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Consiglio Superiore della Magistratura

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Academic year: 2022

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Consiglio Superiore della Magistratura

Sezione Disciplinare

MASSIMARIO DELLE DECISIONI

Depositate da aprile 2011 a dicembre 2011

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SCHEMA DI CLASSIFICAZIONE

1. GLI ILLECITI DISCIPLINARI FUNZIONALI 1.1 La violazione del dovere di imparzialità

1.1.1 L’inosservanza dell’obbligo di astensione 1.2 La violazione del dovere di correttezza

1.2.1 I comportamenti abitualmente o gravemente scorretti

1.2.2 L’ingiustificata interferenza nell’attività giudiziaria di altro magistrato o l’omessa comunicazione di avvenute interferenze

1.2.3 La reiterata o grave inosservanza delle norme regolamentari o delle disposizioni sul servizio giudiziario, l’indebito affidamento di attività rientranti nei propri compiti, l’inosservanza dell’obbligo di residenza, l’inosservanza dell’obbligo di rendersi reperibile

1.2.4 L’adozione intenzionale di provvedimenti affetti da palese incompatibilità tra dispositivo e motivazione

1.2.5 L’omessa comunicazione, da parte dei dirigenti, di fatti idonei a costituire illecito disciplinare 1.3 Le violazioni dei doveri di diligenza

1.3.1 La grave violazione di legge, il travisamento dei fatti, l’emissione di provvedimenti privi di motivazione o con motivazione meramente formale, l’adozione di provvedimenti adottati nei casi non consentiti, l’adozione di provvedimenti non previsti da norme vigenti o sulla base di errore macroscopico o di grave e inescusabile negligenza, l’emissione di provvedimenti restrittivi delle libertà personali fuori dei casi consentiti

1.3.2 I ritardi nel compimento degli atti relativi all’esercizio delle funzioni 1.4 Le violazioni dei doveri di laboriosità

1.4.1 La sottrazione all’attività di servizio, l’omessa autoassegnazione di affari e di motivazioni 1.5 La violazione dei doveri di riserbo

1.5.1 La divulgazione di atti del procedimento, la violazione del dovere di riservatezza, le pubbliche dichiarazioni o interviste, la sollecitazione di pubblicità di notizie

1.6 La fattispecie di carattere generale e residuale di cui all’art. 2, comma 1, lett. a)

1.7 L’attività interpretativa e valutativa quale causa di esclusione della responsabilità disciplinare

2. GLI ILLECITI DISCIPLINARI EXTRAFUNZIONALI

2.1 L’uso indebito della qualità di magistrato, le frequentazioni non consentite con persone o l’intrattenimento di rapporti di affari con persone non frequentabili, l’ottenimento di prestiti o agevolazioni

2.2 L’assunzione di incarichi giudiziari senza autorizzazione, lo svolgimento di attività incompatibili o tali da recare concreto pregiudizio all’assolvimento dei doveri generali del magistrato, la

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partecipazione ad associazioni segrete o incompatibili con l’esercizio delle funzioni giudiziarie, l’iscrizione o la partecipazione a partiti politici, lo svolgimento di attività economico-finanziarie

3. GLI ILLECITI DISCIPLINARI CONSEGUENTI A REATO

4. LA SCARSA RILEVANZA DEL FATTO QUALE CAUSA GENERALE DI ESCLUSIONE DELL’ILLECITO DISCIPLINARE

5. IL PROCEDIMENTO DISCIPLINARE 5.1 La successione delle leggi nel tempo 5.2 Profili generali

5.3 L’esercizio dell’azione disciplinare: modalità, termini e decadenza

5.4 L’estinzione del procedimento per cessata appartenenza dell’incolpato all’Ordine Giudiziario 5.5 I rapporti con il procedimento penale

5.6 I rapporti con un precedente procedimento disciplinare 5.7 I mezzi di prova

5.8 La ricusazione

6. LE SANZIONI DISCIPLINARI

6.1 Individuazione e ambito applicativo delle sanzioni 6.2 La sanzione accessoria del trasferimento di ufficio

7. LE MISURE CAUTELARI

7.1 La sospensione cautelare: ambito applicativo 7.2 La sospensione cautelare: revoca

7.3 Il trasferimento di ufficio cautelare

8. IL PROCEDIMENTO DI REVISIONE

9. LE QUESTIONI DI LEGITTIMITA’ COSTITUZIONALE

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1. GLI ILLECITI DISCIPLINARI FUNZIONALI

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1.1 LA VIOLAZIONE DEL DOVERE DI IMPARZIALITA’

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1.1.2 - L’inosservanza dell’obbligo di astensione

- Proc. n. 67/2010 R.G. – Sentenza del 12.7.2011/27.7.2011, n. 118/2011 – Presidente Marini – Estensore Nappi – P.G. Geraci (diff.)

Illecito disciplinare nell’esercizio delle funzioni – Doveri del magistrato – Imparzialità – Correttezza – Consapevole inosservanza dell’obbligo di astensione nei casi previsti dalla legge – Pubblico Ministero – Omessa astensione in un procedimento in cui il difensore di uno degli imputati sia anche suo difensore in procedimenti giudiziari e disciplinari – Rilevanza dell’obbligo di astensione nei casi tassativamente previsti – Illecito disciplinare – Esclusione.

Non configura illecito disciplinare nell’esercizio delle funzioni, per consapevole inosservanza dell’obbligo di astensione nei casi previsti dalla legge, la condotta del magistrato del pubblico ministero che ometta di astenersi in un procedimento in cui il difensore di uno degli imputati sia anche suo difensore in procedimenti giudiziari e disciplinari, poiché, posto il principio della tassatività dell’illecito cui è ispirato il D.Lgs. n. 109/2006, la fattispecie in questione è configurabile anche a carico di un magistrato del pubblico ministero, ma solo quando vi sia stata violazione dell’obbligo di astensione desumibile dall’art. 323 c.p., e quindi relativamente ad una situazione di interesse proprio o di un prossimo congiunto, siccome per tale categoria di appartenenti all’ordine giudiziario sia l’art. 52 c.p.p. sia l’art. 73 c.p.c. prevedono solo una facoltà e non un obbligo di astensione.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 23 febbraio 2006, num. 109, art. 2, comma 1, lett. c) Cod. Pen. 1930, art. 323

Cod. Proc. Pen. 1988, art. 52 Cod. Proc. Civ. 1940, art. 73

- Proc. n. 104/2010 R.G. - Sentenza del 30.6.2011/3.10.2011 n. 126/2011 - Presidente Marini - Estensore Vigorito – P.G. Carestia (conf.)

Illecito disciplinare nell’esercizio delle funzioni – Doveri del magistrato – Correttezza – Consapevole inosservanza dell’obbligo di astensione nei casi previsti dalla legge – Giudice dell’esecuzione immobiliare – Conduzione in locazione di immobile di proprietà di soggetto partecipante all’asta - Partecipante all’asta – Natura giuridica – Parte processuale - Esclusione – Rapporto di locazione – Qualificazione come rapporto di debito – Esclusione – Astensione obbligatoria – Esclusione - Illecito disciplinare – Insussistenza.

Nel processo esecutivo o fallimentare, il soggetto che partecipi all’asta per l’acquisto di beni immobili non è una parte del processo, con la conseguenza che in tale evenienza non può imporsi al magistrato l’obbligo di astenersi a norma dell’art. 51, comma 1 n. 3 c.p.c., pur restando astrattamente configurabile la facoltà di astensione per “gravi ragioni di convenienza”

prevista dall’art. 51 comma 2 c.p.c..

Riferimenti normativi: R.D.lgs. 31 maggio 1946 n. 511, art. 18

D.Lgs. 23 febbraio 2006 n. 109, art 2, comma 1, lett. c)

Cod. Proc. Civ. art. 51, comma 1, n. 3

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- Proc. n. 104/2010 R.G. - Sentenza del 30.6.2011/3.10.2011 n. 126/2011 - Presidente Marini - Estensore Vigorito – P.G. Carestia (conf.)

Illecito disciplinare nell’esercizio delle funzioni – Doveri del magistrato – Correttezza – Consapevole inosservanza dell’obbligo di astensione nei casi previsti dalla legge – Giudice dell’esecuzione immobiliare – Conduzione in locazione di immobile di proprietà di soggetto partecipante all’asta - Rapporto di debito – Esclusione – Illecito disciplinare – Insussistenza.

Il giudice che conduca in locazione un immobile di proprietà di una delle parti processuali non intrattiene con essa un rapporto di debito, se non nel caso di morosità, con la conseguenza che la mera esistenza del rapporto di locazione non impone al magistrato di astenersi a norma dell’art. 51, comma 1 n. 3 c.p.c., pur essendo dallo stesso astrattamente esercitabile la facoltà di astensione per “gravi ragioni di convenienza” prevista dall’ art. 51 comma 2 c.p.c..

Riferimenti normativi: R.D.lgs. 31 maggio 1946 n. 511, art. 18

D.Lgs. 23 febbraio 2006 n. 109, art 2, comma 1, lett. c)

Cod. Proc. Civ. art. 51, comma 1, n. 3

- Proc. n. 104/2010 R.G. - Sentenza del 30.6.2011/3.10.2011 n. 126/2011 - Presidente Marini - Estensore Vigorito – P.G. Carestia (conf.)

Illecito disciplinare nell’esercizio delle funzioni - Doveri del magistrato - Correttezza – Consapevole inosservanza dell’obbligo di astensione nei casi previsti dalla legge – Giudice dell’esecuzione immobiliare – Rapporto di locazione con partecipante all’asta – Unico partecipante all’asta – Offerta pari al prezzo di stima – Assenza di contestazioni del debitore e dei creditori - Astensione per gravi ragioni di convenienza - Esclusione – Illecito disciplinare – Insussistenza.

Nel processo esecutivo o fallimentare con vendita senza incanto la sussistenza di un rapporto di locazione tra il giudice ed una parte del giudizio non integra le “gravi ragioni di convenienza” che consigliano l’astensione atteso che, da un lato, il giudice non conosce le generalità dei partecipanti fino al momento dell’apertura delle buste contenenti le offerte segrete e, dall’altro, ha un limitato potere discrezionale di non aggiudicare l’immobile nel caso in cui un unico partecipante formuli un’offerta pari al prezzo di stima, e non vi siano contestazioni da parte del debitore e dei creditori.

Riferimenti normativi: R.D.lgs. 31 maggio 1946 n. 511, art. 18

D.Lgs. 23 febbraio 2006 n. 109, art 2, comma 1, lett. c) Cod. Proc. Civ. art. 51, comma 1, n. 3

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- Proc. n. 45/2010 R.G. - Sentenza del 14.6.2011/18.10.2011 n. 142/2011 - Presidente Vietti - Estensore Borraccetti – P.G. Galasso (conf.)

Illecito commesso nell'esercizio delle funzioni - Doveri del magistrato - Violazione dei doveri di correttezza ed imparzialità – Decreto ingiuntivo pronunziato in procedimento civile nel quale è parte una società della quale il fratello del magistrato riveste la qualità di legale rappresentante - Astensione obbligatoria - Inconfigurabilità – Illecito disciplinare - Insussistenza.

L’art 51 comma 2 c.p.c., che prevede l’obbligo di astensione nel caso in cui uno dei congiunti del giudice sia parte nel procedimento, fa riferimento al rapporto di parentela, coniugio o affinità con una delle parti intesa quale persona fisica. Ne deriva che un tale rapporto non è configurabile rispetto ad una persona giuridica (nella specie il magistrato aveva pronunziato un decreto ingiuntivo in favore di una società nella quale il fratello rivestiva la qualità di legale rappresentante).

Riferimenti normativi: R.D.lgs. 31 maggio 1946 n. 511, art. 18

D.Lgs. 23 febbraio 2006 n. 109, artt. 1 e 2, comma 1, lettera c)

- Proc. n. 45/2010 R.G. - Sentenza del 14.6.2011/18.10.2011 n. 142/2011 - Presidente Vietti - Estensore Borraccetti – P.G. Galasso (conf.)

Illecito commesso nell'esercizio delle funzioni - Doveri del magistrato - Violazione dei doveri di correttezza ed imparzialità – Decreto ingiuntivo pronunziato in procedimento civile nel quale è parte una società della quale il fratello del magistrato riveste la qualità di legale rappresentante - Astensione facoltativa – Presupposti - Intento od inevitabilità oggettiva, del conseguimento di vantaggi personali o familiari – Necessità – Carenza di prova - Dovere di astensione – Esclusione - Illecito disciplinare – Insussistenza.

Con riferimento alla ipotesi di astensione facoltativa, è esclusa, pertanto, la violazione del dovere di astensione quando nessun elemento acquisito agli atti indichi che la sottoscrizione di quel provvedimento fosse indirizzata a finalità diverse da quelle proprie di giustizia ed, in particolare, dall’intento, o dalla inevitabilità oggettiva del conseguimento di vantaggi personali o familiari (nella specie il magistrato aveva pronunziato un decreto ingiuntivo in favore di una società nella quale il fratello rivestiva la qualità di rappresentante legale).

Riferimenti normativi: R.D.lgs. 31 maggio 1946 n. 511, art. 18

D.Lgs. 23 febbraio 2006 n. 109, artt. 1 e 2, comma 1, lettera c)

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- Proc. n. 45/2010 R.G. - Sentenza del 14.6.2011/18.10.2011 n. 142/2011 - Presidente Vietti - Estensore Borraccetti – P.G. Galasso (conf.)

Illecito commesso nell'esercizio delle funzioni - Doveri del magistrato - Violazione dei doveri di correttezza ed imparzialità – Decreto ingiuntivo pronunziato in procedimento civile nel quale è parte una società della quale il fratello del magistrato riveste la qualità di legale rappresentante - Astensione obbligatoria - Inconfigurabilità – Illecito disciplinare - Insussistenza.

L’art 51 comma 2 c.p.c., che prevede l’obbligo di astensione nel caso in cui uno dei congiunti del giudice sia parte nel procedimento, fa riferimento al rapporto di parentela, coniugio o affinità con una delle parti intesa quale persona fisica. Ne deriva che un tale rapporto non è configurabile rispetto ad una persona giuridica (nella specie il magistrato aveva pronunziato un decreto ingiuntivo in favore di una società nella quale il fratello rivestiva la qualità di legale rappresentante).

Riferimenti normativi: R.D.lgs. 31 maggio 1946 n. 511, art. 18

D.Lgs. 23 febbraio 2006 n. 109, artt. 1 e 2, comma 1, lettera c)

- Proc. n. 45/2010 R.G. - Sentenza del 14.6.2011/18.10.2011 n. 142/2011 - Presidente Vietti - Estensore Borraccetti – P.G. Galasso (conf.)

Illecito commesso nell'esercizio delle funzioni - Doveri del magistrato - Violazione dei doveri di correttezza ed imparzialità – Decreto ingiuntivo pronunziato in procedimento civile nel quale è parte una società della quale il fratello del magistrato riveste la qualità di legale rappresentante - Astensione facoltativa – Presupposti - Intento od inevitabilità oggettiva, del conseguimento di vantaggi personali o familiari – Necessità – Carenza di prova - Dovere di astensione – Esclusione - Illecito disciplinare – Insussistenza.

Con riferimento alla ipotesi di astensione facoltativa, è esclusa, pertanto, la violazione del dovere di astensione quando nessun elemento acquisito agli atti indichi che la sottoscrizione di quel provvedimento fosse indirizzata a finalità diverse da quelle proprie di giustizia ed, in particolare, dall’intento, o dalla inevitabilità oggettiva del conseguimento di vantaggi personali o familiari (nella specie il magistrato aveva pronunziato un decreto ingiuntivo in favore di una società nella quale il fratello rivestiva la qualità di rappresentante legale).

Riferimenti normativi: R.D.lgs. 31 maggio 1946 n. 511, art. 18

D.Lgs. 23 febbraio 2006 n. 109, artt. 1 e 2, comma 1, lettera c)

- Proc. n. 145/2010 R.G. - Ordinanza del 22.9.2011/14.11.2011 n. 154/2011 - Presidente Zanon - Estensore Nappi – P.G. (conf.)

Illecito disciplinare nell’esercizio delle funzioni – Doveri del magistrato – Correttezza – Consapevole inosservanza dell’obbligo di astensione nei casi previsti dalla legge – Partecipazione ad un udienza di mero rinvio - Illecito disciplinare – Insussistenza.

Non configura illecito disciplinare per avere mancato ai doveri di correttezza e

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un’udienza di mero rinvio relativa ad un imputato contro il quale, in diverso procedimento, si era costituito parte civile.

Riferimenti normativi: D.Lgs. 23 febbraio 2006 n. 109, artt. 1 e 2, comma 1, lettera c)

- Proc. n. 145/2010 R.G. - Ordinanza del 22.9.2011/14.11.2011 n. 154/2011 - Presidente Zanon - Estensore Nappi – P.G. (conf.)

Illecito disciplinare nell’esercizio delle funzioni – Doveri del magistrato – Correttezza – Consapevole inosservanza dell’obbligo di astensione nei casi previsti dalla legge – Partecipazione ad un udienza di mero rinvio - Illecito disciplinare – Insussistenza.

Non configura illecito disciplinare per avere mancato ai doveri di correttezza e imparzialità omettendo di astenersi dal giudizio, la condotta del magistrato che partecipi ad un’udienza di mero rinvio relativa ad un imputato contro il quale, in diverso procedimento, si era costituito parte civile.

Riferimenti normativi: D.Lgs. 23 febbraio 2006 n. 109, artt. 1 e 2, comma 1, lettera c)

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1.2 LA VIOLAZIONE DEL DOVERE DI CORRETTEZZA

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1.2.1 - I comportamenti abitualmente o gravemente scorretti

- Proc. n. 1/2010 R.G. – Ordinanza del 25.3.2011/7.4.2011, n. 58/2011 – Presidente Marini – Estensore Marini – P.G. (conf.)

Illecito disciplinare nell’esercizio delle funzioni – Doveri del magistrato – Diligenza – Laboriosità – Correttezza – Comportamenti che violando i doveri di imparzialità, correttezza, diligenza, laboriosità, riserbo ed equilibrio arrecano ingiusto danno o indebito vantaggio ad una delle parti – Comportamenti gravemente scorretti nei confronti delle parti, dei loro difensori e di altri magistrati – Grave inosservanza delle disposizioni sul servizio giudiziario adottate dagli organi competenti – Comunicazione di una situazione di malattia immediatamente prima dell’udienza – Tempestività – Illecito disciplinare – Esclusione.

Non configura illecito disciplinare nell’esercizio delle funzioni, per aver tenuto un comportamento che, violando i doveri di imparzialità, correttezza, diligenza, laboriosità, riserbo ed equilibrio, arreca ingiusto danno o indebito vantaggio ad una delle parti, ovvero per aver tenuto un comportamento gravemente scorretto nei confronti delle parti, dei loro difensori e di altri magistrati, ovvero ancora per grave inosservanza delle disposizioni sul servizio giudiziario adottate dagli organi competenti, la condotta del magistrato che comunichi una situazione di malattia immediatamente prima dell’udienza, se la comunicazione possa essere ritenuta tempestiva per le caratteristiche della patologia sofferta e soprattutto se la stessa consenta all’ufficio di procedere alla sostituzione ed alla regolare celebrazione dell’udienza, poiché tale vicenda esclude qualsiasi pregiudizio organizzativo o, comunque, altre e diverse conseguenze negative nei confronti dei colleghi e delle parti processuali.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 23 febbraio 2006, num. 109, art. 2, comma 1, lett. a) Decreto Legisl. 23 febbraio 2006, num. 109, art. 2, comma 1, lett. d) Decreto Legisl. 23 febbraio 2006, num. 109, art. 2, comma 1, lett. n)

- Proc. n. 40/2009 R.G. – Ordinanza del 25.3.2011/27.4.2011, n. 66/2011 – Presidente Marini – Estensore Vigorito – P.G. (diff.)

Illecito disciplinare nell’esercizio delle funzioni – Doveri del magistrato – Correttezza – Illecito a norma dell’art. 18 R.D.L. n. 511/1946 – Comportamenti gravemente scorretti nei confronti di altri magistrati – Attribuzione ad un magistrato della scelta di nominare un consulente a motivi sentimentali – Illecito disciplinare – Configurabilità.

E’ configurabile l’illecito disciplinare nell’esercizio delle funzioni, a norma dell’art. 18 R.D.L. n. 511/1946, per aver tenuto un comportamento gravemente scorretto nei confronti di un collega, la condotta del magistrato che attribuisca la scelta che l’altro effettui nella nomina di un consulente a motivi sentimentali e segnali tale circostanza al Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di Appello come “episodio significativo” delle “modalità del conferimento di incarichi di consulenza” da parte del collega.

Riferimenti normativi: Regio Decreto Legisl. 31 maggio 1946, num. 511, art. 18

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- Proc. n. 72/2010 R.G. – Ordinanza dell’8.4.2011/27.4.2011, n. 67/2011 – Presidente Marini – Estensore Nappi – P.G. (conf.)

Illecito disciplinare nell’esercizio delle funzioni – Doveri del magistrato – Correttezza – Equilibrio – Comportamenti gravemente scorretti nei confronti delle parti o dei loro difensori – Comportamenti tenuti in udienza –– Minacciosa ed intimidatoria reazione alle richieste di un avvocato – Elementi di prova – Insufficienza – Illecito disciplinare – Insussistenza.

Va assolto per esclusione degli addebiti il magistrato incolpato di aver violato il dovere di equilibrio nell’esercizio delle proprie funzioni per aver adottato un comportamento gravemente scorretto nei confronti del difensore di una delle parti nell'ambito di un’udienza relativa ad un procedimento civile, consistito nel reagire in modo intimidatorio e minaccioso alle richieste del difensore medesimo qualora, all'esito dell'istruttoria, non sia stata acquisita la prova oggettiva ed univoca della sussistenza dei comportamenti contestati.

Riferimenti normativi: Decreto legisl. 23 febbraio 2006, n. 109, art. 2, comma 1, lett. d)

- Proc. n. 42/2010 R.G. – Ordinanza del 6.5.2011/30.5.2011, n. 87/2011 – Presidente Estensore Marini – P.G. (parz. diff.)

Illecito disciplinare nell’esercizio delle funzioni – Doveri del magistrato – Correttezza – Comportamenti che violando i doveri di imparzialità, correttezza, diligenza, laboriosità, riserbo ed equilibrio, arrecano ingiusto danno o indebito vantaggio ad una delle parti – Comportamenti gravemente scorretti nei confronti delle parti – Rivelazione di informazioni relative ad indagini in corso sul coniuge di un curatore fallimentare al fine di indurlo a dimettersi dall’incarico – Illecito disciplinare - Sussistenza

Può configurare l’illecito disciplinare della grave scorrettezza e violazione dell’obbligo di riservatezza la condotta del magistrato che riveli, alla presenza di terzi, l’esistenza di indagini penali in corso nei confronti del coniuge di un curatore fallimentare al fine di indurre quest’ultimo alle dimissioni dall’incarico.

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- Proc. n. 74/2010 R.G. – Ordinanza del 25.2.2011/1.6.2011, n. 88/2011 – Presidente Marini – Estensore Virga – P.G. (conf.)

Illecito disciplinare nell’esercizio delle funzioni – Doveri del magistrato – Correttezza – Comportamenti gravemente scorretti nei confronti dei difensori – Fatto costituente reato idoneo a ledere l’immagine del magistrato anche se il reato è estinto per qualsiasi causa o l’azione penale non può essere iniziata o proseguita – Motivazione nella quale, in assenza di qualsiasi riscontro, si attribuisca alla ‘difesa’ una condotta fraudolenta e scorretta – Occasionalità dell’episodio – Inesistenza di volontà diretta a mancare di rispetto al difensore – Riconosciuta assenza da parte del difensore di intrinseca consistenza diffamatoria nell’espressione utilizzata – Illecito disciplinare – Esclusione.

Non configura illecito disciplinare nell’esercizio delle funzioni, per aver tenuto un comportamento gravemente scorretto nei confronti di un difensore, né per aver commesso un fatto costituente reato idoneo a ledere l’immagine del magistrato anche se il reato è estinto per qualsiasi causa o l’azione penale non può essere iniziata o proseguita, la condotta del giudice che, all’interno della motivazione di un provvedimento da lui emesso, in assenza di qualsiasi riscontro, attribuisca alla ‘difesa’ una condotta fraudolenta e scorretta, quando risultino l’assoluta occasionalità dell’episodio, l’inesistenza di una volontà di mancare di rispetto al difensore e il riconoscimento, da parte di quest’ultimo, dell’assenza di alcuna intrinseca consistenza diffamatoria nell’espressione utilizzata, in quanto, posto che il termine può riferirsi alla strategia difensiva dell’imputato e non alla persona fisica del difensore, l’inappropriata e certamente deprecabile utilizzazione di espressione inadeguata non dà luogo a comportamento gravemente scorretto del giudice.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 23 febbraio 2006, num. 109, art. 2, comma 1, lett. d) Decreto Legisl. 23 febbraio 2006, num. 109, art. 4, comma 1, lett. d)

- Proc. n. 66/2011 R.G. – Ordinanza del 16.6.2011/18.7.2011, n. 106/2011 – Presidente Marini – Estensore Auriemma – P.G. (conf.)

Illecito disciplinare nell’esercizio delle funzioni – Doveri del magistrato – Correttezza – Comportamenti abitualmente o gravemente scorretti – Continua contestazione del dirigente dell’ufficio – Atteggiamento sostanzialmente conflittuale nei confronti dei colleghi – Continui problemi posti al personale amministrativo – Sottovalutazione del contributo degli organi ausiliari – Inconvenienti causati ai difensori per scelte organizzative irrazionali nonostante i richiami del dirigente dell’ufficio – Illecito disciplinare – Sussistenza.

Configura illecito disciplinare nell’esercizio delle funzioni, per aver tenuto comportamenti abitualmente o gravemente scorretti, la condotta del magistrato che proceda ad una continua contestazione del dirigente dell’ufficio, anche ricorrendo ad espressioni diffamatorie o apodittiche davanti ai magistrati onorari, assuma un atteggiamento sostanzialmente conflittuale, anche se formalmente cortese, con i colleghi, determini continui problemi al personale amministrativo, manifesti sottovalutazione in ordine al contributo degli organi ausiliari e produca inconvenienti ai difensori per scelte organizzative irrazionali, adottate nonostante i ripetuti richiami del dirigente dell’ufficio, atteso il disposto dell’art. 2, comma 1, lett. d), D.Lgs. n. 109/2006.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 23 febbraio 2006, num. 109, art. 2, comma 1, lett. d)

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- Proc. n. 132/2010 R.G. – Sentenza dell’8.7.2011/21.7.2011, n. 111/2011 – Presidente Marini – Estensore Nappi – P.G. Galasso (conf.)

Illecito disciplinare nell’esercizio delle funzioni – Doveri del magistrato – Correttezza – Comportamenti gravemente scorretti nei confronti di altri magistrati – Critiche indebite circa la professionalità di un collega in atti indirizzati al Consiglio Giudiziario e al dirigente dell’ufficio nonché in provvedimenti di organizzazione del ruolo – Illecito disciplinare – Sussistenza.

Configura illecito disciplinare nell’esercizio delle funzioni, per comportamenti gravemente scorretti nei confronti di altri magistrati, la condotta dell’appartenente all’ordine giudiziario che, in atti indirizzati al Consiglio Giudiziario e al dirigente dell’ufficio, nonché in provvedimenti di organizzazione, per giustificare la difficile situazione del ruolo, invece di limitarsi a descrivere la situazione dello stesso, muova, nei confronti del collega che lo abbia preceduto, ripetute censure, poiché queste sono indebite, non competendo a lui valutare il lavoro del collega, e palesemente gratuite, in quanto non necessarie a giustificare plausibilmente la sua posizione.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 23 febbraio 2006, num. 109, art. 2, comma 1, lett. d)

- Proc. n. 243/2009 R.G. – Sentenza del 3.5.2011/21.7.2011, n. 113/2011 – Presidente Vietti – Estensore Fuzio – P.G. Galasso (conf.)

Illecito disciplinare nell’esercizio delle funzioni – Doveri del magistrato – Correttezza – Comportamenti gravemente scorretti nei confronti dei collaboratori – Plateale pubblica critica in udienza di un cancelliere anziano per un errore di sintassi – Assenza della volontà di offendere – Irrilevanza – Illecito disciplinare – Sussistenza.

Configura illecito disciplinare nell’esercizio delle funzioni, per comportamento gravemente scorretto nei confronti dei collaboratori, la condotta del magistrato che muova una plateale e pubblica critica in udienza ad un cancelliere anziano per un errore di sintassi del tutto privo di rilevanza, inducendo lo stesso a ricorrere al dirigente dell’ufficio mostrando segni di evidente scoramento, perché il profilo della gravità, richiesto dalla disposizione normativa, è integrato dalle modalità esecutive dell’azione, dalla discutibile ed insignificante valenza dell’errore, dalla scarsa considerazione della persona cui è rivolto l’addebito, nonché dalla forte percezione negativa ricevuta dal destinatario, mentre è irrilevante l’assenza della volontà di offendere, essendo sufficiente che nell’agire siano riscontrabili estremi di colpa secondo i consueti canoni del diritto penale.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 23 febbraio 2006, num. 109, art. 2, comma 1, lett. d)

(17)

- Proc. n. 243/2009 R.G. – Sentenza del 3.5.2011/21.7.2011, n. 113/2011 – Presidente Vietti – Estensore Fuzio – P.G. Galasso (conf.)

Illecito disciplinare nell’esercizio delle funzioni – Doveri del magistrato – Correttezza – Comportamenti abitualmente scorretti nei confronti dei collaboratori – Formulazione di addebiti al personale di cancelleria per disguidi irrilevanti e insussistenti in ripetute occasioni – Contesto complessivo – Rilevanza – Illecito disciplinare – Sussistenza.

Configura illecito disciplinare nell’esercizio delle funzioni, per comportamento abitualmente scorretto nei confronti dei collaboratori, la condotta del magistrato che formuli addebiti al personale di cancelleria per disguidi irrilevanti o insussistenti in ripetute occasioni, in quanto, posto che l’accertamento della gravità e/o dell’abitualità è rimessa alla valutazione discrezionale del giudice disciplinare, il contesto complessivo nel quale sono maturati gli episodi in contestazione fa assumere agli stessi il carattere di abitualità.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 23 febbraio 2006, num. 109, art. 2, comma 1, lett. d)

- Proc. n. 67/2010 R.G. – Sentenza del 12.7.2011/27.7.2011, n. 118/2011 – Presidente Marini – Estensore Nappi – P.G. Geraci (diff.)

Illecito disciplinare nell’esercizio delle funzioni – Doveri del magistrato – Correttezza – Comportamenti abitualmente o gravemente scorretti nei confronti di altri magistrati – Pubblico Ministero – Omessa ottemperanza alla disposizione legittimamente impartitagli di consultare previamente il dirigente dell’ufficio sulle richieste di patteggiamento più significative – Illecito disciplinare – Esclusione.

Non configura illecito disciplinare nell’esercizio delle funzioni, per comportamenti abitualmente o gravemente scorretti nei confronti di altri appartenenti all’ordine giudiziario, la condotta del magistrato del pubblico ministero che non ottemperi alla disposizione legittimamente impartitagli di consultare previamente il dirigente dell’ufficio sulle richieste di patteggiamento più significative, poiché detta trasgressione, pur comportando conseguenze pericolose per i colleghi, esponendoli al rischio di essere considerati dalla criminalità organizzata come soggetti particolarmente intenzionati a contrastarne gli interessi, non incide direttamente sui suoi rapporti con gli stessi.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 23 febbraio 2006, num. 109, art. 2, comma 1, lett. d)

(18)

- Proc. n. 43/2009 R.G. – Ordinanza del 20.5.2011/27.7.2011, n. 121/2011 – Presidente Marini – Estensore Auriemma – P.G. (conf.)

Illecito disciplinare nell’esercizio delle funzioni – Doveri del magistrato – Correttezza – Diligenza – Comportamenti abitualmente o gravemente scorretti nei confronti di altri magistrati – Reiterata o grave inosservanza delle norme regolamentari o delle disposizioni sul servizio giudiziario adottate dagli organi competenti – Grave violazione di legge determinata da ignoranza o negligenza inescusabile – Pubblico Ministero – Svolgimento di indagine su colleghi di ufficio prima di trasmettere gli atti alla Procura competente – Attività utili a verificare se la notitia criminis sia effettivamente tale da dover essere iscritta nel registro delle notizie di reato – Illecito disciplinare – Esclusione.

Non configura illecito disciplinare nell’esercizio delle funzioni, né per comportamenti abitualmente o gravemente scorretti nei confronti di altri appartenenti all’ordine giudiziario, né per reiterata o grave inosservanza delle norme regolamentari o delle disposizioni sul servizio giudiziario adottate dagli organi competenti, né per grave violazione di legge determinata da ignoranza o negligenza inescusabile, la condotta del magistrato del pubblico ministero che, emersa una possibile notitia criminis a carico di un collega di ufficio, acquisisca dalla medesima fonte elementi di chiarificazione, specificazione e integrazione utili a verificare se la notitia sia effettivamente tale, poiché l’art. 11 c.p.p. impone la traslazione processuale solo nel momento in cui gli elementi in atti, eventualmente acquisiti attraverso la preliminare attività delibativa dell’organo investito della notizia di reato, autorizzino alla precisa imputazione, sufficientemente connotata ancorché iniziale, a carico o in danno di magistrati di sicura individuazione, attraverso un loro rapporto con il fatto oggetto dell’imputazione predetta.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 23 febbraio 2006, num. 109, art. 2, comma 1, lett. d) Decreto Legisl. 23 febbraio 2006, num. 109, art. 2, comma 1, lett. g) Decreto Legisl. 23 febbraio 2006, num. 109, art. 2, comma 1, lett. n)

(19)

- Proc. n. 34/2008 R.G. - Sentenza del 22.7.2011/4.10.2011 n. 131/2011 - Presidente Marini - Estensore Auriemma – P.G. Galasso (conf.)

Illecito disciplinare a norma dell’art. 18 R.D.L. n. 511/1946 – Doveri del magistrato – Correttezza – Acquisto incauto di un oggetto di valore provento di delitto a condizioni economicamente molto vantaggiose – Disinvoltura ed imprudenza macroscopiche – Illecito disciplinare – Sussistenza.

Configura illecito disciplinare, a norma dell’art. 18 R.D.L. n. 511/1946, la condotta del magistrato che acquisti quantomeno incautamente, e a condizioni economicamente molto vantaggiose, un oggetto di valore provento di delitto, poiché tale atteggiamento rivela una disinvoltura ed una imprudenza macroscopiche, viola il dovere di correttezza nei confronti dei terzi, al di fuori dell’esercizio delle funzioni giudiziarie, e si riverbera in una concreta lesione del prestigio dell’ordine giudiziario consistente nel discredito del singolo dinanzi agli operatori del diritto e all’opinione pubblica (nel caso di specie, l’incolpato aveva acquistato un orologio di valore, risultato provento di rapina, in mancanza di garanzia, di confezione e di qualunque ricevuta, ad un prezzo pari alla metà del valore di listino).

Riferimenti normativi: R.D.lgs. 31 maggio 1946 n. 511, art. 18

- Proc. n. 34/2008 R.G. - Sentenza del 22.7.2011/4.10.2011 n. 131/2011 - Presidente Marini - Estensore Auriemma – P.G. Galasso (conf.)

Illecito disciplinare a norma dell’art. 18 R.D.L. n. 511/1946 – Doveri del magistrato – Correttezza – Partecipazione ad operazione speculativa unitamente ad un consulente tecnico abitualmente nominato – Caratteristiche di tempo e di luogo dell’operazione – Riferibilità della operazione a persone e beni di territorio di ridotte dimensioni - Illecito disciplinare – Sussistenza.

Configura illecito disciplinare, a norma dell’art. 18 R.D.L. n. 511/1946, la condotta del magistrato che ponga in essere un’attività speculativa – pure se di per sé non vietata in assoluto – che abbia luogo nel piccolo centro in cui il magistrato esercita le funzioni, con riferimento ad un immobile ed a persone di quel territorio, una delle quali da lui frequentemente nominata per lo svolgimento delle funzioni di consulente tecnico, atteso che detta condotta, per le specifiche caratteristiche di tempo e di luogo che la contraddistinguono, compromette l’immagine del magistrato, minando la considerazione di cui deve godere, e, più in generale, il prestigio dell’ordine giudiziario (nel caso di specie, l’incolpato aveva finanziato, per la metà del valore dell’immobile, un consulente tecnico, da lui abitualmente nominato nell’esercizio delle funzioni giudiziarie, per l’acquisto e la ristrutturazione di una casa, che dapprima venduta fittiziamente ad una impresa compiacente, così da fruire di deduzioni ai fini delle imposte sui redditi, era stata in seguito rivenduta sul mercato, con conseguente realizzazione di un cospicuo guadagno).

Riferimenti normativi: R.D.lgs. 31 maggio 1946 n. 511, art. 18

(20)

- Proc. n. 34/2008 R.G. - Sentenza del 22.7.2011/4.10.2011 n. 131/2011 - Presidente Marini - Estensore Auriemma – P.G. Galasso (conf.)

Illecito disciplinare a norma dell’art. 18 R.D.L. n. 511/1946 – Doveri del magistrato – Correttezza – Concentrazione di un numero rilevante di incarichi di consulenza tecnica presso un novero estremamente ristretto di professionisti - Caratteristiche di tempo e di luogo – Concentrazione degli incarichi in pochi anni in un ridotto ambito territoriale - Violazione dei doveri del giudice – Illecito disciplinare – Sussistenza.

Configura illecito disciplinare, a norma dell’art. 18 R.D.L. n. 511/1946, la condotta del magistrato che conferisca un numero abnorme, anche in termini comparativi, di incarichi di consulenza tecnica ad un novero estremamente ristretto di professionisti, atteso che, pur esclusa la riferibilità degli affidamenti ad un rapporto di ‘scambio’ o di ‘ricompensa’ a fronte di attività private svolte dagli indicati professionisti nell’interesse del magistrato, la condotta dell’incolpato ha comunque avuto il significato di determinare una concentrazione di incarichi professionali in un piccolo centro nell’arco di alcuni anni con conseguente compromissione dell’immagine del magistrato e della considerazione di cui deve godere, oltre che, più in generale, del prestigio dell’ordine giudiziario.

Riferimenti normativi: R.D.lgs. 31 maggio 1946 n. 511, art. 18

- Proc. n. 34/2008 R.G. - Sentenza del 22.7.2011/4.10.2011 n. 131/2011 - Presidente Marini - Estensore Auriemma – P.G. Galasso (conf.)

Illecito disciplinare a norma dell’art. 18 R.D.L. n. 511/1946 – Doveri del magistrato – Correttezza – Acquisto e vendita di beni mobili a prezzi di favore - Strumentalizzazione della qualità di magistrato – Disponibilità ad assumere il ruolo di testimonial per le vendite – Disinvoltura ed imprudenza macroscopiche – Illecito disciplinare – Sussistenza.

Configura illecito disciplinare, a norma dell’art. 18 R.D.L. n. 511/1946, la condotta del magistrato che acquisti numerose vetture a prezzi di favore presso intermediari e concessionari e numerosi capi di abbigliamento, facendo valere e strumentalizzando la sua qualità di pretore ed accettando di fare da testimonial per le vendite.

Riferimenti normativi: R.D.lgs. 31 maggio 1946 n. 511, art. 18

(21)

- Proc. n. 77/2010 R.G. - Sentenza dell’8.4.2011/12.10.2011 n. 137/2011 - Presidente Marini - Estensore Virga – P.G. Finocchi Ghersi (parz. diff.)

Violazione dei doveri generali di correttezza, riserbo ed equilibrio e di rispetto della dignità delle persone - Comportamento abitualmente e gravemente scorretto dell’incolpato nei confronti delle parti, dei loro difensori, dei testimoni o di chiunque abbia rapporti con il magistrato nell’ambito dell’ufficio giudiziario, ovvero nei confronti di altri magistrati o collaboratori – Modalità espressive – Utilizzazione di espressioni verbali fuori misura nei confronti dei colleghi durante l’udienza pubblica – Giudizi critici sulla capacità professionale dei colleghi – Pronunzia di termini offensivi ed infamanti - Illecito disciplinare – Sussistenza.

Configura illecito disciplinare per comportamento abitualmente e gravemente scorretto nei confronti delle parti, dei loro difensori, dei testimoni o di chiunque abbia rapporti con il magistrato nell’ambito dell’ufficio giudiziario, ovvero nei confronti di altri magistrati o collaboratori la condotta del giudice che, durante l’udienza, apostrofi i colleghi con espressioni fuori misura ed, al di fuori di essa, esprima un giudizio pesantemente critico sulle loro capacità professionali, utilizzando termini gravemente infamanti ed inutilmente umilianti.

Riferimenti normativi: D.Lgs. 23 febbraio 2006 n. 109, art. 1, comma 1, e 2, comma 1, lettera d)

- Proc. n. 77/2010 R.G. - Sentenza dell’8.4.2011/12.10.2011 n. 137/2011 - Presidente Marini - Estensore Virga – P.G. Finocchi Ghersi (parz. diff.)

Violazione dei doveri generali di correttezza, riserbo ed equilibrio e di rispetto della dignità delle persone - Comportamento abitualmente e gravemente scorretto dell’incolpato nei confronti delle parti, dei loro difensori, dei testimoni o di chiunque abbia rapporti con il magistrato nell’ambito dell’ufficio giudiziario, ovvero nei confronti di altri magistrati o collaboratori - Modalità comportamentali - Violenta interruzione della comunicazione telefonica intrattenuta da un collaboratore con un terzo, per ragioni di ufficio - Illecito disciplinare – Sussistenza.

Configura illecito disciplinare per comportamento abitualmente e gravemente scorretto nei confronti dei collaboratori la condotta del giudice che interrompa, strappando con violenza la cornetta del telefono dalle mani del collaboratore, la comunicazione telefonica da costui intrattenuta con un terzo per ragioni di ufficio.

Riferimenti normativi: D.Lgs. 23 febbraio 2006 n. 109, art. 1, comma 1, e 2, comma 1, lettera d)

(22)

- Proc. n. 77/2010 R.G. - Sentenza dell’8.4.2011/12.10.2011 n. 137/2011 - Presidente Marini - Estensore Virga – P.G. Finocchi Ghersi (parz. diff.)

Violazione dei doveri generali di correttezza, riserbo ed equilibrio e di rispetto della dignità delle persone - Comportamento abitualmente e gravemente scorretto dell’incolpato nei confronti delle parti, dei loro difensori, dei testimoni o di chiunque abbia rapporti con il magistrato nell’ambito dell’ufficio giudiziario, ovvero nei confronti di altri magistrati o collaboratori – Sentenza pronunziata a maggioranza - Posizione minoritaria del Presidente del collegio – Presidente del collegio - Auto assegnazione della stesura della motivazione - Accesa dialettica – Assenza di intenti denigratori od aggressivi – Illecito disciplinare – Insussistenza.

Non configura illecito disciplinare per aver tenuto un comportamento abitualmente e gravemente scorretto nei confronti delle parti, dei loro difensori, dei testimoni o di chiunque abbia rapporti con il magistrato nell’ambito dell’ufficio giudiziario, ovvero nei confronti di altri magistrati o collaboratori, la condotta del magistrato che, in qualità di presidente del collegio penale, posto in minoranza, si assegni ai sensi dell’art. 154 att. c.p.p. la stesura della motivazione della sentenza, dichiarando di volerla redigere per verificare la tenuta dell’impianto della decisione e per realizzare un provvedimento qualitativamente superiore a quelli potenzialmente estensibili dai colleghi, trattandosi di un comportamento riconducibile alla dialettica, sia pur accesa, tra i componenti del collegio, che non integra la grave scorrettezza richiesta per la configurabilità dell’illecito disciplinare, non riscontrandosi in esso un contenuto denigratorio od un intento aggressivo.

Riferimenti normativi: D.Lgs. 23 febbraio 2006 n. 109, art. 1, comma 1 e 2, comma 1, lettera d)

- Proc. n. 77/2010 R.G. - Sentenza dell’8.4.2011/12.10.2011 n. 137/2011 - Presidente Marini - Estensore Virga – P.G. Finocchi Ghersi (parz. diff.)

Violazione dei doveri generali di correttezza, riserbo ed equilibrio e di rispetto della dignità delle persone - Comportamento abitualmente e gravemente scorretto dell’incolpato nei confronti delle parti, dei loro difensori, dei testimoni o di chiunque abbia rapporti con il magistrato nell’ambito dell’ufficio giudiziario, ovvero nei confronti di altri magistrati o collaboratori - Utilizzo di espressioni scortesi ma non fuori misura nei confronti dei colleghi – Contemporanea condizione di stress – Illecito disciplinare – Insussistenza.

Non configura illecito disciplinare per aver tenuto un comportamento abitualmente e gravemente scorretto nei confronti delle parti, dei loro difensori, dei testimoni o di chiunque abbia rapporti con il magistrato nell’ambito dell’ufficio giudiziario, ovvero nei confronti di altri magistrati o collaboratori, la condotta del magistrato che, in qualità di presidente del collegio penale, inviti i colleghi a non interferire sulle istanze di ricusazione rivoltegli da una delle parti processuali, atteso che il tono scortese adottato, non accompagnato da espressioni fuori misura, esclude la rilevanza disciplinare dell’episodio, considerata la contemporanea condizione di stress provocata nel magistrato dalla presentazione delle istanze di ricusazione, successivamente disattese dalla Corte d’Appello, e dalla diffusione che a quella notizia era stata data dagli organi di stampa.

Riferimenti normativi: D.Lgs. 23 febbraio 2006 n. 109, art. 1, comma 1, e 2, comma 1, lettera d)

(23)

- Proc. n. 77/2010 R.G. - Sentenza dell’8.4.2011/12.10.2011 n. 137/2011 - Presidente Marini - Estensore Virga – P.G. Finocchi Ghersi (parz. diff.)

Violazione dei doveri generali di correttezza, riserbo ed equilibrio e di rispetto della dignità delle persone - Comportamento abitualmente e gravemente scorretto dell’incolpato nei confronti delle parti, dei loro difensori, dei testimoni o di chiunque abbia rapporti con il magistrato nell’ambito dell’ufficio giudiziario, ovvero nei confronti di altri magistrati o collaboratori – Disguidi di cancelleria – Magistrato - Segnalazione scritta al dirigente di cancelleria – Presidente di sezione - Mancata condivisione della segnalazione – Espressioni sgradevoli ma non offensive - Illecito disciplinare – Insussistenza.

Non configura illecito disciplinare per aver tenuto un comportamento abitualmente e gravemente scorretto nei confronti delle parti, dei loro difensori, dei testimoni o di chiunque abbia rapporti con il magistrato nell’ambito dell’ufficio giudiziario, ovvero nei confronti di altri magistrati o collaboratori, la condotta del magistrato che, nella qualità di presidente di sezione, venuto a conoscenza della segnalazione di disguido inoltrata al dirigente della cancelleria da uno dei giudici appartenenti alla sezione, non abbia condiviso l’iniziativa, pronunziando all’indirizzo del collega espressioni che, pur sgradevoli per i toni adoperati, non possano considerarsi di carattere offensivo.

Riferimenti normativi: D.Lgs. 23 febbraio 2006 n. 109, art. 1, comma 1, e 2, comma 1, lettera d)

- Proc. n. 154/2010 R.G. - Ordinanza dell’8.9.2011/17.10.2011 n. 139/2011 - Presidente Zanon - Estensore Vigorito – P.G. (conf.)

Doveri del magistrato – Correttezza - Uso di espressioni offensive in udienza – Fattispecie - Insussistenza dell'illecito.

Non configura l’illecito disciplinare del comportamento abitualmente scorretto nei confronti dei difensori delle parti la condotta del giudice il quale, nel corso di un’udienza, utilizzi un’espressione non scorretta ma meramente inopportuna, riferendola al difensore di una delle parti (nella specie il giudice, nel corso di un tentativo di conciliazione aveva invitato ad alta voce la parte civile a non guardare “quella brutta faccia” del suo difensore di fiducia, non riferendosi all'aspetto fisico dello stesso, ma all'atteggiamento assunto dall'avvocato, non favorevole ad alcun accordo).

Riferimenti normativi : D.Lgs. 23 febbraio 2006 n. 109, artt. 1 e 2 comma 1 lettera d)

(24)

- Proc. n. 163/2010 R.G. - Ordinanza dell’8.9.2011/14.11.2011 n. 150/2011 - Presidente Zanon - Estensore Auriemma – P.G. (conf.)

Illecito disciplinare nell’esercizio delle funzioni – Doveri del magistrato – Correttezza – Equilibrio – Giudice - Comportamenti gravemente scorretti nei confronti delle parti o dei loro difensori – Comportamenti tenuti in udienza – Ritardo nello svolgimento dell’udienza - Espressioni di censura alle richieste di rinvio dell’udienza da parte di un difensore per un contemporaneo impegno professionale – Contesto di nervosismo e stanchezza dell’udienza – Carenza di qualsiasi intenzione offensiva - Illecito disciplinare – Insussistenza.

Non configura l’illecito disciplinare per comportamento gravemente scorretto nei confronti dei difensori delle parti, né conseguente a reato, la condotta del giudice istruttore di un procedimento civile il quale, nel contesto di un’udienza di espletamento di plurime prove testimoniali da lui non fissate e di una situazione di ritardo nello svolgimento degli incombenti istruttori, di fronte alla richiesta di un difensore di disporre un rinvio ad altra data della prova per testi a causa di un improrogabile impegno professionale precedentemente assunto, definisca, davanti a più persone, la condotta del suddetto legale come volta ad impedire lo svolgimento della prova testimoniale, quando le espressioni pronunziate dal magistrato, nel contesto di nervosismo e stanchezza dell’udienza, manifestino chiaramente che la volontà del giudice non fosse quella di offendere il professionista, ma di portare a compimento l’attività istruttoria.

Riferimenti normativi: D.Lgs. 23 febbraio 2006 n. 109, artt. 1 e 2, comma 1 lett. d)

- Proc. n. 163/2010 R.G. - Ordinanza dell’8.9.2011/14.11.2011 n. 150/2011 - Presidente Zanon - Estensore Auriemma – P.G. (conf.)

Illecito disciplinare nell’esercizio delle funzioni – Doveri del magistrato – Correttezza – Equilibrio – Giudice - Comportamenti gravemente scorretti nei confronti delle parti o dei loro difensori – Comportamenti tenuti in udienza – Ritardo nello svolgimento dell’udienza - Espressioni di censura alle richieste di rinvio dell’udienza da parte di un difensore per un contemporaneo impegno professionale – Contesto di nervosismo e stanchezza dell’udienza – Carenza di qualsiasi intenzione offensiva - Gravità della scorrettezza – Esclusione - Illecito disciplinare – Non sussiste.

Non configura l’illecito disciplinare del comportamento gravemente scorretto nei confronti dei difensori delle parti la condotta del giudice istruttore di un procedimento civile il quale, nel contesto di un’udienza di espletamento di plurime prove testimoniali da lui non fissate e di una situazione di ritardo nello svolgimento degli incombenti istruttori, di fronte alla richiesta di un difensore di disporre un rinvio ad altra data della prova per testi a causa di un improrogabile impegno professionale precedentemente assunto, definisca, davanti a più persone, la condotta del suddetto legale come volta ad impedire lo svolgimento della prova testimoniale, quando le espressioni pronunziate dal magistrato, nel contesto di nervosismo e stanchezza dell’udienza, manifestino chiaramente che la volontà del giudice non fosse quella di offendere il professionista, ma di portare a compimento l’attività istruttoria, non raggiungendo detta condotta la soglia di gravità prevista dall’art. 2 comma 1 lettera d) D.Lgs. 109/2006.

Riferimenti normativi: D.Lgs. 23 febbraio 2006 n. 109, artt. 1 e 2, comma 1 lett. d)

(25)

- Proc. n. 163/2010 R.G. - Ordinanza dell’8.9.2011/14.11.2011 n. 150/2011 - Presidente Zanon - Estensore Auriemma – P.G. (conf.)

Illecito disciplinare nell’esercizio delle funzioni – Doveri del magistrato – Correttezza - Fatto costituente reato idoneo a ledere l’immagine del magistrato, anche se il reato è estinto per qualsiasi causa o l’azione penale non può essere iniziata o proseguita – Giudice - Comportamenti tenuti in udienza – Ritardo nello svolgimento dell’udienza - Espressioni di censura alle richieste di rinvio dell’udienza da parte di un difensore per un contemporaneo impegno professionale – Contesto di nervosismo e stanchezza dell’udienza – Carenza di qualsiasi intenzione offensiva - Illecito disciplinare – Non sussiste.

Non configura illecito disciplinare conseguente a reato, anche se il reato è estinto per qualsiasi causa o l’azione penale non può essere iniziata o proseguita, la condotta del giudice istruttore di un procedimento civile il quale nel contesto di un’udienza di espletamento di plurime prove testimoniali da lui non fissate e di una situazione di ritardo nello svolgimento degli incombenti istruttori, di fronte alla richiesta di un difensore di rinvio ad altra data della prova per testi per un improrogabile impegno professionale precedentemente assunto definisca, davanti a più persone, la condotta del suddetto legale come volta ad impedire lo svolgimento della prova testimoniale, quando il giudice penale abbia disposto l’archiviazione del corrispondente procedimento penale avviato sulla scorta della querela del difensore e le espressioni pronunziate dal magistrato, nel contesto di nervosismo e stanchezza dell’udienza, manifestino chiaramente che la volontà del giudice non fosse quella di offendere il professionista, ma di portare a compimento l’attività istruttoria.

Riferimenti normativi: D.Lgs. 23 febbraio 2006 n. 109, art. 4 comma 1, lettera d)

- Proc. n. 115/2010 R.G. - Sentenza del 21.10.2011/17.11.2011 n. 165/2011 - Presidente Marini - Estensore Nappi – P.G. Galasso (diff.)

Illecito disciplinare nell’esercizio delle funzioni – Doveri del magistrato – Correttezza – Comportamenti abitualmente o gravemente scorretti nei confronti di altri magistrati - Valutazione negativa delle capacità professionali di giudice appartenente alla sezione – Competenza del presidente di sezione – Sussiste – Plausibile interpretazione della realtà - Illecito disciplinare – Esclusione.

Non configura l’illecito disciplinare del comportamento abitualmente o gravemente scorretto nei confronti di altri magistrati la condotta del presidente di sezione di tribunale il quale adduca presunte carenze professionali di un giudice appartenente alla sua sezione, atteso che rientra nella sua competenza l’esprimere tali valutazioni, ove esse siano fondate su una plausibile interpretazione della realtà.

Riferimenti normativi: D.Lgs. 23 febbraio 2006 n. 109, artt. 1 e 2, comma 1, lett. d)

(26)

- Proc. n. 10/2010 R.G. - Ordinanza dell’11.11.2011/30.11.2011 n. 171/2011 - Presidente Vietti - Estensore Nappi – P.G. (conf.)

Comportamenti abitualmente o gravemente scorretti nei confronti delle parti e dei loro difensori – Giudice per l’udienza preliminare - Riunione di procedimenti - Mancata previa audizione delle parti - Illecito disciplinare – Esclusione.

Non integra l’illecito disciplinare per l’adozione di comportamenti abitualmente o gravemente scorretti nei confronti delle parti e dei loro difensori la condotta del giudice per l’udienza preliminare che riunisca due procedimenti senza aver previamente sentito i difensori delle parti, quando sia stato accertato che queste ultime erano state poste nelle condizioni di interloquire in ordine alla riunione dei procedimenti, e che la richiesta di rinvio proposta da uno dei difensori era destinata a proporre una questione di competenza piuttosto che a formulare conclusioni in ordine all’opportunità della riunione, posto che è dovere del giudice prevenire l’abuso del diritto ad opera delle parti.

Riferimenti normativi: D.Lgs. 23 febbraio 2006 n. 109, artt. 1 e 2, comma 1, lett. d)

- Proc. n. 10/2010 R.G. - Ordinanza dell’11.11.2011/30.11.2011 n. 171/2011 - Presidente Vietti - Estensore Nappi – P.G. (conf.)

Comportamenti abitualmente o gravemente scorretti nei confronti delle parti e dei loro difensori – Giudice per l’udienza preliminare - Formazione del fascicolo per il dibattimento – Mancata fissazione dell’apposita udienza ai sensi dell’art. 431, comma primo, c.p.p. - Illecito disciplinare – Esclusione.

Non integra l’illecito disciplinare per l’adozione di comportamenti abitualmente o gravemente scorretti nei confronti delle parti e dei loro difensori la condotta del giudice per l’udienza preliminare che proceda alla formazione del fascicolo del dibattimento senza fissare l’apposita udienza prevista dall’art. 431, comma primo, c.p.p., atteso che il rifiuto da parte del magistrato di fissare detta udienza non è qualificabile come abnorme e non comporta alcuna nullità o lesione dei diritti delle parti, le quali possono far valere le proprie pretese nella fase degli atti preliminari al dibattimento.

Riferimenti normativi: D.Lgs. 23 febbraio 2006 n. 109, artt. 1 e 2, comma 1, lett. d)

(27)

- Proc. n. 245/2009 R.G. - Ordinanza del 21.10.2011/1.12.2011 n. 173/2011 - Presidente Marini - Estensore Virga – P.G. (conf.)

Illecito disciplinare nell’esercizio delle funzioni – Doveri del magistrato – Correttezza – Equilibrio – Comportamenti gravemente scorretti nei confronti delle parti o dei loro difensori – Comportamenti tenuti in udienza – Frase pronunciata da un sostituto procuratore della Repubblica all’indirizzo del difensore - Intento minaccioso – Esclusione – Mera sollecitazione ad un chiarimento fuori dell’udienza – Sussiste - Comportamento gravemente scorretto – Esclusione – Illecito disciplinare – Non sussiste.

Non configura illecito disciplinare nell’esercizio delle funzioni, per aver tenuto un comportamento gravemente scorretto nei confronti delle parti o dei loro difensori, la condotta del sostituto procuratore della Repubblica il quale, nel corso di un’udienza, a fronte di una grave accusa personale rivoltagli dal difensore di un imputato, indirizzi a detto difensore una frase che, lungi dal manifestare un inequivoco intento minaccioso, costituisca, anche alla luce del comportamento tenuto dal magistrato nel corso della udienza ed a margine della stessa, una chiara sollecitazione ad un chiarimento al fine di risolvere pacificamente eventuali contrasti e fraintendimenti sulla conduzione delle indagini e sul rispetto dei diritti della difesa.

Riferimenti normativi: D.Lgs. 23 febbraio 2006 n. 109, art. 2, comma 1, lett. d)

(28)

1.2.2 - L’ingiustificata interferenza nell’attività giudiziaria di altro magistrato o l’omessa comunicazione di avvenute interferenze

- Proc. n. 28/2009 R.G. – Sentenza del 13.5.2011/13.7.2011, n. 104/2011 – Presidente Vietti – Estensore Rossi – P.G. Ciani (conf.)

Illecito disciplinare nell’esercizio delle funzioni – Doveri del magistrato – Correttezza – Riserbo – Ingiustificata interferenza nell’attività giudiziaria di altro magistrato – Condotta inidonea ad influire sul corretto svolgimento della decisione – Valutazione ex ante – Illecito disciplinare – Esclusione.

Non configura illecito disciplinare nell’esercizio delle funzioni, per ingiustificata interferenza nell’attività giudiziaria di altro magistrato, la condotta dell’appartenente all’ordine giudiziario che ponga in essere un’attività inidonea, secondo una valutazione ex ante, compiuta con riferimento alle modalità del comportamento, ai rapporti esistenti tra i colleghi ed alla potenziale efficacia dell’azione in riferimento al modello medio di magistrato, ad influire sul corretto svolgimento della decisione da assumere, in coerenza con la ratio della previsione di cui all’art. 2, comma 1, lett. e), D.Lgs. n. 109/2006, tesa a preservare i valori di correttezza e riserbo nell’esercizio delle funzioni giudiziarie e a tutelare la soggezione di ogni magistrato soltanto alla legge e la sua indipendenza da ogni influenza esterna come interna all’ordine giudiziario, e, quindi, con la natura di illecito di pericolo concreto della fattispecie (nel caso in esame, si poteva ritenere accertato esclusivamente che l’incolpato avesse parlato con il relatore di un processo acquisendo informazioni nell’interesse di una delle parti).

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 23 febbraio 2006, num. 109, art. 2, comma 1, lett. e) Cost., art. 101

Cost., art. 104

(29)

1.2.3 - La reiterata o grave inosservanza delle norme regolamentari o delle disposizioni sul servizio giudiziario, l’indebito affidamento di attività rientranti nei propri compiti, l’inosservanza dell’obbligo di residenza, l’inosservanza dell’obbligo di rendersi reperibile

- Proc. n. 1/2010 R.G. – Ordinanza del 25.3.2011/7.4.2011, n. 58/2011 – Presidente Marini – Estensore Marini – P.G. (conf.)

Illecito disciplinare nell’esercizio delle funzioni – Doveri del magistrato – Diligenza – Laboriosità – Correttezza – Comportamenti che violando i doveri di imparzialità, correttezza, diligenza, laboriosità, riserbo ed equilibrio arrecano ingiusto danno o indebito vantaggio ad una delle parti – Comportamenti gravemente scorretti nei confronti delle parti, dei loro difensori e di altri magistrati – Grave inosservanza delle disposizioni sul servizio giudiziario adottate dagli organi competenti – Comunicazione di una situazione di malattia immediatamente prima dell’udienza – Tempestività – Illecito disciplinare – Esclusione.

Non configura illecito disciplinare nell’esercizio delle funzioni, per aver tenuto un comportamento che, violando i doveri di imparzialità, correttezza, diligenza, laboriosità, riserbo ed equilibrio, arreca ingiusto danno o indebito vantaggio ad una delle parti, ovvero per aver tenuto un comportamento gravemente scorretto nei confronti delle parti, dei loro difensori e di altri magistrati, ovvero ancora per grave inosservanza delle disposizioni sul servizio giudiziario adottate dagli organi competenti, la condotta del magistrato che comunichi una situazione di malattia immediatamente prima dell’udienza, se la comunicazione possa essere ritenuta tempestiva per le caratteristiche della patologia sofferta e soprattutto se la stessa consenta all’ufficio di procedere alla sostituzione ed alla regolare celebrazione dell’udienza, poiché tale vicenda esclude qualsiasi pregiudizio organizzativo o, comunque, altre e diverse conseguenze negative nei confronti dei colleghi e delle parti processuali.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 23 febbraio 2006, num. 109, art. 2, comma 1, lett. a) Decreto Legisl. 23 febbraio 2006, num. 109, art. 2, comma 1, lett. d) Decreto Legisl. 23 febbraio 2006, num. 109, art. 2, comma 1, lett. n)

(30)

- Proc. n. 111/2009 R.G. – Sentenza del 25.2.2011/13.4.2011, n. 59/2011 – Presidente Marini – Estensore Vigorito – P.G. Selvaggi (parz. conf.)

Doveri del magistrato - Violazione del dovere di correttezza – Grave violazione di legge determinata da ignoranza o negligenza inescusabile – Reiterata o grave inosservanza delle disposizioni sul servizio giudiziario - Elementi di prova – Insussistenza - Illecito disciplinare - Insussistenza.

Va assolto per esclusione degli addebiti il magistrato incolpato di grave violazione di legge determinata da ignoranza o negligenza inescusabile e di reiterata o grave inosservanza delle disposizioni sul servizio giudiziario per avere adottato numerosi provvedimenti illegittimi di liquidazione di somme in favore del cancelliere ed indebitamente affidato al medesimo la materiale redazione dei provvedimenti senza esercitare il dovuto controllo di legittimità e di merito qualora, all'esito dell'istruttoria, non sia raggiunta la prova che i provvedimenti contestati al magistrato siano stati realmente sottoscritti dallo stesso e che, conseguentemente, egli non abbia esercitato il relativo controllo.

Riferimenti normativi: R.D.lgs. n. 511 del 1946, art. 17 R.D.lgs. n. 511 del 1946, art. 18

Decreto legisl. 23 febbraio 2006, n. 109, art. 1

Decreto legisl. 23 febbraio 2006, n. 109, art. 2, comma 1, lett. g) e n) Decreto legisl. 23 febbraio 2006, n. 109, art. 2, comma 1, lett. o)

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