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Giunti al termine di questo secondo capitolo, prima di esaminare le possibili soluzioni attuabili in Italia in tema di opere dell’ingegno realizzate da intelligenze artificiali, si ravvisa la necessità di prendere in considerazione come tale questione è disciplinata in Stati diversi dal nostro. In questo modo, infatti, sarà possibile, individuando i vantaggi e le criticità delle rispettive soluzioni, delineare la disciplina italiana che si auspica potrà essere adottata dal Legislatore nel momento in cui deciderà di legiferare nella materia in oggetto.

La preoccupazione delle istituzioni comunitarie di regolare la materia appare opportuna anche alla luce del fatto che alcuni Stati come il Giappone, la Corea del Sud e la Cina hanno già iniziato ad elaborare una disciplina specifica.

Negli Stati Uniti, benché il Copyright Law Act del 2011 non preveda espressamente il riconoscimento della titolarità del diritto d’autore su opere

dell’ingegno create da una macchina, si sono posti il problema se dette opere potessero essere, comunque, coperte da copyright.

In questo senso, recentemente l’US Copyright Office ha statuito che provvederà alla registrazione di un’opera dell’ingegno solo se la stessa sia stata creata da un essere umano (“will register an original work of autorship, provided

that the work was created by a human being”)157.

Peraltro, il US Copyright Office si è anche premurato di fornire una lista di opere non protette tra cui vengono espressamente richiamate quelle create da macchine e che risultino frutto di un’automatica o casuale realizzazione priva di qualsiasi intervento creativo umano (“works produced by a machine or mere

mechanical process that operates randomly or automatically without any creative input or intervention from human author”)158.

Ad esempio, nel caso “Feist Publications v Rural Telephone Service

Company, Inc. 499 US 340 (1991)159” viene specificato che la legge sul

copyright protegge solo "i frutti del lavoro intellettuale" che "sono fondati nei poteri creativi della mente". Quindi, ancora una volta, requisito imprescindibile è l’apporto dell’essere umano.

157 “The copyright law only protects “the fruits of intellectual labor” that “are founded in the creative powers of the mind.” Trade-Mark Cases, 100 U.S. 82, 94 (1879). Because copyright law is limited to “original intellectual conceptions of the author,” the Office will refuse to register a claim if it determines that a human being did not create the work. Burrow-Giles Lithographic Co. v. Sarony, 111 U.S. 53, 58 (1884). For representative examples of works that do not satisfy this requirement, see Section 313.2 below”. Sezione 306 “Compendium of U.S. Copyright Office Practices”

https://www.copyright.gov/comp3/chap300/ch300-copyrightable-authorship.pdf 158 Sezione 313.2 “Compendium of U.S. Copyright Office Practices” op. cit. 159 Sentenza tratta da: https://www.law.cornell.edu/copyright/cases/499_US_340.htm

Gli Stati Uniti, pertanto, sostengono che le opere realizzate da intelligenze artificiali non possano ottenere la tutela prevista dal copyright neanche, merita sottolinearlo, nel caso in cui le realizzazioni avessero tutte le caratteristiche necessarie per ottenere tale protezione. Il fatto, quindi, che autore di un’opera dell’ingegno sia un robot oppure un essere umano costituisce, di conseguenza, un fattore determinante in quanto nel primo caso l’opera non sarebbe coperta da copyright mentre, al contrario, nel secondo lo sarebbe.

Analogamente alla posizione statunitense, anche l’Australia ritiene che le opere artistiche realizzate da una macchina dotata di intelligenza artificiale non meritino la protezione fornita dal copyright.

Nel caso australiano “Acohs Pty vs Ucorp Pty Ltd”, il tribunale ha dichiarato che un lavoro generato con l’intervento di un computer non può essere protetto dal diritto d’autore in quanto non è stato prodotto da un essere umano160.

L’art. 111 Code de la Propriété Intellectuelle161 francese dispone che

“L'auteur d'une oeuvre de l'esprit jouit sur cette oeuvre, du seul fait de sa

création, d'un droit de propriété incorporelle exclusif et opposable à tous”. Da

ciò si deduce che, per poter ricevere la protezione fornita dal diritto della proprietà intellettuale, sia necessario avere uno “spirito” e, quindi, essere umani162.

160 Sentenza tratta da: https://jade.io/article/262011

161https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do;jsessionid=EC6A268CD9808581C893065 9079497AA.tplgfr28s_1?idSectionTA=LEGISCTA000006161633&cidTexte=LEGITEXT000 006069414&dateTexte=20180626

162SOULEZ, Questions juridiques au sujet de l’intelligence artificielle, in http://www.annales.org/enjeux-numeriques/2018/en-2018-01/EN-2018-03-15.pdf

In una sentenza del 15 gennaio 2015, la Prima Camera Civile della Corte di Cassazione francese ha rifiutato di conferire tale protezione ad un’opera creata da un sistema dotato di IA. La Corte ha giustificato la suddetta decisione affermando che la protezione di un’opera può essere concessa solo se si ritiene che la stessa sia dotata del requisito dell’originalità. Tale connotato, secondo i giudici, è strettamente connesso alla personalità dell’autore. Deriva, di conseguenza, l’impossibilità di adattare questo regime di protezione alle opere prodotte da macchine dotate di intelligenza artificiale163.

Il requisito dell’originalità si ritiene, però, che ben possa essere soddisfatto anche nel caso in cui l’opera venga realizzata da una macchina dotata di IA. Secondo, infatti, quanto afferma Mántaras Lopez164, Direttore dell’IIIA (Istituto

di ricerca sull’Intelligenza Artificiale) del CSIC (Consiglio nazionale delle ricerche spagnole) “L’IA può generare qualcosa di nuovo, che prima non

esisteva perché ha combinato le cose esistenti in un modo diverso. Ad esempio, puoi trovare rapidamente combinazioni di note che nessuno ha mai fatto prima, perché ci sono così tante possibilità che non tutto è fatto. E il risultato può essere considerato creativo nel senso che è originale”165.

La Corte d’Appello di Parigi, con sentenza del 3 maggio 2006, ha rilevato che “non sia possibile ignorare (…) il contributo delle tecniche informatiche sia nel

campo della creazione che nell’interpretazione”. Questa soluzione è, però,

limitata ai casi in cui le macchine costituiscono soltanto strumenti che hanno

163 RIZK, La protection des œuvres créés par l’intelligence artificielle, 22 novembre 2017 164 https://www.iiia.csic.es/~mantaras/

permesso agli esseri umani di lasciare l’impronta della loro personalità in un’opera. Non si prende, pertanto, in considerazione l’ipotesi in cui autore di un’opera dell’ingegno sia un sistema dotato di IA166.

Le soluzioni australiana e francese meritano di non essere accolte per le ragioni che sono state evidenziate nel paragrafo II di questo capitolo. Ritenere non meritevoli di tutela le opere dell’ingegno realizzate da macchine dotate di intelligenza artificiale, infatti, determinerebbe, per gli sviluppatori di tali macchine, una diminuzione non indifferente dell’incentivo di investire - tempo e denaro - per la realizzazione delle suddette macchine dal momento che non sarebbero in grado di godere dei benefici connessi alla protezione fornita dal copyright e, di conseguenza, l’opera cadrebbe nel pubblico dominio. Questo implicherebbe, non soltanto, una riduzione degli studi sull’intelligenza artificiale, ma anche un calo dei trovati artistici.

Per quanto riguarda, invece, il Giappone, una Commissione istituita dal governo nel 2016 ha statuito che la legge sul diritto d’autore non protegge opere create da IA, ma lo stesso governo sembra sia intenzionato, nell’anno in corso, a ricercare una qualche forma di tutela di queste ultime. Lo stesso Giappone, infatti, di contro, attribuisce ad un’invenzione creata da una IA la possibilità di essere brevettata.

In Nuova Zelanda la legge statuisce che le opere originali, anche se create da

software, robot o sistemi di intelligenza artificiale, sono protette dal Copyright

166 Ibidem.

Act del 1994. Tuttavia, tali lavori non appartengono al robot o al sistema intelligente, ma alla persona fisica che ha disposto il lavoro.

All’art. 5 del Copyright Act, infatti, si legge che “in the case of a literary,

dramatic, musical or artistic work that is computer-generated, the person by whom the arrangements necessary for the creation of the work are undertaken”167.

L’art. 18 disciplina, invece, la figura dell’autore disponendo che “A work

qualifies for copyright if the author is, at the material time, … a body incorporated under the law of New Zeland or a body incorporated under the law of a prescribed foreign country”168.

Nel Regno Unito, infine, il Copyright Designs and Patent Act del 1988 prevede che la titolarità del diritto d’autore su di un’opera creata da una macchina sia del soggetto (essere umano) che abbia, in qualche modo, organizzato le funzioni della macchina medesima affinché quest’ultima potesse generare l’opera in questione (“In the case of literaly, dramatic, music or artistic

work which is computer-generated, the author shall be taken to be the person by whom the arrangements necessary for the creation of the work are undertaken169”).

167 “Nel caso di un’opera letteraria, drammatica, musicale o artistica generata da un computer, la persona da cui sono intraprese le disposizioni necessarie per la creazione dell’opera è considerata autrice della stessa”.

168 “Un’opera si qualifica per il copyright se l’autore è, al momento dei fatti, … un corpo incorporato secondo la legge della Nuova Zelanda oppure un corpo incorporato sotto la legge di un paese straniero prescritto”.

169 https://www.legislation.gov.uk/ukpga/1988/48/part/I/chapter/I/crossheading/authorship- and-ownership-of-copyright?view=plain

Nella stessa legge, viene, tra l’altro, data la definizione di “computer

generated work”, che è, in buona sostanza, l’opera creata da un computer senza

alcun intervento umano (“the work generated by computer in circumstances

such that there is no human author of the work”170).

Come evidenziato, quindi, le altre legislazioni si sono poste il problema della possibilità di proteggere le opere dell’ingegno create da macchine, risolvendolo in diverse maniere.

La strada maggiormente interessante è quella tracciata dalle normative inglese e neozelandese, le quali, infatti, riconoscendo una valenza a dette opere – conclusione che può, ormai, considerarsi ineliminabile -, attribuiscono la titolarità dei diritti all’essere umano che ha dato alla macchina gli strumenti necessari per la creazione.

Sicuramente questa può essere una delle strade da seguire anche per la nostra normativa e per quella comunitaria, ma sicuramente non la sola e forse neanche la più convincente, poiché – anche se l’argomento verrà trattato nel capitolo successivo – nella valutazione della fattispecie non sarà facile capire se vi sia stata o meno la predisposizione di strumenti sufficienti a dar luogo ad una determinata creazione. Non solo, l'utente, il programmatore e il fornitore del

database potrebbero tutti rivendicare legittimamente la paternità. In alternativa,

potrebbero essere considerati autori congiunti.

170 Ibidem.

Poiché le normative in questione offrono poche indicazioni e vi è una grave mancanza di precedenti, l'opzione migliore in questi casi è chiarire le questioni di paternità in un contratto o in una licenza. Dal momento che in tali situazioni ci sono diverse richieste potenzialmente giustificate, questo è probabilmente il modo migliore per evitare quello che potrebbe rivelarsi un contenzioso costoso e protratto riguardante la paternità delle opere realizzate mediante l’intelligenza artificiale.

C

APITOLO

T

ERZO

OPERE DELL’INGEGNO REALIZZATE DA MACCHINE DOTATE DI IA: SPUNTI PER UNA DISCIPLINA

SOMMARIO: 1. Verso una possibile disciplina italiana in materia di opere dell’ingegno realizzate da macchine dotate di IA. – 2. Test di Alan Turing. – 3. Leggi di Isaac Asimov. – 4. Prospettazione delle possibili soluzioni in tema di protezione delle opere dell’ingegno create da una IA e titolarità dei relativi diritti. – 5. Titolarità dei diritti patrimoniali. – 6. Trasmissione dei diritti di utilizzazione economica in caso di opera realizzata su commissione. – 7. Titolarità dei diritti morali. – 8. Richiamo alla disciplina penalistica in tema di imputabilità. – 9. High Frequency Traders. – 10. Responsabilità per plagio. – 11. La responsabilità vista nell’ottica della gestione dei rischi.

1. Verso una possibile disciplina italiana in materia di opere dell’ingegno realizzate da macchine dotate di IA.

Sulla base di quanto appurato nei capitoli precedenti, giunti a questo punto della trattazione, è possibile sostenere che le opere dell’ingegno realizzate da macchine dotate di intelligenza artificiale necessitano, inevitabilmente, al pari di quelle create dagli esseri umani, di un’adeguata tutela normativa. Non sono state, di fatto, individuate ragioni sufficienti per poter sostenere il contrario.

In attesa, pertanto, che il Legislatore statuisca nella materia in esame, si proverà, nel prosieguo, a delineare la disciplina che meglio sia idonea a soddisfare le esigenze, nonché a risolvere le peculiari problematiche, poste dalla delicata questione attinente alle opere dell’ingegno realizzate da robot.

I punti fondamentali che dovranno essere presi in considerazione, sulla scia della Legge 633/1941 (c.d. legge sul diritto d’autore), sono i seguenti: individuazione del titolare dei diritti di utilizzazione economica; determinazione del titolare dei diritti morali; identificazione del possibile responsabile, nel caso

in cui l’opera realizzata dal robot dovesse, poi, essere considerata plagio di un prodotto artistico già esistente. A tal fine verrà richiamata anche, seppur brevemente, la disciplina penalistica in tema di imputabilità e di responsabilità derivante dalla commissione di un fatto illecito in modo tale da poter delineare un quadro più completo della problematica, di non facile soluzione, che attiene alla ascrizione della responsabilità ad un’entità non rientrante nel novero delle persone fisiche.

Prima, però, si esporranno, brevemente, due questioni che si possono riconnettere all’obiettivo, supra individuato, che si intende perseguire in questo capitolo. In primo luogo, verrà spiegato cosa sia il Test di Turing e quale sia la sua funzione mentre, successivamente, verrà dedicato un paragrafo alle famose Leggi della robotica delineate da Isaac Asimov per capire se, in qualche modo, potranno costituire, o meno, uno spunto per la futura legislazione italiana avente, appunto, ad oggetto, l’impatto dell’intelligenza artificiale nel mondo della proprietà intellettuale e, nello specifico, del diritto d’autore.