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Rinnovo Interpello per l'applicazione extradistrettuale di un magistrato al Tribunale di Venezia - settore Immigrazione, in attuazione dell'art

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Academic year: 2022

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OGGETTO: Pratica num. 4/AX/2021. Rinnovo Interpello per l'applicazione extradistrettuale di un magistrato al Tribunale di Venezia - settore Immigrazione, in attuazione dell'art. 11 del decreto legge n. 13 del 17 febbraio 2017, convertito nella legge n. 46 del 13 aprile 2017.

(delibera 9 settembre 2021) Il Consiglio

- letto il decreto legge n. 13 del 17 febbraio 2017, convertito nella legge n. 46 del 13 aprile 2017, ed in particolare l'art. 11 (“Applicazioni straordinarie di magistrati per l'emergenza connessa con i procedimenti di riconoscimento dello status di persona internazionalmente protetta e altri procedimenti giudiziari connessi ai fenomeni dell'immigrazione”), nella parte in cui prevede che “In deroga alla disciplina degli articoli 110 e seguenti dell'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e successive modificazioni, il Consiglio superiore della magistratura predispone un piano straordinario di applicazioni extradistrettuali diretto a fronteggiare l'incremento del numero di procedimenti giurisdizionali connessi con le richieste di accesso al regime di protezione internazionale e umanitaria da parte dei migranti presenti sul territorio nazionale e di altri procedimenti giudiziari connessi ai fenomeni dell'immigrazione. A tale fine il Consiglio procede all'individuazione degli uffici giudiziari presso i quali si è verificato il maggiore incremento dei suddetti procedimenti e del numero dei magistrati da applicare, fino a un massimo di venti unità, e stabilisce secondo criteri di urgenza le modalità per la procedura di interpello e la sua definizione”;

- letta la Circolare “in materia di supplenze, assegnazioni, applicazioni e magistrati distrettuali per assicurare il regolare svolgimento della funzione giurisdizionale in presenza di difficoltà organizzative” approvata con delibera plenaria del 20 giugno 2018 (di seguito Circolare), che al titolo IX disciplina la “Applicazione presso le sezioni specializzate in materia in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'unione europea”;

- considerato che, a seguito dell’interpello disposto con delibera del Consiglio in data 24 giugno 2021, hanno manifestato disponibilità all’applicazione per la trattazione degli affari in materia di protezione internazionale presso il Tribunale di Venezia i seguenti magistrati:

1. dott. Filippo RICCI, nominato con D.M. 02.10.2009, giudice del Tribunale di Bologna, ufficio con un organico di 66 magistrati ed una vacanza di 8 unità, con conseguente scopertura del 12%;

2. dott.ssa Costanza TETI, nominata con D.M. 3.2.2017, giudice del Tribunale di Tempio Pausania, ufficio con un organico di 13 magistrati ed una vacanza di 4 giudici, con conseguente scopertura del 30%;

3. dott. Filippo MENEGHELLO, nominato con D.M. 12.2.2019, giudice del Tribunale di Reggio Calabria, ufficio con un organico di 52 magistrati ed una vacanza di 8 unità, con conseguente scopertura del 15,4%;

4. dott.ssa Annamaria GIGLI, nominata con D.M. 12.2.2019, giudice del Tribunale di Como, ufficio con un organico di 26 magistrati ed una vacanza di 8 unità, con scopertura del 30%;

5. dott. Michele Martino RAVELLI, nominato con D.M. 12.2.2019, giudice del Tribunale di Enna, ufficio con un organico di 15 magistrati ed una vacanza di 2 giudici, con scopertura del 13,3%;

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6. dott.ssa Alice ZORZI, nominata con D.M. 12.2.2019, giudice del Tribunale di Cuneo, ufficio con un organico di 23 magistrati ed una vacanza di 3 unità, con conseguente scopertura del 13%;

7. dott.ssa Lisa CASTAGNA, nominata con D.M. 12.2.2019, giudice del Tribunale di Alessandria, ufficio con un organico di 25 magistrati ed una vacanza di 4 magistrati, con scopertura del 16%;

- letto l’art. 163, comma 1 della circolare del 20.6.2018 che, nell’ambito del richiamato titolo IX, statuisce: “Non possono essere applicati magistrati provenienti da un ufficio a sua volta destinatario di un’applicazione per la materia della protezione internazionale, nonché da un ufficio che risulti particolarmente gravato da carichi di lavoro ovvero caratterizzato da pregresse significative vacanze”;

- considerato altresì che l’applicazione di un magistrato presso sezioni specializzate in materia di immigrazione e protezione internazionale presuppone necessariamente una valutazione comparativa delle esigenze degli uffici di provenienza e di destinazione (come evidenziato anche nell’interpello del 24.6.2021), secondo la regola generale dettata dall’art. 109 della Circolare in materia di applicazioni extradistrettuali, come confermata dall’art. 165 concernente espressamente le applicazioni di cui all’art. 11 del decreto legge 17.2.2017, n. 131;

- rilevato che anche nella materia dell’applicazione internazione trova applicazione l’art. 121, comma 1 lett. d) della Circolare, a mente del quale “possono essere applicati a un altro distretto magistrati che non abbiano conseguito la prima valutazione di professionalità, purchè sia decorso il primo anno dalla presa di possesso nell’ufficio di titolarità, salvo che non sia possibile provvedere con magistrati di qualifica superiore e a condizione che siano destinati in applicazione extradistrettuale per svolgere esclusivamente le stesse funzioni esercitate nell’ufficio di provenienza”;

- considerato che:

il dott. RICCI è in servizio, quale giudice, presso il Tribunale di Bologna, ufficio in cui è attualmente in corso un’applicazione extradistrettuale per la materia dell’immigrazione internazionale, nonché interessato da un’ulteriore procedura di applicazione per la trattazione degli affari in materia di protezione internazionale (procedura aperta con interpello del 24 giugno 2021 e definita con separata delibera); la dichiarazione di disponibilità del magistrato non è, dunque, accoglibile ostandovi il disposto dell’art. 163, comma 1 citato;

non è parimenti suscettibile di favorevole considerazione la disponibilità manifestata dalla dott.ssa TETI in ragione della rilevantissima scopertura di organico dell’ufficio di provenienza, registrando il Tribunale di Tempio Pausania una scopertura giuridica del 30%;

egualmente non sono accoglibili, in ragione dei limiti fissati dall’art. 121 cit., le disponibilità fornite dai dottori MENEGHELLO, GIGLI, RAVELLI, ZORZI e CASTAGNA, in quanto nominati con D.M. 19.2.2019 ed in servizio presso gli uffici di provenienza da meno di un anno, avendo preso possesso tutti in data 18.11.2020, ad eccezione della dott.ssa ZORZI, immessa in possesso soltanto in data 16.6.2021;

- ritenuto, pertanto, che nessuna delle dichiarazioni di disponibilità all’applicazione è accoglibile, sicché è necessario disporre un nuovo interpello per far fronte alle esigenze del Tribunale di Venezia in materia di protezione internazionale;

- dato atto che l’applicazione, conformemente alla previsioni della normativa primaria e secondaria in materia di protezione internazionale, avrà durata di 18 mesi, eventualmente prorogabile per un periodo non superiore a ulteriori sei mesi;

- considerata altresì la deroga in essere rispetto alla disciplina di cui all’art. 110 e seguenti del regio decreto n. 12/1941 (cfr. art. 11 del decreto legge n. 13/2017), nonché agli artt. 169 e 170, nella parte

1 L’art. 165 nel prevedere, al momento del “rinnovo”, la “verifica comparativa tra le esigenze degli uffici di provenienza e di destinazione” presuppone, evidentemente, che detta valutazione (da verificare, appunto) sia già stata effettuata al momento della decisione in ordine all’applicazione.

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in cui non consentono (o consentono solo in via eccezionale) l’applicazione, rispettivamente, dei magistrati che esercitano funzioni minorili e del lavoro;

- considerato, invece, che l’art. 163 della circolare in tema di applicazioni e supplenze impedisce di disporre l’applicazione di magistrati provenienti “da un ufficio a sua volta destinatario di un’applicazione per la materia della protezione internazionale”;

- considerato che, in ogni caso, sarà necessario effettuare una valutazione comparativa tra le esigenze dell’ufficio a favore del quale dovrà essere disposta l'applicazione e quelle degli uffici di provenienza dei magistrati che avranno manifestato la loro disponibilità;

- rilevato che il citato art. 163 della circolare stabilisce che non possono essere applicati magistrati provenienti “da un ufficio che risulti particolarmente gravato da carichi di lavoro ovvero caratterizzato da pregresse significative scoperture di organico”;

- considerato che, quanto alle applicazioni al settore civile, i magistrati dovranno essere destinati alla trattazione in via esclusiva dei procedimenti afferenti la protezione internazionale e conseguenti al fenomeno migratorio;

- evidenziato che, all’esito dell’applicazione, dovrà essere redatta una relazione da parte del dirigente dell’ufficio giudiziario sull’attività svolta, in modo da consentire al Consiglio Superiore di verificare l’efficacia dello strumento dell'applicazione in ordine ai procedimenti sopra indicati;

- rilevato che ai magistrati che verranno destinati in applicazione saranno riconosciuti i benefici di cui all'art. 11 del decreto legge sopra citato;

delibera

- di ripubblicare l'interpello per la destinazione in applicazione di un magistrato al Tribunale di Venezia per la per la trattazione degli affari in materia di protezione internazionale;

- di invitare i magistrati interessati (i quali dovranno contestualmente informare il dirigente dell'ufficio di appartenenza) a far pervenire la comunicazione di disponibilità entro il 27 settembre 2021 direttamente a questo Consiglio ed al seguente indirizzo mail: settima@cosmag.it. Il dirigente dell'ufficio, stante le ragioni di eccezionalità e di urgenza, provvederà a trasmettere con lo stesso mezzo, entro e non oltre l’8 ottobre 2021 il proprio motivato parere, in modo da consentire al Consiglio superiore di effettuare la necessaria valutazione comparativa tra le esigenze dell'ufficio a cui favore dovrà essere disposta l'applicazione e quelle degli uffici di provenienza dei magistrati che avranno manifestato la loro disponibilità.

I dirigenti degli uffici giudiziari, cui saranno destinati magistrati in applicazione all'esito della presente procedura, avranno cura di far pervenire a questo Consiglio una relazione semestrale dettagliata, con allegate statistiche, circa l'attività svolta dal magistrato.”

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