Consiglio Superiore della Magistratura Sezione Disciplinare
MASSIMARIO DELLE DECISIONI
Anno 2013
INDICE
1. GLI ILLECITI DISCIPLINARI FUNZIONALI Pag. 1
1.1 La violazione del dovere di imparzialità Pag. 3
1.1.1 L’omessa comunicazione di situazioni di incompatibilità Pag. 5
1.1.2 L’inosservanza dell’obbligo di astensione Pag. 9
1.2 La violazione del dovere di correttezza Pag. 17
1.2.1 I comportamenti abitualmente o gravemente scorretti Pag. 19
1.2.2 L’ingiustificata interferenza nell’attività giudiziaria di altro Magistrato o l’omessa comunicazione di avvenute interferenze
Pag. 41 1.2.3 La reiterata o grave inosservanza delle norme regolamentari o delle disposizioni sul
servizio giudiziario, l’indebito affidamento di attività rientranti nei propri compiti, l’inosservanza dell’obbligo di residenza, l’inosservanza dell’obbligo di rendersi reperibile
Pag. 45
1.3 La violazione dei doveri di diligenza Pag. 59
1.3.1 La grave violazione di legge, il travisamento dei fatti, l’emissione di provvedimenti privi di motivazione o con motivazione meramente formale, l’adozione di provvedimenti adottati nei casi non consentiti, l’adozione di provvedimenti non previsti da norme vigenti o sulla base di errore macroscopico o di grave e inescusabile negligenza, l’emissione di provvedimenti restrittivi delle libertà personali fuori dei casi consentiti
Pag. 61
1.3.2 I ritardi nel compimento degli atti relativi all’esercizio delle funzioni Pag. 105
1.4 La violazione dei doveri di laboriosità Pag. 151
1.4.1 La sottrazione all’attività di servizio, l’omessa auto assegnazione di affari e di motivazioni
Pag. 153
1.5 La violazione dei doveri di riserbo Pag. 157
1.5.1 La divulgazione di atti del procedimento, la violazione del dovere di riservatezza, le pubbliche dichiarazioni o interviste, la sollecitazione di pubblicità di notizie
Pag. 159
1.6 La fattispecie di carattere generale e residuale di cui all’art. 2, comma 1, lett. a) Pag. 165 1.7 L’attività interpretativa e valutativa quale causa di esclusione della
responsabilità disciplinare
Pag. 193
2. GLI ILLECITI DISCIPLINARI EXTRAFUNZIONALI Pag. 195
2.1 L’uso indebito della qualità di magistrato, le frequentazioni non consentite con persone o l’intrattenimento di rapporti di affari con persone non frequentabili, l’ottenimento di prestiti o agevolazioni
Pag. 197
2.2 L’assunzione di incarichi giudiziari senza autorizzazione, lo svolgimento di attività incompatibili o tali da recare concreto pregiudizio all’assolvimento dei doveri generali del magistrato, la partecipazione ad associazioni segrete o incompatibili con l’esercizio delle funzioni giudiziarie, l’iscrizione o la
Pag. 203
4. LA SCARSA RILEVANZA DEL FATTO QUALE CAUSA GENERALE DI ESCLUSIONE DELL’ILLECITO DISCIPLINARE
Pag. 217
5. IL PROCEDIMENTO DISCIPLINARE Pag. 237
5.1 La successione delle leggi nel tempo Pag. 239
5.2 Profili generali Pag. 243
5.3 L’esercizio dell’azione disciplinare: modalità, termini e decadenza Pag. 251 5.4 L’estinzione del procedimento per cessata appartenenza dell’incolpato all’Ordine
Giudiziario
Pag. 259
5.5 I rapporti con il procedimento penale Pag. 279
5.6 I mezzi di prova Pag. 287
6. LE SANZIONI DISCIPLINARI Pag. 291
6.1 Individuazione e ambito applicativo delle sanzioni Pag. 293
6.2 La sanzione accessoria del trasferimento di ufficio Pag. 329
7. LE MISURE CAUTELARI Pag. 335
7.1 La sospensione cautelare: ambito applicativo Pag. 337
7.2 La sospensione cautelare: istanza di revoca Pag. 345
7.3 Il trasferimento di ufficio cautelare Pag. 351
8. IL PROCEDIMENTO DI REVISIONE Pag. 355
1.GLI ILLECITI DISCIPLINARI FUNZIONALI
2
1.1 La violazione del dovere di imparzialità
4
1.1.1 L’omessa dichiarazione di situazioni di incompatibilità
6
Sent. n. 20 del 2013 R.G. 84/2012
Presidente: MARINI Estensore : LIGUORI
Illecito disciplinare nell’esercizio delle funzioni – Doveri del magistrato – Imparzialità - L’omissione della comunicazione, al Consiglio Superiore della Magistratura, della sussistenza di una delle situazioni di incompatibilità di cui agli artt. 18 e 19 dell’ordinamento giudiziario - Puntuale assolvimento dell’obbligo – Illecito disciplinare – Insussistenza.
Non integra l’illecito disciplinare della omissione della comunicazione, al Consiglio Superiore della Magistratura, della sussistenza di una situazione di incompatibilità ai sensi dell’art. 18 dell’ordinamento giudiziario, la condotta del magistrato il quale dimostri di aver puntualmente assolto a tale obbligo.
Riferimenti normativi:
Regio decreto legisl. 31 maggio 1946, n. 511, art. 18
Decreto legisl. 23 febbraio 2006, n. 109, art. 2, comma 1, lett. b)
8
Ord. n. 92 del 2013 R.G. 52/2011
Presidente: PALUMBO Estensore: LIGUORI
Illecito disciplinare nell’esercizio delle funzioni – Doveri del magistrato – Imparzialità - L’omissione della comunicazione al Consiglio Superiore della Magistratura della sussistenza di una delle situazioni di incompatibilità di cui agli artt. 18 e 19 dell’Ordinamento Giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941 n. 12 e successive modificazioni, come modificati dall’art. 29 del D. lgs. 109/2006 – Magistrato del pubblico ministero - Rapporto di coniugio con ufficiale di polizia giudiziaria – Servizio prestato in uffici diversi – Illecito disciplinare – Inconfigurabilità.
Non integra l’illecito disciplinare nell’esercizio delle funzioni per l’omissione della comunicazione al Consiglio Superiore della Magistratura della sussistenza di una delle situazioni di incompatibilità di cui agli artt. 18 e 19 dell’Ordinamento Giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941 n. 12 e successive modificazioni , come modificati dall’art. 29 del D. lgs. 109/2006, la condotta del magistrato del pubblico ministero il quale ometta di comunicare al Consiglio Superiore della Magistratura la sussistenza del rapporto di coniugio con un ufficiale di polizia giudiziaria, qualora quest’ultimo non presti servizio presso la sezione di polizia giudiziaria dell’ufficio giudiziario sito nella medesima sede ove presta servizio il magistrato.
Riferimenti normativi:
Decreto legisl. 23 febbraio 2006 n. 109, art. 2, comma 1, lett. b)
1.1.2 L’inosservanza dell’obbligo di astensione
10
Sent. n. 86 del 2013 R.G. 132/2011
Presidente: VIETTI Estensore: MARINI
Illecito disciplinare nell’esercizio delle funzioni – Doveri del magistrato – Imparzialità - La consapevole inosservanza dell’obbligo di astensione nei casi previsti dalla legge – Magistrato del pubblico ministero – Denunzia sporta nei confronti dell’indagato – Mancata astensione – Illecito disciplinare – Sussistenza.
Integra l’illecito disciplinare nell’esercizio delle funzioni per consapevole inosservanza dell’obbligo di astensione nei casi previsti dalla legge la condotta del magistrato del pubblico ministero il quale ometta di astenersi pur avendo sporto in passato, nei confronti dell’ indagato, una denunzia per plurimi reati che costui avrebbe commesso a suo danno.
Riferimenti normativi:
Decreto legisl. 23 febbraio 2006, n. 109, art. 2, comma 1, lett. c) Art. 52 c.p.p.
Art. 323 c.p.
12
Sent. n. 101 del 2013 R.G. 153/2004
Presidente: MARINI Estensore: NAPPI
Illecito commesso nell'esercizio delle funzioni - Doveri del magistrato – Imparzialità – Giudice delegato ai fallimenti – Interesse personale nel procedimento - Mancata astensione - Illecito disciplinare – Sussistenza.
Integra un illecito disciplinare nell’esercizio delle funzioni la condotta del giudice delegato ai fallimenti il quale non si astenga in un procedimento che lo coinvolga personalmente.
Riferimenti normativi:
Regio decreto legisl. 31 maggio 1946 n. 511, art. 18
Sent. n. 105 del 2013 R.G. 36/2010
Presidente : VIETTI Estensore: FUZIO
Illecito disciplinare nell’esercizio delle funzioni – Doveri del magistrato - Imparzialità - Consapevole inosservanza dell'obbligo di astensione nei casi previsti dalla legge – Giudice civile – Previo esame della controversia alla presenza di una soltanto delle parti – Prospettazione a detta parte di un esito favorevole - Mancata successiva astensione dalla decisione - Illecito disciplinare- Sussistenza.
Integra l’illecito disciplinare nell’esercizio delle funzioni per consapevole inosservanza dell'obbligo di astensione nei casi previsti dalla legge, la condotta del giudice civile il quale, esaminato il contenuto di una controversia giudiziaria alla presenza di una sola delle parti e prospettata a quest’ultima la possibilità di una soluzione favorevole, non si astenga dalla decisione.
Riferimenti normativi:
Decreto legisl. 23 febbraio 2006, n. 109, art. 1
Decreto legisl. 23 febbraio 2006, n. 109, art. 2 comma 1, lett. c)
14
Ord. n. 127 del 2013 R.G. 47/2013
Presidente: PALUMBO Estensore: ROSSI
Illecito disciplinare nell’esercizio delle funzioni - Doveri del magistrato – Imparzialità - La consapevole inosservanza dell’obbligo di astensione nei casi previsti dalla legge – Giudice - Celebrazione di dibattimento nei confronti di imputati già sottoposti al giudizio dal medesimo magistrato per fattispecie parzialmente identica - Illecito disciplinare- Configurabilità.
Può configurare l’illecito disciplinare nell’esercizio delle funzioni per la consapevole inosservanza dell’obbligo di astensione nei casi previsti dalla legge la condotta del giudice il quale celebri un giudizio nei confronti di un imputato per il quale, in precedenza, aveva celebrato altro giudizio avente ad oggetto fattispecie parzialmente identica.
Riferimenti normativi:
Decreto legisl. 23 febbraio 2006, n. 109, art. 1
Decreto legisl. 23 febbraio 2006, n. 109, art. 2, comma 1, lett. c)
Illecito disciplinare nell’esercizio delle funzioni - Doveri del magistrato – Imparzialità - La consapevole inosservanza dell’obbligo di astensione nei casi previsti dalla legge – Giudice di appello - Annullamento con rinvio di sentenza pronunziata da detto giudice – Pronunzia successiva, da parte del medesimo giudice, del decreto di rinvio a giudizio nei confronti di imputati già condannati dal collegio da lui presieduto - Illecito disciplinare - Inconfigurabilità.
Non configura l’illecito disciplinare nell’esercizio delle funzioni per la consapevole inosservanza dell’obbligo di astensione nei casi previsti dalla legge la condotta del giudice il quale, nella qualità di presidente di sezione penale della corte di appello, emetta un decreto di citazione a giudizio a carico di alcuni imputati già condannati dal collegio da lui presieduto, atteso che il decreto di citazione a giudizio ha un carattere propulsivo e neutro.
Riferimenti normativi:
Decreto legisl. 23 febbraio 2006, n. 109, art. 1
Decreto legisl. 23 febbraio 2006, n. 109, art. 2, comma 1, lett. c)
Illecito disciplinare nell’esercizio delle funzioni – Doveri del magistrato – Imparzialità - La consapevole inosservanza dell’obbligo di astensione nei casi previsti dalla legge – Giudice - Presidente di corte di assise di appello - Sentenza di condanna - Annullamento con rinvio della Corte di Cassazione – Rinvio ad altra sezione della corte di assise di appello - Mancata astensione - Illecito disciplinare – Configurabilità.
Può configurare l’illecito disciplinare nell’esercizio delle funzioni per consapevole inosservanza dell’obbligo di astensione nei casi previsti dalla legge la condotta del giudice relatore del giudizio di appello conseguente all’annullamento con rinvio della Corte di Cassazione , il quale abbia concorso alla sentenza annullata, qualora il dispositivo della sentenza di annullamento della Suprema Corte abbia espressamente rimesso il giudizio di rinvio ad altra sezione della Corte di Assise di Appello.
Riferimenti normativi:
Decreto legisl. 23 febbraio 2006, n. 109, art. 1
Decreto legisl. 23 febbraio 2006, n. 109, art. 2, comma 1, lett. c)
16
1.2 La violazione del dovere di correttezza
18
1.2.1 I comportamenti abitualmente o gravemente scorretti
20
Sent. n. 9 del 2013 R.G. 100/2011
Presidente. MARINI Estensore: AURIEMMA
Illecito disciplinare nell’esercizio delle funzioni – Doveri del magistrato – Correttezza - I comportamenti abitualmente o gravemente scorretti nei confronti delle parti, dei loro difensori, dei testimoni o di chiunque abbia rapporti con il magistrato nell’ambito dell’ufficio giudiziario, ovvero nei confronti di altri magistrati o collaboratori – Magistrato del pubblico ministero – Aspre critiche al provvedimento del giudice – Espressione in presenza di più persone, a margine dell’udienza - Contestuale restituzione del provvedimento al giudice – Condotta provocatoria – Illecito disciplinare – Sussistenza.
Integra l’illecito disciplinare nell’esercizio delle funzioni per comportamenti abitualmente o gravemente scorretti nei confronti di altri magistrati la condotta del magistrato del pubblico ministero il quale, a margine dell’udienza ed in presenza di più persone, critichi aspramente i provvedimenti adottati dal giudice e si avvicini, infine, allo scranno del collega, restituendogli con fare provocatorio il provvedimento contestato.
Riferimenti normativi:
Decreto legisl. 23 febbraio 2006, n. 109, art. 2, comma 1, lettera d)
22
Sent. n. 14 del 2013 R.G. 117/2011
Presidente: VIETTI Estensore: VIRGA
Illecito disciplinare nell’esercizio delle funzioni – Doveri del magistrato – Correttezza - I comportamenti abitualmente o gravemente scorretti nei confronti delle parti, dei loro difensori, dei testimoni o di chiunque abbia rapporti con il magistrato nell’ambito dell’ufficio giudiziario, ovvero nei confronti di altri magistrati o collaboratori – Giudice civile – Sentenza – Contenuto - Espressioni inopportune e scortesi – Oggetto – Modalità della attività difensiva - Intento denigratorio – Esclusione – Unicità dell’episodio – Illecito disciplinare – Insussistenza.
Non integra l’illecito disciplinare nell’esercizio delle funzioni per comportamenti abitualmente o gravemente scorretti nei confronti delle parti o dei loro difensori la condotta del giudice addetto al settore civile il quale nel corpo di una singola sentenza adotti espressioni che, seppure inopportune, inusuali, discutibili nella forma e caratterizzate da un vivace tono polemico, non siano dirette a denigrare i difensori o polemizzare gratuitamente in ordine alla qualità della attività difensiva ma siano rivolte a dimostrare quale sia la corretta qualificazione delle domande genericamente e confusamente formulate atteso che l’unicità dell’episodio e la mera inopportunità o scortesia delle locuzioni adoperate non permettono di ritenere integrati i caratteri della gravità e dell’abitualità richiesti ai fini della sussistenza dell’illecito.
Riferimenti normativi:
Decreto legisl. 23 febbraio 2006, n. 109, art. 2 lett. d)
Sent. n. 30 del 2013 R.G. 322/2009
Presidente: ZANON Estensore: ROSSI
Illecito disciplinare nell’esercizio delle funzioni – Doveri del magistrato – Correttezza - I comportamenti abitualmente o gravemente scorretti nei confronti di altri magistrati - Magistrato del pubblico ministero – Titolarità del coordinamento delle indagini – Invito a soprassedere ad una perquisizione – Illecito disciplinare - Insussistenza.
Non integra l’illecito disciplinare nell’esercizio delle funzioni per comportamenti abitualmente o gravemente scorretti nei confronti di altri magistrati la condotta del pubblico ministero il quale, incaricato del coordinamento delle indagini di più uffici di procura, esprima un dissenso sulla opportunità di una perquisizione da parte di uno di tali uffici ed inviti i colleghi a soprassedere all’atto atteso che il coordinamento delle indagini può essere realizzato anche attraverso la richiesta di rinviare un atto a sorpresa per evitare danni alla raccolta delle prove.
Riferimenti normativi:
Decreto legisl. 23 febbraio 2006, n. 109, art. 1, comma 1
Decreto legisl. 23 febbraio 2006, n. 109, art. 2, comma 1, lett. d)
Illecito disciplinare nell’esercizio delle funzioni - Doveri del magistrato – Correttezza - I comportamenti abitualmente o gravemente scorretti nei confronti di altri magistrati - Magistrato del pubblico ministero – Diniego di rilascio di copia di atti – Richiesta rivolta alla polizia giudiziaria – Istanza non specifica ed immotivata – Carenza di autorizzazione del magistrato titolare del coordinamento delle indagini - Intento ostruzionistico - Esclusione - Illecito disciplinare - Insussistenza.
Non integra l’illecito disciplinare nell’esercizio delle funzioni per comportamenti abitualmente o gravemente scorretti nei confronti di altri magistrati la condotta del pubblico ministero il quale, senza intenzione ostruzionistica, opponga il proprio diniego alla richiesta di rilascio di copia degli atti rivoltagli da un collega qualora tale richiesta , oltre a non essere stata inoltrata direttamente al magistrato titolare dell’indagine ma alla polizia giudiziaria, non sia motivata, né formulata in modo specifico e non sia
24 accompagnata dall’autorizzazione del titolare del potere di coordinamento delle indagini.
Riferimenti normativi:
Decreto legisl. 23 febbraio 2006, n. 109, art. 1, comma 1
Decreto legisl. 23 febbraio 2006, n. 109, art. 2, comma 1, lett. d)
Sent. n. 41 del 2013 R.G. 28/2012
Presidente : MARINI Estensore: NAPPI
Illecito disciplinare nell’esercizio delle funzioni – Doveri del magistrato – Correttezza – I comportamenti gravemente scorretti nei confronti di altri magistrati - Giudice – Gravi e reiterati ritardi nel deposito delle sentenze – Reiterate richieste di chiarimenti da parte del capo dell’ufficio – Omessa risposta - Illecito disciplinare – Sussistenza.
Integra l’illecito disciplinare nell’esercizio delle funzioni per comportamenti gravemente scorretti nei confronti di altri magistrati la condotta del giudice il quale ometta di rispondere alle ripetute sollecitazioni e richieste di chiarimenti provenienti dal capo dell’ufficio, intese a porre un rimedio alla situazione di stallo determinata dai gravi e reiterati ritardi nei quali il magistrato sia incorso nel deposito delle sentenze.
Riferimenti normativi:
Decreto legisl. 23 febbraio 2006, n. 109, art. 2, comma 1, lett.d)
26 Sent. n. 49 del 2013 R.G. 63/2012
Presidente: MARINI Estensore: VIGORITO
Illecito disciplinare nell’esercizio delle funzioni – Doveri del magistrato – Correttezza - I comportamenti abitualmente o gravemente scorretti nei confronti delle parti, dei loro difensori, dei testimoni o di chiunque abbia rapporti con il magistrato nell’ambito dell’ufficio giudiziario, ovvero nei confronti di altri magistrati o di collaboratori- Giudice – Discussione in camera di consiglio – Insulti e minacce all’indirizzo di un collega – Illecito disciplinare – Sussistenza.
Integra l’illecito disciplinare nell’esercizio delle funzioni per comportamenti gravemente scorretti nei confronti di altri magistrati la condotta del giudice il quale, nel corso di una discussione in camera di consiglio, mostri un atteggiamento aggressivo che trascenda in insulti e minacce nei confronti di un collega.
Riferimenti normativi:
Decreto legisl. 23 febbraio 2006, n. 109, art. 1, comma 1
Decreto legisl. 23 febbraio 2006, n. 109, art. 2, comma 1, lett. d)
Sent. n. 52 del 2013 R.G. 34/2008
Presidente: VIETTI Estensore: VIGORITO Illecito disciplinare a norma dell’art. 18 R.D.L. n. 511/1946 – Doveri del magistrato – Correttezza – Partecipazione ad un’operazione speculativa unitamente ad un consulente tecnico d’ufficio – Finanziamento di una singola operazione immobiliare – Rilevanza disciplinare della condotta – Esclusione - Illecito disciplinare – Insussistenza
Non integra l’illecito disciplinare previsto dall’art. 18 R.D.L. n. 511/1946, la condotta del magistrato il quale ponga in essere una singola attività speculativa, consistente nel finanziamento di una operazione immobiliare, unitamente ad un consulente tecnico, atteso che il divieto di esercitare industrie o commerci opera in riferimento allo svolgimento professionale di tali attività e non con riguardo a singole operazioni commerciali, seppure realizzate con finalità speculativa le quali non possono di per sé ritenersi vietate al magistrato (nel caso di specie, l’incolpato aveva finanziato per la metà del valore dell’immobile un consulente tecnico da lui abitualmente nominato nell’esercizio delle funzioni giudiziarie, per l’acquisto e la ristrutturazione di una casa che, dapprima venduta simulatamente ad una impresa, così da fruire di deduzioni ai fini delle imposte sui redditi, era stata in seguito rivenduta sul mercato con conseguente realizzazione di un cospicuo guadagno).
Riferimenti normativi:
Regio Decr. Legisl. 31 maggio 1946 n. 511, art. 18
28
Sent. n. 56 del 2013 R.G. 148/2010
Presidente: MARINI Estensore: NAPPI
Illecito disciplinare nell’esercizio delle funzioni – Doveri del magistrato – Correttezza - I comportamenti abitualmente o gravemente scorretti nei confronti delle parti, dei loro difensori, dei testimoni o di chiunque abbia rapporti con il magistrato nell’ambito dell’ufficio giudiziario, ovvero nei confronti di altri magistrati o di collaboratori – Magistrato del pubblico ministero – Contestazione integrativa in udienza – Oggetto - Fatti iscritti con diverso numero di registro ed affidati ad altro magistrato - Connessione con fatti antecedentemente accertati - Adempimento obbligatorio e doveroso – Illecito disciplinare – Insussistenza.
Non integra l’illecito disciplinare nell’esercizio delle funzioni per comportamenti abitualmente o gravemente scorretti nei confronti delle parti, dei loro difensori dei testimoni o di chiunque abbia rapporti con il magistrato nell’ambito dell’ufficio giudiziario , ovvero nei confronti di altri magistrati o di collaboratori, la condotta del magistrato del pubblico ministero il quale, assegnatario della trattazione dibattimentale di un procedimento penale per illeciti urbanistici, venuto a conoscenza della esistenza di ulteriori fatti-reato consumati nel medesimo contesto e della relativa iscrizione della notizia di reato con diverso numero da parte di altro magistrato dell’ufficio, provveda ad espletare le indagini integrative previste dall’art. 430 c.p.p. e proceda alla contestazione in udienza di tali nuovi fatti reato atteso che, in presenza di una connessione con i fatti successivamente accertati, l’integrazione della contestazione dibattimentale è una modalità di esercizio dell’azione penale obbligatoria nel nostro sistema costituzionale, come tale doverosa per il pubblico ministero.
Riferimenti normativi:
Decreto legisl. 23 febbraio 2006, n. 109, art. 2, comma 1, lett. d)
Sent. n. 59 del 2013 R.G. 74/2011
Presidente: MARINI Estensore: VIRGA
Illecito disciplinare nell’esercizio delle funzioni – Doveri del magistrato – Correttezza - I comportamenti abitualmente o gravemente scorretti nei confronti delle parti, dei loro difensori, dei testimoni o di chiunque abbia rapporti con il magistrato nell’ambito dell’ufficio giudiziario, ovvero nei confronti di altri magistrati o collaboratori - Giudice – Richiesta di collaborazione per la trasmissione via telefax di un provvedimento urgente - Rifiuto del funzionario della cancelleria – Ammonimento in ordine al fatto che detto comportamento è suscettibile di integrare il reato di omissione di atti d’ufficio – Illecito disciplinare – Insussistenza.
Non integra l’illecito disciplinare nell’esercizio delle funzioni per comportamenti abitualmente o gravemente scorretti nei confronti delle parti, dei loro difensori, dei testimoni o di chiunque abbia rapporti con il magistrato nell’ambito dell’ufficio giudiziario, ovvero nei confronti di altri magistrati o collaboratori, la condotta del giudice il quale, nel formulare al funzionario di cancelleria una richiesta di collaborazione per la trasmissione via telefax di un provvedimento urgente, al rifiuto oppostogli dal funzionario di cancelleria gli rammenti che tale comportamento è suscettibile di integrare il reato di omissione di atti d’ufficio atteso che detta affermazione può essere considerata sgradevole nei toni ma non offensiva, né tanto meno gravemente scorretta nei confronti del funzionario, tenuto conto del carattere di urgenza della richiesta del magistrato.
Riferimenti normativi:
Decreto legisl. 23 febbraio 2006, n. 109, art. 2 , comma 1, lett. d)
30
Sent. n. 77 del 2013 R.G. 82/2011
Presidente: MARINI Estensore: VIRGA
Illecito disciplinare nell’esercizio delle funzioni – Doveri del magistrato – Correttezza – I comportamenti abitualmente o gravemente scorretti nei confronti delle parti, dei loro difensori, dei testimoni o di chiunque abbia rapporti con il magistrato nell’ambito dell’ufficio giudiziario, ovvero nei confronti di altri magistrati o di collaboratori – Giudice del tribunale per i minorenni – Condotta in udienza - Comportamento aggressivo ed offensivo nei confronti degli addetti ai servizi sociali – Illecito disciplinare – Sussistenza.
Integra l’illecito disciplinare nell’esercizio delle funzioni per comportamenti abitualmente o gravemente scorretti nei confronti delle parti, dei loro difensori, dei testimoni o di chiunque abbia rapporti con il magistrato nell’ambito dell’ufficio giudiziario, ovvero nei confronti di altri magistrati o di collaboratori, la condotta del giudice del tribunale per i minorenni il quale, in più occasioni, nel corso dell’ udienza, adotti comportamenti aggressivi ed offensivi nei confronti del personale dei servizi sociali atteso che la correttezza, l’equilibrio ed il rispetto della persona sono precondizioni essenziali per un corretto esercizio della giurisdizione.
Riferimenti normativi:
Decreto legisl. 23 febbraio 2006, n. 109,art. 1
Decreto legisl. 23 febbraio 2006, n. 109,art. 2, comma 1, lettera d)
Sent. n. 84 del 2013 R.G. 72/2012
Presidente: VIETTI Estensore: VIRGA
Illecito disciplinare nell’esercizio delle funzioni – Doveri del magistrato – Correttezza - I comportamenti abitualmente o gravemente scorretti nei confronti delle parti, dei difensori, dei testimoni o di chiunque abbia rapporti con il magistrato nell’ambito dell’ufficio giudiziario, ovvero nei confronti di altri magistrati o collaboratori – Giudice – Sentenza civile – Motivazione consistente nella integrale riproduzione della comparsa conclusionale della parte vittoriosa – Illecito disciplinare - Sussistenza.
Integra l’illecito disciplinare nell’esercizio delle funzioni per comportamenti abitualmente o gravemente scorretti nei confronti delle parti e dei loro difensori la condotta del giudice civile il quale rediga una sentenza che, nella parte motiva, riproduca integralmente e pedissequamente il contenuto della comparsa conclusionale della parte vittoriosa.
Riferimenti normativi:
Decreto legisl. 23 febbraio 2006, n. 109, art. 1, comma 1
Decreto legisl. 23 febbraio 2006, n. 109, art. 2, comma 1, lett. d)
32
Ord. n. 90 del 2013 R.G. 39/2012
Presidente: PALUMBO Estensore: BORRACCETTI
Illecito disciplinare nell’esercizio delle funzioni - Doveri del magistrato - Correttezza- I comportamenti abitualmente o gravemente scorretti nei confronti delle parti, dei loro difensori, dei testimoni o di chiunque abbia rapporti con il magistrato nell’ambito dell’ufficio giudiziario, ovvero nei confronti di altri magistrati o collaboratori - Giudice - Udienza particolarmente affollata – Celebrazione in aula angusta – Mancato spostamento dell’udienza in aula più consona – Precarie condizioni della struttura giudiziaria - Impraticabilità della alternativa- Illecito disciplinare – Inconfigurabilità.
Non configura l’illecito disciplinare nell’esercizio delle funzioni per comportamenti abitualmente o gravemente scorretti nei confronti delle parti, dei loro difensori, dei testimoni o di chiunque abbia rapporti con il magistrato nell’ambito dell’ufficio giudiziario, ovvero nei confronti di altri magistrati o collaboratori, la condotta del giudice il quale abbia celebrato un’udienza particolarmente affollata in un’aula angusta ed inadeguata allo scopo, così contravvenendo all’ invito del capo dell’ufficio di utilizzare uno spazio più idoneo, qualora si accerti che le condizioni logistiche della struttura giudiziaria erano disastrose e che non era più praticabile l’alternativa indicata per essere, oramai, iniziata l’udienza.
Riferimenti normativi:
Decreto legisl. 23 febbraio 2006 n. 109, art. 2 comma 1, lett. d)
Sent. n. 101 del 2013 R.G. 153/2004
Presidente: MARINI Estensore: NAPPI
Illecito commesso nell'esercizio delle funzioni - Doveri del magistrato – Correttezza – Giudice delegato ai fallimenti – Richiesta al tribunale della proroga del termine di cui all’art. 163, 1 comma, n. 4 L.F. – Avvenuta comunicazione del mancato versamento della somma dovuta dalla società ammessa al concordato preventivo – Illecito disciplinare – Insussistenza.
Non integra l’illecito disciplinare per violazione del dovere di correttezza la condotta del giudice delegato ai fallimenti il quale abbia omesso di segnalare al tribunale che la una società ammessa alla procedura di concordato preventivo non ha versato nel termine perentorio di otto giorni previsto dall’art. 163, 1°c.
n. 4 l.f. le somme stabilite nel decreto di ammissione, così impedendo la conseguente obbligatoria sentenza di fallimento, qualora il giudice delegato dimostri di avere richiesto e ottenuto dal tribunale la proroga del termine e, quindi, di averlo informato.
Riferimenti normativi:
Regio decreto legisl. 31 maggio 1946 n. 511, art. 18
34
Sent. n. 140 del 2013 R.G. 133/2011
Presidente: MARINI Estensore: NAPPI
Illecito disciplinare nell’esercizio delle funzioni – Doveri del magistrato – Correttezza – I comportamenti abitualmente o gravemente scorretti nei confronti delle parti, dei loro difensori, dei testimoni o di chiunque abbia rapporti con il magistrato nell’ambito dell’ufficio giudiziario ovvero nei confronti di altri magistrati o di collaboratori – Giudice a latere – Critica ai provvedimenti del presidente del collegio – Provvedimenti connessi alla reticenza di un testimone - Critica esposta in udienza e ad alta voce – Illecito disciplinare – Sussistenza.
Integra l'illecito disciplinare nell’esercizio delle funzioni per comportamenti abitualmente o gravemente scorretti nei confronti delle parti, dei loro difensori, dei testimoni o di chiunque abbia rapporti con il magistrato nell’ambito dell’ufficio giudiziario ovvero nei confronti di altri magistrati o collaboratori la condotta del giudice a latere il quale, con riferimento all’ipotizzata reticenza di un testimone, critichi pubblicamente in udienza, ad alta voce, i provvedimenti adottati dal presidente del collegio.
Riferimenti normativi:
Decreto legislativo 23 febbraio 2006, n. 109, art. 2, comma l, lettera d)
Illecito disciplinare nell’esercizio delle funzioni – Doveri del magistrato – Correttezza – I comportamenti abitualmente o gravemente scorretti nei confronti delle parti, dei loro difensori, dei testimoni o di chiunque abbia rapporti con il magistrato nell’ambito dell’ufficio giudiziario ovvero nei confronti di altri magistrati o di collaboratori – Giudice – Sistematici ed irriguardosi rimproveri rivolti al personale di cancelleria – Contestazione generica – Mancata emersione in sede dibattimentale di elementi di prova specifici e circostanziati – Illecito disciplinare – Insussistenza.
Non integra illecito disciplinare nell’esercizio delle funzioni per comportamenti abitualmente o gravemente scorretti nei confronti delle parti, dei loro difensori, dei testimoni o di chiunque abbia rapporti con il magistrato nell’abito dell’ufficio giudiziario , ovvero nei confronti di altri magistrati o di collaboratori la condotta del giudice il quale sia incolpato di aver rimproverato sistematicamente, in presenza di terzi, il personale di cancelleria con atteggiamento scostante e maleducato, qualora la contestazione di scorrettezza risulti generica e nel corso dell’istruttoria, anche dibattimentale, non sia
emerso alcun riferimento a comportamenti specifici e circostanziati riconducibili al magistrato.
Riferimenti normativi:
Decreto legisl. 23 febbraio 2006, n. 109, art.2, comma 1, lett. d)
36
Sent. n. 146 del 2013 R.G. 112/2012
Presidente: MARINI Estensore: NAPPI
Illecito disciplinare nell’esercizio delle funzioni – Doveri del magistrato – Correttezza - I comportamenti abitualmente o gravemente scorretti nei confronti delle parti, dei loro difensori, dei testimoni o di chiunque abbia rapporti con il magistrato nell’ambito dell’ufficio giudiziario, ovvero nei confronti di altri magistrati o collaboratori - Giudice - Procedimento di interdizione – Pregressi rapporti con una delle parti – Astensione - Successiva formulazione di indebiti suggerimenti in favore di tale parte – Illecito disciplinare – Sussistenza.
Integra l’illecito disciplinare nell’esercizio delle funzioni per comportamenti abitualmente o gravemente scorretti nei confronti delle parti, dei loro difensori, dei testimoni o di chiunque abbia rapporti con il magistrato nell’ambito dell’ufficio giudiziario, ovvero nei confronti di altri magistrati o collaboratori la condotta del giudice il quale formuli indebiti suggerimenti alle parti nell’ambito di una procedura di interdizione in relazione alla quale si era astenuto per i risalenti rapporti personali con una di esse.
Riferimenti normativi:
Decreto legisl. 23 febbraio 2006, n. 109, art. 1, comma 1
Decreto legisl. 23 febbraio 2006, n. 109, art. 2, comma 1, lettera d)
Illecito disciplinare nell’esercizio delle funzioni – Doveri del magistrato – Correttezza - I comportamenti abitualmente o gravemente scorretti nei confronti delle parti, dei loro difensori, dei testimoni o di chiunque abbia rapporti con il magistrato nell’ambito dell’ufficio giudiziario, ovvero nei confronti di altri magistrati o collaboratori - Giudice - Curatela di minori - Richiesta di liquidazione dei compensi avanzata dal curatore – Reiezione - Motivazione del provvedimento – Contenuto - Apprezzamenti irriguardosi in ordine alle pretese economiche del curatore ed alla sua attività – Illecito disciplinare – Sussistenza.
Integra l’illecito disciplinare nell’esercizio delle funzioni per comportamenti abitualmente o gravemente scorretti nei confronti delle parti, dei loro difensori, dei testimoni o di chiunque abbia rapporti con il magistrato nell’ambito dell’ufficio giudiziario, ovvero nei confronti di altri magistrati o collaboratori la condotta del giudice il quale, nel respingere le richieste di liquidazione delle spese avanzate da un professionista nominato quale curatore di un minore, nel corpo della motivazione del provvedimento ironizzi sulle conseguenze
patrimoniali delle pretese economiche avanzate dal professionista e sui, presunti, molteplici impegni dello stesso, sino ad adombrare una revoca per incapacità del curatore.
Riferimenti normativi:
Decreto legisl. 23 febbraio 2006, n. 109, art. 1, comma 1
Decreto legisl. 23 febbraio 2006, n. 109, art. 2, comma 1, lettera d)
Illecito disciplinare nell’esercizio delle funzioni – Doveri del magistrato – Correttezza - I comportamenti abitualmente o gravemente scorretti nei confronti delle parti, dei loro difensori, dei testimoni o di chiunque abbia rapporti con il magistrato nell’ambito dell’ufficio giudiziario, ovvero nei confronti di altri magistrati o collaboratori - Giudice - Curatela di minori – Revoca del curatore – Ragioni – Presunta scorrettezza del curatore – Infondatezza - Illecito disciplinare – Sussistenza.
Integra l’illecito disciplinare nell’esercizio delle funzioni per comportamenti abitualmente o gravemente scorretti nei confronti delle parti, dei loro difensori, dei testimoni o di chiunque abbia rapporti con il magistrato nell’ambito dell’ufficio giudiziario, ovvero nei confronti di altri magistrati o collaboratori la condotta del giudice il quale, nell’ambito di un procedimento di curatela di un minore, revochi il curatore accusandolo ingiustamente di avere illecitamente trattenuto nella propria libera disponibilità una somma di proprietà del minore assistito, omettendo di ottemperare all’ordine del giudice.
Riferimenti normativi:
Decreto legisl. 23 febbraio 2006, n. 109, art. 1, comma 1
Decreto legisl. 23 febbraio 2006, n. 109, art. 2, comma 1, lettera d)
Illecito disciplinare nell’esercizio delle funzioni – Doveri del magistrato – Correttezza - I comportamenti abitualmente o gravemente scorretti nei confronti delle parti, dei loro difensori, dei testimoni o di chiunque abbia rapporti con il magistrato nell’ambito dell’ufficio giudiziario, ovvero nei confronti di altri magistrati o collaboratori - Giudice - Procedura di curatela - Liquidazione della metà del compenso richiesto dal curatore – Provvedimento – Contenuto - Espressioni dirette a porre in evidenza la sproporzione tra l’ impegno imposto dall’incarico ed il compenso richiesto - - Illecito disciplinare - Insussistenza.
38 comportamenti abitualmente o gravemente scorretti nei confronti delle parti, dei loro difensori, dei testimoni o di chiunque abbia rapporti con il magistrato nell’ambito dell’ufficio giudiziario, ovvero nei confronti di altri magistrati o collaboratori la condotta del giudice il quale nel liquidare nella misura della metà il compenso richiesto dal curatore di una procedura, evidenzi la sproporzione della pretesa rispetto all’effettivo impegno richiesto al professionista.
Riferimenti normativi:
Decreto legisl. 23 febbraio 2006, n. 109, art. 1, comma 1
Decreto legisl. 23 febbraio 2006, n. 109, art. 2, comma 1, lettera d)
Illecito disciplinare nell’esercizio delle funzioni – Doveri del magistrato – Correttezza - I comportamenti abitualmente o gravemente scorretti nei confronti delle parti, dei loro difensori, dei testimoni o di chiunque abbia rapporti con il magistrato nell’ambito dell’ufficio giudiziario, ovvero nei confronti di altri magistrati o collaboratori - Giudice - Invito al tutore a non sollecitare pratiche non urgenti – Illecito disciplinare – Insussistenza.
Non integra l’illecito disciplinare nell’esercizio delle funzioni per comportamenti abitualmente o gravemente scorretti nei confronti delle parti, dei loro difensori, dei testimoni o di chiunque abbia rapporti con il magistrato nell’ambito dell’ufficio giudiziario, ovvero nei confronti di altri magistrati o collaboratori la condotta del giudice il quale rivolga al tutore l’invito a voler evitare di sollecitare come urgenti pratiche prive di tali caratteristiche, trattandosi di un rilievo non offensivo e non esorbitante dalle funzioni del magistrato.
Riferimenti normativi:
Decreto legisl. 23 febbraio 2006, n. 109, art. 1, comma 1
Decreto legisl. 23 febbraio 2006, n. 109, art. 2, comma 1, lettera d)
Illecito disciplinare nell’esercizio delle funzioni – Doveri del magistrato – Correttezza - I comportamenti abitualmente o gravemente scorretti nei confronti delle parti, dei loro difensori, dei testimoni o di chiunque abbia rapporti con il magistrato nell’ambito dell’ufficio giudiziario, ovvero nei confronti di altri magistrati o collaboratori - Giudice - Rapporti con curatori, tutori ed amministratori di sostegno - Richiesta di una preventiva specificazione dei motivi dell’appuntamento da costoro richiesto – Illecito disciplinare – Insussistenza.
Non integra l’illecito disciplinare nell’esercizio delle funzioni per comportamenti abitualmente o gravemente scorretti nei confronti delle parti, dei loro difensori, dei testimoni o di chiunque abbia rapporti con il magistrato nell’ambito dell’ufficio giudiziario, ovvero nei confronti di altri magistrati o collaboratori la condotta del giudice il quale richieda la preventiva specificazione dei motivi e dei temi degli appuntamenti richiesti da tutori, curatori, amministratori di sostegno, trattandosi di una richiesta non arbitraria.
Riferimenti normativi:
Decreto legisl. 23 febbraio 2006, n. 109, art. 1, comma 1
Decreto legisl. 23 febbraio 2006, n. 109, art. 2, comma 1, lettera d)
Illecito disciplinare nell’esercizio delle funzioni – Doveri del magistrato – Correttezza- I comportamenti abitualmente o gravemente scorretti nei confronti delle parti, dei loro difensori, dei testimoni o di chiunque abbia rapporti con il magistrato nell’ambito dell’ufficio giudiziario, ovvero nei confronti di altri magistrati o collaboratori - Giudice - Frapposizione di ostacoli al funzionamento dell’ufficio – Genericità della contestazione - Prova dell’addebito – Esclusione - Illecito disciplinare – Insussistenza.
Non integra l’illecito disciplinare nell’esercizio delle funzioni per comportamenti abitualmente o gravemente scorretti nei confronti delle parti, dei loro difensori, dei testimoni o di chiunque abbia rapporti con il magistrato nell’ambito dell’ufficio giudiziario, ovvero nei confronti di altri magistrati o collaboratori la condotta genericamente contestata al giudice, consistente nell’ostacolare il fluido funzionamento della sezione civile di appartenenza e la distribuzione degli affari all’interno della stessa in modo da determinare vistose disfunzioni, qualora dall’istruttoria non siano emersi elementi specifici idonei a corroborare l’ipotesi accusatoria.
Riferimenti normativi:
Decreto legisl. 23 febbraio 2006, n. 109, art. 1, comma 1
Decreto legisl. 23 febbraio 2006, n. 109, art. 2, comma 1, lettera d)
40
1.2.2 L’ingiustificata interferenza nella attività di altro
magistrato
42
Ord. n. 72 del 2013 R.G. 140/2011
Presidente: PALUMBO Estensore: RACANELLI
Illecito disciplinare nell’esercizio delle funzioni – Doveri del magistrato - Correttezza - L’ingiustificata interferenza nella attività di altro magistrato - Giudice – Estraneità al giudizio - Mera presenza, in compagnia di una delle parti, sul luogo di svolgimento di alcune operazioni peritali - Assenza di contatti con consulente d’ufficio e giudice titolare del procedimento - Illecito disciplinare – Inconfigurabilità.
Non configura l’illecito disciplinare nell’esercizio delle funzioni per ingiustificata interferenza nella attività di altro magistrato la condotta del giudice il quale, nell’ambito di un giudizio civile al quale sia del tutto estraneo, si rechi sul luogo delle operazioni peritali in compagnia di una delle parti qualora non vi sia prova che egli abbia partecipato alle operazioni peritali né che abbia avuto un contatto, anche soltanto visivo, con il consulente tecnico di ufficio o con il magistrato titolare del procedimento.
Riferimenti normativi:
Decreto legisl. 23 febbraio 2006, n. 109,, art. 2, comma 1, lett. e)
44
1.2.3 La reiterata e grave inosservanza delle norme
regolamentari o delle disposizioni sul servizio giudiziario o sui
servizi organizzativi e informatici adottate dagli organi
competenti
46
Sent. n. 30 del 2013 R.G. 322/2009
Presidente: ZANON Estensore: ROSSI
Illecito disciplinare nell’esercizio delle funzioni – Doveri del magistrato – Correttezza - La reiterata e grave inosservanza delle norme regolamentari o delle disposizioni sul servizio giudiziario o sui servizi organizzativi e informatici adottate dagli organi competenti - Magistrato del pubblico ministero –Diniego di rilascio di copia di atti – Richiesta rivolta alla polizia giudiziaria – Istanza non specifica ed immotivata – Carenza di autorizzazione del magistrato titolare del coordinamento delle indagini - Intento ostruzionistico - Esclusione - Illecito disciplinare - Insussistenza.
Non integra l’illecito disciplinare nell’esercizio delle funzioni per reiterata e grave inosservanza delle norme regolamentari o delle disposizioni sul servizio giudiziario o sui servizi organizzativi e informatici adottate dagli organi competenti la condotta del magistrato del pubblico ministero il quale, senza intenzione ostruzionistica, opponga il proprio diniego alla richiesta di rilascio di copia degli atti rivoltagli da un collega qualora tale richiesta, oltre a non essere stata inoltrata direttamente al magistrato titolare dell’indagine ma alla polizia giudiziaria, non sia motivata, né formulata in modo specifico e non sia accompagnata dall’autorizzazione del titolare del potere di coordinamento delle indagini.
Riferimenti normativi:
Decreto legisl. 23 febbraio 2006, n. 109, art. 1, comma 1
Decreto legisl. 23 febbraio 2006, n. 109, art. 2, comma 1, lett. n)
48
Sent. n. 56 del 2013 R.G. 148/2010
Presidente: MARINI Estensore: NAPPI
Illecito disciplinare nell’esercizio delle funzioni – Doveri del magistrato – Correttezza - La reiterata e grave inosservanza delle norme regolamentari o delle disposizioni sul servizio giudiziario o sui servizi organizzativi e informatici adottate dagli organi competenti – Magistrato del pubblico ministero - Contestazione integrativa - Oggetto - Fatti iscritti con diverso numero ed affidati ad altro magistrato - Connessione con i fatti antecedentemente accertati - Violazione delle disposizioni sul servizio giudiziario o sui servizi organizzativi – Esclusione – Illecito disciplinare – Insussistenza.
Non integra l’illecito disciplinare nell’esercizio delle funzioni per reiterata e grave inosservanza delle norme regolamentari o delle disposizioni sul servizio giudiziario o sui servizi organizzativi e informatici adottate dagli organi competenti la condotta del magistrato del pubblico ministero il quale, assegnatario della trattazione dibattimentale di un procedimento penale per illeciti urbanistici, venuto a conoscenza della esistenza di ulteriori fatti-reato consumati nel medesimo contesto e della relativa iscrizione della notizia di reato con diverso numero da parte di altro magistrato dell’ufficio, provveda ad espletare le indagini integrative previste dall’art. 430 c.p.p. e proceda alla contestazione in udienza di tali nuovi fatti-reato atteso che, quale assegnatario del procedimento in fase dibattimentale, può godere dell’autonomia riconosciuta in udienza al pubblico ministero, anche ai fini della valutazione dei presupposti delle contestazioni integrative.
Riferimenti normativi:
Decreto legisl. 23 febbraio 2006, n. 109, art. 2, comma 1, lett. n)
Sent. n. 59 del 2013 R.G. 74/2011
Presidente: MARINI Estensore: VIRGA
Illecito disciplinare nell’esercizio delle funzioni – Doveri del magistrato – Correttezza - La reiterata o grave inosservanza delle norme regolamentari o delle disposizioni sul servizio giudiziario o sui servizi organizzativi od informatici adottate dagli organi competenti – Giudice – Applicazione extradistrettuale - Richiesta di utilizzazione della stanza e degli strumenti di lavoro del tribunale di originaria appartenenza - Illecito disciplinare – Insussistenza.
Non integra l’illecito disciplinare nell’esercizio delle funzioni per reiterata o grave inosservanza delle norme regolamentari o delle disposizioni sul servizio giudiziario o sui servizi organizzativi od informatici adottate dagli organi competenti la condotta del giudice il quale, applicato ad altro ufficio posto al di fuori del distretto di appartenenza, chieda di continuare ad utilizzare la stanza assegnatagli presso l’ufficio di provenienza ed i relativi strumenti di lavoro atteso che, secondo le circolari vigenti, il magistrato destinato per applicazione extra distrettuale ad altro ufficio, continua a far parte dell’
organico dell’ufficio di provenienza.
Riferimenti normativi:
Decreto legisl. 23 febbraio 2006, n. 109, art. 2 , comma 1, lett. n)
Illecito disciplinare nell’esercizio delle funzioni – Doveri del magistrato – Correttezza - La reiterata o grave inosservanza delle norme regolamentari o delle disposizioni sul servizio giudiziario o sui servizi organizzativi od informatici adottate dagli organi competenti – Giudice – Decreto presidenziale che dispone il trasferimento ad altra stanza dell’ufficio – Condotta collaborativa – Sussiste - Illecito disciplinare – Insussistenza Non integra l’illecito disciplinare nell’esercizio delle funzioni per reiterata o grave inosservanza delle norme regolamentari o delle disposizioni sul servizio giudiziario o sui servizi organizzativi od informatici adottate dagli organi competenti la condotta del giudice il quale abbia fatto quanto era nelle sue possibilità per consentire l’attuazione del decreto del presidente del tribunale con il quale è stato disposto il suo trasferimento ad altra stanza dell’ufficio.
Riferimenti normativi:
Decreto legisl. 23 febbraio 2006, n. 109, art. 2 , comma 1, lett. n)
50 Illecito disciplinare nell’esercizio delle funzioni – Doveri del magistrato – Correttezza - Indebito affidamento ad altri di attività rientranti nei propri compiti - Giudice – Applicazione extradistrettuale - Trasmissione urgente di provvedimenti al tribunale di applicazione – Richiesta rivolta alla cancelleria del tribunale di originaria appartenenza – Illecito disciplinare – Insussistenza.
Non integra l’illecito disciplinare nell’esercizio delle funzioni per l’indebito affidamento ad altri di attività rientranti nei propri compiti la condotta del giudice il quale chieda alla cancelleria del tribunale di appartenenza di trasmettere alla cancelleria del tribunale ove è stato applicato due provvedimenti da lui redatti, riferibili all’ufficio di applicazione, non rientrando tra i compiti del magistrato provvedere alla personale consegna di un proprio provvedimento in cancelleria e non trattandosi, quindi, di una indebita delega a terzi di attività che la legge riservi unicamente al magistrato.
Riferimenti normativi:
Decreto legisl. 23 febbraio 2006, n. 109, art. 2 , comma 1, lett. o)
Sent. n. 65 del 2013 R.G. 10/2011
Presidente: MARINI Estensore: AURIEMMA
Illecito disciplinare nell’esercizio delle funzioni - Doveri del magistrato – Correttezza - La reiterata o grave inosservanza delle norme regolamentari o delle disposizioni sul servizio giudiziario adottate dagli organi competenti - Magistrato del pubblico ministero – Dichiarazioni alla stampa – Finalità – Dissipazione di equivoci e di distorsioni relative al proprio operato – Urgenza di provvedere - Esclusione - Violazione delle previsioni del documento organizzativo dell’ufficio – Mancata preventiva ed idonea utilizzazione degli strumenti di tutela istituzionale - Illecito disciplinare – Sussistenza.
Integra l’illecito disciplinare nell’esercizio delle funzioni per reiterata o grave inosservanza delle norme regolamentari o delle disposizioni sul servizio giudiziario adottate dagli organi competenti la condotta del magistrato del pubblico ministero il quale, in assenza di alcuna condizione di urgenza ed in violazione delle previsioni del documento organizzativo dell’ufficio, al fine di tutelare la propria onorabilità professionale fornisca agli organi di informazione le precisazioni necessarie per dissipare equivoci e impedire distorsioni sul suo operato , qualora non abbia previamente provveduto ad avvalersi degli strumenti di tutela istituzionale previsti dall’ordinamento, con forme e modalità tali da consentirne la piena esplicazione.
Riferimenti normativi:
Decreto legisl. 23 febbraio 2006, n. 109, art. 1, comma 1
Decreto legisl. 23 febbraio 2006, n. 109, art. 2, comma 1, lett. n)
52
Ord. n. 90 del 2013 R.G. 39/2012
Presidente: PALUMBO Estensore: BORRACCETTI
Illecito disciplinare nell’esercizio delle funzioni - Doveri del magistrato - Correttezza - La reiterata o grave inosservanza delle norme regolamentari o delle disposizioni sul servizio giudiziario o sui servizi organizzativi e informatici adottate dagli organi incompetenti - Giudice - Udienza particolarmente affollata – Celebrazione in aula angusta – Mancata ottemperanza alle prescrizioni del capo dell’ufficio in ordine allo spostamento in aula più consona – Precarie condizioni della struttura giudiziaria - Impraticabilità della alternativa- Illecito disciplinare – Inconfigurabilità.
Non configura l’illecito disciplinare nell’esercizio delle funzioni per reiterata o grave inosservanza delle norme regolamentari o delle disposizioni sul servizio giudiziario o sui servizi organizzativi e informatici adottate dagli organi incompetenti la condotta del giudice il quale abbia celebrato un’udienza particolarmente affollata in un’aula angusta ed inadeguata allo scopo, così contravvenendo all’ invito del capo dell’ufficio di utilizzare uno spazio più idoneo, qualora si accerti che le condizioni logistiche della struttura giudiziaria erano disastrose e che non era più praticabile l’alternativa indicata per essere, oramai, iniziata l’udienza.
Riferimenti normativi:
Decreto legisl. 23 febbraio 2006 n. 109, art. 2, comma 1, lett. n)
Sent. n. 99 del 2013 R.G. 101/2009
Presidente: MARINI Estensore: LIGUORI
Illecito disciplinare nell’esercizio delle funzioni – Doveri del magistrato – Correttezza - La reiterata o grave inosservanza delle norme regolamentari o delle disposizioni sul servizio giudiziario o sui servizi organizzativi e informatici adottate dagli organi competenti – Magistrato del pubblico ministero – Utilizzo del telefono portatile di servizio per scopi estranei all’esercizio delle funzioni – Illecito disciplinare –Sussistenza.
Integra l’illecito disciplinare nell’esercizio delle funzioni per reiterata o grave inosservanza delle norme regolamentari o delle disposizioni sul servizio giudiziario o sui servizi organizzativi e informatici adottate dagli organi competenti la condotta del magistrato del pubblico ministero il quale adoperi il telefono cellulare di servizio per scopi estranei all’esercizio delle funzioni.
Riferimenti normativi:
Decreto legisl. 23 febbraio 2006, n. 109, art. 1, comma 1
Decreto legisl. 23 febbraio 2006, n. 109, art. 2, comma 1, lett. n) Decreto legisl. 23 febbraio 2006, n. 109, art. 4, comma 1, lett. d)
54
Sent. n. 101 del 2013 R.G. 153/2004
Presidente: MARINI Estensore: NAPPI
Illecito commesso nell'esercizio delle funzioni - Doveri del magistrato - Correttezza – Giudice delegato ai fallimenti – Allegazione consapevole di insussistenti ragioni di connessione tra procedimenti – Finalità - Assegnazione a sé medesimo di procedimenti di particolare importanza - Illecito disciplinare – Sussistenza.
Integra un illecito disciplinare nell’esercizio delle funzioni la condotta del giudice delegato ai fallimenti il quale abbia ottenuto l’assegnazione di procedimenti di particolare rilevanza economica in virtù della segnalazione, dallo stesso operata agli altri componenti del collegio, di insussistenti ragioni di connessione con altri procedimenti innanzi a lui pendenti o di inconsistenti ragioni di urgenza.
Riferimenti normativi:
Regio decreto legisl. 31 maggio 1946 n. 511, art. 18
Sent. n. 101 del 2013 R.G. 153/2004
Presidente: MARINI Estensore: NAPPI
Illecito commesso nell'esercizio delle funzioni - Doveri del magistrato – Correttezza – Giudice delegato ai fallimenti – Concentrazione di un numero rilevante di importanti e remunerativi incarichi di curatore, di commissario giudiziale e di liquidatore giudiziale in capo ad un ristretto numero di professionisti – Moltiplicazione ingiustificata ed arbitraria di incarichi professionali di vario tipo- Violazione delle prescrizioni in materia di ripartizione degli incarichi - Illecito disciplinare – Sussistenza.
Integra un illecito disciplinare nell’esercizio delle funzioni la condotta del giudice delegato ai fallimenti il quale abbia violato le regole di equa ripartizione degli incarichi e disatteso i criteri distributivi concordati all’interno dell’ufficio, concentrando un numero rilevante di importanti e remunerativi incarichi di curatore, di commissario giudiziale e di liquidatore giudiziale in capo ad un ristretto numero di professionisti.
Riferimenti normativi:
Regio decreto legisl. 31 maggio 1946 n. 511, art. 18
56
Sent. n. 105 del 2013 R.G. 36/2010
Presidente : VIETTI Estensore: FUZIO
Illecito disciplinare nell’esercizio delle funzioni - Doveri del magistrato - Correttezza - I comportamenti abitualmente o gravemente scorretti nei confronti delle parti, dei loro difensori, dei testimoni o di chiunque abbia rapporti con il magistrato nell'ambito dell'ufficio giudiziario, ovvero nei confronti di altri magistrati o di collaboratori – Giudice – Reiterata nomina del medesimo consulente tecnico - Liquidazione di compensi in misura anomala e particolarmente elevata - Stretto vincolo di natura personale con il professionista - Illecito disciplinare – Sussistenza.
Integra l’illecito disciplinare nell’esercizio delle funzioni per comportamenti gravemente scorretti nei confronti delle parti la condotta del giudice il quale affidi ad un consulente tecnico un numero assai considerevole di incarichi, provvedendo alla liquidazione di compensi ai vertici degli importi di regola corrisposti agli ausiliari, il tutto in funzione non della particolare competenza tecnica del professionista ma della intenzione di favorirlo in ragione dello stretto vincolo di natura personale con lo stesso intercorrente (nella specie il magistrato aveva affidato al consulente un numero di affari superiore al 25% di quelli complessivamente assegnati ad altri professionisti).
Riferimenti normativi:
Decreto legisl. 23 febbraio 2006, n. 109, art. 1
Decreto legisl. 23 febbraio 2006, n. 109, art. 2 comma 1, lett. d)