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Proposta di risoluzione del Parlamento europeo »

In vista delle suddette ragioni, il Parlamento europeo è intervenuto con una risoluzione, datata 16 aprile 2017, recante raccomandazioni alla Commissione concernenti norme di diritto civile sulla robotica.

Diventa, infatti, sempre più attuale e preoccupante il problema connesso all’individuazione di norme che disciplinino l’attività e, in particolar modo, la responsabilità dei robot nel nostro ordinamento.

L'umanità, ormai, si trova sulla soglia di un'era nella quale robot, androidi e altre manifestazioni dell'intelligenza artificiale (IA) sembrano sul punto di lanciare una nuova rivoluzione industriale, suscettibile di toccare tutti gli strati sociali, rendendo imprescindibile che la legislazione ne consideri tutte le implicazioni.

Tra il 2010 e il 2014 la crescita media delle vendite di robot era stabile al 17% annuo mentre, nel 2014, è aumentata al 29%, l’aumento annuo più considerevole mai verificatosi120. I fornitori di parti motrici e l'industria elettrico-elettronica

sono i principali propulsori della crescita; le richieste di brevetto per le tecnologie robotiche sono triplicate nel corso dell'ultimo decennio.

120 IASELLI, Robot con intelligenza artificiale, verso una soggettività giuridica? Articolo pubblicato in altalex, 21 febbraio 2017

La robotica e l'intelligenza artificiale promettono di portare benefici in termini di efficienza e di risparmio economico, non solo in ambito manifatturiero e commerciale, ma anche in settori quali i trasporti, l'assistenza medica, l'educazione e l'agricoltura, consentendo di evitare di esporre esseri umani a condizioni pericolose, come nel caso della pulizia di siti contaminati da sostanze tossiche.

Naturalmente gli aspetti giuridico-normativi dovranno essere trattati in maniera approfondita, disciplinando le interazioni fra umani e umanoidi sia nella sfera privata che in quella pubblica.

Il problema della responsabilità in caso di danni arrecati da robot o umanoidi può sembrare troppo avveniristico ma, in realtà, non è così perché già si stanno producendo robot che presto verranno avviati non solo nel mondo produttivo, ma anche in quello sociale, si pensi, ad esempio, al prototipo di robot per il condominio (una sorta di portinaio hi-tech) che è stato recentemente presentato a Pisa, nel convegno sulle tecnologie al servizio dell’ambiente in cui si vive (Ambient Assisted Living), organizzato dalla Scuola Superiore Sant’Anna121. La

Co-Robotics122, uno spin-off della Scuola Superiore Sant’Anna ha realizzato

anche il prototipo del robot domestico, una sorta di badante dall’aspetto molto simile all’altro. Entrambi sono nati dal progetto Robot Era123, del valore

complessivo di 8,7 milioni di euro.

121https://www.santannapisa.it/it/news/domotica-pronto-il-primo-robot-il-condominio- sorveglia-portone-e-consegna-posta-due-anni-andare

122 http://www.corobotics.eu/ 123 http://www.robot-era.eu/robotera/

Tutti e due i robot hanno un busto che può essere modificato a seconda della funzione, parlano e obbediscono ai comandi vocali. In più, il robot domestico ha un braccio e una mano con tre dita. Non ha il cravattino, ma può comunque essere personalizzato, e ha un maniglione che può aiutare chi ha difficoltà a camminare. Sa, inoltre, accorgersi se la persona che è in casa è caduta e ha bisogno di aiuto e, infine, sa intrattenere con giochi cognitivi.

I due robot, che non hanno ancora un nome, sono fatti di un materiale economico e leggero: la plastica dei cruscotti delle auto. Un elemento, questo, che facilita la produzione su scala industriale e l’obiettivo è arrivare a un costo compreso fra 5.000 e 20.000 euro124, per i modelli più complessi. Tali robot

hanno dato risultati positivi, inoltre, anche su i primi test condotti in strutture di ricovero fra Italia e Svezia, come la casa di cura San Lorenzo di Firenze, l’ospedale Inrca di Ancona e una clinica di Orebro. In strutture come queste, i robot potrebbero essere utilizzati per trasportare lenzuola e coperte, consegnare il cibo ai pazienti, aiutare gli infermieri a distribuire i farmaci, sostenere le persone che non camminano in modo autonomo e offrire una supervisione utile per la sicurezza, con un risparmio notevole sui costi socio-sanitari e miglioramento sostanziale della qualità dei servizi per gli utenti e della qualità di lavoro per gli operatori.

La risoluzione del Parlamento europeo, ormai consapevole della situazione attuale, parte dalla letteratura, citando Frankenstein, Pigmalione, il Golem di

Praga fino a Karel Capek125, lo scrittore ceco che è stato l’inventore della parola

“robot”. Successivamente, tale risoluzione passa sul terreno più concreto dell’economia. Le vendite di automi, impiegati soprattutto nelle industrie automobilistica ed elettronica, ma anche negli ospedali e nell'assistenza agli anziani, come visto, sono cresciute in modo considerevole, ragione per cui tale fenomeno non può non esser preso in considerazione.

La risoluzione suggerisce una sorta di tassa sui robot per rimpolpare il sistema previdenziale privato di tanti lavoratori umani. Ogni cittadino che impiega degli automi dovrà segnalarli allo Stato, indicando anche quanto risparmia in contributi grazie alla sostituzione dei lavoratori in carne e ossa con quelli in acciaio e silicio.

Anche i robot dovranno rispettare le leggi. Prima di tutto quelle di Asimov126,

poi un codice di condotta redatto ad hoc da Bruxelles. Qualora un automa dovesse infrangere una norma o causare un danno a qualcuno, sarebbe giusto che fosse ritenuto responsabile, soprattutto se dotato di intelligenza artificiale, di capacità di apprendere autonomamente e, come pure prevede la bozza di legge, di surclassare l’Uomo in quanto a facoltà intellettive. Una sorta di registro

125 http://www.treccani.it/enciclopedia/karel-capek/

126 Le Tre Leggi della Robotica: 1) Un robot non può recar danno a un essere umano né può permettere che, a causa del proprio mancato intervento, un essere umano riceva danno. 2) Un robot deve obbedire agli ordini impartiti dagli esseri umani, purché tali ordini non contravvengano alla Prima Legge. 3) Un robot deve proteggere la propria esistenza, purché questa autodifesa non contrasti con la Prima o la Seconda Legge. ASIMOV, Circolo vizioso, 1942.

traccerebbe l’identità di tutti i lavoratori artificiali in Europa, con un obbligo di assicurazione simile a quello previsto per le auto.

Lo sviluppo della robotica e dell'intelligenza artificiale può portare a far sì che gran parte del lavoro attualmente svolto dagli esseri umani sia svolto da robot127, sollevando preoccupazioni non solo sul futuro dell'occupazione, ma

anche in termini di responsabilità: nel caso in cui la codificazione di un robot si riveli fallibile o evidenzi un difetto sistemico, si pone il doveroso quesito su chi debba essere considerato il responsabile.

Grazie agli strabilianti progressi tecnologici dell'ultimo decennio, non solo oggi i robot sono in grado di svolgere attività che tradizionalmente erano tipicamente ed esclusivamente umane, ma lo sviluppo di caratteristiche autonome e cognitive, ad esempio la capacità di apprendere dall'esperienza e di prendere decisioni indipendenti, li ha resi sempre più simili ad agenti che interagiscono con l'ambiente circostante e sono in grado di alterarlo in modo significativo, tanto che, in tale contesto, la questione della responsabilità giuridica derivante dall'azione nociva di un robot, diventa essenziale.

127 Sviluppi della robotica e della roboetica, Comitato nazionale per la bioetica e comitato nazionale per la biosicurezza le biotecnologie e le scienze della vita, 17 luglio 2017.

L'autonomia128 di un robot può essere definita come la capacità di prendere

decisioni e metterle in atto nel mondo esterno, indipendentemente da un controllo o un'influenza esterna; tale autonomia è di natura puramente tecnologica e il suo livello dipende dal grado di complessità con cui è stata progettata l'interazione di un robot con l'ambiente129.

Naturalmente più i robot sono autonomi, meno possono essere considerati come meri strumenti nelle mani di altri attori (quali il fabbricante, il proprietario, l'utilizzatore, ecc.); ciò, a sua volta, rende insufficienti le regole ordinarie in materia di responsabilità e rende necessarie nuove regole incentrate sul come una macchina possa essere considerata, parzialmente o interamente, responsabile per le proprie azioni o omissioni; di conseguenza, diventa sempre più urgente affrontare la questione fondamentale di uno status giuridico dei robot.

128 Per un’analisi approfondita in ordine al concetto di “autonomia” di un robot si richiama BERTOLINI in Robots as Products: The case for a Realistic Analysis of Robotic Applications and Liability Rules Secondo l’Autore, con il sostantivo “autonomia” possono intendersi: 1) auto- consapevolezza o autocoscienza, che porta al libero arbitrio e quindi all'identificazione di un agente morale, 2) l'abilità per interagire in modo intelligente nell'ambiente operativo, 3) la capacità di apprendimento. Si ritiene che solo la seconda di queste caratteristiche possa riguardare (o fare riferimento) all'aspetto del controllo in quanto, il primo ha implicazioni filosofiche maggiori e solo secondariamente una rilevanza tecnica mentre, invece, il terzo è un concetto abbastanza distinto che si riferisce a una diversa caratteristica della macchina, che influenza ancora il suo comportamento e - a seconda di come il concetto è inteso - può portare a risultati considerati "imprevedibili". Tuttavia, Bartolini sostiene che non vi sia una corrispondenza biunivoca tra autonomia e imprevedibilità del risultato: un comportamento autonomo può ancora essere completamente prevedibile se corrisponde a un programma che la macchina è stata concepita per completare e, allo stesso modo, può accadere qualcosa di imprevedibile quando una macchina è in funzione sotto il diretto e costante controllo di un essere umano.

129 Brevi note sulla risoluzione del Parlamento europeo del 16 febbraio 2017, in www.ratioiuris.it

L'autonomia dei robot solleva la questione della loro natura alla luce delle categorie giuridiche esistenti: devono essere considerati come persone fisiche, persone giuridiche, animali o oggetti o deve essere creata una nuova categoria con caratteristiche specifiche proprie e implicazioni per quanto riguarda l'attribuzione di diritti e doveri, compresa la responsabilità per i danni?

Devono essere considerati soggetti o oggetti di diritto? Tale questione verrà affrontata successivamente.

Fino ad ora si è parlato di responsabilità civile, ma la stessa problematica si pone anche nel caso di responsabilità penale: reati commessi dai robot che potrebbero non essere considerati semplicemente degli strumenti ma, in quanto dotati di un'evoluta intelligenza artificiale, potrebbero assumere livelli di responsabilità più elevati.

Meritevole di attenzione, nell’ottica dello studio della robotica e delle implicazioni che la stessa apporta al campo del diritto, è il progetto “Robolaw”130

che è interamente dedicato allo studio del diritto e delle tecnologie robotiche. Tale progetto131 è stato realizzato da un gruppo interdisciplinare di esperti nei

settori del diritto, della robotica e dell’etica delle più prestigiose Università nel campo europeo: Scuola Superiore Sant’Anna (Italia), Università di Tilburg (Paesi Bassi), Università di Reading (Regno Unito), Ludwig Maximilian

University (Germania). La ragione principale per la quale il progetto nasce è

quella di comprendere le implicazioni legali ed etiche delle tecnologie robotiche

130 http://www.robolaw.eu/

131BERTOLINI-PALMERINI-KOOPS-SALVINI-LUCIVERO, Regulatory challenges of robotics: some guidelines for addressing legal and ethical issues, 23 marzo 2017

emergenti nonché verificare se i quadri giuridici esistenti siano adeguati alle specifiche esigenze che derivano dallo sviluppo della robotica. Non solo, altro obiettivo significativo che si intende perseguire attiene alla valutazione della conformità o meno delle norme e dei valori agli importanti cambiamenti che lo sviluppo della robotica apporta alla società odierna.

Anche da ciò è, pertanto, possibile apprendere quanto sia importante dedicarsi allo studio di un fenomeno, quale le innovazioni tecnologiche nel campo della robotica, che sta rivoluzionando la realtà alla quale siamo stati abituati sino ad ora132.

La risoluzione del Parlamento europeo si occupa, in realtà, di diversi aspetti del diritto e, in particolare, dell’impatto sull’attività lavorativa delle macchine dotate di IA, del fondamentale tema dell’attribuzione della responsabilità derivante dagli atti compiuti da tali macchine e, infine, di un argomento apparentemente di minor importanza, ma di fatto estremamente attuale e cioè l’applicabilità delle norme sul diritto d’autore al mondo della IA.

In altre parole il Parlamento pone l’accento sul fatto che un robot possa essere considerato autore di un’opera dell’ingegno, divenendo titolare dei relativi diritti di utilizzazione economica e, possa, inoltre, essere ritenuto direttamente responsabile nel caso in cui tali opere risultino, poi, plagio di altre opere create da terzi.
La questione, lungi dall’essere solo teorica, si pone concretamente poiché, tra le altre opere realizzate, è stato pubblicato il primo album di musica

pop interamente creato da un robot. Nel prossimo futuro vedremo, quindi, libri, film ed opere dell’arte figurativa create da macchine con IA, come già introdotto nel precedente capitolo. 
In relazione al primo degli anzidetti argomenti, il Parlamento invita la Commissione ad elaborare criteri per definire una “creazione intellettuale propria” da parte della macchina, suggerendo - sembra - sostanzialmente la creazione di un nuovo genus di soggetto giuridico titolare di proprietà intellettuale: il soggetto elettronico.
Tale impostazione appare peraltro, quantomeno apparentemente, in contrasto con la nostra normativa (articoli 6 e seguenti della Legge 633/1941), secondo cui l’autore può solo essere un umano, poiché l’opera è un’espressione del lavoro intellettuale, lavoro che, però, forse, in una nuova interpretazione innovativa, potrebbe anche esser stato eseguito da un robot.
La soluzione prospettata lascia anche diversi dubbi sia sul piano del diritto morale d’autore (articoli 20 e seguenti della Legge 633/1941), sia su quello patrimoniale (articoli 12 e seguenti della Legge 633/1941) non essendo possibile che il “soggetto elettronico” riceva i ricavi derivanti dallo sfruttamento dell’opera. Tale questione verrà, comunque, affrontata in maniera più approfondita all’intero del terzo capitolo.