”, DOI: 10.1515 / gj-2015-0021
B
RACCINI M., “Intelligenza artificiale: test di Turing e alcune questionifilosofiche” in http://amslaurea.unibo.it/6060/
B
RECCIA U., BRUSCAGLIA L., BUSNELLI F.D., GIARDINA F., GIUSTIA., LOI M.L., NAVARRETTA E., PALADINI M., POLETTI D., ZANA M., “Diritto privato”, UTET giuridica, Torino, seconda edizione, tomo terzo
B
REZNITZ D. “Artificial intelligence and robots: Thoughts, Reflection onPolicy in action in Israel and some nasty general predictions” in
https://www.berkeley.edu/
Brevi note sulla risoluzione del Parlamento europeo del 16 febbraio 2017, in
www.ratioiuris.it
C
C
ALO R. “Artificial Intelligence Policy: A Primer and Roadmap” in https://www.ssrn.com/en/C
ALO R. “Robotics and The Lessons of Cyberlaw” in https://www.law.uw.edu/C
ALO R. “Robots in American Law” Legal Studies Research Paper No. 2016-04 in https://www.law.uw.edu
C
ALLAHAN M. “Should robots have rights?” in http://www.northeastern.edu/ 8 dicembre 2017C
APPELLINI M. “La Cina nuovo Eldorado per chi esporta Robot” in “Il sole24 ore” 16 ottobre 2017
C
ARLINI V. “Robot e finanza, quando l’intelligenza artificiale provoca “dannicollaterali” sui mercati” in “Il sole 24 ore”, 20 febbraio 2017
C
ASSESE S., “La rivoluzione del fordismo”, in Il sole 24 ore, 7 agosto 2016C
ATH C., WACHTER S., MITTELSTADT B., TADDEO M., FLORIDI L. “Artificial intelligence and the ‘Good Sociey’: the US, EU, and UK approach” in http://dx.doi.org/10.1007/s11948-017-9901-7C
HARLES T. COLLINS-CHASE, RYAN H. ELLIS, MICHAEL E.KUDRAVETZ, JUSTIN E. LOFFREDO “How Intellectual Property Can Give
Your Business an Edge” in https://www.finnegan.com/en/ 15 novembre 2017
C
HIMIENTI L. “Lineamenti del nuovo diritto d’autore. Aggiornato con il d.lgs.118/2006 e con il d.lgs. 140/2006”, Giuffrè, settima edizione, 2006
C
OGLIANESE C., LEHR D. “Regulating by Robot. Administrative DecisionMaking in The Machine Learning Era” in https://www.law.upenn.edu/
C
ONSULICH F., “Il nastro di Möbius. Intelligenza artificiale e imputazionepenale delle nuove forme di abuso del mercato, in Banca Borsa Titoli di credito,
Marzo-Aprile 2018
C
ORBELLINI S. “Le sezioni specializzate su proprietà industriale eintellettuale diventano Tribunali delle imprese”, 26 gennaio 2012
“
Creative
IA: la creatività computazionale nell’arte” in https://www.spindox.it/it/blog/creativita-computazionale-arte, 15 gennaio 2018D
D
eCOSTA F.A., PH.D., CARRANO A.G. “Intellectual Property Protection forArtificial Intelligence” in https://www.finnegan.com/en/ 30 agosto 2017
D
E FRANCESCO G., Diritto penale. I fondamenti, Giappichelli Editore, Torino, 2011Disciplina della proprietà intellettuale” tratta da Università degli studi di
Firenze, www.unifi.it
E
E
IDENMULLER H. “The Rise of Robots and The Law of Humans” in https://www.ssrn.com/en/ 28 marzo 2017F
F
RANCO A. “Il corso di Visione Artificiale e Riconoscimento” dispensa tratta da Università degli studi di Bologna http://bias.csr.unibo.it/VR/F
OGG B.J., Persuasive Technology: using computers to change what we thinkand do”, Morgan Kaufmann, 2003
F
RANCESCHETTI P., “Principio di legalità (penale)”, articolo pubblicato inAltalex, aggiornato al 6/04/2017
F
RANCESCHETTI P., “Responsabilità oggettiva”, articolo pubblicato inF
RANCESCHETTI P., “Colpevolezza”, articolo pubblicato in Altalex, aggiornato al 13/01/17G
G
RIMMELMANN J. “Copyright for Literate Robots” inhttps://www.ssrn.com/en/
G
ONZALEZ R.T., DVORSKY G., “A Chatbot has ‘Passed’ the Turing test forthe first tim”e, articolo pubblicato su www.io9.gizmondo.com il 6/08/2014
G
RECO P., VARCELLONE P., “I diritti sulle opere dell’ingegno”, UTET, seconda edizione, 1974G
UADAMUZ A. “Artificial intelligence and copyright” inhttp://www.wipo.int/portal/en/index.html ottobre 2017
H
H
ARRIS T. “How Robots Work” in www.science.howstuffworks.comH
E H., ZHANG X., REN S., SUN J., Delving Deep into Rectifiers: SurpassingHuman-Level Performance on ImageNet Classification”, 6/02/2015 in
https://arxiv.org/abs/1502.01852
H
ILDEBRANDT M. “Law as a computation in the era of artificial legalintelligence Speaking law to the power of statics” bozza di document pre
modificato per il numero special di “University of Toronto Law Journal”
H
OFSATANDTER D.R., DENNET D.C., “L’io della mente”, Adelphi, 1985I
I
ASELLI M. “Robot con intelligenza artificiale, verso una soggettivitàgiuridica?” in “Altalex”, 21 febbraio 2017
“
Il diritto d’autore e la sua tutela” dispensa tratta da Università degli studi del
Piemonte Orientale Amedeo AvogadroK
K
APLAN J. “Intelligenza artificiale, guida al futuro prossimo”; LUISS University Press; ottobre 2017K
EISNER A., RAFFO J., WUNSCH-VINCENT S. “BreakthroughTechnologies – Robotics, Innovation and Intellectual Property” in
http://www.wipo.int/portal/en/index.html novembre 2015
K
EISNER A., RAFFO J., WUNSCH-VINCENT S. “Breaktrough Technologies– robotics and IP” in http://www.wipo.int/portal/en/index.html dicembre 2016
L
L
EGRENZI P., “Storia della psicologia”, Il Mulino, quinta edizione, 2012L
EVENDOWSKI A. “How copyright law can fix artificial intelligence’simplicit bias problem” in https://www.ssrn.com/en/
L
E Q.V., RANZATO M.A., MONGA et al. R., “Building high-level feauturesusing large scale unsupervised learning”, paper presentato al “Twenty-Ninth
International Conference on Machine Learning, Edinburgo, Giugno 2012, research.google.com/archive/unsupervised_icml2012.html
“
L’intelligenza artificiale si laurea in medicina” articolo tratto da www.focus.it
“Linee guida in materia di diritto d’autore”, dispensa pubblicata in
www.unipi.itL
OMBARDI VALLAURI L., “Riduzionismo e oltre”, Padova, 2002M
M
AGNANI A. “In Italia la tassa sui robot non funzionerebbe: ecco perché” in “Il sole 24 ore”M
AGNANI A. “Robot e intelligenza artificiale, i deputati Ue chiedono normeeuropee” in “Il sole 24 ore”, 17 febbraio 2017
M
ANTOVANI F., “Principi di diritto penale”, CEDAM, seconda edizione, 2017M
ARKOU C. “Can a robot be a ‘person’ with rights?” in www.thestraitstimes.com 4 marzo 2017M
AZZON R., La responsabilità civile. Responsabilità oggettiva esemioggettiva, Utet Giuridica, 2012
M
cCARTHY J., MINSKY M.L., ROCHESTER N., SHANNON C.E., “Aproposal for the Dartmouth Summer Research Project on Artificial
Intelligence”, 1955, http://www-
M
USSI C., “Erica, la conduttrice di tg è un robot (che si crede umano)”, articolo pubblicato su www.corriere.itM
USSO A., “Il plagio: riferimenti normativi e casi giurisprudenziali”, dispensatratta da
http://amsacta.unibo.it/3628/1/Musso_Il_plagio_riferimenti_normativi_e_giuri sprudenziali.pdf
N
N
ARAYANAN A., YAZDANI M., “Artificial intelligence: human effects?”,Ellis Horwood series in Artificial Intelligence, New York, 1984
P
P
ETIT N. “Law and regulation of artificial intelligence and robots: conceptualframework and normative implications” in https://www.ssrn.com/en/
P
OPPER K.R., “I tre mondi. Corpi, opinioni e oggetti del pensiero”, Il Mulino, marzo 2012P
UTNAM H., “I robot: macchine o vita creata artificialmente?” in Mente,Linguaggio e Realtà, Adelphi, Milano, 1987
R
R
elazione recante raccomandazioni alla Commissione concernenti norme di diritto civile sulla robotica A8-0005/2017“
Robot e proprietà intellettuale, ora servono le leggi”, articolo tratto da
“L’Economia – Corriere della Sera”, 17 luglio 2017R
IZK P.A., La protection des œuvres créés par l’intelligence artificielle, 22 novembre 2017 in https://pierre-antoine-rizk.com/2017/11/22/la-protection-des- oeuvres-creees-par-lintelligence-artificielle/R
OBLEDA O., “Il diritto degli schiavi nell’antica Roma”, Gregorian BiblicalBookShop, 1976
R
OSSI F. “L’intelligenza artificiale”, Università di Padova, Dipartimento di Matematica pura ed applicataS
S
ABADIN V., “L’appello degli scienziati contro lo stato giuridico dei robot”, La Stampa, 14 aprile 2018S
ANTORUSSO A., BOTTALICO B., “Robotics and the Law: A EuropeanPerspective. Autonomous Systems: Why Intelligence matters” in
http://www.unipv-lawtech.eu/
S
ARTOR G., “L’intenzionalità dei sistemi informatici e il diritto”, in Riv. trim. dir. proc. civ., marzo 2003S
CHERER M.U. “Regulating Artificial Intelligence System: Risks, Challenges,Competencies, and Strategies”, “Harward Journal of Law &Technology”,
volume 29, primavera 2016
S
EARLE J.R., “Minds, brains and Programs”, in The Behavioral and BrainsSciences, 3, Cambridge University Press, 1980
S
FORNA F., Alan Turing, il confine tra uomo e macchina, in www.unipg.itS
SHLOMIT YANISKY RAVID, XIAOQIONG (Jackie) LIU “When ArtificialIntelligence System Produce Inventions: The 3A and an Alternative Model for Patent Law” in https://www.ssrn.com/en/
S
IROTTI GAUDENZI A., “Il nuovo diritto d’autore”, edizione seconda, Maggioli Editore, 2016S
OULEZ M., Questions juridiques au sujet de l’intelligence artificielle, in http://www.annales.org/enjeux-numeriques/2018/en-2018-01/EN-2018-03- 15.pdfSviluppi della robotica e della roboetica, Comitato nazionale per la bioetica e
comitato nazionale per la biosicurezza le biotecnologie e le scienze della vita, 17 luglio 2017
T
T
ADDEI ELMI G., “I diritti dell’intelligenza artificiale tra soggettività evalore: fantadiritto o ius condendum?” in Il Meritevole di Tutela, Milano, 1990,
T
ADDEI ELMI G., “Robotica tra etica e diritto”, ITTIG-CNR, 24 novembre 2010T
ADDEI ELMI, Soggettività artificiali e diritto, in Altalex, 25 giugno 2004T
ERRACINA D., “La tutela penale del diritto d’autore e dei diritti connessi”, Torino, Giappichelli Editore, 2000T
HORNILL J. “La legge è uguale per tutti. Anche per i robot?” in “Il sole 24ore”, 2 settembre 2017