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Prima di affrontare la questione attinente alla possibilità o meno di qualificare le macchine dotate di intelligenza artificiale come nuovi soggetti di diritto, si ritiene opportuno descrivere, brevemente, i soggetti giuridici ad oggi esistenti in modo tale da poter individuare la ratio utilizzata dal legislatore

nell’individuazione delle categorie meritevoli di rientrare nel novero dei soggetti di diritto.

Non è possibile riscontrare alcuna definizione normativa di “soggetto giuridico”: il termine soggetto, infatti, non emerge in apertura del Libro I del codice civile, intitolato “Delle persone e della famiglia”, e non viene neanche utilizzato dal legislatore che fa esclusivo riferimento alle persone, sia fisiche che giuridiche.

Si deve, quindi, alla dottrina la definizione, ormai classica, di soggetto come centro unitario di imputazione di diritti e di obblighi o, più in generale, di situazioni giuridiche soggettive133.

Dalla definizione fornitaci dalla dottrina non è dato trarre alcuna indicazione diretta sulla tipologia dei soggetti giuridici e sul fondamento dell’attribuzione della soggettività. È necessario procedere attraverso l’individuazione di quelli che, nell’ordinamento giuridico di riferimento, vengono considerati centri unitari di imputazione di situazioni giuridiche soggettive.

Ogni ordinamento giuridico, dunque, pur tendendo sempre a considerare il soggetto come centro, o titolare, di situazioni giuridiche soggettive, può rispondere diversamente all’esigenza di scegliere i propri soggetti giuridici di riferimento. A tal fine appaiono decisivi, ad orientare le regole di individuazione dei soggetti di diritto, i principi posti a base dell’intero ordinamento e, in particolare, i principi costituzionali.

133BRECCIA-BRUSCAGLIA-BUSNELLI-GIARDINA-GIUSTI-LOI-NAVARRETTA- PALADINI-POLETTI-ZANA, Diritto Privato, 74 ss.

In virtù del riconoscimento e della garanzia dei “diritti inviolabili dell’uomo” (art. 2 Cost.) e dell’affermazione del principio di eguaglianza (art. 3 Cost.), è quasi inutile dichiarare che nel nostro ordinamento sono soggetti di diritto tutte le persone fisiche. Ogni uomo è, dunque, centro di imputazione di diritti e obblighi e, più in generale, di situazioni giuridiche soggettive: per la persona fisica l’attribuzione della qualità di soggetto di diritto è conseguenza diretta della sua esistenza, senza possibilità di discriminazioni134.

Inevitabile, in riferimento alle persone fisiche, è il richiamo a due concetti di estrema importanza, quali la capacità giuridica e la capacità di agire.

Il libro I del codice civile si apre con una norma dedicata alla capacità giuridica: l’art.1 c.c. dispone che “la capacità giuridica si acquista dal momento

della nascita”.

La capacità giuridica viene tradizionalmente definita come l’attitudine di un soggetto ad essere titolare di diritti e di obblighi o, più in generale, di situazioni giuridiche soggettive.

L’idea di possibili limitazioni alla capacità giuridica deve tuttavia essere accuratamente verificata alla luce dei principi costituzionali. L’art. 22 Cost. afferma che “nessuno può essere privato, per motivi politici, della capacità

giuridica, della cittadinanza, del nome”, ponendo un chiaro e inequivocabile

divieto all’uso della capacità giuridica in funzione discriminatoria. Più in generale, necessario è il riferimento all’art. 3 Cost. secondo cui “tutti i cittadini

hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzioni di sesso, di razza, di lingua di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali”.

Alla capacità (legale) di agire è dedicato, invece, l’art. 2 c.c. il quale, anche se non contiene una chiara e completa definizione normativa, offre tuttavia un’indicazione esplicita del ruolo e del significato dell’istituto nell’ambito della condizione giuridica della persona umana. Ai sensi del suddetto articolo con l’espressione “capacità di agire” si fa riferimento all’attitudine a compiere atti giuridici. Si richiama, pertanto, l’idoneità del soggetto a porre in essere un’attività giuridicamente rilevante che consiste nell’esercizio o nell’acquisto di diritti ovvero nell’assunzione di obblighi, mediante una manifestazione di volontà che l’ordinamento considera, a priori, cosciente e consapevole135.

Accanto ai soggetti giuridici individuali (le c.d. persone fisiche), si profila la categoria dei soggetti giuridici non individuali o collettivi (le c.d. persone giuridiche). Si tratta di un centro unitario di imputazione di situazioni giuridiche soggettive nel quale l’unità è costituita, nello schema assunto dal codice nella sua impostazione originaria, dall’unificazione di una collettività.

L’attribuzione della soggettività alle persone giuridiche si ispira ad una visione complessa della soggettività giuridica, maturata in una fase ulteriore del pensiero giuridico. Le persone giuridiche costituiscono una categoria autonoma di soggetti di diritto, accanto alle persone fisiche, per scelta dell’ordinamento

che attribuisce all’ente un apposito riconoscimento formale, secondo le modalità previste dalla legge per le singole figure di persona giuridica: è, dunque, palese l’influsso della teoria normativa e l’idea di una creazione di soggetti da parte del diritto. Ma è percepibile anche l’esigenza ineliminabile di tener conto del “substrato” pre normativo del soggetto: in tal modo gli enti collettivi appaiono come “forme di organizzazione di uomini, che ricevono dal diritto veste giuridica”136.

La soggettività della persona giuridica si fonda sull’esigenza di riconoscere un centro di imputazione di situazioni soggettive distinto dai singoli individui che compongono l’ente. Si applica un “principio di alterità” tra collettività e singoli che consente di riferire l’attribuzione delle situazioni soggettive non alle persone fisiche che fanno parte dell’ente, ma all’ente stesso137.

Sono persone giuridiche disciplinate, nel libro I del codice civile, le associazioni riconosciute e le fondazioni; sono persone giuridiche con scopo economico e, dunque, disciplinate nel libro V del codice civile, le società di capitali.

Ad oggi, pertanto, le uniche due categorie di soggetti di diritto che il nostro ordinamento contempla sono le persone fisiche e le persone giuridiche.

136BRECCIA-BRUSCAGLIA-BUSNELLI-GIARDINA-GIUSTI-LOI-NAVARRETTA- PALADINI-POLETTI-ZANA, Diritto privato, op. cit.