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MASSIMARIO DELLE DECISIONI Anno 2014

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(1)

Consiglio Superiore della Magistratura Sezione Disciplinare

MASSIMARIO DELLE DECISIONI

Anno 2014

(2)

INDICE

1. GLI ILLECITI DISCIPLINARI FUNZIONALI Pag. 1

1.1 La violazione del dovere di imparzialità Pag. 3

1.2 La violazione del dovere di correttezza Pag. 11

1.3 La violazione dei doveri di diligenza Pag. 51

1.4 La violazione dei doveri di laboriosità Pag. 139

1.5 La violazione dei doveri di riserbo Pag. 143

1.6 La fattispecie di carattere generale e residuale di cui all’art. 2, comma 1, lett. a) Pag. 153

2. GLI ILLECITI DISCIPLINARI EXTRAFUNZIONALI Pag. 183

2.1 L’uso indebito della qualità di magistrato, le frequentazioni non consentite con persone o l’intrattenimento di rapporti di affari con persone non frequentabili, l’ottenimento di prestiti o agevolazioni

Pag. 185

2.2 L’assunzione di incarichi giudiziari senza autorizzazione, lo svolgimento di attività incompatibili o tali da recare concreto pregiudizio all’assolvimento dei doveri generali del magistrato, la partecipazione ad associazioni segrete o incompatibili con l’esercizio delle funzioni giudiziarie, l’iscrizione o la partecipazione a partiti politici, lo svolgimento di attività economico- finanziarie

Pag. 191

3. GLI ILLECITI DISCIPLINARI CONSEGUENTI A REATO Pag. 197 4. LA SCARSA RILEVANZA DEL FATTO QUALE CAUSA GENERALE DI

ESCLUSIONE DELL’ILLECITO DISCIPLINARE

Pag. 211

5. IL PROCEDIMENTO DISCIPLINARE Pag. 229

5.1 La successione delle leggi nel tempo Pag. 230

5.2 Profili generali Pag. 231

5.3 L’esercizio dell’azione disciplinare: modalità, termini e decadenza Pag. 237 5.4 L’estinzione del procedimento per cessata appartenenza dell’incolpato all’Ordine

Giudiziario

Pag. 251

5.5 I rapporti con il procedimento penale Pag. 267

5.6 I rapporti con un precedente procedimento disciplinare Pag. 281

5.7 I mezzi di prova Pag. 289

5.8 La ricusazione Pag. 293

6. LE SANZIONI DISCIPLINARI Pag. 297

6.1 Individuazione e ambito applicativo delle sanzioni Pag. 299

6.2 La sanzione accessoria del trasferimento di ufficio Pag. 335

7. LE MISURE CAUTELARI Pag. 347

7.1 La sospensione cautelare: ambito applicativo Pag. 349

7.2 La sospensione cautelare: istanza di revoca Pag. 353

7.3 Il trasferimento di ufficio cautelare Pag. 359

8. IL PROCEDIMENTO DI REVISIONE Pag. 377

(3)
(4)

1. GLI ILLECITI DISCIPLINARI FUNZIONALI

(5)

2

(6)

3 1.1 La violazione del dovere di imparzialità

(7)

4

(8)

5

ORD. n. 3 del 2014 R.G. 127/2012

Presidente: PALUMBO Estensore: RACANELLI

Illecito disciplinare nell’esercizio delle funzioni – Doveri del magistrato – Imparzialità - L’omissione della comunicazione al Consiglio superiore della magistratura della sussistenza di una delle situazioni di incompatibilità di cui agli artt. 18 e 19 dell’ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12 e successive modificazioni, come modificati dall’art. 29 del D.lgs. 109/2006 – Comunicazione – Tardività - Prova - Esclusione - Illecito disciplinare- Inconfigurabilità.

Non configura l’illecito disciplinare nell’esercizio delle funzioni per l’omissione della comunicazione al Consiglio superiore della magistratura della sussistenza di una delle situazioni di incompatibilità di cui agli artt. 18 e 19 dell’ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12 e successive modificazioni, come modificati dall’art. 29 del D.lgs. 109/2006 la condotta del giudice il quale conviva stabilmente con un avvocato esercitante l’attività forense in procedimenti pendenti presso la medesima sezione di appartenenza, qualora non risulti provato che la comunicazione inoltrata dal magistrato al C.S.M., relativa alla sussistenza della situazione di incompatibilità, sia stata tardiva.

Riferimenti normativi:

Decreto legisl. 23 febbraio 2006, n. 109, art. 2, comma 1, lett. b)

(9)

6

SENT. n. 94 del 2014 R.G. 83/2013

Presidente : MARINI Estensore: AURIEMMA

Illecito disciplinare nell’esercizio delle funzioni – Doveri del magistrato – Imparzialità - La consapevole inosservanza dell’obbligo di astensione nei casi previsti dalla legge – Giudice - Sussistenza di gravi ragioni di convenienza – Mancata astensione – Episodio isolato – Esposizione del magistrato a rischi personali - Persecuzione di gravi fenomeni di criminalità organizzata – Conseguenze - Fatto di scarsa rilevanza – Illecito disciplinare – Insussistenza.

Non integra l’illecito disciplinare nell’esercizio delle funzioni per la consapevole inosservanza dell’obbligo di astensione nei casi previsti dalla legge la condotta del giudice il quale, pur non avendo dato consigli o manifestato il suo parere sull'oggetto del procedimento fuori dell'esercizio delle funzioni giudiziarie, vanti comunque con una delle parti rapporti tali da configurare le gravi ragioni di convenienza che giustificano l’astensione, qualora risulti che il magistrato, esponendosi anche a pericoli personali, abbia operato per perseguire efficacemente gravi fenomeni di criminalità organizzata dovendo, in tal caso, l’episodio essere considerato di scarsa rilevanza, ai sensi dell’art. 3 bis del decreto legislativo n. 109/2006.

Riferimenti normativi:

Decreto legisl. 23 febbraio 2006, n. 109 art. 2, comma 1, lett. c)

(10)

7

SENT. n. 101 del 2014 R.G. 142/2011

Presidente: VIETTI Estensore: VIRGA

Illecito disciplinare nell’esercizio delle funzioni - Doveri del magistrato – Imparzialità - L’ omissione della comunicazione al Consiglio superiore della magistratura della sussistenza di una delle situazioni di incompatibilità di cui agli art. 18 e 19 dell’ordinamento giudiziario, di cui al Regio decreto 30 gennaio 1941 n. 12 e successive modificazioni come modificati dall’art. 29 del d. lgs. 109/2006 – Magistrato del pubblico ministero – Omessa comunicazione della incompatibilità - Oggetto - Convivenza more uxorio con ufficiale di polizia giudiziaria assegnato al magistrato – Affidamento allo stesso di numerose indagini - Illecito disciplinare – Sussistenza.

Integra l’illecito disciplinare della omissione della comunicazione al Consiglio superiore della magistratura della sussistenza di una delle situazioni di incompatibilità di cui agli art. 18 e 19 dell’ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941 n. 12 e successive modificazioni come modificati dall’art. 29 del d. lgs. 109/2006, la condotta del magistrato del pubblico ministero il quale non segnali la situazione d’incompatibilità derivante dal rapporto di convivenza more uxorio intrattenuto con un ufficiale di polizia giudiziaria stabilmente assegnatogli, al quale abbia affidato lo svolgimento di numerose indagini.

Riferimenti normativi:

Decreto legisl. 23 febbraio 2006, n. 109, art. 1, comma 1

Decreto legisl. 23 febbraio 2006, n. 109, art. 2, comma 1, lett. b)

Illecito disciplinare nell’esercizio delle funzioni – Doveri del magistrato – Imparzialità – La consapevole inosservanza dell’obbligo di astensione nei casi previsti dalla legge – Magistrato del pubblico ministero – Titolarità di procedimento a carico di soggetto querelato dal magistrato – Obbligo di astensione – Sussistenza – Previo deposito dell’avviso ex art. 415 bis – Irrilevanza - Illecito disciplinare – Sussistenza.

Integra l’illecito disciplinare nell’esercizio delle funzioni per consapevole inosservanza dell’obbligo di astensione nei casi previsti dalla legge la condotta del magistrato del pubblico ministero il quale non si astenga dalla prosecuzione delle indagini in un procedimento a carico di soggetto nei confronti del quale, unitamente all’ufficiale di polizia giudiziaria con il quale intrattenga un rapporto more uxorio, abbia sporto una querela per diffamazione risultando irrilevante la circostanza che, anteriormente alla querela, sia stato depositato

(11)

8 l’avviso ex art. 415-bis atteso che dopo l’avviso di conclusione delle indagini l’indagato ha, comunque, la possibilità non solo di produrre memorie e documenti e di presentarsi per rilasciare dichiarazioni spontanee ma anche di chiedere al magistrato di compiere altri atti d’indagine e di sottoporre lo stesso indagato a interrogatorio (art. 415-bis, comma 2) e che, comunque, l’adozione dell’avviso non impedisce allo stesso pubblico ministero di svolgere ulteriori, autonome, indagini.

Riferimenti normativi:

Decreto legisl. 23 febbraio 2006, n. 109, art. 2 comma 1, lett. c)

Illecito disciplinare nell’esercizio delle funzioni – Doveri del magistrato – Imparzialità – La consapevole inosservanza dell’obbligo di astensione nei casi previsti dalla legge – Magistrato del pubblico ministero – Convivenza more uxorio con ufficiale di polizia giudiziaria assegnato al magistrato Convivenza more uxorio con ufficiale di polizia giudiziaria – Procedimento a carico del superiore gerarchico dell’ufficiale – Coincidenza temporale con la sollecitazione alla rimozione della incompatibilità col magistrato – Interesse personale del magistrato – Sussiste - Obbligo di astensione – Sussiste – Illecito disciplinare – Sussistenza.

Integra l’illecito disciplinare nell’esercizio delle funzioni per consapevole inosservanza dell’obbligo di astensione nei casi previsti dalla legge la condotta del magistrato del pubblico ministero il quale non si astenga dal trattare un procedimento aperto a carico del superiore gerarchico dell’ufficiale di polizia giudiziaria con il quale intrattenga un rapporto more uxorio, qualora detto procedimento risulti avviato in coincidenza con la sollecitazione, da parte dell’indagato, di un intervento del procuratore capo diretto a rimuovere la situazione di incompatibilità derivante dall’inserimento dell’ufficiale di polizia giudiziaria nella stessa unità operativa assegnata al magistrato e si palesi, quindi, un evidente interesse personale del predetto magistrato al trattenimento dell’ufficiale presso la sezione di polizia giudiziaria del suo ufficio.

Riferimenti normativi:

Decreto legisl. 23 febbraio 2006, n. 109, art. 2 comma 1, lett. c)

(12)

9

SENT. n. 125 del 2014 R.G.69/2013

Presidente: MARINI Estensore: NAPPI

Illecito disciplinare nell’esercizio delle funzioni - Doveri del giudice – Imparzialità - La consapevole inosservanza dell’obbligo di astensione nei casi previsti dalla legge – Giudice per le indagini preliminari – Sussistenza di una causa di astensione - Emissione di decreto di condanna –– Natura dolosa della condotta – Esclusione – Illecito disciplinare – Insussistenza.

Non integra l’illecito disciplinare nell’esercizio delle funzioni per consapevole inosservanza dell’obbligo di astensione nei casi previsti dalla legge la condotta del giudice per le indagini preliminari il quale emetta un decreto penale di condanna senza astenersi pur avendo sporto una querela nei confronti dell’indagato per il reato di diffamazione commesso in occasione dei fatti per i quali era stato emesso il decreto, qualora la mancata astensione debba farsi risalire non ad una condotta dolosa ma ad un mero difetto di diligenza del magistrato nell’accertamento della effettiva identità dell’imputato.

Riferimenti normativi:

Decreto legisl. 23 febbraio 2006, n. 109, art. 1

Decreto legisl. 23 febbraio 2006, n. 109, art. 2, comma 1 , lett. c)

(13)

10

SENT. n. 126 del 2014 R.G. 101 – 103/2012

Presidente: MARINI Estensore: NAPPI

Illecito disciplinare nell’esercizio delle funzioni – Doveri del magistrato – Imparzialità – La consapevole inosservanza dell’obbligo di astensione nel casi previsti dalla legge - Magistrato del pubblico ministero – Esercizio delle funzioni di procuratore della Repubblica – Procedimenti coinvolgenti un affine di primo grado – Obbligo di astensione – Sussiste – Omessa astensione - Illecito disciplinare – Sussistenza.

Integra l’illecito disciplinare nell’esercizio delle funzioni per la consapevole inosservanza dell’obbligo di astensione nel casi previsti dalla legge la condotta del magistrato del pubblico ministero il quale ometta di astenersi in alcuni procedimenti radicati presso l’ufficio ove esercita le funzioni di procuratore della Repubblica, nonostante tali procedimenti coinvolgano anche un suo affine in primo grado, non rilevando il fatto che costui non abbia alcun ruolo nel procedimento, essendo sufficiente che l’intervento del magistrato sia idoneo a indurre sospetti su un atto d’ufficio adottato in un procedimento nell’ambito del quale è comunque presente un interesse dell’affine.

Riferimenti normativi:

Decreto legisl. 23 febbraio 2006 n. 109, art. 2, comma 1, lett. c)

Illecito disciplinare nell’esercizio delle funzioni – Doveri del magistrato – Imparzialità – La consapevole inosservanza dell’obbligo di astensione nel casi previsti dalla legge – Magistrato del pubblico ministero – Esercizio delle funzioni di procuratore della Repubblica – Procedimenti coinvolgenti un parente di primo grado –- Obbligo di astensione – Sussiste – Omessa astensione - Illecito disciplinare – Sussistenza.

Integra l’illecito disciplinare nell’esercizio delle funzioni per la consapevole inosservanza dell’obbligo di astensione nel casi previsti dalla legge la condotta del magistrato del pubblico ministero il quale ometta di astenersi in alcuni procedimenti radicati presso l’ufficio ove esercita le funzioni di procuratore della Repubblica, nonostante tali procedimenti coinvolgano un suo parente in primo grado

Riferimenti normativi:

Decreto legisl. 23 febbraio 2006 n. 109, art. 2, comma 1, lett. c)

(14)

11 1.2 La violazione del dovere di correttezza

(15)

12

(16)

13 SENT. n. 17 del 2014 R.G. 3/2012

Presidente: MARINI Estensore: VIRGA

Illecito disciplinare nell’esercizio delle funzioni – Doveri del magistrato – Correttezza - I comportamenti abitualmente o gravemente scorretti nei confronti delle parti, dei loro difensori, dei testimoni, o di chiunque abbia rapporti con il magistrato nell’ambito dell’ufficio giudiziario, ovvero nei confronti di altri magistrati o collaboratori – Giudice addetto alla materia civile – Evidenziazione in sentenza di un comportamento asseritamene scorretto del difensore – Oggetto - Produzione di un documento e verbalizzazione di dichiarazioni, contro la volontà del giudice – Mera evidenziazione del mancato consenso a tali attività – Improprietà di linguaggio - Assenza di finalità ritorsive - Gravità della scorrettezza – Esclusione – Illecito disciplinare – Insussistenza.

Non integra l’illecito disciplinare nell’esercizio delle funzioni per comportamenti abitualmente o gravemente scorretti nei confronti delle parti, dei loro difensori, dei testimoni, o di chiunque abbia rapporti con il magistrato nell’ambito dell’ufficio giudiziario, ovvero nei confronti di altri magistrati o collaboratori la condotta del giudice civile il quale, nel corpo di una sentenza dia atto, impropriamente, di una verbalizzazione e di una produzione documentale successiva alla chiusura del verbale d’udienza avvenute “contro la volontà del giudice”, qualora risulti che tale asserzione era diretta esclusivamente ad evidenziare non la scorrettezza del difensore ma, anche nella prospettiva di un probabile ricorso in appello, il mancato consenso del giudicante alla produzione in udienza del documento, dovendosi comunque escludere che l’eventuale scorrettezza derivante da una verosimile improprietà di linguaggio da parte del giudice, abbia raggiunto quel grado di gravità che la legge richiede per la sussistenza dell’illecito disciplinare contestato.

Riferimenti normativi:

Decreto legisl. 23 febbraio 2006, n. 109, art. 1, comma 1

Decreto legisl. 23 febbraio 2006, n. 109, art. 2, comma 1, lett. d)

(17)

14

SENT. n. 19 del 2014 R.G.131/2012

Presidente: VIETTI Estensore: VIGORITO

Illecito disciplinare nell’esercizio delle funzioni – I comportamenti abitualmente o gravemente scorretti nei confronti delle parti, dei loro difensori, dei testimoni o di chiunque abbia rapporti con il magistrato nell’ambito dell’ufficio giudiziario, ovvero nei confronti di altri magistrati o di collaboratori – Doveri del magistrato – Correttezza - L’ingiustificata interferenza nell’attività giudiziaria di altro magistrato – Rapporto tra le norme - Rapporto di specialità.

L’illecito disciplinare dell’ingiustificata interferenza nell’attività giudiziaria di altro magistrato, punita dalla lettera e) dell’art. 2 comma 1 del D. lgs.

109/2006, costituisce una delle ipotesi di “scorrettezza nei confronti di un altro magistrato” punita dalla lettera d) dell’art. 2 comma 1, ed è quindi, in rapporto di specialità con la seconda disposizione.

Riferimenti normativi:

Decreto legisl. 23 febbraio 2006, n. 109, art. 1, comma 1

Decreto legisl. 23 febbraio 2006, n. 109, art. 2, comma 1, lett. d) Decreto legisl. 23 febbraio 2006, n. 109, art. 2 , comma 1, lett. e)

Illecito disciplinare nell’esercizio delle funzioni - Doveri del magistrato – Correttezza – L’ingiustificata interferenza nell’attività giudiziaria di altro magistrato – Magistrato del pubblico ministero – Conflitto di attribuzioni risolto dal Procuratore Generale – Tentativo di sovvertire la decisione mediante l’invio di memorie al Procuratore designato ed al GIP competente - Illecito disciplinare – Sussistenza.

Integra l’illecito disciplinare nell’esercizio delle funzioni per ingiustificata interferenza nell’attività giudiziaria di altro magistrato la condotta del magistrato del pubblico ministero il quale, mediante l’invio di una memoria formale e di una ricerca giurisprudenziale al Procuratore della Repubblica, al Procuratore Generale ed al GIP , tenti di indurli ad assumere una decisione favorevole alla sua tesi in ordine alla questione di competenza, in contrasto con il provvedimento in precedenza assunto dal Procuratore Generale, omettendo di utilizzare gli strumenti processuali appositamente offerti in tali evenienze dal codice di rito.

Riferimenti normativi

Decreto legisl. 23 febbraio 2006, n. 109, art. 2 , comma 1, lett. e)

(18)

15

SENT. n. 23 del 2014 R.G. 140/2012

Presidente est.: MARINI

Illecito disciplinare nell’esercizio delle funzioni – Doveri del magistrato – Correttezza - I comportamenti abitualmente o gravemente scorretti nei confronti delle parti, dei loro difensori, dei testimoni o di chiunque abbia rapporti con il magistrato nell’ambito dell’ufficio giudiziario, ovvero nei confronti di altri magistrati o collaboratori – Invio di messaggi di posta elettronica – Oggetto - Espressioni non univocamente interpretabili come scorrette – Illecito disciplinare – Insussistenza.

Non integra l’illecito disciplinare nell’esercizio delle funzioni per comportamenti abitualmente o gravemente scorretti nei confronti delle parti, dei loro difensori, dei testimoni o di chiunque abbia rapporti con il magistrato nell’ambito dell’ufficio giudiziario, ovvero nei confronti di altri magistrati o collaboratori la condotta del magistrato il quale, nel corpo di un messaggio inviato per e-mail, si limiti ad affermare che l’assoluzione di un imputato è conseguita, in grado di appello, al “cambio” dei difensori, non essendo lecito dedurre che con tale espressione l’incolpato avesse senz’altro inteso adombrare il sospetto che la corte di appello avesse favorito i difensori dell’imputato.

Riferimenti normativi:

Decreto legisl. 23 febbraio 2006, n. 109, art. 2, comma 1, lett. d)

Illecito disciplinare nell’esercizio delle funzioni - Doveri del magistrato – Correttezza - I comportamenti abitualmente o gravemente scorretti nei confronti delle parti, dei loro difensori, dei testimoni o di chiunque abbia rapporti con il magistrato nell’ambito dell’ufficio giudiziario, ovvero nei confronti di altri magistrati o collaboratori – Invio di messaggi di posta elettronica – Oggetto – Critiche generiche relative agli esiti di un processo - Corrispondente genericità dell’incolpazione – Illecito disciplinare – Insussistenza.

Non integra l’illecito disciplinare nell’esercizio delle funzioni per comportamenti abitualmente o gravemente scorretti nei confronti delle parti, dei loro difensori, dei testimoni o di chiunque abbia rapporti con il magistrato nell’ambito dell’ufficio giudiziario, ovvero nei confronti di altri magistrati o collaboratori la condotta del magistrato al quale sia contestato di aver genericamente criticato, nel corpo di un messaggio inviato per e-mail gli esiti

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16 di un processo di appello, atteso che la genericità della incolpazione comporta la irrilevanza disciplinare della condotta contestata.

Riferimenti normativi:

Decreto legisl. 23 febbraio 2006, n. 109, art. 2, comma 1, lett. d)

Illecito disciplinare nell’esercizio delle funzioni - Doveri del magistrato – Correttezza - I comportamenti abitualmente o gravemente scorretti nei confronti delle parti, dei loro difensori, dei testimoni o di chiunque abbia rapporti con il magistrato nell’ambito dell’ufficio giudiziario, ovvero nei confronti di altri magistrati o collaboratori – Invio di messaggi di posta elettronica – Oggetto - Critica generica di sentenze - Corrispondente genericità dell’incolpazione – Illecito disciplinare – Insussistenza.

Non integra l’illecito disciplinare nell’esercizio delle funzioni per comportamenti abitualmente o gravemente scorretti nei confronti delle parti, dei loro difensori, dei testimoni o di chiunque abbia rapporti con il magistrato nell’ambito dell’ufficio giudiziario, ovvero nei confronti di altri magistrati o collaboratori la condotta del magistrato al quale sia contestato di aver svolto, nel corpo di un messaggio inviato per e-mail, generiche ed improprie considerazioni sulle sentenze emesse da un collegio di appello in riforma di precedenti condanne pronunciate in primo grado, atteso che la genericità della incolpazione comporta la irrilevanza disciplinare della condotta contestata.

Riferimenti normativi:

Decreto legisl. 23 febbraio 2006, n. 109, art. 2, comma 1, lett. d)

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17

SENT. n. 28 del 2014 R.G. 17/2012

Presidente: MARINI Estensore: VIRGA

Illecito disciplinare nell’esercizio delle funzioni - La reiterata e grave inosservanza delle norme regolamentari o delle disposizioni sul servizio giudiziario o sui servizi organizzativi e informativi adottate dagli organi competenti – L’indebito affidamento ad altri di attività rientranti nei propri compiti – La sottrazione abituale ed ingiustificata all’attività di servizio – L’omissione dell’assegnazione degli affari e della redazione dei relativi provvedimenti - Rapporti tra fattispecie.

Tra la fattispecie della reiterata e grave inosservanza delle norme regolamentari o delle disposizioni sul servizio giudiziario o sui servizi organizzativi e informativi adottate dagli organi competenti e quelle dell’indebito affidamento ad altri di attività rientranti nei propri compiti, della sottrazione abituale ed ingiustificata all’attività di servizio, dell’omissione dell’assegnazione degli affari e della redazione dei relativi provvedimenti, esiste un rapporto da genus a speciem atteso che tutti gli elementi contenuti nella prima delle fattispecie sono compresi nelle altre, speciali che, al pari della prima, presuppongono la mancata osservanza di specifiche disposizioni sul servizio giudiziario ma presentano rispetto alla fattispecie generale ulteriori elementi specializzanti costituiti, rispettivamente, dall’indebito affidamento ad altri di compiti propri del magistrato, dall’abitualità nella sottrazione all’attività di servizio e dalla violazione del dovere di autoassegnazione degli affari da parte dei dirigenti.

Riferimenti normativi:

Decreto legisl. 23 febbraio 2006, n. 109, art. 1, comma 1

Decreto legisl. 23 febbraio 2006, n. 109, art. 2, comma 1, lett. n) Decreto legisl. 23 febbraio 2006, n. 109, art. 2, comma 1, lett. o) Decreto legisl. 23 febbraio 2006, n. 109, art. 2, comma 1, lett. r) Decreto legisl. 23 febbraio 2006, n. 109, art. 2, comma 1, lett. s)

Illecito disciplinare nell’esercizio delle funzioni – Doveri del magistrato – Correttezza - La reiterata e grave inosservanza delle norme regolamentari o delle disposizioni sul servizio giudiziario o sui servizi organizzativi e informativi adottate dagli organi competenti – Presidente di sezione – Auto assegnazione di un carico di lavoro pari alla metà di quello degli altri magistrati della sezione – Prova della condotta illecita – Esclusione - Illecito disciplinare – Insussistenza.

Non integra l’illecito disciplinare nell’esercizio delle funzioni per reiterata e grave inosservanza delle norme regolamentari o delle disposizioni sul servizio

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18 giudiziario o sui servizi organizzativi e informativi adottate dagli organi competenti la condotta del presidente di sezione il quale si assegni un carico di lavoro inferiore rispetto agli altri magistrati della sezione di appartenenza e non si adegui alle indicazioni del capo dell’ufficio in punto di riequilibrio dei carichi, qualora la prova della reiterata inosservanza della richiamata disposizione tabellare sulla prestazione del servizio giudiziario non risulti raggiunta, non potendo essere desunta dagli elementi agli atti, costituiti dai soli conteggi a consuntivo riprodotti nelle statistiche annuali, senza alcun riferimento alle pendenze e sopravvenienze progressivamente gravanti sui ruoli sezionali ed al complessivo apporto, anche in termini di produttività, fornito dal magistrato alla sezione da lui presieduta.

Riferimenti normativi:

Decreto legisl. 23 febbraio 2006, n. 109, art. 1, comma 1

Decreto legisl. 23 febbraio 2006, n. 109, art. 2, comma 1, lett. n)

(22)

19

SENT. n. 29 del 2014 R.G. 6/2009

Presidente: VIETTI Estensore: SCIACCA

Illecito disciplinare nell’esercizio delle funzioni - Doveri del magistrato Correttezza - I comportamenti abitualmente o gravemente scorretti nei confronti delle parti, dei loro difensori, dei testimoni o di chiunque abbia rapporti con il magistrato nell’ambito dell’ufficio giudiziario , ovvero nei confronti di altri magistrati o collaboratori – Magistrato del pubblico ministero – Avvio e prosecuzione di procedimenti penali per finalità ritorsive - Giudizio penale - Assoluzione perché il fatto non sussiste – Puntuale accertamento dell’infondatezza della accusa mossa al magistrato – Illecito disciplinare – Insussistenza.

Non integra l’illecito disciplinare nell’esercizio delle funzioni per comportamenti abitualmente o gravemente scorretti nei confronti delle parti, dei loro difensori, dei testimoni o di chiunque abbia rapporti con il magistrato nell’ambito dell’ufficio giudiziario, ovvero nei confronti di altri magistrati o collaboratori la condotta del magistrato del pubblico ministero il quale avvii e coltivi procedimenti penali a fini ritorsivi e non per fini di giustizia, qualora il giudizio penale instaurato per i medesimi fatti sia stato definito con una sentenza irrevocabile di assoluzione perché il fatto non sussiste.

Riferimenti normativi:

Decreto legisl. 23 febbraio 2006, n. 109, art.2, comma 1, lett. d)

Illecito disciplinare nell’esercizio delle funzioni - Doveri del magistrato – Correttezza - I comportamenti abitualmente o gravemente scorretti nei confronti delle parti, dei loro difensori, dei testimoni o di chiunque abbia rapporti con il magistrato nell’ambito dell’ufficio giudiziario , ovvero nei confronti di altri magistrati o collaboratori – Magistrato del pubblico ministero – Irrituale attività investigativa – Elusione di indagini e favoreggiamento di soggetti indagati - Prova della condotta disciplinarmente illecita – Esclusione - Illecito disciplinare – Insussistenza.

Non integra l’illecito disciplinare nell’esercizio delle funzioni per comportamenti abitualmente o gravemente scorretti nei confronti delle parti, dei loro difensori, dei testimoni o di chiunque abbia rapporti con il magistrato nell’ambito dell’ufficio giudiziario, ovvero nei confronti di altri magistrati o collaboratori la condotta del magistrato del pubblico ministero il quale svolga attività investigativa del tutto irrituale nella forma e nella sostanza ed adotti provvedimenti e comportamenti diretti a proteggere soggetti indagati e ad

(23)

20 eludere le indagini, qualora il giudizio penale instaurato per i medesimi fatti sia stato definito con una sentenza irrevocabile di assoluzione perché il fatto non sussiste, la decisione irrevocabile non dia per acclarate le condotte contestate in sede disciplinare e le allegazioni difensive confermino la ricostruzione dei fatti favorevole all’incolpato atteso che, in tale contesto, non può ritenersi raggiunta la prova dei comportamenti contestati e, quindi, della scorrettezza.

Riferimenti normativi:

Decreto legisl. 23 febbraio 2006, n. 109, art.2, comma 1, lett. d)

Illecito disciplinare nell’esercizio delle funzioni – Doveri del magistrato – Correttezza - L’ingiustificata interferenza nell’attività giudiziaria di altro magistrato – Magistrato del pubblico ministero – Irrituale attività investigativa – Elusione di indagini e favoreggiamento di soggetti indagati - Prova della condotta disciplinarmente illecita – Esclusione - Illecito disciplinare – Insussistenza.

Non integra l’illecito disciplinare nell’esercizio delle funzioni per ingiustificata interferenza nell’attività giudiziaria di altro magistrato la condotta del magistrato del pubblico ministero il quale svolga attività investigativa del tutto irrituale nella forma e nella sostanza ed adotti provvedimenti e comportamenti diretti a proteggere soggetti indagati e ad eludere le indagini, qualora il giudizio penale instaurato per i medesimi fatti sia stato definito con una sentenza irrevocabile di assoluzione perché il fatto non sussiste, la decisione irrevocabile non dia per acclarate le condotte contestate in sede disciplinare e le allegazioni difensive confermino la ricostruzione dei fatti favorevole all’incolpato atteso che, in tale contesto, non può ritenersi raggiunta la prova dei comportamenti contestati e, quindi, della interferenza.

Riferimenti normativi:

Decreto legisl. 23 febbraio 2006, n. 109, art.2, comma 1, lett. e)

(24)

21

ORD. n. 41 del 2014 R.G. 131/2011

Presidente: PALUMBO Estensore: ROSSI

Illecito disciplinare nell’esercizio delle funzioni – Doveri del magistrato – correttezza - La reiterata e grave inosservanza delle norme regolamentari o delle disposizioni sul servizio giudiziario, o sui servizi organizzativi o informatici adottate dagli organi competenti - Presidente di collegio di Corte di Appello - Mancato, tempestivo rilievo delle situazioni di incompatibilità dei magistrati della sezione – Plurimi rinvii dei processi in corso – Disfunzioni riferibili alla responsabilità del capo dell’Ufficio - Adozione di ogni misura idonea ad evitare i rinvii – Emergenza di circostanze imprevedibili – Illecito disciplinare – Inconfigurabilità.

Non configura l’illecito disciplinare nell’esercizio delle funzioni per reiterata e grave inosservanza delle norme regolamentari o delle disposizioni sul servizio giudiziario, o sui servizi organizzativi o informatici adottate dagli organi competenti la condotta del magistrato il quale, nell’esercizio delle funzioni di presidente di sezione della Corte di Appello, non eviti nella programmazione del collegio giudicante situazioni di incompatibilità o situazioni comunque ritenute ostative alla celebrazione dei processi, provocando ulteriori rinvii a causa di plurime circostanze, compresa la incompatibilità dichiarata dal medesimo magistrato e da altro giudice del collegio, qualora le disfunzioni organizzative in questione siano addebitabili ad una cattiva gestione del capo dell’Ufficio e risulti accertato che il magistrato ha posto in essere ogni idonea misura per evitare i rinvii dei procedimenti, suggerendo le modifiche tabellari necessarie in funzione della prevedibile emergenza delle incompatibilità, senza potere, per cause esterne alla sua diligenza, in alcun modo evitare i rinvii dei procedimenti.

Riferimenti normativi:

Decreto legisl. 23 febbraio 2006, n. 109, art. 2, comma 1, lettera n)

(25)

22

ORD. n. 47 del 2014 R.G. 33/2013

Presidente: PALUMBO Estensore: SCIACCA

Illecito disciplinare nell’esercizio delle funzioni – Doveri del magistrato – Correttezza - L’omissione, da parte del dirigente dell’ufficio o del presidente di una sezione o di un collegio, della comunicazione agli organi competenti di fatti a lui noti che possono costituire illeciti disciplinari compiuti da magistrati dell’ufficio - Procuratore della Repubblica – Omessa segnalazione al consiglio giudiziario ed ai titolari della azione disciplinare – Oggetto - Comportamento presuntivamente illecito di un sostituto procuratore – Illiceità della condotta del sostituto – Esclusione – Illecito disciplinare - Inconfigurabilità .

Non configura l’illecito disciplinare nell’esercizio delle funzioni per l’omissione, da parte del dirigente dell’ufficio o del presidente di una sezione o di un collegio, della comunicazione agli organi competenti di fatti a lui noti che possono costituire illeciti disciplinari compiuti da magistrati dell’ufficio, della sezione o del collegio la condotta del procuratore della Repubblica il quale, in violazione dell’art. 5, quarto comma, del decreto legislativo 20 febbraio 2006, n. 106, ometta di segnalare al Consiglio giudiziario ed agli organi titolari dell’azione disciplinare il comportamento del sostituto procuratore il quale abbia rilasciato alla stampa dichiarazioni sull’attività del proprio ufficio con riferimento all’esistenza di risultanze di atti di indagine relativi a delicatissimi procedimenti in corso, qualora sia stata esclusa la illiceità di detto comportamento.

Riferimenti normativi:

Decreto legisl. 23 febbraio 2006, n. 109, art. 2, comma 1, lett. dd)

(26)

23

SENT. n. 57 del 2014 R.G. 64 – 71/2012

Presidente: MARINI Estensore: AURIEMMA

Illecito disciplinare nell’esercizio delle funzioni – Doveri del magistrato – Correttezza – La reiterata o grave inosservanza delle norme regolamentari o delle disposizioni sul servizio giudiziario o sui servizi organizzativi e informatici adottati dagli organi competenti - Magistrato del pubblico ministero – Procedimento affidato ad altro magistrato – Segretazione del procedimento a cura del Capo dell’Ufficio - Acquisizione indebita di notizie relative a detto procedimento – Illecito disciplinare – Sussistenza.

Integra l’illecito disciplinare nell’esercizio delle funzioni per reiterata o grave inosservanza delle norme regolamentari o delle disposizioni sul servizio giudiziario o sui servizi organizzativi e informatici adottati dagli organi competenti, la condotta del magistrato del pubblico ministero il quale, nonostante la espressa volontà contraria del Capo dell’ufficio e la avvenuta segretazione di un procedimento assegnato ad altro magistrato del medesimo ufficio, si determini ad accedere direttamente e per il tramite del cancelliere al sistema informatico del registro generale per acquisire indebitamente notizie relative a tale procedimento.

Riferimenti normativi:

Decreto legisl. 23 febbraio 2006 n. 109, art.2, comma 1, lett. n)

(27)

24

ORD. n. 58 del 2014 R.G. 58/2013

Presidente: PALUMBO Estensore: RACANELLI

Illecito disciplinare nell’esercizio delle funzioni – Doveri del magistrato – Correttezza – I comportamenti abitualmente o gravemente scorretti nei confronti delle parti, dei loro difensori, dei testimoni o di chiunque abbia rapporti con il magistrato o nell’ambito dell’ufficio giudiziario , ovvero nei confronti di altri magistrati o di collaboratori – Magistrato del pubblico ministero – Udienza – Pronunzia di espressioni ironiche all’indirizzo del giudice – Carattere offensivo delle espressioni – Esclusione – Illecito disciplinare - Inconfigurabilità.

Non configura l’illecito disciplinare nell’esercizio delle funzioni per comportamenti abitualmente o gravemente scorretti nei confronti di altri magistrati la condotta del magistrato del pubblico ministero il quale nel corso di un’udienza, alla presenza del cancelliere, degli avvocati, degli appartenenti alla polizia giudiziaria e di persone in stato di arresto, pronunzi all’indirizzo del giudice una espressione fortemente ironica ma priva contenuto offensivo.

Riferimenti normativi:

Decreto legisl. 23 febbraio 2006, n. 109, art. 1, comma 1

Decreto legisl. 23 febbraio 2006, n. 109, art. 2, comma 1, lett. d)

(28)

25

ORD. n. 68 del 2014 R.G. 130/2012

Presidente: VIETTI Estensore: MARINI

Illecito disciplinare nell’esercizio delle funzioni – Doveri del magistrato - Correttezza - I comportamenti abitualmente o gravemente scorretti nei confronti delle parti, dei loro difensori, dei testimoni o di chiunque abbia rapporti con il magistrato nell’ambito dell’ufficio giudiziario , ovvero nei confronti di altri magistrati o collaboratori - Magistrato del pubblico ministero – Formazione a margine dell’udienza di un atto e di una sottoscrizione non inseriti nei fascicoli processuali - Finalità – Verifica dell’attendibilità del teste – Abitualità o gravità della scorrettezza – Esclusione - Illecito disciplinare – Inconfigurabilità.

Non configura l’illecito disciplinare nell’esercizio delle funzioni per comportamenti abitualmente o gravemente scorretti nei confronti delle parti, dei loro difensori, dei testimoni o di chiunque abbia rapporti con il magistrato nell’ambito dell’ufficio giudiziario, ovvero nei confronti di altri magistrati o collaboratori la condotta del magistrato del pubblico ministero il quale, durante l’esame di un teste, al fine di saggiarne la attendibilità in ordine alla dichiarazione di autenticità di alcune firme dal medesimo teste apparentemente apposte, dopo aver chiesto una breve sospensione dell’udienza rientri in aula con un foglio, non facente parte del fascicolo del dibattimento né di quello del pubblico ministero, che egli stesso aveva appena formato, sottoponendolo al teste e chiedendo al giudice, alla dichiarazione di autenticità della sottoscrizione pronunziata dal teste medesimo, di dare atto che quella che era stata mostrata alla teste era la sottoscrizione del pubblico ministero, non potendosi ravvisare in tale comportamento la necessaria abitualità o gravità della scorrettezza.

Riferimenti normativi:

Decreto legisl. 23 febbraio 2006, n. 109, art. 1, comma 1

Decreto legisl. 23 febbraio 2006, n. 109, art. 2, comma 1, lett. d)

(29)

26

SENT. n. 81 del 2014 R.G. 149/2012

Presidente: MARINI Estensore: AURIEMMA

Illecito disciplinare nell’esercizio delle funzioni – Doveri del magistrato - Correttezza - I comportamenti abitualmente o gravemente scorretti nei confronti delle parti, dei loro difensori, dei testimoni o di chiunque abbia rapporti con il magistrato nell’ambito dell’ufficio giudiziario, ovvero nei confronti di altri magistrati o collaboratori – Giudice –Motivazione della sentenza – Espressioni non conformi ai canoni di pertinenza e continenza – Severe critiche all’operato dei colleghi – Episodio isolato – Portata denigratoria od offensiva delle espressioni – Esclusione – Illecito disciplinare – Insussistenza.

Non integra l’illecito disciplinare nell’esercizio delle funzioni per comportamenti abitualmente o gravemente scorretti nei confronti delle parti, dei loro difensori, dei testimoni o di chiunque abbia rapporti con il magistrato nell’ambito dell’ufficio giudiziario, ovvero nei confronti di altri magistrati o di collaboratori, la condotta del giudice il quale inserisca nella motivazione della sentenza espressioni non ispirate ai criteri di pertinenza e continenza della decisione e severamente critiche nei confronti dei colleghi, qualora si tratti di un episodio isolato, come tale inidoneo ad integrare il requisito della abitualità, e le espressioni adoperate, nel contesto argomentativo della motivazione, appaiano del tutto prive di portata denigratoria, offensiva o gratuitamente polemica.

Riferimenti normativi:

Decreto legisl. 23 febbraio 2006, n. 109, art. 1, comma 1

Decreto legisl. 23 febbraio 2006, n. 109, art. 2, comma 1 , lettera d)

(30)

27

SENT. n. 87 del 2014 R.G. 132/2012

Presidente: MARINI Estensore: VIGORITO

Illecito disciplinare nell’esercizio delle funzioni – Doveri del magistrato – Correttezza - La reiterata o grave inosservanza delle norme regolamentari o delle disposizioni sul servizio giudiziario o sui servizi organizzativi o informatici adottati dagli organi competenti – Magistrato del pubblico ministero – Mancato rispetto delle direttive e dei criteri fissati dal capo dell’ufficio in relazione ad uno specifico procedimento – Illecito disciplinare – Sussistenza.

Integra l’illecito disciplinare nell’esercizio delle funzioni per reiterata o grave inosservanza delle norme regolamentari o delle disposizioni sul servizio giudiziario o sui servizi organizzativi o informatici adottati dagli organi competenti, la condotta del magistrato del pubblico ministero il quale non si attenga alle direttive del capo dell’ufficio in ordine alla adozione degli adempimenti urgenti ritenuti necessari in relazione ad un determinato procedimento ed ometta di adottare i criteri vincolanti contestualmente impartitigli (nella specie in magistrato , dopo aver ricevuto l’assegnazione del fascicolo, aveva omesso di modificare il titolo del reato per il quale l’iscrizione era stata effettuata, aveva omesso di svolgere indagini nella direzione prospettata dal Procuratore, aveva omesso di espletare qualsiasi accertamento sulle condizioni psichiche dell’imputato, come richiesto sempre dal Procuratore e, dopo un ulteriore colloquio con il Procuratore della Repubblica, pur avendo modificato la qualificazione del fatto, aveva omesso di svolgere qualsiasi ulteriore atto di indagine fino al suo trasferimento, intervenuto a distanza di sette mesi dai fatti e di quattro mesi dal colloquio con il Procuratore della Repubblica).

Riferimenti normativi:

Decreto legislativo 23 febbraio 2006 n. 109, art. 1

Decreto legislativo 23 febbraio 2006 n. 109, art. 2, comma 1, lett. n)

(31)

28

ORD. n. 90 del 2014 R.G. 14/2013

Presidente: PALUMBO Estensore: PEPE

Illecito disciplinare nell’esercizio delle funzioni – I comportamenti abitualmente o gravemente scorretti nei confronti delle parti, dei loro difensori, dei testimoni o di chiunque abbia rapporti con il magistrato nell’ambito dell’ufficio giudiziario , ovvero nei confronti di altri magistrati o di collaboratori - Giudice civile - Procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo – Oggetto - Pagamento di competenze professionali di un avvocato – Udienza - Utilizzo di espressioni particolarmente forti ed inopportune dirette ad evidenziare la irrilevanza del parere del Consiglio dell’Ordine – Verità giuridica delle espressioni – Contesto processuale di elevata conflittualità – Grave scorrettezza - Esclusione – Illecito disciplinare – Inconfigurabilità.

Non configura l’illecito disciplinare nell’esercizio delle funzioni per comportamenti abitualmente o gravemente scorretti nei confronti delle parti, dei loro difensori, dei testimoni o di chiunque abbia rapporti con il magistrato nell’ambito dell’ufficio giudiziario , ovvero nei confronti di altri magistrati o di collaboratori la condotta del giudice civile il quale, nel corso di un’udienza celebrata a seguito di una opposizione ad un decreto ingiuntivo emesso per il pagamento delle competenze professionali di un avvocato, pronunzi espressioni particolarmente forti ed inopportune dirette ad evidenziare la irrilevanza del parere del Consiglio dell’Ordine reso sulla congruità della parcella, qualora esse, contestualizzate nell’ambito di un giudizio ad elevata conflittualità e rapportate all’effettivo peso probatorio delle parcelle opinate nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, non consentano di ritenere integrata una grave scorrettezza.

Riferimenti normativi:

Decreto legisl. 23 febbraio 2006, n. 109, art. 2, comma 1, lett. d)

(32)

29

SENT. n. 91 del 2014 R.G. 114/2011

Presidente: MARINI Estensore: NAPPI

Illecito disciplinare nell’esercizio delle funzioni – Doveri del magistrato – Correttezza - La reiterata o grave inosservanza delle norme regolamentari o delle disposizioni sul servizio giudiziario o sui servizi organizzativi e informatici adottate dagli organi competenti – Magistrato del pubblico ministero – Mancata tempestiva trasmissione dell’avviso di deposito della sentenza e delle impugnazioni delle parti private al pubblico ministero titolare nel procedimento – Conseguenze – Scadenza dei termini per l’impugnazione principale - Violazione dei criteri organizzativi – Conseguenze – Scadenza dei termini per la proposizione della impugnazione principale ed incidentale – Illecito disciplinare – Sussistenza.

Integra l’illecito disciplinare nell’esercizio delle funzioni per la reiterata o grave inosservanza delle norme regolamentari o delle disposizioni sul servizio giudiziario o sui servizi organizzativi e informatici adottate dagli organi competenti la condotta del magistrato del pubblico ministero il quale, avendo ricevuto dalla cancelleria del tribunale un avviso di deposito della sentenza, ometta di trasmetterla al magistrato che aveva sostenuto l’accusa in giudizio impedendogli in tal modo di impugnare il provvedimento nei termini di legge e disattenda i criteri organizzativi fissati dal Procuratore della Repubblica, che prevedevano specifiche disposizioni in merito alle modalità di trasmissione delle impugnazioni delle parti private ai sostituti titolari dei procedimenti, inviando detti atti di impugnazione al magistrato che aveva sostenuto l’accusa in giudizio oltre il termine utile per proporre appello incidentale.

Riferimenti normativi:

Decreto legisl. 23 febbraio 2006, n. 109,art. 1, comma 1

Decreto legisl. 23 febbraio 2006, n. 109,art. 2, comma 1, lett n)

(33)

30

SENT. n. 93 del 2014 R.G. 122/2012

Presidente: MARINI Estensore: VIRGA

Illecito disciplinare nell’esercizio delle funzioni – Doveri del magistrato – Correttezza - L’omissione da parte del dirigente dell’ufficio o del presidente di una sezione o di un collegio, della comunicazione agli organi competenti di fatti a lui noti che possono costituire illeciti disciplinari compiuti da magistrati dell’ufficio, della sezione o del collegio –– Omessa comunicazione al capo dell’ufficio, in qualità di presidente di sezione, di ritardi disciplinarmente rilevanti – Omessa comunicazione ai titolari della azione disciplinare, in qualità di presidente f.f., di ritardi disciplinarmente rilevanti – Pregressa conoscenza della situazione da parte del capo dell’ufficio titolare – Segnalazione già inoltrata agli organi competenti da parte del capo dell’ufficio titolare - Ulteriore comunicazione – Inutilità - Illecito disciplinare – Insussistenza.

Non integra l’illecito disciplinare nell’esercizio delle funzioni per l’omissione da parte del dirigente dell’ufficio o del presidente di una sezione o di un collegio , della comunicazione agli organi competenti di fatti a lui noti che possono costituire illeciti disciplinari compiuti da magistrati dell’ufficio, della sezione o del collegio, la condotta del magistrato il quale ometta di comunicare ai titolari dell’azione disciplinare - dapprima, nella qualità di presidente di sezione, al Presidente e, poi, nella qualità di Presidente facente funzioni ai titolari dell’azione disciplinare- i gravi, reiterati e non giustificati ritardi nel deposito delle sentenze ed ordinanze da parte di un giudice addetto alla propria sezione, qualora risulti che la situazione era da tempo conosciuta dal capo dell’ufficio e che quest’ultimo, prima di lasciare il proprio incarico, aveva provveduto a segnalare il fatto al C.S.M., anche al fine di attivare l’eventuale avvio della azione disciplinare.

Riferimenti normativi:

Decreto legisl. 23 febbraio 2006, n. 109, art. 1

Decreto legisl. 23 febbraio 2006, n. 109, art. 2, comma 1, lett. dd) Decreto legisl. 23 febbraio 2006, n. 109, art. 14, comma 4

(34)

31

SENT. n. 98 del 2014 R.G. 30/2012

Presidente : VIETTI Estensore: NAPPI

Illecito disciplinare nell’esercizio delle funzioni – Doveri del magistrato – Correttezza - I comportamenti abitualmente o gravemente scorretti nei confronti di altri magistrati – Magistrato del pubblico ministero – Richiesta di chiarimenti da parte del capo dell’ufficio – Oggetto – Indagini in corso - Rilascio di informazioni non corrispondenti al vero – Alterazione della indicizzazione degli atti – Illecito disciplinare – Sussistenza.

Integra l’illecito disciplinare nell’esercizio delle funzioni per comportamenti abitualmente o gravemente scorretti nei confronti di altri magistrati la condotta del magistrato del pubblico ministero il quale, sollecitato dal capo dell’ufficio a fornire spiegazioni in ordine alla conduzione delle indagini relative ad un procedimento, gli fornisca informazioni evasive e non corrispondenti al vero, alterando a tal fine l’indicizzazione degli atti.

Riferimenti normativi:

Decreto legisl. 23 febbraio 2006, n. 109, art. 2, comma 1, lett. d)

Illecito disciplinare nell’esercizio delle funzioni – Doveri del magistrato – Correttezza - La reiterata o grave inosservanza delle norme regolamentari o delle disposizioni sul servizio giudiziario o sui servizi organizzativi e informatici adottate dagli organi competenti – Magistrato del pubblico ministero – Richiesta di copia degli atti depositati ai sensi dell’art. 415 c.p.p. - Rilascio – Subordinazione alla propria autorizzazione - Violazione di una specifica, contraria, direttiva del capo dell’ufficio – Illecito disciplinare – Sussistenza.

Integra l’illecito disciplinare nell’esercizio delle funzioni per la reiterata o grave inosservanza delle norme regolamentari o delle disposizioni sul servizio giudiziario o sui servizi organizzativi e informatici adottate dagli organi competenti la condotta del magistrato del pubblico ministero il quale, in violazione dell’adozione di una specifica direttiva del capo dell’ufficio, condizioni a una sua, non necessaria, autorizzazione il rilascio ai difensori di copia degli atti depositati ai sensi dell’art. 415 bis c.p.p..

Riferimenti normativi:

Decreto legisl. 23 febbraio 2006, n. 109, art. 2, comma 1, lett. n)

(35)

32

SENT. N. 111 del 2014 R.G. 145/2011

Presidente: VIETTI Estensore: VIGORITO

Illecito disciplinare nell’esercizio delle funzioni – Doveri del magistrato – Correttezza - I comportamenti abitualmente o gravemente scorretti nei confronti delle parti, dei loro difensori, dei testimoni o di chiunque abbia rapporti con il magistrato nell’ambito dell’ufficio giudiziario, ovvero nei confronti di altri magistrati o di collaboratori - Magistrato del pubblico ministero – Comportamenti minacciosi ed arroganti nei confronti del personale amministrativo – Richiesta di prestazioni lavorative non conformi alle disposizioni vigenti – Pronunzia di frasi che pongono in dubbio la correttezza del personale amministrativo – Illecito disciplinare – Sussistenza.

Integra l’illecito disciplinare nell’esercizio delle funzioni per comportamenti abitualmente o gravemente scorretti nei confronti delle parti, dei loro difensori, dei testimoni o di chiunque abbia rapporti con il magistrato nell’ambito dell’ufficio giudiziario, ovvero nei confronti di altri magistrati o di collaboratori la condotta del magistrato del pubblico ministero il quale si rivolga impropriamente e con atteggiamento minaccioso ed arrogante nei confronti del personale amministrativo, richiedendo prestazioni lavorative non conformi alle disposizioni vigenti ed adombrando la inaffidabilità dello stesso ad adempiere i doveri di ufficio in ragione di una presunte amicizie con altri colleghi, allo stesso invisi.

Riferimenti normativi:

Decreto legisl. 23 febbraio 2006, n. 109, art. 2, comma 1, lettera d)

Illecito disciplinare nell’esercizio delle funzioni – Doveri del magistrato – Correttezza - I comportamenti abitualmente o gravemente scorretti nei confronti delle parti, dei loro difensori, dei testimoni o di chiunque abbia rapporti con il magistrato nell’ambito dell’ufficio giudiziario, ovvero nei confronti di altri magistrati o di collaboratori - Magistrato del pubblico ministero – Manifestazione pubblica di un giudizio di scarso impegno ed incapacità dei colleghi dell’ufficio - Profferimento di minacce e ingiurie all’indirizzo dei colleghi – Tentativo di ostacolare la legittima attività del capo dell’ufficio – Illecito disciplinare – Sussistenza.

Integra l’illecito disciplinare nell’esercizio delle funzioni per comportamenti abitualmente o gravemente scorretti nei confronti delle parti, dei loro difensori, dei testimoni o di chiunque abbia rapporti con il magistrato nell’ambito

(36)

33 dell’ufficio giudiziario, ovvero nei confronti di altri magistrati o di collaboratori la condotta del magistrato del pubblico ministero il quale manifesti pubblicamente il proprio giudizio sullo scarso impegno e capacità di taluni colleghi e profferisca nei loro confronti ingiurie e minacce, ostacolando l’accesso del capo dell’ufficio ai fascicoli processuali.

Riferimenti normativi

Decreto legisl. 23 febbraio 2006, n. 109, art. 2, comma 1, lettera d)

(37)

34

SENT. n. 122 del 2014 R.G. 77/2012

Presidente: MARINI Estensore: VIGORITO

Illecito disciplinare nell’esercizio delle funzioni – Doveri del magistrato – Correttezza - L’ingiustificata interferenza nell’attività giudiziaria di altro magistrato – Condotta di interferenza adottata successivamente alla pronunzia del provvedimento giudiziario da condizionarsi – Irrilevanza – Illecito disciplinare – Insussistenza.

Non integra l’illecito disciplinare nell’esercizio delle funzioni per l’ingiustificata interferenza nell’attività giudiziaria di altro magistrato la condotta del magistrato del pubblico ministero il quale adotti un comportamento astrattamente interferente nell’attività giudiziaria di un giudice qualora esso intervenga successivamente alla assunzione del provvedimento giudiziario e non sia idoneo, quindi, ad incidere sul processo formativo della volontà del magistrato.

Riferimenti normativi:

Decreto legisl. 23 febbraio 2006, n 109, art. 2, comma 1, lett. e)

Illecito disciplinare nell’esercizio delle funzioni – Doveri del magistrato – Correttezza - L’ingiustificata interferenza nell’attività giudiziaria di altro magistrato – Incidenza su provvedimenti specifici ed attuali – Necessità – Comportamento incidente su provvedimenti eventuali e futuri – Irrilevanza - Illecito disciplinare – Insussistenza.

Non integra l’illecito disciplinare nell’esercizio delle funzioni per l’ingiustificata interferenza nell’attività giudiziaria di altro magistrato la condotta che non interferisca concretamente sull’attività giudiziaria di un altro magistrato ma sia posta in essere in vista di provvedimenti , futuri ed eventuali, che costui potrebbe assumere.

Riferimenti normativi:

Decreto legisl. 23 febbraio 2006, n. 109, art. 3, comma 1, lett. e)

Illecito disciplinare nell’esercizio delle funzioni – Doveri del magistrato – Correttezza – I comportamenti abitualmente o gravemente scorretti nei confronti di altri magistrati – Magistrato del pubblico ministero – Esercizio delle funzioni di procuratore della Repubblica – Colloquio con magistrato responsabile dell’ufficio del giudice per le indagini preliminari - Manifestazione di dubbi in ordine alla imparzialità di uno dei giudici

(38)

35 dell’ufficio - Finalità – Tutela dell’interesse della giustizia - Intenzione di tenere un comportamento scorretto – Esclusione – Illecito disciplinare – Insussistenza.

Non integra l’illecito disciplinare nell’esercizio delle funzioni per comportamenti abitualmente o gravemente scorretti nei confronti di altri magistrati la condotta del magistrato del pubblico ministero il quale, nell’esercizio delle funzioni di Procuratore della Repubblica, interloquisca con il magistrato responsabile dell’ufficio del giudice per le indagini preliminari lasciando intendere che uno dei giudici dell’ufficio ha adottato un provvedimento di favore nei riguardi di un indagato in ragione dei rapporti di frequentazione intercorrenti con quest’ultimo, qualora non vi sia la prova piena dell’intenzione del magistrato di tenere un comportamento non corretto nei confronti del collega piuttosto che di portare a conoscenza del dirigente dell’ufficio, nell’interesse dell’amministrazione della giustizia, circostanze che egli riteneva rilevanti e che pensava fossero al primo ignote.

Riferimenti normativi:

Decreto legisl. 23 febbraio 2006, n 109, art. 2, comma 1, lett. d)

(39)

36

SENT. n. 126 del 2014 R.G. 101 – 103/2012

Presidente: MARINI Estensore: NAPPI

Illecito disciplinare nell’esercizio delle funzioni – Doveri del magistrato – Correttezza - I comportamenti abitualmente o gravemente scorretti nei confronti delle parti, dei loro difensori, dei testimoni o di chiunque abbia rapporti con il magistrato nell’ambito dell’ufficio giudiziario , ovvero nei confronti di altri magistrati o collaboratori - Magistrato del pubblico ministero – Esercizio delle funzioni di procuratore della Repubblica – Obbligo di astensione – Assegnazione della direzione delle indagini al procuratore aggiunto – Comunicazione al procuratore generale della situazione di incompatibilità – Illecito disciplinare – Insussistenza.

Non integra l’illecito disciplinare nell’esercizio delle funzioni per comportamenti abitualmente o gravemente scorretti nei confronti di altri magistrati la condotta del magistrato del pubblico ministero il quale, nell’esercizio delle funzioni di procuratore della Repubblica, in presenza dell’obbligo di astensione, assegni la direzione delle indagini al procuratore aggiunto - impedendo, per tal via, che sulla propria dichiarazione di astensione si pronunci il procuratore generale presso la Corte di appello – ma informi, in ogni caso, detto procuratore generale della situazione di incompatibilità.

Riferimenti normativi:

Decreto legisl. 23 febbraio 2006 n. 109, art. 2, comma 1, lett. d)

Illecito disciplinare nell’esercizio delle funzioni – Doveri del magistrato – Correttezza - I comportamenti abitualmente o gravemente scorretti nei confronti delle parti, dei loro difensori, dei testimoni o di chiunque abbia rapporti con il magistrato nell’ambito dell’ufficio giudiziario , ovvero nei confronti di altri magistrati o collaboratori - Magistrato del pubblico ministero – Esercizio delle funzioni di procuratore della Repubblica – Assegnazione di ulteriori magistrati ad un determinato procedimento – Scorrettezza nei confronti dei primi assegnatari del medesimo procedimento – Esclusione – Illecito disciplinare – Insussistenza.

Non integra l’illecito disciplinare nell’esercizio delle funzioni per comportamenti abitualmente o gravemente scorretti nei confronti di altri magistrati la condotta del magistrato del pubblico ministero il quale, nell’esercizio delle funzioni di procuratore della Repubblica affianchi ai magistrati assegnatari di un procedimento un altro sostituto, trattandosi

(40)

37 dell’esercizio di una facoltà che rientra nei poteri del procuratore della Repubblica.

Riferimenti normativi:

Decreto legisl. 23 febbraio 2006 n. 109, art. 2, comma 1, lett. d)

Illecito disciplinare nell’esercizio delle funzioni – Doveri del magistrato – Correttezza – La ingiustificata interferenza nell'attività giudiziaria di altro magistrato – Magistrato del pubblico ministero – Esercizio delle funzioni di procuratore della Repubblica – Sussistenza dell’obbligo di astensione - Mera assegnazione della direzione delle indagini al procuratore aggiunto - Assegnazione di ulteriori magistrati al procedimento – Interferenza – Esclusione – Illecito disciplinare – Insussistenza.

Non integra l’illecito disciplinare nell’esercizio delle funzioni per ingiustificata interferenza nell'attività giudiziaria di altro magistrato la condotta del magistrato del pubblico ministero il quale, nell’esercizio delle funzioni di procuratore della Repubblica ometta di astenersi in alcuni procedimenti radicati presso l’ufficio, limitandosi ad affidare la direzione delle indagini al procuratore aggiunto e ad affiancare ai colleghi già assegnatari del procedimento, un ulteriore sostituto procuratore della Repubblica.

Riferimenti normativi:

Decreto legisl. 23 febbraio 2006 n. 109, art. 2, comma 1, lett. e)

Illecito disciplinare nell’esercizio delle funzioni – Doveri del magistrato – Correttezza – L’omissione da parte del dirigente dell’ufficio o del presidente di una sezione o di un collegio, della comunicazione agli organi competenti di fatti a lui noti che possono costituire illecito disciplinare – Magistrato del pubblico ministero – Esercizio delle funzioni di procuratore della Repubblica – Omessa segnalazione della violazione del dovere di astensione di uno dei sostituti –Prova della conoscenza dei fatti che imponevano la astensione – Esclusione – Illecito disciplinare – Insussistenza.

Non integra l’illecito disciplinare nell’esercizio delle funzioni per l’omissione da parte del dirigente dell’ufficio della comunicazione agli organi competenti di fatti a lui noti che possono costituire illecito disciplinare compiuti da magistrati dell’ufficio la condotta del magistrato del pubblico ministero il quale , nell’esercizio delle funzioni di Procuratore della Repubblica, ometta di comunicare agli organi competenti la violazione del dovere di astensione di un

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